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Il sistema previdenziale misto
1
Lucidi a cura di Angelo Marinelli
N
p
Previdenza
pubblica
u
r
o
e
v
v
o
i d
a
e
s
n
s
z
e t t o
i a l e
Fondi
Pensione
Previdenza
individuale
Le caratteristiche dei tre pilastri
(da “Le Pensioni” di Giuliano Amato e Mauro Maré)
Caratteristiche
I° Pilastro
II° Pilastro
III° Pilastro
Natura adesione
Obbligatorio (pubblico)
Obbligatorio/volontario
(pubbl/privato)
Volontario (privato)
Regime finanziario
ripartizione
Ripartizione/capitalizzazi
one
capitalizzazione
Obiettivo
Tutela povertà e
redistribuzione
Risparmio forzoso
Risparmio individuale
Funzionamento
Benefici definiti
Benefici
definiti/contribuz.
Definita
Cotnribuzione definita
Finanziamento
Contributi ed imposte
Contributi
Contributi
Agevolazioni fiscali
No
Si
Si
Garanzie pubbliche
Si
Si
No
Regolamentazione
no
Si
si
I vantaggi di un sistema misto
•La diversificazione del rischio/finanziario, di agenzia,
sistemico;
•la redistribuzione del costo di transazione fra le diverse
generazioni;
•la certezza delle regole;
•i rendimenti;
•gli effetti sul processo di accumulazione
I rischi di un sistema misto
•rendimenti dei mercati finanziari ridotti rispetto ai tassi di
crescita delle retribuzioni;
•I costi di transazione del sistema (marketing, acquisto delle
annualità, inefficienze x e asimmetrie informative, adverse
selection);
•I fallimenti del mercato;
•Esercizio della Governance e finanziamento degli
investimenti esteri
I rischi della previdenza privata
Tipo di rischio
esempio
Riduzione del rischio
esempio
Rischio delle
inefficienze
gestionali
Inefficienza
management
Diversificazione
portafoglio
Diversificazione
geografica ed
intermediari
Rischio sistematico
di mercato
Volatilità dei corsi Strumenti di riduzione
azionari
del rischio
•Titoli indicizzati;
•Gestione assicurate
Rischio sistemico
Crisi mercato dei
capitali
Garanzie pubbliche
(sistemi di vigilanza)
•Ass.depositi
•Norme sugli
investimenti
•controlli
Rischio agenzia
•Moral hazard
•Adverse selection
(assicurazione non
disponibile)
•Regolamentazione
prudenziale
•Garanzie del sistema
pubblico
Diversificazione e
ruolo autonomie
regionali
Tasso di sostituzione: deve riguardare il grado di copertura
della sola previdenza obbligatoria o anche di quella complementare?
Anni di
Età al
contribuz pensiona
ione
mento
Tasso di Tasso di
Tasso di
Tasso di
sostituzi sostituzi sostituzione sostituzione
one –
one della
totale
Ante
anno
previdenza
Prev.
riforma 2050** complement Obbligatoria +
Amato*
are
complementare
35
57
67,3 %
50,2 %
14,29 %
64,49 %
35
62
67,3 %
58,70 %
16.70 %
75,40%
35
65
67,3 %
65.30 %
17, 28%
82,58%
Ipotesi annue assunte:
•PIL reale 1,5%;
•inflazione 1,5%;
•crescita reale retribuzioni 2%;
•contributo lavoratore:1.17;
•contributo azienda:1.17;
•TFR maturando 6.91%
Elaborazioni previdenza complementare su dati COVIP, CNEL, MEFOP;
Elaborazioni previdenza obbligatoria su dati INPS
* Tasso di sostituzione del sistema retributivo
** N.b.: nel 2050, a regime, solo metodo contributivo
44
‰ contribuzione obbligatoria Prev. Pubblica e
privata della generalità dei lavoratori dipendenti settore
privato iscritti all’INPS
Soggetti e fondi
Aliquota contributiva sulla retribuzione (%)
Lavoratore
Datore di
lavoro
•8,89 (PP);
•C.L. (P.C.);
•TFR (tutto o
in parte)
•23,81(PP); •32,70
•C.D.L.
•4 –
11%
Aliquota generale
•Dipendenti del settore privato
(FPLD-INPS)
•Elettrici (INPS)
•Trasporti (INPS)
•Telefonici (INPS)
•Ferrovie dello Stato (INPS)
•Dirigenti di azienda (INPS)
[ Il sistema previdenziale italiano ] – [5 La Contribuzione ] [p.56]
Totale
50
La
Lapensione
pensionepubblica:
pubblica:
meccanismo
meccanismo
aaripartizione
ripartizione
FondiPensione:
Pensione:
Fondi
capitalizzazione
capitalizzazione
Le prestazioni nella previdenza obbligatoria (metodo contributivo)
e complementare
I coefficienti di trasformazione
63
57 anni
4.720
58 anni
4.860
59 anni
5.006
60 anni
5.163
61 anni
5.334
62 anni
5.514
63 anni
5.706
64 anni
5.911
65 anni
6.136
Tavole RG48 maschili - proiezione di rendite vitalizie
(annualità residue ad ogni età di pensionamento
Età/proiezione
0
30 anni
55
16.11
16.93
57
15.49
16.34
60
14.48
15.39
65
12.62
13.61
70
10.55
11.61
Obiettivi di un sistema pensionistico
•Efficienza:
- il sistema deve promuovere il risparmio;
- avere bassi costi di transazione;
- non produrre effetti negativi sull’offerta di lavoro
•Adeguatezza delle pensioni:
- corrispettività (il sistema deve collegare la pensione
alla dinamica contributiva);
- equità (il sistema deve avere effetti redistributivi limitati
ed equi della ricchezza);
- solidarietà (il sistema deve tutelare i più poveri e i più
bisognosi)
Ruolo dello Stato nel sistema
pensionistico
Obiettivi
Esplicitazione
1. Assicurare contro il
rischio di inflazione
Garantire che gli anziani non siano soggetti al
rischio della povertà e possano godere di un tenore
di vita decente, mantenendolo nel tempo
2. Ridurre i costi di
transazione
Garantire lo sviluppo della concorrenza fra
prestatori di servizio privati attraverso la fissazione
dei benchmarks per ridurre i costi di transazione
3. Promuovere la
solidarietà
Promuovere la solidarietà fra generazioni e all'interno di una
stessa generazione anche attraverso politiche redistributive (fra
uomini e donne, giovani ed anziani, ecc.)
