Novità ed approfondimenti di dicembre 2016

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Novità ed approfondimenti di dicembre 2016
Lexalia Newsletter n. 10/2016
Novità ed approfondimenti di dicembre 2016
Milano, 27 dicembre 2016
Piazza San Sepolcro n.1
20123 Milano
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Indice
Novità ................................................................................................................................................ 3
INTERESSI LEGALI ALLO 0,1% DAL 1° GENNAIO 2017 ........................................................... 3
FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING DAL 2018 ......................................... 4
LEGGE N. 225 DEL 1 DICEMBRE 2016: DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO SOSTITUTI D’IMPOSTA ............................................................................................................... 6
Approfondimenti.............................................................................................................................. 8
NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 . 8
LE SOCIETA’ BENEFIT: NUOVO TIPO SOCIETARIO O UN MODO DIVERSO DI CONCEPIRE
MODELLI GIA’ ESISTENTI? ....................................................................................................... 12
IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE C.D. FIS ............................................................... 15
Dal Mondo ...................................................................................................................................... 18
ITALIA - IRAN: CHI HA PAURA DI DONALD TRUMP? ............................................................... 18
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Novità
INTERESSI LEGALI ALLO 0,1% DAL 1°
GENNAIO 2017
Decreto 7 dicembre 2016 del MEF
Il decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, ha stabilito che, con decorrenza dal 1°
gennaio 2017, la misura degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno (fino
al 31 dicembre 2016 la misura degli interessi legali è pari allo 0,2% in ragione d’anno).
Con la diminuzione della misura degli interessi legali, dal 2017 il ravvedimento sarà
ancora più conveniente.
Si ricorda che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre
applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. La
nuova misura andrà applicata solo in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra il 1°
gennaio 2017 e il giorno del versamento tardivo.
Quindi, i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2017 per violazioni intervenute fino al
31.12.2016, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
 gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,2% per il periodo che va dal giorno
successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2016;
 gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla
data di regolarizzazione della violazione.
Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2017 in poi si applicheranno
esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,1%.
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Novità
FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX
FREE SHOPPING DAL 2018
Art. 4-bis del D.L. n. 193/2016
L’art. 4-bis del DL 193/2016 prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, a decorrere
dal 1° gennaio 2018, per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro nei
confronti di viaggiatori residenti al di fuori della UE, per le quali è previsto lo sgravio
dell’IVA ai sensi dell’art. 38-quater del DPR 633/72.
In particolare, si tratta delle cessioni:
 effettuate nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione
europea;
 di beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore che devono uscire dal
territorio comunitario entro tre mesi dall’acquisto;
 di importo superiore a 154,94 euro, al lordo dell’IVA.
Si ricorda, che, in base all’art.38-quater, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, il fornitore italiano
per effettuare senza applicazione dell’IVA tali cessioni deve:

riportare in fattura gli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente)
attestante che il cliente è residente o domiciliato al di fuori dell’Unione europea;

acquisire la prova (mediante visto doganale di uscita sulla fattura) dell’uscita dei beni
dal territorio dell’Unione europea entro il quarto mese dalla data di emissione della
fattura.
La procedura disciplinata dall’art. 38-quater, comma 1, del DPR 633/72 non è però quella
generalmente adottata dagli operatori, in quanto presuppone la restituzione della fattura al
cedente, affinché l’operazione possa considerarsi effettuata regolarmente. Infatti, viene
piuttosto preferita la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 38-quater del DPR 633/72, in virtù
della quale l’acquirente extra Ue “anticipa” l’IVA al fornitore al momento dell’acquisto dei
beni e ne ottiene poi il rimborso presso le società di “tax refund” ubicate in aeroporto (o nei
punti di frontiera).
La nuova procedura, prevista a partire dal 2018, riguarderà proprio le regole di cui al
comma 2 dell’art. 38-quater del DPR 633/72, in quanto collima con l’implementazione del
sistema “OTELLO” (“Online tax refund at exit: light lane optimization”) da parte dell’Agenzia
delle Dogane, che consente il rimborso dell’IVA, in favore del viaggiatore, direttamente
presso gli sportelli “tax refund”, senza necessità di transitare per gli Uffici doganali.
Affinché le nuove modalità di fatturazione elettronica interagiscano con il descritto sistema
di rimborso in tutto il territorio nazionale, è prevista l’emanazione di uno specifico
provvedimento attuativo.
Nello specifico, lo schema di sgravio dell’IVA per le cessioni a “viaggiatori” residenti al di
fuori della Ue, a partire dal 1° gennaio 2018, dovrebbe essere il seguente:
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-
acquisto dei beni nel punto vendita e contestuale emissione di fattura elettronica
da parte dell’esercente;
-
trasmissione in tempo reale dei dati significativi della fattura (più il numero di
passaporto) al Sistema di Interscambio avvalendosi della fattura elettronica;
-
da parte del Sistema di interscambio selezione delle fatture “tax refund” e trasmissione
a tutti i soggetti interessati;
-
recupero delle proprie fatture da parte del “viaggiatore”, prima di lasciare il
territorio nazionale, attraverso il numero di passaporto, e completamento delle
informazioni con il biglietto di viaggio e il numero di volo;
-
controllo dei dati e rilascio del “visto uscire” in forma digitale (canale “verde”) da parte
del sistema “OTELLO”, laddove non si rilevi la necessità di un controllo fisico sui beni
(canale “rosso”);
-
notifica del messaggio con il “visto uscire” digitale a tutti i soggetti interessati,
compreso l’esercente che può provvedere al rimborso dell’IVA nei confronti del
“viaggiatore”.
Di fatto, con l’introduzione di questa procedura, verrebbe consistentemente ridotto (se non
eliminato) il coinvolgimento delle società di “tax refund”.
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Novità
LEGGE N. 225 DEL 1 DICEMBRE 2016:
DISPOSIZIONI PER I DATORI DI
LAVORO - SOSTITUTI D’IMPOSTA
Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 22
ottobre 2016, n. 193
Le disposizioni della Legge 225/2016 che ha convertito il D.L. 193/2016 (Legge di Bilancio
2017) in vigore dal 2 dicembre 2016 recano fra l’altro una serie di novità riguardati i datori
di lavoro nonché sostituti d’imposta.
Si esaminano brevemente qui di seguito le principali novità in materia.
NOTIFICHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA
L’articolo 7 quater, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 225/2016 apporta modifiche all'articolo
60 del DPR n. 600/1973 in tema di “Notificazioni”.
Viene introdotta la possibilità da parte dei competenti uffici, di notificare mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC), gli avvisi di accertamento ed altri atti
indirizzati ai contribuenti (ditte individuali, società e professionisti).
TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA
Fino all’entrata in vigore della citata Legge, i sostituti d’imposta che erogavano redditi di
lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
dovevano consegnare ai percipienti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di
corresponsione, la Certificazione Unica.
Tale certificazione doveva altresì essere trasmessa telematicamente entro il 7 marzo
all’Agenzia delle Entrate.
Con l’articolo 7 quater, comma 14 della Legge n. 225/2016 il termine di consegna della
Certificazione Unica al percipiente viene fissato al 31 marzo dell’anno successivo a
quello di corresponsione. Tuttavia, rimane confermato il termine del 7 marzo relativo alla
trasmissione telematicamente della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate.
F24 CARTACEO CON SALDO SUPERIORE AD EURO 1.000
L’articolo 7 quater, comma 31 della Legge n. 225/2016 elimina l’obbligo per i soggetti privati
(non titolari di partita IVA) di effettuare i versamenti tramite mod. F24 (con saldo finale di
importo superiore ad Euro 1.000) utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in assenza di compensazione, i privati potranno effettuare il versamento anche
con modello di versamento (F24) cartaceo, a prescindere dall’ammontare del saldo finale.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TRASFERTISTI
L’art. 51, comma 6 del T.U.I.R. disciplina, fra l’altro, il reddito dei lavoratori trasfertisti,
prevedendo che:
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“Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se
corrisposte con carattere di continuità, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del
50 per cento del loro ammontare. (…).”
Pertanto, in relazione alle indennità ed ai premi percepiti dai dipendenti c.d. “trasfertisti” in
ragione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo itinerante, si applica
l’abbattimento del 50% della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali.
Ai fini della suddetta fruizione, l’art. 7 quinquies della Legge in commento fornisce
un’interpretazione autentica della disposizione in tema di determinazione del reddito di
lavoratori in trasferta e trasfertisti.
