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N. 13464/2009 REG.SEN. N. 11050/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 11050 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Piccirillo Salvatore ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso Carmine Medici in Roma, via Properzio, 37; Cantucci Franco, Cerreto Giovanna, Fortuna Maria Rosa, Giagnotti Enzo, Interlandi Isabella, Laurelli Nicola Antonio, Maiolo Renato, Malinconico Luigi, Mercurio Luigi, Mozzi Elio, Ragni Antonio; contro Agenzia delle Dogane; nei confronti di Melograni Paola, Cutrera Gualtiero, Lepore Lucio; Sabrina Esposito, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di approvazione della graduatoria predisposta all'esito della prova preselettiva espletata in attuazione dell'art. 5 della determinazione del Direttore dell'Area Centrale Personale e Organizzazione prot. 791 del 20.02.2006 con la quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a complessivi 70 posti di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Dogane; - della graduatoria predisposta all'esito della prova preselettiva; - delle operazioni di concorso e dei verbali della Commissione esaminatrice all'uopo redatti; - della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane con la quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; - di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso; - nonchè con motivi aggiunti depositati in data 08.06.2009, della determinazione prot. 16033 del 26.11.2008; - della determinazione n. 5127 del 28.06.2006; - della determinazione n. 2717 del 19.03.2007; del verbale n. 48 della seduta della Commissione esaminatrice del 18.04.2008;. Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sabrina Esposito; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO I ricorrenti hanno proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di “approvazione della graduatoria predisposta all’esito della prova preselettiva”, delle operazioni di concorso e dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché della determinazione di nomina della Commissione esaminatrice unitamente ad ogni atto preordinato, conseguente e connesso. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato. All’udienza del 20.12.2006, l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti è stata respinta con ordinanza n.7042/2006. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12.5.2009 uno solo fra i ricorrenti – il dott. Luigi Mercurio - chiede, altresì, l’annullamento, previa sospensiva, degli atti già impugnati in sede di ricorso principale, della determinazione n. 16033 del 26.11.2008, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso per esami a 70 posti di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle Dogane, delle determinazioni n. 5127, n, 2717 e del verbale n. 48. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato anche ad alcuni controinteressati. Di questi, si è costituita la dott.ssa Sabrina Esposito, vincitrice del concorso, oggetto della presente impugnazione, la quale chiede il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, con vittoria di spese. All’udienza del 28.10.2009, uditi i Difensori delle parti costituite, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Il ricorso principale è improcedibile. 1.1. Come risulta dagli atti depositati, nonché dal tenore letterale dello stesso ricorso introduttivo, i ricorrenti impugnano il provvedimento di “approvazione della graduatoria predisposta all’esito della prova preselettiva”, delle operazioni di concorso e dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice, nonché della determinazione di nomina della Commissione esaminatrice unitamente ad ogni atto preordinato, conseguente e connesso. In pendenza di giudizio l’Amministrazione ha provveduto a formulare, con determinazione del Direttore dell’Area Centrale Personale e Organizzazione n. 16033 del 26 novembre 2008, la graduatoria definitiva, con il chè il procedimento concorsuale si è concluso e l’interesse all’impugnativa si è spostato e definitivamente radicato sul provvedimento finale di esclusione dei ricorrenti dal concorso. La graduatoria è stata resa immediatamente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale dell’Agenzia in data 12 febbraio 2009 ed ancora, successivamente, sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed esami”del 10 marzo 2009. Senonchè la stessa non è stata impugnata dai ricorrenti, sicchè si è consolidata con la conseguenza che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile. Ed invero, come riconosciuto da costante giurisprudenza sul punto, quando sono impugnati solo gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che siano immediatamente lesivi, e tuttavia non venga impugnato l’atto finale del procedimento, attributivo ad altri di uno status o di una utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo atto comporta l’improcedibilità del gravame proposto avverso gli atti intermedi, per sopravvenuta carenza di interesse (Cnfr. TAR Lazio, Sez. I, sent. N. 9543 del 2008; Cons. Stato Sez. V, 25 agosto 2008 n. 4078). L’orientamento citato si basa sull’osservazione che l’impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, la cui ammissibilità è dalla giurisprudenza riconosciuta al fine di garantire una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale, non comporta affatto un esonero dal dovere di impugnazione dell’atto finale. Ne consegue che la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio deve essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio; in assenza di ciò, l’atto finale viziato da invalidità derivata si consolida e non è più soggetto ad impugnazione, con la conseguenza ulteriore che non può essere rimesso in discussione dall’impugnazione nei confronti dell’atto presupposto. Nel caso in esame, i ricorrenti, ad eccezione del Dott. Mercurio, non hanno proposto impugnazione nei confronti dell’approvazione della graduatoria, con la conseguenza che il loro ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile. 1.1.2. Il ricorso introduttivo, in quanto proposto dal solo Dott. Mercurio, è comunque infondato nel merito. Le doglianze avanzate dai ricorrenti nei confronti degli atti impugnati sono superate dalle risultanze processuali e sono comunque formulate in maniera eccessivamente generica, non essendo state supportate da alcun principio di prova. Nello specifico, i ricorrenti lamentano la mancata applicazione, da parte di numerosi candidati delle targhette autoadesive sui moduli della prova preselettiva e sui cartoncini anagrafici, con conseguente mancanza di trasparenza e di anonimato. L’infondatezza di tali doglianze è dimostrata sia dalla mancata allegazione di circostanze più specifiche in grado di identificare i presunti abusi segnalati, sia dal verbale della Commissione esaminatrice, nel quale non sono segnalati errori o particolari difficoltà nello svolgimento della prova preselettiva. Priva di pregio è altresì la doglianza relativa alla mancata nomina di un membro di sesso femminile nella Commissione d’esame, dato che in realtà il commissario di sesso femminile era stato in effetti nominato (Dott.ssa Ilva Sapora). Risultano smentite dai verbali della Commissione tutte le ulteriori censure, relative a presunte irregolarità nello svolgimento della prova preselettiva. Infine, i ricorrenti indicano sette candidati, utilmente collocati, che sarebbero privi del titolo di studio – nello specifico, il diploma di laurea - per essere ammessi al concorso. Anche tale doglianza è infondata, come risulta dalle verifiche effettuate sulla documentazione acquisita. 1.2. Con ricorso per motivi aggiunti il Dott. Luigi Mercurio impugna sia gli atti già impugnati in sede di ricorso principale, sia la determinazione n. 16033 del 26 novembre 2008, con cui è stata approvata la graduatoria finale del concorso in oggetto, sia le determinazioni nn. 5127 e 2717 e del verbale n. 48. 1.2.1. Con riguardo al ricorso principale, relativamente alla posizione del solo Mercurio, si rileva anche in tal caso l’inammissibilità dello stesso, per carenza di interesse. Come evidenziato da costante giurisprudenza amministrativa, il soggetto, legittimamente escluso da una procedura concorsuale, non ha alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare la graduatoria, in quanto dall’annullamento della mancata esclusione di altro concorrente o dalla sua estromissione, egli non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2006 n. 5067). Del resto, anche l’interesse alla rinnovazione della procedura, si configura rispetto al concorrente legittimamente escluso, come un interesse di mero fatto, non tutelabile come interesse legittimo (Cons. Stato, Sez. V sent. 13 settembre 2005 n.4692). 