costi black list 11-02

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costi black list 11-02
Le operazioni con
soggetti black list
23 febbraio 2011
1 di 1
31 NOVEMBRE 2010
Il Sole 24 Ore
1 febbraio 2011
Al gruppo Benetton condanna
in appello
La società condannata a pagare 2,7 milioni di
euro per provvigioni pagate a intermediari
dell’Isola di Man
CORRIERE DELLA SERA
16 ottobre 2010
Il «metodo Agrama» secondo i pm:
così si gonfiavano i prezzi dei film
Duecento milioni Fatture false per 200 milioni di
euro «utilizzate da Rti per evadere le imposte
sul reddito per gli anni 2003 e 2004» I prodotti
Paramount «Agrama e due amministratrici
fingevano di mediare nell' acquisto di diritti di
prodotti della Paramount»
SCHEMA DI UTILIZZO DI SOCIETA’ OFFSHORE
100
150
L’acquisto di beni e servizi provenienti da Paesi white, viene triangolato su un Paese
Black, nel quale si ha un incremento dei costi per l’acquirente italiano
NORMA DI CONTRASTO
Comunicazione black list
• Tutte le operazioni poste in essere con soggetti
black list vanno comunicate periodicamente
all’Agenzia delle Entrate
Indeducibilità costi
• Le spese e gli altri componenti negativi di
reddito derivanti da operazioni con soggetti
black list:
– Vanno indicati separatamente in dichiarazione (pena
una sanzione)
– Sono indeducibili a meno che non si dimostri una
esimente
DIFFERENZE
COMUNICAZIONE
BLACK LIST
INDEDUCIBILITA’
COSTI
• Da segnalare le cessioni e
gli acquisti di beni e i
servizi resi e ricevuti
• Riguarda i soggetti indicati
nei DM 4/5/99 e
21/11/2001, senza
considerare le limitazioni e
le esclusioni
• In caso di inottemperanza
è prevista una sanzione
amministrativa
• Da segnalare “le spese e
gli altri componenti
negativi di reddito”
• Riguarda solo i soggetti
indicati nel DM 23/01/02
• In caso di inottemperanza
è prevista una sanzione
amministrativa ed è
possibile l’indeducibilità
del costo
• E’ necessario
precostituirsi le esimenti
POSSIBILI RAPPORTI “NON ELUSIVI” CON
SOGGETTI BLACK LIST
Acquisto di merce da soggetto residente black list in quanto è l’unico fornitore o il più
conveniente
POSSIBILI RAPPORTI “NON ELUSIVI” CON
SOGGETTI BLACK LIST
Il mio fornitore white list mi obbliga ad acquistare la sua merce, trangolandola su un suo
soggetto controllato black list. La triangolazione è un metodo per il fornitore per
risparmiare imposte. Per l’acquirente il costo di acquisto della merce è comunque
competitivo
→
rapporto societario
→
rapporto commerciale
POSSIBILI RAPPORTI “NON ELUSIVI” CON
SOGGETTI BLACK LIST
Il mio cliente white list mi acquista la merce, anche a prezzo maggiorato, a condizione
che la transazione si concluda per il tramite di un intermediario black list (in genere
occultamente controllato dal cliente)
→
rapporto societario
→
rapporto commerciale
La indeducibilita’
L’indeducibilità e l’obbligo di segnalazione riguardano:
• I Costi
• Gli altri componenti negativi di reddito (ad esempio):
–
–
–
–
–
Ammortamenti
Accantonamenti
Svalutazioni
Minusvalenze
Costo del personale (note spese?)
• Derivanti da operazioni intercorse con soggetti domiciliati
in Stati black list
I SOGGETTI BLACK LIST
• Soggetti (sia imprese che esercenti arti e
professioni) residenti o domiciliati black
list;
• Stabili organizzazioni in black list di
soggetti white list
• Esercenti arti e professioni residenti o
domiciliati in black list
“coloro che sono comunque ivi localizzati in base a criteri di
collegamento diversi dalla residenza, ad esempio perché
dispongono di una base fissa da cui forniscono i propri servizi”.