Perché la previdenza complementare?
R1: individui diversi
hanno preferenze
diverse.
Alcune persone vogliono lavorare duramente quando sono
giovani e avere una buona pensione; altre godersi la vita. La
propensione al rischio dipende dall'età ma è influenzata anche
dal reddito e dalle condizioni patrimoniali e familiari
R2: il risparmio viene
distolto dal settore
pubblico verso il
finanziamento di
investimenti pubblici e
privati
Garantire che i regimi pensionistici mantengano un corretto
equilibrio fra la popolazione attiva e quella in pensione, evitando
oneri eccessivi per la prima e fornendo prestazioni adeguate alla
seconda.
Previdenza complementare obbligatoria o
volontaria?
“Silenzio - assenso”!
A favore dell'obbligatorietà
L'adesione volontaria ai fondi I mercati assicurativi sono influenzati dalla selezione avversa, evitano i rischi
pensione complementare può cattivi ed assumono quelli buoni (i bisogni previdenziali vengono avvertiti di più da
chi vive più a lungo ed è bene informato mentre non vengono considerati
generare problemi di
adeguatametne da chi non dispone di sufficiente cultura ed informazione
selezione avversa
Contro l'obbligatorietà
L'obbligatorietà della
previdenza complementare
provoca fenomeni di "moral
hazard"
L'adesione obbligatoria alla previdenza complementare impedisce la libera
espressione i volontà degli individui e, nel lungo periodo, può determinare
collusioni fra i soggetti gestori. In una situazione di obbligatorietà delle adesioni, i
managers dei fondi pensione possono essere indotti a fare "meno bene", soprattutto
se si determinano "rendite di posizione". Per i fondi aperti si dovrebbe prevedere il
coinvolgimento delle aziende e degli iscritti nei meccanismi di governance
IL SILENZIO - ASSENSO
Una soluzione salomonica: il
"silenzio - assenso"
Il silenzio assenso lascia agli individui la libertà di non aderire alla previdenza
complementare ma implementa un sistema di informazione trasparente ed
adeguato, obbligando a fornire ai lavoratori informazioni affidabili e di facile
comprensione circa le prospettive a lungo termine della loro posizione
previdenziale
Più pubblico o più privato?
•Il peso relativo di un sistema pensionistico obbligatorio può diminuire pur aumentando
in termini assoluti.
•Il programma delle pensioni di base può assicurare contro il rischio di inflazione ma
non cresce nella stessa misura in cui cresce il PIL
•la previdenza complementare cresce in rapporto all’economia reale nella quale investe e
dunque, in una situazione di crescita economica, aumenta più della previdenza
obbligatoria (ma è proprio vero che la previdenza complementare segue l’andamento
dell’economia reale? Qual è il ruolo dei mercati finanziari?)
3
Previdenza Obbligatoria
‰ Obbligo iscrizione presso ente previdenziale
‰ Principio di solidarietà intergenerazionale
‰ Sistema tecnico – finanziario della ripartizione
‰ Metodo di calcolo retributivo o contributivo
[ Il sistema previdenziale italiano ] – [ Introduzione ]
4
Previdenza Complementare
‰ Volontaria (Silenzio – assenso);
‰ Sistema tecnico finanziario della capitalizzazione;
‰ A contribuzione definita per i lavoratori
dipendenti;
‰ Basata prevalentemente su un sistema di fondi
pensione ad ambito categoriale o intercategoriale
‰ Profilo prudenziale degli investimenti per
realizzare la finalità previdenziale (prevalente su
quella partecipativa)
[ Il sistema previdenziale italiano ] – [ Introduzione ]
Relazione congiunta della Commissione e del
Consiglio in materia di pensioni adeguate e
sostenibili (marzo 2003)
•
Adeguatezza delle pensioni
- 3 obiettivi
•Sostenibilità finanziaria
- 4 obiettivi
•Modernizzazione: rispondere a nuove esigenze
- 3 obiettivi
Le direttive comunitarie in materia di previdenza
complementare
Direttiva 49/1998
Salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori
che si spostano all'interno della Comunità
Direttiva 41/2003
Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali
La direttiva 49 del 1998
Tutela dei diritti a
pensione acquisiti dagli
iscritti nel caso di
spostamento da uno
Stato membro all'altro
La tutela opera al fine di mantenere i diritti a pensione acquisiti nel caso
in cui non vengano più versati contributi in conseguenza della mobilità
transfrontaliera nella stessa misura riservata agli iscritti nei confronti dei
quali i contributi non vengono più versati ma che restano nello Stato
membro di provenienza
Contributi a regimi
pensionistici
complementari versati
da e per conto di
lavoratori distaccati
Gli Stati membri devono consentire ceh i contributi continuino ad essere
versati da o per conto del lavoratore distaccato, iscritto ad un regime
complementare, durante il periodo del suo distacco in altro Stato membro
Informazione agli
iscritti
I datori di lavoro o gli amministratori dei fondi pensione devono
informare adeguatamente gli iscritti dei loro diritti a pensione in caso di
spostamento in altro Stato membro o delle altre possibilità loro offerte
dal regime complementare
La Direttiva 41/2003
Attività
transfrontaliera
Gli Stati membri consentono alle imprese aventi sede nel loro territorio
di promuovere enti pensionistici aziendali o professionali autorizzati in
altri Stati membri. Per esercitare l'attività transfrontaliera un fondo
pensione deve ottenere l'autorizzazione preventiva delle autorità
competenti dello Stato membro d'origine. Prima che l'ente pensionistico
inizi la sua gestione in altro Stato membro, le autorità competenti dello
Stato membro ospitante, entro due mesi dal ricevimento delle
informazioni relative al funzionamento dello schema pensionistico, da
parte dello Stato d'origine, comunicano a quest'ultimo le disposizioni di
diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro applicabili. L'ente
pensionistico che esercita attività transfrontaliera:
‰ non investe più del 30% delle attività in azioni ed obbligazioni non
ammesse allo scambio su un mercato regolamentato;
‰ non investe più del 5% di tali attività in azioni, o titoli di debito della
stessa impresa e per non più del 10% in titoli emessi da imprese
