novembre - ICT Legal Consulting

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novembre - ICT Legal Consulting
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ICT Insider
2015 - ISSUE 11
Milano, Bologna, Roma, Amsterdam
*Atene, Berlino, Bratislava, Bruxeles, Bucarest, Budapest, Città del Messico, Istanbul, Lisbona, Londra, Madrid,
Mosca, New York, Parigi, Pechino, San Francisco, San Paolo, Shangai, Sydney, Varsavia, Vienna e Washington
*partner law firms
Corte di Giustizia UE:
nozione flessibile del
concetto di “stabilimento”
Nella causa “Weltimmo”,
lo scorso 1° ottobre la
Corte di Giustizia UE è
tornata a pronunciarsi sul
concetto di “stabilimento”
ai fini dell’applicazione
della Direttiva 95/46/CE.
Nel caso di specie, relativo
ad una società, registrata in
Slovacchia, che gestisce un
sito Internet di annunci
immobiliari
riguardanti
beni situati in Ungheria,
scritti in ungherese, avente
un rappresentante e un
Safe Harbor - la Commissione Europea e il Garante
Privacy italiano richiamano gli strumenti alternativi
per i trasferimenti di dati personali transoceanici
In data 6 novembre 2015, dopo esattamente un mese dalla
decisione del caso Schrems, la Commissione Europea
(“Commissione”) ha pubblicato la già anticipata
comunicazione sul trasferimento transoceanico dei dati
(COM(2015) 566 final, “Comunicazione”). Benché non
vincolante, la Comunicazione enfatizza l’impegno, a
livello europeo, di creare di un nuovo Safe Harbor per la
fine di gennaio 2016, elencando gli strumenti alternativi
che le imprese dovranno utilizzare per il trasferimento dei
dati fino a tale momento.
I primi strumenti richiamati dalla Commissione sono le
conto corrente bancario in
detto Stato, la Corte ha
affermato che la società
svolge un’attività concreta
ed effettiva in Ungheria e
che detti elementi, che
spetta al giudice del rinvio
di
verificare,
possono
configurare l’esistenza di
uno “stabilimento” ai sensi
dell’art. 4 della Direttiva.
“… [L]a presenza di un
unico rappresentante, in
talune circostanze, può
essere
sufficiente
a
costituire
un’organizzazione stabile
se il medesimo opera con
un grado di stabilità
sufficiente con l’ausilio di
mezzi necessari per la
fornitura di servizi concreti
...
la
nozione
di
“stabilimento”
…
si
estende a qualsiasi attività
reale ed effettiva, anche
minima, esercitata tramite
un’organizzazione stabile”.
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Garante Privacy: nuove
garanzie per l’uso delle
informazioni
sull’affidabilità
commerciale
Il Garante Privacy ha
curato,
con
la
collaborazione
degli
interessati al settore, la
redazione del “Codice di
deontologia e di buona
condotta per il trattamento
dei dati personali effettuato
a fini di informazione
commerciale”, che regola
l’uso delle informazioni
Binding Corporate Rules (“BCR”) e le clausole
contrattuali standard. Le prime sono regole vincolanti
per il titolare stabilito nel territorio europeo e sono
utilizzabili al fine di evitare singoli accordi contrattuali tra
ognuna delle società facenti parte del medesimo gruppo.
Esse devono rispettare i requisiti sostanziali e procedurali
stabiliti dal Gruppo che riunisce i Garanti Europei (cd.
“Articolo 29 Working Party”) ed essere approvate
dall’autorità nazionale per la protezione dei dati del Paese
da cui il titolare intende trasferire i dati. Le seconde, sono
uno strumento più accessibile alle imprese: salvo non
vengano emendate, le clausole contrattuali standard sono
stabilite con una decisione della Commissione e, in quanto
tali, sono vincolanti anche nei confronti dei garanti
nazionali. In caso di dubbi sulla presenza di sufficienti
garanzie lato privacy, le autorità privacy non hanno il
diritto di invalidarle ex se, ma dovranno portare la
questione all’attenzione dei giudici nazionali, che a loro
volta potranno riferire il caso alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (“CGUE”). Tra i meriti delle clausole
contrattuali standard, la Commissione sottolinea (i)
l’esercizio dei diritti degli interessati sotto la giurisdizione
e la supervisione di un garante privacy europeo; (ii) i
rimedi e le responsabilità azionabili contro chi esporta e
importa dati personali e (iii) la possibilità di richiedere ex
post ulteriori misure di sicurezza per proteggere il flusso di
dati personali.
