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COMUNE DI SELLIA MARINA
PROV. CATANZARO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del
19/04/2010
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE
INDICE
Titolo I Disposizioni generali
Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Finalità del Regolamento
Articolo 4 Criteri Generali di indirizzo
Articolo 5 Compiti degli Uffici Comunali
Articolo 6 Esercizio dell’attività
Articolo 7 Trasferimento dei mercati, Fiera e mostra mercato
Articolo 8 Delega
Articolo 9 Durata delle concessioni
Articolo 10 Concessioni temporanee
Articolo 11 Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree
pubbliche
Articolo 12 Normativa igienico sanitaria
Articolo 13 Vendita a mezzo di veicoli
Titolo II Mercati
Articolo 14 Definizioni
Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati
Articolo 16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
Articolo 17 Spostamenti di posteggio per migliorie
Articolo 18 Scambio consensuale dei posteggi
Articolo 19 Soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse
Articolo 20 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
Articolo 21 Modalità di assegn. temp. dei posteggi occasionalmente liberi o comunque
non assegnati
Articolo 22 Revoca della concessione decennale del posteggio
Articolo 23 Mercati straordinari
Articolo 24 Individuazione dei mercati
Articolo 25 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Titolo III Fiere
Articolo 26 Classificazione delle fiere e delle attività fieristiche organizzate dal Comune
Articolo 27 Norme in materia di funzionamento delle fiere
Articolo 28 Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi
Articolo 29 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non
assegnati
Articolo 30 Individuazione delle fiere: localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni
di svolgimento.
Articolo 31 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
Titolo IV Posteggi fuori mercato
Articolo 32 Norme generali e criteri di assegnazione
Articolo 33 Individuazione dei posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche
Titolo V Commercio itinerante
Articolo 34 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
Titolo VI Norme transitorie e finali
Articolo 35 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
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Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
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Concessioni temporanee
Validità delle presenze
Produttori agricoli
Attività stagionali
Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Sanzioni
Norme di rinvio
Allegati
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree
pubbliche ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 15 Giugno 1999, n° 18, che detta
norme in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il regolamento ha validità fino alle nuove disposizioni regionali e può essere aggiornato
nelle sue parti, con le stesse modalità previste per la prima adozione.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) Per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle
demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o
meno, coperte o scoperte;
b) Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata
gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico;
c) Per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno
o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio,
la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
d) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la
disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio
dell’attività commerciale;
e) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale
il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
e soggetto al rilascio della concessione;
f) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree
pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o
festività;
g) Per mostra - mercato, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o
private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i
centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali,
economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali
manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree
pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese;
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h) Per mercato attrezzato il bene immobile appartenente al Comune di Sellia Marina in
cui sono collocati posteggi attrezzati a “posto fisso” che vengono dati in concessione ad
operatori commerciali con provvedimenti autorizzativi all’occupazione permanente per
esercitarvi la vendita al dettaglio di prodotti rientranti nel settore alimentare;
h) Per posteggio attrezzato del Mercato il posteggio corredato da apposito banco che
viene dato in concessione;
i) Per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal
Comune sede di posteggio, per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza, per
gli operatori itineranti;
j) Per concessione di posteggio, l’atto comunale che consente l’utilizzo di un posteggio
nell’ambito di un mercato, di una fiera o al di fuori di essi;
k) Per posteggio fuori mercato un posteggio destinato all’esercizio dell’attività e non
compreso nei mercati;
l) Per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita
semplice;
m) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività
commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
n) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha
effettivamente esercitato nella fiera stessa;
o) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o
in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
p) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in
un mercato, di scambiarsi il posteggio;
q) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli o altri soggetti;
r) Per settore merceologico, quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per
esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON
ALIMENTARE;
s) Per presenze in un mercato il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel
mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività
commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia;
t) Per presenze effettive in una fiera il numero delle volte che l’operatore ha
effettivamente esercitato nella fiera stessa;
u) Per Piano il Piano per il Commercio su aree pubbliche di cui all’art. 11 della Legge
Regionale 18/99;
v) Per Legge Regionale la Legge Regionale 11 giugno 1999, n, 18;
w) Per Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Articolo 3
Finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di riordino di cui all’articolo 11 della
L. R. 18/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei
mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le
possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle
merci;
c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di
approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla
sicurezza dei prodotti;
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d) Il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse
forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del
ruolo delle piccole e medie imprese;
e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e
la promozione del territorio e delle risorse comunali;
f) L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché
l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
Articolo 4
Criteri generali di indirizzo
1. Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree
pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:
a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione
del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento
delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio
interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di
prevedere a tale fine forme di incentivazione;
c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato
sviluppo delle diverse tipologie distributive;
d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di
attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli
insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
e) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre
funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da
rendere al consumatore;
f) assicurare un sistema di partecipazione e d’osservazione sulle condizioni del
commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei
consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di
una commissione consultiva.
