7. Il potere di contestare il rendiconto dell`amministratore
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7. Il potere di contestare il rendiconto dell`amministratore
ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I 7. Il potere di contestare il rendiconto dell'amministratore condominiale, spetta solo all'assemblea? Ipotesi ricostruttiva della condizione della minoranza nei confronti della deliberazione di approvazione del conto. (Il Corriere del merito, 4, 2010, 375) La sentenza affronta il problema della ammissibilità di azioni individuali di contestazione del conto ed a contenuto risarcitorio da parte di singoli condomini nei confronti dell'amministratore del condominio, successivamente all'approvazione del rendimento annuale del conto da parte dell'assemblea, e senza la tempestiva proposizione dell'impugnazione della relativa deliberazione. La sentenza risolve il problema affermando la prevalenza della volontà di approvazione del condominio, ritualmente formatasi in assemblea in attuazione del principio maggioritario che ne caratterizza l'amministrazione, rispetto alla volontà dei singoli condomini i quali sono tenuti a proporre le loro contestazioni, esclusivamente mediante lo strumento dell'impugnazione della deliberazione. Il caso affrontato dal Tribunale e la sentenza Con la sentenza che si annota il Tribunale salernitano non esita ad assumere una posizione abbastanza tranchant sulla questione, peraltro non nuova, della possibilità che successivamente alla deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore in adempimento della obbligazione prevista dall'articolo 1130 comma 2 c.c., possano sopravvivere oltre il termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137, posizioni soggettive VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I tutelabili autonomamente mediante azioni individuali da parte di condomini non consenzienti (contrari, astenuti o assenti). Così impostato il tema del decisum, pare logico osservare preliminarmente che la ultrasettantennale disciplina del condominio (il nucleo di quella codicistica risale al regio decreto legislativo 15 gennaio 1934 n. 56) non presenta ancora un accettabile assestamento, in termini di ragionevole certezza del diritto, della sistemazione dei rapporti tra collettività condominiale e singoli condomini, tant’é che il tema della soggettività del condominio oscilla tuttora tra la negazione pura e semplice e l'affermazione di una personalità limitata, in corso di elaborazione ed in progress. In effetti la giurisprudenza di merito e di legittimità è propensa prevalentemente a negare la personalità giuridica anche limitata del condominio, specie in occasione di decisioni influenzate dalle peculiarità dei casi decisi e finalizzate alla affermazione del principio della autonoma legittimazione in giudizio dei condomini, coesistente con la legittimazione dell’amministratore1 nei processi nei quali sia parte il condominio. Tuttavia, a prescindere da questo specifico profilo processuale del problema, è innegabile che esistono situazioni nelle quali una pur limitata personalità del soggettocondominio emerge insopprimibilmente, e non mancano in giurisprudenza affermazioni in questo senso 2 (ma non si muove certo in questa direzione il 1 Tra le altre, Cassazione , sez. II civile, 4 luglio 2001, n. 9033, in Giust. civ. Mass. 2001, 1326, in Riv. giur. edilizia 2001, I,1057; conforme, Cassazione, sez. II civile, 28 giugno 2001, n. 8842, in Giust. civ. Mass. 2001, 1286. 2 “ L'ordinamento giuscivilistico, pur riconoscendo al condominio una sia pur limitata personalità giuridica, attribuisce pur tuttavia ad esso potestà e poteri di carattere sostanziale e processuale, desumibili dalla disciplina della sua struttura e dai suoi organi, così che deve ritenersi applicabile, quanto al computo della maggioranza della relativa assemblea, la norma dettata in materia di società, per il conflitto di interessi, con conseguente esclusione dal diritto di voto di tutti quei condomini che, rispetto ad una deliberazione assembleare, si VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I recente e noto arresto della Corte di Cassazione, Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148 sulla parziarietà delle obbligazioni condominiali). In fatto, come risulta dalla lettura della motivazione della sentenza che si annota, due condomini avevano convenuto in giudizio