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N. 13464/2009 REG.SEN.
N. 11050/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11050 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto
da:
Piccirillo Salvatore ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio
eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37; Cantucci Franco, Cerreto
Giovanna, Fortuna Maria Rosa, Giagnotti Enzo, Interlandi Isabella, Laurelli Nicola Antonio,
Maiolo Renato, Malinconico Luigi, Mercurio Luigi, Mozzi Elio, Ragni Antonio;
contro
Agenzia delle Dogane;
nei confronti di
Melograni Paola, Cutrera Gualtiero, Lepore Lucio; Sabrina Esposito, rappresentato e difeso
dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di approvazione della graduatoria predisposta all'esito della prova
preselettiva espletata in attuazione dell'art. 5 della determinazione del Direttore dell'Area
Centrale Personale e Organizzazione prot. 791 del 20.02.2006 con la quale è stato bandito un
concorso pubblico per esami a complessivi 70 posti di dirigente di seconda fascia
dell'Agenzia delle Dogane;
- della graduatoria predisposta all'esito della prova preselettiva;
- delle operazioni di concorso e dei verbali della Commissione esaminatrice all'uopo redatti;
- della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane con la quale è stata nominata
la Commissione esaminatrice;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso;
- nonchè con motivi aggiunti depositati in data 08.06.2009, della determinazione prot. 16033
del 26.11.2008;
- della determinazione n. 5127 del 28.06.2006;
- della determinazione n. 2717 del 19.03.2007;
del verbale n. 48 della seduta della Commissione esaminatrice del 18.04.2008;.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabrina Esposito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento, previa
sospensiva, del provvedimento di “approvazione della graduatoria predisposta all’esito della
prova preselettiva”, delle operazioni di concorso e dei verbali redatti dalla Commissione
esaminatrice, nonché della determinazione di nomina della Commissione esaminatrice
unitamente ad ogni atto preordinato, conseguente e connesso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, la quale ha chiesto il rigetto del
ricorso, in quanto infondato.
All’udienza del 20.12.2006, l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata respinta con
ordinanza n.7042/2006.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.5.2009 uno solo fra i ricorrenti – il dott.
Luigi Mercurio - chiede, altresì, l’annullamento, previa sospensiva, degli atti già impugnati in
sede di ricorso principale, della determinazione n. 16033 del 26.11.2008, con cui è stata
approvata la graduatoria finale del concorso per esami a 70 posti di dirigente di seconda fascia
presso l’Agenzia delle Dogane, delle determinazioni n. 5127, n, 2717 e del verbale n. 48.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato anche ad alcuni controinteressati.
Di questi, si è costituita la dott.ssa Sabrina Esposito, vincitrice del concorso, oggetto della
presente impugnazione, la quale chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile ed
infondato, con vittoria di spese.
All’udienza del 28.10.2009, uditi i Difensori delle parti costituite, i quali hanno insistito nelle
rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è improcedibile.
1.1. Come risulta dagli atti depositati, nonché dal tenore letterale dello stesso ricorso
introduttivo, i ricorrenti impugnano il provvedimento di “approvazione della graduatoria
predisposta all’esito della prova preselettiva”, delle operazioni di concorso e dei verbali
redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché della determinazione di nomina della
Commissione esaminatrice unitamente ad ogni atto preordinato, conseguente e connesso.
In pendenza di giudizio l’Amministrazione ha provveduto a formulare, con determinazione
del Direttore dell’Area Centrale Personale e Organizzazione n. 16033 del 26 novembre 2008,
la graduatoria definitiva, con il chè il procedimento concorsuale si è concluso e l’interesse
all’impugnativa si è spostato e definitivamente radicato sul provvedimento finale di
esclusione dei ricorrenti dal concorso.
La graduatoria è stata resa immediatamente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle
Dogane, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale dell’Agenzia in data 12 febbraio
2009 ed ancora, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – IV serie
speciale “Concorsi ed esami”del 10 marzo 2009.
Senonchè la stessa non è stata impugnata dai ricorrenti, sicchè si è consolidata con la
conseguenza che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.