Articolo 5
Compiti degli uffici comunali
1. La regolamentazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è di competenza
dell’Ufficio Commercio del Comune ed il controllo delle attività di commercio su aree
pubbliche è di competenza dell’Ufficio di Polizia Municipale o di altro organo di vigilanza
appositamente incaricato.
2. Per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi
particolare rilievo promozionale o turistico il Comune, può stipulare convenzioni con i
soggetti e nei modi di cui all’articolo 11, comma 7 della L. R. 18/99...
Articolo 6
Esercizio dell’attività
1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area, con esclusione di quelle aree per cui esista particolare divieto la cui
individuazione potrà farsi con specifica ordinanza sindacale, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le
norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante
l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal
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Comune sede del posteggio, ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
del territorio regionale consentendo la partecipazione alle fiere anche fuori Regione ( L. R.
art. 5, comma 3).
4. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche
esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma
abilita:
- all’esercizio del commercio in forma itinerante nell’ambito di tutta la Regione Calabria e,
salvo quanto diversamente disposto dalle normative locali in tutto il territorio nazionale;
- all’esercizio del commercio nell’ambito delle fiere;
- alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi
di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago (L. R. art. 8, comma 2);
5. La cessione e l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare
ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di
presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell’assegnazione in
concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, nonché al
fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 4 dell’art.
7 della L.R. 18/1999. Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991)
riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell’articolo 19 della L. R. n.
18/199, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente
rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole
autorizzazioni
provenienti
dalla
conversione.
Nell’ipotesi
di
trasferimento
dell’autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di
cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente
trasferire al subentrante.
Articolo 7
Trasferimento dei mercati, fiera e mostra - mercato
Ai sensi della L. Regionale 18/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato,
di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni
dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi
posteggi, assegna agli operatori interessati un termine per il definitivo trasferimento,
fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l’Amministrazione
Comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di provvedere termini diversi per il
trasferimento. si
Articolo 8
Delega
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della Legge Regionale n. 18/1999, in caso di assenza
del titolare dell’autorizzazione l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia
su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti (collocamento
ordinario) ai collaboratori familiari (art. 230 bis C.C.), al lavoratore interinale (Legge
196/97), all’associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.), al collaboratore
coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/95), e a tutte quelle forme normate dalla
legislazione sul lavoro. Tali soggetti dovranno esercitare l’attività di vendita muniti
dell’atto di delega e del titolo originale dell’autorizzazione;
2. Ai fini del controllo nei mercati e nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato
nell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente, è sufficiente la presentazione di
copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza
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temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del
delegato;
3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare
può delegare, secondo quanto previsto ai commi precedenti, purchè i delegati siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114.
Articolo 9
Durata delle concessioni
1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate;
2 Qualora il Comune con apposita e motivata deliberazione decida di non procedere al
rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi nei mercati e, almeno sei
mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la
concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso
l’Ufficio Tributi del Comune provvederà a richiedere all’operatore la documentazione
necessaria al rinnovo;
3. Nel caso l’area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la
durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell’area da parte del
Comune.
Articolo 10
Concessioni temporanee
1. Le concessioni temporanee per l’esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere
rilasciate nei seguenti casi:
a) in coincidenza delle festività natalizie e pasquali nell'ambito di iniziative commerciali di
specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di
animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali
riunioni straordinarie di persone;
b) quale momento e strumento di promozione del commercio su aree pubbliche;
c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle
attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale
si colloca.
2. Le concessioni saranno rilasciate tenendo conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed
ogni altro interesse pubblico.