l'amministratore del condominio, in proprio, nonché alcuni componenti del consiglio di condominio, proponendo le loro confronti e con riferimento a tre distinte annualità, domande di rendimento del conto, nonché la loro condanna al risarcimento dei danni in conseguenza del loro comportamento che gli attori assumevano illecito quanto alla gestione di spese straordinarie e di lavori di manutenzione, non meglio precisati. È quindi ragionevole ipotizzare che gli attori intendessero imputare ai convenuti (anche se, in realtà, l'obbligo di rendimento del conto e di amministrazione fa carico al solo amministratore e non al consiglio del condominio, che ha funzioni generalmente consultive oltre che di controllo preparatorio rispetto a quello dell'assemblea), sul piano sostanziale, comportamenti di mala gestio, e sul piano formale, l'irregolare rendimento pongano come portatori di interessi propri, in potenziale conflitto con quello del condominio. Ai fini della invalidità della delibera assembleare, peraltro, tale conflitto non è configurabile qualora non sia possibile identificare, in concreto, una sicura divergenza tra ragioni personali che potrebbero concorrere a determinare la volontà dei soci di maggioranza ed interesse istituzionale del condominio.” (Cassazione civile , sez. II, 18 maggio 2001, n. 6853, in Giust. civ. Mass. 2001, 1009, in Riv. giur. edilizia 2001, I, 805). “Il condominio è un ente, il quale seppur sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti, provvede alla gestione collegiale di interessi individuali, con sottrazione o compressione dell'autonomia individuale. Pertanto ben può porsi come filtro ovvero come organizzazione di più basso livello rispetto ad un'associazione in cui confluiscono interessi dei medesimi individui, attinenti (come nella specie) all'inserimento urbanistico delle proprietà condominiali.” (Lodo Arbitrale, 20 dicembre 2001, in Dir. e giur. 2002, 295). VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I annuale del conto o dei conti. Tuttavia, e questo è essenziale agli effetti dell'esatto inquadramento della fattispecie, risulta dalla sentenza che l'assemblea del condominio aveva approvato i tre rendiconti e che nessuno degli attori aveva impugnato le relative deliberazioni ai sensi e nel termine di cui all'articolo 1137, onde la loro contestazione avveniva dopo la scadenza del termine decadenziale. È anche da precisare che dalla motivazione della sentenza non emerge un profilo della questione rilevante per quanto si dirà, e segnatamente se gli specifici fatti di cattiva amministrazione attribuiti ai convenuti, fossero stati conosciuti o fossero conoscibili al momento della deliberazione di approvazione. In proposito il Tribunale ha assunto una posizione di elementare chiarezza, rilevando che "la mancata impugnativa delle relative delibere precludono (rectius, preclude) così l'azione di responsabilità al singolo condomino che si ritenga leso dall'attività dalle iniziative arbitrarie dello stesso (amministratore, ndr.) Per le attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali (arg. da Cassazione Civile, sezione seconda, 2 ottobre 1992 n. 10338)". Continua la sentenza osservando che "i poteri dei singoli condomini relativi al controllo dell'operato dell'amministratore, (che) si esauriscono con la partecipazione e con il voto in assemblea e, eventualmente, con le impugnazione delle delibere." In sostanza, il nucleo argomentativo della sentenza appare imperniato sulla affermazione della prevalenza nella amministrazione condominiale, del principio maggioritario, in forza del quale la maggioranza dei condomini forma la volontà del condominio (ente di gestione dotato di soggettività elementare ed embrionale), che è contestabile solo per vizi di legittimità e nel breve termine di cui all'articolo 1137, con la conseguenza che al di fuori della assemblea che è la sede propria nella quale VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I la volontà del condominio si forma e dopo che l'assemblea ha ritualmente deliberato, le volontà dei singoli soggetti dissenzienti non assumono più alcuna rilevanza, quali che siano le ragioni della contestazione. La sentenza esclude così la ammissibilità di una azione individuale di responsabilità del condomino dissenziente o meglio non consenziente (se assente o astenuto) nei confronti dell'amministratore dopo che l'assemblea abbia deliberato di