Tribunale di Pescara Fallimento VALFINO CARNI SRL – RF n. 101

Transcript

Tribunale di Pescara Fallimento VALFINO CARNI SRL – RF n. 101
Dott. ANDREA SAPIENZA
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
Via Palermo, 136
65121 PESCARA
e-mail: [email protected]
Andrea Ramon Sapienza
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
______________________________
A tutti i creditori - loro sedi
Gianluca De Marinis
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
______________________________
Daniela Delle Fave
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
______________________________
Pescara, lì 19/01/2015
Oxana Tour
Dottore in Economia & Management
______________________________
Tribunale di Pescara
Fallimento VALFINO CARNI S.R.L. – R.F. n. 101/2014
Avviso ai creditori ex art. 92 L.F.
Ai sensi del vigente art. 92 L. F. , comunico che il Tribunale di Pescara con sentenza
depositata in Cancelleria in data 19/12/2014 iscritta al R. F. n. 101/2014, ha dichiarato il
Fallimento della società VALFINO CARNI S.R.L. con sede legale in Pescara (PE) Via
Colle Innamorati n. 342, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di
Pescara n. 01902400686, REA C.C.I.A.A. di Pescara n. 137648.
La predetta sentenza di fallimento dispone, tra l’altro, quanto segue:

nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella e Curatore Fallimentare il
sottoscritto Dott. Andrea Sapienza;

fissa il giorno 18 giugno 2015 ore 10,30 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello
stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo
piano dell’ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, Via Lo Feudo, n. 1;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso della fallita il
termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell’adunanza di cui sopra, per
la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell’articolo 93 L.F., nel testo modificato
TEL.085/2924010-2058298- FAX 085/4415799
COD.FISC.: SPNNRR55B20Z600R
P.IVA 00292890688
Dott. ANDREA SAPIENZA
Via Palermo, 136
65121 PESCARA
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
e-mail: [email protected]
dall’articolo 17, comma 1, Lett. e) del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo
la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività
dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F..
I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono quindi partecipare al
concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo
P.E.C.: [email protected] apposita domanda ai sensi dell’art. 93 della L.F.
almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato
passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.; decorso questo
ultimo termine, e comunque fino all’esaurimento di tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare,
le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è
dipeso da causa non imputabile al creditore istante.
La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:
1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la
domanda, compreso il codice fiscale;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del
bene rivendicato o chiesto in restituzione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della
domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la
descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
5) l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni
previste dalla L.F., con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione
di tale indirizzo P.E.C..
Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai
suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarata inammissibile; se invece risulterà
omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato
chirografario.
TEL.085/2924010-2058298- FAX 085/4415799
COD.FISC.: SPNNRR55B20Z600R
P.IVA 00292890688
Dott. ANDREA SAPIENZA
Via Palermo, 136
65121 PESCARA
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
e-mail: [email protected]
Nota Bene:
1) Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare
l’indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista,
associazione di categoria o similare).
2) In caso di omessa indicazione dell’indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del
messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le
comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si
intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Pescara, senza altro avviso.
La domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due
modalità alternative:
A) con firma digitale;
B) con firma ordinaria sull’originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale
(scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.
I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a
scansione digitale ed inviati via PEC. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito
(assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la Cancelleria
Fallimentare del Tribunale, che rilascerà ricevuta di deposito.
Si ripete ad ogni buon fine utile che domanda e documenti dimostrativi del diritto di credito,
con l’eccezione dei titoli di credito, dovranno dunque essere trasmessi al Curatore
esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
[email protected]
Nota Bene: I ricorsi e documenti depositati presso la Cancelleria del Tribunale o
trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice e non P.E.C., saranno
ritenuti irricevibili.
Si ritiene opportuno che le domande di rivendicazione e/o restituzione siano distinte da quelle
di ammissione al passivo.
Chiunque fosse in possesso di beni di proprietà della ditta fallita è tenuto a darne immediata
comunicazione, con distinta specificativa, al sottoscritto Curatore.
