Linee guida sui conflitti di interessi

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Linee guida sui conflitti di interessi
C onoscenza
R esponsabilità
E quità
A ppartenenza
R elazione
E ccellenza
S icurezza
A mbiente
L egalità
U manità
T rasparenza
E fficienza
Linee guida in materia di conflitto d’interessi.
D’intesa con il Direttore Amministrativo, si ritiene di rilevante interesse fornire delle Linee
guida in merito ai conflitti d’interesse ai Direttori delle strutture aziendali.
Per agevolare i destinatari è stato definito un elenco analitico dei principali obblighi e divieti
posti a carico dei responsabili e dei dirigenti fornendo nel contempo una stringata spiegazione delle
norme e delle loro finalità, senza pretesa alcuna di completezza. In allegato è possibile trovare il testo
delle norme citate per il loro approfondimento. Vengono riportati inoltre alcuni moduli per
l’attestazione di assenza di conflitti: uno generico e di più agevole impiego, in modo da poter essere
utilizzato per le varie procedure, e alcuni moduli specifici per determinate tipologie di procedimento.
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Di seguito si fornisce una definizione di conflitti e un elenco dei principali obblighi e divieti:
Definizione dei conflitti di interesse: il conflitto può interessare il dipendente o il coniuge, il
parente o l’affine, le persone soggette a tutela o curatela, ovvero soggetti con cui abbia
frequentazione abituale oppure organizzazioni nelle quali abbia un ruolo di rilievo, e può fare
riferimento a rapporti patrimoniali e finanziari, grave inimicizia, liti giudiziarie, indebite pressioni
politiche o sindacali, gravi ragioni di convenienza, dubbi sull’imparzialità della pubblica
amministrazione, lesione anche potenziale all’immagine dell’Azienda, ecc. (art. 6, comma 2, e art. 7
D.P.R. 62/2013). Divieti specifici sono dettati per attività relative a gestione di risorse finanziarie,
appalti, concorsi, affidamento di incarichi, riconoscimento di vantaggi economici e relative
commissioni, come meglio descritto più avanti (art. 35bis D.Lgs. 165/2001; art. 84 del codice degli
appalti; art. 9 DPR 487/1994).
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6bis L. 241/1990; L. 190/2012; art. 3,
comma 2, art. 6, comma 2, e art. 7 D.P.R. 62/2013; art. 6 Codice di Comportamento aziendale).
Obbligo di segnalazione preventiva e motivata al proprio superiore del conflitto di interessi (art.
6bis L. 241/1990; L. 190/2012; art. 6, comma 2, e art. 7 D.P.R. 62/2013).
Obbligo di verifica e di istruzioni da parte del superiore al subordinato in caso di rilevazione di
conflitto di interessi (art. 7 D.P.R. 62/2013; art. 7 Codice di comportamento aziendale).
Obbligo di trasmissione delle decisioni in tema di conflitto di interessi da parte del Responsabile
dell’ufficio al Responsabile della prevenzione della corruzione in caso di rilevazione di conflitto di
interessi (art. 7, comma 5, Codice di comportamento aziendale).
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 Pordenone - Tel. 0434/369111 -Fax. 0434/523011 - C.F./P.I. 01278420938 - www.ass6.sanita.fvg.it
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Obbligo di vigilanza e controlli sull’assenza di conflitti di interessi da parte dei Dirigenti
Responsabili, delle Posizioni Organizzative e dei Coordinatori (art. 1, comma 9, L. 190/2012; art.
13, comma 2, lett. c, Codice di comportamento aziendale).
Disposizioni specifiche sugli appalti (art. 84, comma 7, del codice degli appalti).
Obbligo a carico di ciascun dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, di informare per
iscritto il dirigente dell'ufficio stesso di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con
soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni
(art. 7 D.P.R. 62/2013).
Obbligo del dirigente, prima di assumere le sue funzioni, di comunicare all'Ufficio Personale le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con
la funzione pubblica che svolge e dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o
convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio (art. 13 D.P.R. 62/2013).
Divieto per coloro che sono stati condannati, anche in via non definitiva, per i reati contro la p.a.
del capo I, titolo II, del libro II del codice penale (peculato, concussione, corruzione, abuso
d’ufficio, ecc.) di fare parte di commissioni per l’affidamento di appalti o per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi, di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, o alla concessione o all'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti
pubblici e privati, oppure di fare parte delle commissioni per la concessione o per l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere (art. 35bis D.Lgs. 165/2001).
Divieto di fare parte di commissioni di concorso per coloro che ricoprano cariche politiche o che
siano rappresentanti sindacali (art. 9 DPR 487/1994).
Sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza del Codice di Comportamento ivi compresi le
previsioni sui conflitti di interessi (art. 16 DPR 62/2013).