In particolare, con la nuova formulazione, vanno considerati trasfertisti i soggetti il cui
rapporto lavorativo è caratterizzato dalla presenza contestuale delle seguenti condizioni:
-
mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
corresponsione al dipendente, relativamente all’effettuazione della prestazione
lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, riconosciute senza distinguere se il lavoratore si è
effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Secondo la normativa in commento, qualora non siano presenti contestualmente le
suddette condizioni, non trova applicazione la disposizione per i trasfertisti, trovando invece
applicazione il diverso trattamento stabilito per le indennità di trasferta, le quali concorrono
parzialmente alla formazione del reddito nei limiti di Legge di cui all’art. 51, comma 5 del
TUIR1.
1 Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire
90.000 al giorno (Euro 46,48, elevate a lire 150.000 (Euro 77,47)per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso
di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e'
ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili,
eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000
(Euro 15,49), elevate a lire 50.000 (Euro 25,82) per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del
territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
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Approfondimenti
NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY:
LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI
LAVORO EX ART. 29
Il WP29 ha adottato la sue prime guide al Regolamento
Privacy n. 679/2016 in tema di Data Protection Officer,
Portabilità dei dati e Autorità di controllo capofila
Il Gruppo di Lavoro ex art. 29 (il “Gruppo” o “WP29”) riunisce tutti i Garanti europei ed è
stato creato dall’omonimo articolo della Direttiva 95/46/CE (“relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati”).
IL GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29
Si tratta di un organo indipendente dell’Unione Europea a carattere consultivo in tema
di privacy e protezione dei dati, composto dalle autorità nazionali di vigilanza di ogni
Paese dell’UE. I suoi compiti consistono, tra gli altri, nell’esaminare le questioni attinenti
l'applicazione della normativa europea in tema di privacy nei singoli Stati membri, formulare
pareri sul livello di tutela nell’Unione e nei paesi terzi, consigliare la Commissione in merito
ad ogni progetto di modifica della normativa vigente.
Il ruolo principale del Gruppo consiste nell’assicurare che le autorità di controllo
nazionali seguano interpretazioni comuni della normativa europea in materia.
LE PRIME LINEE GUIDA SUL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY
Il 13 dicembre 2016 il WP29 ha adottato delle Linee Guida in merito ad alcune tra le aree
più scottanti toccate dal Regolamento n. 679/2016 (il “Regolamento”), al fine di facilitare
titolari e responsabili del trattamento ad adeguarsi alla nuova normativa. Precisamente, si
è concentrato su:
1. il diritto alla Portabilità dei dati, WP 242;
2. la figura del Data Protection Officer (“DPO”, Responsabile della protezione dei
dati), WP 243;
3. il ruolo dell’Autorità di controllo capofila, WP 244.
Di seguito, una breve panoramica dei principali chiarimenti forniti dal Gruppo.
1. PORTABILITÀ DEI DATI
L’art. 20 del Regolamento disciplina il nuovo diritto alla portabilità dei dati (Newsletter
Lexalia n. 5 - Luglio 2016), il quale consente all’interessato di poter ricevere da qualsiasi
titolare del trattamento tutti i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato,
di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile (per esempio, in
formato Excel), così da poterli all’occorrenza trasmettere (agevolmente) ad un qualsiasi
altro titolare del trattamento, avendo egli il diritto a che i propri dati personali siano
trasmessi direttamente da un titolare del trattamento ad un altro.
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L’obiettivo di tale diritto è quello di conferire maggiore potere agli interessati riguardo i
propri dati personali e, allo stesso tempo, promuovere l’innovazione nell’uso degli stessi ai
fini di una maggiore circolazione sotto al controllo degli interessati. Infatti, rendendo più
semplice il trasferimento dei dati da un provider ad un altro, sono intensificati i livelli di
concorrenza tra i vari fornitori di servizi.
Il diritto è applicabile a condizione che la base legale del trattamento dei dati sia il
consenso espresso dell’interessato o sia espresso nel contratto sottoscritto dallo stesso.
Il Gruppo ha chiarito che i dati trasferibili ad un altro titolare sono quelli forniti direttamente
dall’interessato, nonché quelli relativi alla di lui attività web (metadati, per es. traffico dati,
cronologia web, dati grezzi generati da app di fitness o simili), ma non quelli elaborati a
seguito di analisi successiva.
Quando rispondono ad una richiesta di portabilità dei dati da parte di un interessato, i
responsabili del trattamento sono tenuti a trasmettere tutti i metadati correlati ai dati
originariamente forniti, quanto più possibile completi e dettagliati, in modo tale da
preservare il significato preciso dello scambio di informazioni. Al fine di una maggiore
facilità di scambio dei dati, il Gruppo incoraggia con vigore titolari e responsabili ad
allinearsi su formati standard e interoperabili.