appartenenti ad uno stesso gruppo;
‰ non investe più del 30% in attività denominate in valute diverse da
quelle in cui sono espresse le passività
La Direttiva 41/2003
Norme relative agli
investimenti
Divieto per gli Stati membri di esigere che i fondi investano in particolari
categorie di attività; obbligo di diversificazione degli investimenti e
limiti di esposizione al rischio (anche di controparte):
‰ gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5%
del portafoglio del fondo pensione;
gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa
‰
promotrice non possono superare il 10% del portafoglio del fondo
pensione;
‰ l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui
contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione
efficace del portafoglio;
‰ è vietato contrarre o concedere prestiti;
‰ gli Stati membri non impediscono ai fondi pensione di investire fino al
70% delle loro attività in titoli ammessi allo scambio in mercati
regolamentati o di investire fino al 30% delle attività a copertura delle
riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in
cui sono esposte le passività
La Direttiva 41/2003
Norme relative agli
investimenti
Divieto per gli Stati membri di esigere che i fondi investano in particolari
categorie di attività; obbligo di diversificazione degli investimenti e
limiti di esposizione al rischio (anche di controparte):
‰ gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5%
del portafoglio del fondo pensione;
gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa
‰
promotrice non possono superare il 10% del portafoglio del fondo
pensione;
‰ l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui
contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione
efficace del portafoglio;
‰ è vietato contrarre o concedere prestiti;
‰ gli Stati membri non impediscono ai fondi pensione di investire fino al
70% delle loro attività in titoli ammessi allo scambio in mercati
regolamentati o di investire fino al 30% delle attività a copertura delle
riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in
cui sono esposte le passività
La Direttiva 41/2003
Ambito di applicazione La Direttiva non si applica:
‰
‰
‰
‰
Gestione e deposito
‰
agli enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale disciplinati dal
regolamento CEE 1408/1971;
agli enti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva
2002/83 CE;
agli enti i cui dipendenti delle imprese promotrici non hanno
legalmente diritto a prestazioni ed in cui l'impresa può svincolare le
attività in qualsiasi momento venendo meno agli impegni presi;
agli enti che gestiscono le prestazioni secondo il sistema tecnico
finanziario della ripartizione
Gli Stati membri non limitano il potere degli enti pensionistici di
nominare, per la gestione del portafoglio di investimento, gestori o
depositari aventi sede in altro Stato membro
Fondi pensione ed investimenti immobiliari:
i limiti del d. lgs 124/93
e del DM Tesoro 703/96
T ip o lo g ia
in v e s t i m e n t o
In v estim e n to
d ir e t t o d e l F .P .
In v estim e n to
t r a m it e g e s t o r i
F ondi
p r e e s is t e n t i a l
d . lg s 1 2 4 /9 3
IM M O B IL I
D iv ie to
D iv ie to
S e n z a lim iti
QUOTE DI
S O C IE T A '
IM M O B IL IA
RI
S ì, s e n z a lim iti
S ì, s e n z a lim iti
QUOTE DI
FONDI
C H IU S I
IM M O B IL IA
RI
S i, m a x 2 0 % d e l
p o r ta fo g lio
S i, m a x 2 0 % d e l
p o r ta fo g lio
I limiti agli investimenti del D. lgs 124/93
Assunzione o concessione dei
prestiti
vietato
Azioni o quote con diritto di voto di < o = 5% (se quotata ) del valore
una stessa società
nominale di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalal società
< o = 10% (se non quotata ) del valore
nominale di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalal società
< al valore ceh consente l'esercizio di
un'influenza dominante sulla società
emittente
Azioni o quote emesse da soggetti
< o = 30% se trattasi di fondo di
tenuti alal contribuzione o da questi categoria
controllati
< o = 20% per gli altri fondi
I limiti di investimento fissati dal DM Tesoro 703/96
Tipologia di investimento
Limite massimo di esposizione del portafoglio del
F.P.
Liquidità
<= 20%
Quote di fondi chiusi
<= 20%
(< o = 25% del patrimonio del fondo chiuso
Titoli di debito e di capitale non
negoziati nei mercati regolamentati
dell'UE, USA, Canada, Giappone
< o = 50% se emessi da paesi
OCSE
< o = 10% titoli di
capitale
< o = 20% se emessi da
soggetti corporate
residenti in Paesi OCSE
Titoli di debito e di capitale negoziati 100% se emessi da paesi OCSE o da soggetti ivi residenti
nei mercati regolamentati dell'UE,
< o = 5% se emessi da paesi diversi da quelli OCSE o da
USA, Canada, Giappone
Titoli emessi da uno stesso emittente
Investimenti in valuta congruente
con quella in cui verranno erogate le
prestazioni
soggetti residenti in paesi diversi da quelli OCSE
< o = 15%
< o = 5% se non negoziati in mercati regolamentati di paesi
UE, USA, Canada o Giappone
100% se titoli di debito di Stati OCSE
> o = 33.33%
Come cambia la previdenza complementare in
Italia
OGGI
DOMANI
I lavoratori possono scegliere liberamente se
aderire o meno ad un fondo pensione.
Se scelgono di aderire:
‰ quelli assunti precedentemente alla data del
28/04/93 destinano il TFR nella misura pari al
2% della retribuzione di riferimento (salva
diversa previsione dei CCNL o accordi);
‰ quelli assunti dopo il 28/04/1993 destinano
integralmente il TFR alla previdenza
complementare (6,91% della retribuzione)
Saranno definite modalità tacite (SILENZIO ASSENSO) di conferimento del trattamento di
fine rapporto ai fondi istituiti in base ai contratti
ed accordi collettivi (fondi collettivi e negoziali)
o ai fondi aperti collettivi nei casi in cui, entro
tre mesi (sei?) dall'assunzione o dall'entrata in
vigore della legge delega (o del d. lgs?) i
lavoratori:
‰ non manifestino esplicitamente la volontà di
non aderire alla previdenza complementare;
‰ non effettuino l'adesione a favore di una
forma pensionistica complementare (fondo
chiuso o aperto)
Fondi pensione di nuova istituzione.
