La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica
Transcript
La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica
La tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari con la Pubblica Amministrazione FEDERLAZIO ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO Rieti, 24 marzo 2011 Avv. Annalisa Messina Fonti legali Legge 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (in G. U. 23 agosto 2010, n. 196) ‐ ARTT. 3 e 6; Legge 17 dicembre 2010, n. 217, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 12 novembre 2010, n. 187, Misure urgenti in materia di sicurezza ‐ Capo III Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (in G.U. n. 295 del 18 dicembre 2010). Fonti interpretative Circolare Ministero dell’Interno n. 13001/118/Gab del 9 settembre 2010 avente ad oggetto legge 13 agosto 2010, n. 136 ‐ Art. 3 relativo alla tracciabilità finanziaria; Determinazioni dell’Avcp n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010. Tracciabilità: precedenti • Protocolli di legalità; • normative speciali per eventi eccezionali: ad es. il Decreto Abruzzo (D. l. n.39 del 28 aprile 2009 sulla ricostruzione delle zone terremotate d’Abruzzo); EXPO 2015; Piano carceri. Tracciabilità: ratio Prevenire qualunque infiltrazione criminale. A tal fine il legislatore ha imposto un sistema attraverso cui registrare e documentare ‐ e quindi rintracciare ‐ il processo che segue il denaro nelle diverse transazioni che riguardano una commessa pubblica o un finanziamento pubblico, da monte a valle. Tracciabilità: finalità ulteriori • • • • Antiriciclaggio; lotta al lavoro nero; lotta all’evasione; controllo del mercato dei contratti pubblici. Tracciabilità: in cosa consiste Tutti i movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali e di finanziamento in ambito pubblico devono essere tracciati: dev’essere possibile una ricostruzione di ogni movimento di denaro, di ogni transazione finanziaria collegata ad ogni specifico rapporto contrattuale o finanziamento pubblico, anche europeo. Decorrenza delle norme 1/2 Il DL n. 187/2010 con norma di interpretazione autentica, quindi a carattere retroattivo, ha stabilito che le nuove disposizioni in materia di tracciabilità si applicano immediatamente: • ai contratti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici sottoscritti dal 7.9.2010 (data di entrata in vigore della L. 136/2010); • ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti. Decorrenza delle norme 2/2 Come chiarito dall’Avcp sono soggetti ai nuovi obblighi: i contratti sottoscritti dal 7.9.2010, ancorché relativi a bandi pubblicati precedentemente; i contratti sottoscritti dal 7.9.2010 aventi ad oggetto lavori o servizi complementari, anche se collegati ad un contratto stipulato antecedentemente; i nuovi contratti, originati dal fallimento dell’appaltatore, oppure aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto. Il regime transitorio I contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 e quelli di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, anche stipulati dopo, devono essere adeguati entro il 17 giugno 2010. Se i contratti in corso al 7 settembre 2010 esauriscono gli effetti entro la fine del periodo transitorio non sono soggetti alla disciplina della tracciabilità. Allo scadere del periodo transitorio i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 si intendono comunque integrati automaticamente con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 dell’art. 3 l. 136/2010 e s.m.i. ai sensi dell’art. 1374 del Codice civile. Ambito di applicazione soggettivo 1/2 Tutti gli operatori economici che partecipano, a qualsiasi titolo interessati, ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici in qualità di: appaltatori; subappaltatori; subcontraenti o fornitori nella filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei. Tra tali soggetti rientrano anche i destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento, indipendentemente dall’importo. Ambito di applicazione soggettivo 2/2 Nella Determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 dell’Avcp si precisa che, per gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza: né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti); né il tipo di attività svolta. Ambito di applicazione oggettivo 1/3 Rientrano: contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici; concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ai sensi dell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici; contratti di partenariato pubblico ‐ privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; contratti di subappalto e subfornitura; contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti. Ambito di applicazione oggettivo 2/3 Non rientrano nell’ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. Ambito di applicazione oggettivo 3/3 Casistica: imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Tali spese, nel rispetto delle norme vigenti, possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento. Assunzione tracciabilità degli obblighi di 1/3 La Stazione appaltante inserisce a pena di nullità nei contratti con gli appaltatori una apposita clausola con cui si assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Assunzione tracciabilità