circolare Organismo di Coordinamento n. 198 del

Transcript

circolare Organismo di Coordinamento n. 198 del
AREA COORDINAMENTO
Via Torino, 45 – 00184 Roma
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770
Prot. N. ACIU.2006.198
(CITARE NELLA RISPOSTA)
Roma li. 28 febbraio 2006
All’
AGEA
- Uff. Monocratico
- Area Controlli
- Area Aut. Pagamenti
SEDE
All’
A.R.T.E.A.
Via S. Donato 42/1
50127 Firenze
All’
A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
All’
A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova
All’
Organismo Pagatore della
Regione Lombardia
Piazza IV novembre, 5
20124 Milano
All’
A.R.B.E.A.
via della Chimica, snc
85100 Potenza
A
Finpiemonte
Via Bogino, 23
10123 Torino
Al
Centro Assistenza Agricola
Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
Al
C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al
C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
.
Al
CAA Copagri S.r.l.
Via Isonzo, 34
00198 ROMA
Al
Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L. Serra, 37
00153 Roma
c/o CAA CANAPA
Via Rovigo, 14
00161 Roma
Oggetto: chiarimenti in ordine all’applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30
novembre 2005.
Si fa riferimento alla circolare in oggetto per fornire, tenuto conto delle richieste pervenute
alla scrivente Area, alcuni chiarimenti concernenti le fattispecie di cui all’allegato alla presente
(allegato 1).
L’allegato stesso, redatto in forma di quesiti e risposte, sarà disponibile sul sito dell’AGEA
(www.agea.gov.it) per pronta consultazione.
Si invitano gli operatori del settore e tutti gli interessati a voler operare conformemente
nell’affrontare le casistiche afferenti ai rispettivi ambiti di competenza.
IL DIRETTORE DELL’AREA COORDINAMENTO
F.to Giancarlo Nanni
ALLEGATO 1
1. Doppia firma e modulo di trasferimento
La doppia firma sul modulo di trasferimento titoli previsti in ottemperanza all’obbligo comunitario di
prevedere che sia il cedente a segnalare il trasferimento, appare meccanismo da rendere omogeneo nei
possibili percorsi applicativi. Riteniamo che a garanzia sia dell’obbligo comunitario che di una
operatività funzionale si possano prevedere i seguenti percorsi:
Modulo di trasferimento titoli con entrambe le firme autenticate con i rispettivi documenti di
identità in copia. (con apposizione temporalmente congiunta all’atto della stampa)
- Modulo di trasferimento titoli con entrambe le firme autenticate con i rispettivi documenti di
identità in copia. (con apposizione temporalmente disgiunta)
- Volontà di trasferimento titoli chiaramente esplicitata da parte del cedente nell’atto che
supporta il trasferimento stesso (esempio compravendita e/o affitto), in questo caso non appare
necessario acquisire nuovamente la volontà del cedente con la firma del modulo di
trasferimento.
Può essere corretta questa impostazione?
Risposta
Sì, con riferimento ai primi due casi; nel terzo caso, invece, mancherebbe da parte del cedente la
manifestazione della volontà di registrare il trasferimento (e quindi di renderlo produttivo di effetti nei
confronti dell’AGEA).
-
2. Utilizzo e Trasferimenti dei titoli
A partire dalla campagna 2006, è necessario chiarire quali sono le regole per i trasferimenti dei titoli e
per il loro utilizzo.
In particolare, il produttore dopo aver utilizzato i titoli nella domanda di premio unico del 15 maggio
2006 a chi può trasferirli ed in quali zone omogenee può utilizzarli?
Es. un produttore che dispone di 20 titoli nel 2006, utilizza 10 titoli su 10 ettari di superficie
ammissibile in Lombardia (Italia settentrionale pianura) ed i restanti 10 titoli associati a 10 ettari situati
in Sicilia (Italia Meridionale collina).
A chi potrà trasferire i titoli nell’ambito del territorio nazionale?
Dove potranno essere utilizzati nell’ambito del territorio nazionale?
L’utilizzo ed il trasferimento sono vincolati alle zone omogenee e con quali modalità?
