VII Lezione - Dipartimento di Scienze della Formazione
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VII Lezione - Dipartimento di Scienze della Formazione
Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2015-2016 Lezione del 23 aprile 2016 Il Giudice Tutelare Docenti: Alessandra Fralleoni Giovanna Sangregorio Il Giudice Tutelare 1/2 Magistrato che svolge funzioni attinenti ai cd "“soggetti deboli" (minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno, adolescenti in gravidanza, pazienti psichiatrici destinatari di TSO - trattamento sanitario obbligatorio ). Le funzioni principali del giudice tutelare possono essere raggruppate nei seguenti due gruppi: minori di età: autorizza i genitori alla gestione del patrimonio dei figli minori; vigila sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore (art. 337 del codice civile); autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi l’assenso dell’altro genitore; Il Giudice Tutelare 2/2 nomina un tutore nel caso di minori orfani di ambedue i genitori, o nel caso in cui i genitori non possano esercitare la responsabilità genitoriale ; emette il decreto di esecutività dell’affido etero familiare consensuale di un minore; autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978); vigila sulle condizioni dei minori in strutture residenziali; maggiori di età: nomina il tutore agli interdetti giudiziali; autorizza tutore, curatore ed amministratore di sostegno alla gestione del patrimonio dei soggetti deboli; convoca, qualora ne ravvisi la necessità, tutore, curatore ed amministratore di sostegno per sostenere dei colloqui informativi, anche al fine di valutare l’andamento della situazione personale e della gestione patrimoniale dei soggetti deboli, ed approva il rendiconto periodico che tali soggetti sono tenuti a presentare; convalida il provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio adottato dal Sindaco. Tutela e Curatela Persone che devono essere sottoposte a tutela legale: - Minorenni privi degli esercenti la responsbilità genitoriale (orfani, potestà decaduta, non accompagnati); Persone che possono essere sottoposte a tutela o curatela: Adulti che non sono in grado di provvedere ai bisogni della loro vita quotidiana e di difendere i loro interessi. Procedura: avvio di un procedimento presso il Tribunale Civile per ottenere una pronuncia di interdizione o di inabilitazione. L’istanza viene presentata al Tribunale civile, di norma promossa da un parente, dal coniuge, dal Pubblico Ministero della Procura, dal Servizio Pubblico (Servizi Sanitari, Ente locale). In seguito alla decisione del Tribunale ordinario, il Giudice Tutelare nomina un tutore o curatore In caso non sia presente un familiare in grado di svolgere la funzione di tutore o curatore, il Giudice Tutelare nomina il Sindaco del comune di residenza in carica in quel momento. Nei comuni più grandi (es. Roma capitale) con un mandato “aperto” il Sindaco, che non può occuparsi di tutti i casi d’interdizione o di inabilitazione, nomina a sua volta dei tutori. Riferimenti normativi: art. 334 e ss codice civile Il Tutore legale In base al dettato del codice civile: incarico gratuito ed irrinunciabile, dura 10 anni; è responsabile della cura della persona (minore od adulta) sottoposta alla sua tutela; lo rappresenta in tutti gli atti civili e, qualora possegga un patrimonio, ne amministra i beni; tra le sue competenze non rientra l'accudimento quotidiano della persona che ha in tutela; ha il dovere di rendere partecipe la persona, in base alle sue possibilità, delle decisioni che la interessano; svolge le sue funzioni sotto la supervisione del Giudice tutelare nei casi stabiliti dal codice civile; si relaziona con i servizi che il suo protetto e con le strutture residenziali che lo accolgono. Il Curatore Nel processo civile o penale: è nominato al minore d'età quando manchi chi lo rappresenti e comunque quando vi sia un conflitto d'interesse con gli esercenti la potestà o il tutore; Ha una funzione peculiare che non è quella comunemente prevista dal nostro diritto civile di agire in nome e per conto di un'altra persona ma quella di amministratore di alcuni interessi (di solito economici) della persona inabilitata. Capacità giuridica e capacità di agire Art.1 c.c. «La capacità giuridica si acquista al momento della nascita» : ogni individuo è titolare di diritti e di obblighi giuridici La capacità di agire (o capacità legale): si acquista al compimento del 18° anno d’età e consente all’individuo di compiere atti giuridici e di autodeterminarsi nelle proprie scelte di vita. Amministrazione di sostegno Il nostro ordinamento giuridico oggi contempla tre istituti giuridici di protezione per le persone «fragili» INTERDIZIONE INABILITAZIONE AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Tra loro differenti, ma con una finalità comune: la tutela delle persone «fragili» L’Amministratore di sostegno Legge 9 Gennaio 2004 n° 6 Per rafforzare la funzione di protezione il legislatore accanto alle tradizionali figure della interdizione e dell’inabilitazione, rese più flessibili, ha introdotto il nuovo istituto dell’Amministratore di Sostegno. Sintetizzando: L’interdizione: – un tutore sostituisce in