1346/l vitucci giuseppe, circottola bernardo
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1346/l vitucci giuseppe, circottola bernardo
Il Giudice Sportivo della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Avvocato Alessandro Avagliano ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di: Giuseppe Vitucci Bernardino Circottola nel procedimento disciplinare n. 1346/L A seguito di denuncia del 20.04.2011 a firma dei Signori Luigi Tonnicchia e Alfonso Bincoletto rispettivamente allenatore e Responsabile della Attività Promozionale del Comitato Regionale Lazio, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare a carico del Signor Giuseppe Vitucci, tecnico della A.S.D Soc. Ginnastica Angiulli di Bari nonché Consigliere Federale, e nei confronti dell’atleta Bernardino Circottola, tesserato presso la A.S.D Soc. Ginnastica Angiulli di Bari, asseritamente responsabili di aver posto in essere un illecito sportivo in occasione dei Campionati Assoluti di Lotta Greco Romana svoltisi presso il PalaCanizzaro di Catania in data 19.02.2011. Dalla predetta denuncia risultava, infatti, che durante l’incontro di categoria 74 kg Parisi Vs. Circottola quest’ultimo venisse ‘schienato’ dal Parisi a pochi secondi dall’inizio della prima ripresa senza, apparentemente, opporre alcuna resistenza. Veniva altresì riferito dell’esistenza di un possibile accordo tra i due atleti, finalizzato a permettere ad un terzo atleta, il tesserato Scaramuzzi (anch’esso appartenente alla società ASD Ginnastica Angiulli) di poter qualificarsi per un’ipotetica finale. Riferivano inoltre i denuncianti di essere in possesso di una ripresa audio visiva relativa ad una conversazione che si sarebbe svolta successivamente all’incontro indicato, tra l’atleta Francesco Bincoletto della società ASD Borgo Prati e il Signor Giuseppe Vitucci dalla quale si sarebbe potuto evincere che quest’ultimo, alla richiesta di spiegazioni su una possibile ‘combine’, avrebbe poi ammesso l’illecito sportivo. Il Procuratore Federale, quindi, con nota del 10.11.2011, al fine di disporre di ogni elemento utile alla valutazione sul piano disciplinare dei fatti sopra esposti, richiedeva ai denuncianti Signori Luigi Tonnicchia e Alfonso Bincoletto la trasmissione del video relativo alle presunte dichiarazioni rese dal Consigliere Vitucci. Esaminato quindi il predetto video, la Procura Federale con nota del 17.01.2012, convocava il Signor Francesco Bincoletto presso gli Uffici Federali al fine di rilasciare dichiarazioni sulla richiamata vicenda. Pertanto con nota del 27.03.2012 il Procuratore Federale comunicava l’apertura di una posizione disciplinare nei confronti dei sopra indicati tesserati Vitucci e Circottola, formulando altresì i relativi addebiti disciplinari per i fatti descritti, contestando la violazione dei principi sportivi, sanciti dalle Carte Federali all’art. 8, comma 3, e art. 10 dello statuto Federale, i quali prevedono l’obbligo di osservare con lealtà e disciplina le norme federali e di operare con assoluta lealtà e correttezza, tenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, nonché di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità e rettitudine, in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale, di rispettare il concetto di “Fair Play” prescritti dall’art. 2 del R.F.G.S., concedendo agli stessi termine per l’inoltro di eventuali deduzioni e considerazioni a difesa. Veniva altresì contestata la violazione dell’art. 8, comma 3, del R.F.G.S. per aver compiuto atti e comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento della gara indicata e ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica all’atleta Fabio Parisi. Notificati gli addebiti, ciascuno dei tesserati faceva pervenire una propria memoria difensiva, attraverso la quale venivano mosse contestazioni e censure relative alle discordanze tra le dichiarazioni rese dai denuncianti rispetto a quanto dichiarato in sede di deposizione testimoniale dal sig. Francesco Bincoletto ascoltato in sede istruttoria dalla Procura Federale, e, soprattutto, contestazioni sull’originalità della prova video ritenuta artefatta nei suoi contenuti. Pertanto, a seguito delle risultanze probatorie e tenute in debita considerazione le contestazioni formulate in sede istruttoria dai tesserati interessati, al fine di verificare l’autenticità e/o genuinità del predetto video, la Procura Federale con provvedimento del 11.06.2012 conferiva incarico ad un tecnico audio-visivo fiduciario della F.I.J.L.K.A.M. di analizzare il medesimo filmato. Il perito incaricato depositava quindi in data 19.06.2012 una relazione mediante la quale rilevava, tra l’altro, come la traccia audio esaminata risultasse essere disturbata e constatando l’impossibilità di confermare la corrispondenza tra le immagini e l’audio. Terminava indicando che ‘E’ possibile, quindi, che possa essere stata utilizzata una