Risposta
In materia di trasferimento dei titoli occorre far riferimento al DM del 5 agosto 2004, art. 10, comma 4,
che recita “i trasferimenti dei titoli all’aiuto possono avvenire solo all’interno delle regioni omogenee” così come
individuate nell’allegato A del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Alla luce di ciò, l’utilizzo dei titoli è
libero e non limitato alle sole zone omogenee.
3. Quali sono gli atti con cui è possibile trasferire titoli e/o terreni nel caso della successione
anticipata ?
Nell’ambito della documentazione prevista per la fattispecie 3.1 (Allegato 4 elenco documentazione
giustificativa per fattispecie per la gestione del registro titoli) è necessario chiarire se nelle “copie degli
atti” rientrano anche l’affitto, il comodato ed altri titoli di conduzione così come già avvenuto per la
ricognizione preventiva.
A) In sostanza, e in via più generale, si chiede di confermare esplicitamente che le casistiche riportate
negli allegati alla circolare AGEA prot. n. ACIU. 2005.736: “successione anticipata, cambiamento di
forma giuridica, scissione e fusione”, vanno individuate secondo le definizioni utilizzate per la
ricognizione preventiva.
B) Bisogna considerare peraltro che è prassi comune, nelle zone più marginali, nei casi di trasferimento
di azienda da padre a figlio o comunque ad una persona successibile, solo delle fatture di vendita dei
beni mobili, compilazione delle autocertificazioni giustificative e successiva chiusura della partita IVA
della vecchia azienda.
E' possibile, avendo solo questa documentazione, giustificare la fattispecie della successione anticipata?
C) Infine, se la successione anticipata è relativa ad un trasferimento di soli titoli, è sufficiente
l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dante causa che espliciti la
volontà del passaggio definitivo dei titoli al soggetto che succede?
Risposta
A) Per quanto concerne la “copia dell’atto” di cui all’allegato 4, punto 3.1, della circolare
ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, occorre far riferimento a quanto espressamente indicato nel
D.M. del 5 agosto 2004, all’art. 3, paragrafo 1: “nella definizione di “successione anticipata” di cui all’art. 33 del
Reg. CE n. 1782/03 del Consiglio rientrano : a) il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario b) tutti i
casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da
altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.” Ciò importa che la successione
anticipata non è il titolo del trasferimento, ma una qualificazione specifica di un trasferimento,
indipendentemente dal titolo di questo: in altri termini, sul piano logico vi è prima il trasferimento
dell’azienda tra due soggetti, che avverrà secondo le forme negoziali stabilite liberamente dagli
interessati (con la tipologia di atto che avranno scelto), e poi la qualificazione di tale trasferimento come
successione anticipata, tenuto conto del fatto che tra gli stessi interessati sussiste una relazione tale per
cui l’uno può succedere all’altro per successione legittima.
B) Per quanto concerne la prassi evidenziata, la mancata presenza di un atto di trasferimento (a qualsiasi
titolo) dei terreni non consente di attuare un passaggio effettivo di azienda. Pertanto non è possibile
giustificare la fattispecie della successione anticipata con i soli documenti indicati.
C) La successione anticipata riferita al trasferimento di soli titoli è possibile solo a titolo definitivo,
gratuito o oneroso. È in ogni caso richiesto un atto di trasferimento, che segue le forme di legge (nel
caso di trasferimento a titolo gratuito, sarà necessario l’atto pubblico).
4. Cosa s’intende per nucleo familiare
Nell’ambito delle fattispecie 1.2 e 2.1 (vendita/affitto terra e titoli tra tre soggetti) di cui all’allegato 4
(elenco documentazione giustificativa per fattispecie per la gestione del registro titoli) della circolare
ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 si riporta che :
Nel caso in cui i soggetti cedenti siano due (proprietario dei titoli e proprietario dei terreni): viene richiesta la
dichiarazione sostitutiva delle parti coinvolte relativa alla relazione tra le parti stesse (è ammessa solo per membri dello
stesso nucleo familiare e per soci di una società o di una cooperativa).
Considerato che il nucleo familiare è composto anche da soggetti diversi, si propone che per nucleo
familiare si debba intendere “soggetti con legami di parentela fino al 4° grado, di affinità fino al 2°
grado e di coniugio” e non esclusivamente i membri risultanti nello “stato di famiglia”.
