Stabilimenti balneari: obbligo di certificazione fiscale anche per i

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Stabilimenti balneari: obbligo di certificazione fiscale anche per i
Stabilimenti balneari: obbligo di certificazione fiscale anche per i servizi da spiaggia
La Legge n. 148/2011 è intervenuta sulle “prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei
relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di
alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata “, revocando per esse l’esonero
dall’obbligo di certificare il corrispettivo che era stato stabilito molti anni fa dall’art, 2, c. 1, del DPR
21.12.96 n. 696.
Ritorna quindi l’obbligo di rilasciare lo scontrino fiscale (o la ricevuta fiscale) per i cosiddetti “servizi da
spiaggia” (noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio, pedalò, uso di strutture sportive, docce, bagni, ecc.).
Nessuna novità, invece, per gli altri servizi eventualmente erogati dai gestori degli stabilimenti balneari
(servizi di bar, ristorante, ecc.), per i quali è mantenuto l’obbligo già esistente di certificazione fiscale del
corrispettivo.
In funzione della tipologia di servizi prestati, possono quindi verificarsi due ipotesi:
1) Oltre ai servizi da spiaggia, il gestore eroga anche altri servizi per i quali emette lo scontrino fiscale: in tal
caso può utilizzare il medesimo apparecchio misuratore fiscale per certificare anche i corrispettivi dei servizi
da spiaggia, ovvero dedicare ad essi un apparecchio specifico;
2) il gestore eroga esclusivamente i servizi da spiaggia: in tal caso deve provvedere alla certificazione dei
relativi corrispettivi con scontrino (o ricevuta) fiscale. A tale scopo, date le condizioni operative all’aperto in
cui si svolge l’attività, può essere valutato l’utilizzo di un apparecchio specifico per ambulanti, anche se
l’erogazione dei predetti servizi non costituisce attività di commercio ambulante.
Si ricorda infine che l’obbligo di certificazione dovrà tenere conto anche delle particolari modalità operative
normalmente praticate in questo settore di attività quali, ad esempio:
1) gestione di abbonamenti settimanali, mensili, ecc: in tal lo scontrino (o la ricevuta) deve essere emesso al
momento della consegna o messa a disposizione del bene noleggiato e precisare la sua durata
(orario,giornaliero, mensile, ecc.), specificando se il corrispettivo non è stato pagato in tutto o in parte. Al
momento del pagamento occorre emettere un secondo scontrino (o ricevuta) che contenga il riferimento al
documento emesso in precedenza. Il primo scontrino concorre alla liquidazione dell’IVA del periodo
esclusivamente per la parte di corrispettivo che eventualmente a tale data sia stata pagata; il secondo
scontrino concorre alla liquidazione del periodo per l’intero corrispettivo o, qualora sia stato versato un
acconto ( o più acconti), limitatamente all’eventuale saldo;
2) noleggio di beni in regime di convenzione con fatturazione a terzi (es. albergo convenzionato).
Riferimento art. 2, c. 36 vicies del DL 13.8.11, n. 138, conv. in L. 14.9.11, n. 148