Novità ed approfondimenti di dicembre 2016
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Novità ed approfondimenti di dicembre 2016
Lexalia Newsletter n. 10/2016 Novità ed approfondimenti di dicembre 2016 Milano, 27 dicembre 2016 Piazza San Sepolcro n.1 20123 Milano Telefono: +39 02.45391290 Telefax: +39 02.45391295 Email: [email protected] Web: www.lexalia.it \ Indice Novità ................................................................................................................................................ 3 INTERESSI LEGALI ALLO 0,1% DAL 1° GENNAIO 2017 ........................................................... 3 FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING DAL 2018 ......................................... 4 LEGGE N. 225 DEL 1 DICEMBRE 2016: DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO SOSTITUTI D’IMPOSTA ............................................................................................................... 6 Approfondimenti.............................................................................................................................. 8 NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 . 8 LE SOCIETA’ BENEFIT: NUOVO TIPO SOCIETARIO O UN MODO DIVERSO DI CONCEPIRE MODELLI GIA’ ESISTENTI? ....................................................................................................... 12 IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE C.D. FIS ............................................................... 15 Dal Mondo ...................................................................................................................................... 18 ITALIA - IRAN: CHI HA PAURA DI DONALD TRUMP? ............................................................... 18 2 \ Novità INTERESSI LEGALI ALLO 0,1% DAL 1° GENNAIO 2017 Decreto 7 dicembre 2016 del MEF Il decreto 7 dicembre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, la misura degli interessi legali è pari allo 0,1% in ragione d’anno (fino al 31 dicembre 2016 la misura degli interessi legali è pari allo 0,2% in ragione d’anno). Con la diminuzione della misura degli interessi legali, dal 2017 il ravvedimento sarà ancora più conveniente. Si ricorda che per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti, occorre applicare oltre alla sanzione ridotta anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale. La nuova misura andrà applicata solo in relazione al periodo d’imposta intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e il giorno del versamento tardivo. Quindi, i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2017 per violazioni intervenute fino al 31.12.2016, dovranno calcolare e poi sommare fra loro: gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,2% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2016; gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal 01.01.2017 alla data di regolarizzazione della violazione. Mentre per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2017 in poi si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,1%. 3 \ Novità FATTURA ELETTRONICA PER IL TAX FREE SHOPPING DAL 2018 Art. 4-bis del D.L. n. 193/2016 L’art. 4-bis del DL 193/2016 prevede l’obbligo di fatturazione elettronica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro nei confronti di viaggiatori residenti al di fuori della UE, per le quali è previsto lo sgravio dell’IVA ai sensi dell’art. 38-quater del DPR 633/72. In particolare, si tratta delle cessioni: effettuate nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea; di beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore che devono uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall’acquisto; di importo superiore a 154,94 euro, al lordo dell’IVA. Si ricorda, che, in base all’art.38-quater, comma 1 del D.P.R. n. 633/72, il fornitore italiano per effettuare senza applicazione dell’IVA tali cessioni deve: riportare in fattura gli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente) attestante che il cliente è residente o domiciliato al di fuori dell’Unione europea; acquisire la prova (mediante visto doganale di uscita sulla fattura) dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione europea entro il quarto mese dalla data di emissione della fattura. La procedura disciplinata dall’art. 38-quater, comma 1, del DPR 633/72 non è però quella generalmente adottata dagli operatori, in quanto presuppone la restituzione della fattura al cedente, affinché l’operazione possa considerarsi effettuata regolarmente. Infatti, viene piuttosto preferita la disciplina di cui al comma 2 dell’art. 38-quater del DPR 633/72, in virtù della quale l’acquirente extra Ue “anticipa” l’IVA al fornitore al momento dell’acquisto dei beni e ne ottiene poi il rimborso presso le società di “tax refund” ubicate in aeroporto (o nei