somministrati - CGIL Bergamo
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LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE: ASpI e Mini ASpI I lavoratori somministrati, in quanto lavoratori dipendenti, rientrano nella disciplina ordinaria per l’indennità di disoccupazione ASpI (assicurazione sociale per l’impiego) e l’indennità di disoccupazione Mini ASpI. 1.1 INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI Beneficiari Tutti i lavoratori dipendenti, compresi o apprendisti o soci di cooperative con rapporto subordinato o Il personale artistico con rapporto subordinato o dipendenti a tempo determinato. delle pubbliche amministrazioni che sono licenziati dal datore di lavoro; dimessi per giusta causa; dimessi entro il compimento del primo anno di vita del figlio. Non si ha diritto in caso di dimissioni volontarie Requisiti o Anzianità assicurativa di almeno due anni (avere almeno un giorno di lavoro prima degli ultimi due anni che precedono il licenziamento o Almeno 52 settimane di contribuzione accreditate nell’ultimo biennio o Stato di disoccupazione involontaria: essere privi di lavoro ed immediatamente disponibili ad una nuova attività lavorativa. La disponibilità deve essere dichiarata al Centro per l’Impiego Modalità di presentazione della domanda o La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica entro il termine di 68 gg dal licenziamento (cessazione attività lavorativa). Oltre tale termine si decade dal diritto. o Nel caso di diritto al preavviso, i 68 gg decorrono dal termine del mancato preavviso o In caso di licenziamento per giusta causa i 68 gg decorrono dal 38g dalla cessazione attività. Decorrenza indennità o Se la domanda è presentata entro 7gg dal licenziamenti, decorre a partire dall’8 giorno. o Se presentata successivamente decorre dal giorno successivo alla presentazione Misura e durata o Nel 2013 dura 8 mesi per età fino a 49 anni o Nel 2013 dura 12 mesi per età dai 50 anni o Dal 2014 sono previste midifiche o Importo pari al 75% della retribuzione mensile media (assogettato ad importo max erogabile pari a 1.152,90 € nel 2013 ) con riduzione del 15% dopo i primi sei mesi e di altro 15 a partire dal 12 mese. 1.2 INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE MINI ASPI Nasce in sostituzione dell’abrogata disoccupazione con requisiti ridotti, introdotta per lavoratori che svolgendo attività stagionale o precaria non riescono a soddisfare i requisiti previsti per l’ASPI. Per la Mini Aspi non è infatti previsto il requisito dell’anzianità assicurativa di due anni. La domanda va inoltrata entro 68 giorni dalla cessazione dell’attività. Requisiti o Almeno 13 settimane di contribuzione dovuta o versata negli ultimi 12 mesi, comprensiva della contribuzione per l’assicurazione contro la disoccupazione. o Essere disoccupati e iscritti al centro per l’impiego con dichiarata disponibilità all’impiego. Misura e durata o La misura è identica a quanto previsto per l’ASPI o La durata invece è diversa: pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi 12 mesi. prestazioni ebitemp: sostegno al reddito in caso di disoccupazione Per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, disoccupati da almeno 45 giorni, che abbiano lavorato almeno 6 mesi negli ultimi 12, è previsto un assegno una tantum di 700 €. La domanda va presentata entro 45 giorni dalla maturazione dei requisiti. Per informazioni www.ebitemp.it 1.3 MATERNITÀ Obbligo di astensione e divieto di licenziamento Anche alle lavoratrici somministrate si applica la normativa generale sulla tutela della maternità e della paternità, perciò: o Non può essere licenziata dall’agenzia prima del termine della missione o Non può essere adibita a lavori insalubri faticosi o pericolosi fino al 7 mese prima del parto o Deve astenersi dal lavoro due mesi prima della data presunta del parto oppure anticipatamente nel caso di complicanze insorte durante la gravidanza. Indennità di maternità L’indennità di maternità spetta se l’inizio del periodo di astensione dal lavoro (due mesi prima data presunta e 3 mesi dopo il parto per 5 mesi complessivi) cade all’interno del periodo di missione. L’indennità di maternità è pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera ed è corrisposta dall’agenzia per il lavoro, per conto dell’INPS, per