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Gli interventi per la
prevenzione del rischio sismico
Una guida completa all'attivazione dei contributi previsti dalla L. 77/2009,
dopo che l'Ordinanza 4007/2012 ha attivato anche l'annualità 2011
ed individuato gli interventi, gli obiettivi, le modalità e le procedure.
Indagini di microzonazione sismica; interventi di rafforzamento locale,
miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione; entità e
ripartizione dei contributi.
A cura di Piero de Paolis
L
’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/02/2012, n. 4007, ha disciplinato i contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico stanziati dall’art. 11 del D.L. 39/2009, con
riferimento all’annualità 2011.
Si rammenta invece che la regolamentazione riferita all’annualità 2010 è contenuta nella precedente
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/11/2010, n. 3907, che peraltro ricalca in maniera
piuttosto fedele le regole per il 2011. Sempre con riferimento all’annualità 2010 si è poi provveduto al
riparto delle risorse con il D.P.C.M. 10/10/2010 ed a meglio specificare alcune modalità di utilizzo dei
fondi con il D.P.C.M. 21/01/2011.
Questo contributo intende essere una guida pratica agli interventi che possono essere oggetto di contributo, le condizioni generali di ammissibilità, l’entità e la ripartizione dei finanziamenti.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il citato art. 11 del D.L. 39/2009 ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, autorizzando a tal fine nel periodo 2010-2016 la spesa complessiva di 965 mln di Euro, attivabili in base alla
seguente articolazione temporale:
2010
44
2011
145,1
2012
195,6
2013
195,6
2014
195,6
2015
145,1
2016
44
Totale
965
L’intervento si inquadra nell’ambito delle disposizioni introdotte dalla Ord. P.C.M. 20/03/2003, n. 3274,
la quale al comma 3 dell’art. 2 ha previsto l’obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per
le finalità di protezione civile, sia degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza
in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità per edifici ed opere situate nelle
zone sismiche 1 e 2.
L’art. 2, comma 4, della medesima Ordinanza ha inoltre demandato l’individuazione, per quanto di
competenza statale, delle tipologie di edifici ed opere aventi le caratteristiche sopra descritte nonché
la stesura delle indicazioni per le relative verifiche tecniche da realizzare, ad un provvedimento del DiparBollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 —
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Protezione civile
timento della Protezione Civile, emanato con il successivo D.P.C.M. 21/10/2003, n. 3685. L’individuazione degli edifici e delle opere di competenza regionale interessati dalle verifiche sismiche è stata invece
effettuata con Delibere emanate da ciascuna Regione.
Infine l’art. 13 della Ord. P.C.M. 19/01/2010, n. 3843 ha istituito una apposita Commissione allo scopo
di definire gli obiettivi ed i criteri per l’individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio
sismico. I criteri qualificanti emersi all’esito del lavoro della suddetta Commissione, la quale ha in primo
luogo stabilito la possibilità di finanziare interventi sia su edifici privati che su strutture ed infrastrutture
pubbliche, sono riportati nell’Allegato 1 all’Ordinanza 4007/2012.
CONDIZIONI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO
Gli interventi ammessi al finanziamento a valere sulle somme disponibili per il 2011, elencati dal comma
1 dell’art. 2 dell’Ordinanza 3907/2010 in commento, sono destinati unicamente ad edifici ed opere
situati in Comuni nei quali l’accelerazione massima al suolo «ag» di cui all’Allegato 2, sub 2,
sia superiore a 0,125g.
Possono peraltro essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in Comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l’amplificazione sismica nel sito dell’opera, dimostrata
attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi del D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare
617/2009, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto maggiore di 0,125g.
Nell’allegato 7 sono riportati i valori di «ag», la data della prima classificazione sismica ed i periodi di
non classificazione sismica dei Comuni con «ag» non inferiore a 0,125g.
