La politica dell`Italia in materia di scambio di informazioni: recenti
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La politica dell`Italia in materia di scambio di informazioni: recenti
Diritto tributario internazionale e dell’UE La politica dell’Italia in materia di scambio di informazioni: recenti sviluppi Esame del Peer Review Report dell’OCSE e dei recenti accordi conclusi con alcuni Stati contenenti lo standard dell’OCSE in materia di trasparenza fiscale 1. Introduzione La recente pubblicazione del Peer Review Report relativo all’Italia a cura del Global Forum on Taxation (ribattezzato, a seguito del meeting tenutosi a Città del Messico nel 2009, Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes; di seguito Global Forum), nonché la recente conclusione di accordi conformi allo standard internazionale con Stati già considerati non cooperativi, rendono opportuna e attuale una panoramica dello stato dell’arte con riferimento ai più recenti sviluppi della politica dell’Italia in materia di cooperazione amministrativa in materia fiscale. 2. L’aderenza agli standards OCSE in materia di scambio di informazioni da parte dell’Italia: le risultanze del recente Peer Review Report a cura del Global Forum L’Italia, in quanto Stato membro dell’OCSE ha partecipato fin dal principio alle attività del Global Forum. Tra le più recenti iniziative promosse all’interno del predetto Global Forum quella più significativa è l’opera di cosiddetta “peer review” da esso avviata, volta a monitorare come e in che misura gli Stati e territori partecipanti al Global Forum (nonché altri Stati e territori i quali, ancorché non membri, desiderino sottoporsi a tale verifica) si attengano al cosiddetto “standard internazionale in materia di scambio di informazioni” esemplificato, ancorché con una qualche approssimazione, dall’ultima versione dell’articolo 26 del Modello OCSE e dal Model Agreement on Exchange of Information on Tax Matters OCSE (di seguito Model Agreement) del 2002. A seguito della verifica di peer review alla quale si è sottoposta, l’Italia risulta avere conseguito risultati più che soddisfacenti, suffraganti la sua piena adesione allo standard internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. I principali appunti mossi all’Italia in tale sede, da inquadrarsi in un contesto comunque pienamente positivo, hanno fatto leva sulla lentezza con la quale l’Italia ratifica gli accordi internazionali[1] e la 20 | n° 7 - Luglio 2011 | difficoltà con la quale l’Italia adempie a richieste di scambio informativo entro il termine, individuato quale best practice dal Global Forum, di novanta giorni dalla formulazione della richiesta[2]. 3. L’applicazione dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni e l’ampliamento/ revisione del treaty network dell’Italia: i recenti sviluppi L’Italia risulta ad oggi avere ratificato ottantacinque accordi bilaterali contenenti clausole atte a consentire lo scambio di informazioni ed esplicanti effetti nei confronti di novantuno Stati e territori[3]. Tutti gli accordi predetti si qualificano come convenzioni contro le doppie imposizioni. Per altro verso, vero e proprio primum per l’Italia, si registrano negoziati in fase avanzata aventi ad oggetto la conclusione di Tax Information Exchange Agreement (di seguito TIEA). Quest’ultimo strumento giuridico, ad oggi non preso in considerazione dall’Italia, si è reso necessario al fine di garantire un’applicazione dello standard internazionale di scambio di informazioni anche nei confronti di Stati o territori privi di significativi legami economici con l’Italia e nei confronti dei quali la conclusione di convenzioni contro le doppie imposizioni non appare giustificata alla luce di concrete possibilità di doppia imposizione internazionale. In particolare, ancorché nessun TIEA sia stato concluso dall’Italia, consta dal relativo Peer Review Report che due accordi siano prossimi alla conclusione e altri otto accordi siano in fase di parafatura[4]. È stato inoltre divulgato che l’Italia ha avviato negoziati per la conclusione di TIEA, con le Isole del Canale Jersey e Guernsey, l’Isola di Man e il Brunei. Risulta inoltre che tutti gli accordi in oggetto sono informati al Model Agreement OCSE[5]. Rispetto alle attività di conclusione di nuovi accordi (convenzioni contro le doppie imposizioni e TIEA), le energie dell’Italia si stanno tuttavia attualmente concentrando sulla “ristrutturazione” del proprio treaty network, così