Unione Giuristi Cattolici Italiani Sezione di Trani “Renato Dell` Andro
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Unione Giuristi Cattolici Italiani Sezione di Trani “Renato Dell’ Andro” Relazione del Dott. Salvatore Paracampo, Garante per il Contribuente per la Regione Puglia, al Convegno dell’U.G.C.I. Trani -Museo Diocesano- 28 aprile 2012 “Gli Obblighi giuridici posti a carico dei Comuni dalla normativa di contrasto all’evasione“ Già quarant’anni fa l’ordinamento tributario, con la riforma prevista dalla legge delega n. 825 del 1971 ed attuata con i Decreti Presidenziali del 1972 e 1973, prevedeva una specifica attività di partecipazione dei Comuni all’accertamento delle imposte erariali (artt. 44 D.P.R.n.600/73). Questa partecipazione si esprimeva attraverso l’istituzione in ogni Comune di un Consiglio Tributario, il quale deliberava sull’organizzazione di quest’organo e sulle modalità di attuazione della collaborazione con l’Amministrazione Finanziaria nelle sue varie articolazioni. Questa collaborazione era molto complessa e comunque gratuita nel senso che non era riconosciuto nessun indennizzo per le varie spese sostenute. Quasi tutti i Comuni furono refrattari a tale collaborazione e più specificamente ad adempiere agli specifici doveri imposti da tale norme dando in tal modo un segnale di cattiva amministrazione e di scarso senso civico, giungendo perfino a ritenere, in alcuni casi, tale collaborazione come forma di “delazione”. In effetti, secondo una prassi ormai consolidata nell’italico costume, la partecipazione seria dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale non veniva vista allora, e non viene vista ancora oggi, come attuazione del dovere civico e costituzionale di cui all’art.53 della Costituzione, ma come produttiva di perdita di consensi elettorali. E’ significativo sul punto la risposta che un sindaco mi ha dato sulla mia risposta alla mancata istituzione, nel suo Comune, del Consiglio Tributario: “così facendo determiniamo il nostro suicidio politico”. Al contrario i Comuni, però, criticavano e criticano periodicamente il Governo per i tagli ai trasferimenti erariali dimenticando che questi sono sempre soldi provenienti dalle casse dello Stato e che invece i Comuni dovrebbero contribuire ad integrare. Constatata tale inerzia da parte dei Comuni, il Governo invece di intervenire con un provvedimento legislativo pensò di adottare il sistema della “carota”, cioè di stimolarli con un 1 incentivo finanziario riconoscendo loro una quota pari al 30% delle maggiori imposte relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo con l’intervento collaborativo (art. 1 D.Lg. 30.09.2005 n. 203, convertito nella L. 248 del 2.12.2005). Gli amministratori comunali, affetti da “sordità bilaterale cronica” in questo settore, hanno protratto ancora la loro inerzia ed allora il Governo, pur aumentando l’incentivo finanziario dal 30% al 33%, ha imposto l’obbligatorietà della costituzione del Consiglio Tributario entro il 29.08.2010 e cioè entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lg. 78/2010, pubblicato in G.U. n.114 del 15.05.2010 ed entrato in vigore lo stesso giorno. Nonostante il carattere imperativo di tale obbligo i Comuni hanno fatto sentire ancora più incisivamente la loro voce e forza fino al punto in cui con l’art. 2, commi 8° e 10° del D.Lg. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, il Governo Monti si è piegato e ha soppresso il citato Consiglio Tributario aumentando anche l’incentivo finanziario al 100%. La soppressione di detto organo non ha però eliminato le misure di contrasto all’evasione fiscale sotto varie forme di collaborazione dei Comuni all’accertamento fiscale. La spinta per nuove ed efficaci sinergie fra Amministrazione Finanziaria e Comuni si trova nell’art.1 del D.Lg. 20.03.2005 e successivamente nell’intesa siglata il 27.03.2006, nell’ ambito della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali a seguito della quale è stato emanato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 3.12.2007 che ha dato concreta attuazione alle previsioni contenute nel citato D. Lg. 203/2005 convertito nella Lg. 2.12.2005 n. 248. Il percorso attuativo si può quindi sintetizzare come segue: A) ai Comuni è garantito l’accesso alle banche dati del Sistema Informatico dell’Anagrafe Tributaria, attuato da SIATEL ( Sistema Interscambio Anagrafe –Tributaria- Enti Locali ), un servizio questo dell’Agenzia delle Entrate che consente ai Comuni, Province, Regioni e ad altri enti pubblici l’accesso gratuito, mediante internet, ai dati anagrafici, alle dichiarazioni dei redditi, agli atti del registro dei