l`interpretazione delle convenzioni internazionali
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l`interpretazione delle convenzioni internazionali
L’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI (Roberto M. Cagnazzo) GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA Torino, 19 Ottobre 2005 TRATTATI INTERNAZIONALI Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 Maggio 1969 (ratificata dall’Italia nel 1974 ed entrata in vigore nel 1980) CONVENZIONE DI VIENNA Articolo 31 “Regola generale di interpretazione” Articolo 32 “Mezzi complementari di interpretazione” Articolo 33 “Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue” ARTICOLO 31, comma 1 Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo CRITERIO “GENERALE” criterio generale di interpretazione è testuale (c.d. “obiettivistico”) criterio testuale è temperato da principio di buona fede e da necessità di interpretare alla luce di contesto, oggetto, scopo ARTICOLO 31, comma 2 Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. ELEMENTI “CONTESTO” testo preambolo allegati accordi tra le parti contraenti in occasione conclusione trattato strumenti tra le parti contraenti in occasione conclusione trattato ARTICOLO 31, comma 3 Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pratica seguita nella applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti relativamente all’interpretazione del trattato. c) di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti. ULTERIORI ELEMENTI accordi successivi per attribuire significato uno/più termini norme diritto internazionale per adattare Convenzione mutamenti ordinamento ARTICOLO 32 Si potrà ricorrere a mezzi complementari di interpretazione, ed in particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il significato risultante dalla applicazione dell’art. 31, che di definire un significato quando l’interpretazione data in base all’art. 31: a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o b) porti ad un risultato chiaramente assurdo o non ragionevole. MEZZI “EXTRATESTUALI” lavori preparatori (proposte, resoconti seduta, dichiarazioni voto) circostanze conclusione (vicende storiche, condizioni storicopolitiche) VALENZA “RESIDUALE” confermare interpretazione con regole generali significato permanga oscuro o ambiguo o conduca a risultato irragionevole ARTICOLO 33, comma 1, 2, 3 1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato non disponga o che le parti non convengano che in caso di divergenza prevalga un testo determinato. 2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il testo è stato autenticato sarà considerata come testo autentico solo se il trattato lo prevede o se le parti si sono accordate in tal senso. 3. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi testi autentici. TRATTATI IN DUE O PIU’ LINGUE Interprete dovrà ritrovare significato comune in base a principio Diversi testi linguistici hanno pari autorità Termini utilizzati hanno stesso significato nei diversi testi linguistici ARTICOLO 33, comma 4 Salvo il caso in cui un testo determinato sia destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1, quando il raffronto dei testi autentici fa apparire una differenza di senso che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si adotterà il senso che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi in questione. DIVERGENZA TESTUALE Interprete incontra divergenza testuale non eliminabile con mezzi interpretativi generali o complementari No interpretazione unilateralistica Si interpretazione concilia testi CONVENZIONI DOPPIE IMPOSIZIONI Modello di convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE (1963, 1977, 1992, 2003 e 2005) ARTICOLO 3 [2] Per quanto riguarda l’applicazione della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, qualunque termine sin qui ancora non definito, salvo che il contesto in cui è utilizzato richieda diversamente, deve essere inteso con il significato che esso ha in quel preciso momento secondo la legge di quello Stato alle cui tasse la Convenzione si applica; ogni significato attribuito sotto le leggi fiscali applicabili di quello Stato prevale sul significato dato al termine nell’ambito di altre leggi di quello stesso Stato. GENERAL RENVOI CLAUSE Significato di ogni termine ricercato in ordinamento interno Stato contraente termine abbia autonoma definizione contesto richieda diversamente SOSTANTIVO “TERMINE” Come deve essere letto? identico termine nel diritto interno ogni termine diritto interno avente stesse finalità SOSTANTIVO “TERMINE” Quale è ambito di applicazione? anche singoli termini compongono definizione convenzionale di altro termine DIRITTO INTERNO “RILEVANTE” parte dottrina: quello dello Stato della fonte reddito parte dottrina: quello dello Stato della fonte reddito, ma solamente se non va contro principi artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna DIRITTO INTERNO “RILEVANTE” Quale è a livello temporale? quello della conclusione del trattato (interpretazione statica) quello della applicazione del trattato (interpretazione dinamica) INTERPRETAZIONE DINAMICA OCSE: Committee on Fiscal Affaires nel 1995 giurisprudenza: Germania, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e USA ELEMENTI “CONTESTO” OCSE testo preambolo allegati accordi tra le parti contraenti in occasione conclusione trattato strumenti tra le parti contraenti in occasione conclusione trattato COMMENTARIO OCSE Quale è fondamento giuridico utilizzo? problema non è ancora stato risolto OCSE non ha mai inserito chiarimento su riconducibilità Commentario alla Convenzione di Vienna COMMENTARIO OCSE Nella nozione di contesto Art. 31 [2] e [3] come esito discussioni collettive? non accordo successivo e neppure norma internazionale non approvato in relazione ad una specifica Convenzione bilaterale COMMENTARIO OCSE Mezzo supplementare ex Art. 32 come lavori preparatori? No. I lavori preparatori sono solo quelli per conclusione specifico trattato COMMENTARIO OCSE Esiste metodo per riconoscere efficacia vincolante? Articolo 31 [4]: metodo della volontà delle parti in deroga metodo testuale COMMENTARIO OCSE Quale è a livello temporale? OCSE: Commentario aggiornato (interpretazione dinamica) giurisprudenza: posizione non univoca (più interpretazione statica) COMMENTARIO OCSE Possibile soluzione? Modifiche classificatorie o chiarimento (interpretazione dinamica) Modifiche in forma di emendamento (interpretazione statica) DECISIONI CORTI ESTERE OCSE ha manifestato preferenza per c.d. interpretazione uniforme Convenzione di Vienna non ha specifiche disposizioni in merito Giurisprudenza condiviso solo parzialmente argomenti a favore DOCUMENTAZIONE UNILATERALE Giurisprudenza espressa in modo non univoco (USA: no) (Nuova Zelanda, Giappone, Canada: si) Dottrina autorevole ha escluso rilevanza interpretativa CONVENZIONI PARALLELE Giurisprudenza di alcuni Stati si è espressa positivamente (Gran Bretagna, Germania) Dottrina prevalente ritiene abbia peso assolutamente residuale L’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI (Roberto M. Cagnazzo) GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA Torino, 19 Ottobre 2005