(dati di fine 2003)
Fondi
iscritti
Totale fondi pensione negoziali 40
rivolti a lavoratori dipendenti
34
fondi aziendali e di gruppo
10
fondi di categoria
24
rivolti a lavoratori autonomi
6
Per memoria:
Fondi pensione negoziali ad ambito
territoriale
618.000
rivolti a lavoratori dipendenti
3
rivolti a lavoratori autonomi
1
Iscritti
Tasso di adesione (%)
1.042.381
1.025.135
192.293
832.842
17.246
4
14,0
39,5
10,7
Bacino potenziali
12.115.834
8.239.834
486.834
7.753.000
3.876.000
81.877
80.695
1.182
565.000
53.000
Fondi pensione negoziali. Oneri di gestione.
(spese complessive in migliaia di euro; spese pro capite in euro)
2001
10.076
Spese complessive
gestione amministrativa
oneri per servizi amministrativi acquistati da terzi
spese generali
2.406
spese per il personale
1.190
oneri diversi
107
ammortamenti
270
gestione finanziaria
1.681
commissioni di gestione
commissioni per banca depositaria
Spese / Patrimonio fine esercizio
gestione amministrativa
gestione finanziaria
0,10%
Spese / Contribuzione
gestione amministrativa
gestione finanziaria
0,23%
Spese pro capite
18
gestione amministrativa
5
gestione finanziaria
3
3.409
2002
14.496
8.395
4.422
2003
18.108
11.087
5.391
3.552
1.623
269
252
3.409
1.389
292
0,57%
0,47%
13.140
5.964
4.476
2.210
157
333
4.968
2.711
698
0,53%
0,40%
0,12%
1,36%
1,13%
4.101
867
0,47%
0,34%
0,13%
1,54%
1,18%
0,36%
21
16
5
1,72%
1,25%
0,47%
25
18
7
Fondi pensione negoziali. Composizione delle risorse in gestione
per tipologia di mandato.
(dati di fine 2003; valori percentuali)
Tipologia di mandato
Depositi Titoli di Titoli di OICR Altre attività Totale
Esposizione
Esposizione
debito
capitale
e passività
titoli di capitale effettiva
nel Benchmark in titoli
di capitale
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto
Bilanciato
45,7
Azionario
Totale
2,2
1,4
6,9
7,3
3,9
96,4
84,5
52,0
13,5
71,8
0,0
11,6
38,9
76,8
22,1
0,0
1,5
0,9
1,4
100,0
100,0
12,6
1,3
100,0
1,1
1,9
1,0
0,4
1,2
100,0
100,0
0,0
89,1
25,7
0,0
13,1
45,6
83,5
25,7
Fondi pensione negoziali
Composizione delle risorse in gestione per area geografica e per
tipologia di mandato. (dati di fine 2003; valori percentuali)
Tipologia di mandato
Obbligazionario puro Obbligazionario misto Bilanciato Azionario Totale
Titoli di debito
Italia
Altri Paesi area Euro
Altri Paesi Unione Europea
0,8
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Paesi non aderenti OCSE
Totale titoli di debito
Titoli di capitale
Italia
Altri Paesi area Euro
Altri Paesi Unione Europea
Stati Uniti
Giappone
Altri Paesi aderenti OCSE
Paesi non aderenti OCSE
Totale titoli di capitale
24,9%
46,1
45,3
2,9
55,4
30,1
0,0
5,6
0,0
0,7
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33,8
18,3
1,0
10,9
2,8
45,6
27,5
0,5
0,0
0,0
0,0
0,00
85,5
1,0
1,3
0,0
0,1
0,0
54,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,6 75,1%
2,4
5,4
3,5
1,9
0,3
1,0
0,0
3,3
20,2
8,0
10,1
1,6
2,1
0,0
3,3
2,4
18,0
10,3
10,0
4,8
45,1
5,4
3,4
0,8
2,7
1,3
2,0
0,0
45,8
84,4
14,5
1,2
Previdenza: alcune questioni strategiche
• Adeguatezza delle pensioni;
• Sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico;
• Equità
• flessibilità;
• il lavoro “over 50”;
• il lavoro dei giovani
Adeguatezza delle pensioni
(ob. 1, 2, 3)
Obiettivi
Esplicitazione
1. Prevenire
l'esclusione sociale
Garantire che gli anziani non siano soggetti al
rischio della povertà e possano godere di un tenore
di vita decente, condividere il benessere economico
del loro paese e partecipare attivamente alla vita
pubblica, sociale e culturale
2. Consentire il
mantenimento di un
tenore di vita
adeguato
Garantire che tutti i cittadini possano accedere a
regimi pensionistici adeguati, pubblici o privati,
onde maturare diritti alla pensione che consentano
di mantenere, in misura ragionevole, lo stesso
tenore di vita anche dopo il pensionamento
3. Promuovere la
solidarietà
Promuovere la solidarietà fra generazioni e all'interno di una
stessa generazione
Sostenibilità finanziaria del sistema
pensionistico
• completare il processo di separazione fra previdenza ed assistenza
•affrontare le conseguenze derivanti dall’invecchiamento progressivo della
popolazione mediante una più diffusa partecipazione al mercato del lavoro delle
donne, dei giovani e degli anziani anche tramite il rafforzamento degli incentivi per
la prosecuzione dell’attività lavorativa
• completare l’armonizzazione dei diversi regimi previdenziali;
• ridurre gradualmente il cuneo contributivo a carico del lavoro dipendente
I problemi aperti nella fase di modernizzazione del
MdL: rispondere a nuove esigenze
Adeguarsi a modelli
occupazionali e
professionali più
flessibili
Garantire la compatibilità dei sistemi pensionistici con le esigenze di flex
e di sicurezza del MdL, ferma restando la coerenza dei regimi fiscali
degli Stati membri; assicurare che la mobilità nel MdL e le forme di
occupazione inusuali non penalizzino i diritti a pensione delle persone;
evitare che i sistemi pensionistici provochino effetti distorsivi
nell'allocazione delle diverse forme di lavoro (autonomo, dipendente)
Realizzare le
aspirazioni di
maggiore uguaglianza
fra donne e uomini
Riesaminare i sistemi pensionistici nell'intento di garantire l'applicazione