Si avverte inoltre che:
TEL.085/2924010-2058298- FAX 085/4415799
COD.FISC.: SPNNRR55B20Z600R
P.IVA 00292890688
Dott. ANDREA SAPIENZA
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
Via Palermo, 136
65121 PESCARA
e-mail: [email protected]
a) entro 15 giorni prima dell’udienza per l’esame dello stato passivo, il progetto di stato
passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all’indirizzo PEC.
indicato dal creditore in sede di domanda per l’ammissione;
b) fino a 5 giorni prima dell’udienza suddetta gli interessati potranno esaminare il progetto
di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che documenti integrativi, da
inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo PEC:
[email protected]
Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre all’indirizzo PEC:
[email protected], entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione
della presente ed anche mediante utilizzo del fac-simile più sotto riportato, l'eventuale
disponibilità ad assumere l’incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale
spettano i diritti di cui all’art. 41, comma 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e
documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e all’eventuale compenso), nonché
i doveri di cui all’art. 41, commi 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione
alle deliberazioni), le responsabilità di cui all’art. 41, commi 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407
c.c.) nonché le sanzioni di cui all’art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che
ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l’espletamento
delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell’art. 28 L.F. (avvocati, dottori
commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti),
previa comunicazione al Giudice Delegato.
Ai fini di un sollecito svolgimento della procedura si invitano i creditori a far pervenire allo
scrivente ogni notizia ritenuta utile sulla società fallita.
***
Recapiti del curatore Dott. Andrea Sapienza:
Via Palermo, n. 136 - 65121 Pescara (PE)
Telefono: 085/2924010 - 085/2058298
Fax: 085/4415799
Posta elettronica: [email protected]
***
TEL.085/2924010-2058298- FAX 085/4415799
COD.FISC.: SPNNRR55B20Z600R
P.IVA 00292890688
Dott. ANDREA SAPIENZA
Via Palermo, 136
65121 PESCARA
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
e-mail: [email protected]
Si prega di formulare la domanda in lingua italiana e di fornire eventuali documenti in lingua
straniera corredati di traduzione certificata in lingua italiana.
We kindly ask to submit the application form request in italian and to supply eventual documents in
foreign language with an enclosed certified italian translation.
Nous Vous prions de bien vouloir formuler la demande en langue italienne et de fournir les éventuels
documents en langue étrangère avec en pièce jointe la traduction en langue italienne certifiée.
Distinti saluti,
Il Curatore Fallimentare
Andrea
Sapienza
Dott. Andrea Sapienza
TEL.085/2924010-2058298- FAX 085/4415799
COD.FISC.: SPNNRR55B20Z600R
P.IVA 00292890688
Dott. ANDREA SAPIENZA
Via Palermo, 136
65121 PESCARA
COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
e-mail: [email protected]
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL CREDITO ED IL RELATIVO RANGO CONCORSUALE
- il credito va documentato con copia dei partitari contabili ovvero estratti conto relativi all'intero rapporto;
- gli eventuali interessi (legali o moratori) devono essere richiesti con separato calcolo per ciascun credito;
- affinché il credito portato da decreto ingiuntivo possa essere ammesso come da titolo medesimo è necessario che il D.I. sia divenuto definitivo in data
anteriore a quella dalla dichiarazione di fallimento ovvero della domanda di concordato preventivo;
- il credito portato da assegni/tratte/cambiali deve essere documentato con il titolo in originale e con il protesto avvenuto in data certa anteriore a quella
della dichiarazione di fallimento ovvero della domanda di concordato preventivo;
- la richiesta di privilegio sul credito IVA di rivalsa deve essere necessariamente accompagnata dalla esatta descrizione dei beni oggetto della fornitura;
- il credito dei lavoratori subordinati va dimostrato con la produzione dei cedolini paga mensili e dei CUD con separata indicazione del credito afferente le ultime
tre mensilità e del credito per TFR distinto in somma maturata al 3l/12/2000 e quella maturata successivamente. Gli eventuali crediti derivanti da omessi