da assicurare una piena adesione allo standard internazionale di tutte le clausole in materia di scambio informativo ivi reperibili. Detto indirizzo in materia di treaty policy conosce tuttavia alcune eccezioni, quali, in particolare, la recente conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni con Panama[6]. L’articolo 25 della Convenzione con Panama, disposizione governante lo scambio di informazioni, presenta un dettato sostanzialmente conforme all’articolo 26 del Modello OCSE; al contempo, il Protocollo ad essa relativo incorpora alcune previsioni proprie del Model Agreement OCSE nella misura in cui vengono fornite indicazioni circa i requisiti che una richiesta di assistenza debba presentare; tali requisiti sono in larga parte analoghi a quelli previsti dal quinto paragrafo dell’articolo 5 del citato Model Agreement, salvo che per l’illustrazione delle ragioni per le quali si ritiene che l’informazione richiesta sia a disposizione delle autorità fiscali adite o da essa acquisibile e, dall’altro lato, per l’esigenza di indicare il periodo di imposta con riferimento al quale si richiedono le informazioni. Inoltre, il medesimo Protocollo, alla lettera d esclude esplicitamente lo scambio di informazioni automatico. Detta forma di assistenza amministrativa non rientra, per stessa ammissione del Global Forum, tra le determinanti dello standard internazionale in materia di scambio di informazioni e, ancorché contemplato in via ipotetica dal Commentario OCSE all’articolo 26, non risulta prescritto come obbligatorio[7], tant’è che viene solitamente praticato[8] sulla base di strumenti giuridici diversi dalle convenzioni contro le doppie imposizioni[9]. Il protocollo alla Convenzione con Panama reca altresì una clausola che parrebbe apparentemente incorporare nel dato pattizio un indiretto[10] divieto di porre in essere “fishing expedition” così come recato dal primo paragrafo del Commentario OCSE all’articolo 26, nonché l’esplicita previsione del principio di sussidiarietà, in base al quale la possibilità di formulare una richiesta di assistenza è condizionata al preventivo esperimento delle modalità di acquisizione delle informazioni contemplate dalle norme procedurali interne dell’ordinamento dello Stato rogante. Vengono inoltre fatte salve le garanzie procedurali a favore del contribuente recate dal diritto interno dello Stato rogato. A tal proposito giova rilevare come, allo stato attuale, degli ottantacinque trattati attualmente applicabili, solo due, i trattati conclusi con Malta e Cipro, contemplano una disposizione in materia di scambio informativo del tutto aderente alla più recente versione dell’articolo 26 del Modello OCSE, ossia recanti un riferimento allo scambio di informazioni avente ad oggetto le informazioni “prevedibilmente rilevanti” ai fini dell’applicazione del diritto interno dello Stato rogante e includenti un’esplicita esclusione dalle cause di diniego dello scambio di informazioni della tutela del segreto bancario. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, una revisione delle clausole pattizie non si renderebbe particolarmente urgente alla luce della considerazione che conclusioni analoghe possono essere raggiunte per via interpretativa (per mezzo di “ambulatory interpretation”), nella misura in cui l’altro Stato contraente sia uno Stato membro dell’OCSE e non presenti norme interne ostanti ad una piena applicazione dello standard. Infatti, per stessa previsione 21 | n° 7 - Luglio 2011 | del Commentario OCSE all’articolo 26, la nozione di informazioni “prevedibilmente rilevanti” non deve comunque intendersi quale standard ulteriore rispetto a quella di “informazioni necessarie”[11]. Allo stesso modo, il Commentario OCSE all’articolo 26 del Modello OCSE chiarisce che il relativo quinto paragrafo introdotto nel 2005 non deve far concludere che lo scambio di informazioni bancarie fosse da intendersi precluso sulla base di precedenti versioni della citata disposizione modello[12]. Le problematiche principali si pongono per contro per quegli Stati e territori con i quali sono in vigore clausole in materia di scambio di informazioni che divergono di molto dal più recente standard OCSE (ad esempio, poiché recanti una “narrow exchange of information clause”, per la quale lo scambio di informazioni è unicamente finalizzato all’applicazione delle disposizioni convenzionali) o che siano state concluse con Stati per i quali l’adesione agli standard internazionali