Tracciabilità, contratti adeguati senza spese
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Tracciabilità, contratti adeguati senza spese
17 - 22 GENNAIO 2011 7 EDILIZIA E TERRITORIO L’APPROFONDIMENTO Appalti Per l’Autorità le clausole sono inserite in modo automatico Tracciabilità, contratti adeguati senza spese PAGINA A CURA DI L L. SAVELLI e nuove indicazioni sulla tracciabilità finanziaria, fornite dall’Autorità per la vigilanza nella determinazione del 22 dicembre 2010, completano il quadro degli interventi, che si sono resi necessari nell’interpretazione della legge 136/2010. In prima battuta, l’Autorità ritorna sul problema dell’interpretazione dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, che dovranno essere adeguati ai nuovi obblighi di tracciabilità entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 217/2010, ossia entro il 17 giugno 2011, e non più entro il 7 marzo, come previsto in precedenza. È stata poi accolta favorevolmente dall’Autorità l’alternativa, concessa dalla legge di conversione, di integrare automaticamente i contratti in base all’articolo 1374 del codice civile, in caso di mancato adeguamento volontario alla scadenza dei 180 giorni concessi: una soluzione efficace in termini di salvaguardia dei contratti a rischio di nullità per mancata integrazione, di abbattimento dei costi e di semplificazione dei controlli. In realtà, questo duplice meccanismo di adeguamento può apparire contraddittorio, perché non si comprende la necessità di concedere un periodo transitorio a fronte di un’integrazione automatica immediatamente operativa. Probabilmente, come sottolineato dall’Autorità, si è voluto offrire alle parti il tempo necessario per uniformarsi ai nuovi adempimenti soprattutto con riguardo al rilascio del Cig per i contratti che ne siano ancora sprovvisti. Per questo motivo, la stessa Authority suggerisce alle stazioni appaltanti di inviare agli appaltatori una comunicazione con la quale si informa dell’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da essi derivati e si fornisce, al tempo stesso, il Cig. Ampio spazio è dedicato, invece, ai singoli rapporti contrattuali che l’Autorità ritiene assoggettabili ai nuovi obblighi, poiché rientranti nella definizione di appalto. Ricadono, pertanto, sotto l’ambito di applicazione della legge 136/2010 anche le concessioni di lavori e di servizi pubblici, considerato che si tratta di contratti che presentano le stesse caratteristiche dell’appalto pubblico. Per quanto riguarda, in particolare, i corrispettivi che gli appaltatori pagano ai concessionari di servizi pubblici, come nel caso della Tarsu, essi possono essere versati con qualunque forma di pagamento, compreso il contante, ma debbono essere comunque effettuati sul conto corrente dedicato che, sostiene l’Autorità, deve essere quello indicato dal concessionario al committente. Al riguardo, però, non si comprende il riferimento a tale ultimo rapporto, considerato che il conto da adoperare è quello che l’appaltatore ha indicato al proprio committente. Nessuna tracciabilità, invece, per i movimenti finanziari intercorrenti tra l’amministrazione e la sua società in house, eccezion fatta per l’ipotesi in cui la stessa affida appalti a terzi. Conclusione diversa l’Autorità raggiunge con riguardo agli appalti affidati da un ente aggiudicatore, ai sensi dell’articolo 218, o da un concessionario di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 149, a imprese collegate, pur delineandosi una fattispecie analoga a quella dell’in house. Per quanto riguarda, invece, gli appalti affidati da imprese pubbliche, essi sono assoggettati alla tracciabilità se si tratta di attività ricadenti negli articoli da 208 a 213. Al di fuori di tale ambito, l’impresa pubblica, riacquistando la sua veste di soggetto imprenditore che opera sul mercato, non è tenuto al rispetto delle norme sulla tracciabilità. Valgono le stesse considerazioni per i titolari di diritti speciali ed esclusivi che sono, allo stesso modo, assoggettati alla legge 136/2010 solo se operano nell’ambito degli articoli 208-213, ma ne sono esonerati quando svolgono attività al di fuori di tale perimetro, a meno che non rivestano la qualifica di amministrazioni aggiudicatrici. U [email protected] A cura di Laura Savelli, Istituto Grandi Infrastrutture Il Cig deve essere richiesto in ogni caso? Allo stato attuale, il Cig deve essere richiesto sempre, indipendentemente dall’importo a base d’asta di ogni singola gara. Tuttavia, l’Autorità sta predisponendo un sistema che consenta, per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, e per quelli di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, l’effettuazione di un unico adempimento per un dato intervallo temporale. Dove va inserito il Cup negli strumenti di pagamento diversi dal bonifico? Sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane Spa, il Cup può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento. Se un appaltatore intrattiene molteplici rapporti contrattuali con la stessa stazione appaltante, deve effettuare la comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato per ciascun contratto? È possibile comunicare gli estremi del conto corrente dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali stipulati con la medesima stazione appaltante. In tal caso, è sufficiente che l’appaltatore segnali all’amministrazione che, per tutti i contratti stipulati o che saranno stipulati in