1.2.2. In ogni caso, con riferimento agli ulteriori atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti, con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’illegittima costituzione della Commissione in esame, perché, in violazione delle norme dedotte nel ricorso, sono stati nominati due membri che sarebbero rappresentanti sindacali. La doglianza è infondata. La disposizione che disciplina l’ipotesi in esame è costituita dal D.P.R. 24 settembre 2004 n. 272, che all’art.4 comma 6 dispone che non possono essere chiamati a far parte delle commissioni, i soggetti che fanno parte dell’organo di direzione politica dell’amministrazione che indice il concorso o che ricoprono cariche politiche o che sono comunque designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali od organizzazioni professionali comunque denominate. Al fine di individuare i soggetti che rientrano nelle categorie indicate nella norma ed in particolare i rappresentanti sindacali o che comunque appartengano all’ambito sindacale, la giurisprudenza afferma che nella categoria dei rappresentanti sindacali vanno annoverati tutti i sindacati presenti nel comparto di riferimento. Tuttavia, affinché sia operativo il divieto previsto nella norma in esame, occorre che venga provato un qualche elemento di possibile incidenza od interferenza tra l’attività di chi ricopre cariche sindacali e l’attività dell’ente che ha indetto il concorso (cnfr. Cons Stato, sent. 6527/03). Inoltre la stessa giurisprudenza ha chiarito che la norma in esame intende colpire quelle situazioni in cui il commissario, che sia anche rappresentante sindacale, sia stato scelto non per meriti professionali, non esistendo un’incompatibilità assoluta tra l’incarico sindacale e l’incarico di commissario di esame (cnfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 5572 del 23.10.2007). Nel caso in esame, pur essendo vero che due commissari – l’Ing. Michele Branca e l’Ing. Roberta De Robertis – sono stati membri del Consiglio Nazionale di un’organizzazione sindacale dei dirigenti pubblici del comparto, non è stato dimostrato l’influenza tra tale attività sindacale e l’ente che ha indetto il concorso, con la conseguenza che tale motivo non può essere accolto. 1.2.3. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente lamenta la tardiva presentazione, da parte di alcuni componenti della commissione d’esame, delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità previste per legge. Anche tale doglianza non può essere condivisa. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la giurisprudenza amministrativa afferma costantemente a riguardo che “la violazione dell’art. 11 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, recante il Regolamento delle procedure concorsuali per l’accesso agli impieghi alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo il quale i componenti della commissione giudicatrice del concorso devono fornire preventiva dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, non può determinare di per sé l’invalidazione dell’intero procedimento concorsuale, se all’omessa dichiarazione non si accompagna l’esistenza di un’effettiva situazione di incompatibilità all’esercizio della funzione di membro della commissione di esame” (cnfr. TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 8 maggio 2008 n. 592; TAR Marche, Sez. I, sent. 14 novembre 2007, n. 1882). Inoltre, nel caso in esame, come risulta dalla documentazione depositata, la Commissione ha comunque accertato l’assenza di situazioni di incompatibilità, dato che tutti i componenti hanno comunque reso la dichiarazione, prevista per legge, in ordine all’assenza di cause di incompatibilità. In particolare, nel corso della prima seduta (cnfr. Verbale n. 1 dell’1 giugno 2006), si legge che la commissione, all’atto dell’apertura dei lavori ha “esperito le formalità di rito in ordine all’accertamento dell’ insussistenza dei motivi di incompatibilità da parte di ciascun componente della commissione esaminatrice rispetto a tutti i partecipanti al concorso”. La circostanza che le dichiarazioni dei singoli componenti siano state formalizzate solo successivamente non rileva quale causa di invalidità dell’intera procedura. Ragioni, quelle sopra esposte, per le quali il comportamento procedimentale dell’Amministrazione ben resiste, sotto ogni profilo, alle dedotte censure. 2. In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso non merita accoglimento. Considerato che nell’ordine logico l’esame delle questioni di rito, nonché quelle relative alla sussistenza delle condizioni dell’azione, precede l’analisi delle questioni di merito, il Collegio ritiene che, nella fattispecie, il ricorso debba essere dichiarato respinto quanto al ricorrente Luigi Mercurio ed improcedibile quanto agli altri originari ricorrenti.. Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe e lo respinge quanto al solo ricorrente Luigi Mercurio. Compensa le spese fra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati: Luigi Tosti, Presidente Silvestro Maria Russo, Consigliere Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/12/2009 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE