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COMUNE DI SELLIA MARINA PROV. CATANZARO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2010 1 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE INDICE Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Finalità del Regolamento Articolo 4 Criteri Generali di indirizzo Articolo 5 Compiti degli Uffici Comunali Articolo 6 Esercizio dell’attività Articolo 7 Trasferimento dei mercati, Fiera e mostra mercato Articolo 8 Delega Articolo 9 Durata delle concessioni Articolo 10 Concessioni temporanee Articolo 11 Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche Articolo 12 Normativa igienico sanitaria Articolo 13 Vendita a mezzo di veicoli Titolo II Mercati Articolo 14 Definizioni Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati Articolo 16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi Articolo 17 Spostamenti di posteggio per migliorie Articolo 18 Scambio consensuale dei posteggi Articolo 19 Soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse Articolo 20 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze Articolo 21 Modalità di assegn. temp. dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Articolo 22 Revoca della concessione decennale del posteggio Articolo 23 Mercati straordinari Articolo 24 Individuazione dei mercati Articolo 25 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare Titolo III Fiere Articolo 26 Classificazione delle fiere e delle attività fieristiche organizzate dal Comune Articolo 27 Norme in materia di funzionamento delle fiere Articolo 28 Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi Articolo 29 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Articolo 30 Individuazione delle fiere: localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. Articolo 31 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare Titolo IV Posteggi fuori mercato Articolo 32 Norme generali e criteri di assegnazione Articolo 33 Individuazione dei posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche Titolo V Commercio itinerante Articolo 34 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante Titolo VI Norme transitorie e finali Articolo 35 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 2 Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo 36 37 38 39 40 41 42 43 Concessioni temporanee Validità delle presenze Produttori agricoli Attività stagionali Tariffe per la concessione del suolo pubblico Sanzioni Norme di rinvio Allegati REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 15 Giugno 1999, n° 18, che detta norme in materia di commercio su aree pubbliche. 2. Il regolamento ha validità fino alle nuove disposizioni regionali e può essere aggiornato nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima adozione. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a) Per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) Per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi; d) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale; e) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione; f) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; g) Per mostra - mercato, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese; 3 h) Per mercato attrezzato il bene immobile appartenente al Comune di Sellia Marina in cui sono collocati posteggi attrezzati a “posto fisso” che vengono dati in concessione ad operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all’occupazione permanente per esercitarvi la vendita al dettaglio di prodotti rientranti nel settore alimentare; h) Per posteggio attrezzato del Mercato il posteggio corredato da apposito banco che viene dato in concessione; i) Per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune sede di posteggio, per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza, per gli operatori itineranti; j) Per concessione di posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio nell’ambito di un mercato, di una fiera o al di fuori di essi; k) Per posteggio fuori mercato un posteggio destinato all’esercizio dell’attività e non compreso nei mercati; l) Per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice; m) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia; n) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa; o) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato; p) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; q) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli o altri soggetti; r) Per settore merceologico, quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; s) Per presenze in un mercato il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia; t) Per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa; u) Per Piano il Piano per il Commercio su aree pubbliche di cui all’art. 11 della Legge Regionale 18/99; v) Per Legge Regionale la Legge Regionale 11 giugno 1999, n, 18; w) Per Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Articolo 3 Finalità del Regolamento 1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di riordino di cui all’articolo 11 della L. R. 18/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità: a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori; b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci; c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti; 4 d) Il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali; f) L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. Articolo 4 Criteri generali di indirizzo 1. Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi: a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate; b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione; c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale. e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore; f) assicurare un sistema di partecipazione e d’osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva. Articolo 5 Compiti degli uffici comunali 1. La regolamentazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è di competenza dell’Ufficio Commercio del Comune ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche è di competenza dell’Ufficio di Polizia Municipale o di altro organo di vigilanza appositamente incaricato. 2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico il Comune, può stipulare convenzioni con i soggetti e nei modi di cui all’articolo 11, comma 7 della L. R. 18/99... Articolo 6 Esercizio dell’attività 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area, con esclusione di quelle aree per cui esista particolare divieto la cui individuazione potrà farsi con specifica ordinanza sindacale, purché in forma itinerante. 2. L'esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal 5 Comune sede del posteggio, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale consentendo la partecipazione alle fiere anche fuori Regione ( L. R. art. 5, comma 3). 4. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita: - all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito di tutta la Regione Calabria e, salvo quanto diversamente disposto dalle normative locali in tutto il territorio nazionale; - all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere; - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (L. R. art. 8, comma 2); 5. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell’art. 7 della L.R. 18/1999. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell’articolo 19 della L. R. n. 18/199, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell’ipotesi di trasferimento dell’autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante. Articolo 7 Trasferimento dei mercati, fiera e mostra - mercato Ai sensi della L. Regionale 18/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l’Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il trasferimento. si Articolo 8 Delega 1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della Legge Regionale n. 18/1999, in caso di assenza del titolare dell’autorizzazione l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti (collocamento ordinario) ai collaboratori familiari (art. 230 bis C.C.), al lavoratore interinale (Legge 196/97), all’associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Tali soggetti dovranno esercitare l’attività di vendita muniti dell’atto di delega e del titolo originale dell’autorizzazione; 2. Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza 6 temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato; 3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto ai commi precedenti, purchè i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114. Articolo 9 Durata delle concessioni 1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate; 2 Qualora il Comune con apposita e motivata deliberazione decida di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi nei mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l’Ufficio Tributi del Comune provvederà a richiedere all’operatore la documentazione necessaria al rinnovo; 3. Nel caso l’area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell’area da parte del Comune. Articolo 10 Concessioni temporanee 1. Le concessioni temporanee per l’esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate nei seguenti casi: a) in coincidenza delle festività natalizie e pasquali nell'ambito di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; b) quale momento e strumento di promozione del commercio su aree pubbliche; c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca. 2. Le concessioni saranno rilasciate tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico. Articolo 11 Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche 1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. E’ vietato conficcare nel suolo paletti o sostegni di ogni tipo o ancorarsi alle piante; 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. dal suolo e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. E’ vietato appendere le merci oltre la linea del banco. Le merci devono essere esposte sui banchi vendita. Solo ai venditori di terraglia, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l’esposizione a terra; 3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi; 4. I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento del relativo canone per occupazione suolo pubblico; 7 5. L’orario di attività è determinato dal Sindaco. L’allestimento delle attrezzature può iniziare sessanta minuti prima dell’orario stabilito per la vendita. Le attrezzature devono essere rimosse entro sessanta minuti dopo l’orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti; 6. E’ vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non con l’azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale il titolare decade della concessione; 7. Gli operatori hanno l’obbligo di esporre, in maniera chiara e ben visibile, il prezzo sui prodotti esposti in vendita ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 114/98; 8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, valutabili dall’organo di controllo, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti; 9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorsi trenta minuti dall’ orario prefissato per l'inizio delle vendite. Articolo 12 Normativa igienico sanitaria Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. In particolare, viene stabilito che l’operatore commerciale assegnatario di area pubblica, in qualsiasi forma, deve assicurare la perfetta pulizia dello spazio assegnatogli, prima di abbandonarlo. Il materiale di risulta dell’attività commerciale dovrà essere posto in una specifica busta che, appositamente chiusa, deve essere collocata in un cassonetto conforme al materiale di rifiuto. La Polizia Municipale provvederà alla verifica degli spazi elevando verbale amministrativo al commerciante responsabile dell’infrazione. Articolo 13 Vendita a mezzo di veicoli 1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione; 2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio. TITOLO II MERCATI Articolo 14 Definizioni Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell’attività in forma giornaliera, mensile, stagionale. Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi 8 ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi della vigente legislazione in materia di concessione di servizi pubblici. Articolo 16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi 1. L’assegnazione dei posteggi in concessione ed il contestuale rilascio di autorizzazione, è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 6 , comma della L. R. 18/99, ossia: - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato; - Anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda; - Si stabilisce, altresì, priorità assoluta di assegnazione agli operatori che non risultino concessionari di posteggi in altri mercati e, in casi di parità, si procede a sorteggio; 2. La disponibilità dei posteggi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all’Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione; 3. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’articolo 6, comma 1, della Legge Regionale 18/99; 4. Le domande dovranno essere inoltrate entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando Comunale sul BURC. Non saranno accolte le istanze inoltrate oltre predetto termine; 5. Le domande inoltrate dagli operatori, già concessionari di posteggio nell’ambito dello stesso mercato o di altri mercati non sono accoglibili; 6. Nell’ambito di un mercato il Comune, previa valutazione dei posti disponibili, può riservare apposito numero di posteggi ai produttori agricoli: la riserva dei suddetti posteggi deve esser stabilita nel bando per l’assegnazione di cui al precedente punto 3; per i produttori agricoli valgono tutte le norme di cui al presente regolamento; 7. Al di fuori dell’ipotesi prevista dal precedente punto 6, il Comune può effettuare una riserva straordinaria dei posti disponibili per particolari esigenze di recupero urbanistico o igienico ambientale. Articolo 17 Spostamenti di posteggio per migliorie 1. L’ Ufficio Commercio, annualmente, entro il 31 Marzo e 30 Settembre, provvede a rendere noto agli operatori del mercato interessato, l’elenco dei posti disponibili (per rinuncia dell’operatore, per decadenza o perché non assegnati) per l’inoltro delle istanze di miglioria o cambio di posteggio di cui all’art. 10 della L. R. 18/99; 2. Le istanze verranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità: - maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato; - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; - ordine cronologico di spedizione della istanza; 3. Le procedure di assegnazione posteggi per miglioria si svolgeranno secondo le seguenti date prefissate: - ultimo giovedì del mese di Novembre; - ultimo giovedì del mese di Maggio; 9 4. I posteggi resi liberi per migliorie sono assegnabili ad altri operatori, secondo l’ordine in graduatoria; 5. Non è data facoltà agli operatori richiedenti la scelta del posteggio per miglioria, la riassegnazione originaria del posteggio; 6. Le operazioni inerenti le assegnazioni di posteggi per migliorie sono rese note, quindici giorni prima della data stabilita mediante affissione di apposito avviso pubblico da esporsi all’Albo Pretorio del Comune. Articolo 18 Scambio consensuale dei posteggi Nell’ambito dello stesso mercato è consentito lo scambio consensuale dei posteggi, ai sensi dell’art. 10, comma 9, della L. R. 18/99; Per formalizzare lo scambio consensuale dei posteggi è sufficiente l’inoltro di una domanda congiunta da parte degli operatori assegnatari interessati; L’autorizzazione allo scambio implica: - Rettifica dell’atto di concessione; - Annotazione degli estremi identificativi del nuovo posteggio sull’autorizzazione amministrativa. Articolo 19 Soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse il Comune può sopprimere uno o più posteggi, alle seguenti condizioni: - il posteggio da sopprimere sia disponibile in quanto non assegnato, e per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando; - alla soppressione del posteggio faccia seguito nell'ambito dell'area di mercato l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti. Articolo 20 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 1 L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite; 2 L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente; 3 E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, valutabile dall’organo di controllo, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti; 4 Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. l) della L. R.18/1999, per presenza in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia; 5 Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l’Ufficio Polizia Municipale. Articolo 21 Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati. 1 1 L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi ricadenti nei mercati attrezzati; 2 L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore; 3 L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato si terrà conto dell’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. Nei casi di subingresso, si considererà l’anzianità d’iscrizione al Registro delle Imprese del defunto o del cedente; 4 L’assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 3. Articolo 22 Revoca della concessione decennale del posteggio 1. La concessione è revocata nel caso in cui l’operatore: - non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività; - non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell’anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca; - non sia in regola con i pagamenti del canone di concessione in uso del box; 2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall’articolo 9 della L. R. 18/99. Il concessionario ha trenta giorni di tempo, dal ricevimento dell’avviso di apertura del procedimento di revoca del posteggio, per presentare le proprie osservazioni. Decorso il periodo, si dispone il provvedimento di revoca. Articolo 23 Mercati straordinari, stagionali e rionali 1. I mercati straordinari (festività natalizie, pasquali, defunti, ecc.), in quanto edizioni aggiuntive dei mercati tradizionali, sono programmati, due mesi prima del loro svolgimento. 2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare in via straordinaria mercati settimanali stagionali nelle località marine interessate da un notevole flusso turistico e rionali, settimanali o mensili, prioritariamente nelle frazioni maggiormente popolose di Calabricata ed Uria. Le modalità ed i termini di svolgimento saranno disciplinate dalla Giunta comunale. Articolo 24 Individuazione dei mercati MERCATO CENTRALE: Via Mercato Periodo: Annuale. Cadenza: Settimanale. Giorno: tutti i Martedì. Orario: dalle ore 7,30 alle 13,30. Superficie Area Mercatale: mq. 6.400,00. Totale superficie posteggi: mq. 2.500,00. Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare. 1 Totale posteggi: 71. Superficie singoli posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60. Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve: Alimentare: n. 12. Ortofrutta – alimentari – macellerie: n. 6. Produttori agricoli n. 3. Prodotti tipici regionali: n. 1. Portatori di handicap: n. 1. Imprenditori ittici: n. 1. Non Alimentare: n. 59. Portatori di handicap n. 1. Modalità di accesso degli operatori: dalle ore 06,30 alle ore 14,00. Note: l’accesso al mercato è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio attività di vendita. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato n. 1). Articolo 25 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare L’area di svolgimento dell’attività viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati. TITOLO III FIERE Articolo 26 Classificazione delle fiere e delle attività fieristiche Per fiere e attività fieristiche si intendono si intendono sia quelle svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, la cui organizzazione è a carico interamente dei privati che quelle la cui organizzazione è curata direttamente dal Comune. Le prime rientrano nella sfera normata dalla legge 11 Gennaio 2001, n. 7; per le seconde il Comune procede al rilascio della concessione di posteggio ai sensi dell’ art. 13 della legge 11 giugno 1999, n. 18. Articolo 27 Norme in materia di funzionamento delle fiere organizzate dal Comune a) La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 18/1999, art. 11, comma 7, fermo restando la competenza del Comune per la ricezione delle istanze e la definizione delle graduatorie; a bis) L’assegnazione dei posteggi all’interno dell’area fieristica è demandata al Dirigente il Servizio di Vigilanza a cui è altresì demandata, di concerto con l’Assessorato di riferimento, la competenza e la discrezionalità di far collocare, ove gli spazi non consentono, i mezzi degli operatori in luoghi diversi da quelli connessi; 1 b) L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera; c) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio un ora dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione giornaliera del posteggio ad altro operatore, sempre che presente, secondo le modalità previste al successivo art. 28, comma 2. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera, per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate; d) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti; e) Non è ammessa nell'ambito delle fiere la vendita itinerante; f) E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione. Articolo 28 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi 1) Ai sensi della Legge Regionale 18/1999, gli operatori interessati alla concessione di un posteggio nell’ambito della fiera debbono inoltrare apposita istanza, con indicati gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare, il numero di iscrizione al Registro delle imprese e la merceologia prevalente trattata. Le istanze, inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento debbono pervenire all’ufficio comunale competente, almeno 60 gg. prima della data di inizio della manifestazione. Decorso il periodo stabilito per l’inoltro delle istanze, si procede alla redazione delle graduatorie, tenendo conto delle seguenti priorità: a) maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera; b) anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese; c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda. Le graduatorie devono essere affisse all’albo del Comune, per 10 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione. La concessione del posteggio della Fiera è rilasciata agli aventi diritto per i soli giorni della manifestazione. 2. In conformità alla Legge R. 18/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata con riferimento all’autorizzazione e non all’operatore e solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per almeno i 2/3 della durata della fiera; 3. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati, secondo le modalità previste al successivo art. 29, comma 2, agli operatori presenti. Articolo 29 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore; 2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della Legge R. 18/1999, l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune secondo i seguenti criteri di priorità: 1 a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine della graduatoria; b) inserimento di altri operatori presenti e tenendo conto dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. Articolo 30 Individuazione delle Fiere. Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni di svolgimento. • FIERA “DEL PASSO” Localizzazione: Via Mercato – Via Giardinello – Via Frischia. Svolgimento: Annuale. Periodo: il Giovedì dopo la prima Domenica di Maggio. Orario: dalle ore 08,00 alle 18,00. Superficie area mercatale: mq. 11.600. Totale superficie posteggi: mq. 3.900. Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare. Totale posteggi: 120. Superficie posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60. Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve: - alimentare 12; non alimentare 108. Con: • Portatori di handicap n. 4; • Prodotti tipici regionali n. 10 (alimentari n. 8, non alimentari n. 2); • Artigianato calabrese n. 4; Modalità di accesso degli operatori: dalle ore 07,00 alle ore 08,00. Entro le ore 18.30 l’area deve essere lasciata libera da ingombri ed in perfetto stato igienico dagli occupanti. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato n. 2). • FIERA DELLA MADONNA DEL CARMINE Localizzazione: Fraz. Uria - Via Margherita. Svolgimento: Annuale. Periodo: 16 Luglio. Orario: dalle ore 08,00 alle 18,00. Superficie area mercatale: mq. 2.200. Totale superficie posteggi: mq. 1.000. Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare. Totale posteggi: 31. Superficie posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60. Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve: - alimentare 5; non alimentare 26. Con: • Portatori di handicap n. 2; • Prodotti tipici regionali n. 4 (alimentari n. 3, non alimentari n. 1); • Artigianato calabrese n. 3; Modalità di accesso degli operatori: dalle ore 07,00 alle ore 08,00. 1 Entro le ore 18.30 l’area deve essere lasciata libera da ingombri ed in perfetto stato igienico dagli occupanti. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato n. 3). FIERA DELLA MADONNA DEL SS. ROSARIO • Localizzazione: Fraz. Calabricata. Svolgimento: Annuale. Periodo: 8 Agosto. Orario: dalle ore 08,00 alle 18,00. Superficie area mercatale: mq. 4.800. Totale superficie posteggi: mq. 2.000. Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare. Totale posteggi: 60. Superficie posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60. Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve: - alimentare 10; non alimentare 50. Con: • Portatori di handicap n. 2; • Prodotti tipici regionali n. 6 (alimentari n. 4, non alimentari n. 2); • Artigianato calabrese n. 3; Modalità di accesso degli operatori: dalle ore 07,00 alle ore 08,00. Entro le ore 18.30 l’area deve essere lasciata libera da ingombri ed in perfetto stato igienico dagli occupanti. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato n. 4). Articolo 31 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare L’area di svolgimento dell’attività viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati. Titolo IV POSTEGGI FUORI MERCATO Articolo 32 Norme generali e criteri di assegnazione Per posteggi fuori mercato si intendono gli spazi pubblici ceduti in concessione ad operatori esercenti attività di vendita a posto fisso per merceologie esclusive e ad operatori su aree pubbliche per periodi limitati di tempo. L’assegnazione di tali posteggi avviene nel rispetto delle seguenti priorità: - Ordine cronologico di presentazione delle domande; - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese; - Maggiore anzianità di frequenza del posteggio. A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio). Articolo 33 1 Individuazione dei posteggi fuori mercato ( Chioschi e simili ) 1. Chioschi esistenti: - punti esclusivi di giornali e riviste: n. 1 Loc. Carrera (stagionale) + n. 1 Loc. S. Vincenzo (stagionale); - generi di monopolio: n. 1 Loc. Chiaro (stagionale); - somministrazione di alimenti e bevande: n. 1 Loc. Chiaro (stagionale); - ortofrutta - piante e fiori: nessuno. 2. Nuovi Chioschi L’installazione di nuovi chioschi è ammessa nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dai regolamenti comunali vigenti, dal REU comunale e dalla vigente normativa. Posteggi isolati sono concessi in uso ai titolari di autorizzazione su aree pubbliche di tipo B, in occasione di festività patronali, pasquali e natalizie e per la vendita di fiori in occasione delle festività dei defunti, della ricorrenza dell’8 Marzo e della Festa della Mamma, secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 2. Titolo V COMMERCIO ITINERANTE Articolo 34 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa; 2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale; 3. E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, per un periodo non superiore ad un’ora di permanenza, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata. E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo; 4. E’ fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 Km. E’ fatto altresì divieto in tutte quelle aree appositamente interdette con ordinanza sindacale per motivi di interesse pubblico, sicurezza o per ragioni igienico sanitarie. Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 35 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento. Articolo 36 Concessioni temporanee 1. Concessioni temporanee per l’esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente nei seguenti casi: a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di 1 specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche; c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco di concerto con l’Assessorato alle AA.PP., compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune. L’interessato dovrà inviare al Comune apposita istanza con l’indicazione di tutte le generalità, i prodotti trattati e la durata della vendita stessa. Alla domanda dovranno essere allegati: 1. autorizzazione suolo pubblico rilasciata dal Comune; 2. autocertificazione requisiti morali di cui all’art. 5 D. Lgs. 114/1998; 3. certificato di iscrizione REC, ovvero attestato di abilitazione professionale di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/1998, solo nel caso di vendita nel settore alimentare o somministrazione; 4. certificato rilasciato dall’ASP, attestante i requisiti sanitari, nel caso di vendita nel settore alimentare o somministrazione. L’autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al comma precedente, può essere rilasciata anche in favore di coloro i quali, in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/1998, siano già titolari di autorizzazioni commerciali per la vendita su aree pubbliche del tipo A e B, ovvero esercizi commerciali di vendita al minuto o somministrazione. Nel caso di cui al comma precedente, alla domanda bisogna allegare, oltre a quanto indicato ai punti 1 e 2 del precedente comma, anche copia dell’autorizzazione commerciale e certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio. Alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione temporanea, la stessa perderà ogni efficacia ed il giorno successivo dovrà essere restituita all’Ufficio Commercio del Comune. Articolo 37 Validità delle presenze Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull’autorizzazione. Articolo 38 Produttori agricoli 1. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992; 1 2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare. Articolo 39 Attività stagionali 1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali; 2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia; 3. La trattazione delle modalità organizzative sarà integrata da specifici atti giuntali al fine di garantire la correntezza di risposta al procedere delle necessità. Articolo 40 Tariffe per la concessione del suolo pubblico Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dall’Ufficio Tributi, che ne determinerà tempi e modalità di riscossione valutando la possibilità di pagamenti anche rateizzati per le concessioni riferite ai mercati annuali, sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti. Articolo 41 Sanzioni 1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all’articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998 ed all’art. 20 della Legge Regionale 18/99. In particolare: Articolo di riferimento Descrizione Violazione Sanzione Art. 29, comma 1, D. Lgs. 114/1998. Articolo 29, comma 2, D. Lgs. 114/1998. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: senza la prescritta autorizzazione fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, svolga l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio) Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 (Nelle aree demaniali, negli aereoporti, nelle stazioni e nelle autostrade). Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche: fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto.) · Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516.00 a € 3.098,00. 1 deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento (Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali). Articolo 29, comma 3, D. Lgs. 114/1998. In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione). Articolo 20, comma comma1, L. R. 18/1999. Il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare, senza il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 5 della Legge Regionale (sprovvisto di atto di delega e del titolo originario dell’autorizzazione). Articolo 20, comma 2, L. R. 18/99. Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato. Articolo 20, comma 3, lett. a) L. R. 18/99. Il subentrante nell’autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti, che inizi al esercitare l’attività prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune la comunicazione previste agli artt. 7 e 8, comma 6 della L. R. 18/1999. Articolo 20, comma 3, lett. b) L. R. 18/99. Il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di 30 giorni previsto agli artt. 7, comma 6, e 8, comma 5. Articolo 20, comma 3, lett. c) L. R. 18/99. L’operatore in forma itinerante che viola il disposto dell’art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di permanenza nel medesimo punto, ovvero le condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai sensi dell’art. 11, comma 6, ovvero esercita nei giorni o periodi in cui l’attività è stata interdetta ai sensi dell’art. 16, comma 5. Il Sindaco può disporre la sospensione dell’ attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. Si applica l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 114/98, sanzione amm. del pagamento di una somma da € 2.582,00 ad € 15.493,00 e con la confisca delle attrezz. e della merce. Si applica l’art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98, sanzione amm. del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3.098,00. Sanzione ammin. da € 516,00 ad € 3.098,00. Sanzione ammin. da € 516,00 ad € 3.098,00. Sanzione ammin. da € 516,00 ad € 3.098,00. 1 Articolo 20, comma 3, lett. c) L. R. 18/99. L’operatore che, invitato a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provvede nel termine di 90 giorni dall’invito come previsto all’art. 19, comma 4. Sanzione ammin. da € 516,00 ad € 3.098,00. 2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa Autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati. Articolo 42 Norme di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge in vigore, ed in particolare, il D. Lgs. 114/1998 e la Legge Regionale 18/1999, ed ogni atto avente valore di legge ad esse collegato. Articolo 43 Allegati Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso. 2