I titolari del trattamento sono tenuti ad informare gli interessati riguardo il nuovo diritto
alla portabilità dei dati nelle forme prestabilite, ad esempio, secondo la legge italiana,
attraverso l’informativa prevista dal Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) all’art. 13, ed il
tempo massimo entro cui provvedere ad una richiesta è di un mese e, solo nei casi più
complessi, di tre mesi.
Il documento ufficiale del WP 242, in lingua inglese, è disponibile al seguente link.
2. DATA PROTECTION OFFICER
Il Responsabile della protezione dei dati (Newsletter Lexalia n. 4 - Giugno 2016) è una
figura introdotta dall’art. 37 del Regolamento. Con l’entrata in vigore di quest’ultimo (il 25
maggio 2018) sarà necessaria la nomina di un DPO all’interno di tutte le autorità ed enti
pubblici, nonché all’interno di quelle società i cui titolari o responsabili svolgano come
attività principale il trattamento di dati con monitoraggio regolare e sistematico, su larga
scala, o la gestione, sempre su larga scala, di speciali categorie di dati.
Il WP29 fornisce delucidazioni, tramite esempi concreti, riguardo i requisiti professionali
necessari per la nomina di un DPO e sui relativi obblighi di nomina, chiarendo il significato
dei termini che ne costituiscono i presupposti (come il concetto di “attività principale” del
titolare e del responsabile del trattamento, di trattamento su “larga scala” e “monitoraggio
regolare e sistematico”).
È possibile che il DPO possa svolgere anche altre funzioni all’interno di una società, tuttavia
è compito dell'organizzazione garantire che tale attività non dia luogo a conflitto di
interessi, così che la scelta della persona da designare come data protection officer debba
ricadere su un soggetto che non svolga già compiti e funzioni tali da generare conflitti di
interessi con la carica che deve assumere (a titolo esemplificativo, potrebbero risultare in
contrasto con la nomina il ruolo di IT manager, responsabile delle risorse umane, del
dipartimento legale o del marketing).
A tal proposito, è opportuno che titolari e responsabili del trattamento identifichino i diversi
ruoli aziendali che possano essere incompatibili con tali funzioni, redigendo norme interne
evitino il conflitto di interessi e, una volta designato il DPO, dichiarare espressamente che
tale soggetto ne è privo.
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Il Gruppo incoraggia l’adozione su base volontaria dei DPO da parte di titolari e
responsabili del trattamento. Reputa, infatti, che la nomina di un tale soggetto possa
facilitare sensibilmente gli oneri di compliance e costituire un vantaggio competitivo per
l’esercizio dell’impresa.
Inoltre, posto che l’art. 37, comma 2, del Regolamento prevede che un unico gruppo
societario possa nominare un singolo DPO, a condizione che quest’ultimo sia “facilmente
raggiungibile da ciascun stabilimento”, il WP29 ha chiarito che la disponibilità personale
del Responsabile della protezione dei dati è essenziale. Egli, infatti, non è tenuto a
essere fisicamente presente nella sede della società, potendo anche essere un soggetto
esterno, ma è necessario che sia agilmente raggiungibile per ogni evenienza. Tale
necessità dipende dal fatto che il Responsabile della protezione dei dati rappresenta un
punto di contatto tra gli interessati al trattamento, le Autorità di vigilanza ed anche all’interno
del gruppo.
In ogni caso, il DPO non risponderà personalmente di eventuali casi di non-compliance
delle policy della società presso cui lavora. Il Regolamento, infatti, pone tali responsabilità
in capo al titolare ed al responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, i
quali sono tenuti ad assicurare e dimostrare che il trattamento dei dati sia svolto in
conformità alle prescrizioni normative, nonché a rendere possibile e favorire al DPO lo
svolgimento delle proprie mansioni.
Il documento ufficiale del WP 243, in lingua inglese, è disponibile al seguente link.
3. AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA
Le Linee Guida chiariscono le modalità con cui il titolare ed il responsabile che processino
dati extra-UE possano individuare correttamente l’Autorità di controllo capofila (“Lead
Supervisory Authority”) che, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento, fungerà da “sportello
unico” per i trasferimenti di dati extra-UE. Tale Autorità è identificabile come quella che
vigila a livello territoriale sulla località in cui il titolare del trattamento ha la propria sede
principale o stabilimento unico all’interno dell’Unione Europea.