versamenti al fondo pensione non sono insinuabili da parte del fondo, pertanto vanno inclusi nella domanda con distinta specificativa e dimostrati con
certificazione del fondo di appartenenza richiedibile esclusivamente dal dipendente;
- il credito dei prestatori d'opera intellettuale va dimostrato mediante accordi/mandati/incarichi aventi data certa anteriore al fallimento ovvero alla domanda
di concordato preventivo, dettagliate notule o parcelle pro-forma (con descrizione e documentazione puntuale delle attività svolte) con evidenziazione del
contributo previdenziale/assistenziale e riferimento alle tariffe professionali ovvero agli accordi/mandati/incarichi medesimi;
- il credito degli agenti va dimostrato con certificato di iscrizione alla CCIAA, copia del contratto di agenzia con data certa anteriore al fallimento ovvero alla
domanda di concordato preventivo, copia delle fatture emesse per provvigioni, estratto conto delle vendite;
- il credito degli artigiani va dimostrato con certificato di iscrizione alla CCIAA, copia del modello Unico afferente le annualità in cui è sorto il credito, copia del
libro cespiti, autocertificazione del numero dei dipendenti riferito a ciascuna annualità in cui è sorto il credito;
- il credito degli enti e delle cooperative di produzione e lavoro va dimostrato con certificato di iscrizione alla CCIAA, copia dell'atto costitutivo e statuto con elenco
soci dipendenti, copia dei bilanci afferenti le annualità in cui è sorto il credito, autocertificazione del numero dei dipendenti riferito a ciascuna annualità in cui è
sorto il credito, copia del modello Unico afferente le annualità in cui è sorto il credito;
- il credito delle società di fornitura lavoro temporaneo va dimostrato con copia del contratto, copia delle fatture inerenti i rapporti di lavoro gestiti, copia
dei cedolini dei lavoratori per le cui spettanze si chiede l'ammissione al passivo;
- il credito dei fornitori va dimostrato con copia delle fatture di cessioni di beni correlate da copia dei documenti di trasporto, copia delle fatture delle
prestazioni di servizi. eventuali contratti, partitari e/o estratti conto;
- il credito degli istituti di credito va dimostrato con il contratto di conto corrente/mutuo/finanziamento, con la produzione dell'estratto conto dall’accensione
alla chiusura, con l’indicazione dei tassi effettivi globali applicati tempo per tempo nonché con la quantificazione del saldo finale al netto degli eventuali interessi
anatocistici e ultrasoglia e delle eventuali competenze non previste dal contratto;
- il credito delle società di leasing va dimostrato con la copia del contratto di leasing avente data certa anteriore al fallimento ovvero alla domanda di
concordato preventivo, copia delle fatture di acquisto del beni concessi in leasing, estratto conto dall'inizio del rapporto alla data del fallimento;
- il credito ipotecario va dimostrato con copia della nota di iscrizione ipotecaria, copia dell'atto che ha originato l’iscrizione ipotecaria, l'atto di erogazione
delle somme e la dimostrazione contabile dell'accredito delle stesse, piano dì ammortamento con indicazione della quota capitale, quota interessi corrispettivi,
quota interessi di mora, indicazione dei tassi effettivi globali applicati tempo per tempo;
- il credito pignoratizio va dimostrato con copia dell'atto di pegno, adeguata prova della validità del titolo in riferimento al bene o diritto sul quale grava il
pegno medesimo;
- la rivendicazione di beni va dimostrata con copia del titolo attestante l’effettiva proprietà del bene in possesso del fallito avente data certa anteriore al
fallimento ovvero alla domanda di concordato preventivo.
FAC-SIMILE CONSENSO NOMINA A MEMBRO COMITATO DEI CREDITORI (SU CARTA INTESTATA DEL CREDITORE)
Al Curatore del Fallimento VALFINO CARNI SRL – R.F. n. 101/2014
Oggetto: Nomina del Comitato dei creditori
In relazione alla Sua richiesta, Le comunichiamo il nostro consenso e il nostro impegno ad accettare la nomina di membro del Comitato dei creditori da parte del Giudice
Delegato.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 ultimo comma L.F., delego ad espletare tutte le funzioni il Dott. _________________________ con sede
in________________ avente i requisiti di cui all'art 28 (Dottore Commercialista o Avvocato, iscritti a relativi albi).
DATA E FIRMA DEL CREDITORE
TEL.085/2924010-2058298- FAX 085/4415799
COD.FISC.: SPNNRR55B20Z600R
P.IVA 00292890688