AVVISO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI
Transcript
AVVISO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI
Firmato digitalmen te da ADAMO ILARIA MARIA Q. C=IT O=SCUOL A NORMALE SUPERIOR EDI PISA/8000 5050507 AVVISO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI In attuazione del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione” della Scuola Normale Superiore (p. 28-29) e delle disposizioni normative in materia, si fa presente che sussiste l’obbligo di astensione nei casi di conflitto di interessi. Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario personale interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente o potenzialmente interferire, con gli obblighi di un dipendente pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità e con gli interessi della Pubblica amministrazione (interesse primario). A questo proposito occorre precisare che il conflitto con l’interesse pubblico (i. primario) riguarda un interesse personale di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, estraneo al rapporto intercorrente con la Scuola. Obbligo di comunicazione. Il soggetto che ritenga di essere in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediatamente comunicazione scritta alla Scuola e, in particolare: - i componenti degli Organi accademici previsti dallo Statuto o dai regolamenti ne daranno comunicazione diretta al presidente dell’Organo, mentre - il personale T.A. ne darà comunicazione diretta al Dirigente competente; - il personale docente e ricercatore al Direttore; - i Dirigenti al Segretario generale; - il Segretario generale ne darà comunicazione al Direttore; - il Direttore ne darà comunicazione al Vice-Direttore. Il Presidente dell’Organo accademico, il Direttore o il Vice-Direttore, il Segretario generale o il Dirigente, acquisite le necessarie informazioni, valuterà la situazione dando una risposta al soggetto interessato e indicando la misura da adottare. Modalità dell’astensione: il soggetto in conflitto di interessi ha l’obbligo di non partecipare all’adozione dell’atto o all’attività. Quindi, nel caso di atti collegiali, oltre all'obbligo di astenersi dal votare, vi è anche quello di allontanarsi dall'aula perché la sola presenza dello stesso può potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri componenti dell’organo . Conseguenze dell’inadempimento. E’ necessario sottolineare che: la mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare. Qualora il conflitto riguardi attività amministrativa, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990, l’atto adottato resta affetto dal vizio di legittimità della “violazione di legge” ed è quindi annullabile. Nei casi in cui l’atto generi un pregiudizio patrimoniale alla Scuola si determina responsabilità amministrativa-contabile. Si aggiunge che l’inosservanza delle norme sul conflitto di interessi, qualora ricorrano presupposti e condizioni descritte dall’art. 323 del codice penale, determina anche responsabilità penale personale. Piazza dei Cavalieri, 7 56126 Pisa-Italy tel: +39 050 509111 fax: +39 050 563513 [email protected] Si riportano, a titolo informativo, le principali norme in materia: - l’art. 6 bis della L. 241/1990 stabilisce che «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.». Questa disposizione si riferisce all’attività amministrativa e si applica agli Organi accademici, monocratici e collegiali, ai dirigenti e a tutto il personale dipendente della Scuola. - l’art. 6 del DPR 62/2013 stabilisce che: «Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.». Anche questa disposizione si applica a tutti i dipendenti della Scuola (professori, ricercatori, dirigenti, personale tecnico-amministrativo) e si riferisce alle attività lavorative diverse da quelle amministrative. - l’art. 7 del DPR 62/2013 chiarisce ulteriormente il concetto, prevedendo che: «Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.». Questa disposizione si applica a ogni attività lavorativa e, pertanto, a tutti i dipendenti della Scuola. Ulteriori disposizioni speciali possono essere dettate da normative di settore (concorsi, selezioni, appalti e contratti ex art. 14 del DPR 62/2013 etc.) e, pertanto, sono da tenersi in considerazione. Si invitano gli interessati a tenere dunque in considerazione quanto sopra sinteticamente indicato e a consultare il Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore. CONTATTI, Per informazioni e chiarimenti può contattarsi il Servizio Affari legali e istituzionali (M. Asaro 050.509039). Pisa, 28 dicembre 2015 Il segretario generale f.to Ilaria Adamo (*) (*) sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del dlgs. 82/2005 Pag. 2 di 2