A tal fine si propone quale documentazione giustificativa da presentare a supporto di tale casistiche
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si attesta il legame di parentela, affinità o
coniugio.
Risposta
Le fattispecie sopra indicate si riferiscono ad una agevolazione concessa in relazione a situazioni in cui,
nell’ambito di una conduzione aziendale unitaria, la proprietà della terra e dei titoli sia in capo a soggetti
diversi. Essa è pertanto limitata ai casi in cui sussista un legame di convivenza familiare o societario. Ciò
premesso, si ritiene possibile estendere detta agevolazione ai casi in cui la diversa proprietà dei titoli e
della terra sia riconducibile ad un nucleo familiare così come risultante dallo stato di famiglia o da uno o
più certificati storici-anagrafici che soli attestano l’appartenenza allo stesso nucleo familiare.
5. Nuovo Agricoltore
Premesso che ai sensi dell’art. 2, lett. k, del regolamento (CE) n. 795/04 il nuovo agricoltore è:
1. una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna
attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI
CINQUE ANNI PRECEDENTI l’inizio della nuova attività agricola
2. un agricoltore che ha iniziato l’attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza
ricevere alcun pagamento diretto in tale anno (art. 42, par. 3, del Reg. 1782/03);
Si chiede conferma del fatto che gli agricoltori che hanno iniziato l’attività nel periodo dal 2003 al 2005
non possono essere considerati “nuovi” nel 2006. E’ altresì necessario chiarire se un agricoltore che ha
avviato la sua attività agricola nel 2005 dopo la presentazione della domanda unica e senza aver
presentato nessun altro atto amministrativo possa risultare nuovo agricoltore anche per il 2006.
Risposta
Si deve distinguere:
1
Nuovo agricoltore ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003
(condizione per accedere alla riserva nazionale) è l’agricoltore che ha iniziato l’attività agricola dopo il
31 dicembre 2002 (o durante il 2002 senza ricevere premi) e che, ai sensi dell’articolo, lettera k, del
regolamento (CE) n. 795/2004, non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività
agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE
ANNI PRECEDENTI l’inizio della nuova attività agricola.
2
Nuovo agricoltore ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003
(calcolo dei titoli con media diversa nel periodo di riferimento), l’agricoltore che ha iniziato l’attività
agricola nel periodo di riferimento e che, ai sensi dell’articolo, lettera k, del regolamento (CE) n.
795/2004, non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha
esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE ANNI
PRECEDENTI l’inizio della nuova attività agricola.
3
Nuovo agricoltore ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CE) n.
795/2004 (nuovo agricoltore che acquista titoli), l’agricoltore che ha iniziato l’attività agricola nella
campagna oggetto di trasferimento dei titoli e che , ai sensi dell’articolo, lettera k, del regolamento (CE)
n. 795/2004, non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha
esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola NEI CINQUE ANNI
PRECEDENTI l’inizio della nuova attività agricola.
6. Utilizzo dei titoli da parte del nuovo agricoltore
Atteso che ad un "nuovo agricoltore" verranno attribuiti “titoli da riserva” con il vincolo dell'utilizzo di
5 anni, può tale agricoltore fondersi e costituire con altri una società?
Allo stesso tempo se il nuovo agricoltore fosse rappresentato da una società di 2 fratelli, gli stessi
possono scindere la società e costituire due ditte individuali? (La normativa prevede un divieto al trasferimento
dei titoli da riserva; ma non prevede che, in caso di trasferimento indebito, essi siano trattenuti).
Risposta
Occorre far riferimento all’art. 42, par. 8, del Reg. CE n. 1782/03, che recita: “Tranne in caso di
trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva
nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione. In deroga all'articolo 45,
paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva
nazionale”. Pertanto non è possibile trasferire i titoli ricevuti dalla riserva nazionale, se non in caso di
successione. Tuttavia, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle situazioni di cui all’art. 33, parr.