contribuenti, siano esse persone fisiche che giuridiche, società ed ai dati delle Commissioni Tributarie. In questo modo gli Enti non solo possono disporre degli elementi utili di base all’attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali, ma possono, altresì, verificare la correttezza delle autocertificazioni rilasciate dai contribuenti per avere accesso ad alcuni vantaggi sociali collegati al reddito ( come ad es. i contributi locativi, i libri di testo per i figli che frequentano la scuola dell’obbligo ). B) In particolare il sistema SIATEL offre: -Funzionalità disponibili ON LINE: dati anagrafici, reddituali e patrimoniali ( cioè: modelli 730, Unico, 770, atti del registro ) e contenzioso mediante consultazione dei dati e dell’iter 2 processuale della singola controversia in corso nella quale l’Ente è parte in causa. Su richiesta possono essere fornite informazioni più analitiche relative a: a) bonifici bancari o postali per le ristrutturazioni edilizie; b) ai contratti di somministrazione di energia elettrica, gas, acqua, disponibili in Anagrafe Tributaria; c) ai contratti di locazione di immobili in denuncia di successione. -Servizi per l’Anagrafe Comunale: controllo incrociato dei dati anagrafici inseriti nei propri archivi con i corrispondenti dati anagrafici presenti nell’Anagrafe Tributaria, attribuzione del Codice Fiscale ai neonati. - C) Servizi su base convenzionale: i Comuni che hanno sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate la Convenzione per il pagamento dei tributi locali mediante Mod. F/24 possono accedere ai dati relativi ai versamenti ICI effettuati con questo Modello, dichiarazioni di successione ed ai contratti di locazione registrati telematicamente. Ambiti di intervento: A ) Commercio e professioni: le segnalazioni qualificate potranno riguardare i soggetti che: - pur svolgendo un’attività d’impresa, non sono titolari di partita IVA; - che nelle dichiarazioni fiscali abbiano dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella rilevata di fatto; - che siano interessati da affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese utilizzatrici; - che pur qualificandosi come Enti non commerciali, presentino caratteristiche tipiche e sintomatiche delle attività lucrative. B ) Territorio L’attenzione deve essere rivolta ai soggetti che abbiano posto in essere attività di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati; che abbiano partecipato, in qualità di professionisti o imprenditori ad abusi edilizi con riferimento a fabbricati o insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale. 3 C ) Patrimonio immobiliare Le persone ritenute “sensibili” sono le seguenti: - Soggetti nei cui confronti risultino la proprietà o diritto reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali non indicate nelle dichiarazioni dei redditi; - soggetti a cui risultino notificati avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI in assenza di dichiarazioni di connessi redditi fondiari ai fini dell’imposizione diretta; - soggetti ai quali risultino essere stati notificati avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tariffa Rifiuti in qualità di occupante l’immobile, diverso dal titolare del diritto reale in assenza di contratto di locazione registrato o di redditi di fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell’imposizione diretta. D ) Residenze fittizie estere Le segnalazioni riguarderanno i soggetti che, pur risultando formalmente residenti all’estero, abbiano di fatto nel Comune la residenza ai sensi dell’Art.43, commi 1° e 2° del Codice Civile. E ) Beni indicativi di capacità contributiva Si devono segnalare i soggetti, persone fisiche, che risultino avere la disponibilità, anche di fatto di beni e servizi di cui alla tabella allegata al D.M.10.09.1992, successivamente sostituita dal D.M.19.11.1992 (c.d. Redditometro) ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto. Le segnalazioni che poi pervengono all’AGE competente saranno oggetto di autonoma valutazione in relazione al domicilio fiscale del contribuente, secondo i criteri di proficuità comparata per le predisposizione del piano annuale dei controlli. F ) Caratteristiche delle segnalazioni La legge vuole evitare che gli elementi informativi forniti dai Comuni siano privi di immediata e diretta intellegibilità e rappresentano un ostacolo per l’impulso al contrasto all’evasione. Da ciò deriva l’espressa previsione del citato provvedimento direttoriale secondo la quale dette informazioni devono essere “qualificate” intendendosi per tali quelle posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati o segnalati fatti o negozi che evidenzino, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi o elusivi. In sostanza tali informazioni devono essere suscettibili di immediata trasposizione dell’attività accertativa (è ovvio che, ai fini processuali, è necessario che, nell’ambito della motivazione dell’atto di accertamento, l’organo che procede dovrà far riferimento alla fonte di provenienza dell’informazione). 