Articolo 11
Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella
espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni
riservati al transito o comunque non in concessione. E’ vietato conficcare nel suolo paletti
o sostegni di ogni tipo o ancorarsi alle piante;
2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal
suolo non inferiore a 2,5 mt. dal suolo e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con
la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento. E’
vietato appendere le merci oltre la linea del banco. Le merci devono essere esposte sui
banchi vendita. Solo ai venditori di terraglia, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è
consentita l’esposizione a terra;
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire
l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale
da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi;
4. I titolari del posteggio sono tenuti al pagamento del relativo canone per occupazione
suolo pubblico;
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5. L’orario di attività è determinato dal Sindaco. L’allestimento delle attrezzature può
iniziare sessanta minuti prima dell’orario stabilito per la vendita. Le attrezzature devono
essere rimosse entro sessanta minuti dopo l’orario fissato per la cessazione della vendita
ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti;
6. E’ vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non
con l’azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro
operatore commerciale il titolare decade della concessione;
7. Gli operatori hanno l’obbligo di esporre, in maniera chiara e ben visibile, il prezzo sui
prodotti esposti in vendita ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 114/98;
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della
fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della
situazioni atmosferiche, valutabili dall’organo di controllo, grave ed improvviso malessere
fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti;
9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato
assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, trascorsi
trenta minuti dall’ orario prefissato per l'inizio delle vendite.
Articolo 12
Normativa igienico sanitaria
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere
igienico - sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in
materia.
In particolare, viene stabilito che l’operatore commerciale assegnatario di area pubblica,
in qualsiasi forma, deve assicurare la perfetta pulizia dello spazio assegnatogli, prima di
abbandonarlo. Il materiale di risulta dell’attività commerciale dovrà essere posto in una
specifica busta che, appositamente chiusa, deve essere collocata in un cassonetto
conforme al materiale di rifiuto.
La Polizia Municipale provvederà alla verifica degli spazi elevando verbale amministrativo
al commerciante responsabile dell’infrazione.
Articolo 13
Vendita a mezzo di veicoli
1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di
veicoli, se appositamente attrezzati ed autorizzati, in possesso delle caratteristiche
stabilite dalla vigente legislazione;
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a
condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e
coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
TITOLO II
MERCATI
Articolo 14
Definizioni
Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la
disponibilità, attrezzata o meno, composta da più posteggi e destinata allo svolgimento
dell’attività in forma giornaliera, mensile, stagionale.
Articolo 15
Norme in materia di funzionamento dei mercati
Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere
istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi
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ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi della vigente legislazione in materia di
concessione di servizi pubblici.
Articolo 16
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
1. L’assegnazione dei posteggi in concessione ed il contestuale rilascio di autorizzazione,
è effettuata sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 6 , comma della L. R. 18/99, ossia:
- Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del
mercato;
- Anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l’attività di commercio al dettaglio
su aree pubbliche;
- Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della
domanda;
- Si stabilisce, altresì, priorità assoluta di assegnazione agli operatori che non risultino
concessionari di posteggi in altri mercati e, in casi di parità, si procede a sorteggio;
2. La disponibilità dei posteggi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all’Albo Pretorio del
Comune ed in ogni altro luogo utile allo scopo, in cui siano esplicitati i termini ed ogni
altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di
assegnazione;
3. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall’articolo 6, comma 1,
della Legge Regionale 18/99;
4. Le domande dovranno essere inoltrate entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del
bando Comunale sul BURC. Non saranno accolte le istanze inoltrate oltre predetto
termine;
5. Le domande inoltrate dagli operatori, già concessionari di posteggio nell’ambito dello
stesso mercato o di altri mercati non sono accoglibili;
6. Nell’ambito di un mercato il Comune, previa valutazione dei posti disponibili, può
riservare apposito numero di posteggi ai produttori agricoli: la riserva dei suddetti
posteggi deve esser stabilita nel bando per l’assegnazione di cui al precedente punto 3;
per i produttori agricoli valgono tutte le norme di cui al presente regolamento;
7. Al di fuori dell’ipotesi prevista dal precedente punto 6, il Comune può effettuare una
riserva straordinaria dei posti disponibili per particolari esigenze di recupero urbanistico o
igienico ambientale.
