Edilizia ed Urbanistica L`installazione di case mobili in un

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Edilizia ed Urbanistica L`installazione di case mobili in un
www.ediliziaurbanistica.it - M. Petrulli (Approfondimento 27/11/2008)
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MAGGIOLI EDITORE - Edilizia ed Urbanistica
L’installazione di case mobili in un campeggio richiede il permesso di costruire: breve nota alla
sent. n. 6986/08 del TAR Lazio, sez. I quater
M. Petrulli (Approfondimento 27/11/2008)
La sentenza in commento merita una breve segnalazione, in quanto riguarda l’ipotesi particolare
dell’installazione, in un campeggio, di una serie di case mobili e l’individuazione del relativo titolo
edilizio necessario.
Come è noto, l’art. 3 comma 1 lett. e) 5 del D.P.R. n. 380/2001 include fra gli interventi di nuova
costruzione, fra gli altri, “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee”. Dall’esegesi della norma è palese che l’installazione di
case mobili non sempre è qualificabile come nuova costruzione:
se il manufatto è utilizzato come abitazione, ambiente di lavoro, deposito, magazzino e simili e tende
a soddisfare esigenze non temporanee, allora siamo dinanzi ad una nuova costruzione;
viceversa, qualora l’utilizzo non sia uno fra quelli prima indicati e/o l’esigenza che tende a soddisfare
è solo temporanea, siamo dinanzi ad un intervento non inquadrabile fra quelli di nuova costruzione.
La differenza non è di poco conto: infatti, solo nel primo caso sarà necessario il permesso di costruire,
coma precisato dall’art. 10 comma 1 lett. a) del Testo Unico Edilizia.
Tanto premesso, nel caso sottoposto ai giudici, non è stato ravvisata l’esigenza meramente
temporanea alla cui soddisfazione l’installazione delle case mobili era diretta: infatti, “Come
ripetutamente affermato in ambito giurisprudenziale, la stabilità di una struttura non va, infatti,
confusa con la sua inamovibilità o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata, bensì si
estrinseca nell’attitudine dell’opera a soddisfare un bisogno oggettivamente non provvisorio. Ne
consegue che la natura precaria e/o temporanea di un intervento edilizio deve essere valutata in
relazione non ai connotati della struttura realizzata e, ancora, ai materiali utilizzati, ma alle esigenze
ed all’utilità che la struttura stessa è destinata obiettivamente a soddisfare” (1).
Conseguentemente, è doveroso riconoscere che le case mobili installate in un campeggio “non
risultano funzionalmente connesse a specifiche e ben individuate esigenze di carattere transitorio,
idonee a rivelare un utilizzo precario e temporaneo per fini contingenti e cronologicamente
determinati, bensì concretizzano nuove strutture destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo”;
più precisamente, “dette case mobili si presentano come funzionali all’esercizio di un’attività
economica e, dunque, inequivocabilmente adibite al soddisfacimento di esigenze perduranti nel
tempo”.
Non solo: i giudici hanno ritenuto inaccoglibile il rilievo secondo cui le case mobili, in quanto
preordinate al soddisfacimento delle richieste turistiche, venivano rimosse a seconda della necessità di
fronteggiare le specifiche richieste di alloggio: “è, infatti, noto che anche il carattere stagionale delle
strutture posizionate sul territorio non implica precarietà in tutti i casi in cui – come quello in esame
– le stesse strutture sono, comunque, destinate a soddisfare bisogni non provvisori, ossia non
temporalmente delimitati, attraverso la perpetuità della funzione che le caratterizza”.
In un’altra occasione, invece, la giurisprudenza ha ritenuto di non essere dinanzi ad una nuova
costruzione nel caso di istallazione di una casetta mobile “non infissa al suolo, di dimensioni di m
1,80 di lunghezza, larghezza ed altezza, destinata a gioco per bambini. Le dimensioni e la finalità
ludica non la possono rendere assimilabile alle case mobili di cui all’art. 3 comma 1 lettera e.5 del
D.P.R. n°. 380 del 2001. Infatti le case mobili, per essere considerate nuove costruzioni, devono
essere utilizzate come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e devono essere
dirette a soddisfare esigenze non meramente temporanee” (2).
Infine, ricordiamo che in materia di installazione di case mobili nei campeggi, la normativa regionale
può prevedere particolari situazioni:
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la Legge Regione Sicilia n. 13 del 6 febbraio 2006 prevede, all’art. 1 comma 1 che sostituisce il
comma 3 dell’art. 1 della Legge Regionale n. 14 del 13 marzo 1982, che “Nei campeggi è consentita
la presenza di tende, roulottes, camper e case mobili installate a cura della gestione senza richiedere
autorizzazione o concessione edilizia, purché conservino i meccanismi di rotazione in funzione, non
possiedano alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano
rimovibili in ogni momento; è consentita inoltre la presenza di manufatti allestiti per il pernottamento
purché non occupino una superficie complessiva superiore al 35 per cento di quella totale delle
piazzole”;
l’art. 6 della Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 28 luglio 2004 prevede, al comma 2, che “I
campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere
a disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle
piazzole autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan,
autocaravan o camper e unità abitative fisse”; il comma 6 precisa che ”Non sono soggetti a permesso
di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte o
caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti: a) conservano i meccanismi di
rotazione in funzione;
b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti
tecnologiche sono rimovibili in ogni momento”;
l’art. 16 della Legge Regione Liguria n. 2 del 2008 prevede che le case mobili non ancorate al suolo
in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di
allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili
nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale, non richiedono
titolo edilizio autonomo ma sono ricompresse nel titolo necessario per la realizzazione del campeggio.
Note
1. In TAR Piemonte, sent. n. 2073 del 10 maggio 2006, è stato negato il carattere della precarietà ad
un dehors di un pubblico esercizio, realizzato in struttura metallica e ricoperto da un telo che viene
rimosso in inverno, in cui erano stati installati un forno, un bancone con piano di lavoro, un bancone
frigo, un angolo bar, una cassa, un servizio igienico ed alcune celle frigo, nonostante fosse destinata
ad essere utilizzata soltanto nei mesi estivi e suscettibile di facile rimozione; cfr. anche TAR
Campania, Napoli, sent. n. 2451 del 28 febbraio 2006 e TAR Lazio, Latina, sent. n. 576 del 5 luglio
2005, secondo cui“Occorre muovere dal rilievo che il carattere precario e provvisorio di un
manufatto, idoneo ad escludere la necessità di munirsi per la sua realizzazione della concessione
edilizia, deve essere “indotto non dal tipo di materiali usati ma dall’uso realmente precario e
temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, sicché la precarietà dell’opera edilizia
va esclusa quando si tratti di costruzione destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo,
indipendentemente dalla facilità della sua rimozione e dal suo più o meno saldo ancoraggio al
suolo” (Consiglio di Stato, sez. V, 12 marzo 1996, n. 247, T.A.R. Lazio, Latina, 16 dicembre 2002, n.
1440, T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 21 novembre 2002, n. 841, T.A.R. Piemonte, 15 maggio 2002,
n. 987”.
2. TAR Veneto, sent. n. 359/08.
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