Contributi all`assicurazione contro la disoccupazione

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Contributi all`assicurazione contro la disoccupazione
2.08 Stato al 1° gennaio 2008
Contributi
all’assicurazione contro
la disoccupazione
L’assicurazione contro la disoccupazione
è obbligatoria
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Come l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),
l’assicurazione contro la disoccupazione (AD) è un’assicurazione sociale
svizzera obbligatoria. Tutti i salariati tenuti a pagare contributi all’AVS
e i loro datori di lavoro devono versare contributi all’AD nella misura del
50 percento ciascuno.
Sono esonerati dall’obbligo contributivo:
• nell’agricoltura, i membri della famiglia del capo azienda che collaborano
con lui, a condizione di essere considerati agricoltori indipendenti ai sensi
della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura;
• le donne e gli uomini che hanno raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;
• i datori di lavoro che versano salari alle persone sopracitate.
Ammontare dei contributi
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Fino a un salario annuo di 126 000 franchi il contributo AD
ammonta al 2% (quindi al massimo a 2520 franchi). Per le parti dei salari
superiori a questo importo non si riscuote alcun contributo. La limitazione
del contributo da versare vale per ogni singolo rapporto di lavoro.
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Conteggio annuale
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Nel conteggio del salario annuale i contributi AVS, AI, IPG e
AD sono calcolati come segue:
a) Attività esercitate durante tutto l’anno
• per un reddito annuo fino a 126 000 franchi:
il 12,1% del reddito annuo
• per un reddito annuo superiore a 126 000 franchi:
il 10,1% del reddito annuo complessivo + 2520 franchi
(contributo AD del 2% su 126 000 franchi)
I salariati e i datori di lavoro versano la metà dei contributi ciascuno.
b) Attività esercitate durante meno di un anno
Per calcolare i contributi AD di una persona assicurata occupata per un
periodo inferiore ad un anno si deve calcolare individualmente il limite massimo del salario soggetto all’obbligo contributivo. L’importo massimo annuo
deve essere rapportato al giorno civile: 126 000 franchi : 360 giorni. L’importo massimo giornaliero così ottenuto viene moltiplicato per il numero dei
giorni d’occupazione. Il risultato è il salario massimo.
Il numero dei giorni d’occupazione è calcolato in base al giorno d’inizio e di
cessazione dell’impiego; si tiene conto anche dei sabati e delle domeniche.
Per ogni mese intero si devono conteggiare 30 giorni.
Quindi, se un ausiliario ha per esempio lavorato dal 15 aprile al 28 dicembre,
il suo tempo di lavoro ammonta a 254 giorni (7 mesi interi di 30 giorni,
16 giorni in aprile e 28 in dicembre). Il salario massimo ammonta perciò
a 88 900 franchi (= 126 000.— : 360 × 254). Durante il periodo d’occupazione l’ausiliario ha guadagnato 96200 franchi. Tale importo è superiore
all’importo limite di 88 900 franchi.
I contributi globali all’AVS, AI, IPG e AD si calcolano come segue, fermo
restando che i contributi all’AD sono dovuti solo sulla parte del salario fino a
88 900 franchi:
(12,1% di 88 900 franchi) + (10,1% di 7300 franchi) = 11 494.20 franchi.
L’ausiliario e il suo datore di lavoro devono quindi versare 5747.10 franchi
ciascuno.
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Detrazioni salariali mensili
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Effettuando un conteggio mensile si fissano i limiti massimi
mensili provvisori a un dodicesimo dei limiti massimi annui (10 500 franchi).
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Siccome i contributi devono essere stabiliti in base al reddito di un anno di lavoro intero, occorre effettuare un conteggio definitivo
al più tardi alla fine dell’anno o al momento della scadenza del contratto di
lavoro. I contributi versati devono essere inoltre confrontati con quelli dovuti.
Le eventuali differenze possono essere compensate mensilmente presso la
cassa di compensazione, ma al più tardi con l’ultimo pagamento (conteggio
finale).
Per i lavoratori che non sono stati occupati per un anno intero i datori
di lavoro devono utilizzare proporzionalmente il limite massimo (cfr. N. 3).
Conteggio dei datori di lavoro
per la cassa di compensazione
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I datori di lavoro versano i contributi AD dedotti dai salari
dei loro lavoratori e i contributi propri insieme a quelli dell’AVS, dell’AI e
delle IPG. Le casse di compensazione forniscono i moduli per il conteggio. Sui
contributi AD non è riscossa una partecipazione alle spese amministrative.
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Anche durante l’orario ridotto o in caso di perdita del lavoro
in seguito ad intemperie, riconosciuta dall’assicurazione contro la disoccupazione, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi completi e i
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo l’orario
di lavoro normale, ossia sul 100% del salario. Possono dedurre dal salario
l’intera parte dei contributi dei lavoratori. La cassa di disoccupazione rimborserà loro i contributi versati durante i periodi in questione.
La responsabilità è dei datori di lavoro
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I datori di lavoro sono responsabili della corretta deduzione
dei contributi all’AD. Se non deducono i contributi dal salario dei loro impiegati devono tener conto del fatto che oltre al loro contributo dovranno versare anche quello dei loro salariati. Le casse di compensazione controllano
la riscossione dei contributi.
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Salariati il cui datore di lavoro non è tenuto
a pagare i contributi
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I salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i
contributi alle assicurazioni sociali devono versare di propria tasca l’intero
contributo AD. La cassa di compensazione lo conteggia assieme ai contributi AVS, AI e IPG.
Chiarimenti ed altre informazioni
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Per informazioni ci si può rivolgere alle casse di compensazione o alle loro agenzie. La lista di tutte le casse di compensazione figura
sulle ultime pagine di ogni elenco telefonico.
Per ulteriori informazioni sulle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione si prega di rivolgersi alla cassa di disoccupazione o al
Segretario di Stato dell’economia (seco), Direzione del lavoro, Effingerstrasse 1, 3003 Berna; e-mail: [email protected]
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Questo promemoria presenta solo una panoramica
riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente
le disposizioni legali in vigore.
Pubblicato dal Centro d’informazione AVS/AI in collaborazione con
l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Edizione dicembre 2007. Riproduzione parziale autorizzata a condizione
di citarne la fonte.
Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione,
alle loro agenzie ed agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.08/i.
È anche disponibile su Internet all’indirizzo www.avs-ai.info