VII Lezione - Dipartimento di Scienze della Formazione

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VII Lezione - Dipartimento di Scienze della Formazione
Università Roma Tre
Facoltà di Scienze della formazione
Corso di laurea in Servizio Sociale e
Sociologia L.39
A.A. 2015-2016
Lezione del 23 aprile 2016
Il Giudice Tutelare
Docenti: Alessandra Fralleoni
Giovanna Sangregorio
Il Giudice Tutelare 1/2
Magistrato che svolge funzioni attinenti ai cd "“soggetti deboli"
(minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di
sostegno, adolescenti in gravidanza, pazienti psichiatrici destinatari di
TSO - trattamento sanitario obbligatorio ).
Le funzioni principali del giudice tutelare possono essere raggruppate
nei seguenti due gruppi:
minori di età:
autorizza i genitori alla gestione del patrimonio dei figli minori;
vigila sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito
per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei
beni del minore (art. 337 del codice civile);
autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore
quando manchi l’assenso dell’altro genitore;
Il Giudice Tutelare 2/2
nomina un tutore nel caso di minori orfani di ambedue i genitori, o nel
caso in cui i genitori non possano esercitare la responsabilità genitoriale ;
emette il decreto di esecutività dell’affido etero familiare consensuale di un
minore;
autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l.
n. 194/1978);
vigila sulle condizioni dei minori in strutture residenziali;
maggiori di età:
nomina il tutore agli interdetti giudiziali;
autorizza tutore, curatore ed amministratore di sostegno alla gestione del
patrimonio dei soggetti deboli;
convoca, qualora ne ravvisi la necessità, tutore, curatore ed amministratore
di sostegno per sostenere dei colloqui informativi, anche al fine di valutare
l’andamento della situazione personale e della gestione patrimoniale dei
soggetti deboli, ed approva il rendiconto periodico che tali soggetti sono
tenuti a presentare;
convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato
dal Sindaco.
Tutela e Curatela
Persone che devono essere sottoposte a tutela legale:
- Minorenni privi degli esercenti la responsbilità genitoriale (orfani, potestà
decaduta, non accompagnati);
Persone che possono essere sottoposte a tutela o curatela:
Adulti che non sono in grado di provvedere ai bisogni della loro vita quotidiana
e di difendere i loro interessi.
Procedura: avvio di un procedimento presso il Tribunale Civile per ottenere una
pronuncia di interdizione o di inabilitazione. L’istanza viene presentata al
Tribunale civile, di norma promossa da un parente, dal coniuge, dal Pubblico
Ministero della Procura, dal Servizio Pubblico (Servizi Sanitari, Ente locale).
In seguito alla decisione del Tribunale ordinario, il Giudice Tutelare nomina un
tutore o curatore
In caso non sia presente un familiare in grado di svolgere la funzione di tutore o
curatore, il Giudice Tutelare nomina il Sindaco del comune di residenza in
carica in quel momento.
Nei comuni più grandi (es. Roma capitale) con un mandato “aperto” il Sindaco,
che non può occuparsi di tutti i casi d’interdizione o di inabilitazione, nomina
a sua volta dei tutori.
Riferimenti normativi: art. 334 e ss codice civile
Il Tutore legale
In base al dettato del codice civile:
incarico gratuito ed irrinunciabile, dura 10 anni;
è responsabile della cura della persona (minore od adulta)
sottoposta alla sua tutela;
lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora possegga un
patrimonio, ne amministra i beni;
tra le sue competenze non rientra l'accudimento
quotidiano della persona che ha in tutela;
ha il dovere di rendere partecipe la persona, in base alle sue
possibilità, delle decisioni che la interessano;
svolge le sue funzioni sotto la supervisione del Giudice
tutelare nei casi stabiliti dal codice civile;
si relaziona con i servizi che il suo protetto e con le
strutture residenziali che lo accolgono.
Il Curatore
Nel processo civile o penale: è nominato al minore
d'età quando manchi chi lo rappresenti e
comunque quando vi sia un conflitto d'interesse
con gli esercenti la potestà o il tutore;
Ha una funzione peculiare che non è quella
comunemente prevista dal nostro diritto civile di
agire in nome e per conto di un'altra persona ma
quella di amministratore di alcuni interessi (di
solito economici) della persona inabilitata.
Capacità giuridica e capacità di
agire
Art.1 c.c. «La capacità giuridica si acquista al momento
della nascita» : ogni individuo è titolare di diritti e di
obblighi giuridici
La capacità di agire (o capacità legale): si acquista al
compimento del 18° anno d’età e consente all’individuo
di compiere atti giuridici e di autodeterminarsi nelle
proprie scelte di vita.
Amministrazione di sostegno
Il nostro ordinamento giuridico oggi contempla tre
istituti giuridici di protezione per le persone «fragili»
INTERDIZIONE
INABILITAZIONE
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Tra loro differenti, ma con una finalità comune:
la tutela delle persone «fragili»
L’Amministratore di sostegno
Legge 9 Gennaio 2004 n° 6
Per rafforzare la funzione di protezione il
legislatore accanto alle tradizionali figure della
interdizione e dell’inabilitazione, rese più flessibili, ha
introdotto il nuovo istituto dell’Amministratore di
Sostegno.