punti di frontiera). La nuova procedura, prevista a partire dal 2018, riguarderà proprio le regole di cui al comma 2 dell’art. 38-quater del DPR 633/72, in quanto collima con l’implementazione del sistema “OTELLO” (“Online tax refund at exit: light lane optimization”) da parte dell’Agenzia delle Dogane, che consente il rimborso dell’IVA, in favore del viaggiatore, direttamente presso gli sportelli “tax refund”, senza necessità di transitare per gli Uffici doganali. Affinché le nuove modalità di fatturazione elettronica interagiscano con il descritto sistema di rimborso in tutto il territorio nazionale, è prevista l’emanazione di uno specifico provvedimento attuativo. Nello specifico, lo schema di sgravio dell’IVA per le cessioni a “viaggiatori” residenti al di fuori della Ue, a partire dal 1° gennaio 2018, dovrebbe essere il seguente: 4 \ - acquisto dei beni nel punto vendita e contestuale emissione di fattura elettronica da parte dell’esercente; - trasmissione in tempo reale dei dati significativi della fattura (più il numero di passaporto) al Sistema di Interscambio avvalendosi della fattura elettronica; - da parte del Sistema di interscambio selezione delle fatture “tax refund” e trasmissione a tutti i soggetti interessati; - recupero delle proprie fatture da parte del “viaggiatore”, prima di lasciare il territorio nazionale, attraverso il numero di passaporto, e completamento delle informazioni con il biglietto di viaggio e il numero di volo; - controllo dei dati e rilascio del “visto uscire” in forma digitale (canale “verde”) da parte del sistema “OTELLO”, laddove non si rilevi la necessità di un controllo fisico sui beni (canale “rosso”); - notifica del messaggio con il “visto uscire” digitale a tutti i soggetti interessati, compreso l’esercente che può provvedere al rimborso dell’IVA nei confronti del “viaggiatore”. Di fatto, con l’introduzione di questa procedura, verrebbe consistentemente ridotto (se non eliminato) il coinvolgimento delle società di “tax refund”. 5 \ Novità LEGGE N. 225 DEL 1 DICEMBRE 2016: DISPOSIZIONI PER I DATORI DI LAVORO - SOSTITUTI D’IMPOSTA Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 Le disposizioni della Legge 225/2016 che ha convertito il D.L. 193/2016 (Legge di Bilancio 2017) in vigore dal 2 dicembre 2016 recano fra l’altro una serie di novità riguardati i datori di lavoro nonché sostituti d’imposta. Si esaminano brevemente qui di seguito le principali novità in materia. NOTIFICHE A MEZZO POSTA CERTIFICATA L’articolo 7 quater, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 225/2016 apporta modifiche all'articolo 60 del DPR n. 600/1973 in tema di “Notificazioni”. Viene introdotta la possibilità da parte dei competenti uffici, di notificare mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI – PEC), gli avvisi di accertamento ed altri atti indirizzati ai contribuenti (ditte individuali, società e professionisti). TERMINI DI CONSEGNA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA Fino all’entrata in vigore della citata Legge, i sostituti d’imposta che erogavano redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovevano consegnare ai percipienti entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di corresponsione, la Certificazione Unica. Tale certificazione doveva altresì essere trasmessa telematicamente entro il 7 marzo all’Agenzia delle Entrate. Con l’articolo 7 quater, comma 14 della Legge n. 225/2016 il termine di consegna della Certificazione Unica al percipiente viene fissato al 31 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione. Tuttavia, rimane confermato il termine del 7 marzo relativo alla trasmissione telematicamente della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate. F24 CARTACEO CON SALDO SUPERIORE AD EURO 1.000 L’articolo 7 quater, comma 31 della Legge n. 225/2016 elimina l’obbligo per i soggetti privati (non titolari di partita IVA) di effettuare i versamenti tramite mod. F24 (con saldo finale di importo superiore ad Euro 1.000) utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, in assenza di compensazione, i privati potranno effettuare il versamento anche con modello di versamento (F24) cartaceo, a prescindere dall’ammontare del saldo finale. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEI TRASFERTISTI L’art. 51, comma 6 del T.U.I.R. disciplina, fra l’altro, il reddito dei lavoratori trasfertisti, prevedendo che: 6 \ “Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, (…) concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. (…).” Pertanto, in relazione alle indennità ed ai premi percepiti dai dipendenti c.d. “trasfertisti” in ragione dello svolgimento della prestazione lavorativa in modo itinerante, si applica l’abbattimento del 50% della base imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Ai fini della suddetta fruizione, l’art. 7 quinquies della Legge in commento fornisce un’interpretazione autentica della disposizione in tema di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. In particolare, con la nuova formulazione, vanno considerati trasfertisti i soggetti il cui rapporto lavorativo è caratterizzato dalla presenza contestuale delle seguenti condizioni: - mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; corresponsione al dipendente, relativamente all’effettuazione della prestazione lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, riconosciute senza distinguere se il lavoratore si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Secondo la normativa in commento, qualora non siano presenti contestualmente le suddette condizioni, non trova applicazione la disposizione per i trasfertisti, trovando invece applicazione il diverso trattamento stabilito per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione del reddito nei limiti di Legge di cui all’art. 51, comma 5 del TUIR1. 1 Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno (Euro 46,48, elevate a lire 150.000 (Euro 77,47)per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000 (Euro 15,49), elevate a lire 50.000 (Euro 25,82) per le trasferte all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 7 \ Approfondimenti NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY: LINEE GUIDA DEL GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 Il WP29 ha adottato la sue prime guide al Regolamento Privacy n. 679/2016 in tema di Data Protection Officer, Portabilità dei dati e Autorità di controllo capofila Il Gruppo di Lavoro ex art. 29 (il “Gruppo” o “WP29”) riunisce tutti i Garanti europei ed è stato creato dall’omonimo articolo della Direttiva 95/46/CE (“relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”). IL GRUPPO DI LAVORO EX ART. 29 Si tratta di un organo indipendente dell’Unione Europea a carattere consultivo in tema di privacy e protezione dei dati, composto dalle autorità nazionali di vigilanza di ogni Paese dell’UE. I suoi compiti consistono, tra gli altri, nell’esaminare le questioni attinenti l'applicazione della normativa europea in tema di privacy nei singoli Stati membri, formulare pareri sul livello di tutela nell’Unione e nei paesi terzi, consigliare la Commissione in merito ad ogni progetto di modifica della normativa vigente. Il ruolo principale del Gruppo consiste nell’assicurare che le autorità di controllo nazionali seguano interpretazioni comuni della normativa europea in materia. LE PRIME LINEE GUIDA SUL NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY Il 13 dicembre 2016 il WP29 ha adottato delle Linee Guida in merito ad alcune tra le aree più scottanti toccate dal Regolamento n. 679/2016 (il “Regolamento”), al fine di facilitare titolari e responsabili del trattamento ad adeguarsi alla nuova normativa. Precisamente, si è concentrato su: 1. il diritto alla Portabilità dei dati, WP 242; 2. la figura del Data Protection Officer (“DPO”, Responsabile della protezione dei dati), WP 243; 3. il ruolo dell’Autorità di controllo capofila, WP 244. Di seguito, una breve panoramica dei principali chiarimenti forniti dal Gruppo. 1. PORTABILITÀ DEI DATI L’art. 20 del Regolamento disciplina il nuovo diritto alla portabilità dei dati (Newsletter Lexalia n. 5 - Luglio 2016), il quale consente all’interessato di poter ricevere da qualsiasi titolare del trattamento tutti i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile (per esempio, in formato Excel), così da poterli all’occorrenza trasmettere (agevolmente) ad un qualsiasi altro titolare del trattamento, avendo egli il diritto a che i propri dati personali siano trasmessi direttamente da un titolare del trattamento ad un altro. 8 \ L’obiettivo di tale diritto è quello di conferire maggiore potere agli interessati riguardo i propri dati personali e, allo stesso tempo, promuovere l’innovazione nell’uso degli stessi ai fini di una maggiore circolazione sotto al controllo degli interessati. Infatti, rendendo più semplice il trasferimento dei dati da un provider ad un altro, sono intensificati i livelli di concorrenza tra i vari fornitori di servizi. Il diritto è applicabile a condizione che la base legale del trattamento dei dati sia il consenso espresso dell’interessato o sia espresso nel contratto sottoscritto dallo stesso. Il Gruppo ha chiarito che i dati trasferibili ad un altro titolare sono quelli forniti direttamente dall’interessato, nonché quelli relativi alla di lui attività web (metadati, per es. traffico dati, cronologia web, dati grezzi generati da app di fitness o simili), ma non quelli elaborati a seguito di analisi successiva. Quando rispondono ad una richiesta di portabilità dei dati da parte di un interessato, i responsabili del trattamento sono tenuti a trasmettere tutti i metadati correlati ai dati