Le Linee Guida intendono orientare titolari o responsabili del trattamento a individuare
correttamente l’Autorità capofila competente all’occorrenza, tramite esempi concreti,
così da evitare controversie e garantire un’efficace attuazione del Regolamento.
Nell’ipotesi in cui sia possibile scegliere tra più di una Autorità capofila, qualora più sedi
societarie fungano da centri decisionali di trattamento dei dati all’interno di uno stesso
gruppo, il WP29 consiglia alle società una soluzione molto pragmatica, ossia di designare
espressamente la propria sede europea principale.
Qualora una società dichiari di avere la propria sede principale in uno Stato membro dove
non vi sia effettivamente il centro decisionale di gestione dei dati, il Gruppo ribadisce che
il Regolamento non consente in alcun modo fenomeni di forum shopping, i quali
potranno essere oggetto di indagini da parte delle autorità di vigilanza.
Il documento ufficiale del WP 244, in lingua inglese, è disponibile al seguente link.
PROSPETTIVE
Il Garante per la protezione dei dati italiano ha già dichiarato che predisporrà delle apposite
schede di approfondimento su ogni argomento trattato nelle Linee Guida del WP29,
cosicché sia possibile meglio comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal
Regolamento.
In ogni caso, a meno di un anno e mezzo dall’applicazione del Regolamento, anche il WP29
non intende arrestare la propria attività al servizio degli operatori del settore. Infatti, ha
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annunciato la pubblicazione di altre linee guida entro il 2017, in tema di Valutazione
d’impatto privacy e Certificazioni.
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Approfondimenti
LE SOCIETA’ BENEFIT: NUOVO TIPO
SOCIETARIO O UN MODO DIVERSO DI
CONCEPIRE MODELLI GIA’
ESISTENTI?
L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 376 a 382.
Circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016.
Nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), il legislatore ha
introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura della Società Benefit.
Il testo di legge ha inteso disciplinare l'esercizio di una particolare attività sociale che,
accanto alla presenza di uno scopo lucrativo, che costituisce, chiaramente, parte integrante
della natura di tutti i tipi sociali “commerciali”, intenda perseguire specifiche finalità a
beneficio dell'intera collettività.
E’ stata, pertanto, promossa e favorita la costituzione e la diffusione delle Società Benefit,
che:

nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguano una o
più finalità di beneficio comune;

operino in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e
associazioni e altri portatori di interessi. Per portatori di interessi si intendono quei
soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti
dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori,
pubblica amministrazione e società civile.
Obbligo della Società Benefit è quello di indicare all’interno del proprio oggetto sociale le
finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.
Tale obbligo è stato posto con l’espressa finalità di attribuire stabilità e certezza a un
progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l’unico
obiettivo dell’attività aziendale.
Il testo normativo ha anche stabilito che la Società Benefit debba essere gestita in modo
da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli
interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto
previsto nello statuto.
Devono, inoltre, essere individuati precisamente i soggetti responsabili a cui affidare
l’implementazione del proprio piano statutario ed, in particolare, il perseguimento delle
finalità di beneficio comune.
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Tali soggetti responsabili devono essere individuati dall’organo amministrativo della società
che, in mancanza, sarà suscettibile di responsabilità.
La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo
un’autovalutazione della società sull’impatto generato dalla propria attività sugli interessi
dei diversi soggetti e attribuendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di
beneficio comune.
L'intervento normativo, ferma restando una latente genericità del testo che comporta il
sollevarsi di alcune problematiche, soprattutto con riferimento all’esatta e coerente
individuazione dell'oggetto sociale, si inserisce in una politica normativa che, già ormai da
qualche anno, sembra voler scardinare la natura tipica di società commerciale, innestando
la possibilità del perseguimento di uno "scopo-fine" a vantaggio della collettività.
A seguito dell’introduzione di tale innovativa disciplina, molti operatori del diritto si sono
interrogati sulla natura giuridica della Società Benefit ed, in particolare, sul dubbio se il
legislatore avesse voluto introdurre nel nostro ordinamento un nuovo tipo sociale.
La Circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016 ha proprio inteso trattare tale tematica,
chiarendo espressamente che la previsione normativa non ha determinato la nascita
di una nuova tipologia sociale.
Le Società Benefit, infatti, per espressa disposizione legislativa, possono assumere le vesti
di uno dei tipi previsti dal Libro V, titoli V e VI del Codice Civile, e quindi rivestire i tipi sociali
previsti per le società commerciali (di persone o di capitali), per le società cooperative e
per le società mutualistiche di assicurazione.
