Capitolo 4 Il Consiglio (dei ministri)
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Capitolo 4 Il Consiglio (dei ministri)
Edizioni Simone - Vol. 47/4 Compendio di Diritto dell’Unione europea Parte secondaLa struttura istituzionale dell’Unione Europea Capitolo 4ZIl Consiglio (dei ministri) Sommario1. Introduzione. - 2. Composizione. - 3. Le funzioni del Consiglio. - 4. Il funzionamento. - 5. Sistemi di votazione del Consiglio. 1.Introduzione Il Consiglio dell’Unione europea, denominato «Consiglio» o Consiglio (dei ministri), a seguito della riforma di Lisbona, è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed è l’istituzione decisionale dell’Unione, pur condividendo la funzione legislativa e di bilancio con il Parlamento europeo. L’art. 16 TUE, infatti, prevede al primo comma che «il Consiglio esercita, coniuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati». 2.Composizione A) Formazioni del Consiglio Il Consiglio è un’istituzione composta di Stati: titolare del seggio è infatti lo Stato membro dell’Unione, che designa il proprio rappresentante abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. I rappresentanti degli Stati in seno al Consiglio non devono necessariamente rivestire la qualifica di ministri, infatti fanno parte del Consiglio anche i rappresentanti regionali ma è essenziale che siano abilitati ad impegnare il proprio governo. L’art. 16 par. 6 TUE prevede che il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all’art. 236 TFUE cioè in base ad una decisione del Consiglio europeo adottata a maggioranza qualificata. Tale decisione stabilisce: — l’elenco delle formazioni del Consiglio eccettuata quella «affari generali» e quella «affari esteri»; — la presidenza delle formazioni del Consiglio, eccettuata quella «affari esteri». In particolare il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito, in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio «Affari esteri» elabora l’azione esterna dell’Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell’azione dell’Unione. Con la dec. 2009/878/UE del 1° dicembre 2009 si stabilisce l’elenco delle formazioni del Consiglio; si tratta di dieci formazioni: affari generali; affari esteri; affari economici e finanziari; giustizia e affari 62 Parte seconda La struttura istituzionale dell’Unione europea interni; occupazione, politica sociale, salute e consumatori; competitività; trasporti, telecomunicazioni e energia; agricoltura e pesca; ambiente; istruzione, gioventù, cultura e sport. Nessun’altra formazione, ad eccezione di queste, può essere costituita se non a titolo informale e non dotata di poteri decisionali. Trattandosi di un’istituzione composta di Stati, in cui ciascuno di essi dispone sovranamente del proprio voto, è lecito che il governo nazionale conferisca un mandato imperativo senza durata prestabilita ad un membro che andrà a partecipare alla riunione del Consiglio, vincolandone il voto a precise e rigide istruzioni. Infatti, nell’equilibrio istituzionale dell’Unione, mentre la Commissione rappresenta il momento di sintesi dell’interesse dell’Unione considerato globalmente, il Consiglio è strutturato in modo tale da poter dar voce agli interessi nazionali particolari (FERRARI BRAVO). Giurisprudenza L’atto adottato in seno a tale istituzione non è imputabile simultaneamente ai singoli Stati perché il Consiglio è un organo dell’Unione europea quale ente internazionale. Ciò implica che gli atti adottati dal Consiglio dell’Unione sono passibili di controllo di legittimità da parte della Corte di giustizia, cosa che sarebbe risultata impossibile qualificando il Consiglio come organo comune degli Stati. Qualunque Stato membro, quindi, può presentare ricorso contro un atto del Consiglio ritenuto illegittimo, anche se il suo rappresentante ha votato a favore della sua adozione. In tal senso si è pronunciata la Corte di giustizia che ha sancito il diritto di qualsiasi Stato membro di contestare, attraverso ricorso per annullamento, la legittimità di un atto senza per questo essere condizionato dall’atteggiamento del suo rappresentante in occasione dell’adozione dell’atto in questione (sent. 166/78, Italia c. Consiglio). B) La Presidenza del Consiglio Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente per iniziativa dei suoi membri, di uno solo di questi o della Commissione . L’art. 16 par 9 TUE dispone che la Presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione affari esteri, è demandata a una decisione del Consiglio europeo, adottata a maggioranza qualificata, ed è esercitata secondo un sistema di rotazione paritaria. Nella decisione adottata dal Consiglio europeo — dec. 1° dicembre 2009, n. 2009/881/ UE sull’esercizio di presidenza del Consiglio — viene specificato che la Presidenza è esercitata da un gruppo predeterminato di tre Stati, per un periodo di diciotto mesi, composti secondo le loro diversità e gli equilibri geografici nell’Unione, applicando un sistema di rotazione paritaria. All’interno del gruppo, ciascun membro esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione, sempre, di quella degli affari esteri, per un periodo di sei mesi; gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative. Il paese che a turno presiede il Consiglio: — rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui ciò sia necessario; — convoca il Consiglio o di propria iniziativa (in quanto Stato membro) o su formale richiesta da parte di un altro Stato membro o della Commissione; Capitolo 4 Il Consiglio (dei ministri) 63 — risponde alle interrogazioni del Parlamento europeo per conto del Consiglio; — cura le relazioni internazionali dell’Unione (firma di accordi a nome dell’Unione etc.). 