originariamente forniti, quanto più possibile completi e dettagliati, in modo tale da preservare il significato preciso dello scambio di informazioni. Al fine di una maggiore facilità di scambio dei dati, il Gruppo incoraggia con vigore titolari e responsabili ad allinearsi su formati standard e interoperabili. I titolari del trattamento sono tenuti ad informare gli interessati riguardo il nuovo diritto alla portabilità dei dati nelle forme prestabilite, ad esempio, secondo la legge italiana, attraverso l’informativa prevista dal Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) all’art. 13, ed il tempo massimo entro cui provvedere ad una richiesta è di un mese e, solo nei casi più complessi, di tre mesi. Il documento ufficiale del WP 242, in lingua inglese, è disponibile al seguente link. 2. DATA PROTECTION OFFICER Il Responsabile della protezione dei dati (Newsletter Lexalia n. 4 - Giugno 2016) è una figura introdotta dall’art. 37 del Regolamento. Con l’entrata in vigore di quest’ultimo (il 25 maggio 2018) sarà necessaria la nomina di un DPO all’interno di tutte le autorità ed enti pubblici, nonché all’interno di quelle società i cui titolari o responsabili svolgano come attività principale il trattamento di dati con monitoraggio regolare e sistematico, su larga scala, o la gestione, sempre su larga scala, di speciali categorie di dati. Il WP29 fornisce delucidazioni, tramite esempi concreti, riguardo i requisiti professionali necessari per la nomina di un DPO e sui relativi obblighi di nomina, chiarendo il significato dei termini che ne costituiscono i presupposti (come il concetto di “attività principale” del titolare e del responsabile del trattamento, di trattamento su “larga scala” e “monitoraggio regolare e sistematico”). È possibile che il DPO possa svolgere anche altre funzioni all’interno di una società, tuttavia è compito dell'organizzazione garantire che tale attività non dia luogo a conflitto di interessi, così che la scelta della persona da designare come data protection officer debba ricadere su un soggetto che non svolga già compiti e funzioni tali da generare conflitti di interessi con la carica che deve assumere (a titolo esemplificativo, potrebbero risultare in contrasto con la nomina il ruolo di IT manager, responsabile delle risorse umane, del dipartimento legale o del marketing). A tal proposito, è opportuno che titolari e responsabili del trattamento identifichino i diversi ruoli aziendali che possano essere incompatibili con tali funzioni, redigendo norme interne evitino il conflitto di interessi e, una volta designato il DPO, dichiarare espressamente che tale soggetto ne è privo. 9 \ Il Gruppo incoraggia l’adozione su base volontaria dei DPO da parte di titolari e responsabili del trattamento. Reputa, infatti, che la nomina di un tale soggetto possa facilitare sensibilmente gli oneri di compliance e costituire un vantaggio competitivo per l’esercizio dell’impresa. Inoltre, posto che l’art. 37, comma 2, del Regolamento prevede che un unico gruppo societario possa nominare un singolo DPO, a condizione che quest’ultimo sia “facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento”, il WP29 ha chiarito che la disponibilità personale del Responsabile della protezione dei dati è essenziale. Egli, infatti, non è tenuto a essere fisicamente presente nella sede della società, potendo anche essere un soggetto esterno, ma è necessario che sia agilmente raggiungibile per ogni evenienza. Tale necessità dipende dal fatto che il Responsabile della protezione dei dati rappresenta un punto di contatto tra gli interessati al trattamento, le Autorità di vigilanza ed anche all’interno del gruppo. In ogni caso, il DPO non risponderà personalmente di eventuali casi di non-compliance delle policy della società presso cui lavora. Il Regolamento, infatti, pone tali responsabilità in capo al titolare ed al responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 24, comma 1, i quali sono tenuti ad assicurare e dimostrare che il trattamento dei dati sia svolto in conformità alle prescrizioni normative, nonché a rendere possibile e favorire al DPO lo svolgimento delle proprie mansioni. Il documento ufficiale del WP 243, in lingua inglese, è disponibile al seguente link. 3. AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA Le Linee Guida chiariscono le modalità con cui il titolare ed il responsabile che processino dati extra-UE possano individuare correttamente l’Autorità di controllo capofila (“Lead Supervisory Authority”) che, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento, fungerà da “sportello unico” per i trasferimenti di dati extra-UE. Tale Autorità è identificabile come quella che vigila a livello territoriale sulla località in cui il titolare del trattamento ha la propria sede principale o stabilimento unico all’interno dell’Unione