Ripartizione dei contributi tra le Regioni
AI sensi dell’art. 3 il contributo viene ripartito fra le Regioni secondo i criteri determinati dall’Allegato
2 alla Ordinanza 4007/2012 in commento, il quale definisce le modalità per la ripartizione delle risorse,
secondo criteri che privilegiano il maggiore rischio sismico delle strutture esposte, con l’obiettivo di
ridurre la pericolosità in termini di vite umane. È invece acquisita al bilancio dello Stato la quota di contributo stabilita per le Province autonome di Trento e Bolzano. Ai sensi dell’art. 15 i contributi possono
essere revocati qualora non impegnati dalle Regioni entro 12 mesi dalla relativa attribuzione.
L’Allegato definisce in particolare la procedura finalizzata al calcolo di un Indice del rischio sismico
annuo atteso per ciascun Comune, che determinerà a sua volta la graduatoria e la conseguente
ripartizione delle risorse disponibili tra le Regioni, sulla base del prodotto del valore dell’indice medio
normalizzato e l’entità del contributo complessivo disponibile.
Successivamente le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi, in collaborazione con i Comuni i quali a loro volta trasmettono una proposta di priorità riferita agli edifici
ricadenti nel proprio territorio. Sono considerati inoltre elementi di priorità, con riferimento agli interventi su strutture o infrastrutture pubbliche e su edifici privati, la posizione dell’edificio in prospicienza
di una via di fuga prevista nei piani di emergenza provinciali o comunali, nonché l’appartenenza o
comunque l’interferenza con la via di fuga stessa. AI sensi dell’art. 4, comma 2, è ritenuto prospiciente
l’edificio la cui facciata sulla via di fuga abbia altezza superiore al doppio della distanza della facciata
stessa dal ciglio opposto della via di fuga.
Sono di seguito elencate ed illustrate le diverse linee di intervento ammesse al finanziamento.
INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA
La lettera a) dell’art. 2, comma 1, prevede «Indagini di microzonazione sismica», vale a dire la valutazione della pericolosità sismica locale attraverso l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da
comportamento sismico omogeneo. In sostanza la MS individua e caratterizza le zone stabili, le zone
stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.
Per le suddette indagini, il documento tecnico di riferimento è costituito dagli «Indirizzi e criteri per la
microzonazione sismica», approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il
13/11/2008 e disponibili sul nostro sito Internet.
In funzione dei diversi contesti e dei diversi obiettivi, secondo quanto si legge del documento tecnico
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Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012
Protezione civile
sopra citato, gli studi di MS possono essere effettuati a vari livelli di approfondimento, con complessità
ed impegno crescenti, passando dal livello 1 fino al livello 3. Il finanziamento previsto per questa linea
di interventi dal provvedimento in esame è destinato allo svolgimento di studi di microzonazione
sismica almeno di Livello 1, definito come un livello propedeutico ai veri e propri studi di MS, in
quanto consiste in una raccolta di dati preesistenti, elaborati per suddividere il territorio in microzone
qualitativamente omogenee rispetto alle fenomenologie descritte al punto 1.5 degli Indirizzi tecnici.
Il supporto ed il monitoraggio su scala nazionale gli studi di microzonazione sismica è effettuato dalla
apposita Commissione Tecnica, operante a titolo gratuito presso il Dipartimento della Protezione Civile,
costituita e composta ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della precedente Ordinanza 3907/2010. Si rammenta che in conseguenza dell’istituzione della suddetta Commissione ha cessato la propria attività la
Commissione già istituita dall’art. 1, comma 13, della citata Ord. P.C.M. 3843/2010.
Entità e ripartizione dei contributi
Ai sensi dell’art. 16, per l’annualità 2011 il contributo destinato ad indagini di microzonazione sismica
ammonta a 10 mln di Euro, che saranno gestiti dalle Regioni. I contributi sono dunque concessi alle
Regioni ed agli Enti locali, previo cofinanziamento della relativa spesa da parte dei suddetti enti
in misura non inferiore al 40%, sulla base della individuazione, che dovrà avvenire a cura delle medesime Regioni con proprio provvedimento, sentiti gli Enti locali, dei territori nei quali è prioritaria la
realizzazione dei suddetti studi.