Oltre agli strumenti sopra richiamati, la Commissione
ricorda la possibilità per le imprese di avvalersi delle
deroghe previste dall’articolo 26(1) della Direttiva
95/46/CE sulla protezione dei dati personali. Queste
deroghe, in particolare, si basano su necessità contrattuali,
l’esercizio del diritto di difesa in un giudizio o su un
consenso inequivocabile dell’interessato. Esempi di flussi
di dati legittimi ex art. 26(1) della Direttiva sono il
trasferimento dei dati per voli aerei e prenotazioni di
alberghi, o dei dati relativi al beneficiario di un bonifico
bancario. Vista l’eccezionalità di tali deroghe e il fatto che
“devono essere interpretate restrittivamente”, la
Commissione è cauta nell’estenderne l’ambito applicativo.
A poche ore dalla la pubblicazione della Comunicazione, il
Garante Privacy italiano ha confermato il contenuto della
stessa a mezzo di un comunicato, annunciando che
l’implementazione di questi strumenti sarà monitorata.
sull’affidabilità
commerciale
di
imprenditori e manager.
Con la consapevolezza che
l’uso di banche dati e
strumenti di analisi invasivi
può arrecare danni alla
dignità e alla riservatezza
delle persone, “… si sono
individuate
soluzioni
innovative alle criticità
emerse
nella
pratica
quotidiana,
coniugando
esigenze di semplificazione
degli adempimenti cui le
società di informazione
commerciale sono tenute,
con
il
diritto
alla
protezione
dei
dati
personali
…”
(cit.
Antonello Soro, Presidente
del Garante). Il Codice
prevede, in particolare,
l’obbligo per le società che
offrono
informazioni
sull’affidabilità
commerciale
di
imprenditori e manager di:
(i) raccogliere dati solo da
fonti
pubbliche
o
direttamente
dagli
interessati; (ii) pubblicare
un’informativa sul proprio
sito web; (iii) adottare
specifiche
misure
di
sicurezza
conformi
al
Codice
Privacy
e
all’Allegato B al Codice.
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AGCM sui servizi di
trasporto privato non di
linea
Rispondendo a un quesito
del Ministero dell’Interno
su richiesta del Consiglio di
Stato, l’Autorità Garante
della Concorrenza e del
Mercato si è pronunciata in
merito alle nuove forme di
IMPLICAZIONI PRATICHE
Un Safe Harbor 2.0 verrà molto probabilmente creato entro
la fine di gennaio 2016. In merito ci si chiede se sarà in
grado di soddisfare gli elevati requisiti previsti dalla
CGUE nel caso Schrems e come verranno in esso
ricongiunte le clausole contrattuali standard, integrate e
firmate successivamente al caso Schrems. L’impressione è
infatti quella che le clausole contrattuali standard, le BCR
e le deroghe ex articolo 26(1) siano strumenti temporanei
volti a coprire il vuoto generato dall’invalidità del Safe
Harbor sino a gennaio 2016. L’autorità garante tedesca ha
invero già messo in dubbio la capacità di questi strumenti
di fornire garanzie adeguate ex se. Allo stesso tempo, la
Commissione ha riconosciuto che ciascuna delle sue
decisioni sull’adeguatezza di alcuni Stati esteri contiene
una limitazione dei poteri delle autorità garanti simile a
quella che ha reso invalido il Safe Harbor nel caso
Schrems. In merito, la Commissione ha espresso la
necessità imminente di sostituire tale limitazione “in tutte
le decisioni di adeguatezza esistenti [e] di impegnarsi in
una regolare valutazione delle decisioni di adeguatezza
esistenti e future”.