Europea. Le Linee Guida intendono orientare titolari o responsabili del trattamento a individuare correttamente l’Autorità capofila competente all’occorrenza, tramite esempi concreti, così da evitare controversie e garantire un’efficace attuazione del Regolamento. Nell’ipotesi in cui sia possibile scegliere tra più di una Autorità capofila, qualora più sedi societarie fungano da centri decisionali di trattamento dei dati all’interno di uno stesso gruppo, il WP29 consiglia alle società una soluzione molto pragmatica, ossia di designare espressamente la propria sede europea principale. Qualora una società dichiari di avere la propria sede principale in uno Stato membro dove non vi sia effettivamente il centro decisionale di gestione dei dati, il Gruppo ribadisce che il Regolamento non consente in alcun modo fenomeni di forum shopping, i quali potranno essere oggetto di indagini da parte delle autorità di vigilanza. Il documento ufficiale del WP 244, in lingua inglese, è disponibile al seguente link. PROSPETTIVE Il Garante per la protezione dei dati italiano ha già dichiarato che predisporrà delle apposite schede di approfondimento su ogni argomento trattato nelle Linee Guida del WP29, cosicché sia possibile meglio comprendere e utilizzare i nuovi strumenti introdotti dal Regolamento. In ogni caso, a meno di un anno e mezzo dall’applicazione del Regolamento, anche il WP29 non intende arrestare la propria attività al servizio degli operatori del settore. Infatti, ha 10 \ annunciato la pubblicazione di altre linee guida entro il 2017, in tema di Valutazione d’impatto privacy e Certificazioni. 11 \ Approfondimenti LE SOCIETA’ BENEFIT: NUOVO TIPO SOCIETARIO O UN MODO DIVERSO DI CONCEPIRE MODELLI GIA’ ESISTENTI? L. 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 376 a 382. Circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016. Nell’ambito della Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208), il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico la figura della Società Benefit. Il testo di legge ha inteso disciplinare l'esercizio di una particolare attività sociale che, accanto alla presenza di uno scopo lucrativo, che costituisce, chiaramente, parte integrante della natura di tutti i tipi sociali “commerciali”, intenda perseguire specifiche finalità a beneficio dell'intera collettività. E’ stata, pertanto, promossa e favorita la costituzione e la diffusione delle Società Benefit, che: nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di lucro, perseguano una o più finalità di beneficio comune; operino in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi. Per portatori di interessi si intendono quei soggetti o gruppi di soggetti che sono direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività della società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Obbligo della Società Benefit è quello di indicare all’interno del proprio oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Tale obbligo è stato posto con l’espressa finalità di attribuire stabilità e certezza a un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l’unico obiettivo dell’attività aziendale. Il testo normativo ha anche stabilito che la Società Benefit debba essere gestita in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate quali destinatari dello stesso, conformemente a quanto previsto nello statuto. Devono, inoltre, essere individuati precisamente i soggetti responsabili a cui affidare l’implementazione del proprio piano statutario ed, in particolare, il perseguimento delle finalità di beneficio comune. 12 \ Tali soggetti responsabili devono essere individuati dall’organo amministrativo della società che, in mancanza, sarà suscettibile di responsabilità. La legge delinea, infine, il quadro dei controlli delle società benefit prevedendo un’autovalutazione della società sull’impatto generato dalla propria attività sugli interessi dei diversi soggetti e attribuendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato poteri sanzionatori nei confronti delle società che non perseguono le finalità di beneficio comune. L'intervento normativo, ferma restando una latente genericità del testo che comporta il sollevarsi di alcune problematiche, soprattutto con riferimento all’esatta e coerente individuazione dell'oggetto sociale, si inserisce in una politica normativa che, già ormai da qualche anno, sembra voler scardinare la natura tipica di società commerciale, innestando la possibilità del perseguimento di uno "scopo-fine" a vantaggio della collettività. A seguito dell’introduzione di tale innovativa disciplina, molti operatori del diritto si sono interrogati sulla natura giuridica della Società Benefit ed, in particolare, sul dubbio se il legislatore avesse voluto introdurre nel nostro ordinamento un nuovo tipo sociale. La Circolare Assonime n. 19 del 20 