2 e 3, del Regolamento sopra citato, nonché dell’art. 2, lett. k), del Reg. CE n. 795/04, si deve ritenere
possibile il trasferimento anche nei casi di mutamento di forma giuridica o di denominazione, fusione e
scissione, se il soggetto controllante non cambia. Il cambiamento dei soggetti controllanti si ha quando
è diverso l’assetto del controllo del nuovo soggetto giuridico rispetto al vecchio. Ad esempio:
- due soggetti detengono oggi il controllo che veniva esercitato ieri solo da uno di essi (il controllo è
mutato);
- in una società entrano nuovi soci ma il socio controllante rimane quello precedente (il controllo non è
mutato);
- una società si scioglie, e se ne costituisce un’altra tra gli stessi soci, con l’aggiunta di un socio nuovo,
che non ha il controllo (se chi aveva il controllo della vecchia società lo ha mantenuto anche nella
nuova, non c’è cambiamento);
- una società si fonde con un’altra per costituire un nuovo soggetto (se chi aveva il controllo della prima
conserva il controllo anche nel nuovo soggetto, non c’è mutamento).
7. Chiarimento su una specifica fattispecie legata alla cessione dei titoli Pac contestualmente
alla cessione di un'intera azienda (Codice 1.1 - Allegato 2 vendita di titoli con terra di tutta
l’azienda).
Quali delle casistiche di seguito elencate rientrano in questa fattispecie?
A) La cessione totale dell'azienda a seguito di vendita totale (attività e passività) di beni immobili,
mobili, scorte vive e morte.
B) La cessione totale delle attività aziendali (macchinari, scorte vive e morte debiti e crediti) ad
esclusione della vendita di terreni e fabbricati, ma con un contestuale contratto di affitto degli stessi (o
subentro in contratti già esistenti) a favore del cessionario (viene inteso come una cessione di titoli
senza terra ?).
C) La cessione totale delle attività aziendali (macchinari, scorte vive e morte debiti e crediti) senza
passaggio di terreno in alcun modo, se giustificato da una causa di forza maggiore (ad es. i terreni ed i
fabbricati erano in possesso dell'Ordine Mauriziano che alla scadenza del contratto di affitto li ha
venduti all'asta ad un terzo perché l'agricoltore affittuario che li coltivava non ha esercitato il diritto di
prelazione, o comunque altri casi dove materialmente non è possibile trasferire terreni).
Risposta
A) se tra i beni immobili rientrano anche i terreni aziendali, si tratta di vendita di titoli con terra.
B) – C) vendita totale delle attività aziendali ad esclusione dei terreni e fabbricati in quanto dati in affitto
e non venduti, oppure perché i terreni e fabbricati sono stati venduti a terzi: si tratta di cessione di titoli
senza terra.
8. Caso di cessione di parte di azienda e dei titoli ad esclusione dei terreni
Nel caso di cessione di tutti i mezzi produttivi di un'azienda (macchinari, scorte vive e scorte morte),
ma non del terreno (in quanto il titolare era affittuario dei terreni che componevano la stessa), tra due
persone che non possono rientrare in alcun modo in un rapporto riconducibile alla successione
anticipata, è possibile cedere anche i titoli che l'agricoltore originario aveva prodotto senza incorrere
nelle trattenute della vendita senza terra (50 % fino al 2007 e 30% dal 2008 in poi), ma considerarlo
come una cessione di totale di azienda e pertanto assoggettata ad una trattenuta del 5% ?
Se così fosse sono sufficienti le fatture di vendita di tutto il movibile, oppure sarà comunque necessario
un atto notarile ? Oppure viene considerata come una vendita di titoli senza terra ?
Risposta
Si tratta di una vendita di titoli senza terra.
9. Controllo del requisito dello status di “agricoltore”
La regolamentazione comunitaria prevede che i trasferimenti dei titoli possano avvenire solo tra
agricoltori. Nel caso di trasferimento di tutta l'azienda tale principio è derogabile ?
La verifica dello status di agricoltore viene fatto al momento della presentazione della Domanda Unica
La verifica verrà fatta su entrambi i soggetti sia il cedente che l'acquirente ?
Chi cede dovrà avere a disposizione almeno 3.000 metri di terreno e la Partita Iva attiva ?
Sarà necessaria, al fine di dimostrare di essere agricoltore, la presentazione di una Domanda Unica ? In
assenza di Partita Iva sarà possibile trasferire titoli ?