Il conflitto reale o solo potenziale può interessare tutti i soggetti coinvolti nell’esercizio di
attività amministrative, tecniche, professionali e sanitarie, appartengano essi al comparto o alla
dirigenza.
Giova sottolineare che l’obbligo del pubblico dipendente di segnalare preventivamente ogni
situazione di presunto conflitto e di astenersi fino alla decisione in merito del proprio superiore ha
anche lo scopo di tutelare l’immagine dell’Azienda per i Servizi Sanitari e riguarda, quindi, anche i casi
di conflitto di interesse meramente potenziale o solo apparente. Infatti anche un conflitto di interessi
soltanto apparente può danneggiare l’immagine aziendale e va pertanto evitato ove possibile.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti,
si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione
(dott. Sandro Santarossa)
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Raccolta normativa in materia di conflitto di interessi
Art. 3 “Principi generali” Codice generale approvato con DPR 62/2013
Comma 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto
di interessi.
Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse” Codice di
Comportamento Aziendale
(integrazione disciplina di cui all’art. 6 del “Codice generale”)
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente all’atto
dell’assegnazione alla struttura aziendale, informa per iscritto il responsabile della stessa di quanto
previsto dall’art 6 Codice Generale in tema degli interessi finanziari e conflitti di interesse.
2. Nel caso in cui il dipendente sia un direttore di Dipartimento o un dirigente responsabile di Struttura
Complessa o Struttura Operativa dovrà fornire le informazioni di cui al comma 1 direttamente al
proprio superiore gerarchico.
3. Il dipendente è tenuto ad confermare/aggiornare le dichiarazioni di cui al comma 1:
a) in prima applicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Codice sul sito internet
aziendale;
b) entro 30 giorni da quando si siano determinate variazioni in relazione a quanto previsto dal presente
articolo e, pertanto, anche nel caso in cui sia assegnato ad una struttura diversa da quella di originaria
assegnazione.
4. Il responsabile come individuato ai precedenti commi 1 e 2 ha l’obbligo di vigilare sulle dichiarazioni
rese e di adottare meccanismi di sostituzione del dipendente in conflitto, anche potenziale, di interessi.
Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse” Codice generale
approvato con DPR 62/2013
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione
all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti
privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler
assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7 “Obblighi di astensione” Codice di Comportamento Aziendale
(integrazione disciplina di cui all’art. 7 del “Codice generale”)
1.Nel caso in cui il dipendente ritenga di trovarsi, anche potenzialmente, in una delle ipotesi del
conflitto di interesse di cui all’art. 7 del “Codice generale”, ne dà preventiva comunicazione, in forma
scritta e motivata:
a. al dirigente responsabile della Struttura di appartenenza;
b. se dirigente responsabile di Dipartimento/ Struttura Complessa/ Struttura Operativa al proprio
superiore gerarchico.
2. Il responsabile, come individuato ai precedenti commi 1 e 2, ha l’obbligo:
a) di valutare l’effettiva sussistenza, nel caso concreto, di condizioni che determinino l’obbligo di
astensione;
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b) se ritiene che sussistano condizioni che determinano l’obbligo di astensione, di dare riscontro alla
comunicazione del dipendente, per iscritto, sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo ad altri o,
in assenza di idonee professionalità, avocandolo a sé. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino a
diversa determinazione del responsabile;
c) se ritiene che non sussistano condizioni che determinano l’obbligo di astensione, di dare riscontro
alla comunicazione del dipendente motivando le ragioni che consentono al dipendente di espletare,
comunque, l’incarico.
3. La soluzione prospettata dal responsabile esonera il dipendente da eventuali responsabilità
nell’astensione o nell’esecuzione delle attività stesse.
4. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possono dar luogo a
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un
obbligo di astensione, è tenuto ad informare tempestivamente il responsabile come individuato al
comma 1, al fine di consentire allo stesso la valutazione di cui ai commi precedenti.
5. Le comunicazioni e le decisioni relative alle fattispecie di cui ai commi precedenti, vanno trasmesse in
copia al responsabile della prevenzione della corruzione che terrà apposito archivio.
Art. 7 “Obbligo di astensione” Codice generale approvato con DPR 62/2013
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia
rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore,
procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Art. 35bis D.LGS. 165/2001 - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici)
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari».
art. 9 DPR n. 487/1994
Comma 2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del
concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne
parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. …
Comma 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in
quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di
concorso.
Art. 6-bis L. 241/1990 “Conflitto di interessi”
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1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche,
gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando
ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Art. 84 Codice appalti D.Lgs. 163/2006
Comma 4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
Comma 5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato
servizio.
Comma 6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa,
all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
Comma 7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.
Art. 120 Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010
Comma 5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all'articolo 84, commi 4, 5 e 7, del codice.