Articolo 17
Spostamenti di posteggio per migliorie
1. L’ Ufficio Commercio, annualmente, entro il 31 Marzo e 30 Settembre, provvede a
rendere noto agli operatori del mercato interessato, l’elenco dei posti disponibili (per
rinuncia dell’operatore, per decadenza o perché non assegnati) per l’inoltro delle istanze
di miglioria o cambio di posteggio di cui all’art. 10 della L. R. 18/99;
2. Le istanze verranno accolte secondo i seguenti criteri di priorità:
- maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio al dettaglio
su aree pubbliche;
- ordine cronologico di spedizione della istanza;
3. Le procedure di assegnazione posteggi per miglioria si svolgeranno secondo le
seguenti date prefissate:
- ultimo giovedì del mese di Novembre;
- ultimo giovedì del mese di Maggio;
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4. I posteggi resi liberi per migliorie sono assegnabili ad altri operatori, secondo l’ordine
in graduatoria;
5. Non è data facoltà agli operatori richiedenti la scelta del posteggio per miglioria, la
riassegnazione originaria del posteggio;
6. Le operazioni inerenti le assegnazioni di posteggi per migliorie sono rese note, quindici
giorni prima della data stabilita mediante affissione di apposito avviso pubblico da esporsi
all’Albo Pretorio del Comune.
Articolo 18
Scambio consensuale dei posteggi
Nell’ambito dello stesso mercato è consentito lo scambio consensuale dei posteggi, ai
sensi dell’art. 10, comma 9, della L. R. 18/99;
Per formalizzare lo scambio consensuale dei posteggi è sufficiente l’inoltro di una
domanda congiunta da parte degli operatori assegnatari interessati;
L’autorizzazione allo scambio implica:
- Rettifica dell’atto di concessione;
- Annotazione degli estremi identificativi del nuovo posteggio sull’autorizzazione
amministrativa.
Articolo 19
Soppressione di posteggi per motivi di pubblico interesse
Qualora ricorrano motivi di pubblico interesse il Comune può sopprimere uno o più
posteggi, alle seguenti condizioni:
- il posteggio da sopprimere sia disponibile in quanto non assegnato, e per lo stesso
posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del
bando;
- alla soppressione del posteggio faccia seguito nell'ambito dell'area di mercato
l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il
dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
Articolo 20
Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
1 L’operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio
assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite;
2 L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente
nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente;
3 E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso
contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione
atmosferica, valutabile dall’organo di controllo, grave ed improvviso malessere fisico)
sarà considerato assente a tutti gli effetti;
4 Ai sensi dell’art. 2 comma 1, lett. l) della L. R.18/1999, per presenza in un mercato si
intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non
dipenda da sua rinuncia;
5 Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l’operatore
matura in quel mercato. Le graduatorie con l’indicazione delle presenze sono pubbliche e
sono consultabili presso l’Ufficio Polizia Municipale.
Articolo 21
Modalità di assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o
comunque non
assegnati.
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1 L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di
norma, per i posteggi ricadenti nei mercati attrezzati;
2 L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente
nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si
procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore;
3 L’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di
assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato,
adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di
presenze nel mercato si terrà conto dell’anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
Nei casi di subingresso, si considererà l’anzianità d’iscrizione al Registro delle Imprese del
defunto o del cedente;
4 L’assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree
pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai soggetti
aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 3.
Articolo 22
Revoca della concessione decennale del posteggio
1. La concessione è revocata nel caso in cui l’operatore:
- non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività;
- non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a
quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi
di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare. I periodi di non utilizzazione del posteggio, ricadenti nell’anno concesso al
subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini
della revoca;
- non sia in regola con i pagamenti del canone di concessione in uso del box;
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono
definite dall’articolo 9 della L. R. 18/99. Il concessionario ha trenta giorni di tempo, dal
ricevimento dell’avviso di apertura del procedimento di revoca del posteggio, per
presentare le proprie osservazioni. Decorso il periodo, si dispone il provvedimento di
revoca.
Articolo 23
Mercati straordinari, stagionali e rionali
1. I mercati straordinari (festività natalizie, pasquali, defunti, ecc.), in quanto edizioni
aggiuntive dei mercati tradizionali, sono programmati, due mesi prima del loro
svolgimento.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare in via straordinaria mercati
settimanali stagionali nelle località marine interessate da un notevole flusso turistico e
rionali, settimanali o mensili, prioritariamente nelle frazioni maggiormente popolose di
Calabricata ed Uria.
Le modalità ed i termini di svolgimento saranno disciplinate dalla Giunta comunale.
Articolo 24
Individuazione dei mercati
MERCATO CENTRALE: Via Mercato
Periodo: Annuale.
Cadenza: Settimanale. Giorno: tutti i Martedì.