Il provvedimento definisce anche le condizioni minime per lo svolgimento degli studi, avuto riguardo
alla predisposizione ed all’attuazione degli strumenti urbanistici, individuando le modalità per il recepimento all’interno degli stessi degli studi effettuati.
Sono escluse dagli studi di microzonazione sismica le zone che incidono su Aree Naturali Protette, Siti
di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale ed Aree adibite a verde pubblico di grandi
dimensioni che rispondano ai requisiti elencati ai commi 4 e 5 dell’art. 5 dell’Ordinanza in commento.
L’art. 7 riporta una tabella contenente l’entità dei contributi, non comprendenti il cofinanziamento da
parte degli enti locali, per lo svolgimento degli interventi di microzonazione sismica, previsti in misura
crescente in funzione della popolazione residente, da un minimo di 7.200 Euro per i comuni con meno
di 2.500 abitanti ad un massimo di 21.600 Euro per quelli con oltre 100.000 abitanti.
L’entità dei contributi riportati nella Tabella dell’art. 7 è raddoppiata per lo svolgimento di studi
di microzonazione sismica di livello 3, in presenza delle condizioni elencate al comma 2 del medesimo art. 7.
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO,
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
Gli interventi in questione possono essere eseguiti sia su edifici strategici (art. 2, comma 1, lettera b),
dell’Ordinanza 4007/2012) ed opere infrastrutturali che su edifici privati (art. 2, comma 1, lettera c),
dell’Ordinanza 4007/2012), e sono definiti e regolamentati dagli articoli 9 e 11 della medesima Ordinanza.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 11 non possono essere concessi contributi per interventi delle tipologie
in questione su:
— edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
— edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
— edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.
Definizione degli interventi
Gli interventi di rafforzamento locale, per i quali non è prevista la verifica globale della struttura,
sono finalizzati a ridurre o eliminare comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che possano
dare luogo a condizioni di fragilità o innescare collassi locali. Per i suddetti interventi, tra i quali rientrano quelli elencati al comma 2 dell’art. 9, occorre assicurare che il comportamento strutturale della
parte interessata non venga variato in maniera significativa all’esito dell’intervento, ed inoltre che l’edificio non presenti carenze strutturali gravi, tali da precludere il conseguimento, tramite l’intervento
di rafforzamento locale, di un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso. La verifica dell’asBollettino di Legislazione Tecnica 4/2012 —
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Protezione civile
senza delle suddette carenze strutturali gravi, che giustifica dunque il ricorso ad interventi di rafforzamento locale, prevede il rispetto di tutte le condizioni elencate dall’Allegato 5 all’Ordinanza 4007
in commento.
Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali è prevista la valutazione prima e dopo l’intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto tra capacità e domanda pari
al 60%, ed in ogni caso un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente
all’adeguamento sismico.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche,
e con gli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente. Sono peraltro fatti salvi i casi in cui la normativa
vigente ammette interventi di sostituzione edilizia in deroga a quanto sopra riportato, come ad esempio
accade in molte leggi regionali sul Piano Casa.
Interventi su edifici strategici e su opere infrastrutturali
Gli interventi di rafforzamento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione possono
essere eseguiti, ai sensi della lettera b) dell’art. 2, comma 1, su edifici ed opere di cui all’art. 2, comma
3 della Ord. P.C.M. 3274/2003. Si tratta dunque di edifici di interesse strategico, opere infrastrutturali
la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con esclusione degli edifici scolastici, per i quali sono disponibili
altri contributi pubblici, ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile
ospitano funzioni strategiche.
Per questi interventi il costo convenzionale di intervento, che comprende i costi delle finiture e degli
impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere infrastrutturali, è definito dall’art. 8 e riportato
nella tabella che segue.
Importo per mc lordo di edificio
Importo per mq lordo di
impalcato di ponte
Rafforzamento locale
100 Euro
300 Euro
Miglioramento sismico
150 Euro
450 Euro
Demolizione e ricostruzione
200 Euro
600 Euro
Tipologia di intervento
Interventi su edifici privati
La lettera c) dell’art. 2, comma 1, prevede interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e ricostruzione, di edifici privati di cui al comma 4 dell’art. 2, il quale
a sua volta esclude gli edifici di cui all’art. 51 del D.P.R. 380/2001 (immobili eseguiti abusivamente in
zone alluvionali ed immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che
sia intervenuta sanatoria).