4 G ) L’accatastamento degli immobili fantasma Il federalismo municipale incentiva anche l’incremento del gettito delle entrate comunali attraverso l’accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto. Invero l’art.19 del D.Lg. 78/2010 convertito con modifiche nella Legge 30.07.2010 n.122 rubricato “Aggiornamento del catasto” impone all’Agenzia del Territorio sulla scorta dei dati ed informazioni connessi a verifiche tecnico-amministrative derivanti da telerilevamento o da sopralluoghi effettuati in loco, di avviare un monitoraggio costante del territorio che consenta di individuare nuovi fabbricati non dichiarati in catasto. I Comuni, sul cui territorio verranno identificati gli immobili “fantasma”, saranno premiati nella loro azione di contrasto all’evasione immobiliare ai sensi dell’art. 2, comma 12° del D. L.gvo 23/2011 con sanzioni amministrative quadruplicate da irrogarsi nei confronti di coloro che non ottemperano agli obblighi dichiarativi degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione degli stessi. Il 75% dell’importo delle sanzioni irrogate (a decorrere dal 1°.07.2011) è devoluto al Comune ove è ubicato l’immobile interessato senza attendere, in questo caso, la riscossione a titolo definitivo, allo scopo di consentirne un’immediata contabilizzazione nel bilancio dell’Ente ed acquisizione. Dopo l’entrata in vigore dei decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992 sul nuovo contenzioso tributario la maggior parte dei Comuni si è trovata “spiazzata” poichè solo i grandi e medi Comuni che avevano un ufficio legale sono stati in grado di difendere efficacemente le proprie pretese fiscali davanti alle Commissioni Tributarie. I Comuni piccoli sono rimasti impreparati ed ancorati ad una vecchia organizzazione amministrativa formata da impiegati privi di specifiche preparazione per affrontare un giudizio tributario. Questo “Gap” anche in misura limitata, permane ancora per cui questi Comuni dovrebbero necessariamente riorganizzare il settore: prevedendo che l’ufficio Tributi e contenzioso sia diretto da un professionista con specifica preparazione, organizzando per gli impiegati assegnati a tale ufficio determinati corsi di formazione, attribuendo a questo ufficio la competenza funzionale a recepire dagli altri Uffici Comunali tutte le segnalazioni di natura tributaria, di coordinarle e valutarle nella loro congruità ed utilità e quindi di trasmetterle alla competente AGE nell’ambito del programma di collaborazione di cui si è detto, assegnando allo stesso ufficio un gruppo di Polizia Municipale per le verifiche ed i rilievi sul territorio. Un tale modello organizzativo non può per tante ragioni valere per una miriade di piccoli Comuni per cui si potrebbe ricorrere alla costituzione di un consorzio tra vari Comuni limitrofi (istituto che era stato previsto dal legislatore per l’istituzione del Consiglio Tributario-poi soppresso-secondo le disposizioni dettate dal D. Lgvo 18.08.2000 n.267). 5 Questi problemi organizzativi esigono tuttavia adeguato approfondimento in relazione alle diverse realtà amministrative, alle diverse tipologie di evasione e ad altri fattori che non è possibile esaminare in questa sede. Ora mi preme concludere e sottolineare che quanto da me esposto presuppone un totale cambiamento di condotta da parte degli amministratori locali perché l’obbiettivo finale non può essere la captazione dei “consensi” per conquistare e mantenere il potere, ma il “bene comune” dei cittadini. Per raggiungere quest’ultimo obbiettivo e nella prospettiva della piena attuazione del federalismo fiscale (nell’ambito del quale sono quasi completamente soppressi i trasferimenti erariali dal Tesoro agli Enti Locali ) gli amministratori dovranno necessariamente far ricorso alla “LEVA FISCALE” con decisione (considerato l’alto tasso di evasione) per poter garantire servizi efficienti alla collettività. Una loro perdurante inerzia potrebbe condurre l’Ente gradualmente verso la “bancarotta“ foriera di forti tensioni sociali. Credo sia tempo di concludere e per questo voglio rivolgere a tutti gli amministratori comunali di Italia un caloroso augurio ma anche il monito del grande poeta “QUI SI PARRA’ LA VOSTRA NOBILITATE”. Dott. Salvatore Paracampo Presidente Ugci sezione di Trani 6