strumentazione diversa per registrare l’audio rispetto alla telecamera che ha ripreso le immagini’. Esaurita l’attività istruttoria, il Procuratore Federale, rilevando che in base agli elementi in atti esistesse un “fumus” di attendibilità su quanto denunciato, con provvedimento del 27.06.2012 disponeva l’invio degli atti al Giudice Sportivo, ritenendo doversi procedere nei confronti dei rubricati soggetti per i fatti contestati, formulando contestualmente la richiesta di irrogazione della sanzione della squalifica per mesi dodici sia nei confronti dell’atleta Bernardino Circottola che nei confronti del tecnico Giuseppe Vitucci. All’udienza di discussione del caso, tenutasi il giorno 11.07.2012, risultavano presenti il Signor Giuseppe Vitucci assistito dal proprio legale di fiducia, nonchè l’atleta Signor Bernardino Circottola i quali tutti si riportavano alle difese già tutte formulate in atti, chiedendo l’assoluzione da ogni responsabilità. Risultava altresì presente il Procuratore Federale, Avv. Cristina Varano, il quale si riportava al contenuto e alle conclusioni del deferimento depositato, insistendo per l’accoglimento delle stesse. Il Giudice Sportivo, pertanto, espone i seguenti Motivi della Decisione Nel merito questo Giudice evidenzia come i fatti addebitati, alla luce della documentazione presente in atti, ed in particolare dall’attenta analisi delle prove acquisite in sede istruttoria, non appaiono essere stati confermati nè avere avuto alcun riscontro utile al fine di integrare gli estremi di alcuna violazione disciplinare da parte dei rubricati soggetti. In particolar modo l’attendibilità del video indicato come prova principale da parte della Procura Federale appare a questo Giudice del tutto non accertata in quanto il richiamato filmato e la ripresa audio, che già da da un primo esame anche di un profano appaiono sfasati, con l’audio poco percettibile, disturbato e frammentato, è risultato, a seguito di specifica analisi da parte di un tecnico fiduciario della Federazione, generico e inidoneo a poter ascrivere ai soggetti incolpati una piena ed incontrovertibile responsabilità per i fatti contestati con l’addebito disciplinare. E’ evidente, quindi, che la prova video manca di assoluta originalità e i rilevati tagli video e la non corrispondenza tra le immagini e l’audio sono elementi di per sé già sufficienti ad attestare la inattendibilità di tale fonte probatoria. Secondo la richiamata perizia, oltretutto, è possibile che possa essere stata utilizzata una strumentazione diversa per registrare l’audio rispetto alla telecamera che ha ripreso le immagini. E certamente, per quanto la conversazione registrata inizi con un interlocutore che pronuncia la frase “sig. Vitucci, un chiarimento”, elemento invano sottolineato in sede di rinvio a giudizio da parte del Procuratore Federale, ciò non deve necessariamente portare alla conclusione che sia proprio il sig. Vitucci il reale protagonista di tale colloquio, in quanto non si può escludere l’ipotesi che qualunque soggetto possa, in un contesto esclusivamente audio, millantare di rivestire una identità non allo stesso appartenente. In tale contesto appaiono anche del tutto inattendibili le dichiarazioni del teste ascoltato sig. Francesco Bincoletto, in quanto, avendo tale atleta un interesse diretto nel procedimento in oggetto, che potenzialmente avrebbe potuto comportare una revisione a lui favorevole della classifica finale dei Campionati Assoluti di Lotta Greco Romana svoltisi presso il PalaCanizzaro di Catania in data 19.02.2011, la deposizione dallo stesso resa non può in alcun modo essere assunta a fonte di prova dei fatti menzionati in denuncia. Pertanto alla luce di quanto riportato, nel riconoscere che in presenza di diversi elementi indiziari la Procura Federale abbia correttamente deferito ogni decisione nel merito alla valutazione di questo Giudice, i rubricati andranno assolti dagli addebiti loro contestati poiché non sussiste alcuna prova pienamente attendibile della violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva ovvero della commissione di illecito sportivo da parte degli stessi. In forza dei principi generali di ogni procedimento volto a accertare e giudicare circa la responsabilità personale dei soggetti indagati, nel caso in cui gli elementi di colpevolezza non emergano in maniera chiara, indubbia ed inequivocabile, è opportuno e necessario che il Giudice provveda al proscioglimento dei rubricati. P.Q.M. Il Giudice Sportivo rigetta in toto la richiesta formulata dal Procuratore Federale e dichiara di prosciogliere il Signor Giuseppe Vitucci ed il Signor Circottola Bernardino dai fatti a loro addebitati. Manda alla Segreteria per le notifiche e le comunicazioni di rito e la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva. Roma, 11 Luglio 2012 IL GIUDICE SPORTIVO (Avv. Alessandro Avagliano) Sentenza depositata il 25 luglio 2012