approvarne l'operato, e ciò nel presupposto che il soggetto-condominio ha già manifestato la sua volontà e che la eventuale diversa volontà dei singoli condomini non assume più alcun rilievo nei riguardi del rapporto di mandato che lega l'amministratore ai condomini, in quanto il principio maggioritario, che nell'assemblea disciplina la formazione della volontà del soggetto-condominio, determina la fusione e la riduzione ad unità di tutte le volontà e quindi l'assorbimento di quelle minoritarie, o più in generale, in generale, non consenzienti. Lo stato della giurisprudenza ed i precedenti Bisogna dire che il principio così affermato non è nuovo 3, trovando esatta corrispondenza in un precedente in termini della Corte di Cassazione 3 In proposito e nello stesso senso della sentenza che si annota, Tribunale Milano, 30 novembre 1995, in Arch. locazioni 1996, 954, secondo la quale “Posto che destinatario del rendiconto di gestione è l'assemblea quale tipica espressione della collettività condominiale mandante, l'approvazione del rendiconto stesso in sede assembleare rappresenta di per sé fatto impeditivo dell'ulteriore esercizio di poteri di controllo sulla gestione economica da parte del singolo condomino, salva l'ipotesi di invalidità della deliberazione assembleare per eccesso di potere sotto i profili procedimentali e/o sostanziali, ricorrenti qualora l'assemblea abbia fatto malamente uso della propria discrezionalità in danno della posizione del singolo condomino esprimendo il proprio benestare nei confronti dell'operato dell'amministratore che abbia in concreto impedito al singolo una verifica documentale preventiva ovvero che abbia esposto costi non corrispondenti ad esborsi di effettiva competenza della collettività.” VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I (sez. II, 20 aprile 1994, n. 3747, in Giust. civ. Mass. 1994, 535) ove si afferma che ai sensi degli art. 1135 e 1337 c.c. la deliberazione dell'assemblea condominiale che approva il rendiconto annuale dell'amministratore può essere impugnata dai condomini assenti e dissenzienti nel termine stabilito dall'art. 1137 comma 3 c.c. solo per ragioni di mera legittimità e non di merito, restando esclusa ogni diversa forma di invalidazione ex art. 1418 c.c., non essendo consentito al singolo condomino rimettere in discussione i provvedimenti adottati dalla maggioranza se non nella forma dell'impugnazione della delibera. Ancora, nel senso della chiusura alle iniziative individuali dei condomini dopo la definitività delle deliberazioni dell'assemblea e seppure avanzate nel presupposto di una lesione dei loro diritti, Cassazione, sez. II civile, 7 maggio 1988, n. 3395 (Giust. civ. Mass. 1988, fasc.54). Sembra dunque che il Tribunale di Salerno si sia mosso con sicurezza nel solco di principi affermati e sperimentati, sui quali tuttavia appare 4 La sentenza così motivo sul punto: "Questa Corte osserva, in relazione al primo motivo, che, in realtà, non può un condomino, assente o rimasto comunque in minoranza in sede di assemblea sulle questioni poste all'ordine del giorno, esperire azione ex art. 2043 c.c. contro la maggioranza dei condomini, per "comportamenti", più o meno diligenti, inerenti (e non esorbitanti) alla trattazione delle questioni medesime e alle deliberazioni (siano queste ultime positive o negative o dilatorie). In simili situazioni, al condomino dissenziente non restano esperibili, nei confronti della maggioranza dei condomini, azioni diverse da quelle specificamente contemplate nelle norme di cui agli artt. 1137 cc. (in ipotesi di deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale) o art. 1105 c.c. (in ipotesi di omesso provvedimenti necessari per l'amministrazione della casa comune), disposizioni richiamate nella sentenza impugnata. In caso contrario, la deliberazione condominiale, così come qualsiasi decisione collegiale, una volta approvata ritualmente e non impugnata dai dissenzienti, forma per se stessa, ad ogni effetto, un unico (unum et idem), non frazionabile nei singoli componenti del condominio, né tra maggioranze e minoranze: gli uni e gli altri agiscono nell'esercizio di un loro diritto alla formazione della deliberazione collettiva, per cui, nei loro rapporti, non può il comportamento essere considerato causa di danno ingiusto." VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I utile soffermarsi con un minimo di