si sia rilevata ad oggi in qualche modo problematica. Rientrano in tale novero, segnatamente, le Convenzioni con l’Austria, il Belgio, il Brasile, il Lussemburgo, la Malesia, Mauritius, Singapore e la Svizzera. In questo frangente si possono tuttavia segnalare alcuni sviluppi. Si può in particolare menzionare l’apposizione di protocolli alle convenzioni contro le doppie imposizioni già stipulate con Mauritius e Singapore. Sia il Protocollo concluso con Singapore, siglato il 24 maggio 2011 e non ancora in vigore sia il Protocollo concluso con Mauritius il 9 dicembre 2010, parimenti non ancora in vigore, sostituiscono le relative disposizioni in materia di scambio di informazioni con disposizioni pattizie del tutto aderenti al dettato dell’articolo 26 del Modello OCSE. In assenza di ulteriori specificazioni, non risulterebbe quindi in questo caso a priori esclusa la possibilità di scambiare informazioni su base automatica, così come consentito dal Commentario OCSE all’articolo 26. Affinché tuttavia detta procedura di cooperazione possa essere effettivamente espletata, parrebbe tuttavia rendersi quantomeno necessario un accordo amministrativo tra le Autorità fiscali dell’Italia e dei due Stati summenzionati. Giova a tal proposito rilevare che, mentre sulla base del Peer Review Report di Mauritius, detto Stato risulta aver già avviato la pratica dello scambio di informazioni automatico con alcuni treaty partner[13], non sussistono analoghi riscontri con riferimento a Singapore. Per maggiori informazioni: In conclusione al presente contributo, si segnala che tra le negoziazioni avviate con Stati limitrofi che risultano al momento essere in una fase di stasi, potrebbero emergere sviluppi circa i rapporti con San Marino. Infatti, nella Repubblica del Titano, in data 30 giugno 2011, è stato approvato dalla Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione costituita in seno al Consiglio Grande e Generale un progetto di legge volto a colmare alcune delle lacune già evidenziate nella sede del Peer Review Report a cura del Global Forum avente ad oggetto San Marino, così da assicurare la piena aderenza del contesto normativo di detto Stato agli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni. In via ulteriore, il progetto di legge porrebbe le basi per consentire all’Autorità fiscale sanmarinese di porre in essere lo scambio di informazioni automatico a partire dal periodo di imposta cominciato il 1. gennaio 2011. Inoltre, si verrebbe a costituire una base giuridica per poter scambiare informazioni in ottemperanza agli standard internazionali e con riferimento al periodo di imposta cominciato il 1. gennaio 2011 e successivi con quegli Stati con i quali siano state almeno parafate convenzioni contro le doppie imposizioni ovvero accordi in materia di scambio di informazioni. Tale precisazione, recata dall’articolo 2 del Progetto di Legge sarebbe tale da sortire effetti immediati nei confronti dell’Italia, Stato con il quale San Marino aveva concluso nel 2002 una convenzione contro le doppie imposizioni, non conforme agli standard internazionali per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e che costituisce oggi, di per sé, lettera morta, dal momento che l’Italia non intende ratificarla. Tuttavia, detto accordo potrebbe, attenendosi ad un’interpretazione letterale del provvedimento in fase di approvazione, costituire presupposto per l’applicazione del citato articolo 2 del medesimo. Inoltre, l’adozione del provvedimento in commento potrebbe integrare la condizione necessaria posta dall’Italia all’avvio di nuovi negoziati per la conclusione di una convenzione contro le doppie imposizioni con San Marino. http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/ cartolina_segreto_bancario.pdf [20.07.2011] 22 | n° 7 - Luglio 2011 | Garbarino Carlo/Turina Alessandro; L’Accordo sullo scambio di informazioni fiscali elaborato dall’OCSE, in: Vorpe Samuele (a cura di), Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali, SUPSI, Manno 2011, pagine 55-84: Martino Enrico; The Future of International Tax Cooperation in a Barrier Free Market: Recent Developments Regarding Italian Tax Treaties, in: Bulletin for International Taxation VIII - 2010 pagina 437 e seguenti OCSE; Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review Reports, in: h t t p : // w w w . o e c d . o r g / d o c u m e n t / 2 3 / 0 , 3 7 4 6 , en_21571361_43854757_46969623_1_1_1_1,00.htm [20.07.2011] Testo della