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Dispositivi “intelligenti” o “furbi”?
di Fabio Coatti, Of Counsel di ICT Legal Consulting [email protected]
Facciamo un esperimento: guardiamoci attorno e
cerchiamo di identificare tutti gli oggetti in cui si può
nascondere un dispositivo “intelligente”. A titolo
esemplificativo, come “intelligente” deve intendersi un
dispositivo che riceve segnali dal mondo esterno, li elabora
tramite un programma informatico ed agisce di
conseguenza. Alcuni sono abbastanza facili da trovare:
laptop, smartphone, monitor, tastiera e mouse,
condizionatori, termostati, chiavi dell’auto, carte di
credito, lampade a risparmio energetico e molti altri
ancora. Cercando bene, si possono trovare decine e decine
di esempi. La realtà è che è più facile e meno costoso
inserire un processore in grado di reagire
“intelligentemente” agli stimoli esterni, piuttosto che
affidarsi alla vecchia fisica. Il termostato è un ottimo
esempio: in molti si ricorderanno il rassicurante “tic”
prodotto dalla dilatazione di una lamina metallica al
trasporto non di linea
(Uber, App). In particolare,
con riferimento ai servizi
UberBlack e UberVan, in
assenza di disposizioni di
legge, l’AGCM ribadisce la
legittimità della piattaforma
“… trattandosi di servizi di
trasporto privato non di
linea”, giudicando come
“di fatto inapplicabili” gli
obblighi stabiliti dalla legge
in
materia
(n.21/92).
L’AGCM ha invitato il
legislatore ad intervenire in
materia per “sottolineare
con forza gli evidenti
benefici concorrenziali e
per i consumatori finali
derivanti da una generale
affermazione delle nuove
piattaforme
di
comunicazione”. Leggi di
più.
EVENTI
11 novembre 2015
Luca Bolognini e Lucio
Scudiero sono relatori al
Festival ICT a Milano
(Italia). Leggi di più.
16 novembre 2015
Luca Bolognini è docente
al Master in Big Data
Management alla LUISS
Business School di Roma
(Italia). Leggi di più.
19 novembre 2015
Luca Bolognini è Ethics &
Privacy
advisor
a
Barcellona per Smart City
Expo dal 17 al 19
raggiungimento della temperatura giusta e della difficoltà
di selezionarla, la temperatura, oltre ai continui
aggiustamenti per evitare di congelare. Ricordiamo anche
le gelide mattinate in cui l’auto non ne voleva sapere di
tenere il minimo e che per regolare un carburatore serviva
l’abilità di un mastro liutaio. Ora ci siamo dimenticati di
quelle difficoltà grazie a un controller in cui basta inserire
qualche istruzione per mantenere lo stato desiderato con
precisione ed affidabilità. I progettisti non sono più
costretti a giochi di equilibrismo con le leggi della fisica
per avere la temperatura giusta, è sufficiente
programmarla.
Da qui l’utilizzo del termine “intelligente”, ma assieme
all’intelligenza arriva la “furbizia”. Se prima si agiva su
una microscopica vitina per avere un flusso di carburante
ragionevolmente corretto con non poche difficoltà, ora si
può programmare il dispositivo per avere comportamenti
che nessuna “vitina” reale può sognare. Ad esempio: si
può programmare un dispositivo così: “se la temperatura
ambiente passa da X a Y in Z secondi ed è il terzo martedì
del mese di un anno bisestile, allora fai uno scherzo e
attivati al massimo della potenza per 10 minuti”.
L’esempio è estremo, ma calzante: chiunque può
immaginarne di simili. In buona sostanza, per avere le
prestazioni che reputiamo indispensabili dobbiamo
accettare di rendere “intelligenti” i dispositivi, permettendo
comportamenti complessi e, quindi, meno controllabili.