futuro, si avvarrà di uno o più conti correnti dedicati, fornendone gli estremi identificativi. Le cauzioni sono assoggettabili agli obblighi di tracciabilità? Le fideiussioni richieste per l’esecuzione dell’appalto, come la cauzione definitiva, possono essere eseguite anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità. Sono però esonerate dall’indicazione del Cig o del Cup. © RIPRODUZIONE RISERVATA Porte aperte all’uso dei contanti na delle novità di maggior rilievo della legge di conversione 217/2010 è rappresentata dalla possibilità riconosciuta agli appaltatori, e a tutti i soggetti della filiera delle imprese, di istituire un fondo cassa da adoperare per le spese giornaliere, il cui limite massimo è stato peraltro elevato dalla stessa legge di conversione da 500 a 1.500 euro. Sin dall’entrata in vigore della legge 136/2010, è sempre stato chiaro che, anche per le spese giornaliere, fosse assolutamente vietato l’impiego del contante. Tuttavia, sembra che, consentendo la previsione di un fondo cassa, sia stato superato tale divieto, tanto è vero che la legge di conversione e la determinazione dell’Autorità per la vigilanza si soffermano solamente sulle modalità di costituzione del fondo, che deve avvenire in favore di uno o più dipendenti, tramite bonifico bancario o postale o, comunque, con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni. Infatti, nella parte in cui si introduce la modifica sul fondo cassa, non è stato ribadito il limite del divieto di impiego del contante, diversamente da quanto disposto con riferimento alla soglia massima delle spese giornaliere. In altri termini, sembra che la nuova regola imponga di non utilizzare il denaro contante per le spese quotidiane, a meno che l’appaltatore non costituisca un fondo cassa destinato a tali evenienze. Indubbiamente, la presenza di tale strumento rappresenta un traguardo atteso dai soggetti che si trovano quotidianamente impegnati nell’esecuzione di contratti pubblici, considerato anche il fatto che l’Autorità interpreta la soglia massima come riferita ? LA RISPOSTA DEGLI ESPERTI I contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti sono ugualmente soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità? I contratti indicati negli articoli 16-26 del codice ricadono nell’ambito di applicazione della legge sulla tracciabilità, a condizione che siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto. Sono tali, ad esempio, i contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, i contratti segretati e che esigono particolari misure di sicurezza, nonché i contratti aggiudicati in base a norme internazionali. alla singola spesa sostenuta. Resta da chiarire però se, dopo l’innalzamento del limite delle spese giornaliere, l’Autorità consideri ancora l’importo di ciascuna di esse rapportato alla soglia originaria di 500 euro oppure al nuovo gradino di 1.500 euro. I chiarimenti forniti dall’Autorità non si limitano, però, al solo fondo cassa dei soggetti imprenditoriali poiché, nella nuova determinazione, trova uno spazio parallelo anche il fondo economale delle stazioni appaltanti. Infatti, pur essendo la modifica sul fondo cassa riferita certamente ai soli operatori economici, l’Autorità ha concesso anche alle amministrazioni la stessa possibilità di utilizzare denaro contante prelevato dal fondo economale per sopperire alle esigenze quotidiane quali, ad esempio, valori bollati, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. L’Autorità non fornisce un’elencazione tassativa delle spese che possono essere soddisfatte con il fondo economale, ma rimanda all’amministrazione il compito di dettagliare le singole voci di spese minute e di non rilevante entità all’interno di un proprio regolamento di contabilità. Ovviamente, non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti di appalto, tanto è vero che è prevista una specifica responsabilità dell’amministrazione nella corretta individuazione delle voci imputabili al fondo economale. A chiusura di questo spazio settimanale, è evidente che, nonostante le delucidazioni fornite dell’Authority, il tema della tracciabilità lascia ancora molti dubbi irrisolti, ragion per cui si attendono nuovi provvedimenti per il futuro. Sono tracciabili i movimenti finanziari relativi alle cessioni di credito? Anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità, indicando il Cig o il Cup nel pagamento che effettua in favore dell’appaltatore mediante bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato. © RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA La legge 136/2010 si applica anche ai rapporti tra mandanti e mandataria nei raggruppamenti temporanei di imprese? Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto a osservare gli obblighi della legge 136/2010. In particolare, le clausole sulla tracciabilità dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato e, quindi, la mandataria dovrà rispettare i relativi obblighi nei trasferimenti effettuati a favore delle mandanti. Ricadono nella tracciabilità i contratti pubblici di servizi assicurativi e gli indennizzi per le espropriazioni? Non esiste alcun obbligo di tracciabilità per i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici, titolari di contratti d’appalto, ai soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti. Allo stesso modo, non sono soggetti alla legge 136/2010 i soggetti che ricevono un’indennità a seguito di procedure espropriative.