attenzione critica, allo scopo di riscontrare con riferimento ad una gamma più diversificata di fattispecie, l'esattezza del principio della prevalenza, in ogni caso, della volontà dell'assemblea rispetto alle volontà individuali finalizzate alla tutela di diritti vantati da singoli condomini. Per la soluzione del problema è utile distinguere le deliberazioni in relazione al loro contenuto Credo che in primo luogo, nell'ambito delle deliberazioni aventi efficacia all'interno dell'ordinamento condominiale e quindi delle deliberazioni aventi contenuto organizzativo dei servizi e delle modalità di uso delle parti comuni, a scopo di tutela, di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria di queste così come di regolamentazione dei comportamenti dei residenti, si debbano individuare quelle deliberazioni che relazione al loro contenuto determinano una contrapposizione tra la compagine condominiale ed alcuno o alcuni dei suoi partecipanti, nei confronti dei quali il condominio intenda far valere o contestare l'esistenza di un diritto (Cassazione civile, sez. II, 7 giugno 2000, n. 7727, in Giust. civ. Mass. 2000, 1243; Arch. locazioni 2001, 425). La fenomenologia condominiale è ricca di esempi: l'assemblea delibera di vietare ad un condomino determinati lavori in parti di proprietà esclusiva ovvero un determinato uso della sua proprietà oppure l’utilizzazione di parti di parti comuni, come ad esempio, di vietare la sopraelevazione al di sopra dell'ultimo piano nel dubbio della presenza dei presupposti di cui all'articolo 1127 o di usare la porzione di un piazzale, per parcheggio di autovetture; di VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I richiedere ad un condomino il pagamento di una determinata indennità, ovvero di rifiutare un certo rimborso; di proporre una azione giudiziale nei confronti di un condomino e simili. Nei confronti di questo tipo di deliberazioni è, in primo luogo, certamente ammissibile un'azione di impugnazione da parte del condomino che si ritenga leso e che intenda contestare la legittimità (con eccezione, al più, per la deliberazione di promozione di una azione giudiziale, da contestare in quella sede). I vizi deducibili sono quelli di legittimità, anche sotto lo specifico profilo dell'eccesso di potere, mezzo di impugnazione (di notoria derivazione dal sistema della patologia dei provvedimenti amministrativi), ritenuto ammissibile anche nei confronti delle deliberazioni condominiali 5, e tale che consente di impingere, relativamente, nel merito del provvedimento sia pure sotto il limitato profilo dell'abuso dei poteri da parte della maggioranza dell'assemblea (denominazione, questa ultima, di derivazione dall'ordinamento societario6), finalizzato al proprio vantaggio ed a danno della minoranza. In proposito si può notare che l'eccesso di potere, inteso propriamente non come inopportunità o non convenienza della deliberazione quanto al merito delle 5 Ex multis, Cassazione civile , sez. II, 20 aprile 2001, n. 5889; Cassazione civile, sez. II, 14 ottobre 2008, n. 25128, in Giust. civ. Mass. 2008, 10 1479; Cassazione civile , sez. II, 3 dicembre 2008, n. 28734, in Diritto & Giustizia 2008; Tribunale Roma, sez. V, 18 maggio 2006 in Il merito 2007, 6 34. Occorre tuttavia è considerare che nonostante l'estensione del sindacato giurisdizionale sulle delibere dell'assemblea di condominio anche al vizio di eccesso di potere, resta il principio secondo il quale lo scrutinio giudiziale non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 11 febbraio 1999 n. 1165), e tale è ritenuto il vizio di eccesso di potere, anche se inevitabilmente, il controllo sul corretto uso del potere discrezionale dell'assemblea, consente di attingere il merito di certe scelte. 6 In generale, sull'abuso di maggioranza il diritto societario, Angelo Mangione “Abuso di maggioranza" ed "abuso d'autorità" nella gestione d'impresa: dogmatica ed ermeneutica nell'applicazione dell'art. 61, n. 11 c.p., In Riv. it. dir. e proc. pen. 1998, 2, 529. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I scelte discrezionali dell'assemblea, ma come sviamento dei poteri propri dell'assemblea per il conseguimento di finalità estranee all'istituto condominiale a vantaggio della maggioranza, si presta alla sua tradizionale qualificazione anche come azione di nullità delle deliberazioni, quindi proponibile senza limiti di tempo, ancorché la nullità sia stata fortemente ridimensionata, quanto ai presupposti, da Cassazione, sez. un. civili, 7 marzo 2005, n. 4806. Casi nei quali l'iniziativa individuale dei singoli condomini può essere ammessa Quindi, avuto riguardo agli anzidetti diversi tipi di deliberazioni ed alla condizione di contrapposizione che può determinarsi tra condominio e condomino, appare ammissibile l'azione diretta da parte di quest'ultimo sia per l'affermazione della nullità della deliberazione ritenuta lesiva, sia per l'affermazione del proprio diritto ritenuto leso o per la contestazione del diritto e della pretesa del condominio, indipendentemente dalla impugnazione di atti deliberativi e senza incontrare limiti di tempo se non quelli derivanti dalla prescrizione (se si tratta di rapporti obbligatori o di servitù) ovvero dalla usucapione. Infatti, a ben vedere, l'interazione tra principio maggioritario che presiede alla formazione della volontà dell'assemblea e termine decadenziale ex articolo 1137 che sbarra ai condomini non consenzienti ogni successiva contestazione, può valere laddove la volontà dell'assemblea espressa dalla deliberazione incida su posizioni soggettive dei singoli condomini, tipiche della partecipazione alla compagine condominiale (in pratica si tratterà di VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I deliberazioni relative alla gestione dei servizi, alla manutenzione delle parti comuni e dal loro uso), ma non può valere a restringere una posizione di diritto soggettivo che compete al condomino in quanto titolare di diritti reali, ovvero di diritti egualmente tutelabili erga omnes quali, tanto per fare qualche esempio, il diritto alla inviolabilità del domicilio, il complesso dei diritti e delle garanzie connesse alla protezione dei dati personali, il diritto alla integrità ed alla reintegrazione patrimoniale in caso di danneggiamento di beni di proprietà esclusiva, così come il diritto a commisurare le proprie eventuali obbligazioni nei confronti del condominio entro i limiti della propria responsabilità e non oltre. Così, se una deliberazione condominiale ha stabilito, a maggioranza, di riconoscere ad un condomino un certo risarcimento ovvero all'opposto, di pretenderne il pagamento, non vedo come la possibile lesione alla integrità patrimoniale del condomino interessato che contesti la congruità degli importi (e quindi in relazione alle circostanze, il diritto ad essere integralmente risarcito ovvero a corrispondere il giusto risarcimento e non di più), possa essere fatta valere esclusivamente entro i limiti di legittimità e nel rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 1137. Inoltre non tutti i casi sopra indicati possono essere qualificabili come motivi di nullità della deliberazione, quindi impugnabile senza limiti di tempo, onde la pretesa del singolo condomino di tutela giudiziale di una determinata posizione soggettiva che non può venire compressa dalla volontà della maggioranza condominiale, deve ritenersi tutelabile (beninteso se viene siano i presupposti) anche prescindendo dalla impugnazione della deliberazione, o previa la sua disapplicazione come atto presupposto illegittimo. Il principio è avvertito in qualche, non frequente, decisione di merito, quale Tribunale Parma, 9 dicembre 1991 (in Arch. locazioni 1992, 128) secondo la quale "Agisce, non VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I quale condomino, ma come proprietario esclusivo (e quindi come terzo rispetto al condominio) chi chiede il risarcimento di danni alla proprietà esclusiva cagionati dalla mancata manutenzione di parti comuni dell'edificio e la delibera condominiale che respinge tale pretesa risarcitoria non è impugnabile, perché non pregiudica il diritto del condomino ad agire giudizialmente, quale terzo, nei confronti del condominio per ottenere il risarcimento dei danni." L'azione individuale di contestazione del rendiconto: presupposti e limiti Si può tornare alla sentenza del Tribunale di Salerno osservando che la prospettiva di un'azione diretta del condomino leso da una deliberazione dell'assemblea, non più impugnabile per scadenza del termine, si pone anche con riferimento alla categoria delle deliberazioni aventi efficacia esterna, con le quali il condominio forma e manifesta la sua volontà destinata ad avere effetti sui rapporti giuridici con soggetti esterni al ceto condominiale: si delibera, per