Se la superficie a disposizione del cedente è superficie utilizzata alla coltivazione di colture non
ammissibili al Regime di Pagamento Unico potrebbe essere sufficiente avere il Piano colturale
aggiornato e di conseguenza il Fascicolo validato per dimostrare lo status di agricoltore ?
Risposta
L’art. 46, par. 1 del Reg. CE n. 1782/03 recita : “I diritti all'aiuto possono essere trasferiti unicamente a un altro
agricoltore stabilito nello stesso Stato membro, salvo in caso di successione o anticipo di successione” mentre l’art. 1,
lettera a), del citato regolamento definisce l’agricoltore come “una persona fisica o giuridica o un'associazione
di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione
e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che
esercita un'attività agricola”. Si precisa al riguardo che lo status di agricoltore viene verificato al
momento dell’utilizzo dei titoli. Ne deriva che in caso di trasferimento di tutta l’azienda, mentre il
soggetto che trasferisce è sicuramente un agricoltore (altrimenti non avrebbe ricevuto titoli), il soggetto
che acquisisce l’azienda stessa ed i titoli attesta l’esercizio dell’attività agricola mediante la costituzione
del fascicolo aziendale.
10. Sarà possibile revocare un trasferimento di titoli temporaneo ancora in essere ?
A) A fronte di un affitto di terreni e titoli, ai sensi dell’art. 27 del Reg. CE 795/04, con scadenze varie
nei prossimi anni (2008, 2009, 2010) le parti hanno raggiunto degli specifici accordi con cui si considera
annullato il rapporto di affittanza. In questo caso la parte proprietaria vorrebbe rientrare nel pieno
possesso, oltre che dei terreni, anche dei titoli PAC. È possibile ciò ?
B) Nel caso in cui le parti si accordino oggi di trasformare il contratto di affitto di terreni e titoli con
scadenza nel 2007 in un trasferimento definitivo di terreni e titoli, come si potrà gestire la fattispecie
all’interno del registro Titoli ?
Risposta
A) Il proprietario può rientrare in possesso oltre che dei terreni anche dei titoli, e per tale fattispecie
può utilizzare la fattispecie relativa al rientro anticipato dall’affitto (rientro dal trasferimento
temporaneo).
B) Qualora, invece, il proprietario intendesse trasformare il contratto di affitto di terreni e titoli con
scadenza nel 2007 in un trasferimento definitivo di terreni e titoli all’affittuario , attraverso le procedure
messe a disposizione , si dovrebbero eseguire due distinte operazioni. Con la prima, si effettuerà il
rientro anticipato dal contratto di affitto dei terreni e dei titoli; con la seconda, il trasferimento dei titoli
con la terra all’affittuario.
11. Ammissibilità del terreno che sostiene il trasferimento (credo che su questo occorre fare
una riflessione)
L’ammissibilità del terreno è condizione indispensabile per sostenere il trasferimento sia in caso di
affitto che in quello di vendita ? Cioè gli ettari indicati nella domanda di trasferimento devono essere
sempre e comunque ammissibili. Altrimenti si potrebbero trasferire 100 titoli con 100 ettari di bosco e
farlo classificare come vendita di terra con titoli.
Risposta
Occorre tenere conto del considerando 30 del Reg. CE n. 1782/03, che recita: “L'importo complessivo a cui
un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero
di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare
trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una
corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i
diritti ed un certo numero di ettari ammissibili”. Inoltre, l’art. 46, par. 2, del Reg. (CE) n. 1782/03
specifica che: “I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso o mediante qualsiasi altro trasferimento
definitivo con o senza terra. L'affitto o altri tipi di cessione sono consentiti soltanto se al trasferimento dei
diritti all'aiuto si accompagna il trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili.”. Si deve inoltre fare
riferimento all’art. 2, lettera i), del Reg. CE n. 795/04, che definisce il "trasferimento o vendita o affitto di
diritti all'aiuto con la terra corrispondente", la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente
all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti
dal cedente’. Pertanto l’ammissibilità del terreno è condizione indispensabile per sostenere ogni tipo di
trasferimento.