tutte le giornate di astensione dal lavoro escluse le domeniche, mentre sono ricomprese le festività nazionali, a carico dell’agenzia per il lavoro. L’indennità di maternità con pagamento diretto dell’INPS spetta anche se: il rapporto di lavoro è cessato e si è già in congedo di maternità; il rapporto di lavoro è cessato e non sono trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di maternità; il rapporto di lavoro è cessato e sono trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di maternità e si sta percependo l’indennità di disoccupazione; il rapporto di lavoro è cessato, sono trascorsi più di 60 giorni tra la data di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di maternità e non si sta percependo l’indennità di disoccupazione, a condizione che non siano trascorsi più di 180 giorni tra la data di cessazione del lavoro e la data di inizio del congedo di maternità e si hanno almeno 26 contributi settimanali di assicurazione obbligatoria per la maternità nell’ultimo biennio. Maternità e indennità di disponibilità Lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, se il periodo di maternità ricade nel periodo di disponibilità, la base di calcolo della maternità sarà costituita dall’indennità di disponibilità stessa. 1.4 PATERNITÀ Dal 2013 e fino al 2015 in via sperimentale è previsto l’obbligo per ogni padre di fruire di un giorno di congedo entro cinque mesi dalla nascita del bambino (anche durante l’astensione obbligatoria della madre). La giornata di astensione dal lavoro è retribuita al 100% ed è a carico dell’INPS. Il congedo è poi estensibile di ulteriori due giorni ed in alternativa all’astensione della madre, nell’ambito del periodo di astensione obbligatoria di quest’ultima; anche in questo caso spetta al padre che ha fruito dell’astensione dal lavoro il 100% della retribuzione. Prestazioni EBITEMP Sostegno alla maternità e contributo per asilo nido Alle lavoratrici in gravidanza la cui missione cessi nei primi 180 giorni dal suo inizio e prive dei requisiti INPS per l’accesso all’indennità di maternità, è corrisposto un assegno una tantum di 1400 euro. Inoltre è previsto un contributo di 80 euro mensili (fino al compimento del terzo anno di età del bambino) per le spese di asilo nido, per le lavoratrici madri con una missione pari almeno a una settimana e con un’anzianità di lavoro di almeno 3 mesi nell’ultimo anno. La domanda va presentata a EBITEMP entro 30 giorni dalla fine del contratto. Per maggiori informazioni: www.ebitemp.it 1.5 MALATTIA I lavoratori somministrati hanno diritto, in caso di malattia, alla stessa tutela prevista per tutti i lavoratori dipendenti. contratto di lavoro a tempo determinato sono a carico dell’agenzia i primi 3 giorni di malattia (100% della retribuzione) non indennizzati dall’INPS e le integrazioni, sempre a carico dell’agenzia, di quanto corrisposto dall’INPS per i giorni successivi fino al 75% ed al 100% della retribuzione giornaliera netta. Ciò vale fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Sono indennizzabili dall’INPS e quindi integrabili dall’agenzia: o un numero di giornate di malattia pari a quelle lavorate anche con altri datori di lavoro nei 12 mesi precedenti fino ad un massimo di 180 giorni; o comunque 30 giorni qualora nei 12 mesi precedenti l’inizio della malattia il lavoratore abbia meno di 30 giorni di lavoro. contratto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore nel corso della missione ha diritto agli stessi trattamenti economici previsti per i lavoratori a tempo determinato. Tuttavia, nel caso in cui la malattia si collochi nei periodi di non utilizzo del lavoratore, l’indennità INPS è calcolata sulla base dell’indennità di disponibilità. Durante la malattia il lavoratore assunto a tempo indeterminato non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, dopo di che può essere licenziato. Questo periodo può essere ulteriormente aumentato fino a 120 giorni, su richiesta del lavoratore e qualora lo stesso esibisca regolare certificazione medica, ma l’ulteriore periodo aggiuntivo sarà considerato di aspettativa senza retribuzione. Le stesse regole valgono per i lavoratori assunti a tempo determinato, nei limiti della scadenza del contratto di lavoro. Prestazioni EBITEMP Tutela sanitaria EBITEMP, attraverso una convenzione con la