La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica

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La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica
La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari
con la Pubblica Amministrazione
FEDERLAZIO
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO
Rieti, 24 marzo 2011 Avv. Annalisa Messina
Fonti legali
Legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro
le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia (in G. U. 23 agosto 2010, n. 196) ‐
ARTT. 3 e 6;
Legge 17 dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto‐legge 12 novembre 2010,
n. 187, Misure urgenti in materia di sicurezza ‐ Capo III
Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (in G.U.
n. 295 del 18 dicembre 2010).
Fonti interpretative
Circolare Ministero dell’Interno n. 13001/118/Gab
del 9 settembre 2010 avente ad oggetto legge 13
agosto 2010, n. 136 ‐ Art. 3 relativo alla tracciabilità
finanziaria;
Determinazioni dell’Avcp n. 8 del 18 novembre 2010
e n. 10 del 22 dicembre 2010.
Tracciabilità: precedenti
• Protocolli di legalità;
• normative speciali per eventi eccezionali: ad
es. il Decreto Abruzzo (D. l. n.39 del 28 aprile
2009 sulla ricostruzione delle zone
terremotate d’Abruzzo); EXPO 2015; Piano
carceri.
Tracciabilità: ratio
Prevenire qualunque infiltrazione criminale.
A tal fine il legislatore ha imposto un sistema
attraverso cui registrare e documentare ‐ e
quindi rintracciare ‐ il processo che segue il
denaro nelle diverse transazioni che
riguardano una commessa pubblica o un
finanziamento pubblico, da monte a valle.
Tracciabilità: finalità ulteriori
•
•
•
•
Antiriciclaggio;
lotta al lavoro nero;
lotta all’evasione;
controllo del mercato dei contratti pubblici.
Tracciabilità: in cosa consiste
Tutti i movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali e di finanziamento in ambito
pubblico devono essere tracciati: dev’essere
possibile una ricostruzione di ogni
movimento di denaro, di ogni transazione
finanziaria collegata ad ogni specifico
rapporto contrattuale o finanziamento
pubblico, anche europeo.
Decorrenza delle norme 1/2
Il DL n. 187/2010 con norma di interpretazione
autentica, quindi a carattere retroattivo, ha
stabilito che le nuove disposizioni in materia di
tracciabilità si applicano immediatamente:
• ai contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici sottoscritti dal 7.9.2010 (data
di entrata in vigore della L. 136/2010);
• ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi
derivanti.
Decorrenza delle norme 2/2
Come chiarito dall’Avcp sono soggetti ai nuovi obblighi:
 i contratti sottoscritti dal 7.9.2010, ancorché relativi a
bandi pubblicati precedentemente;
 i contratti sottoscritti dal 7.9.2010 aventi ad oggetto
lavori o servizi complementari, anche se collegati ad un
contratto stipulato antecedentemente;
i
nuovi
contratti,
originati
dal
fallimento
dell’appaltatore, oppure aventi ad oggetto varianti in
corso d’opera che superino il quinto dell’importo
complessivo dell’appalto.
Il regime transitorio
I contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 e quelli di
subappalto e i subcontratti da essi derivanti, anche stipulati dopo,
devono essere adeguati entro il 17 giugno 2010.
Se i contratti in corso al 7 settembre 2010 esauriscono gli effetti
entro la fine del periodo transitorio non sono soggetti alla
disciplina della tracciabilità.
Allo scadere del periodo transitorio i contratti sottoscritti prima
del 7 settembre 2010 si intendono comunque integrati
automaticamente con le clausole di tracciabilità previste dai
commi 8 e 9 dell’art. 3 l. 136/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 1374
del Codice civile.
Ambito di applicazione soggettivo
1/2
Tutti gli operatori economici che partecipano, a qualsiasi
titolo interessati, ai lavori, ai servizi ed alle forniture
pubblici in qualità di:
 appaltatori;
 subappaltatori;
 subcontraenti o fornitori nella filiera delle imprese
nonché ai  concessionari di finanziamenti pubblici anche europei.
Tra tali soggetti rientrano anche i destinatari di
finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la
realizzazione
dell’oggetto
del
finanziamento,
indipendentemente dall’importo.
Ambito di applicazione soggettivo
2/2
Nella Determinazione del 18 novembre 2010, n. 8
dell’Avcp si precisa che, per gli operatori
economici soggetti agli obblighi di tracciabilità,
non assumono rilevanza:
né la forma giuridica (ad esempio, società
pubblica o privata, organismi di diritto pubblico,
imprenditori individuali, professionisti);
né il tipo di attività svolta.