• Alderney (Aurigny)
- Guatemala
• Niue
• Andorra
• Guernsey
• Nuova Caledonia
• Angola **
- Herm (Isole del Canale)
• Oman
• Anguilla
• Hong Kong
• Panama
• Antigua **
• Isola di Man
• Polinesia Francese
• Antille Olandesi
• Isole Cayman
• Portorico **
• Aruba
• Isole Cook
• Principato di Monaco *
• Bahamas
• Isole Marshall
• San Marino
• Bahrein (Dawlat al-Bahrain); *
- Isole Turk e Caicos
• Saint Kitts e Nevis
• Barbados
• Isole Vergini Britanniche
• Saint Lucia
- Barbuda
• Isole Vergini statunitensi
• Saint Vincent e Grenadine
• Belize
• Jersey
• Salomone
• Bermuda
• Kiribati (ex Isole Gilbert)
• Samoa
• Brunei (Negara Brunei Darussalam)
• Kenia **
• Sant’Elena
• Cipro
• Libano
• Sark (Sercq)
• Corea del Sud **
• Liberia
• Seicelles
• Costa Rica **
• Liechtenstein
• Singapore
• Dominica **
• Lussemburgo **
• Svizzera **
• Emirati Arabi Uniti *
• Macao
Taiwan (Chunghua MinKuo);
• Ecuador **
• Malaysia
• Tonga
• Filippine
• Maldive (Divehi)
• Tuvalu
• Giamaica **
• Malta **
• Uruguay **
- Gibilterra
• Maurizio (Republic of Mauritius) **
• Vanuatu
• Gibuti
• Monserrat
• Grenada
• Nauru
Tutti gli Stati elencati Obbligo di comunicazione black list Stati
in Grassetto Indeducibilità dei costi
Stati sottolineati Regime CFC
Cipro, Malta e Corea del Sud non sono più black list dal 27/7/2010
* Disciplina applicabile con esclusione di determinati soggetti
** Disciplina applicabile limitatamente a determinati soggetti
SOGGETTI DOMICILIATI IN STATI
CON LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
• Il contribuente deve dare prova che il
soggetto estero è escluso dal campo di
applicazione. Ad esempio per la Svizzera,
essere in possesso di certificazione
dell’Amministrazione fiscale che
certifichi l’assoggettamento ad imposte
federali, cantonali e comunali
LE ESIMENTI
1) dimostrare che il soggetto estero
svolge prevalentemente un’attività
commerciale effettiva.
2) dimostrare che le operazioni hanno
avuto concreta esecuzione e che
rispondono ad un effettivo interesse
economico.
LE ESIMENTI
1)
2)
dimostrare che il soggetto estero svolge prevalentemente
un’attività commerciale effettiva. (nel territorio di insediamento)*
dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta esecuzione e che
rispondono ad un effettivo interesse economico.
CONSIDERAZIONI SULLA PRIMA ESIMENTE
L’Agenzia delle Entrate non ritiene sufficiente la dimostrazione della sola
esistenza formale dell’azienda (iscrizione alla locale camera di
commercio, bilanci ecc…), ma richiede la prova del collegamento
fisico di una struttura commerciale o industriale con il territorio*,
mediante l’esibizione di documentazione difficilmente reperibile da
società sulle quali non si eserciti un controllo (ad esempio buste paga
dei dipendenti, bollette delle utenze, contratti di affitto dei locali…).
Prova praticamente impossibile per Trading companies e di gestione
di passive income
* Vecchia interpretazione dell’Agenzia delle Entrate non supportata dalla
normativa ed abbandonata con CM 51/2010!
LE ESIMENTI
1)
2)
dimostrare che il soggetto estero svolge prevalentemente
un’attività commerciale effettiva.
dimostrare che le operazioni hanno avuto concreta
esecuzione e che rispondono ad un effettivo interesse
economico.
CONSIDERAZIONI SULLA SECONDA ESIMENTE
Dimostrare l’effettività dell’operazione è semplice per le importazioni
(esiste una documentazione doganale di supporto), può essere
meno semplice per l’acquisto di servizi.
L’effettivo interesse economico va in sostanza dimostrato confrontando
prezzi e condizioni ottenute dal fornitore black list rispetto a ciò
che si sarebbe ottenuto con fornitori white list.
LE ESIMENTI
• Le esimenti possono essere fornite in
sede di controllo, oppure in via preventiva,
cioè prima di porre in essere l’operazione,
inoltrando all’Agenzia delle Entrate istanza
di interpello.
LE SANZIONI
Indicazione
Esimenti in Unico
Si
No
No
Sanzioni
No
10% costi con minimo € 500 e
max € 50.000
Si
Dal 100% al 200%
dell’imposta evasa
No
Dal 100% al 200%
dell’imposta evasa
+
10% costi con minimo € 500 e
max € 50.000
LE SANZIONI
Presentazione di dichiarazione integrativa per sanare l’omessa indicazione
dei costi in dichiarazione, ferma restando l’esistenza delle esimenti
Avvio
controlli
Dichiarazione integrativa
Sanzioni
No
Entro il termine di
presentazione della
dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata
commessa la violazione
(Entro il 30/9/11 sano il 2009)
Da € 258 ad € 2.065.
Possibilità di ravvedimento (€
25)
No
Entro il termine di decadenza
dei controlli (il 31/12/2011
decade il 2006)
Da € 258 ad € 2.065.
Non rileva
10% costi con min. € 500 e
max € 50.000
Si