Convenzione tra Italia e Panama; in: h t t p s : // w w w . d g i . g o b . p a / d o c u m e n t o s / d o b l e _ tributacion/DOBLE%20IMP%20ITALIA%20ENG.pdf [20.07.2011] Testo del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Singapore, in: http://www.iras.gov.sg/pv_obj_cache/pv_obj_id_2BF6 4163A36485B7595692482EBFB33188790000/filename/ Protocol%20amending%20Singapore-Italy%20DTA%20 (Not%20in%20force)%20(24%20May%202011).pdf [20.07.2011] Testo (non ufficiale) degli “Emendamenti al Progetto di Legge concernente l’assistenza in materia fiscale civile e penale attraverso lo scambio di informazioni” (San Marino), in: http://www.libertas.sm/cont/comunicato/legge-sulloscambio-delle-informazioni-fra-san-marino-ed-altristati/47180/1.html [20.07.2011] Elenco delle fonti fotografiche: h t t p : // w w w . o e c d . o r g / v g n / i m a g e s / p o r t a l / cit_731/49/29/48080863italy.jpg [20.07.2011] http://www.owitalia.org/schede/immagini/foto/ singapore4.jpg [20.07.2011] http://www.thelongwells.com/files/imagefield_images/ Panama%20100.jpg [20.07.2011] Alessandro Turina Carlo Garbarino Professore di diritto tributario, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano Visiting Professor University of Michigan Law School Note: 1) Cfr. OCSE; Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review Report. Combined Phase 1 + Phase 2. Italy, Parigi 2011, pagina 72. 2) Cfr. OCSE; Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review Report. Combined Phase 1 + Phase 2. Italy, Parigi 2011, pagina 79. 3) Alcuni degli accordi individualmente stipulati con Stati attualmente non più facenti parte della Comunità internazionale continuano in alcuni casi ad esplicare i loro effetti nei confronti degli Stati a questi succeduti. 4) OCSE; Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review Report. Combined Phase 1 + Phase 2. Italy, Parigi 2011, pagina 74. L’Italia, secondo una prassi diffusa, non divulga le controparti con le quali accordi internazionali siano in via di conclusione. 5) Per un esame dei contenuti essenziali di detto accordo modello sia consentito rimandare a Garbarino Carlo/Turina Alessandro; L’Accordo sullo scambio di informazioni fiscali elaborato dall’OCSE, in: Vorpe Samuele (a cura di), Il segreto bancario nello scambio di informazioni fiscali, SUPSI, Manno 2011, pagine 55-84. 6) La Convenzione è stata siglata a Panama City il 30 dicembre 2010. 7) Si confronti il paragrafo 9 del Commentario OCSE all’articolo 26 del Modello OCSE. 8) Ancorché, sulla base delle risultanze del Peer Review Report, si sono registrati anche casi nei quali l’Italia abbia scambiato informazioni in via automatica sulla base di una convenzione contro le doppie imposizioni. Cfr. a tal proposito OCSE; Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review Report. Combined Phase 1 + Phase 2. Italy, Parigi 2011, pagina 66. 9) In primis, nel novero degli Stati membri dell’UE (con l’eccezione di Austria e Lussemburgo), sulla base della Direttiva 48/2003/CE in materia di fiscalità del risparmio nonché sulla base di accordi paralleli conclusi con Anguilla, Aruba, le Isole Cayman, Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, Montserrat, Turks e Caicos e le Isole Vergini Britanniche. Constano Dottorando in diritto internazionale dell’economia, Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano “Ernst Mach” Visiting Scholar, Institute for Austrian and International Tax Law, Wirtschaftsuniversität Wien comunque ipotesi di scambio di informazioni automatico praticato sulla base di convenzioni contro le doppie imposizioni e definito nella sede di specifici accordi tra Amministrazioni finanziarie. 10) Il testo del Protocollo non menziona esplicitamente la nozione di “fishing expedition” ma prevede, con effetti presumibilmente analoghi, che “the administrative assistance provided for in Article 25 does not include (i) measures aimed only at the simple collection of pieces of evidence, or (ii) when it is improbable that the requested information will be relevant for controlling or administering tax matters of a given taxpayer in a Contracting State”. 11) Cfr. il paragrafo 5 del Commentario OCSE all’articolo 26 del Modello OCSE. 12) Cfr. il paragrafo 19.10 del Commentario OCSE all’articolo 26 del Modello OCSE. 13) Segnatamente, India, Oman e Pakistan. Cfr. OCSE; Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, Peer Review Report. Combined Phase 1 + Phase 2. Mauritius, Parigi 2011, pagina 61.