Orario: dalle ore 7,30 alle 13,30.
Superficie Area Mercatale: mq. 6.400,00.
Totale superficie posteggi: mq. 2.500,00.
Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare.
1
Totale posteggi: 71.
Superficie singoli posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq
60.
Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve:
Alimentare: n. 12.
Ortofrutta – alimentari – macellerie: n. 6.
Produttori agricoli n. 3.
Prodotti tipici regionali: n. 1.
Portatori di handicap: n. 1.
Imprenditori ittici: n. 1.
Non Alimentare: n. 59.
Portatori di handicap n. 1.
Modalità di accesso degli operatori: dalle ore 06,30 alle ore 14,00.
Note: l’accesso al mercato è consentito a partire da un’ora prima dell’inizio
attività di vendita.
Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria (allegato n. 1).
Articolo 25
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
L’area di svolgimento dell’attività viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale,
emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione
veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari
prestabiliti.
Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la
loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati.
TITOLO III
FIERE
Articolo 26
Classificazione delle fiere e delle attività fieristiche
Per fiere e attività fieristiche si intendono si intendono sia quelle svolte in via ordinaria in
regime di diritto privato e in ambito concorrenziale, la cui organizzazione è a carico
interamente dei privati che quelle la cui organizzazione è curata direttamente dal
Comune.
Le prime rientrano nella sfera normata dalla legge 11 Gennaio 2001, n. 7; per le seconde
il Comune procede al rilascio della concessione di posteggio ai sensi dell’ art. 13 della
legge 11 giugno 1999, n. 18.
Articolo 27
Norme in materia di funzionamento delle fiere organizzate dal Comune
a) La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere
istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi,
all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale
18/1999, art. 11, comma 7, fermo restando la competenza del Comune per la ricezione
delle istanze e la definizione delle graduatorie;
a bis) L’assegnazione dei posteggi all’interno dell’area fieristica è demandata al Dirigente
il Servizio di Vigilanza a cui è altresì demandata, di concerto con l’Assessorato di
riferimento, la competenza e la discrezionalità di far collocare, ove gli spazi non
consentono, i mezzi degli operatori in luoghi diversi da quelli connessi;
1
b) L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in
apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera;
c) L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
posteggio un ora dopo l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e
si procede all'assegnazione giornaliera del posteggio ad altro operatore, sempre che
presente, secondo le modalità previste al successivo art. 28, comma 2. Se l'assegnatario
non può partecipare alla fiera, per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il
rimborso delle tasse pagate;
d) E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno i 2/3 della durata della fiera.
In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni
atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, gravi cause familiari) sarà
considerato assente a tutti gli effetti;
e) Non è ammessa nell'ambito delle fiere la vendita itinerante;
f) E' tassativamente vietato cedere ad altri l'uso del posteggio in concessione.
Articolo 28
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
1) Ai sensi della Legge Regionale 18/1999, gli operatori interessati alla concessione di un
posteggio nell’ambito della fiera debbono inoltrare apposita istanza, con indicati gli
estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare, il numero di iscrizione al
Registro delle imprese e la merceologia prevalente trattata.
Le istanze, inviate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento debbono
pervenire all’ufficio comunale competente, almeno 60 gg. prima della data di inizio della
manifestazione.
Decorso il periodo stabilito per l’inoltro delle istanze, si procede alla redazione delle
graduatorie, tenendo conto delle seguenti priorità:
a) maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
b) anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese;
c) ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della
domanda.
Le graduatorie devono essere affisse all’albo del Comune, per 10 giorni antecedenti
l’inizio della manifestazione.
La concessione del posteggio della Fiera è rilasciata agli aventi diritto per i soli giorni
della manifestazione.
2. In conformità alla Legge R. 18/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere
computata con riferimento all’autorizzazione e non all’operatore e solo a condizione che
l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per
almeno i 2/3 della durata della fiera;
3. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati,
secondo le modalità previste al successivo art. 29, comma 2, agli operatori presenti.
Articolo 29
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non
assegnati
1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel
posteggio entro un ora dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato
assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore;
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, della Legge R. 18/1999,
l'assegnazione dei posteggi rimasti liberi o comunque in attesa di assegnazione è
effettuata dal Comune secondo i seguenti criteri di priorità:
1
a) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono
risultati tra gli aventi diritto, seguendo l’ordine della graduatoria;
b) inserimento di altri operatori presenti e tenendo conto dell’anzianità di iscrizione al
Registro delle imprese.