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PROCEDURA DI
______________________________________________________
______________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, dipendente
dell’________________________________, in qualità di operatore coinvolto nella procedura di cui
sopra, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt.
483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che, con riferimento alla procedura in oggetto, non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di
interesse disciplinate dagli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di
Comportamento aziendale.
Data _________________________
Firma ___________________________
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Allegato a modulo di autocertificazione
Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse” Codice di Comportamento Aziendale
(integrazione disciplina di cui all’art. 6 del “Codice generale”)
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente all’atto dell’assegnazione alla
struttura aziendale, informa per iscritto il responsabile della stessa di quanto previsto dall’art 6 Codice Generale in tema degli
interessi finanziari e conflitti di interesse.
2. Nel caso in cui il dipendente sia un direttore di Dipartimento o un dirigente responsabile di Struttura Complessa o
Struttura Operativa dovrà fornire le informazioni di cui al comma 1 direttamente al proprio superiore gerarchico.
3. Il dipendente è tenuto ad confermare/aggiornare le dichiarazioni di cui al comma 1:
a) in prima applicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Codice sul sito internet aziendale;
b) entro 30 giorni da quando si siano determinate variazioni in relazione a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto,
anche nel caso in cui sia assegnato ad una struttura diversa da quella di originaria assegnazione.
4. Il responsabile come individuato ai precedenti commi 1 e 2 ha l’obbligo di vigilare sulle dichiarazioni rese e di adottare
meccanismi di sostituzione del dipendente in conflitto, anche potenziale, di interessi.
Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse” Codice generale approvato con DPR
62/2013
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto
il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con
cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7 “Obblighi di astensione” Codice di Comportamento Aziendale
(integrazione disciplina di cui all’art. 7 del “Codice generale”)
1.Nel caso in cui il dipendente ritenga di trovarsi, anche potenzialmente, in una delle ipotesi del conflitto di interesse di cui
all’art. 7 del “Codice generale”, ne dà preventiva comunicazione, in forma scritta e motivata:
a. al dirigente responsabile della Struttura di appartenenza;
b. se dirigente responsabile di Dipartimento/ Struttura Complessa/ Struttura Operativa al proprio superiore gerarchico.
2. Il responsabile, come individuato ai precedenti commi 1 e 2, ha l’obbligo:
a) di valutare l’effettiva sussistenza, nel caso concreto, di condizioni che determinino l’obbligo di astensione;
b) se ritiene che sussistano condizioni che determinano l’obbligo di astensione, di dare riscontro alla comunicazione del
dipendente, per iscritto, sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità,
avocandolo a sé. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino a diversa determinazione del responsabile;
c) se ritiene che non sussistano condizioni che determinano l’obbligo di astensione, di dare riscontro alla comunicazione del
dipendente motivando le ragioni che consentono al dipendente di espletare, comunque, l’incarico.
3. La soluzione prospettata dal responsabile esonera il dipendente da eventuali responsabilità nell’astensione o
nell’esecuzione delle attività stesse.
4. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possono dar luogo a situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziali, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad
informare tempestivamente il responsabile come individuato al comma 1, al fine di consentire allo stesso la valutazione di
cui ai commi precedenti.
5. Le comunicazioni e le decisioni relative alle fattispecie di cui ai commi precedenti, vanno trasmesse in copia al
responsabile della prevenzione della corruzione che terrà apposito archivio.
Art. 7 Obbligo di astensione Codice generale approvato con DPR 62/2013
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il
sottoscritto/a_____________________________________
,
nato/a
a
___________________
il ___________________, dipendente dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” in qualità di
________________________________, in servizio presso la Struttura _______________________________
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità e
consapevole di quanto prescritto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara
con riferimento al procedimento per ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
-
di aver/non aver rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque modo retribuiti, con i soggetti
interessati al procedimento citato (soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle
pratiche affidate al dichiarante);
-
di aver avuto/non aver avuto, negli ultimi 3 anni, rapporti diretti o indiretti di collaborazione, in qualunque
modo retribuiti, con lo stesso soggetto;
-
che i seguenti soggetti: coniuge/convivente more uxorio, parenti od affini entro il secondo grado,
hanno/non hanno rapporti finanziari con lo stesso soggetto;
-
di non aver interessi propri ovvero che il coniuge/convivente more uxorio, i parenti od affini entro il
secondo grado non hanno interessi propri nel procedimento indicato in premessa;
-
di non aver rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale con i soggetti interessati al
procedimento citato;
-
di non aver, ovvero che il coniuge/convivente more uxorio non ha, causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, con i soggetti interessati al procedimento citato;
-
di non essere tutore, curatore, procuratore o agente dei soggetti interessati al procedimento citato;
-
di non essere amministratore o gerente o dirigente dei con i soggetti interessati al procedimento citato ;
-
che non sussistano altre gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di astensione rispetto ai
soggetti interessati al procedimento citato.