Ed invero, come riconosciuto da costante giurisprudenza sul punto, quando sono impugnati
solo gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che siano immediatamente lesivi, e
tuttavia non venga impugnato l’atto finale del procedimento, attributivo ad altri di uno status
o di una utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo atto comporta l’improcedibilità del gravame
proposto avverso gli atti intermedi, per sopravvenuta carenza di interesse (Cnfr. TAR Lazio,
Sez. I, sent. N. 9543 del 2008; Cons. Stato Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4078).
L’orientamento citato si basa sull’osservazione che l’impugnazione degli atti preparatori
immediatamente lesivi, la cui ammissibilità è dalla giurisprudenza riconosciuta al fine di
garantire una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale, non comporta affatto un esonero
dal dovere di impugnazione dell’atto finale.
Ne consegue che la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi
dell’atto preparatorio deve essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio; in
assenza di ciò, l’atto finale viziato da invalidità derivata si consolida e non è più soggetto ad
impugnazione, con la conseguenza ulteriore che non può essere rimesso in discussione
dall’impugnazione nei confronti dell’atto presupposto.
Nel caso in esame, i ricorrenti, ad eccezione del Dott. Mercurio, non hanno proposto
impugnazione nei confronti dell’approvazione della graduatoria, con la conseguenza che il
loro ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.
1.1.2. Il ricorso introduttivo, in quanto proposto dal solo Dott. Mercurio, è comunque
infondato nel merito.
Le doglianze avanzate dai ricorrenti nei confronti degli atti impugnati sono superate dalle
risultanze processuali e sono comunque formulate in maniera eccessivamente generica, non
essendo state supportate da alcun principio di prova.
Nello specifico, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione, da parte di numerosi candidati
delle targhette autoadesive sui moduli della prova preselettiva e sui cartoncini anagrafici, con
conseguente mancanza di trasparenza e di anonimato.
L’infondatezza di tali doglianze è dimostrata sia dalla mancata allegazione di circostanze più
specifiche in grado di identificare i presunti abusi segnalati, sia dal verbale della
Commissione esaminatrice, nel quale non sono segnalati errori o particolari difficoltà nello
svolgimento della prova preselettiva.
Priva di pregio è altresì la doglianza relativa alla mancata nomina di un membro di sesso
femminile nella Commissione d’esame, dato che in realtà il commissario di sesso femminile
era stato in effetti nominato (Dott.ssa Ilva Sapora).
Risultano smentite dai verbali della Commissione tutte le ulteriori censure, relative a presunte
irregolarità nello svolgimento della prova preselettiva.
Infine, i ricorrenti indicano sette candidati, utilmente collocati, che sarebbero privi del titolo
di studio – nello specifico, il diploma di laurea - per essere ammessi al concorso.
Anche tale doglianza è infondata, come risulta dalle verifiche effettuate sulla documentazione
acquisita.
1.2. Con ricorso per motivi aggiunti il Dott. Luigi Mercurio impugna sia gli atti già impugnati
in sede di ricorso principale, sia la determinazione n. 16033 del 26 novembre 2008, con cui è
stata approvata la graduatoria finale del concorso in oggetto, sia le determinazioni nn. 5127 e
2717 e del verbale n. 48.
1.2.1. Con riguardo al ricorso principale, relativamente alla posizione del solo Mercurio, si
rileva anche in tal caso l’inammissibilità dello stesso, per carenza di interesse.
Come evidenziato da costante giurisprudenza amministrativa, il soggetto, legittimamente
escluso da una procedura concorsuale, non ha alcun interesse a dolersi della mancata
esclusione di altri concorrenti o ad impugnare la graduatoria, in quanto dall’annullamento
della mancata esclusione di altro concorrente o dalla sua estromissione, egli non potrebbe
ricavare alcun concreto vantaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006 n. 5067).
Del resto, anche l’interesse alla rinnovazione della procedura, si configura rispetto al
concorrente legittimamente escluso, come un interesse di mero fatto, non tutelabile come
interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. V sent. 13 settembre 2005 n.4692).
1.2.2. In ogni caso, con riferimento agli ulteriori atti impugnati con ricorso per motivi
aggiunti, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’illegittima costituzione della
Commissione in esame, perché, in violazione delle norme dedotte nel ricorso, sono stati
nominati due membri che sarebbero rappresentanti sindacali.