Articolo 30
Individuazione delle Fiere. Localizzazione, caratteristiche e orari. Date e giorni
di svolgimento.
• FIERA “DEL PASSO”
Localizzazione: Via Mercato – Via Giardinello – Via Frischia.
Svolgimento: Annuale.
Periodo: il Giovedì dopo la prima Domenica di Maggio.
Orario: dalle ore 08,00 alle 18,00.
Superficie area mercatale: mq. 11.600.
Totale superficie posteggi: mq. 3.900.
Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare.
Totale posteggi: 120.
Superficie posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60.
Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve:
- alimentare 12; non alimentare 108.
Con:
• Portatori di handicap n. 4;
• Prodotti tipici regionali n. 10 (alimentari n. 8, non alimentari n. 2);
• Artigianato calabrese n. 4;
Modalità di accesso degli operatori:
dalle ore 07,00 alle ore 08,00.
Entro le ore 18.30 l’area deve essere lasciata libera da ingombri ed in perfetto stato
igienico dagli occupanti. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria
(allegato n. 2).
• FIERA DELLA MADONNA DEL CARMINE
Localizzazione: Fraz. Uria - Via Margherita.
Svolgimento: Annuale.
Periodo: 16 Luglio.
Orario: dalle ore 08,00 alle 18,00.
Superficie area mercatale: mq. 2.200.
Totale superficie posteggi: mq. 1.000.
Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare.
Totale posteggi: 31.
Superficie posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60.
Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve:
- alimentare 5; non alimentare 26.
Con:
• Portatori di handicap n. 2;
• Prodotti tipici regionali n. 4 (alimentari n. 3, non alimentari n. 1);
• Artigianato calabrese n. 3;
Modalità di accesso degli operatori:
dalle ore 07,00 alle ore 08,00.
1
Entro le ore 18.30 l’area deve essere lasciata libera da ingombri ed in perfetto stato
igienico dagli occupanti. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria
(allegato n. 3).
FIERA DELLA MADONNA DEL SS. ROSARIO
• Localizzazione: Fraz. Calabricata.
Svolgimento: Annuale.
Periodo: 8 Agosto.
Orario: dalle ore 08,00 alle 18,00.
Superficie area mercatale: mq. 4.800.
Totale superficie posteggi: mq. 2.000.
Tipologia merceologica: alimentare e non alimentare.
Totale posteggi: 60.
Superficie posteggi: Mq. 6 (banchi pescheria); Mq. 10; Mq. 20; Mq. 30; Mq. 40; Mq. 50; Mq 60.
Posteggi liberi da assegnare per tipologia merceologica e riserve:
- alimentare 10; non alimentare 50.
Con:
• Portatori di handicap n. 2;
• Prodotti tipici regionali n. 6 (alimentari n. 4, non alimentari n. 2);
• Artigianato calabrese n. 3;
Modalità di accesso degli operatori:
dalle ore 07,00 alle ore 08,00.
Entro le ore 18.30 l’area deve essere lasciata libera da ingombri ed in perfetto stato
igienico dagli occupanti. Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria
(allegato n. 4).
Articolo 31
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
L’area di svolgimento dell’attività viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale,
emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione
veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari
prestabiliti.
Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi con i quali gli operatori svolgono la
loro attività, ai mezzi di soccorso, di polizia ed autorizzati.
Titolo IV
POSTEGGI FUORI MERCATO
Articolo 32
Norme generali e criteri di assegnazione
Per posteggi fuori mercato si intendono gli spazi pubblici ceduti in concessione ad
operatori esercenti attività di vendita a posto fisso per merceologie esclusive e ad
operatori su aree pubbliche per periodi limitati di tempo.
L’assegnazione di tali posteggi avviene nel rispetto delle seguenti priorità:
- Ordine cronologico di presentazione delle domande;
- Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente
rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- Maggiore anzianità di frequenza del posteggio.
A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità
di lavoro, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si
procederà al sorteggio).
Articolo 33
1
Individuazione dei posteggi fuori mercato
( Chioschi e simili )
1. Chioschi esistenti:
- punti esclusivi di giornali e riviste: n. 1 Loc. Carrera (stagionale) + n. 1 Loc. S. Vincenzo
(stagionale);
- generi di monopolio: n. 1 Loc. Chiaro (stagionale);
- somministrazione di alimenti e bevande: n. 1 Loc. Chiaro (stagionale);
- ortofrutta - piante e fiori: nessuno.