Ambito di applicazione oggettivo
1/3
Rientrano:
 contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche
quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione del Codice dei contratti pubblici;
 concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ai
sensi dell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici;
 contratti di partenariato pubblico ‐ privato, compresi i
contratti di locazione finanziaria;
 contratti di subappalto e subfornitura;
 contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.
Ambito di applicazione oggettivo
2/3
Non rientrano nell’ambito applicativo della
norma le spese sostenute dai cassieri,
utilizzando il fondo economale, non a fronte di
contratti di appalto.
Ambito di applicazione oggettivo
3/3
Casistica:
 imposte, tasse e altri diritti erariali,
 spese postali, valori bollati,
 anticipi di missione,
 spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta
entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di
trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche.
Tali spese, nel rispetto delle norme vigenti, possono
essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento.
Assunzione
tracciabilità
degli
obblighi
di
1/3
La Stazione appaltante inserisce a pena di nullità nei
contratti con gli appaltatori una apposita clausola
con cui si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Assunzione
tracciabilità
degli
obblighi
di
2/3
La Stazione appaltante veirifica che nei
contratti sottoscritti con subappaltatore o
subcontraente sia inserita sempre a pena di
nullità analoga apposita clausola con cui
ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Assunzione
tracciabilità
degli
obblighi
di
3/3
L’appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente
che
hanno
notizia
dell’inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità ne danno
immediata comunicazione al Prefetto‐UTG
ove ha sede la stazione appaltante o
l’amministrazione concedente.
Gli strumenti della tracciabilità
•
•
•
•
•
il conto corrente dedicato,
il bonifico bancario o postale
gli strumenti diversi di pagamento;
l’indicazione del CIG;
l’indicazione del CUP, ove obbligatorio.
Il conto corrente dedicato
Tutti i movimenti finanziari devono essere
registrati su uno o più conti correnti, bancari o
postali, dedicati alle commesse pubbliche,
anche in via non esclusiva.
Il conto corrente dedicato
“anche in via non esclusiva”: ogni operazione
finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o più conti
correnti bancari o postali, utilizzati anche
promiscuamente per più commesse.
Il conto corrente dedicato
Il conto può già esistere ed essere in uso;
E’ ammesso l’uso promiscuo del conto a
condizione che per ogni commessa sia
effettuata la prevista comunicazione alla
stazione appaltante o all’amministrazione
concedente circa il conto o i conti utilizzati.
Il conto corrente dedicato
Il conto corrente dedicato può essere
utilizzato anche per operazioni non legate alla
commessa pubblica;
Importante: tutte le operazioni relative a una
determinata commessa devono essere fatte
transitare su un conto dedicato.
Il bonifico e gli altri strumenti di
pagamento
I movimenti finanziari relativi alle commesse
pubbliche
devono
essere
effettuati
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postale ovvero con qualsiasi altro strumento
di pagamento idoneo a garantire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie.
• L’espressione “eseguiti anche con strumenti
diversi” e l’espressione “possono essere
utilizzati sistemi diversi” vanno interpretate
nel senso che è consentita l’adozione di
strumenti di pagamento differenti purchè
idoeni ad assicurare la piena tracciabilità della
transazione finanziaria.
La “piena tracciabilità”
Al momento ai fini della piena tracciabilità:
 è possibile utilizzare le Ri.Ba (Ricevute Bancarie
Elettroniche), inserendo fin dall’inizio il CIG e il CUP, se
obbligatorio;
 non è possibile utilizzare il RID (Rapporti Interbancari
Diretti): il flusso telematico che li gestisce non riesce a
leggere i codici CIG e CUP;
 sono ammessi anche altri strumenti di incasso o
pagamento purché idonei alla tracciabilità delle
operazioni dipendenti. Ad es. assegno bancario/postale
tratti sul conto dedicato e con clausola di non
trasferibilità.
Il CIG 1/3
• Il CIG dev’essere richiesto dal Responsabile
unico del procedimento;
• Il CIG va indicato nel bando ovvero, nel caso di
procedure senza previa pubblicazione di bando,
nella lettera di invito a presentare l’offerta;
• Il CIG deve essere inserito nella richiesta di
offerta comunque denominata e, in ogni caso, al
più tardi, nell’ordinativo di pagamento;
Il CIG 2/3
• Il CIG deve essere riportato a prescindere
dall’importo del contratto;
• Il CIG deve essere riportato a prescindere
dalla procedura di affidamento prescelta;
• Il CIG va richiesto anche per le procedure
esonerate dall’obbligo di contribuzione.
Il CIG 3/3
In regime transitorio può essere inserito nello
spazio per la motivazione del pagamento
Il CIG non va richiesto nei seguenti casi:
per l’acquisto per cassa dei beni di facile
consumo;
 per le spese non a fronte di contratti di
appalto.
Il CUP 1/2
Ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o in
corso di attuazione, dev’essere dotato di un codice
unico di progetto (CUP), secondo modalità e procedure
stabilite dal CIPE con la Delibera 27.12.2002, n. 143.
La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al
soggetto titolare del progetto cui competono
l’attuazione degli interventi e/o l’erogazione delle
relative risorse finanziarie pubbliche. In alcuni casi
particolari la richiesta può essere effettuata da un
soggetto pubblico chiamato “concentratore”, delegato
per particolari esigenze organizzative.
Il CUP 2/2
Il CUP è obbligatorio, insieme al CIG, solo nei
casi espressamente previsti dall’articolo 11
della L. 16 gennaio 2003, n. 3, e cioè:
 per i progetti di investimento pubblico.
Per il settore dei lavori pubblici la Delibera n.
143/2002 ha specificato che il CUP deve
essere richiesto anche per lavori realizzati con
operazioni di finanza di progetto “pure”,
ovvero non assistite da capitale pubblico.
Ai fini del sistema CUP, si definisce progetto d'investimento
pubblico un complesso di azioni o di strumenti di sostegno,
afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e
collegati fra loro da quattro elementi:
1. deve essere presente un decisore pubblico;
2. deve essere previsto un finanziamento con risorse pubbliche
almeno parziale, anche se minimo, diretto o indiretto;
3. le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale;
4. deve essere specificato un tempo entro il quale l'obiettivo va raggiunto.
Di norma il quadro economico del progetto è riportato nel
provvedimento amministrativo che approva la realizzazione del
progetto. In genere il quadro economico corrisponde:
nel caso di lavori pubblici, a quanto riportato nel piano annuale
approvato dall'Amministrazione;
nel caso di aiuti, il quadro economico corrisponde a quanto
indicato nella graduatoria relativamente alla singola decisione
dell'ente
che
eroga
il
contributo.
Per risorse pubbliche si intendono "… risorse
provenienti da bilanci di enti pubblici
(amministrazioni centrali, regionali, locali, altri
enti pubblici) o di società partecipate,
direttamente o indirettamente, da capitale
pubblico …" (Delibera n. 143/2002, All. A 1.1).
CIG e CUP
Le stazioni appaltanti debbono riportare CIG e
CUP, ove necessario, nei mandati di
pagamento.
I cessionari debbono riportare CIG e CUP, ove necessario, nel caso di cessioni di credito.
Le comunicazioni 1/2
Tutti i soggetti interessati (appaltatori, subappaltatori
e subcontraenti nella filiera delle imprese,
concessionari di finanziamenti pubblici) devono
comunicare
alla
stazione
appaltante
o
all’amministrazione concedente:
 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o
postali dedicati, con l’indicazione dell’opera, servizio
o appalto alla quale sono dedicati;
 le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operate sugli stessi;
 ogni successiva modifica dei dati trasmessi.
Le comunicazioni 2/2
La comunicazione deve essere fatta entro 7
giorni:
‐ dall’accensione del conto corrente
ovvero ‐ per i conti già esistenti dalla loro prima
utilizzazione in operazioni finanziarie relative
ad una commessa pubblica.
E’ obbligatorio comunicare ogni successiva
modifica relativa ai dati trasmessi.
Tipologie particolari di pagamenti
1. Pagamenti destinati a dipendenti, consulenti
e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali ed i pagamenti destinati alla provvista
di immobilizzazioni tecniche.
I pagamenti destinati all’organizzazione della
commessa e dei beni strumentali vanno effettuati
tramite conto corrente dedicato o strumenti
diversi dal bonifico purché sia garantita la piena
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo
dovuto, anche se esso non è riferibile
esclusivamente alla realizzazione degli interventi.
Tipologie particolari di pagamenti
Con riferimento a tali pagamenti l’Avcp ritiene
che non vada indicato il CIG né il CUP.