degli obblighi di 2/3 La Stazione appaltante veirifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatore o subcontraente sia inserita sempre a pena di nullità analoga apposita clausola con cui ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Assunzione tracciabilità degli obblighi di 3/3 L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ne danno immediata comunicazione al Prefetto‐UTG ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente. Gli strumenti della tracciabilità • • • • • il conto corrente dedicato, il bonifico bancario o postale gli strumenti diversi di pagamento; l’indicazione del CIG; l’indicazione del CUP, ove obbligatorio. Il conto corrente dedicato Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti, bancari o postali, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Il conto corrente dedicato “anche in via non esclusiva”: ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse. Il conto corrente dedicato Il conto può già esistere ed essere in uso; E’ ammesso l’uso promiscuo del conto a condizione che per ogni commessa sia effettuata la prevista comunicazione alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente circa il conto o i conti utilizzati. Il conto corrente dedicato Il conto corrente dedicato può essere utilizzato anche per operazioni non legate alla commessa pubblica; Importante: tutte le operazioni relative a una determinata commessa devono essere fatte transitare su un conto dedicato. Il bonifico e gli altri strumenti di pagamento I movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche devono essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale ovvero con qualsiasi altro strumento di pagamento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie. • L’espressione “eseguiti anche con strumenti diversi” e l’espressione “possono essere utilizzati sistemi diversi” vanno interpretate nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti purchè idoeni ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria. La “piena tracciabilità” Al momento ai fini della piena tracciabilità: è possibile utilizzare le Ri.Ba (Ricevute Bancarie Elettroniche), inserendo fin dall’inizio il CIG e il CUP, se obbligatorio; non è possibile utilizzare il RID (Rapporti Interbancari Diretti): il flusso telematico che li gestisce non riesce a leggere i codici CIG e CUP; sono ammessi anche altri strumenti di incasso o pagamento purché idonei alla tracciabilità delle operazioni dipendenti. Ad es. assegno bancario/postale tratti sul conto dedicato e con clausola di non trasferibilità. Il CIG 1/3 • Il CIG dev’essere richiesto dal Responsabile unico del procedimento; • Il CIG va indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l’offerta; • Il CIG deve essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento; Il CIG 2/3 • Il CIG deve essere riportato a prescindere dall’importo del contratto; • Il CIG deve essere riportato a prescindere dalla procedura di affidamento prescelta; • Il CIG va richiesto anche per le procedure esonerate dall’obbligo di contribuzione. Il CIG 3/3 In regime transitorio può essere inserito nello spazio per la motivazione del pagamento Il CIG non va richiesto nei seguenti casi: per l’acquisto per cassa dei beni di facile consumo; per le spese non a fronte di contratti di appalto. Il CUP 1/2 Ogni progetto d’investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, dev’essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), secondo modalità e procedure stabilite dal CIPE con la Delibera 27.12.2002, n. 143. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita al soggetto titolare del progetto cui competono l’attuazione degli interventi e/o l’erogazione delle relative risorse finanziarie pubbliche. In alcuni casi particolari la richiesta può essere effettuata da un soggetto pubblico chiamato “concentratore”, delegato per particolari esigenze organizzative. Il CUP 2/2 Il CUP è obbligatorio, insieme al CIG, solo nei casi espressamente previsti dall’articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, e cioè: per i progetti di investimento pubblico. Per il settore dei lavori pubblici la Delibera n. 143/2002 ha specificato che il CUP deve essere richiesto anche per lavori realizzati con operazioni di finanza di progetto “pure”, ovvero non assistite da capitale pubblico. Ai fini del sistema CUP, si definisce progetto d'investimento pubblico un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi: 1. deve essere presente un decisore pubblico; 2. deve essere previsto un finanziamento con risorse pubbliche almeno parziale, anche se minimo, diretto o indiretto; 3. le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale; 4. deve essere specificato un tempo entro il quale l'obiettivo va raggiunto. Di norma il quadro economico del progetto è riportato nel provvedimento amministrativo che approva la realizzazione del progetto. In genere il quadro economico corrisponde: nel caso di lavori pubblici, a quanto riportato nel piano annuale approvato dall'Amministrazione; nel caso di aiuti, il quadro economico corrisponde a quanto indicato nella graduatoria relativamente alla singola decisione dell'ente che eroga il contributo. Per risorse pubbliche si intendono "… risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico …" (Delibera n. 143/2002, All. A 1.1). CIG e CUP Le stazioni appaltanti debbono riportare CIG e CUP, ove necessario, nei mandati di pagamento. I cessionari debbono riportare CIG e CUP, ove necessario, nel caso di cessioni di credito. Le comunicazioni 1/2 Tutti i soggetti interessati (appaltatori, subappaltatori e subcontraenti nella filiera delle imprese, concessionari di finanziamenti pubblici) devono comunicare alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera, servizio o appalto alla quale sono dedicati; le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operate sugli stessi; ogni successiva modifica dei dati trasmessi. Le comunicazioni 2/2 La comunicazione deve essere fatta entro 7 giorni: ‐ dall’accensione del conto corrente ovvero ‐ per i conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. E’ obbligatorio comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi. Tipologie particolari di pagamenti 1. Pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali ed i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche. I pagamenti destinati all’organizzazione della commessa e dei beni strumentali vanno effettuati tramite conto corrente dedicato o strumenti diversi dal bonifico purché sia garantita la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se esso non è riferibile esclusivamente alla realizzazione degli interventi. Tipologie particolari di pagamenti Con riferimento a tali pagamenti l’Avcp ritiene che non vada indicato il CIG né il CUP. Tipologie particolari di pagamenti L’Avcp, ha chiarito che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali: • stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); • manodopera (emolumenti a operai); • spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto, manutenzione impianti e macchinari); Tipologie particolari di pagamenti • provvista di immobilizzazioni tecniche (fabbricati, terreni, impianti, macchinari, ecc.); • consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. I destinatari di tali pagamenti, in quanto estranei alla filiera delle imprese, non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità (es. conto corrente dedicato). Tipologie particolari di pagamenti 2. Pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, in favore di gestori/fornitori di servizi pubblici e quelli per tributi. Possono essere effettuati anche utilizzando strumenti diversi dal bonifico purché idonei a garantire la piena tracciabilità della transazione finanziaria (articolo 6, co. 5, D.L. 187/2010), fermo restando l’obbligo di documentare la spesa. Tipologie particolari di pagamenti 3. Spese giornaliere effettuate dai soli operatori privati. spese di modesta entità e facile consumo (acquisti urgenti, marche da bollo, carburante, giornali e periodici, spese postali, spese di trasferta, ecc.) per importo inferiore o pari a €. 1.500,00 relative ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, anche con sistemi diversi dal bonifico tranne l’impiego di denaro contante e sempre con l’obbligo di documentazione della spesa; Tipologie particolari di pagamenti la soglia di €. 1.500,00 è riferita all’ammontare di ciascuna spesa; l’eventuale costituzione di un Fondo cassa per le spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, va effettuata con bonifico bancario o postale o con altro idoneo strumento atto a garantire la tracciabilità (ES: bonifico su c/c utilizzato con funzione di fondo cassa; emissione di carte di pagamento a valere su conto dedicato o di carte prepagate con funzione di fondo cassa); possibilità di prelievo dal fondo con strumenti di pagamento non tracciabili – contante ? Tipologie particolari di pagamenti 4. Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto dedicato è possibile l’uso promiscuo del conto dedicato; è possibile reintegrare il conto dedicato, ma sempre attraverso tutti gli strumenti che permettano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il regime sanzionatorio 1/6 Transazioni ed erogazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.a. comportano per l’inadempiente la sanzione dal 5% al 20% del valore della transazione stessa, salva l’applicazione della risoluzione del contratto; Il regime sanzionatorio 2/6 Per le transazioni finanziarie eseguite su un conto corrente non dedicato, all’inadempiente si applica la sanzione dal 2% al 10% del valore della transazione stessa Il regime sanzionatorio 3/6 Per l’omessa indicazione del CUP ‐ solo, però, ove obbligatorio ‐ nel bonifico bancario o postale o in altro strumento di pagamento, all’inadempiente si applica la sanzione dal 2% al 10% del valore della transazione stessa Il regime sanzionatorio 4/6 Per le transazioni finanziarie eseguite senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento che permetta la piena tracciabilità, all’inadempiente si applica la sanzione dal 2% al 10% del valore della transazione stessa. Il regime sanzionatorio 5/6 Per il reintegro dei conti correnti dedicati effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale o da altro strumento di pagamento che consenta la piena tracciabilità, all’inadempiente si applica la sanzione dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito Il regime sanzionatorio 6/6 • Per omessa, tardiva o incompleta comunicazione (entro 7 giorni dall’accensione del conto corrente o, per i conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica degli elementi informativi relativi ai conti dedicati, all’inadempiente si applica la sanzione da €. 500 a €. 3.000,00. Il procedimento sanzionatorio 1/2 E’ un procedimento in deroga alla disciplina sulle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981: 1. Le sanzioni sono comminate dal Prefetto della Provincia in cui ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente; 2. avverso tali sanzioni è possibile fare opposizione davanti al giudice in cui ha sede l’Autorità che ha applicato la sanzione stessa. Il procedimento sanzionatorio 2/2 L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore Art. (…) (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 1. 2. L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura‐ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore 1/2 Art. (…) (Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, l. n. 136/2010 e s.m.i.) 1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatrice dell’impresa (…), titolare del contratto di appalto per ......……….., stipulato con (…) (indicare la stazione appaltante) in data ……...…. rep. n… …. identificato con CIG n. …... e CUP n. …..., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche e integrazioni. In particolare si impegna a: a) comunicare alla stazione appaltante ed alla impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; Clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore 2/2 b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati; c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i., con le modalità ivi previste. 2) L’impresa subappaltatrice si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui al comma 1, lettera a) ed a trasmettere alla stazione appaltante (…) copia dei contratti stessi. 3) L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante (…) 4) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (...) ed alla prefettura‐ufficio territoriale del governo della provincia di (…) dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. Clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subcontraente (diversi dal subappaltatore) Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.) 1) L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), appaltatrice dei …….., [contratto di appalto stipulato con …….(indicare la stazione appaltante) in data …..….. repertorio n….. identificato con CIG n. …. e CUP n. ….] si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all’impresa appaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 2) L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L’impresa (…) (indicare l’impresa appaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante …… 3) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (...) ed alla prefettura‐ ufficio territoriale del governo della provincia di (…) dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbiano avuto notizia. Clausola da inserire nel contratto tra subappaltatore e propri subcontraenti Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.) 1) L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), subappaltatrice dei ……….., [contratto di appalto stipulato con (…) (indicare la stazione appaltante) in data .. …. repertorio n….. identificato con CIG n. …. e CUP n. ….] si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed all’impresa subappaltatrice gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 2) L’impresa (…) (indicare l’impresa subappaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità, registrati sul conto dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e CUP precedentemente indicati. L’impresa (…) (indicare l’impresa subappaltatrice) trasmetterà il presente contratto alla stazione appaltante (…) 3) Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (…) ed alla prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di (…) dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbiano avuto notizia. SPECIFICI ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE Adempimenti dell’appaltatore/subappaltatore 1/2 • Utilizzo di conti correnti dedicati (co. 1); • Impiego di strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità (commi 1, 2, 3); • Indicazione di CIG/CUP negli strumenti di pagamento (co. 5); • Inserimento di clausole di tracciabilità nei contratti stipulati tra i soggetti obbligati (commi 8 e 9); Adempimenti dell’appaltatore/subappaltatore 2/2 • Comunicazione alla stazione appaltante di informazioni relative ai conti correnti dedicati (co. 7); • Invio alla stazione appaltante di copia dei contratti stipulati nell’ambito della filiera dell’appalto; • Comunicazione alla stazione appaltante di informazioni relative propri subappaltatori/subcontraenti, l’importo dei contratti e l’oggetto del lavoro. Adempimenti del subappaltatore/subcontraente che “chiude” la filiera • Comunicazione alla stazione appaltante delle informazioni relative ai conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ed ogni eventuale modifica dei dati trasmessi; • Verifica dell’inserimento di clausola di tracciabilità nel contratto con l’appaltatore; • Invio alla stazione appaltante di copia del contratto stipulato con l’appaltatore.