l`interpretazione delle convenzioni internazionali

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l`interpretazione delle convenzioni internazionali
L’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI SUI REDDITI
(Roberto M. Cagnazzo)
GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
Torino, 19 Ottobre 2005
TRATTATI INTERNAZIONALI
Convenzione di Vienna sul diritto
dei trattati del 23 Maggio 1969
(ratificata dall’Italia nel 1974 ed
entrata in vigore nel 1980)
CONVENZIONE DI VIENNA
Articolo 31 “Regola generale di
interpretazione”
Articolo 32 “Mezzi complementari
di interpretazione”
Articolo 33 “Interpretazione dei
trattati autenticati in due o più
lingue”
ARTICOLO 31, comma 1
Un trattato deve essere interpretato in
buona fede in base al senso comune da
attribuire ai termini del trattato nel loro
contesto ed alla luce del suo oggetto e del
suo scopo
CRITERIO “GENERALE”
criterio generale di interpretazione
è testuale (c.d. “obiettivistico”)
criterio testuale è temperato da
principio di buona fede e da
necessità di interpretare alla luce
di contesto, oggetto, scopo
ARTICOLO 31, comma 2
Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il
contesto comprende, oltre al testo,
preambolo e allegati inclusi:
a)
ogni accordo relativo al trattato e
che sia intervenuto tra tutte le parti in
occasione della sua conclusione;
b)
ogni strumento disposto da una o più
parti in occasione della conclusione del
trattato ed accettato dalle altre parti in
quanto strumento relativo al trattato.
ELEMENTI “CONTESTO”
testo
preambolo
allegati
accordi tra le parti contraenti in
occasione conclusione trattato
strumenti tra le parti contraenti in
occasione conclusione trattato
ARTICOLO 31, comma 3
Verrà tenuto conto, oltre che del contesto:
a)
di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti
circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione
delle disposizioni in esso contenute;
b)
di
ogni
ulteriore
pratica
seguita
nella
applicazione del trattato con la quale
venga
accertato
l’accordo
delle
parti
relativamente all’interpretazione del trattato.
c)
di
ogni
norma
pertinente
di
diritto
internazionale, applicabile alle relazioni fra le
parti.
ULTERIORI ELEMENTI
accordi successivi per attribuire
significato uno/più termini
norme diritto internazionale per
adattare Convenzione mutamenti
ordinamento
ARTICOLO 32
Si potrà ricorrere a mezzi complementari di
interpretazione, ed in particolare ai lavori
preparatori ed alle circostanze nelle quali il
trattato è stato concluso, allo scopo, sia di
confermare il significato risultante dalla
applicazione dell’art. 31, che di definire un
significato quando l’interpretazione data in
base all’art. 31:
a)
lasci il significato ambiguo od oscuro; o
b)
porti ad un risultato chiaramente assurdo o
non ragionevole.
MEZZI “EXTRATESTUALI”
lavori
preparatori
(proposte,
resoconti seduta, dichiarazioni
voto)
circostanze conclusione (vicende
storiche,
condizioni
storicopolitiche)
VALENZA “RESIDUALE”
confermare interpretazione con
regole generali
significato permanga oscuro o
ambiguo o conduca a risultato
irragionevole
ARTICOLO 33, comma 1, 2, 3
1.
Quando un trattato è stato autenticato in due o
più lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di
queste lingue, a meno che il trattato non
disponga o che le parti non convengano che in
caso di divergenza prevalga un testo determinato.
2.
Una versione del trattato in una lingua diversa da
una di quelle in cui il testo è stato autenticato sarà
considerata come testo autentico solo se il trattato lo
prevede o se le parti si sono accordate in tal senso.
3.
Si presume che i termini di un trattato abbiano lo
stesso significato nei diversi testi autentici.
TRATTATI IN DUE O PIU’ LINGUE
Interprete dovrà ritrovare significato
comune in base a principio
Diversi testi linguistici hanno pari autorità
Termini utilizzati hanno stesso significato
nei diversi testi linguistici
ARTICOLO 33, comma 4
Salvo il caso in cui un testo determinato sia
destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1,
quando il raffronto dei testi autentici fa apparire
una differenza di senso che l’applicazione degli
articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si
adotterà il senso che, tenuto conto dell’oggetto e
dello scopo del trattato, permette di meglio
conciliare i testi in questione.