12. Regime semplificato e trasferimento titoli
I titoli relativi alle aziende che hanno aderito all'ultimo anno al regime semplificato si considerano
utilizzati in modo tale che sia possibile, già da quest'anno (2006) , trasferire i titoli anche senza terra.?
Risposta
L’art. 46, par.2, secondo comma del Reg. CE n. 1782/03 “un agricoltore può trasferire i suoi diritti all'aiuto
senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi diritti all'aiuto per almeno un
anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti all'aiuto non utilizzati nel primo
anno di applicazione del regime di pagamento unico”. I titoli delle aziende che hanno aderito all'ultimo anno al
regime semplificato sono considerati come utilizzati al 100 % e pertanto è possibile trasferirli.
13. Titoli da Riserva e contratto d’affitto
A) Nel caso in cui un produttore ha ottenuto titoli da riserva con affitto con durata di 5 anni è possibile
dopo il primo anno modificare il contratto di affitto sostituendo le superfici indicate con altre?
L'importante è utilizzare i titoli da riserva su terreni ammissibili per i successivi 4 anni altrimenti si
perdono i titoli stessi. Sembra quindi che la sostituzione dei terreni con un accordo modificativo del
contratto (fermi restando gli stessi contraenti e le altre condizioni contrattuali) non infici il rispetto del
vincolo.
B) Come ci si comporta invece nel caso di recesso o risoluzione consensuale del contratto e di
costituzione di un nuovo rapporto contrattuale di affitto fra soggetti diversi?
Risposta
A) È possibile modificare dopo il primo anno il contratto di affitto sostituendo le particelle iniziali con
altre, fermo restando l’utilizzo dei titoli da riserva su terreni ammissibili e che i contraenti rimangano gli
stessi così come le altre condizioni contrattuali (durata contratto, ecc).
B) È possibile recedere dal contratto ma occorre considerare il vincolo dei titoli da riserva (non si
possono trasferire per 5 anni). Pertanto il nuovo contratto, con il quale chi ha ricevuto titoli dalla
riserva prende in affitto terreni da un soggetto diverso, dovrà comunque avere una durata tale da
completare il periodo di cinque anni, e non sono ammessi contratti annuali. Ciò anche in
considerazione del fatto che i titoli sono stati ottenuti dalla riserva perché era stato stipulato un
contratto di durata quinquennale.
14. Applicazione di doppia fattispecie
Come viene disciplinato un eventuale doppio trasferimento? Per esempio: padre che divide l’azienda tra
i due figli attraverso una successione anticipata al 50% di terra e titoli; i due fratelli successivamente
fondono le rispettive aziende costituendo una società semplice. Il sistema come consente di operare ed
attraverso quali tempi tra una fattispecie e l’altra.
Risposta
Si dovrà ricorrere alla successiva applicazione di diverse fattispecie, secondo la successione logica degli
eventi.
15. Chiusura azienda e trasferimento
A) Per dimostrare la chiusura di azienda, quale documento si deve produrre? E’ sufficiente la chiusura
della Partita Iva e per quanto tempo?
B) Se l’agricoltore che cessa l’azienda aveva ricevuto la stessa per successione anticipata a maggio 2005,
il terreno ed i titoli tornano al dante causa? Attraverso quale fattispecie ?
Risposta
A) Il produttore attesta la cessazione o chiusura dell’attività mediante apposita dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
B) Nel caso di successione anticipata, al dante causa tornano indietro i terreni ma non anche i titoli.
16. Trasferimento di titoli non utilizzati
Se un agricoltore cessa la sua attività senza aver utilizzato almeno l’80% dei titoli, può operare il
trasferimento e se si attraverso quale fattispecie?
Risposta
Il produttore può trasferire i titoli tramite la sola successione anticipata o scegliendo di restituire i titoli
non utilizzati alla Riserva Nazionale nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, ai
sensi dell’art. 46, par. 2, secondo comma, del Reg. CE n. 1782/03, che dispone che “un agricoltore può
trasferire i suoi diritti all'aiuto senza terra soltanto dopo aver utilizzato, ai sensi dell'articolo 44, almeno l'80% dei suoi
diritti all'aiuto per almeno un anno civile, oppure dopo aver ceduto volontariamente alla riserva nazionale tutti i diritti
all'aiuto non utilizzati nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico”.