Data, ____________________
Firma del dichiarante
_____________________
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Allegato a modulo di autocertificazione
Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse” Codice di Comportamento Aziendale
(integrazione disciplina di cui all’art. 6 del “Codice generale”)
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi e regolamenti, il dipendente all’atto dell’assegnazione alla
struttura aziendale, informa per iscritto il responsabile della stessa di quanto previsto dall’art 6 Codice Generale in tema degli
interessi finanziari e conflitti di interesse.
2. Nel caso in cui il dipendente sia un direttore di Dipartimento o un dirigente responsabile di Struttura Complessa o
Struttura Operativa dovrà fornire le informazioni di cui al comma 1 direttamente al proprio superiore gerarchico.
3. Il dipendente è tenuto ad confermare/aggiornare le dichiarazioni di cui al comma 1:
a) in prima applicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Codice sul sito internet aziendale;
b) entro 30 giorni da quando si siano determinate variazioni in relazione a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto,
anche nel caso in cui sia assegnato ad una struttura diversa da quella di originaria assegnazione.
4. Il responsabile come individuato ai precedenti commi 1 e 2 ha l’obbligo di vigilare sulle dichiarazioni rese e di adottare
meccanismi di sostituzione del dipendente in conflitto, anche potenziale, di interessi.
Art. 6 “Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse” Codice generale approvato con DPR
62/2013
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto
il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o
abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con
cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi
con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7 “Obblighi di astensione” Codice di Comportamento Aziendale
(integrazione disciplina di cui all’art. 7 del “Codice generale”)
1.Nel caso in cui il dipendente ritenga di trovarsi, anche potenzialmente, in una delle ipotesi del conflitto di interesse di cui
all’art. 7 del “Codice generale”, ne dà preventiva comunicazione, in forma scritta e motivata:
a. al dirigente responsabile della Struttura di appartenenza;
b. se dirigente responsabile di Dipartimento/ Struttura Complessa/ Struttura Operativa al proprio superiore gerarchico.
2. Il responsabile, come individuato ai precedenti commi 1 e 2, ha l’obbligo:
a) di valutare l’effettiva sussistenza, nel caso concreto, di condizioni che determinino l’obbligo di astensione;
b) se ritiene che sussistano condizioni che determinano l’obbligo di astensione, di dare riscontro alla comunicazione del
dipendente, per iscritto, sollevandolo dall’incarico e affidando il medesimo ad altri o, in assenza di idonee professionalità,
avocandolo a sé. L’astensione del dipendente è obbligatoria fino a diversa determinazione del responsabile;
c) se ritiene che non sussistano condizioni che determinano l’obbligo di astensione, di dare riscontro alla comunicazione del
dipendente motivando le ragioni che consentono al dipendente di espletare, comunque, l’incarico.
3. La soluzione prospettata dal responsabile esonera il dipendente da eventuali responsabilità nell’astensione o
nell’esecuzione delle attività stesse.
4. Il dipendente che venga a conoscenza, per ragioni di servizio, di circostanze che possono dar luogo a situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziali, tali da determinare, in capo ad altro dipendente, un obbligo di astensione, è tenuto ad
informare tempestivamente il responsabile come individuato al comma 1, al fine di consentire allo stesso la valutazione di
cui ai commi precedenti.
5. Le comunicazioni e le decisioni relative alle fattispecie di cui ai commi precedenti, vanno trasmesse in copia al
responsabile della prevenzione della corruzione che terrà apposito archivio.
Art. 7 Obbligo di astensione Codice generale approvato con DPR 62/2013
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti
od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti
di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.
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COMMISSIONE / PROCEDURA PUBBLICA PER
______________________________________________________
______________________________________________________.
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________, dipendente
dell’________________________________, in qualità di componente della Commissione di cui
sopra, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli artt.
483, 495 e 496 del Codice Penale, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
1. che, presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura in oggetto, non sussiste fra lo stesso
ed i suddetti partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del
Codice di Procedura Civile.
2. di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ( D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. - Art. 35
bis. - (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici).
Data _________________________
Firma ___________________________
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Allegato a modulo di autocertificazione
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
Art. 51.(Astensione del giudice)
Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione (1), o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti
o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno (2), procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di
una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo
dell'ufficio superiore.
(1) La Legge 4 maggio 1983, n. 184 ha soppresso l'istituto dell'affiliazione.
(2) Le parole "amministratore di sostegno" sono state inserite dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
Art. 52.
(Ricusazione del giudice)
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti puo' proporne la ricusazione mediante
ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.
Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima
dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima
dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo.
art. 9 DPR n. 487/1994
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi
dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o
designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
Art. 35bis D.LGS. 165/2001 “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”
Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici
impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di
commissioni e la nomina dei relativi segretari».
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