AVVISO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI

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AVVISO OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI
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ADAMO
ILARIA
MARIA Q.
C=IT
O=SCUOL
A
NORMALE
SUPERIOR
EDI
PISA/8000
5050507
AVVISO
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI
In attuazione del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione” della Scuola Normale
Superiore (p. 28-29) e delle disposizioni normative in materia, si fa presente che sussiste l’obbligo di
astensione nei casi di conflitto di interessi.
Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario personale interferisce, ovvero
potrebbe tendenzialmente o potenzialmente interferire, con gli obblighi di un dipendente pubblico ad
agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità e con gli interessi della Pubblica amministrazione
(interesse primario). A questo proposito occorre precisare che il conflitto con l’interesse pubblico (i.
primario) riguarda un interesse personale di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, estraneo al
rapporto intercorrente con la Scuola.
Obbligo di comunicazione. Il soggetto che ritenga di essere in una situazione di conflitto di interessi è
tenuto a darne immediatamente comunicazione scritta alla Scuola e, in particolare:
-
i componenti degli Organi accademici previsti dallo Statuto o dai regolamenti ne daranno
comunicazione diretta al presidente dell’Organo, mentre
-
il personale T.A. ne darà comunicazione diretta al Dirigente competente;
-
il personale docente e ricercatore al Direttore;
-
i Dirigenti al Segretario generale;
-
il Segretario generale ne darà comunicazione al Direttore;
-
il Direttore ne darà comunicazione al Vice-Direttore.
Il Presidente dell’Organo accademico, il Direttore o il Vice-Direttore, il Segretario generale o il
Dirigente, acquisite le necessarie informazioni, valuterà la situazione dando una risposta al soggetto
interessato e indicando la misura da adottare.
Modalità dell’astensione: il soggetto in conflitto di interessi ha l’obbligo di non partecipare
all’adozione dell’atto o all’attività. Quindi, nel caso di atti collegiali, oltre all'obbligo di astenersi dal
votare, vi è anche quello di allontanarsi dall'aula perché la sola presenza dello stesso può
potenzialmente influire sulla libera manifestazione di volontà degli altri componenti dell’organo .
Conseguenze dell’inadempimento. E’ necessario sottolineare che: la mancata, tardiva, incompleta o
falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare. Qualora il conflitto riguardi attività
amministrativa, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990, l’atto adottato resta affetto dal vizio di
legittimità della “violazione di legge” ed è quindi annullabile. Nei casi in cui l’atto generi un pregiudizio
patrimoniale alla Scuola si determina responsabilità amministrativa-contabile. Si aggiunge che
l’inosservanza delle norme sul conflitto di interessi, qualora ricorrano presupposti e condizioni
descritte dall’art. 323 del codice penale, determina anche responsabilità penale personale.
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Si riportano, a titolo informativo, le principali norme in materia:
- l’art. 6 bis della L. 241/1990 stabilisce che «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale.». Questa disposizione si riferisce all’attività amministrativa e si applica agli Organi
accademici, monocratici e collegiali, ai dirigenti e a tutto il personale dipendente della Scuola.
- l’art. 6 del DPR 62/2013 stabilisce che: «Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi
personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può
riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di
voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.». Anche questa
disposizione si applica a tutti i dipendenti della Scuola (professori, ricercatori, dirigenti, personale
tecnico-amministrativo) e si riferisce alle attività lavorative diverse da quelle amministrative.
- l’art. 7 del DPR 62/2013 chiarisce ulteriormente il concetto, prevedendo che: «Il dipendente si
astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con
le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o
il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.». Questa disposizione
si applica a ogni attività lavorativa e, pertanto, a tutti i dipendenti della Scuola.
Ulteriori disposizioni speciali possono essere dettate da normative di settore (concorsi, selezioni,
appalti e contratti ex art. 14 del DPR 62/2013 etc.) e, pertanto, sono da tenersi in considerazione.
Si invitano gli interessati a tenere dunque in considerazione quanto sopra sinteticamente indicato e a
consultare il Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore.
CONTATTI, Per informazioni e chiarimenti può contattarsi il Servizio Affari legali e istituzionali (M.
Asaro 050.509039).
Pisa, 28 dicembre 2015
Il segretario generale
f.to Ilaria Adamo (*)
(*) sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del dlgs. 82/2005
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