3.Le funzioni del Consiglio Ai sensi dell’art. 16 TUE il Consiglio esercita congiuntamente al Parlamento europeo la funzione legislativa e di bilancio. Per quanto concerne la funzione legislativa, il discorso ad essa relativo, già affrontato nell’ambito del Parlamento europeo, vale anche per il Consiglio. La partecipazione di quest’ultimo nel procedimento di formazione degli atti cambia a seconda della procedura legislativa adottata, se ordinaria o speciale. Mentre nel primo caso il Consiglio e il Parlamento sono posti sullo stesso piano e cioè deliberano insieme l’atto, nel secondo caso l’atto può essere deliberato dal Consiglio con la consultazione del Parlamento o viceversa. Il Consiglio, inoltre, esercita altre funzioni: — adotta il bilancio dell’Unione insieme al Parlamento; — definisce e coordina le politiche economiche generali e di bilancio e le politiche sociali degli Stati membri. In tale caso si tratta per lo più di coordinamento e controllo, dal momento che tali politiche rimangono una prerogativa degli Stati nazionali, riservandosi il Consiglio la possibilità di adottare alcune misure, come gli orientamenti generali di politica economica e sull’occupazione; — esercita funzioni esecutive in materia di politica estera: si tratta di elaborare la politica estera e di sicurezza comune per poi definirla e attuarla sulla base degli orientamenti generali del Consiglio europeo. Altre funzioni esecutive sono eserciate «in casi specifici debitamente motivati» (art. 291, par. 2 TFUE). In tal modo, si vuole assegnare un potere circoscritto e che il Consiglio è tenuto a giustificare. Nella sostanza un’eccezione alla regola secondo cui l’esercizio di tale potere spetta normalmente alla Commissione; — adotta atti di natura non vincolante di indirizzo politico generale: raccomandazioni, risoluzioni o conclusioni. 4.Il funzionamento A) Generalità Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota un progetto di atto legislativo. Ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti: una dedicata alle deliberazioni di atti legislativi e un’altra alle attività non legislative. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Consiglio è assistito da un Segretariato generale posto sotto la responsabilità del Segretario generale e la cui organizzazione interna è decisa dal Consiglio a maggioranza semplice. Sempre a maggioranza semplice il Consiglio decide in merito alle questioni procedurali e all’adozione del suo regolamento interno. Quest’ultimo è stato adottato con decisione 1° dicembre 2009, n. 2009/937/UE, al fine di adeguarlo all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e da ultimo modificato con decisione 29 settembre 2014, n. 2014/692/UE. 64 Parte seconda La struttura istituzionale dell’Unione europea B) Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) L’accrescersi nel tempo della mole del lavoro nell’ambito dell’Unione europea, insieme alla sempre più sentita esigenza di un più costante contatto tra Consiglio e Commissione, ha fatto sì che con il Trattato di fusione degli esecutivi del 1965 fosse formalizzato a livello giuridico un Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER), costituito dalle rappresentanze degli Stati membri accreditate presso l’Unione; la disciplina essenziale di tale organismo è contenuta nell’art. 240 par. 1 TFUE. Il COREPER è un organo ausiliare del Consiglio, i cui membri agiscono su istruzione dei rispettivi governi ma, nel contempo, operando collegialmente come membri di un organo previsto dai trattati, si collocano all’interno della struttura istituzionale dell’Unione. Tale Comitato «è responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna» (art. 240 TFUE). Più precisamente il COREPER si riunisce a due livelli: — di ambasciatori rappresentanti permanenti (COREPER II) per trattare gli affari di rilievo politico e quelli concernenti le relazioni esterne; — di ministri plenipotenziari rappresentanti permanenti aggiunti (COREPER I) per trattare gli affari correnti, di procedura o essenzialmente tecnici. I due livelli non sono in un rapporto di subordinazione bensì operano in modo indipendente. La distribuzione degli affari è operata dal Presidente, eventualmente su richiesta della Commissione o di un rappresentante permanente. Esso, pertanto, provvede a: — coordinare l’attività di una serie di gruppi di lavoro, formati da esperti dei governi nazionali in relazione a materie specifiche; — predisporre l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio; — organizzare comitati permanenti o ad hoc per la trattazione sistematica di problemi specifici; — adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio. I gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc a seconda dei casi, elaborano, in accordo con la Commissione, gli atti su cui il Consiglio dovrà deliberare e li trasmettono al Comitato, cui spetta il compito di predisporre l’ordine del giorno delle riunioni inserendo in un primo elenco i provvedimenti sui quali è stato già raggiunto l’accordo nel Comitato (procedura dei «punti A»), ed in un secondo elenco quelli sui quali ancora non vi è unanimità (procedura dei «punti B»). I primi vengono semplicemente ratificati dal Consiglio (senza discussione) mentre i secondi sono posti all’ordine del giorno. In tal modo si è voluto snellire l’attività del Consiglio, evitare che i membri fossero costretti a lunghe sedute di discussione di tutti i provvedimenti e potessero limitarsi a prendere atto di quelli inseriti nel primo elenco. Non sono tuttavia mancati casi in cui non è stato possibile concordare preventivamente nel Comitato il contenuto di certi atti. Per evitare allora che il protrarsi delle discussioni conducesse in alcuni di questi casi ad aggiornamenti delle sedute con conseguente paralisi dell’attività normativa del Consiglio, si è deciso di adottare un sistema di sessioni continuate — le cd. sedute maratona — nelle quali i membri del Consiglio si sono impegnati a proseguire i lavori fino all’adozione delle deliberazioni (POCAR). Capitolo 4 Il Consiglio (dei ministri) 65 Tali compiti non potrebbero essere svolti né dal Consiglio la cui attività è discontinua, né dalla Commissione che ha carattere d’indipendenza. Invece il COREPER essendo espressione degli interessi degli Stati è l’organo adatto ad esercitare tali poteri. Va rilevato che il COREPER è la sede in cui si svolgono i negoziati tra gli Stati membri e dove spesso vengono raggiunte soluzioni di compromesso tra i diversi interessi nazionali che facilitano l’opera del Consiglio. 5.Sistemi di votazione del Consiglio A) Generalità Le votazioni in seno al Consiglio si differenziano a seconda delle materie in discussione. È possibile enucleare tre distinti sistemi di votazione: — a maggioranza qualificata; — all’unanimità; — a maggioranza semplice. B) Votazione a maggioranza qualificata A partire dal 1° novembre 2014, secondo quanto riportato all’art. 16 par. 4 TUE e all’art. 11 par. 5 (modificato dalla dec. 2014/692/UE) del suo regolamento interno, è adottato il criterio della doppia maggioranza secondo i seguenti criteri: — qualora il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata, quest’ultima s’intende raggiunta con il 55% dei membri del Consiglio che comprendono il 65% della popolazione dell’Unione. Tuttavia è prevista la possibilità per un numero limitato di Stati, che deve includere almeno quattro membri del Consiglio, (minoranza di blocco) di manifestare la loro opposizione perché la proposta sia respinta; — qualora il Consiglio deliberi, senza la proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante per la politica estera, e a maggioranza qualificata, quest’ultima s’intende raggiunta questa volta con il 72% dei membri del Consiglio, rappresentanti gli Stati membri che totalizzano almeno il 65% della popolazione dell’Unione. Nel caso in cui non tutti membri del Consiglio partecipano alla votazione: — per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati partecipanti che totalizzano il 65% della popolazione di tali Stati; In tal caso la minoranza di blocco si intende raggiunta con un numero minimo di Stati che rappresentino oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; — quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la maggioranza qualificata sale al 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati partecipanti che totalizzano il 65% della popolazione di tali Stati. 66 Parte seconda La struttura istituzionale dell’Unione europea Le altre modalità di voto a sono stabilite all’art. 238 par. 2 TFUE. Si tratta di situazioni in cui, come su accennato, il Consiglio deve deliberare in casi diversi da quelli in cui vi è una proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: quando ad esempio la proposta proviene dallo stesso Consiglio. L’art. 238 par. 2 TFUE prevede che, in queste circostanze, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio, rappresentanti di Stati membri che totalizzino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione. Come è evidente viene richiesta, in tali casi, una maggioranza più ampia per i membri del Consiglio (mentre resta identica la percentuale per quel che riguarda la «seconda maggioranza», vale a dire quella degli Stati che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’Unione). La ragione di ciò deve attribuirsi al fatto che, mentre nella fattispecie prevista dall’art. 