Bollettino numero 078 - Ordinario - anno 2016

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Bollettino numero 078 - Ordinario - anno 2016
2016.07.
05
15:01:04
+02'00'
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia
ANNO XLVII
BARI, 5 LUGLIO 2016
Leggi e regolamenti regionali
n. 78
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza
infrasettimanale ed è diviso in due parti.
Nella parte I sono pubblicati:
a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione
Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento
della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del
Consiglio Regionale;
g) atti relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea, della Giunta
regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed
applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.
Nella parte II sono pubblicati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
deliberazioni della Giunta regionale;
determinazioni dirigenziali;
decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di
Commissario delegato;
atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su
disposizioni del Presidente o della Giunta;
atti degli Enti Locali;
deliberazioni del Consiglio Regionale;
statuti di enti locali;
concorsi;
avvisi di gara;
annunci legali;
avvisi;
rettifiche;
atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare
rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 5-7-2016
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SOMMARIO
“Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della
Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi,
abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 17
"Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio" . . . . 33360
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Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 78 del 5-7-2016
PARTE PRIMA
Leggi e regolamenti regionali
LEGGE REGIONALE 5 luglio 2016, n. 17
"Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa delle attività di oratorio".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:
Art. 1
Finalità e oggetto
1.
La Regione Puglia, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni
per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la
valorizzazione del loro ruolo), e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato degli
interventi e dei servizi sociali per la dignità e ii benessere delle donne e degli uomini di Puglia), riconosce la funzione
educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dall’ente parrocchia,
dagli istituti religiosi e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attività di oratorio.
2.
Le attività di oratorio si inseriscono nel sistema integrato dei servizi per le persone e per le comunità quali
strumenti di aggregazione socioeducativa delle comunità locali, e sono rivolte alla promozione, all’accompagnamento
e al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti, dei giovani, delle persone con disabilità, e delle
famiglie che vi accedono spontaneamente.
Art. 2
Partecipazione ad organismi regionali e territoriali
1.
Nel rispetto di quanto già previsto all’articolo 21 della I.r. 19/2006, la Regione, in fase di elaborazione
del Piano regionale delle politiche sociali triennale, invita la Regione ecclesiastica Puglia, le organizzazioni che
rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, a far parte degli appositi tavoli di programmazione
partecipata, mediante rappresentanti da loro designati.
2.
Analogamente i comuni associati in ambiti territoriali sociali, ai sensi dell’articolo 5 della I.r. 19/2006,
coinvolgono gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, effettivamente operativi nel territorio dell’ambito, che
intervengono tramite le diocesi, le province degli istituti religiosi e le organizzazioni di altri enti di culto riconosciuti
dallo Stato, nella attivita di progettazione partecipata degli interventi e dei servizi che concorrono alla formazione
del rispettivo Piano sociale di zona triennale.
Art. 3
Progetti e sostegno alla realizzazione
1.
La Regione riconosce, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della I. 328/2000, e dell’articolo 21 della
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I.r. 19/2006, la titolarità delle parrocchie, degli istituti religiosi e degli altri enti religiosi e di culto
riconosciuti dallo Stato a presentare programmi, azioni e interventi per la promozione della famiglia,
per l’accompagnamento e il supporto della crescita armonica dei minori e dei giovani, per prevenire e
contrastare la discriminazione, la devianza minorile, il disagio sociale di adulti in difficoltà e dei nuclei
familiari, per sostenere le responsabilità genitoriali, per promuovere le relazioni d’aiuto nella comunità
locale, per favorire l’interculturalita e l’interreligiosità, per offrire opportunità di accesso ad attività
motorie, sportive e ludico-ricreative per l’aggregazione giovanile e la promozione dei corretti still di vita.
2.
Gli enti locali possono individuare i soggetti di cui all’articolo 1 quali soggetti cui affidare in
comodato d’uso gratuito beni mobili e immobili di proprietà o confiscati per la ri­funzionalizzazione e la
finalizzazione per attività sociali e socioeducative, anche attraverso l’accesso a finanziamenti regionali
vincolati e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza, efficienza ed
economicità.
Art. 4
Protocollo d’intesa
1.
Per le finalità di cui all’articolo 1 e per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3 e per
definire specifici ambiti di intervento e criteri di selezione degli enti religiosi e di culto riconosciuti dallo
Stato, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d’intesa con la Regione ecclesiastica
Puglia.
2.
II Protocollo di intesa definisce tra l’altro le modalità per:
a) favorire il funzionamento delle strutture in cui si svolgono le attività di oratorio;
b) sostenere la formazione degli operatori;
c) incentivare la ricerca e la sperimentazione di attività e metodologie di intervento, soprattutto a carattere innovativo.
Art. 5
Convenzioni
1.
I soggetti che possono beneficiare degli interventi della Regione Puglia, di cui alla presente legge,
accedono al finanziamenti resi disponibili sulla base di presentazione di specifici progetti in ossequio alle
procedure, alle modalità e agli adempimenti definiti nei rispettivi awisi pubblici per la selezione degli
interventi nell’ambito di linee di attività a regia regionale.
2.
Nell’ambito degli obiettivi fissati nel Piano regionale delle politiche sociali e nei Piani sociali di
zona, di cui alla I.r. 19/2006, i comuni associati possono stipulare convenzioni con le diocesi e le province
degli istituti religiosi, quali soggetti di coordinamento degli enti ecclesiastici presenti nei comuni interessati
e con gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, che risultino operativi nei settori di cui all’articolo
1, comma 2, da almeno un anno, per concorrere al potenziamento della rete formale dei servizi alle
persone e alle comunità e per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per la partecipazione alla
amministrazione condivisa di bent comuni.
3.
I rapporti fra istituzioni pubbliche e oratori sono disciplinati secondo le disposizioni di cui
all’articolo 5 della I. 328/2000 nonché dall’articolo 21 della I.r. 19/2006 e dall’articolo 21 del regolamento
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regionale 18 gennaio 2007, n. 4, come modificato dall’articolo 5 del regolamento regionale 7 agosto 2008,
n 19.
Art. 6
Norma finanziaria
1.
Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, compresi quelli previsti
dal protocollo di intesa e dalle convenzioni, si fa riferimento alle linee ordinarie di finanziamento per la
promozione delle attività sportive, per l’infrastrutturazione sociale e per la promozione di iniziative di
animazione territoriale, di innovazione sociale, di inclusione sociale attiva a valere su altre risorse nazionali e
comunitarie di competenza regionale e di competenza dei comuni associati in ambiti territoriali sociali.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed
entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 5 luglio 2016
MICHELE EMILIANO
BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia
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Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell’8-6-1974
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