del principio di parità di trattamento tra donne e uomini, tenendo conto
degli obblighi previsti dal diritto comunitario
Dimostrare la capacità Rendere i sistemi pensionistici più trasparenti e adattabili alle circostanze
dei sistemi pensionistici in evoluzione; fornire informazioni affidabili e di facile comprensione
circa le prospettive a lungo termine; promuovere il più ampio consenso
di affrontare le sfide
possibile in merito alle politiche e alle riforme in materia previdenziale e
migliorare la base metodologica per un monitoraggio efficiente di tali
riforme pubbliche
Equità
•garantire l'applicazione del principio di parità di trattamento tra donne e
uomini, tenendo conto degli obblighi previsti dal diritto comunitario (anceh
in materia di previdenza complementare;
•garantire la compatibilità dei sistemi pensionistici con le esigenze di
flessibilità e sicurezza del MdL, assicurando che la mobilità nel MdL e le
forme di occupazione temporanee e discontinue non penalizzino i diritti a
pensione delle persone;
•riequilibrare i carichi contributivi fra il lavoro dipendente e quello
autonomo;
Flessibilità
•rispondere ai bisogni degli individui derivanti dalla dinamicità e
discontinuità delle carriere professionali e lavorative anche
promuovendo una magigore solidarietà all’interno del sistema
pensionistico (I° e II° pilastro);
•consentire l’adattamento del sistema pensionistico alle esigenze
connesse al lavoro usurante, al ruolo delle lavoratrici madri e dei
lavoratori nella famiglia, alle peculiarità dei settori produttivi
Il lavoro “over 50” in Italia
•Secondo un’indagine, condotta lo scorso anno dal CERP, il 50% circa delle interruzioni
del rapporto di lavoro degli “over cinquanta” dà luogo ad un’uscita definitiva dal
mercato del lavoro (disoccupazione, mobilità, pensionamento)
•nel Nord Italia il 50% dei lavoratori anziani arriva al pensionamento senza percorsi
“irregolari” di carriera (cioè con un rapporto di lavoro “stabile”); nel Sud tale
percentuale scende al 30%;
•Nel Nord Italia il 10% dei lavoratori anziani arriva al pensionamento dopo un periodo di
disoccupazione, lavoro precario, elevata mobilità; nel Sud la percentuale sale al 20%;
Il quadro di riferimento della
forza lavoro “anziana”
2001
Tasso dipendenza
degli anziani
(popolazione >65
anni/ pop. 15 - 64
anni)
Speranza di vita
‰ Maschi
‰ femmine
2050
29,4%
68,8%
76,4
82,7
81,4
88,1
Scenario nazionale base, dati RGS
Gli effetti del lavoro anziano
sui sistemi sociali
La scelta del
pensionamento
dipende:
- dallo stock della ricchezza previdenziale maturata
(più elevata è la “ricchezza previdenziale maturata”
più elevata è la probabilità del pensionamento);
- dal valore attuale dei flussi di ricchezza previdenziali
ancora maturabili (accrual), rimanendo al lavoro
(più elevata è la possibilità di incrementare la
ricchezza pensionistica nel futuro, più alto sarà
l’incentivo a restare a lavorare);
- dalla penosità/onerosità del lavoro connesso alle
condizioni effettive lavorative, alla stabilità del
rapporto, alla presenza di “barriere” in uscita
(che generano un effetto “fuga” dal MdL
appena possibile)
Gli effetti dell’invecchiamento della
forza lavoro
Rischi di esclusione
sociale per i
lavoratori anziani
dovuti
Cause del basso tasso
di occupazione dei
lavoratori anziani
•ad una maggiore competitività dovuta alla
presenza, nel MdL, di giovani con elevato livello di
scolarizzazione - specializzazione (rispetto ai lavoratori
più anziani);
•al costo del lavoro più elevato rispetto alla
componente giovanile;
•alla maggiore disponibilità dei giovani ad
accettare rapporti di lavoro di tipo flessibile
•la struttura degli incentivi che ritarda l’accesso al
pensionamento non è efficace;
•le crisi economiche e le ristrutturazioni aziendali hanno
accelerato il turn - over nella forza lavoro attiva
I problemi previdenziali del lavoro
autonomo ed atipico (1)
Tassi di sostituzione della previdenza pubblica prima e dopo la legge 335/95 (a
regime aliquota contributiva: 19%) con 35 anni di contribuzione
Età di
pensionamento
Rapporto pensione/ultimo stipendio dopo L. 335/95
(riforma Dini)
62 anni
35,50%
65 anni
39,60%
I problemi previdenziali del lavoro
autonomo ed atipico (2)
Sostenere la dinamica
contributiva
• le carriere mediamente più discontinue,
rispetto al lavoro a tempo indeterminato,
comportano dinamiche contributive parziali e
frammentate;
• aliquote contributive inadeguate comportano
un’insufficiente copertura previdenziale;
• in un mercato del lavoro che si flessibilizza
sempre di più la dinamica contributiva dei
lavoratori attivi può risultare insufficiente a
finanziare adeguatamente le prestazioni dei
pensionati, calcolate su carriere lavorative
pregresse più continue e strutturate
I problemi previdenziali del lavoro
autonomo ed atipico (3)
La previdenza complementare
per il lavoro autonomo ed
atipico
• manca il TFR: quindi viene meno una fonte
contributiva importante su cui i lavoratori
dipendenti, invece, possono contare per
finanziare i fondi pensione;
• la previdenza complementare richiede una
stabilità del flusso contributivo per un periodo di
tempo medio lungo;
• in alcuni casi, i bassi redditi di questi lavoratori