16 par. 2 TUE la proposta possiede di per sé maggiori garanzie in quanto proveniente dalla Commissione, cioè dall’istituzione preposta alla tutela dell’interesse generale dell’Unione, oppure dall’Alto rappresentante (quando riguarda il caso della politica estera e di sicurezza comune), viceversa nella fattispecie prevista dall’art. 238 par. 2 TFUE tale forma di garanzia è assente, per cui si ritiene che nell’ adozione degli atti il richiedere una maggioranza più estesa possa costituire un’adeguata forma di cautela. C) Il periodo transitorio (2014-2017) e dal 1° aprile 2017 Nel periodo transitorio che intercorre dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017 sarà permesso a ciascun membro del Consiglio di chiedere di procedere secondo il sistema di ponderazione dei voti in vigore fino al 1° novembre 2014. Inoltre, durante questo periodo, se un gruppo di membri del Consiglio manifesta l’intenzione di opporsi all’adozione di un atto a maggioranza qualificata il Consiglio discute la questione e si adopererà per raggiungere entro un tempo ragionevole una soluzione soddisfacente. Tale gruppo, per costituire una minoranza di blocco, deve costituire almeno i tre quarti della popolazione o almeno i tre quarti del numero degli Stati membri. Si tratta del cd. compromesso di Ioannina (elaborato per la prima volta all’epoca del passaggio in Europa dai 12 Stati membri a 15). A decorrere dal 1° aprile 2017 questo meccanismo sarà permanente nonché rafforzato, in quanto per costituire una minoranza di blocco sarà sufficiente il 55% della popolazione o almeno il 55% del numero degli Stati membri. Ponderazione dei voti Fino al 1° novembre 2014, secondo quanto disposto dal Trattato, le votazioni avvenivano con il sistema del voto ponderato, che attribuiva un valore diverso a ciascuno Stato, a seconda della sua importanza demografica e politica all’interno dell’Unione. Nel dettaglio, era attribuito un numero di voti più alto ai paesi maggiori e, proporzionalmente, un numero inferiore agli altri paesi. Il sistema del voto ponderato prevede che: — le deliberazioni per le quali è prevista la proposta della Commissione sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimono il voto favorevole della maggioranza dei membri; — negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 260 voti che esprimono il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Belgio 12 Lussemburgo Bulgaria 10 Ungheria Repubblica ceca 12 Malta 4 12 3 67 Capitolo 4 Il Consiglio (dei ministri) Danimarca 7 Paesi Bassi 13 Germania 29 Austria 10 Estonia 4 Polonia 27 Grecia 12 Portogallo 12 Spagna 27 Romania 14 Francia 29 Slovenia 4 Irlanda 7 Slovacchia 7 Italia 29 Finlandia 7 Cipro 4 Svezia 10 Lettonia 4 Regno Unito 29 Lituania 7 Totale voti 352 Croazia 7 Maggioranza qualificata 260 D)Votazione all’unanimità La votazione all’unanimità, che in passato costituiva la regola per le deliberazioni del Consiglio, è stata notevolmente ridimensionata in seguito alle modifiche introdotte dagli ultimi trattati e di recente del Trattato di Lisbona. Tale procedura è ancora prevista per alcune materie quali ad esempio la politica estera e di sicurezza comune e la politica fiscale, in materia di cittadinanza europea e in materia di politica sociale. Il paragrafo 4 dell’art. 238 TFUE stabilisce che «le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all’adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l’unanimità». Dal testo si evince che: — «unanimità» nel Consiglio significa assenza di voti negativi e non convergenza di voti tutti positivi; — è possibile per gli Stati membri conferire una delega di voto ad un altro Stato membro del Consiglio. E) Votazione a maggioranza semplice Ai sensi dell’art. 238 par. 1 del TFUE per deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza semplice il Consiglio delibera a maggioranza dei membri che lo compongono. In realtà le materie in cui si applica tale votazione sono limitate alle questioni di procedura, in quanto il Trattato (almeno per le politiche più importanti) prevede quasi sempre quella a maggioranza qualificata. 68 Parte seconda La struttura istituzionale dell’Unione europea Questionario 1. Qual è la composizione del Consiglio? (par. 2) 2. Che cosa dispone la formazione del Consiglio «affari generali»? (par. 2) 3. Quali compiti sono attribuiti allo Stato che esercita la Presidenza del Consiglio? (par. 2) 4. Quali sono le funzioni del Consiglio? (par. 3) 5. Qual è il funzionamento del Consiglio? (par. 4) 6. Quali sono le differenze tra le due formazioni del COREPER? (par. 4) 7. Che cosa fa il COREPER? (par. 4) 8. Quali sono i sistemi di votazione in Consiglio? (par. 5) 9. Che cosa significa il voto con la doppia maggiorazione? (par. 5) 10. Durante la votazione del Consiglio che cosa si prevede nel periodo transitorio (2014-2017)? (par. 5) 11. Che cosa s’intende con il sistema del voto ponderato? (par. 5) 12. Che cosa prevede l’unanimità? (par. 5) 13. Come delibera il Consiglio quando adotta la maggioranza semplice? (par. 5)