esempio, di contestare o non contestare taluni vizi dell'opera di un appaltatore e di transigere sulle rispettive pretese, di assumere o licenziare un dipendente, di agire o non agire per ottenere il rispetto di un contratto, e con riferimento alla materia del contendere oggetto della sentenza che si annota, di approvare o non approvare il rendiconto annuale che l'amministratore ha reso in adempimento al disposto dell'articolo 1130, comma 2º, nella condizione di terzo rispetto alla comunità dei condomini mandanti. In proposito sembra sostenibile il principio secondo il quale, in generale, la disponibilità del rapporto di amministrazione condominiale e dell'obbligo di rendiconto, spetta al soggetto-condominio che può esercitare tutti i diritti e le facoltà che ne discendono, come la facoltà di approvarlo e di ritenerlo reso VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I regolarmente ovvero di non approvarlo, mentre tale facoltà non spetta ai singoli condomini, come esattamente ritenuto dalla sentenza del Tribunale di Salerno. E la stessa affermazione può valere per rapporti contrattuali di altro tipo, come quelli che derivano dai contratti di appalto, di fornitura di beni e servizi e di somministrazione, con la conseguenza che l'assemblea condominiale dispone della facoltà di deliberare l'accettazione di certi lavori, di quantificare transattivamente un certo corrispettivo, di determinare con finalità conciliative l'importo di obbligazioni risarcitorie tanto a favore quanto a carico del condominio. In questi casi varranno i principi secondo i quali le deliberazioni dell'assemblea possono essere contestate per violazione di legge o di regolamento, mentre resta del tutto insindacabile l'esercizio di poteri discrezionali propri di questo tipo di scelte di amministrazione7. Né si deve 7 La giurisprudenza di legittimità afferma infatti che “Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini.” (Cassazione civile , sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245, in Red. Giust. civ. Mass. 2009, 2). Ed ancora: Il principio per cui essendo il condominio un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa di diritti connessi alla detta partecipazione, né quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunziata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, non trova applicazione nei riguardi delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale che come quelle relative alla gestione di un servizio comune tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive della gestione stessa, senza attinenza diretta all'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, con la conseguenza che in tale controversia la legittimazione ad agire e quindi ad impugnare spetta in via esclusiva all'amministratore, la cui acquiescenza alla sentenza esclude la possibilità di impugnazione da parte del singolo condomino. (Nella specie il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello emessa nel VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I trascurare il profilo della tutela dell'affidamento che il terzo contraente può fondare sulla legittimità della deliberazione condominiale. Nondimeno, ferma questa regola generale, l'argomento imperniato sulla prevalenza della soggettività del condominio quale titolare del rapporto contrattuale rispetto a quella dei singoli partecipanti, non può escludere l'azione individuale del condomino che, a prescindere dalla (e scaduto il termine per la) impugnazione della deliberazione ex articolo 1137, intenda far valere la nullità parziale o totale del negozio giuridico autorizzato dall'assemblea o la sopravvenienza di fatti dai quali possono discendere diritti per i condomini. Potrebbe infatti essersi verificata l'accettazione da parte del condominio di clausole contrattuali nulle, o la rinuncia a diritti non disponibili (provenienti, ad esempio, dall'articolato sistema normativo di tutela dei diritti del consumatore). Inoltre, per venire al caso della sentenza che si annota, l'approvazione del rendiconto quanto alle questioni dedotte o anche solo deducibili sulla base della documentazione e delle pezze di appoggio presentate, non può valere come rinuncia ad eventuali future contestazioni sollevabili con riferimento alla successiva scoperta di comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'amministratore, ignoti al momento della resa del conto e della