Per una più puntuale definizione di «edificio» ai fini della fruizione dei contributi, si faccia riferimento
a quanto riportato nell’Allegato 6. Di estrema rilevanza a tale proposito il ruolo del progettista, che
dovrà valutare, in caso di edifici non isolati ma facenti parte di aggregati strutturali più ampi, il livello
di reciproca interazione, definendo in base a questo l’unità minima di intervento che ragionevolmente
può rappresentare il comportamento strutturale.
Entità e ripartizione dei contributi
Ai sensi dell’art. 16, per l’annualità 2010 il contributo destinato ad interventi di rafforzamento locale,
miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione ammonta a 130 mln di Euro complessivi, comprendenti quindi sia gli interventi a beneficio di edifici privati che quelli su edifici di interesse strategico.
Interventi su edifici strategici e su opere infrastrutturali
Quanto agli interventi su edifici strategici e su opere infrastrutturali, la selezione è affidata alle
Regioni sulla base dei programmi di cui all’art. 3, comma 3, e degli esiti delle verifiche tecniche eseguite
ai sensi dell’Ordinanza 3274/2003. Le Regioni sono altresì chiamate a coordinarsi in modo da garantire
omogeneità nei criteri di selezione degli interventi e nelle verifiche tecniche eseguite.
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Protezione civile
Il contributo è stabilito in misura pari ad una quota del costo convenzionale di intervento di cui sopra,
espresso in termini di rapporto tra capacità e domanda secondo il criterio riportato dall’art. 10.
Interventi su edifici privati
Quanto agli interventi su edifici privati, il contributo viene ripartito fra le Regioni secondo i criteri
determinati dall’Allegato 2 alla Ordinanza 4007/2012 in commento, al quale si è già fatto riferimento.
Secondo quanto disposto dal comma 5 dell’art. 2, per il 2011 le Regioni possono attivare le risorse per
interventi su edifici privati, con le modalità sopra descritte, entro un minimo del 20% ed un massimo
del 40% del finanziamento complessivo loro assegnato. Le Regioni che usufruiscono di un
finanziamento inferiore a 2 mln di Euro hanno facoltà di non attivare i contributi per gli interventi su edifici privati.
Le Regioni a loro volta dovranno definire i criteri per attivare le risorse nei singoli Comuni, i quali, nei
limiti delle risorse loro assegnate, predisporranno i bandi, per consentire ai cittadini che intendano aderire all’iniziativa di presentare la richiesta di incentivo secondo la modulistica riportata nell’Allegato 4.
Le richieste di contributo sono registrate dai Comuni e trasmesse alle Regioni, che provvedono ad inserirle in apposite graduatorie di priorità, tenendo conto degli elementi e dei criteri riportati nell’Allegato
3. Successivamente i soggetti collocati utilmente nella graduatoria dovranno presentare un progetto di
intervento a firma di un professionista abilitato ed iscritto all’Albo, entro le seguenti scadenze:
— 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di rafforzamento locale;
— 180 giorni dalla pubblicazione della graduatoria per gli interventi di miglioramento sismico e
di demolizione e ricostruzione.
Il progetto sarà poi sottoposto allo sportello unico per il rilascio del permesso di costruire, con applicazione delle procedure di vigilanza e di controllo previste dal D.P.R. 380/2001 e dalle norme regionali
conseguentemente emanate.
In ogni caso la misura massima per singolo edificio del contributo, che deve essere destinato unicamente ad interventi sulle parti strutturali, è quella riportata nella tabella che segue.
