obbligo di scontrino o ricevuta fiscale

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obbligo di scontrino o ricevuta fiscale
IVA
imposte e tasse
OBBLIGO DI SCONTRINO
O RICEVUTA FISCALE
Art. 22 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696 - R.M. 19.04.2007, n. 73 - C.M.
4.04.1997, n. 97/E
SOMMARIO
• RAPPORTI
TRA FATTURA, SCONTRI-
NO E RICEVUTA FISCALE
• LIBRI
USATI E FRANCOBOLLI DA
COLLEZIONE
I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le quali non è
obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma per i quali
sussiste l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale,
ovvero dello scontrino fiscale, con l’osservanza delle relative discipline. Al riguardo
l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’obbligatorietà dell’emissione
degli scontrini e ricevute fiscali nell’attività di commercio al minuto ambulante di libri
vecchi e/o usati, nonchè di francobolli da collezione o collezioni di francobolli. In
particolare, è stato affermato il principio secondo il quale sia le cessioni di francobolli
da collezione sia quelle di collezioni di francobolli debbano essere documentate con
emissione di scontrino o ricevuta fiscale ovvero, se richiesta dal cliente, con fattura
senza separata esposizione dell’imposta e con l’indicazione che trattasi di beni soggetti al regime del margine di cui al D.L. 41/1995.
RAPPORTI TRA FATTURA, SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE
Scontrino
Ricevuta fiscale
Ö
Emissione non obbligatoria dello scontrino (1) e della ricevuta fiscale (1) se è emessa fattura
immediata.
FATTURA
DIFFERITA
Ö
L’emissione dello scontrino fiscale integrato (2) o della ricevuta fiscale integrata permette la
fatturazione differita (3) (in luogo del documento di trasporto).
DOCUMENTO
DI TRASPORTO
CON PREZZO
DI VENDITA
Ö
Emissione non obbligatoria dello scontrino o della ricevuta fiscale se è emesso documento
di trasporto integrato (4).
FATTURA
IMMEDIATA
Note
(1)
Consegna
del bene
(2)
Scontrino
fiscale
parlante
(3)
L’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita devono
essere scorporati dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto
di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini
della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni
relative alle corrispondenti fatture differite (C.M. 4.04.1997, n. 97/E p. 4.4).
(4)
I soggetti che emettono il documento di trasporto integrato con l’ammontare dei corrispettivi possono,
analogamente a quanto era previsto dalla disciplina sulla bolla di accompagnamento, procedere alla
fatturazione differita senza dover emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Scontrino
e fattura
differita
Documento
di trasporto
È escluso l’obbligo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell’ipotesi in cui per la stessa
operazione sia rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione
della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della
fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine, soprattutto, alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 (C.M. 04.04.1997, n. 97/E p.
4.3).
Il c. 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 696/1996 prevede particolari modalità di documentazione delle spese
sostenute, agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi. In particolare, detta norma stabilisce
che, a tali fini, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, emesso dagli appositi apparecchi misuratori
fiscali, purché lo stesso contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, alla qualità e
alla quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o del
committente.
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IVA
imposte e tasse
LIBRI USATI E FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE
REGIME DEL MARGINE
• Soggetti
interessati
• Soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonchè
di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.
• Beni
interessati
• Beni acquistati:
.. presso privati;
.. presso soggetti assimilabili ai privati.
• Soggetti passivi che non hanno detratto l’imposta relativa agli acquisti
ed hanno fatturato la cessione come operazione esente
• Soggetti passivi comunitari in regime di esonero nel proprio Stato.
• Soggetti passivi che operano nel regime del margine.
• Oggetto
SCONTRINO E RICEVUTA
FISCALE
• I soggetti interessati possono applicare il regime speciale di cui al
D.L. 23.02.1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.03.1995,
n. 85 (“regime del margine”).
Metodo
analitico
del margine
Si tratta di un regime in base al quale l’imposta a debito non è determinata
con i metodi ordinari, bensì è commisurata alla differenza positiva (margine) tra il prezzo di vendita del bene ed il prezzo di acquisto (aumentato
delle spese accessorie e di riparazione), entrambi al lordo dell’IVA.
Metodo
forfettario
Limitatamente ad alcune categorie di soggetti e per particolari prodotti, il
margine sul quale calcolare l’imposta dovuta è determinato in modo forfetario
applicando delle percentuali predefinite al prezzo di vendita.
Metodo
globale
del margine
Per gli operatori che non svolgono in forma ambulante il commercio di
taluni beni usati, l’imposta dovuta per ciascun periodo è commisurata al
margine globale, costituito dalla differenza complessiva delle operazioni
di cessione e di acquisto effettuate nel medesimo periodo.
• Cessione
libri vecchi
e/o usati
• Non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante rilascio di
ricevuta o scontrino fiscale le cessioni di giornali quotidiani, di
periodici, di supporti integrativi e di libri, con esclusione di quelli
d’antiquariato.
L’esonero appena richiamato è applicabile anche quando la cessione ha
per oggetto libri usati acquistati presso privati ed è eseguita da venditori
ambulanti che applicano il regime del margine, fatta eccezione per i libri
di antiquariato.
• Cessione
• In merito alle cessioni di francobolli da collezione e collezioni di
di francobolli francobolli, non possono applicarsi le disposizioni in base alle
da collezione quali non sono soggette all’obbligo di certificazione “le cessioni
da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica
per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini,
non muniti di attrezzature motorizzate e, comunque, da parte di
soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di
modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali”.
Assenza del
Nel caso di specie, è assente il requisito oggettivo
“modico valore” ossia il commercio di “beni di modico valore”.
• I francobolli da collezione, infatti, essendo oggetti relativamente
rari, possiedono quelle qualità richieste per essere oggetto di transazioni particolari - ad esempio, nel mercato del collezionismo - ed
hanno, generalmente, un valore elevato senza alcun rapporto con
quello facciale.
• Ugualmente, le collezioni di francobolli - formate da singoli elementi da collezione che hanno sicuramente un valore più elevato rispetto a quello facciale - sono beni commerciali dal valore significativo
e non certo “modico”.
Art. 2, c. 1
D.P.R. 21.12.1996, n. 696
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