Considerando ormai impossibile rinunciare a questa
complessità, il vero tema è come evitare che sfugga di
mano. Prevedibilmente, è un tema complesso, senza
magiche soluzioni: le tecniche di collaudo usate fino ad ora
hanno dimostrato la loro inadeguatezza. Chiunque lavori
nel settore dell’information technologies sa che può essere
incredibilmente difficile scoprire una backdoor in un
programma, e che molti sforzi dovranno essere fatti per
trovare un approccio in grado di gestire questi aspetti.
Nell’attesa, si può proporre una riflessione interessante:
perché non fare in modo che i produttori pubblichino il
codice sorgente inserito nei propri dispositivi, così da
permettere a ricercatori indipendenti di analizzarlo, come
consuetudine nell’open source? Sicuramente ci sono
tematiche connesse a diritti di proprietà intellettuale e/o di
novembre
più.
2015. Leggi di
24 e 25 novembre 2015
segreto industriale, ma, in una realtà in cui si chiede di
rinunciare sempre più alla propria privacy per motivi di
sicurezza, una simile richiesta è sicuramente degna di
valutazione.
---
Luca Bolognini e Paolo
Balboni sono docenti al
Master di Privacy Officer e
Consulente della Privacy
(Certificato TÜV)
organizzato da
Federprivacy a Sesto San
Giovanni, Milano
(Italia). Leggi di più.
26 novembre 2015
Paolo Balboni è relatore su
Smart
Cars
e
la
regolamentazione europea a
IoT & Security innovation
Day a Sophia Antipolis
(Francia). Leggi di più.
Paolo Balboni, Socio Fondatore di ICT Legal Consulting,
ha partecipato all’anteprima di “Democracy” all’IDFA
Il documentario “Democracy” (realizzato da David Bernet),
che descrive il processo legislativo del Regolamento
europeo della privacy, è stato proiettato in anteprima
internazionale all’International Documentary Film Festival a
Amsterdam lo scorso 20 novembre. Paolo Balboni, Socio
Fondatore di ICT Legal Consulting, era presente come
ospite all’anteprima essendo uno dei protagonisti del
documentario, dove viene a lungo intervistato in merito a
vari aspetti fondamentali della tutela dei dati e della privacy.
Il documentario si occupa della legislazione europea oltre
che della trasparenza delle politiche europee e dei ruoli
ricoperti dai soggetti coinvolti. Bernet ha seguito per due
anni le principali figure coinvolte nella redazione del
Regolamento europeo della privacy, compreso il relatore
privacy Jan Philipp Albrecht, che ha supervisionato il
processo legislativo del Regolamento. Inoltre, Bernet ha
documentato il lavoro dei think tank, di lobbisti, attivisti dei
diritti civili e dell’ex Commissario europeo Viviane Reding.
Il film ha ricevuto recensioni positive da numerosi critici
tedeschi. Il Die Welt ha definito il film “Indiana Jones and
the Temple of Data” (Indiana Jones e il Tempio dei dati),
lodando Bernet per la sua capacità di dare un “lieto fine” a
un tema che potrebbe essere “arido e monotono”. The
Guardian lo ha definito come un “film prettamente europeo”
che permette “un’esperienza visiva e una piacevole visuale,
con un bel gioco tra il mondo interno ed esterno delle
istituzioni europee”.
Per maggiori informazioni sull’evento di Amsterdam
consultate il link:
https://www.idfa.nl/industry/tags/project.aspx?id=61dd442e4f67-4d31-b12c-4518de6ad52f#sthash.rxGOplgw.dpuf
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ICTLC
AWARDS
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Paolo Balboni
Luca Bolognini
Claudio Partesotti
(+39) 335 66 85 806
(+39) 346 84 70 418
(+39) 338 83 45 050
Paolo Balboni
Luca Bolognini
Claudio Partesotti
Milano
Bologna
Roma
Amsterdam NL
Via Zaccaria 4
Via Ugo Bassi 3
Piazza San Salvatore
Veemkade 536
20122
40121
in Lauro 13
1019 HE
00186
(+39) 02 8424 7194
(+39) 051 272 036
(+39) 06 97842 491
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“ L’eccellenza non è un atto, ma un’abitudine” - Aristotele
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