foglio informativo per operazioni di locazione
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foglio informativo per operazioni di locazione
CONTRATTI ACCESSORI Il Cliente può richiedere l'adesione ai seguenti servizi accessori a quello di locazione finanziaria: a) PREMIO LIGHT polizza assicurativa a copertura Incendio/Furto oppure Incendio/Furto /Kasko; b) PILOT polizza assicurativa a copertura infortuni del conducente; c) ALTER EGO polizza assicurativa a copertura del rischio del credito; d) LIFE - TIME (per i marchi Volkswagen, Seat, Skoda) e CAR - LIFE PLUS (per il marchio AUDI) polizza assicurativa a copertura interventi di riparazione o sostituzione, a seguito di guasto; e) altri servizi accessori. Il Cliente può richiedere alla Banca di finanziargli il relativo importo. In tal caso, le condizioni economiche sono le medesime del contratto di locazione finanziaria. Per tutti i servizi assicurativi/accessori sopra descritti, si vedano gli allegati per estratto delle condizioni generali che descrivono e regolano i singoli servizi prescelti, messi a disposizione del Cliente richiedente. ORGANI E PROCEDURE PER LA COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE Questa Banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio Reclami della Clientela e dell'Ombudsman bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al Giudice. Si rimanda alla Sezione III dell'Avviso "principali norme di trasparenza". Legenda delle principali nozioni dell’operazione Concedente Utilizzatore Cliente debitore che“utilizza”il bene ricevuto in locazione finanziaria Consumatore Cliente persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta (nel c.d. “leasing al consumo”) Tasso leasing E’ il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, è considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e relativi interessi Opzione di acquisto Soggetto fornitore LAROVERE - Foglio informativo n. 2 - data ultimo aggiornamento 07/2009 Intermediario bancario o finanziario creditore che mette a disposizione il bene in locazione finanziaria Facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato Intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti Valuta Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi Canone Corrispettivo periodico della locazione finanziaria Parametro di indicizzazione Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all’uopo indicate DATI IDENTIFICATIVI DEL CONVENZIONATO CHE HA CONSEGNATO IL FOGLIO anche coincidere (c.d. lease-back). La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato. FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI AUTOVEICOLI Redatto in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003 ed alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca D’Italia – Circ. n. 229,Titolo X, cap. 1. Informazioni sulla Banca Gentile Cliente, desideriamo presentarci brevemente: siamo la filiale italiana di VOLKSWAGEN BANK GmbH, banca di diritto tedesco presente in Germania da oltre 30 anni. La nostra sede legale è ubicata presso la Casa Madre, in Gifhorner Strasse, 57 a Braunschweig (D). Abbiamo due filiali operative in Italia, una a Verona, in Viale Gumpert n°1 e l’altra a Milano, in Via Petitti n°15, sede tra l’altro della Direzione di Filiale. Siamo nati per consentire ai clienti del Gruppo Volkswagen di realizzare l’acquisto dell’automobile desiderata attraverso finanziamenti e leasing. Oggi il nostro raggio d’azione si è ampliato, e migliaia di persone e società in tutto il mondo usufruiscono dei nostri servizi bancari, finanziari ed assicurativi a tutto campo. Di seguito, per Sua informazione, riportiamo qualche dato tecnico in più: Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione Registro delle Imprese di Milano: Codice ABI: Numero di Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 12513730155 03105 53841. Il Capitale Sociale, in base al Bilancio approvato del 2008, è pari a € 358.279.200; le riserve ammontano a complessivi € 2.595.800.000. Caratteristiche e rischi tipici Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal concedente o da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed utilizzatore possono Rischi relativi alla locazione finanziaria Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: ✓ obbligo, per il cliente - utilizzatore, del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del concedente, nonché obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene. Per tali rischi, il cliente - utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti; ✓ rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. Per tali rischi, il cliente - utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti; ✓ nelle operazioni a medio e lungo termine, rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato; ✓ variabilità del tasso di cambio, qualora l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute estere (ad esempio, dollari USA). ✓ in caso di indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; in caso di operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro. Condizioni economiche che regolano il servizio (valori massimi) Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione - tra gli altri - della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni di Banca d'Italia come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza tra il costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi". Il "tasso leasing" concretamente praticato al cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione tra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto. Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria. Costo del bene locato da 0 a 5.000 € 17,34% Da 5.000 a 25.000 € 12,28% Da 25.000 a 50.000 € 10,35% Oltre 50.000 € 8,36% Il Tasso Effettivo Globale Medio in vigore, con riferimento alla tipologia di operazione descritta in questo foglio informativo, è indicato nella tabella in calce denominata “TEGM e TASSO SOGLIA ai sensi della Legge n. 108/96” * Tasso nominale annuo: 10% Interessi di mora tasso effettivo globale medio rilevato dal Ministero delle Economie e delle Finanze ai sensi della legge 108/96 relativamente alle classi di importo di leasing, + 1/4 Valute applicate per l’imputazione degli interessi Il 2° giorno lavorativo di VWB successivo all'accredito per mezzi di pagamento diversi da pagamenti in contanti o a mezzo assegno circolare oppure a mezzo c/c postale Premio Alter Ego 4 % dell’importo finanziato Spese istruttoria € 350,00 Spese invio comunicazioni € 2,50 Spese incasso canone mensile € 5,00 per ogni incasso Riscatto anticipato per leasing finanziario canoni a scadere attualizzati al tasso ex art. 2, comma 1, dlgs 213/98, oltre al prezzo dell’opzione di acquisto; negli ultimi 6 mesi non si applica l’attualizzazione. Sono a carico del riscattante le spese di passaggio di proprietà Riscatto anticipato per leasing al consumo intero capitale residuo, compresa la quota capitale del prezzo di acquisto, oltre alla commissione prevista dalla legge in vigore al momento del riscatto nella misura massima consentita dalla legge stessa Subentri, variazioni e trasformazioni societarie € 258,00 Variazioni anagrafiche e banche d’appoggio € 51,00 Spese sollecito 5% dell'importo dovuto con un minimo di euro 15,00 Spese gestione pagam.Tassa di Proprietà € 15,00 Spese di recupero pagamento contravvenzioni € 6,00 Esazione importi insoluti recupero spese sostenute per eventuali interventi domiciliari 13% dell’importo dovuto con un minimo di € 25,00 Spese invio fattura cartacea € 3,00 Penale per ritardata restituzione veicolo 1 canone Indicizzazione Ove previsto in contratto, i canoni si intendono variabili in funzione dell’andamento del tasso previsto contrattualmente (Euribor 1 mese lettera base 360) e secondo i criteri indicati all’art.10 delle Condizioni Generali di Locazione Finanziaria Dichiarazioni, autorizzazioni e permessi simili (richiesta dal cliente e/o dalla legge) € 51,00 Copie conformi documenti € 51,00 Tutte le voci di spesa indicate si intendono al netto d'IVA. Sono a carico dell’utilizzatore le spese di: tassa di proprietà (pagate direttamente dal Concedente e riaddebitate al cliente sul primo canone utile), polizze assicurative R.C. furto e incendio ed eventuale Kasko e contravvenzioni. *Si riportano di seguito i Tassi Effettivi Globali Medi della tipologia di operazioni oggetto del presente foglio informativo, rilevati e pubblicati trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ed i Tassi Soglia che costituiscono il limite al di sopra del quale si configura il reato di usura. Il Tasso Soglia è calcolato aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio, ai sensi dell’art. 2 della Legge n.108/96: TEGM E TASSO SOGLIA ai sensi della Legge n. 108/96 Leasing Fino a 5.000 € Da 5.000 a 25.000 € Da 25.000 a 50.000 € Oltre 50.000 € TEGM 11,57% 8,19% 6,91% 5,58% Tasso Soglia 17,355% 12,29% 10,365% 8,37% Periodo di riferimento della rilevazione dei TEGM: 01.01.2009 – 31.03.2009 Applicazione: dal 01.07.2009 al 30.09.2009. Principali clausole contrattuali che regolano il servizio Di seguito, si riporta l'elenco ed una breve descrizione delle più significative clausole contrattuali, facendo presente che in caso di contestazioni e/o controversie trova applicazione esclusivamente il contenuto delle singole clausole così come riportato nelle condizioni generali e particolari di contratto. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO Il Concedente avrà la facoltà discrezionale ed insindacabile di accettare o respingere la richiesta dell’Utilizzatore. Il contratto si intenderà concluso e perfezionato soltanto a seguito di conferma scritta dell’eventuale accettazione della proposta da parte del Concedente, a cui seguirà ricezione da parte del Concedente di copia della stessa lettera di accettazione della proposta debitamente firmata in originale dall’Utilizzatore o dal Convenzionato/Fornitore nell'ipotesi in cui presso quest'ultimo, ed ai limitati fini della ricezione di tale comunicazione, l’Utilizzatore abbia espressamente inteso eleggere domicilio ex art. 47 C.C. CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO L’Utilizzatore dovrà concordare direttamente con il Fornitore le modalità di consegna del veicolo ed ha l’obbligo di prendere in consegna il veicolo non appena gli sarà messo a disposizione dal Fornitore. L’immatricolazione del veicolo verrà curata dal Fornitore, sotto la responsabilità dello stesso in solido con l’Utilizzatore; nessuna responsabilità può essere addebitata al Concedente per eventuali ritardi nell’ottenimento della carta di circolazione. Nessuna responsabilità del Concedente potrà essere invocata, sia per la mancata o ritardata consegna da parte del Fornitore, sia per i vizi, difetti o mancanza di qualità, anche se comportanti l’inidoneità all’uso o per mancato funzionamento, anche sopravvenuto. L’Utilizzatore potrà peraltro esercitare nei confronti del Fornitore, a proprio rischio e spese, tutte le azioni spettanti al Concedente - acquirente, esclusa solo l’azione di risoluzione. A tal fine il Concedente dichiara che non vi è alcun accordo che gli attribuisce l’esclusiva per la concessione della locazione finanziaria ai Clienti del Convenzionato/Fornitore. CANONI E PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA Il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato per ragione alcuna; ogni eventuale diritto o pretesa dell’Utilizzatore dovrà essere fatto valere in separata sede; è comunque esclusa la compensabilità con i canoni. Sui canoni, come su ogni altra somma dovuta al Conce- dente della quale l’Utilizzatore non provvedesse al tempestivo pagamento, matureranno interessi di mora pari al tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 108/96 relativamente alle classi di importo delle operazioni di leasing e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale vigente nel periodo di stipula del presente contratto, maggiorato di un quarto. OPZIONE AL TERMINE DELLA LOCAZIONE Al termine del contratto se l'Utilizzatore non esercita la facoltà di acquistare l'autoveicolo al prezzo predeterminato, ha l'obbligo di restituirlo al Concedente nel luogo e nei modi da questi indicati. L'opzione non potrà essere esercitata qualora l'utilizzatore non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto: in particolare dovrà aver provveduto al rimborso delle tasse automobilistiche anticipate dal Concedente per tutto il periodo della locazione. La compravendita produrrà effetti nel momento in cui il concedente, accertato al termine della locazione l'avvenuto adempimento, emetterà la fattura di vendita. Tutte le spese relative al passaggio di proprietà saranno comunque a carico dell'utilizzatore. In tutte le ipotesi di riconsegna del veicolo, il Concedente potrà far periziare lo stesso addebitando all’Utilizzatore l’importo dei danni al veicolo come risultanti dalla perizia. Fermo restando l’obbligo di immediata restituzione, in caso di ritardo nella restituzione del veicolo, all’Utilizzatore verrà addebitato - a titolo di penale - un importo pari ad un canone. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di inadempimento dell'Utilizzatore al pagamento anche di un solo corrispettivo periodico o di uno degli obblighi sopra indicati, il Concedente ha facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante il semplice invio di una raccomandata A. R.. A seguito della risoluzione del contratto l'utilizzatore dovrà immediatamente restituire il veicolo al Concedente. Il Concedente avrà inoltre diritto di trattenere l’importo dei canoni pagati (ivi compresi quelli anticipati); di pretendere il pagamento dei canoni scaduti ed impagati al momento della risoluzione nonché di altre eventuali somme dovute in virtù del contratto; di pretendere le spese sostenute per il recupero e le eventuali riparazioni del veicolo; di pretendere gli importi dei canoni a scadere non ancora pagati ed il prezzo di acquisto attualizzati al tasso ex art. 2, comma 1, d. lgs 213/98 in vigore alla data di risoluzione del contratto; gli interessi di mora dal momento della richiesta sino all’effettivo saldo, il tutto diminuito del valore di realizzo del mezzo restituito. In caso di risoluzione consensuale o riscatto anticipato, saranno adottati gli stessi criteri di calcolo sovraindicati per la determinazione dell’importo dovuto. Nel caso in cui l’Utilizzatore rivesta la qualifica di Consumatore, l’importo della penale è sostituito dall’intero capitale residuo, compresa la quota capitale del prezzo di acquisto oltre alla commissione prevista dalla legge 142/92, d. lgs. 385/93, successive modificazioni e/o norme attuative, in vigore al momento della risoluzione consensuale o del riscatto anticipato, nella misura massima consentita dalla stessa normativa. ADEMPIMENTI DELL’UTILIZZATORE L’Utilizzatore è costituito custode del bene locato e, per tutta la durata della locazione, dovrà: a) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, comprese le operazioni previste dai tagliandi di garanzia rilasciati dalla Casa costruttrice; b) consentire al Concedente od ai suoi incaricati di accertare in qualsiasi momento lo stato e le condizioni del veicolo locato; c) munirsi a propria cura e spese e senza responsabilità di sorta per il Concedente (o, quando ciò non sia possibile, manlevando integralmente il Concedente da ogni onere) di ogni licenza, autorizzazione o permesso dell’autorità amministrativa eventualmente occorrente; d) rimborsare a Volkswagen Bank l'importo delle tasse automobilistiche di proprietà. UTILIZZO DEL VEICOLO L’Utilizzatore si impegna a: a) rispettare nell’uso del veicolo locato le disposizioni tutte del vigente Codice della Strada. In ogni caso l’Utilizzatore è direttamente responsabile, esclusa ogni responsabilità del Concedente, per ogni illecito connesso al possesso o alla circolazione del veicolo locato per violazioni di leggi o regolamenti ed è tenuto al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Concedente per la ritardata ricezione dei verbali stessi da parte dell’Utilizzatore, ovvero per aver eseguito pagamenti che l’Utilizzatore ritenesse non dovuti; b) non sublocare, dare in pegno, affidare a terzi, esclusi famigliari conviventi e dipendenti, il veicolo locato; c) segnalare entro 48 ore al Concedente, con lettera Raccomandata A.R., l’esecuzione di pignoramenti, sequestri o altri vincoli sul veicolo locato; d) rispettare e far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Concedente; e) non cedere a terzi il contratto senza il consenso scritto del Concedente; in caso di perfezionamento della cessione del contratto il subentrante subentra anche nei contratti relativi ai servizi accessori al contratto di locazione finanziaria; f) segnalare entro 48 ore al Concedente, con lettera Raccomandata A.R., il trasferimento del proprio domicilio / residenza. g) dare immediata comunicazione al Concedente, con lettera Raccomandata A.R., di tutte le eventuali variazioni: di ragione o denominazione sociale, dello stato giuridico, del/dei soggetto/i nella compagine sociale munito/i di validi poteri di firma rispetto a quello/i che ha/hanno sottoscritto il contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il legale rappresentante, il procuratore munito dei necessari poteri…); tali variazioni comporteranno il subentro con relativo addebito delle necessarie spese di istruttoria. È in facoltà del Concedente di cedere il contratto, i crediti o qualsiasi altro diritto che al Concedente ne derivi. La cessione verrà comunicata per iscritto all’Utilizzatore ed avrà immediato effetto intendendosi già sin d’ora consentita ed accettata dall’Utilizzatore. SPESE, IMPOSTE E TASSE DI PROPRIETÀ L'Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà i cui importi sono anticipati dal Concedente, facenti capo all'autoveicolo o al contratto di locazione finanziaria. ASSICURAZIONI a) Coperture assicurative. Il veicolo locato dovrà essere assicurato, a cura e spese dell’Utilizzatore ed anche nell’interesse del Concedente, presso Compagnia di gradimento del Concedente, per responsabilità civile, furto e incendio. Nel testo delle polizze dovrà essere inserita clausola di vincolo in favore del Concedente, secondo il testo unificato predisposto dall’ANIA per i veicoli concessi in locazione finanziaria, per tutta la durata della locazione e per ulteriori sessanta giorni dopo la scadenza del contratto. b) Mandato a trattare con le Compagnie. Il Concedente dà mandato all’Utilizzatore di trattare con le Compagnie di assicurazione interessate la liquidazione di qualsiasi danno; il relativo atto di quietanza sarà inoltrato per la sottoscrizione al Concedente, che stabilirà se la li- quidazione dovrà avvenire in proprio favore, ovvero in favore dell’Utilizzatore. Il Concedente avrà diritto di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il mandato a concordare l’indennizzo. c) Alter Ego. L'Utilizzatore ha facoltà di stipulare o di consentire alla Banca di stipulare per proprio conto - presso Compagnia di assicurazione di gradimento della Banca - un contratto di assicurazione a tutela del rischio del credito a favore della Banca stessa, per tutta la durata del finanziamento. Il capitale assicurato è inizialmente pari all’intera somma concessa e successivamente decrescente mensilmente dell’ammontare di una rata. L'Utilizzatore cha abbia aderito alla polizza stipulata dalla Banca autorizza la Banca stessa ad addebitare il premio sull’estratto conto e ad incassare il relativo indennizzo sino a concorrenza del debito residuo alla data di liquidazione. II costo mensile della copertura assicurativa ALTER EGO è calcolato in termini percentuali dell’importo finanziato ed indicato in contratto nel riquadro ”Servizi”. SINISTRI a) Obblighi dell’Utilizzatore in caso di sinistro o furto. Nell’ipotesi di sinistro o di qualsiasi evento da cui fosse derivato danneggiamento del veicolo locato, l’Utilizzatore dovrà riportarlo in pristino stato. Il Concedente autorizzerà le Compagnie di assicurazione interessate a liquidare l’eventuale indennizzo direttamente all’Utilizzatore, previo accertamento dell’avvenuta riparazione e dell’avvenuto pagamento della stessa. Nell’ipotesi di sinistro o altro evento da cui sia derivata distruzione o totale inservibilità del veicolo, come pure nell’ipotesi di furto, il contratto di locazione finanziaria è risolto di pieno diritto. Indipendentemente dalla esistenza di una effettiva copertura assicurativa, l’Utilizzatore risponderà direttamente ed interamente delle conseguenze patrimoniali della perdita o della sottrazione del veicolo, e sarà pertanto tenuto a versare al Concedente quanto previsto per ogni caso di risoluzione del contratto. b) Danni provocati a terzi. Qualora sia invocata da terzi la responsabilità del Concedente, nella sua qualità di proprietario del veicolo locato, per danni subiti in conseguenza dell’uso del medesimo, l’Utilizzatore risponderà dei danni, prestando sin d’ora ampia e totale manleva al Concedente, quale che sia la causa dell’evento dannoso invocato. c) Danni provocati da terzi. Nel caso di danni al veicolo locato provocati da terzi, ed in mancanza di una bonaria definizione della pendenza, il Concedente si riserva di agire direttamente contro il terzo per il risarcimento del danno. MODIFICHE DI CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e contrattuali, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, del codice civile, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall’art. 118 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dall’art. 10 della Legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate dei tassi di interesse e delle condizioni di mercato, motivi di sicurezza o di efficienza, esigenze organizzative, evoluzione dei sistemi elettronici di pagamento, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente, questi avrà diritto di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa “proposta di modifica unilaterale”, senza penalità e con applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni ogni suo debito nei confronti della Banca per capitale interessi e spese maturati alla data del versamento.