tutti, salva diversa disposizione della sentenza (*), gli atti non personalissimi l’interessato, che è equiparato ad un minore. • L’inabilitazione: – un curatore interviene per tutti, salva diversa disposizione della sentenza (*), gli atti di straordinaria amministrazione dello interessato, che è equiparato ad un minore emancipato. • L’amministratore di sostegno: – un amministratore di sostegno sostituisce o affianca l’interessato per quei determinati atti in cui abbia bisogno secondo le prescrizioni dettate ad personam dal Giudice Tutelare. Assistente sociale specialista Maria Calore Amministrazione di sostegno (Legge 9 gennaio 2004 n.6) CAMBIA L’APPROCCIO ALLA TUTELA DELLA PERSONA FRAGILE Da sostituzione A sostegno personalizzato Amministrazione di sostegno La finalità che si intende perseguire con le disposizioni contenute nella legge n°6/2004 è quella di: tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. Amministrazione di sostegno UN AIUTO CHE NON SOSTITUISCE L’intenzione del legislatore è quella di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, senza però comprimerne la capacità di agire: è uno strumento in grado di offrire tutela e soddisfare le necessità della persona fragile o in difficoltà, nel rispetto e valorizzando le sue capacità residue. Assistente sociale specialista Maria Calore AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Legge 9 Gennaio 2004 n. 6 La persona che, per effetto di una infermità , ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di Sostegno, nominato dal giudice tutelare . L’AdS è chiamato non a sostituirsi, ma a prendersi cura della persona , a preservare le sue autonomie , ad una presa in carico globale, al rispetto delle sue aspirazioni, tenendo in giusta considerazione i suoi contesti di vita. Amministrazione di sostegno Possono chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno: • La persona interessata • Il Pubblico Ministero • I responsabili servizi sanitari e sociali (*) • I parenti entro il 4° grado (cugini) • Gli affini entro il 2° grado (generi - nuore, suoceri) • Il coniuge • Il convivente N.B. (*) Obbligati Il Procedimento Competente è il G.T. del luogo di residenza o domicilio dell’interessato • L’assistenza di un legale è facoltativa • Il ricorso in carta libera deve contenere: – le generalità del beneficiario, le ragioni e il fine, la documentazione sanitaria e patrimoniale, l’elenco dei parenti • Il ricorso va comunicato all’interessato e ne devono essere avvisati i parenti • Il G.T., sente l’interessato con l’ausilio ove occorra di un C.T.U., recandosi se necessario presso la sua dimora, sente i parenti e dispone ogni necessario accertamento • Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni Il Decreto Il decreto del Giudice Tutelare individua: • la durata dell’incarico: – temporaneo o a tempo indeterminato • l’estensione dell’incarico: – Sostitutivo o concorrente (atti riservati all’A.d.S., atti da compiersi con l’assistenza dell’A.d.S.) • i limiti di spesa corrente per il beneficiario • l’eventuale rimborso spese dell’A.d.S. • la periodicità della relazione al G.T.: – dell’A.d.S. sul proprio operato e sulla situazione del beneficiarioIl decreto è annotato a margine dell’atto di nascita Il decreto di nomina indica (art. 405 c.c.): • Il beneficiario • l’Amministratore di Sostegno: – parente, affine, coniuge, convivente, terzo, persone giuridiche la durata dell’ incarico; gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere; gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l’assistenza dell’amministratore; i limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può effettuare con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha la disponibilità; la periodicità con cui l’amministratore stesso deve riferire al giudice circa l’attività svolta e circa le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e tempestivamente informarlo circa gli atti da compiere. Deve altresì informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario (art. 410 c.c.). Amministratore di sostegno Si rivolge a persone che per effetto di una infermità. menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Viene nominato dal Giudice Tutelare, con decreto immediatamente esecutivo. Svolge funzioni di tutela delle persone non autonome, anziane o disabili. Viene scelto, dove è possibile, nell’ambito familiare dell’assistito ; La presa in carico dell’A. di S. dura 10 anni, ma può essere rinnovata, nel caso di amministrazione da parte di un soggetto pubblico (assistente sociale, avvocato o volontario). Nel caso che si tratti di un parente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, l’amministrazione non ha scadenza, salvo rinuncia o richiesta di revoca dallo stesso interessato. Riferimenti legislativi: L- 9 gennaio 2004, n.6 “Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali”. Differenze tra Tutore e A. di S. L’interdizione equipara la persona adulta ad una di minore età: A differenza della tutela tout court, nella quale il tutore amministra ogni singolo momento della vita del suo assistito, dalla salute all’amministrazione del patrimonio (compiti rigidamente definiti nel C.C.), nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.