LAVORO MARITTIMO E GIURISPRUDENZA EUROPEA Le

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LAVORO MARITTIMO E GIURISPRUDENZA EUROPEA Le
LAVORO MARITTIMO E GIURISPRUDENZA EUROPEA Un incontro di studio Itf – Fit a Roma sul “caso Viking” e non solo Le interazioni crescenti tra diritti sociali dei lavoratori, rapporti sindacali e contrattuali con le controparti datoriali , convenzioni internazionali, direttive, regolamenti e giurisprudenza a livello europeo, determinano un panorama complesso, specialmente in comparti come quello del trasporto marittimo, investiti da fenomeni di forte, ulteriore globalizzazione e internazionalizzazione. Di qui la necessità di approfondire il dibattito anche all’interno del sindacalismo dei trasporti, sulle problematiche che ne derivano. In tal senso, un meeting svoltosi a Roma tra gli avvocati italiani dell’Itf, il rappresentante del dipartimento legale dell'Itf di Londra mr. Subasinge e l'Ispettorato italiano Itf. All’incontro sono intervenuti il cap. Remo Di Fiore (per la Fit Cisl), rappresentante Itf in Italia, il coordinatore Itf‐Italia Francesco Di Fiore, gli ispettori Itf: Leoncini, Serretiello, Siligato, Saitta, Nazzarri con i contatti Itf, Tuveri e D’Alessio e gli avvocati: Egisto Cavallari, Giacomo Malfa, Anna Novelli, Bruno Neri, Stefano Neri, Matteo Pollastrini e Stefano Staderini. Dopo una breve introduzione di saluto del cap. Di Fiore, l’avv. Subasinge, solicitor dell’Itf (e cioè preparatore del processo, nella prassi britannica), ha aperto i lavori illustrando uno studio dal titolo: Itf contro Viking Line; cinque anni dopo. Partendo dal caso che ha coinvolto cinque anni fa la Compagnia Viking Line il sindacato finlandese Fsu e l’Itf, lo studio evidenzia infatti le implicazioni pratiche di alcune importanti sentenze della Corte di Giustizia Europea che sono seguite, applicabili in tutti i settori e in tutti i paesi dell’Unione Europea. Il nocciolo del problema è che a livello comunitario esistono due diritti fondamentali tutelati appieno, che sono il diritto di stabilimento ed il diritto di sciopero. Per diritto di stabilimento si intende la possibilità che una impresa sposti la propria attività da uno Stato comunitario ad un altro. La tutela del diritto di sciopero chiaramente garantisce ai lavoratori uno strumento per tutelare i propri interessi. Con il caso Viking ed altri, la Corte suprema europea ha stabilito che ambedue i diritti sono fondamentali anche se, di fatto, ha reso subalterno quello di sciopero al diritto di stabilimento. Nel caso Viking, poiché lo sciopero dichiarato dal sindacato finlandese era contro il cambio di bandiera di un traghetto che passava da quella finlandese a quella estone e poiché si era di fronte ad un cambio di stabilimento, la Corte suprema dichiarava illegittima l’azione sindacale. Ma non solo. In termini di principio generale, la sentenza Viking ha stabilito un principio di equivalenza tra un’azione avviata dai lavoratori e la motivazione per la quale gli stessi hanno assunto quella decisione. Chiaramente, poiché la sentenza non indica chi sia il soggetto in grado di valutare l’esistenza o meno di questa equivalenza ne consegue che la decisione sia pertinenza del giudice, fatto questo che preoccupa non poco il sindacato. Nel Regolamento Monti II, ad aumentare la preoccupazione, il principio di cui sopra viene rimarcato. In compenso la Corte europea dei diritti umani, tra i due diritti fondamentali ritiene predominante il diritto di sciopero. Complessivamente, dunque si è di fronte ad una situazione abbastanza ingarbugliata nel senso che di fronte ad un contenzioso, il Sindacato dovrebbe appellarsi a quanto stabilito in termini di diritti umani e quindi superare gli aspetti negativi della sentenza Viking ed altre. Questa materia se non sufficientemente dibattuta all’interno del sindacalismo dei trasporti – come ha sottolineato Remo Di Fiore – comporta il rischio che di fronte ad uno sciopero non correttamente dichiarato, il datore di lavoro, utilizzando la sentenza Viking, possa chiedere un risarcimento danni al sindacato e/o ai lavoratori. Peraltro, secondo alcuni legali che hanno partecipato al seminario, pur teoricamente esistendo questa possibilità, nei fatti è da ritenere remota. Il dibattito romano ha poi affrontato altri temi legati ad altre problematiche giuridiche. Gli avvocati Cavallari, Neri, Malfa hanno scambiato utili informazioni sulla nuova normativa del pagamento del contributo unificato che non trova la stessa applicazione in tutti i territori. E gli avvocati hanno chiesto in particolare al cap. Di Fiore di intervenire a nome dei sindacati confederali per chiedere al Governo un miglioramento della normativa. In tal senso verrà predisposta una lettera dall’avvocato Malfa. Ulteriore argomento quello relativo alle procedure di sequestro nave. Partendo dalle problematiche relative alla nave abbandonata “Dila S.” spiegate dall’ avv. Malfa e dall’ispettore Saitta, ci si è confrontati in base alle varie esperienze, sulle procedure di sequestro nelle varie corti nazionali. In particolare, in merito alla procedura, l’avv. Staderini ha spiegato che nei ricorsi al giudice del territorio genovese i giudici si conformano alle regole dettate dalla nuova convenzione sui sequestri. In proposito verranno divulgate le motivazioni delle sentenze. La discussione è proseguita argomentando sulla dicitura di “contratto a viaggio” e sulle convenzioni di arruolamento. Il primo problema, sollevato dall’Ispettorato (Saitta) consiste nel fatto che dopo l’eliminazione nel contratto nazionale della definizione “contratto a tempo determinato” , utilizzando “contratto a viaggio”, si rende, in fase di giudizio, il contratto nullo e quindi trasformabile in tempo indeterminato. L’avvocato Malfa, auspicando l’assimilazione del lavoro nautico al lavoro ordinario nel rispetto delle peculiarità, ha chiesto che al riguardo, in fase di contrattazione, venga tenuto presente questo problema. Il secondo argomento è consistito nel fatto che nella convenzione di arruolamento debba essere riportato il contratto di riferimento che viene invece inserito in maniera generica. Di seguito poi il cap. Di Fiore ha formulato alcuni quesiti di natura legale sui quali gli avvocati hanno espresso i loro pareri. Al termine della riunione si è convenuto di continuare tale collaborazione al fine di informare i vari studi legali sparsi sul territorio nazionale, sulle problematiche del settore marittimo e coordinarli con le questioni indicate dell’Itf, utilizzando la struttura nazionale, del dipartimento marittimo della Fit Cisl come strumento di collegamento. Roma 23.05.2012