rendono complicato destinare risorse adeguate
per finanziare la previdenza complementare
La
Lapensione
pensionepubblica:
pubblica:
meccanismo
meccanismo
aaripartizione
ripartizione
I contributi versati oggi dal
lavoratore servono a pagare oggi
le pensioni in corso
FondiPensione:
Pensione:
Fondi
capitalizzazione
capitalizzazione
Ogni aderente “possiede“ il
suo capitale
L’accesso al pensionamento dei lavoratori dipendenti dopo il nuovo
emendamento del Governo al DDL previdenziale
Requisiti attuali
65 anni di età (uomini)
60 anni di età (donne)
con un'anzianità contributiva
minima di 20 anni
La proposta del Governo (a
partire dal 1/01/2008)
PENSIONE DI VECCHIAIA
(metodo retributivo e misto,
per tutti i lavoratori assunti
fino al 31/12/1995)
65 anni di età (uomini)
‰ 60 anni di età (donne)
con un'anzianità contributiva minima di
20 anni
‰
65 anni di età (uomini)
‰ 60 anni di età (donne)
con un'anzianità contributiva minima di
5 anni
Dai 57 ai 65 anni di età, a
scelta del lavoratore, con
un'anzianità contributiva
minima pari a 5 anni
PENSIONE UNICA DI VECCHIAIA
57 anni di età e 35 anni di
contributi versati (metodo
retributivo) - pensione di
anzianità
oppure
40 anni di contributi versati a
prescindere dall'età anagrafica
(metodo retributivo, misto e
contributivo)
PENSIONAMENTO ANTICIPATO 60 anni di età e 35 anni di contributi (dal
(metodo contributivo,
per tutti i lavoratori assunti
dal 1/01/1996)
‰
(prima della maturazione dei requisiti 1/01/2010, per gli uomini, 61 anni e 35 di
validi ai fini del pensionamento di contributi; dal 1/01/2014, per gli uomini, 62
anni e 35 di contributi) anche nel metodo
vecchiaia)
contributivo
oppure
40 anni di contributi
Le eccezioni
Le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti alla data di entrata in vigore
della legge delega continuano ad applicarsi nei limiti del numero di 10.000 lavoratori
beneficiari*:
•ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 223/91,
sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo e che maturano
i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodi di fruizione
dell’indennità di mobilità;
•ai lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore (art. 2, comma 28,
legge 662/96) per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004,
gli accordi sindacali previsti dalle lettere a e b dello stesso comma 28)
* tale numero, come chiarito dalla relazione tecnica al sub - emendamento, è al netto dei soggetti per i quali
specifiche norme presenti nell’ordinamento già prevedono espressamente l’applicazione dei requisiti di accesso
al pensionamento sulla base della normativa vigente
Modifica dei requisiti d’accesso al pensionamento anticipato
Età anagrafica
Anno
Lavoratori
Lavoratori autonomi
dipendenti pubblici e iscritti all'INPS
privati
2008
60
61
2009
60
61
2010
61
62
2011
61
62
2012
61
62
2013
61
62
2014
62*
63*
*Salvo che la verifica del 2013 non evidenzi maggiori risparmi equivalenti a quelli ottenibili con l’ulteriore
innalzamento del requisito anagrafico
Le nuove finestre per l’accesso alla pensione di
anzianità dei lavoratori dipendenti
Data entro la quale devono già
essere maturati i requisiti
anagrafici e/o contributivi
Decorrenza della pensione a
normativa vigente (sistema
retributivo e misto)
Decorrenza della pensione secondo
l'emendamento del Governo (sistema
retributivo, misto e contributivo)
31/03/n:
01/07/n: lavoratori con età pari
o superiore a 57 anni
01/01/anno n+1: lavoratori con età pari o
superiore a 57 anni entro il 31/12/2007;
con età pari o superiore a 60 anni, entro il
31/12/2009; con età pari o superiore a 61
anni, entro il 31/12/2013
30/06/n
01/07/n: lavoratori con età pari
o superiore a 57 anni
30/09/n
01/01/n+1
01/07/anno n+1
31/12/n
01/04/n+1
Effetti finanziari nel periodo 2004 - 2013 dell’emendamento del
Governo al DDl previdenza (in mln di euro)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Minore spesa
pensionistica
0
0
0
0
596
3.567 6.273 8.154 9.139 9.195
Minore spesa per
indennità di
buonuscita
0
0
0
0
0
1.170 1.184 994
267
-110
-224
-234
486
4.513 7.230 8.917 9.172 9.047
Riduzione dei risparmi
pensionistici per
effetto delle deroghe
(mobilità, fondi di
solidarietà)
Effetti complessivi
2010
-227
Calcoli del Governo presentati nella relazione tecnica dell’emendamento
2011
-231
2012
2013
-148
La spesa previdenziale
SPESA
P E R P E N S IO N I ( S C E N A R IO N A Z IO N A L E P R O G R A M M A T IC O , F O N T E
A nno
S p e sa t o ta le p e r
p e n sio n i (in m ilio n i d i
e u ro ) - p e n sio n i d ire t te
+ re v e rsib i lit à
A . S ist e m a
p e n sio n ist ic o
o b b lig a to rio
a .1 ) P er i d ip e n d e n t i
p r iv a t i
a .2 ) P er i d ip e n d e n t i
p u b b lic i
a .3 ) P e r i la v o ra to ri
a u to n o m i
B . P e n sio n i so c ia li e d
a sse g n i so c ia li
R G S)
2005
1 8 0 .8 1 9
2010
2 0 0 .8 9 5
2015
2 2 2 .0 0 6
2030
2 9 0 .1 8 9
1 7 7 .3 9 7
1 9 6 .9 8 3
2 1 7 .2 2 9
2 8 2 .7 7 8
1 0 9 .2 2 9
1 1 9 .4 1 5
1 3 0 .8 0 3
1 7 6 .7 2 3
4 2 .2 8 5
4 8 .0 3 0
5 3 .8 4 0
6 8 .6 0 0
2 5 .8 8 3
2 9 .5 3 8
3 2 .5 8 6
3 7 .4 5 6
3 .4 2 2
3 .9 1 2
4 .7 7 7
7 .4 1 1
P re v i sio n i e la b o ra te d a lla R a g io n e ria G e n e ra le d e llo S ta to - sc e n a rio n a zio n a le p ro g ra m m a tic o