Sintetizzando:
L’interdizione:
– un tutore sostituisce in tutti, salva diversa disposizione della
sentenza (*), gli atti non personalissimi l’interessato, che è
equiparato ad un minore.
• L’inabilitazione:
– un curatore interviene per tutti, salva diversa disposizione della
sentenza (*), gli atti di straordinaria amministrazione dello
interessato, che è equiparato ad un minore emancipato.
• L’amministratore di sostegno:
– un amministratore di sostegno sostituisce o affianca
l’interessato per quei determinati atti in cui abbia bisogno secondo
le prescrizioni dettate ad personam dal Giudice Tutelare.
Assistente sociale specialista Maria Calore
Amministrazione di sostegno (Legge
9 gennaio 2004 n.6)
CAMBIA L’APPROCCIO ALLA TUTELA DELLA
PERSONA FRAGILE
Da sostituzione
A sostegno personalizzato
Amministrazione di sostegno
La finalità che si intende perseguire con le disposizioni
contenute nella legge n°6/2004 è quella di:
tutelare, con la minore limitazione possibile
della capacità di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nello
espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno
temporaneo o permanente.
Amministrazione di sostegno
UN AIUTO CHE NON SOSTITUISCE
L’intenzione del legislatore è quella di tutelare le
persone prive in tutto o in parte di autonomia
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana,
senza però comprimerne la capacità di agire:
è uno strumento in grado di offrire tutela e soddisfare
le necessità della persona fragile o in difficoltà, nel
rispetto e valorizzando le sue capacità residue.
Assistente sociale specialista Maria Calore
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Legge 9 Gennaio 2004 n. 6
La persona che, per effetto di una infermità , ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri
interessi, può essere assistita da un Amministratore di
Sostegno, nominato dal giudice tutelare .
L’AdS è chiamato non a sostituirsi, ma a prendersi cura
della persona , a preservare le sue autonomie , ad una presa
in carico globale, al rispetto delle sue aspirazioni, tenendo
in giusta considerazione i suoi contesti di vita.
Amministrazione di sostegno
Possono chiedere la nomina di un Amministratore di
Sostegno:
• La persona interessata
• Il Pubblico Ministero
• I responsabili servizi sanitari e sociali (*)
• I parenti entro il 4° grado (cugini)
• Gli affini entro il 2° grado (generi - nuore, suoceri)
• Il coniuge
• Il convivente
N.B. (*) Obbligati
Il Procedimento
Competente è il G.T. del luogo di residenza o domicilio
dell’interessato
• L’assistenza di un legale è facoltativa
• Il ricorso in carta libera deve contenere:
– le generalità del beneficiario, le ragioni e il fine, la
documentazione
sanitaria e patrimoniale, l’elenco dei parenti
• Il ricorso va comunicato all’interessato e ne devono essere
avvisati i parenti
• Il G.T., sente l’interessato con l’ausilio ove occorra di un C.T.U.,
recandosi se necessario presso la sua dimora, sente i parenti e
dispone ogni necessario accertamento
• Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni
Il Decreto
Il decreto del Giudice Tutelare individua:
• la durata dell’incarico: – temporaneo o a tempo
indeterminato
• l’estensione dell’incarico: – Sostitutivo o concorrente (atti
riservati all’A.d.S., atti da compiersi con l’assistenza
dell’A.d.S.)
• i limiti di spesa corrente per il beneficiario
• l’eventuale rimborso spese dell’A.d.S.
• la periodicità della relazione al G.T.: – dell’A.d.S. sul
proprio operato e sulla situazione del beneficiarioIl decreto è annotato a margine dell’atto di nascita
Il decreto di nomina indica (art. 405 c.c.):
• Il beneficiario
• l’Amministratore di Sostegno: – parente, affine, coniuge, convivente,
terzo, persone giuridiche
la durata dell’ incarico;
gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere;
gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l’assistenza
dell’amministratore;
i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può
effettuare con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la
disponibilità;
la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire
al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita
personale e sociale del beneficiario.
Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di
sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni
del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti
da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in
caso di dissenso con il beneficiario (art. 410 c.c.).
Amministratore di sostegno
Si rivolge a persone che per effetto di una infermità. menomazione fisica o
psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi.
Viene nominato dal Giudice Tutelare, con decreto immediatamente esecutivo.
Svolge funzioni di tutela delle persone non autonome, anziane o disabili.
Viene scelto, dove è possibile, nell’ambito familiare dell’assistito ;
La presa in carico dell’A. di S. dura 10 anni, ma può essere rinnovata, nel caso di
amministrazione da parte di un soggetto pubblico (assistente sociale, avvocato
o volontario).
Nel caso che si tratti di un parente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, l’amministrazione non ha scadenza, salvo rinuncia o richiesta di
revoca dallo stesso interessato.
Riferimenti legislativi: L- 9 gennaio 2004, n.6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del
codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica
degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e
di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”.
Differenze tra Tutore e A. di S.
L’interdizione equipara la persona adulta ad una di minore
età:
A differenza della tutela tout court, nella quale il
tutore amministra ogni singolo momento della vita del
suo assistito, dalla salute all’amministrazione del
patrimonio (compiti rigidamente definiti nel C.C.),
nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve tener conto dei bisogni e delle
aspirazioni del beneficiario.
il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli
atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.