17. Trasferimento titoli da cessione attività
I titoli siano stati assegnati ad una ditta “Eredi di …..” e gli stessi affittati a terzi, ai sensi dell’art. 27 del
Reg. CE 795/04. La suddetta ditta a fine 2005 ha cessato l’attività. Sarà possibile trasferire ai singoli
componenti della suddetta ditta cessata i titoli trasferiti a terzi ?
Ad esempio:
Due soggetti A e B, proprietari del terreno e contitolari della società A&B, affittano alla società A&B
(che ha maturato titoli) i terreni con possibilità di subaffitto.
A) La società A&B potrà affittare ad A (già proprietario dei terreni e contitolare della società stessa)
terra e titoli?
B) La società A&B potrà vendere ad A (già proprietario dei terreni e contitolare della società A&B) i
soli titoli (senza terra) senza alcuna trattenuta, rientrando nella casistica della successione anticipata?
C) Sempre in merito al punto di cui sopra, se una società non viene sciolta, ma vuole ripartire i beni tra
i soci come dovrà essere trattata? Sarà ammessa una scissione parziale?
D) Questi casi come possono essere altrimenti trattati dal momento che non esistono atti di
scioglimento o modifiche dello statuto?
Risposta
A) L’art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, dispone che il locatore ha la facoltà di far valere la nullità
del contratto di subaffitto nel termine di quattro mesi, spirato il quale il subconduttore subentra nel
contratto di affitto al conduttore originario. L’ipotesi proposta sembra dunque inapplicabile.
B) si tratta di una cessione di titoli senza terra, e non di una successione anticipata.
C) – D) La ripartizione dei beni tra i soci è possibile mediante scissione.
18. Utilizzazione del titolo ceduto
La circolare prot. n. ACIU.2005.736 precisa che nel caso di trasferimenti dei titoli intervenuti dopo il 31
marzo di ciascun anno, il titolo trasferito può essere dichiarato in una domanda di pagamento unico
solo nell’anno successivo. Deve però essere chiarito che questa limitazione si applica solo nei confronti
del soggetto che ha acquisito il titolo e non già anche al cedente nell’anno in cui viene effettuato il
trasferimento. In caso contrario si lascerebbe inutilizzato un titolo disaccoppiato per un anno.
Risposta
La limitazione si applica solo per il cessionario.
19. Disponibilità del titolo ceduto e calcolo dei diritti nel caso di prodotti disaccoppiati dal 2006
Un agricoltore è titolare di diritti seminativi/carne ma ha anche dati di riferimento storici relativi ai
settori disaccoppiati dal 2006 (olio, tabacco, latte e zucchero).
A) In che data sarà effettuato il calcolo dei suoi diritti definitivi?
Tale calcolo prenderà o meno in considerazione i titoli seminativi/carne nel caso in cui essi siano stati
venduti:
B) prima del 31 marzo 2005;
C) prima dell’assegnazione provvisoria dei nuovi titoli;
D) prima della domanda di fissazione dei nuovi titoli;
E) prima dell’assegnazione definitiva?
Risposta
A) i titoli definitivi, comprendenti anche i settori cui la riforma si applica dal 2006, saranno calcolati
entro il 31 agosto 2006.
Il relativo calcolo non prenderà in considerazione i titoli già attribuiti ad un soggetto, ma da questi
trasferiti nei casi sub B) e C); saranno invece inclusi nel calcolo nei casi sub D) ed E).
20. Creazione di società semplice
Alcune persone fisiche, con titoli definitivi seminativi e che si apprestano ad avere assegnati anche
(alcuni di loro) titoli olio, intendono costituire una società semplice.
Al fine di trasferire i titoli definitivi seminativi al nuovo soggetto, si può utilizzare la fattispecie n. 4.1
(cambiamento da persona fisica a persona giuridica senza mutazione dei soggetti controllanti) indicata
negli allegati della circolare prot. n. ACIU.2005.736?
Risposta
Il caso prospettato sembra essere meglio qualificabile come una fusione. Anche in questa ipotesi,
peraltro, il trasferimento dei titoli è consentito.