sua approvazione, rispetto ai quali ex articoli 1229 e 1713 non è consentito all'assemblea di escludere o limitare preventivamente la giudizio di impugnazione di delibera assembleare relativa alla ripartizione delle spese di pulizia del fabbricato, cui l'amministratore aveva fatto acquiescenza, era stato proposto da alcuni condomini rimasti estranei al giudizio di merito).” (Cassazione civile , sez. II, 29 agosto 1997, n. 8257, in Giust. civ. Mass. 1997, 1569, in Arch. Loc. Cond., 1997, 982; conforme: Cassazione civile , sez. II, 12 marzo 1994, n. 2393, in Giust. civ. Mass. 1994, 299); Giust. civ. 1994, I,3159 nota De Tilla; in Arch. Loc., 1994, 542). VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I responsabilità dell'amministratore. Si può anche immaginare la scoperta della falsità di certa documentazione di spesa, l'occultamento di ricavi e pagamenti, fatti di appropriazione di denaro, ed, in tema di appalto, la rinuncia preventiva a far valere nei confronti dell'appaltatore gravi difetti e difformità non conosciuti, e tuttavia contestabili ex articolo 1669 c.c.8 Si tratta di situazioni, che si ignora quanto confrontabili con la fattispecie decisa dalla sentenza di Salerno (che non entra nei dettagli dei fatti), nelle quali la lesione dei diritti dei condomini appare imputabile non tanto alla deliberazione che non può essere affetta da nullità per fatti sopravvenuti, quanto direttamente al comportamento dall'amministratore del terzo contraente, ipoteticamente infedele, nel a caso favore rappresentato del quale la deliberazione, a suo tempo intervenuta su altri presupposti, non potrebbe valere come barriera rispetto a specifiche iniziative individuali del singolo condomino a tutela del suo patrimonio e che trovassero fondamento nella 8 Da segnalare, in sintonia con quanto qui sostenuto, Tribunale Milano, 27 giugno 2005, n. 7460 (in Arch. locazioni 2006, 4 439), ove si afferma che "La delibera assembleare di approvazione del rendiconto non preclude la contestazione in sede di proposizione di azione risarcitoria da parte del Condominio contro l'ex amministratore, sia per il carattere dichiarativo e confessorio dell'atto di approvazione del conto, revocabile o modificabile in caso di dolo o colpa grave del mandatario (ex art. 1713 c.c.), sia perché l'assemblea (ex art. 1130 n. 3 e 1135 c.c.) può approvare e autorizzare pagamenti soltanto ove si riferiscano a spese effettivamente erogate per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni, onde tale presupposto manca quando l'amministratore richieda il rimborso di somme esposte come erogate nell'interesse della collettività condominiale, ma invece trattenute con indebita appropriazione (con inopponibilità della preclusione derivante dal decorso del termine ex art. 1137 ult. comma c.c., potendosi profilare la nullità della delibera di approvazione del rendiconto). In questo caso l'azione successiva all'approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea, è stata proposta dal condominio, ma i principi affermati nella sentenza ed in particolare la possibile nullità della deliberazione di approvazione nel caso di scoperta di infedeltà dell'amministratore, consentono di ritenere ammissibile anche l'azione individuale. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482 ST U D I O LEG A LE SC RIP ELLITI A SSO C I A TO BE L L A N D I AVV. N I N O SC RIP ELLITI A VV. E L E N A BE L L A N D I scoperta di fatti in grado di alterare la resa del conto, ignoti e nemmeno conoscibili al momento della approvazione da parte dell'assemblea. In tal caso ogni singolo condomino sarebbe legittimato ad agire nei confronti dell'amministratore, senza che nemmeno si possa profilare una sorta di precedenza del condominio, come se l'inerzia di questo valesse come ulteriore presupposto dell'azione individuale. Allo stesso modo l’ulteriore intervento dell'assemblea che pretendesse di disporre, a maggioranza, dei diritti non rinunciabili dei condomini conseguenti all'emersione di determinati fatti lesivi non considerati in precedenza, sarebbe illegittima e non varrebbe egualmente ad impedire iniziative individuali, del tipo di quelle che la sentenza oggetto di questo commento ha ritenuto inammissibili. VIA S. REPARATA, 40 – 50129 FIREN ZE – TEL. 055 488.457 – 055 486.980 – FAX 055 488.459 [email protected] - [email protected] [email protected] - www.sbstudiolegale.it P.IVA 04622230482