Cassa mutualistica interaziendale, garantisce rimborsi e sussidi per far fronte alle spese sanitarie ai lavoratori con missioni in corso, o fino a 120 giorni da fine missione in caso di missioni superiori ai 30 giorni. Sono riconosciute le seguenti prestazioni: o o o o o rimborso spese per grandi interventi chirurgici a pagamento; rimborso spese prima e dopo interventi chirurgici a pagamento; sussidio giornaliero per altri ricoveri superiori ai due giorni; rimborso dei ticket pari al 100% per visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica; rimborso per spese odontoiatriche. Il rimborso e i sussidi sono riconosciuti anche per le spese sanitarie dei figli e del coniuge fiscalmente a carico. La domanda va presentata ad EBITEMP entro 60 giorni dalla data della visita medica o della fine del ricovero. In caso di spese odontoiatriche, il diritto al rimborso si prescrive dopo 90 giorni dall’emissione della fattura quietanzata emessa da un medico odontoiatra. 1.6 INFORTUNIO I lavoratori somministrati sono assicurati all’INAIL. In caso di infortunio sul lavoro l’INAIL eroga un’indennità di inabilità temporanea al lavoro pari al 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni e al 75% della stessa retribuzione dal 91° giorno in poi. L’indennità INAIL deve essere anticipata in busta paga dall’agenzia (per il periodo fino a scadenza del contratto). Dopo la scadenza del contratto, l’indennità INAIL viene pagata direttamente dall’ente fino alla guarigione clinica. L’agenzia, inoltre, integrerà la quota INAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione prevista (fino a scadenza del contratto). Se la prognosi si protrae oltre la scadenza del contratto, Ebitemp (l’ente bilaterale) versa, su domanda, un’indennità integrativa che si aggiunge a quella Inail. In caso di postumi dell’infortunio si ha diritto a un indennizzo in capitale (con grado di inabilità dal 6% al 15%) o a una rendita mensile (con grado di inabilità dal 16% al 100%). Prestazioni EBITEMP Integrazioni in caso di infortunio EBITEMP eroga indennità aggiuntive (oltre a quelle spettanti per legge) a favore dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato in caso di: infortunio sul lavoro che si protrae oltre la scadenza del contratto, con invalidità temporanea, fino ad un massimo di 6.300 €; invalidità permanente grave, pari o superiore al 60%, o di decesso è previsto un indennizzo massimo di 50.000 €; in caso di invalidità permanente inferiore al 60% l’indenizzo massimo di 50.000 € è ridotto proporzionalmente in base all’entità dell’invalidità. La domanda va inviata ad EBITEMP entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Per maggiori informazioni: www.ebitemp.it 1.7 ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE L’assegno al nucleo familiare è una prestazione erogata anche per i lavoratori somministrati, in busta paga dal datore di lavoro (che provvede poi al recupero nei confronti dell’INPS) al raggiungimento di un minimo di ore pari a 104 ore se operai, a 130 se impiegati, o di un orario settimanale di almeno 24 ore; in caso di orario inferiore l’assegno è erogato solo per i giorni di effettiva prestazione lavorativa. L’assegno al nucleo familiare è tanto più alto quanto maggiore è il numero dei componenti il nucleo familiare rilevanti, e viceversa decresce all’aumentare del reddito del nucleo. I familiari cosiddetti “rilevanti” ovvero che è possibile inserire nel nucleo per la richiesta dell’assegno sono: o chi richiede l’assegno; o il coniuge; o i figli legittimi o legittimati e quelli ad essi equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) aventi un’età inferiore ai 18 anni; o i figli (ed equiparati) maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo; o i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente minori di età – o maggiorenni inabili – a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti. I lavoratori somministrati hanno diritto all’assegno al nucleo familiare secondo le tabelle previste per i lavoratori dipendenti. Gli assegni spettano tuttavia esclusivamente per le giornate di lavoro (comprendendo in questa categoria anche le ferie, le giornate di malattia e infortunio, maternità, ecc.) con esclusione di eventuali giornate di contratto indennizzate dalla cosiddetta indennità di disponibilità.