giugno 2016 ha proprio inteso trattare tale tematica, chiarendo espressamente che la previsione normativa non ha determinato la nascita di una nuova tipologia sociale. Le Società Benefit, infatti, per espressa disposizione legislativa, possono assumere le vesti di uno dei tipi previsti dal Libro V, titoli V e VI del Codice Civile, e quindi rivestire i tipi sociali previsti per le società commerciali (di persone o di capitali), per le società cooperative e per le società mutualistiche di assicurazione. A conferma di tale interpretazione, si segnala che l’unica vera peculiarità da rispettare nell'affrontare la costituzione di una Società Benefit è quella che si ricollega alla strutturazione dell'oggetto sociale e alla sua esplicitazione in termini letterali, come sopra indicato. Dal punto di vista operativo, poi, a parte la previsione che, nella denominazione o nella ragione sociale, tali società hanno facoltà di introdurre le parole "Società benefit" o l'abbreviazione "SB", utilizzando tale specifica denominazione nei titoli eventualmente emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi, non si riscontrano peculiari presupposti, né di capitale minimo, né in termini di specifiche competenze da doversi riconoscere in capo ai componenti degli organi di gestione. Giova, infine, segnalare che, contrariamente a quanto accade per particolari categorie sociali “no profit”, per adesso non sono previsti benefici particolari, né in termini fiscalitributari, né in termini di deroghe alle norme di diritto sostanziale, con la conseguenza che una volta scelto il tipo sociale “commerciale” anche le Società Benefit dovranno seguire la disciplina tipica del tipo sociale prescelto ed essere sottoposte alla normativa fiscale e tributaria applicabile. Ad oggi, a quasi un anno dall’introduzione di questa nuova figura, ci sono una serie di società e gruppi imprenditoriali che hanno deciso di accogliere questa nuova veste societaria. E non è un caso che secondo alcune stime, in questo momento l’Italia è il paese “leader” tra quelli europei nella creazione di “benefit corporations”, con oltre 60 Società Benefit costituite (o trasformate) nel rispetto della nuova normativa vigente. Sempre più piccole e medie imprese, principalmente del ramo tessile, alimentare, di progettazione tecnologica e di creazione di software, alcune della quali start-up, sono 13 \ interessate a questa nuova figura societaria che serve a dar voce ad un’idea “sociale” compatibilmente con le finalità “di lucro” tipiche delle società commerciali. Le Società Benefit piacciono, però, sempre di più anche alle multinazionali. Dopo Unilever si è mossa in questa direzione anche Danone che, pur non essendo una “benefit corporation” si è impegnata a valutare la propria attività seguendo gli “standard benefit” e coinvolgendo in tale sperimentazione ben quindici società del gruppo. 14 \ Approfondimenti IL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE C.D. FIS Circolare INPS n. 176 del 09/09/2016 L’INPS, con la Circolare n. 176 del 9 settembre 2016, illustra la disciplina del Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS) che, dal 1° gennaio 2016, offre una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori: - occupati presso datori di lavoro privati con più di 5 dipendenti; - appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO/CIGS; - che non hanno costituito altri Fondi di solidarietà bilaterali. REQUISITI I destinatari della norma sono i datori di lavoro (anche non imprenditori) che hanno un organico medio di almeno 5 dipendenti; il computo dimensionale è riferito alla media occupazionale del semestre precedente. In tale computo rientrano tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, i lavoranti a domicilio e gli apprendisti (compresi quelli di primo livello e quelli per l’alta formazione), con esclusione dei lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991. I lavoratori a tempo parziale e quelli intermittenti sono computati pro-quota con le modalità previste dagli artt. 9 “pro quota” e 18 “prestazioni svolte nel semestre precedente” del D.Lgs. n. 81/2015. I lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità sono esclusi dal calcolo nel caso in cui siano stati assunti altri lavoratori i quali vanno comunque computati. DESTINATARI I destinatari delle prestazioni sono tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei lavoranti a domicilio. Il requisito richiesto dal Legislatore è quello di avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale nell’unità produttiva (e non nell’azienda nel suo complesso). Esistono attualmente alcuni settori che non rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale perché destinatari dei Fondi di solidarietà (art. 26, comma 1) o dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27) e precisamente quelli relativi al