Aliquote contributive I.V.S. - commercianti ed artigiani
Soggetti e fondi
Contributo
Aliquota di computo
(accreditata presso INPS)
- metodo contributivo
Artigiani
17% più un punto percentuale
per la fascia di reddito
superiore a 37.883,00 euro per
l'anno 2004
20%
Commercianti
17,39% (comprensivo
contributo 0,09% per la
razionalizzazione della rete
commerciale) più un punto
percentuale per la fascia di
reddito superiore a 37.883,00
euro per l'anno 2004)
20%
Aliquote contributive I.V.S. - lavoro dipendente pubblico e privato (esclusi
dipendenti aziende agricole e fondo volo)
Soggetti e fondi
Aliquota contributiva sulla retribuzione
Lavoratore
Datore di
lavoro
totale
Aliquota di computo
(accreditata presso INPS)
- metodo contributivo
Aliquota dei dipendenti
del settore privato
(compresi elettrici;
ferrovie dello Stato)
8.89%
23.81%
32.70%
33%
Aliquote dei dipendenti
del pubblico impiego Dipendenti delle
amministrazioni dello
Stato
8.75%
24.20%
32.95%
33%
Aliquote dei dipendenti
degli enti locali e del
servizio sanitario
nazionale
8.55%
23.80%
32.35%
33%
Aliquote contributive I.V.S. - lavoro a progetto, co. co. co e associati in partecipazione
LAVORATORE
DATORE DI
TOTALE
LAVORO
Associati in
partecipazione
45% del
contributo
dovuto
55% del
contributo
dovuto
Soggetti non iscritti ad 1/3 del
altre gestioni
contributo
previdenziali (lavoro a dovuto
progetto, co. co. co)
Soggetti titolari di
pensione diretta
ALIQUOTA DI
COMPUTO
(ACCREDITATA
PRESSO INPS) METODO
CONTRIBUTIVO
17.30% (l'aliquota è stata uniformata a
19.30% (ma si attende
quella posta a carico dei lavoratori iscritti
alla gestione separata di cui al punto
successivo)
l'emanazione del
decreto attuativo che
dovrà definire termini e
modalità organizzative
della gestione separata)
2/3 del
contributo
dovuto
17.30% (+contr. 0.50% ANF,
maternità e malattia) più un punto
percentuale per la fascia di reddito
superiore a 37.883,00 euro per
l'anno 2004
19.30% per
scaglione di reddito
fino a 37.883,00;
20% per scaglione
superiore
1/3 del
contributo
dovuto
2/3 del
contributo
dovuto
15%
15%
Soggetti titolari di
1/3 del
pensione ai superstiti e contributo
soggetti già iscritti ad dovuto
altre gestioni
2/3 del
contributo
dovuto
10%
10%
Tasso di sostituzione: deve riguardare il grado di copertura
della sola previdenza obbligatoria o anche di quella complementare?
Anni di
Età al
contribuz pensiona
ione
mento
Tasso di Tasso di
Tasso di
Tasso di
sostituzi sostituzi sostituzione sostituzione
one –
one della
totale
Prev.
Ante
anno
previdenza
riforma 2050** complement Obbligatoria +
Amato*
complementare
are
35
57
67,3 %
50,2 %
14,29 %
64,49 %
35
62
67,3 %
58,70 %
16.70 %
75,40%
35
65
67,3 %
65.30 %
17, 28%
82,58%
Ipotesi annue assunte:
•PIL reale 1,5%;
•inflazione 1,5%;
•crescita reale retribuzioni 2%;
•contributo lavoratore:1.17;
•contributo azienda:1.17;
•TFR maturando 6.91%
Elaborazioni previdenza complementare su dati COVIP, CNEL, MEFOP;
Elaborazioni previdenza obbligatoria su dati INPS
* Tasso di sostituzione del sistema retributivo
** N.b.: nel 2050, a regime, solo metodo contributivo
44
Sistemi di tassazione della prev.
complementare
EET
(expenditure tax)
•Regno Unito
•Austria
•Repubblica Ceca
•Ungheria
•Portogallo
•Irlanda
TEE
•Germania
•Lussemburgo
•Olanda
•Polonia
•Spagna
TTE
•Danimarc
a;
•Finlandia;
•Francia;
•Svezia
ETT
(Comprehensive
income tax)
•Belgio;
•Islanda
•Italia
A s p e t t i
Versamento
Contributo del
lavoratore
Deducibile IRPEF
fino al doppio del TFR
versato alla P.C. ed
entro il 12% del
reddito complessivo
( fino a 5.164 euro)
Contributo
aziendale
Deducibile IRPEF
contr. INPS al 10%
per il datore di lavoro
TFR che va al
F.P.
In sospensione di
imposta
f i s c a l i
Investimento
Riscossione
Imposta sostitutiva
sui rendimenti
ottenuti dal fondo,
anno per anno 11%
Agevolazione fiscale
con prestazione in conto
capitale fino ad 1/3 del
montante soggetta a
tassazione separata al
netto dei rendimenti già
tassati
Più numerosi sono gli anni
di anzianità presso il
Fondo Pensione più
aumenta il rendimento
composto del capitale
Esenzione fiscale
della rendita sulla
parte già tassata
Tassazione separata
Base imponibile = parte non finanziaria (tranne che > 1/3) –
contributi non dedotti
Reddito di riferimento = contributi già dedotti + anticipazioni X 12
anni di contribuzione al F.P.
Aliquota su base imp. = Imposta su R.R./R.R. X 100
Disciplina fiscale del risultato netto del
Fondo
Il rendimento annuo del Fondo pensione viene tassato con una
aliquota dell’11% invece che con l’ordinaria aliquota del
12,5% ( a cui, invece, verranno assoggettati i fondi comuni di
investimento e le ordinarie polizze vita)
Fisco
versamenti…1
Dal 1/1/2001 (d. lgs 47/2000) é possibile dedurre i
contributi versati al fondo pensione:
– fino a 2 volte il TFR versato alle forme
pensionistiche collettive;
– fino a 5.164 euro
– fino al 12% del reddito complessivo
Ciò significa che per ogni euro versato il risparmio sarà
pari all’aliquota marginale sul reddito IRPEF.
Fisco
versamenti…2
ESEMPIO: LAVORATORE DIPENDENTE, con prima assunzione
precedente al 28/04/1994, CON UN REDDITO da lavoro di 18.000,00 euro.
