Operazione a Premi “PROMO BOURNE ULTIMATUM

Transcript

Operazione a Premi “PROMO BOURNE ULTIMATUM
Operazione a Premi
“PROMO BOURNE ULTIMATUM-HMM”
REGOLAMENTO
SOGGETTO PROMOTORE
Soggetto promotore è la Universal Pictures Italia S.r.l., con sede in Roma, Via Po n.12.
AREA:
Territorio nazionale
DURATA:
Da mercoledì 10 ottobre 2007 a giovedì 31 gennaio 2008.
PRODOTTI PROMOZIONATI
I seguenti prodotti home video distribuiti dal soggetto promotore a partire dal 10 ottobre
2007, contrassegnati dall’apposito bollino promozionale:
- Dvd del film “The Bourne Identity”
- Dvd del film “The Bourne Supremacy”
- Cofanetto contenente i due DVD dei film “The Bourne Identity” e “The Bourne
Supremacy” e il bonus disc “The Bourne Files”
DESTINATARI:
Tutti coloro che acquisteranno – nel periodo promozionale – uno dei prodotti
promozionati contrassegnati dall’apposito bollino promozionale.
MECCANICA:
Tutti coloro che effettueranno, nel periodo promozionale, l’acquisto di uno dei prodotti
promozionati contrassegnati dall’apposito bollino promozionale, troveranno subito,
direttamente all’interno della confezione sigillata del cofanetto, un biglietto di ingresso al
cinema per assistere gratuitamente alla proiezione del film “The Bourne Ultimatum – Il
ritorno dello Sciacallo” in tutte le sale cinematografiche convenzionate Hollywood Movie
Money in Italia.
PREMI:
Si ipotizza che il totale dei premi consegnati sarà di n. 24.000 (ventiquattromila) biglietti del
cinema, del valore unitario di Euro 1,98 per un valore complessivo di Euro 47.520
(quarantasettemilacinquecentoventi) Iva inclusa.
Il biglietto sarà valido per l’ingresso al cinema di una sola persona, tutti i giorni, in tutte le
sale cinematografiche convenzionate Hollywood Movie Money in Italia che proietteranno
il film “The Bourne Ultimatum - Il ritorno dello Sciacallo” in uscita il 1 novembre 2007. Il
biglietto omaggio sarà valido finché il film sarà presente nelle sale cinematografiche
convenzionate.
CAUZIONE:
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, la cauzione per i premi derivanti
dall’operazione non verrà versata, poiché gli stessi saranno corrisposti all’atto
dell’acquisto dei prodotti promozionati.
RIVALSA:
Si rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei vincitori così come stabilito dal D.P.R. 600 art.
30 del 29 settembre 1973.
DOCUMENTAZIONE
L’azienda promotrice s’impegna a conservare copia della presente documentazione per
tutta la durata dell’operazione e per i 12 mesi seguenti, e a renderla disponibile ad ogni
richiesta da parte dell’Autorità o dei consumatori finali.
Il regolamento autocertificato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del
legale rappresentante è depositato presso la sede del promotore in Roma.