2. Nuovi Chioschi
L’installazione di nuovi chioschi è ammessa nel rispetto delle disposizioni previste dal
presente regolamento e dai regolamenti comunali vigenti, dal REU comunale e dalla
vigente normativa.
Posteggi isolati sono concessi in uso ai titolari di autorizzazione su aree pubbliche di tipo
B, in occasione di festività patronali, pasquali e natalizie e per la vendita di fiori in
occasione delle festività dei defunti, della ricorrenza dell’8 Marzo e della Festa della
Mamma, secondo le modalità previste dall’art. 10, comma 2.
Titolo V
COMMERCIO ITINERANTE
Articolo 34
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della
merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli
sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
3. E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare
sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo e, comunque, per un periodo non
superiore ad un’ora di permanenza, con l’obbligo di spostamento di almeno 500 metri e
con divieto di tornare nel medesimo punto nell’arco della giornata. E’ comunque vietata
la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo;
4. E’ fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo
svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il
mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore
a 1 Km. E’ fatto altresì divieto in tutte quelle aree appositamente interdette con
ordinanza sindacale per motivi di interesse pubblico, sicurezza o per ragioni igienico
sanitarie.
Titolo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 35
Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e
della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per
comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del
presente regolamento.
Articolo 36
Concessioni temporanee
1. Concessioni temporanee per l’esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere
rilasciate esclusivamente nei seguenti casi:
a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle
attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di
1
specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di
animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali
riunioni straordinarie di persone;
b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su
aree pubbliche;
c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle
attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale
si colloca.
Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle
attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle
domande, sono stabiliti dal Sindaco di concerto con l’Assessorato alle AA.PP.,
compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico,
anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.
L’interessato dovrà inviare al Comune apposita istanza con l’indicazione di tutte le
generalità, i prodotti trattati e la durata della vendita stessa.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. autorizzazione suolo pubblico rilasciata dal Comune;
2. autocertificazione requisiti morali di cui all’art. 5 D. Lgs. 114/1998;
3. certificato di iscrizione REC, ovvero attestato di abilitazione professionale di cui
all’art. 5 del D. Lgs. 114/1998, solo nel caso di vendita nel settore alimentare o
somministrazione;
4. certificato rilasciato dall’ASP, attestante i requisiti sanitari, nel caso di vendita nel
settore alimentare o somministrazione.
L’autorizzazione temporanea per l’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al
comma precedente, può essere rilasciata anche in favore di coloro i quali, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs. 114/1998, siano già titolari di autorizzazioni
commerciali per la vendita su aree pubbliche del tipo A e B, ovvero esercizi commerciali
di vendita al minuto o somministrazione.
Nel caso di cui al comma precedente, alla domanda bisogna allegare, oltre a quanto
indicato ai punti 1 e 2 del precedente comma, anche copia dell’autorizzazione
commerciale e certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio.
Alla scadenza del periodo di validità dell’autorizzazione temporanea, la stessa perderà
ogni efficacia ed il giorno successivo dovrà essere restituita all’Ufficio Commercio del
Comune.
Articolo 37
Validità delle presenze
Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei
posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se
trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è
ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da
apposita annotazione sull’autorizzazione.
Articolo 38
Produttori agricoli
1. Anche agli effetti del presente regolamento, si considerano del tutto equiparabili alle
autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai
produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992;
1
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al
comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio
dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare.
Articolo 39
Attività stagionali
1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche
se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e
che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che
interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli
operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia;
3. La trattazione delle modalità organizzative sarà integrata da specifici atti giuntali al
fine di garantire la correntezza di risposta al procedere delle necessità.
Articolo 40
Tariffe per la concessione del suolo pubblico
Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dall’Ufficio Tributi, che
ne determinerà tempi e modalità di riscossione valutando la possibilità di pagamenti
anche rateizzati per le concessioni riferite ai mercati annuali, sulla base delle disposizioni
legislative e dei regolamenti vigenti.
Articolo 41
Sanzioni
1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si
fa espresso riferimento all’articolo 29 del D. Lgs. n. 114/1998 ed all’art. 20 della Legge
Regionale 18/99. In particolare:
Articolo di riferimento
Descrizione Violazione
Sanzione
Art. 29, comma 1,
D. Lgs. 114/1998.
Articolo 29, comma
2, D. Lgs. 114/1998.
Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:
senza la prescritta autorizzazione
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione
stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione
stessa, l'operatore che, in possesso
dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, svolga l'attività in un
posteggio localizzato nel territorio di Comune
diverso da quello che ha rilasciato il titolo
autorizzatorio)
Senza l'autorizzazione o il permesso di cui
all'articolo 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98
(Nelle aree demaniali, negli aereoporti, nelle
stazioni e nelle autostrade).
Sanzione amministrativa
del pagamento di una
somma da € 2.582,00 a
€ 15.493,00 e con la
confisca delle attrezzature
e della merce.
Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione
stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione
stessa, l'operatore che, in possesso
dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1
dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, occupi un posteggio
diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso
mercato o un posteggio all'interno di un altro
mercato, ma sempre comunque nel territorio
comunale, senza averne il diritto.)
· Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla
Sanzione amministrativa
del pagamento di una
somma da € 516.00
a € 3.098,00.
1
deliberazione del Consiglio Comunale di
approvazione del
presente regolamento (Operatore itinerante che
svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con
le modalità previste dal presente regolamento,
occupazione senza titolo delle aree oggetto di
commercio su aree pubbliche, esposizione di merce
utilizzando le tende parasole od altro al di fuori
dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le
norme comunali).
Articolo 29, comma
3, D. Lgs. 114/1998.
In caso di particolari gravità o di recidiva nelle
violazioni di cui ai commi 1 e 2 (La recidiva si
verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è
proceduto al pagamento della sanzione).
Articolo 20, comma
comma1, L. R. 18/1999.
Il coadiutore, dipendente o socio di società che
svolga attività di vendita in luogo del titolare, senza
il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4, comma
5 della Legge Regionale (sprovvisto di atto di delega
e del titolo originario dell’autorizzazione).
Articolo 20,
comma 2, L. R. 18/99.
Chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o
nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli
eventualmente previsti per il posteggio assegnato.
Articolo 20,
comma 3, lett. a)
L. R. 18/99.
Il subentrante nell’autorizzazione, in possesso dei
previsti requisiti, che inizi al esercitare l’attività
prima di aver provveduto ad inoltrare al Comune la
comunicazione previste agli artt. 7 e 8, comma 6
della L. R. 18/1999.
Articolo 20,
comma 3, lett. b)
L. R. 18/99.
Il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di
residenza, omette di darne comunicazione al
Comune nel termine di 30 giorni previsto agli artt. 7,
comma 6, e 8, comma 5.
Articolo 20,
comma 3, lett. c)
L. R. 18/99.
L’operatore in forma itinerante che viola il disposto
dell’art. 8, comma 3, in tema di periodo massimo di
permanenza nel medesimo punto, ovvero le
condizioni, gli orari e le distanze minime disposti ai
sensi dell’art. 11, comma 6, ovvero esercita nei
giorni o periodi in cui l’attività è stata interdetta ai
sensi dell’art. 16, comma 5.
Il Sindaco può disporre
la sospensione dell’
attività di vendita
per un periodo non
superiore a 20 giorni.
Si applica l’art. 29,
comma 1 del D. Lgs.
114/98, sanzione amm.
del pagamento di una
somma da € 2.582,00 ad
€ 15.493,00 e con la
confisca delle attrezz.
e della merce.
Si applica l’art. 29,
comma 2, del D. Lgs.
114/98, sanzione amm.
del pagamento di una
somma da € 516,00
ad € 3.098,00.
Sanzione ammin.
da € 516,00 ad
€ 3.098,00.
Sanzione ammin.
da € 516,00 ad
€ 3.098,00.
Sanzione ammin.
da € 516,00 ad
€ 3.098,00.
1
Articolo 20,
comma 3, lett. c)
L. R. 18/99.
L’operatore che, invitato a ritirare il titolo
autorizzatorio convertito, non vi provvede nel
termine di 90 giorni dall’invito come previsto
all’art. 19, comma 4.
Sanzione ammin.
da € 516,00 ad
€ 3.098,00.
2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del
Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa Autorità vanno inoltrate,
nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.
Articolo 42
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni
di legge in vigore, ed in particolare, il D. Lgs. 114/1998 e la Legge Regionale 18/1999, ed
ogni atto avente valore di legge ad esse collegato.
Articolo 43
Allegati
Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.
2