•il datore di lavoro contribuisce con l’1%; il lavoratore versa al proprio FP
il TFR nella misura del 2% della sua retribuzione lorda e anch’esso l’1%
della propria retribuzione
Reddito da lavoro =
euro 18.000,00
Redditi diversi =
euro 10.000,00
TFR (2% della retr.)= euro
360,00
contr. Lavoratore =
euro
180,00
Risparmio fiscale:
contr. Datore di lavoro euro
180,00
32% * 180.00 = 57.60 euro
capitale versato dal lavoratore euro 487.80
“Costo”
“Costo”reale:
reale:540,00
540,00--57.60
57.60==482.40
482.40euro
euro
Rinuncia
Rinunciaalla
allaliquidità
liquiditàimmediata=
immediata=122.40
122.40euro
euro(180,00
(180,00--57.60)
57.60)
Posizione
Posizioneannua
annuacomplessiva
complessivaindividuale
individualeeuro
euro720,00
720 00
…
RENDITA
in sintesi
CAPITALE
< 1/3
Favorevole
Sui contributi dedotti No sui
rendimenti e contributi non
dedotti
Normale
> 1/3 ma
1/2
Esigua
TASSAZIONE
<
> 1/2
qualsiasi
anche per
l’intero (100%)
Sfavorevole
Anche sui rendimenti
Impossibile
Favorevole
Sui contributi dedotti No sui
rendimenti e contributi non
dedotti
TFR
•Il d.lgs 47/2000 ha modificato anche il regime fiscale del
TFR che rimane presso l’azienda a partire dal 1 gennaio
2001 (abolita la deducibilità di euro 309.87 annue sulla
base imponibile)
•La rivalutazione annua (1.5% + 0.75% indice ISTAT prezzi
al consumo) sarà tassata con imposta sostitutiva
dell’11%;
•Viene versato dal datore di lavoro un acconto, entro il 16
- 12 dell’anno di maturazione, calcolato sul valore delle
rivalutazioni effettuate nell’anno precedente (saldo entro
il 16 – 02 dell’anno successivo)
TFR (2)
•L’importo di TFr liquidato dall’azienda viene assoggettato a
tassazione separata;
•Reddito di riferimento=
Tfr - rivalutazioni + quote trasferite al F.P. + anticipazioni X 12
•Periodo di accantonamento (anni)
•Aliquota me= imposta su R.R. X 100
R.R.
TFR nel FP
•Il Tfr trasferito al fondo pensione rimane in sospensione
d’imposta
•Il rendimento del TFR sarà lo stesso ottenuto sul restante
patrimonio del lavoratore versato nel fondo pensione
32
‰ IL REGIME FISCALE
‰ Tassazione risultati di gestione del Fondo. I rendimenti
finanziari percepiti sulla gestione del fondo sono soggetti ad
un’imposta sostitutiva dell’11% (tassazione del risultato netto di
gestione).
‰ La contribuzione. Regime fiscale agevolato: deducibilità dal
reddito complessivo dei contributi (siano essi a carico del lavoratore o
del datore di lavoro) versati al fondo fino all’importo di 5.164,57 euro,
entro un massimale del 12% del reddito complessivo percepito.
Limitatamente ai redditi da lavoro dipendente la deduzione compete
nel limite di un importo non superiore al doppio della quota di TFR
destinata alla previdenza complementare
[ La previdenza
complementare
– [ Il regime
] [p.91]
[ Il sistema
previdenziale
italiano ] – []Inserisci
titolofiscale
sezione
] – [ pag. ]
33
‰ IL REGIME FISCALE
‰ Trattamento di fine rapporto. Le quote di TFR utilizzate per il
finanziamento dei fondi Pensione non sono imponibili al momento
della destinazione ai fondi.
‰ Rendita. Le prestazioni previdenziali erogate in forma di rendita
vengono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria in sede di
denuncia dei redditi, esclusivamente per la parte che non è stata già
assoggettata a tassazione in precedenza. Ne restano pertanto esclusi i
rendimenti finanziari ottenuti dal fondo perché già assoggettati a
tassazione nella fase di accumulo, nonché i contributi non dedotti
dall’IRPEF. Le rivalutazioni delle rendite sono colpite dall’imposta
sostitutiva del 12,5%.
[ La previdenza
complementare
– [ Il regime
] [p.91]
[ Il sistema
previdenziale
italiano ] – []Inserisci
titolofiscale
sezione
] – [ pag. ]
35
‰ IL REGIME FISCALE
‰ Riscatti.
‰ sono sottoposti a tassazione separata:
• i riscatti delle posizioni assicurative maturate presso il fondo (montante
accumulato) a seguito di pensionamento con il regime pubblico obbligatorio e per le
quali non sono stati raggiunti i requisiti stabiliti dal fondo per accedere alle
prestazioni;
• i riscatti delle posizioni assicurative maturate presso il fondo (montante
accumulato), il cui esercizio è conseguente a cause non dipendenti dalla volontà
delle parti (mobilità);
‰ sono sottoposti a tassazione IRPEF ordinaria, i riscatti delle
posizioni assicurative conseguenti ad altre cause (dimissioni o
licenziamenti individuali).
[ La previdenza
complementare
– [ Il regime
] [p.92]
[ Il sistema
previdenziale
italiano ] – []Inserisci
titolofiscale
sezione
] – [ pag. ]
36
‰ IL REGIME FISCALE
‰ Anticipazioni. Le anticipazioni per acquisto della prima casa o per
il sostenimento delle spese mediche e sanitarie sono assoggettate a
tassazione separata, al lordo dei rendimenti già assoggettati ad imposta
presso il fondo ed al netto di contributi a suo tempo non dedotti
dall’iscritto. Al momento del riscatto o comunque della prestazione in
forma capitale, si terrà conto della anticipazione già percepita.
[ La previdenza
complementare
– [ Il regime
] [p.92]
[ Il sistema
previdenziale
italiano ] – []Inserisci
titolofiscale
sezione
] – [ pag. ]
La disciplina fiscale della prev.
individuale
• Contratti con finalità previdenziale/PIP con eventuale
rendita aggiuntiva per rischio di non autosufficienza–
come prev. Complementare;
• Contratti con finalità assicurative (rischio morte o
invalidità permanente se è consentito il riscatto della
rendita e se non è – detrazione d’imposta dei premi
(19% fino a 1.291,14 euro annui
• Contratti di assicurazione sulla vita o di natura
finanziaria – nessun beneficio fiscale