Tipologie particolari di pagamenti
L’Avcp, ha chiarito che devono transitare sui conti
correnti dedicati anche le movimentazioni verso
conti non dedicati, quali:
• stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); • manodopera (emolumenti a operai);
• spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e
pubblicità, canoni per utenze e affitto, manutenzione
impianti e macchinari);
Tipologie particolari di pagamenti
• provvista di immobilizzazioni tecniche (fabbricati, terreni,
impianti, macchinari, ecc.);
• consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
I destinatari di tali pagamenti, in quanto estranei alla
filiera delle imprese, non sono soggetti agli obblighi di
tracciabilità (es. conto corrente dedicato).
Tipologie particolari di pagamenti
2. Pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi
ed istituzionali, in favore di gestori/fornitori
di servizi pubblici e quelli per tributi.
Possono essere effettuati anche utilizzando
strumenti diversi dal bonifico purché idonei a
garantire la piena tracciabilità della
transazione finanziaria (articolo 6, co. 5, D.L.
187/2010), fermo restando l’obbligo di
documentare la spesa.
Tipologie particolari di pagamenti
3. Spese giornaliere effettuate dai soli
operatori privati.
spese di modesta entità e facile consumo
(acquisti urgenti, marche da bollo, carburante,
giornali e periodici, spese postali, spese di
trasferta, ecc.)
per importo inferiore o pari a €. 1.500,00
relative ai lavori, ai servizi e alle forniture
pubblici, anche con sistemi diversi dal bonifico
tranne l’impiego di denaro contante e sempre
con l’obbligo di documentazione della spesa;
Tipologie particolari di pagamenti
 la soglia di €. 1.500,00 è riferita all’ammontare di
ciascuna spesa;
 l’eventuale costituzione di un Fondo cassa per le
spese
giornaliere,
salvo
l’obbligo
di
rendicontazione, va effettuata con bonifico
bancario o postale o con altro idoneo strumento
atto a garantire la tracciabilità (ES: bonifico su c/c
utilizzato con funzione di fondo cassa; emissione
di carte di pagamento a valere su conto dedicato
o di carte prepagate con funzione di fondo cassa);
 possibilità di prelievo dal fondo con strumenti di
pagamento non tracciabili – contante ?
Tipologie particolari di pagamenti
4. Spese estranee al contratto pubblico cui si
riferisce il conto dedicato
è possibile l’uso promiscuo del conto dedicato;
è possibile reintegrare il conto dedicato, ma
sempre attraverso tutti gli strumenti che
permettano la piena tracciabilità dei flussi
finanziari.
Il regime sanzionatorio 1/6
Transazioni ed erogazioni effettuate senza
avvalersi di banche o della società Poste
Italiana S.p.a. comportano per l’inadempiente
la sanzione dal 5% al 20% del valore della
transazione stessa, salva l’applicazione della
risoluzione del contratto;
Il regime sanzionatorio 2/6
Per le transazioni finanziarie eseguite su un
conto corrente non dedicato, all’inadempiente
si applica la sanzione dal 2% al 10% del valore
della transazione stessa
Il regime sanzionatorio 3/6
Per l’omessa indicazione del CUP ‐ solo, però,
ove obbligatorio ‐ nel bonifico bancario o
postale o in altro strumento di pagamento,
all’inadempiente si applica la sanzione dal 2%
al 10% del valore della transazione stessa
Il regime sanzionatorio 4/6
Per le transazioni finanziarie eseguite senza
impiegare lo strumento del bonifico bancario
o postale o altro strumento di pagamento che
permetta
la
piena
tracciabilità,
all’inadempiente si applica la sanzione dal 2%
al 10% del valore della transazione stessa.
Il regime sanzionatorio 5/6
Per il reintegro dei conti correnti dedicati
effettuato con modalità diverse dal bonifico
bancario o postale o da altro strumento di
pagamento che consenta la piena tracciabilità,
all’inadempiente si applica la sanzione dal 2%
al 5% del valore di ciascun accredito
Il regime sanzionatorio 6/6
• Per
omessa,
tardiva
o
incompleta
comunicazione (entro 7 giorni dall’accensione
del conto corrente o, per i conti già esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica
degli elementi informativi relativi ai conti
dedicati, all’inadempiente si applica la
sanzione da €. 500 a €. 3.000,00.
Il procedimento sanzionatorio 1/2
E’ un procedimento in deroga alla disciplina sulle
sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981:
1. Le sanzioni sono comminate dal Prefetto della
Provincia in cui ha sede la stazione appaltante o
l’amministrazione concedente;
2. avverso tali sanzioni è possibile fare opposizione
davanti al giudice in cui ha sede l’Autorità che ha
applicato la sanzione stessa.
Il procedimento sanzionatorio 2/2
L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative,
comunica
al
Prefetto
territorialmente competente i fatti di cui è
venuta a conoscenza che determinano
violazione degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari.
Clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore Art. (…) (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari)
1.
2.
L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura‐ufficio territoriale del
Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
Clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e
subappaltatore
1/2
Art. (…) (Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.
3, l. n. 136/2010 e s.m.i.)
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatrice dell’impresa (…), titolare del contratto di
appalto per ......……….., stipulato con (…) (indicare la stazione appaltante) in data
……...…. rep. n… …. identificato con CIG n. …... e CUP n. …..., assume tutti gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e
successive modifiche e integrazioni. In particolare si impegna a:
a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi
identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni
finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua
destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni
modifica relativa ai dati trasmessi;
Clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e
subappaltatore
2/2
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso
o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente
dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP
precedentemente indicati;
c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n.
136/2010 e s.m.i., con le modalità ivi previste.
2) L’impresa subappaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti
la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla stazione appaltante (…)
copia dei contratti stessi.
3) L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti
relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui
pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L’impresa (…) (indicare
l’impresa appaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante (…)
4) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (...) ed
alla prefettura‐ufficio territoriale del governo della provincia di (…) dell’eventuale
inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui
abbiano avuto notizia.
Clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e
subcontraente
(diversi
dal
subappaltatore)
Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3,
legge n. 136/2010 e s.m.i.)
1) L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), appaltatrice dei …….., [contratto
di appalto stipulato con …….(indicare la stazione appaltante) in data …..….. repertorio n…..
identificato con CIG n. …. e CUP n. ….] si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed
all’impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che
utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla
sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
2) L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi
al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la
tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il
CIG e CUP precedentemente indicati. L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice)
trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante ……
3) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (...) ed alla
prefettura‐ ufficio territoriale del governo della provincia di (…) dell’eventuale
inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui
abbiano avuto notizia.
Clausola da inserire nel contratto tra subappaltatore e
propri subcontraenti
Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n.
136/2010 e s.m.i.)
1) L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), subappaltatrice dei ……….., [contratto di
appalto stipulato con (…) (indicare la stazione appaltante) in data .. …. repertorio n….. identificato
con CIG n. …. e CUP n. ….] si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all’impresa
subappaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le
operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla
sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
2) L’impresa (…) (indicare l’impresa subappaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al
presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità,
registrati sul conto dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP
precedentemente indicati. L’impresa (…) (indicare l’impresa subappaltatrice) trasmetterà il
presente contratto alla stazione appaltante (…)
3) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (…) ed alla
prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di (…) dell’eventuale inadempimento
agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbiano avuto notizia.
SPECIFICI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE
Adempimenti dell’appaltatore/subappaltatore 1/2 • Utilizzo di conti correnti dedicati (co. 1);
• Impiego di strumenti di pagamento idonei a
garantire la tracciabilità (commi 1, 2, 3);
• Indicazione di CIG/CUP negli strumenti di
pagamento (co. 5);
• Inserimento di clausole di tracciabilità nei
contratti stipulati tra i soggetti obbligati
(commi 8 e 9);
Adempimenti dell’appaltatore/subappaltatore 2/2
• Comunicazione alla stazione appaltante di
informazioni relative ai conti correnti dedicati
(co. 7);
• Invio alla stazione appaltante di copia dei
contratti stipulati nell’ambito della filiera
dell’appalto;
• Comunicazione alla stazione appaltante di
informazioni
relative
propri
subappaltatori/subcontraenti, l’importo dei
contratti e l’oggetto del lavoro.
Adempimenti del subappaltatore/subcontraente
che “chiude” la filiera • Comunicazione alla stazione appaltante delle
informazioni relative ai conti correnti dedicati, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi, ed ogni eventuale modifica dei
dati trasmessi;
• Verifica dell’inserimento di clausola di tracciabilità nel
contratto con l’appaltatore;
• Invio alla stazione appaltante di copia del contratto
stipulato con l’appaltatore.