1346/l vitucci giuseppe, circottola bernardo

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1346/l vitucci giuseppe, circottola bernardo
Il Giudice Sportivo
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Avvocato Alessandro Avagliano
ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:
Giuseppe Vitucci
Bernardino Circottola
nel procedimento disciplinare n. 1346/L
A seguito di denuncia del 20.04.2011 a firma dei Signori Luigi Tonnicchia e Alfonso Bincoletto
rispettivamente allenatore e Responsabile della Attività Promozionale del Comitato Regionale
Lazio, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare a carico del Signor
Giuseppe Vitucci, tecnico della A.S.D Soc. Ginnastica Angiulli di Bari nonché Consigliere Federale,
e nei confronti dell’atleta Bernardino Circottola, tesserato presso la A.S.D Soc. Ginnastica Angiulli
di Bari, asseritamente responsabili di aver posto in essere un illecito sportivo in occasione dei
Campionati Assoluti di Lotta Greco Romana svoltisi presso il PalaCanizzaro di Catania in data
19.02.2011.
Dalla predetta denuncia risultava, infatti, che durante l’incontro di categoria 74 kg Parisi Vs.
Circottola quest’ultimo venisse ‘schienato’ dal Parisi a pochi secondi dall’inizio della prima ripresa
senza, apparentemente, opporre alcuna resistenza.
Veniva altresì riferito dell’esistenza di un possibile accordo tra i due atleti, finalizzato a permettere
ad un terzo atleta, il tesserato Scaramuzzi (anch’esso appartenente alla società ASD Ginnastica
Angiulli) di poter qualificarsi per un’ipotetica finale.
Riferivano inoltre i denuncianti di essere in possesso di una ripresa audio visiva relativa ad una
conversazione che si sarebbe svolta successivamente all’incontro indicato, tra l’atleta Francesco
Bincoletto della società ASD Borgo Prati e il Signor Giuseppe Vitucci dalla quale si sarebbe potuto
evincere che quest’ultimo, alla richiesta di spiegazioni su una possibile ‘combine’, avrebbe poi
ammesso l’illecito sportivo.
Il Procuratore Federale, quindi, con nota del 10.11.2011, al fine di disporre di ogni elemento utile
alla valutazione sul piano disciplinare dei fatti sopra esposti, richiedeva ai denuncianti Signori Luigi
Tonnicchia e Alfonso Bincoletto la trasmissione del video relativo alle presunte dichiarazioni rese
dal Consigliere Vitucci.
Esaminato quindi il predetto video, la Procura Federale con nota del 17.01.2012, convocava il
Signor Francesco Bincoletto presso gli Uffici Federali al fine di rilasciare dichiarazioni sulla
richiamata vicenda.
Pertanto con nota del 27.03.2012 il Procuratore Federale comunicava l’apertura di una posizione
disciplinare nei confronti dei sopra indicati tesserati Vitucci e Circottola, formulando altresì i relativi
addebiti disciplinari per i fatti descritti, contestando la violazione dei principi sportivi, sanciti dalle
Carte Federali all’art. 8, comma 3, e art. 10 dello statuto Federale, i quali prevedono l’obbligo di
osservare con lealtà e disciplina le norme federali e di operare con assoluta lealtà e correttezza,
tenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, nonché di
mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità e rettitudine, in ogni
rapporto di natura sportiva, sociale e morale, di rispettare il concetto di “Fair Play” prescritti dall’art.
2 del R.F.G.S., concedendo agli stessi termine per l’inoltro di eventuali deduzioni e considerazioni
a difesa.
Veniva altresì contestata la violazione dell’art. 8, comma 3, del R.F.G.S. per aver compiuto atti e
comportamenti finalizzati ad alterare lo svolgimento della gara indicata e ad assicurare un ingiusto
vantaggio in classifica all’atleta Fabio Parisi.
Notificati gli addebiti, ciascuno dei tesserati faceva pervenire una propria memoria difensiva,
attraverso la quale venivano mosse contestazioni e censure relative alle discordanze tra le
dichiarazioni rese dai denuncianti rispetto a quanto dichiarato in sede di deposizione testimoniale
dal sig. Francesco Bincoletto ascoltato in sede istruttoria dalla Procura Federale, e, soprattutto,
contestazioni sull’originalità della prova video ritenuta artefatta nei suoi contenuti.
Pertanto, a seguito delle risultanze probatorie e tenute in debita considerazione le contestazioni
formulate in sede istruttoria dai tesserati interessati, al fine di verificare l’autenticità e/o genuinità
del predetto video, la Procura Federale con provvedimento del 11.06.2012 conferiva incarico ad un
tecnico audio-visivo fiduciario della F.I.J.L.K.A.M. di analizzare il medesimo filmato.
Il perito incaricato depositava quindi in data 19.06.2012 una relazione mediante la quale rilevava,
tra l’altro, come la traccia audio esaminata risultasse essere disturbata e constatando
l’impossibilità di confermare la corrispondenza tra le immagini e l’audio.
Terminava indicando che ‘E’ possibile, quindi, che possa essere stata utilizzata una
strumentazione diversa per registrare l’audio rispetto alla telecamera che ha ripreso le immagini’.
Esaurita l’attività istruttoria, il Procuratore Federale, rilevando che in base agli elementi in atti
esistesse un “fumus” di attendibilità su quanto denunciato, con provvedimento del 27.06.2012
disponeva l’invio degli atti al Giudice Sportivo, ritenendo doversi procedere nei confronti dei
rubricati soggetti per i fatti contestati, formulando contestualmente la richiesta di irrogazione della
sanzione della squalifica per mesi dodici sia nei confronti dell’atleta Bernardino Circottola che nei
confronti del tecnico Giuseppe Vitucci.
All’udienza di discussione del caso, tenutasi il giorno 11.07.2012, risultavano presenti il Signor
Giuseppe Vitucci assistito dal proprio legale di fiducia, nonchè l’atleta Signor Bernardino Circottola
i quali tutti si riportavano alle difese già tutte formulate in atti, chiedendo l’assoluzione da ogni
responsabilità.
Risultava altresì presente il Procuratore Federale, Avv. Cristina Varano, il quale si riportava al
contenuto e alle conclusioni del deferimento depositato, insistendo per l’accoglimento delle stesse.
Il Giudice Sportivo, pertanto, espone i seguenti
Motivi della Decisione
Nel merito questo Giudice evidenzia come i fatti addebitati, alla luce della documentazione
presente in atti, ed in particolare dall’attenta analisi delle prove acquisite in sede istruttoria, non
appaiono essere stati confermati nè avere avuto alcun riscontro utile al fine di integrare gli estremi
di alcuna violazione disciplinare da parte dei rubricati soggetti.
In particolar modo l’attendibilità del video indicato come prova principale da parte della Procura
Federale appare a questo Giudice del tutto non accertata in quanto il richiamato filmato e la ripresa
audio, che già da da un primo esame anche di un profano appaiono sfasati, con l’audio poco
percettibile, disturbato e frammentato, è risultato, a seguito di specifica analisi da parte di un
tecnico fiduciario della Federazione, generico e inidoneo a poter ascrivere ai soggetti incolpati una
piena ed incontrovertibile responsabilità per i fatti contestati con l’addebito disciplinare.
E’ evidente, quindi, che la prova video manca di assoluta originalità e i rilevati tagli video e la non
corrispondenza tra le immagini e l’audio sono elementi di per sé già sufficienti ad attestare la
inattendibilità di tale fonte probatoria.
Secondo la richiamata perizia, oltretutto, è possibile che possa essere stata utilizzata una
strumentazione diversa per registrare l’audio rispetto alla telecamera che ha ripreso le immagini. E
certamente, per quanto la conversazione registrata inizi con un interlocutore che pronuncia la frase
“sig. Vitucci, un chiarimento”, elemento invano sottolineato in sede di rinvio a giudizio da parte del
Procuratore Federale, ciò non deve necessariamente portare alla conclusione che sia proprio il sig.
Vitucci il reale protagonista di tale colloquio, in quanto non si può escludere l’ipotesi che qualunque
soggetto possa, in un contesto esclusivamente audio, millantare di rivestire una identità non allo
stesso appartenente.
In tale contesto appaiono anche del tutto inattendibili le dichiarazioni del teste ascoltato sig.
Francesco Bincoletto, in quanto, avendo tale atleta un interesse diretto nel procedimento in
oggetto, che potenzialmente avrebbe potuto comportare una revisione a lui favorevole della
classifica finale dei Campionati Assoluti di Lotta Greco Romana svoltisi presso il PalaCanizzaro di
Catania in data 19.02.2011, la deposizione dallo stesso resa non può in alcun modo essere
assunta a fonte di prova dei fatti menzionati in denuncia.
Pertanto alla luce di quanto riportato, nel riconoscere che in presenza di diversi elementi indiziari la
Procura Federale abbia correttamente deferito ogni decisione nel merito alla valutazione di questo
Giudice, i rubricati andranno assolti dagli addebiti loro contestati poiché non sussiste alcuna prova
pienamente attendibile della violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva ovvero della
commissione di illecito sportivo da parte degli stessi. In forza dei principi generali di ogni
procedimento volto a accertare e giudicare circa la responsabilità personale dei soggetti indagati,
nel caso in cui gli elementi di colpevolezza non emergano in maniera chiara, indubbia ed
inequivocabile, è opportuno e necessario che il Giudice provveda al proscioglimento dei rubricati.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo rigetta in toto la richiesta formulata dal Procuratore Federale e dichiara di
prosciogliere
il Signor Giuseppe Vitucci ed il Signor Circottola Bernardino dai fatti a loro addebitati.
Manda alla Segreteria per le notifiche e le comunicazioni di rito e la pubblicazione ai sensi di
quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
Roma, 11 Luglio 2012
IL GIUDICE SPORTIVO
(Avv. Alessandro Avagliano)
Sentenza depositata il 25 luglio 2012