DIVERGENZA TESTUALE
Interprete incontra divergenza testuale
non eliminabile con mezzi interpretativi
generali o complementari
No interpretazione unilateralistica
Si interpretazione concilia testi
CONVENZIONI DOPPIE IMPOSIZIONI
Modello di convenzione contro
le doppie imposizioni sui redditi
e sul patrimonio dell’OCSE (1963,
1977, 1992, 2003 e 2005)
ARTICOLO 3 [2]
Per
quanto
riguarda
l’applicazione
della
Convenzione in qualunque momento da parte di
uno Stato contraente, qualunque termine sin qui
ancora non definito, salvo che il contesto in cui è
utilizzato richieda diversamente, deve essere inteso
con il significato che esso ha in quel preciso
momento secondo la legge di quello Stato alle cui
tasse la Convenzione si applica; ogni significato
attribuito sotto le leggi fiscali applicabili di quello
Stato prevale sul significato dato al termine
nell’ambito di altre leggi di quello stesso Stato.
GENERAL RENVOI CLAUSE
Significato di ogni termine ricercato in
ordinamento interno Stato contraente
termine abbia autonoma definizione
contesto richieda diversamente
SOSTANTIVO “TERMINE”
Come deve essere letto?
identico termine nel diritto interno
ogni termine diritto interno avente stesse
finalità
SOSTANTIVO “TERMINE”
Quale è ambito di applicazione?
anche singoli termini compongono
definizione convenzionale di altro
termine
DIRITTO INTERNO “RILEVANTE”
parte dottrina: quello dello Stato
della fonte reddito
parte dottrina: quello dello Stato
della fonte reddito, ma solamente
se non va contro principi artt. 31 e
32 della Convenzione di Vienna
DIRITTO INTERNO “RILEVANTE”
Quale è a livello temporale?
quello della conclusione del trattato
(interpretazione statica)
quello della applicazione del trattato
(interpretazione dinamica)
INTERPRETAZIONE DINAMICA
OCSE: Committee on Fiscal Affaires
nel 1995
giurisprudenza: Germania, Belgio,
Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e USA
ELEMENTI “CONTESTO” OCSE
testo
preambolo
allegati
accordi tra le parti contraenti in
occasione conclusione trattato
strumenti tra le parti contraenti in
occasione conclusione trattato
COMMENTARIO OCSE
Quale è fondamento giuridico utilizzo?
problema non è ancora stato risolto
OCSE non ha mai inserito chiarimento
su riconducibilità Commentario alla
Convenzione di Vienna
COMMENTARIO OCSE
Nella nozione di contesto Art. 31 [2] e
[3] come esito discussioni collettive?
non accordo successivo e neppure
norma internazionale
non approvato in relazione ad una
specifica Convenzione bilaterale
COMMENTARIO OCSE
Mezzo supplementare ex Art. 32 come
lavori preparatori?
No. I lavori preparatori sono solo quelli
per conclusione specifico trattato
COMMENTARIO OCSE
Esiste metodo per riconoscere
efficacia vincolante?
Articolo 31 [4]: metodo della volontà
delle parti in deroga metodo testuale
COMMENTARIO OCSE
Quale è a livello temporale?
OCSE: Commentario aggiornato
(interpretazione dinamica)
giurisprudenza: posizione non univoca
(più interpretazione statica)
COMMENTARIO OCSE
Possibile soluzione?
Modifiche classificatorie o chiarimento
(interpretazione dinamica)
Modifiche in forma di emendamento
(interpretazione statica)
DECISIONI CORTI ESTERE
OCSE ha manifestato preferenza
per c.d. interpretazione uniforme
Convenzione di Vienna non ha
specifiche disposizioni in merito
Giurisprudenza condiviso solo
parzialmente argomenti a favore
DOCUMENTAZIONE UNILATERALE
Giurisprudenza espressa in modo
non univoco (USA: no) (Nuova
Zelanda, Giappone, Canada: si)
Dottrina autorevole ha escluso
rilevanza interpretativa
CONVENZIONI PARALLELE
Giurisprudenza di alcuni Stati si
è espressa positivamente (Gran
Bretagna, Germania)
Dottrina prevalente ritiene abbia
peso assolutamente residuale
L’INTERPRETAZIONE DELLE CONVENZIONI
INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE
IMPOSIZIONI SUI REDDITI
(Roberto M. Cagnazzo)
GALLERIA CIVICA D’ARTE MODERNA
Torino, 19 Ottobre 2005