Importo per mq di superficie
lorda coperta
Max per le abitazioni
Max per altri immobili
Rafforzamento locale
100 Euro
20.000 Euro
10.000 Euro
Miglioramento sismico
150 Euro
30.000 Euro
15.000 Euro
Demolizione e ricostruzione
200 Euro
40.000 Euro
20.000 Euro
Tipologia di intervento
La superficie cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di
emanazione dell’Ordinanza in commento, con esclusione quindi degli eventuali ampliamenti consentiti
nell’ambito del Piano Casa, che sono a totale carico del proprietario. Nel caso in cui la ricostruzione
preveda una superficie inferiore a quella originaria, l’incentivo viene calcolato con riferimento a detta
superficie inferiore.
I contributi sono concessi dalle Regioni con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori, al raggiungimento di un valore pari al 30% ed al 70% del complesso delle opere
strutturali previste, ed al completamento dei lavori (Allegato 6, punto 4). Nel caso peraltro in cui le
opere richiedano il collaudo statico, la rata finale verrà erogata al momento della presentazione del
relativo certificato. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non devono essere superiori a quanto
previsto dai prezzari regionali.
Gli interventi devono iniziare entro 30 giorni dalla data in cui viene comunicata l’approvazione del progetto e del relativo contributo, e devono essere completati entro:
— 270 giorni per gli interventi di rafforzamento locale;
— 360 giorni per gli interventi di miglioramento sismico;
— 450 giorni per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
La conclusione dei lavori è certificata dal direttore dei lavori. In caso di superamento dei termini di
conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all’applicazione di una penale, definita nel contratto in
misura non superiore all’1% del corrispettivo per ciascuna settimana di ritardo.
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ALTRI INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI
La lettera d) dell’art. 2, comma 1, prevede infine altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione
del rischio sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione, anche
afferenti alle strutture pubbliche a carattere strategico o per assicurare la migliore attuazione dei piani
di protezione civile.
L’individuazione degli interventi finanziabili nell’ambito di questa tipologia, per la quale ai sensi dell’art.
16 è stanziata la somma complessiva di 4 mln di Euro, è effettuata dal Dipartimento della protezione
Civile, sentito il Presidente della Regione interessata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Tutti i provvedimenti sono consultabili sulla Banca dati normativa on line.
ESTREMI
TITOLO
B.U.R./G.U.
Ord. P.C.M.
13/11/2010, n. 3907
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico.
B.U.R. Umbria
03/02/2010, n. 6
Ord. P.C.M.
29/02/2012, n. 4007
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
B.U.R. Umbria
05/08/2010, n. 36
D.P.C.M. 21/01/2011
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Regolamentazione dell'utilizzo
dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi
urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico».
B.U.R. Umbria
Suppl. Ord.
21/09/2011, n. 1
D.P.C.M. 10/12/2010
Attuazione dell’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di risorse finanziarie.
B.U.R. Umbria
08/11/2004, n. 47
D.L. 28/04/2009, n. 39
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile.
B.U.R. Umbria
25/02/2004, n. 8
Ord. P.C.M.
19/01/2010, n. 3843
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.
B.U.R. Umbria
11/04/1990, n. 15
Ord. P.C.M.
20/03/2003, n. 3274
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.
B.U. R. Umbria
P. I-II 19/05/1982,
n. 28
D.P.C.M. 21/10/2003,
n. 3685
Disposizioni attuative dell’art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».
B.U.R. Umbria
22/09/1981, n.
260
Circ. P.C.M.
22/04/2011
O.P.C.M. 3907 del 13/11/2010 e s.m.i. «Attuazione dell'articolo 11 del D.L.
28/04/2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/06/2009 n. 77»,
pubblicata in G.U. 01/12/2010 - Circolare esplicativa su quesiti e chiarimenti relativi
agli studi di microzonazione sismica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
B.U.R. Umbria
30/07/2003, n. 31
Ord. P.C.M.
08/11/2011, n. 3977
Disposizioni urgenti di protezione civile.
B.U.R. Umbria
24/12/2003, n. 54
Ord. P.C.M.
23/02/2011, n. 3925
Disposizioni urgenti di protezione civile.
G.U. 29/08/1981,
n. 257
338 —
Bollettino di Legislazione Tecnica 4/2012