A conferma di tale interpretazione, si segnala che l’unica vera peculiarità da rispettare
nell'affrontare la costituzione di una Società Benefit è quella che si ricollega alla
strutturazione dell'oggetto sociale e alla sua esplicitazione in termini letterali, come sopra
indicato.
Dal punto di vista operativo, poi, a parte la previsione che, nella denominazione o nella
ragione sociale, tali società hanno facoltà di introdurre le parole "Società benefit" o
l'abbreviazione "SB", utilizzando tale specifica denominazione nei titoli eventualmente
emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi, non si riscontrano
peculiari presupposti, né di capitale minimo, né in termini di specifiche competenze da
doversi riconoscere in capo ai componenti degli organi di gestione.
Giova, infine, segnalare che, contrariamente a quanto accade per particolari categorie
sociali “no profit”, per adesso non sono previsti benefici particolari, né in termini fiscalitributari, né in termini di deroghe alle norme di diritto sostanziale, con la conseguenza
che una volta scelto il tipo sociale “commerciale” anche le Società Benefit dovranno seguire
la disciplina tipica del tipo sociale prescelto ed essere sottoposte alla normativa fiscale e
tributaria applicabile.
Ad oggi, a quasi un anno dall’introduzione di questa nuova figura, ci sono una serie di
società e gruppi imprenditoriali che hanno deciso di accogliere questa nuova veste
societaria.
E non è un caso che secondo alcune stime, in questo momento l’Italia è il paese “leader”
tra quelli europei nella creazione di “benefit corporations”, con oltre 60 Società Benefit
costituite (o trasformate) nel rispetto della nuova normativa vigente.
Sempre più piccole e medie imprese, principalmente del ramo tessile, alimentare, di
progettazione tecnologica e di creazione di software, alcune della quali start-up, sono
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interessate a questa nuova figura societaria che serve a dar voce ad un’idea “sociale”
compatibilmente con le finalità “di lucro” tipiche delle società commerciali.
Le Società Benefit piacciono, però, sempre di più anche alle multinazionali. Dopo Unilever
si è mossa in questa direzione anche Danone che, pur non essendo una “benefit
corporation” si è impegnata a valutare la propria attività seguendo gli “standard benefit” e
coinvolgendo in tale sperimentazione ben quindici società del gruppo.
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Approfondimenti
IL FONDO DI INTEGRAZIONE
SALARIALE C.D. FIS
Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016
L’INPS, con la Circolare n. 176 del 9 settembre 2016, illustra la disciplina del Fondo di
Integrazione Salariale (c.d. FIS) che, dal 1° gennaio 2016, offre una tutela in costanza di
rapporto di lavoro ai lavoratori:
-
occupati presso datori di lavoro privati con più di 5 dipendenti;
-
appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di
applicazione della CIGO/CIGS;
-
che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali.
REQUISITI
I destinatari della norma sono i datori di lavoro (anche non imprenditori) che hanno un
organico medio di almeno 5 dipendenti; il computo dimensionale è riferito alla media
occupazionale del semestre precedente.
In tale computo rientrano tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, i lavoranti a
domicilio e gli apprendisti (compresi quelli di primo livello e quelli per l’alta formazione), con
esclusione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento ex art. 20
della legge n. 223/1991.
I lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti sono computati pro-quota con le modalità
previste dagli artt. 9 “pro quota” e 18 “prestazioni svolte nel semestre precedente” del
D.Lgs. n. 81/2015.
I lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità sono esclusi dal calcolo nel caso in
cui siano stati assunti altri lavoratori i quali vanno comunque computati.
DESTINATARI
I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con
contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei
lavoranti a domicilio.
Il requisito richiesto dal Legislatore è quello di avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale
nell’unità produttiva (e non nell’azienda nel suo complesso).
Esistono attualmente alcuni settori che non rientrano nel campo di applicazione del Fondo
di integrazione salariale perché destinatari dei Fondi di solidarietà (art. 26, comma 1) o dei
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27) e precisamente quelli relativi al personale
dipendente di:
-
Agenzie di somministrazione di lavoro;
Aziende del settore del credito;
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\
-
Aziende del settore artigiano;
Imprese di assicurazioni e dalle società di assistenza;
Poste Italiane S.p.A. e dalle altre società del gruppo;
Ferrovie dello Stato;
Aziende del credito cooperativo;
Aziende del Servizio di riscossione dei tributi erariali;
Aziende del Settore marittimo – SOLIMARE;
Aziende del Settore trasporto pubblico;
Aziende dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
Imprese destinatarie del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale
(per un elenco esaustivo si rimanda alle Circolari del Min. del Lav. n. 24 e 30 del 2015).
PRESTAZIONI
Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti
volto a compensare la riduzione dello stipendio pagato dal datore di lavoro con l’obiettivo
di evitare la riduzione del personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo,
di cui all’art. 24 della legge n. 223/91 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per
giustificato motivo oggettivo. I datori di lavoro stipulano con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono la
riduzione di orario. La riduzione media oraria concordata non può essere superiore al 60%
dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per i lavoratori interessati nell’arco dell’intero
periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stato stipulato. L’istanza va presentata alla
sede INPS territorialmente competente entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale, ma
la riduzione oraria non può avere inizio prima che siano trascorsi 30 giorni da quando è
stata presentata, in via telematica, la domanda.
Assegno Ordinario
L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre
all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di
quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle
sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per
le seguenti causali:




situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai
dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
situazioni temporanee di mercato;
riorganizzazione aziendale;
crisi aziendale, escluso i casi di cessazione dell’attività produttiva aziendale o di un
ramo di essa.
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\
La richiesta, corredata, se necessario, dalla documentazione relativa all’assolvimento degli
obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dall’art. 14 del D.L.vo n.
148/2015, deve essere presentata dal datore di lavoro, in via telematica, alla struttura
territoriale dell’Istituto competente per territorio in relazione alla ubicazione dell’unità
produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o della riduzione di orario.
MISURA DELLA INTEGRAZIONE
La misura dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario è calcolata in modo
equivalente a quanto previsto per le prestazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria,
secondo le modalità esposte nell’allegato 1 della circolare inps 197/2015.
FINANZIAMENTO
a) contribuzione ordinaria


0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore
(esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) per i datori di lavoro che occupano
mediamente più di 15 dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore e di 1/3 a carico del
dipendente.
0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore (esclusi
i dirigenti e lavoranti a domicilio) per i datori di lavoro che occupano mediamente
da 5 a 15 dipendenti, con la medesima ripartizione di 2/3 ed 1/3. Il periodo tra
gennaio e settembre potrà essere regolarizzato entro il 16 dicembre 2016, mentre
da ottobre in poi lo 0,45% sarà ricompreso nella contribuzione da versare con
cadenza mensile.
b) contributo addizionale
Qualora si ricorra alle prestazioni integrative del Fondo, il datore di lavoro sarà tenuto a
versare un contributo addizionale del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse; per
retribuzione persa è da intendersi quella data dalla differenza tra la retribuzione che il
lavoratore avrebbe percepito senza la riduzione o sospensione di orario e quella
effettivamente corrisposta in rapporto all’orario ridotto o sospeso.
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Dal Mondo
ITALIA - IRAN: CHI HA PAURA DI
DONALD TRUMP?
Nel corso del 2016 il giudizio sull’andamento dei rapporti commerciali ed industriali tra l’Iran
e i paesi europei, inclusa l’Italia, è rimasto sospeso in attesa di conoscere il successore di
Barack Obama. La spada di Damocle - rappresentata dal divieto per le società americane
di fare affari con le società iraniane, così come dalle fortissime limitazioni (dirette ed
indirette) nei flussi finanziari e bancari Iran / USA - sembra essere divenuta ancora più
pesante a seguito dell’elezione del neo-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.
Ma è davvero così?
Vale la pena chiedersi cosa succederebbe se effettivamente Mr. Trump realizzasse quanto
detto in campagna elettorale, ovverosia di volersi “sfilare” dall’accordo sul nucleare tra l’Iran
e i paesi del cosiddetto “5+1″, cioè i membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU con potere
di veto (Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Russia e Cina, più la Germania), in vigore
dall’inizio del 2016. Come si rifletterebbero queste azioni sulle aziende italiane?
Lo stesso direttore della CIA, John Brennan, durante un’intervista alla BBC del 30
novembre scorso, avrebbe dichiarato che le intenzioni di Donald Trump sarebbero pura
follia e con effetti disastrosi; in ogni caso non c’è mai stato sin qui un caso di
un’amministrazione presidenziale americana, che facesse venire meno un accordo
internazionale chiuso dall’amministrazione precedente.