La doglianza è infondata.
La disposizione che disciplina l’ipotesi in esame è costituita dal D.P.R. 24 settembre 2004 n.
272, che all’art.4 comma 6 dispone che non possono essere chiamati a far parte delle
commissioni, i soggetti che fanno parte dell’organo di direzione politica dell’amministrazione
che indice il concorso o che ricoprono cariche politiche o che sono comunque designati dalle
confederazioni od organizzazioni sindacali od organizzazioni professionali comunque
denominate.
Al fine di individuare i soggetti che rientrano nelle categorie indicate nella norma ed in
particolare i rappresentanti sindacali o che comunque appartengano all’ambito sindacale, la
giurisprudenza afferma che nella categoria dei rappresentanti sindacali vanno annoverati tutti i
sindacati presenti nel comparto di riferimento.
Tuttavia, affinché sia operativo il divieto previsto nella norma in esame, occorre che venga
provato un qualche elemento di possibile incidenza od interferenza tra l’attività di chi ricopre
cariche sindacali e l’attività dell’ente che ha indetto il concorso (cnfr. Cons Stato, sent.
6527/03).
Inoltre la stessa giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame intende colpire quelle
situazioni in cui il commissario, che sia anche rappresentante sindacale, sia stato scelto non
per meriti professionali, non esistendo un’incompatibilità assoluta tra l’incarico sindacale e
l’incarico di commissario di esame (cnfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5572 del 23.10.2007).
Nel caso in esame, pur essendo vero che due commissari – l’Ing. Michele Branca e l’Ing.
Roberta De Robertis – sono stati membri del Consiglio Nazionale di un’organizzazione
sindacale dei dirigenti pubblici del comparto, non è stato dimostrato l’influenza tra tale
attività sindacale e l’ente che ha indetto il concorso, con la conseguenza che tale motivo non
può essere accolto.
1.2.3. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la tardiva
presentazione, da parte di alcuni componenti della commissione d’esame, delle dichiarazioni
di inesistenza delle cause di incompatibilità previste per legge.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza amministrativa afferma
costantemente a riguardo che “la violazione dell’art. 11 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487,
recante il Regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo il quale i componenti della
commissione giudicatrice del concorso devono fornire preventiva dichiarazione di
insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, non può determinare di
per sé l’invalidazione dell’intero procedimento concorsuale, se all’omessa dichiarazione non
si accompagna l’esistenza di un’effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della
funzione di membro della commissione di esame” (cnfr. TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 8
maggio 2008 n. 592; TAR Marche, Sez. I, sent. 14 novembre 2007, n. 1882).
Inoltre, nel caso in esame, come risulta dalla documentazione depositata, la Commissione ha
comunque accertato l’assenza di situazioni di incompatibilità, dato che tutti i componenti
hanno comunque reso la dichiarazione, prevista per legge, in ordine all’assenza di cause di
incompatibilità.
In particolare, nel corso della prima seduta (cnfr. Verbale n. 1 dell’1 giugno 2006), si legge
che la commissione, all’atto dell’apertura dei lavori ha “esperito le formalità di rito in ordine
all’accertamento dell’ insussistenza dei motivi di incompatibilità da parte di ciascun
componente della commissione esaminatrice rispetto a tutti i partecipanti al concorso”.
La circostanza che le dichiarazioni dei singoli componenti siano state formalizzate solo
successivamente non rileva quale causa di invalidità dell’intera procedura.
Ragioni, quelle sopra esposte, per le quali il comportamento procedimentale
dell’Amministrazione ben resiste, sotto ogni profilo, alle dedotte censure.
2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso non merita accoglimento.
Considerato che nell’ordine logico l’esame delle questioni di rito, nonché quelle relative alla
sussistenza delle condizioni dell’azione, precede l’analisi delle questioni di merito, il Collegio
ritiene che, nella fattispecie, il ricorso debba essere dichiarato respinto quanto al ricorrente
Luigi Mercurio ed improcedibile quanto agli altri originari ricorrenti..
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, dichiara improcedibile il ricorso
indicato in epigrafe e lo respinge quanto al solo ricorrente Luigi Mercurio.
Compensa le spese fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE