Per prestazioni ben definite solo il criterio del prezzo p–
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Per prestazioni ben definite solo il criterio del prezzo p–
Per prestazioni ben definite solo il criterio del prezzo più basso E’ da considerare manifestamente illogica la scelta del criterio del prezzo più basso quando la legge di gara attribuisca rilievo ad aspetti qualitativi variabili dell’offerta, in riferimento al particolare valore tecnologico delle prestazioni, al loro numero, al livello quantitativo e quantitativo dei servizi di formazione del personale e di manutenzione delle apparecchiature. In questi casi la pluralità di elementi presi in considerazione dalla lex specialis si pone in contrasto con la caratteristica unicità del criterio del prezzo più basso comportando la violazione degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006. Questa in sintesi la decisione del Consiglio di Stato (sentenza n. 8408 del 3.12.2010), adito dalla società soccombente innanzi al giudice di prime cure, al quale si era rivolta deducendo l’illogicità del criterio di aggiudicazione utilizzato in considerazione della complessità dell’offerta tecnica richiesta. Invero, la ricorrente partecipava ad una gara di appalto avente ad oggetto la fornitura di sistemi attinenti la produzione, visualizzazione, refertazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso. Tuttavia, il capitolato richiedeva alle imprese partecipanti di presentare offerte di sistemi aventi particolari qualità tecniche minime. Secondo i giudici di Palazzo Spada rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione operare la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle peculiarità dell’appalto; ad ogni buon conto tale scelta deve orientarsi tenendo presente l’unicità e l’automatismo del criterio del prezzo più basso e la pluralità e variabilità dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, quali il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, ecc.. Pertanto, attribuire particolare rilievo, come nel caso di specie, a determinati elementi qualitativi, ritenuti evidentemente di fondamentale importanza ai fini della selezione della migliore offerta, si è appalesato illogico e contraddittorio, in quanto la Stazione Appaltante, avendo scelto il criterio del prezzo più basso, avrebbe dovuto limitarsi a richiedere prestazioni standardizzate, ove tecnicamente possibile e nell’interesse dell’Amministrazione, nonché valutare l’offerta in relazione al prezzo, ovvero, in alternativa, adeguare il criterio di scelta all’oggetto ed alle caratteristiche dell’appalto, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ufficio Consulenza