Ma, si comincia a capire che Mr. Trump non è poi così predictable … Infatti, il 1° dicembre
scorso, il Senato americano ha deliberato di estendere le sanzioni verso l’Iran per altri 10
anni, rinviando al presidente uscente, Barack Obama, per la firma della legge. L’Iran
avrebbe comunque dimostrato di avere rispettato gli obblighi antinucleari, accusando
pertanto gli Stati Uniti di voler violare le disposizioni del JCPOA. E’ del 15 dicembre la
notizia che Obama non ha firmato la legge di proroga delle sanzioni, con la conseguenza
che la stessa è entrata in vigore senza la firma del presidente USA. Segnale comunque
distensivo verso l’Iran? Nel dubbio, l’ Ayatollah Khamenei aveva già avvisato il governo
americano che se la legge fosse passata, la Repubblica Islamica avrebbe reagito. Il
Presidente Rohani avrebbe già ordinato di avviare lavori su navi a propulsione nucleare.
Un bluff? Forse. La vera domanda resta dunque: quale sarà la vera contromossa del
governo iraniano?
Guardando all’Italia, già a fine novembre, a livello politico il Ministro dello Sviluppo
Economico, Carlo Calenda (confermato nel nuovo governo italiano), ha espressamente
dichiarato che l’Italia continuerà a sostenere il business delle imprese italiane con l’Iran,
nonostante le manifestazioni del presidente eletto Donald Trump possano “raffreddare” le
relazioni internazionali.
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Le aziende italiane sono in prima linea nella conclusione di affari commerciali con le
imprese iraniane. La circostanza che Trump abbia sollevato dubbi sulla stabilità del patto
multilaterale con l’Iran certamente non aiuta lo sviluppo commerciale, soprattutto per il fatto
che le sanzioni americane, che ancora limitano il sistema bancario e finanziario, non
permettono agli imprenditori italiani ed iraniani di prescindere dal “problema della finanza”.
Al momento, nonostante svariati memorandum of understanding siano stati siglati, a tutti i
livelli ed in diversi ambiti commerciali, di fatto le uniche operazioni sono quelle basate su
lettere di credito pagabili a vista.
Questo è il vero problema, fintanto che non si consentirà la piena operatività del canale
bancario, tutti i buoni progetti in corso di negoziazione non potranno diventare realtà. Il
nostro ministro sostiene che è ancora troppo presto per dire come il quadro possa cambiare
sotto la leadership di Trump, anche se di fatto è impensabile che l’accordo sul nucleare
con l’Iran non venga portato avanti. E del resto, anche se il presidente americano
continuasse, per così dire, a fare la voce grossa, il JCPOA è comunque un accordo
multilaterale che coinvolge anche UK, Francia, Russia, Germania, China e UE. Con la
conseguenza che, per far venire meno gli effetti degli accordi, gli Stati Uniti dovrebbero
prima convincere anche le altre parti a fare altrettanto, decisione questa tutt’altro che
scontata, considerato l’estremo interesse di ciascuno di questi paesi a fare business con
l’Iran. In questo scenario, l’Iran ne uscirebbe vincitore rispetto agli Stati Uniti, che
perderebbero di legittimazione agli occhi degli alleati e della comunità internazionale,
lasciando, oltretutto, campo libero all’Iran anche nel settore delle armi nucleari.
Passando alle considerazioni più propriamente economiche e commerciali, anche nelle
ultime settimane di questo movimentato 2016, si susseguono le notizie sulla stampa
nazionale ed internazionale di nuovi accordi tra imprese europee ed iraniane. In particolare,
sempre con l’occhio puntato all’Italia, è da ricordare che lo scorso 11 dicembre la Direzione
Generale Lotta alla Contraffazione dell’Ufficio Italiano Brevetti ha sottoscritto un
memorandum of understanding di cooperazione sulla protezione della proprietà
intellettuale in ambito industriale con l’Intellectual Property Center of Iran’s Organization for
Registration of Deeds and Properties, al fine di valorizzare e sostenere la tecnologia
italiana e la più sicura e trasparente conclusione di accordi commerciali.
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Hanno partecipato alla redazione del presente numero:
Gianluca Ronzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Giovanna Ianni - Avvocato e Patrocinante in Cassazione
Eduardo Galardi - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Veronica Vitale - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Antonio Virgallita - Avvocato
Alessandra Poggio
Andrea Musile Tanzi - Dottore Commercialista e Revisore Legale
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