personale dipendente di: - Agenzie di somministrazione di lavoro; Aziende del settore del credito; 15 \ - Aziende del settore artigiano; Imprese di assicurazioni e dalle società di assistenza; Poste Italiane S.p.A. e dalle altre società del gruppo; Ferrovie dello Stato; Aziende del credito cooperativo; Aziende del Servizio di riscossione dei tributi erariali; Aziende del Settore marittimo – SOLIMARE; Aziende del Settore trasporto pubblico; Aziende dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani; Imprese destinatarie del trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale (per un elenco esaustivo si rimanda alle Circolari del Min. del Lav. n. 24 e 30 del 2015). PRESTAZIONI Assegno di solidarietà L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti volto a compensare la riduzione dello stipendio pagato dal datore di lavoro con l’obiettivo di evitare la riduzione del personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91 o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. I datori di lavoro stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono la riduzione di orario. La riduzione media oraria concordata non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile per i lavoratori interessati nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stato stipulato. L’istanza va presentata alla sede INPS territorialmente competente entro 7 giorni dalla data dell’accordo sindacale, ma la riduzione oraria non può avere inizio prima che siano trascorsi 30 giorni da quando è stata presentata, in via telematica, la domanda. Assegno Ordinario L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, escluso i casi di cessazione dell’attività produttiva aziendale o di un ramo di essa. 16 \ La richiesta, corredata, se necessario, dalla documentazione relativa all’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale previsti dall’art. 14 del D.L.vo n. 148/2015, deve essere presentata dal datore di lavoro, in via telematica, alla struttura territoriale dell’Istituto competente per territorio in relazione alla ubicazione dell’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario. MISURA DELLA INTEGRAZIONE La misura dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario è calcolata in modo equivalente a quanto previsto per le prestazioni di cassa integrazione guadagni ordinaria, secondo le modalità esposte nell’allegato 1 della circolare inps 197/2015. FINANZIAMENTO a) contribuzione ordinaria 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, di cui 2/3 a carico del datore e di 1/3 a carico del dipendente. 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore (esclusi i dirigenti e lavoranti a domicilio) per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti, con la medesima ripartizione di 2/3 ed 1/3. Il periodo tra gennaio e settembre potrà essere regolarizzato entro il 16 dicembre 2016, mentre da ottobre in poi lo 0,45% sarà ricompreso nella contribuzione da versare con cadenza mensile. b) contributo addizionale Qualora si ricorra alle prestazioni integrative del Fondo, il datore di lavoro sarà tenuto a versare un contributo addizionale del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse; per retribuzione persa è da intendersi quella data dalla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito senza la riduzione o sospensione di orario e quella effettivamente corrisposta in rapporto all’orario ridotto o sospeso. 17 \ Dal Mondo ITALIA - IRAN: CHI HA PAURA DI DONALD TRUMP? Nel corso del 2016 il giudizio sull’andamento dei rapporti commerciali ed industriali tra l’Iran e i paesi europei, inclusa l’Italia, è rimasto sospeso in attesa di conoscere il successore di Barack Obama. La spada di Damocle - rappresentata dal divieto per le società americane di fare affari con le società iraniane, così come dalle fortissime limitazioni (dirette ed indirette) nei flussi finanziari e bancari Iran / USA - sembra essere divenuta ancora più pesante a seguito dell’elezione del neo-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma è davvero così? Vale la pena chiedersi cosa succederebbe se effettivamente Mr. Trump realizzasse quanto detto in campagna elettorale, ovverosia di volersi “sfilare” dall’accordo sul nucleare tra l’Iran e i paesi del cosiddetto “5+1″, cioè i membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU con potere di veto (Regno Unito, Francia, Stati Uniti, Russia e Cina, più la Germania), in vigore dall’inizio del 2016. Come si rifletterebbero queste azioni sulle aziende italiane? Lo stesso direttore della CIA, John Brennan, durante un’intervista alla BBC del 30 novembre scorso, avrebbe dichiarato che le intenzioni di Donald Trump sarebbero pura follia e con effetti disastrosi; in ogni caso non c’è mai stato sin qui un caso di un’amministrazione presidenziale americana, che facesse venire meno un accordo internazionale chiuso dall’amministrazione precedente. Ma, si comincia a capire che Mr. Trump non è poi così predictable … Infatti, il 1° dicembre scorso, il Senato americano ha deliberato di estendere le sanzioni verso l’Iran per altri 10 anni, rinviando al presidente uscente, Barack Obama, per la firma della legge. L’Iran avrebbe comunque dimostrato di avere rispettato gli obblighi antinucleari, accusando pertanto gli Stati Uniti di voler violare le disposizioni del JCPOA. E’ del 15 dicembre la notizia che Obama non ha firmato la legge di proroga delle sanzioni, con la conseguenza che la stessa è entrata in vigore senza la firma del presidente USA. Segnale comunque distensivo verso l’Iran? Nel dubbio, l’ Ayatollah Khamenei aveva già avvisato il governo americano che se la legge fosse passata, la Repubblica Islamica avrebbe reagito. Il Presidente Rohani avrebbe già ordinato di avviare lavori su navi a propulsione nucleare. Un bluff? Forse. La vera domanda resta dunque: quale sarà la vera contromossa del governo iraniano? Guardando all’Italia, già a fine novembre, a livello politico il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda (confermato nel nuovo governo italiano), ha espressamente dichiarato che l’Italia continuerà a sostenere il business delle imprese italiane con l’Iran, nonostante le manifestazioni del presidente eletto Donald Trump possano “raffreddare” le relazioni internazionali. 18 \ Le aziende italiane sono in prima linea nella conclusione di affari commerciali con le imprese iraniane. La circostanza che Trump abbia sollevato dubbi sulla stabilità del patto multilaterale con l’Iran certamente non aiuta lo sviluppo commerciale, soprattutto per il fatto che le sanzioni americane, che ancora limitano il sistema bancario e finanziario, non permettono agli imprenditori italiani ed iraniani di prescindere dal “problema della finanza”. Al momento, nonostante svariati memorandum of understanding siano stati siglati, a tutti i livelli ed in diversi ambiti commerciali, di fatto le uniche operazioni sono quelle basate su lettere di credito pagabili a vista. Questo è il vero problema, fintanto che non si consentirà la piena operatività del canale bancario, tutti i buoni progetti in corso di negoziazione non potranno diventare realtà. Il nostro ministro sostiene che è ancora troppo presto per dire come il quadro possa cambiare sotto la leadership di Trump, anche se di fatto è impensabile che l’accordo sul nucleare con l’Iran non venga portato avanti. E del resto, anche se il presidente americano continuasse, per così dire, a fare la voce grossa, il JCPOA è comunque un accordo multilaterale che coinvolge anche UK, Francia, Russia, Germania, China e UE. Con la conseguenza che, per far venire meno gli effetti degli accordi, gli Stati Uniti dovrebbero prima convincere anche le altre parti a fare altrettanto, decisione questa tutt’altro che scontata, considerato l’estremo interesse di ciascuno di questi paesi a fare business con l’Iran. In questo scenario, l’Iran ne uscirebbe vincitore rispetto agli Stati Uniti, che perderebbero di legittimazione agli occhi degli alleati e della comunità internazionale, lasciando, oltretutto, campo libero all’Iran anche nel settore delle armi nucleari. Passando alle considerazioni più propriamente economiche e commerciali, anche nelle ultime settimane di questo movimentato 2016, si susseguono le notizie sulla stampa nazionale ed internazionale di nuovi accordi tra imprese europee ed iraniane. In particolare, sempre con l’occhio puntato all’Italia, è da ricordare che lo scorso 11 dicembre la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione dell’Ufficio Italiano Brevetti ha sottoscritto un memorandum of understanding di cooperazione sulla protezione della proprietà intellettuale in ambito industriale con l’Intellectual Property Center of Iran’s Organization for Registration of Deeds and Properties, al fine di valorizzare e sostenere la tecnologia italiana e la più sicura e trasparente conclusione di accordi commerciali. 19 \ Hanno partecipato alla redazione del presente numero: Gianluca Ronzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale Giovanna Ianni - Avvocato e Patrocinante in Cassazione Eduardo Galardi - Dottore Commercialista e Revisore Legale Veronica Vitale - Dottore Commercialista e Revisore Legale Antonio Virgallita - Avvocato Alessandra Poggio Andrea Musile Tanzi - Dottore Commercialista e Revisore Legale _____________________________________________________ Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari e della fiscalità nazionale e internazionale. La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale e/o fiscale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale. E’ inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. 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