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COSMOFARMA Cosmetica Italia - Gruppo cosmetici per l’estetica Bologna, 17 aprile 2015 Valutazioni legali sull’esercizio dell’attività di estetista in farmacia Avv. Lorenzo Marangoni Studio Legale Astolfi e Associati, Milano Attività di estetista - L- n. 1/1990 “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello: di mantenerlo in perfette condizioni di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti” Condizioni per l’esercizio Possesso della qualifica professionale di estetista In locali rispondenti ai requisiti individuati dalla normativa regionale e comunale Estetista in farmacia Possono esercitare l’attività di estetista “le imprese autorizzate alla vendita dei prodotti cosmetici a condizione che sia rispettato il regolamento comunale - in materia - , e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale di estetista” (art. 7 L. n. 1/1990) Non si ravvisano ragioni per escludere le farmacie – cosmetici in tabella merceologica (TAR Lazio, sent. n. 5036/2013) Condizioni per l’esercizio in farmacia l’attività di estetista: può essere svolta in forma congiunta con altra attività commerciale è soggetta a dichiarazione di inizio attività (SCIA) da presentare al Comune e all’invio della planimetria della farmacia alla ASL per nulla osta non è soggetta a criteri di distanza minima e a chiusura infrasettimanale (art. 12 comma 4 bis L. n. 35/2012) Attività di estetista in farmacia Ipotesi 1 - Cabina estetica > vero e proprio “centro estetico” inserito nei locali della farmacia con la presenza di un estetista qualificato, nel rispetto della L. n. 1/1990 Ipotesi 2 – Cabina cosmetica > corner all’interno della farmacia in cui vengono presentati i cosmetici che il consumatore trova sugli scaffali con dimostrazioni pratiche gestite da un operatore non qualificato Cabina estetica “l’attività di estetista - intesa come prestazione o trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano - può essere svolta: con l’attuazione di tecniche manuali con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico con l’applicazione dei prodotti cosmetici” (art. L. n. 1/1990) Quando è necessario l’estetista? Sono quindi riconducibili in via esclusiva all’attività di estetista: le prestazioni estetiche “in senso stretto” (apparecchi elettromedicali) qualsivoglia “applicazione” di cosmetici effettuata su terze persone, anche a scopo dimostrativo o promozionale Cabina cosmetica L’operatore non qualificato certamente può: effettuare consulenza specifica su cosmetici in vendita nella farmacia illustrare al cliente il corretto protocollo applicativo secondo le indicazioni d’uso riportate sulle confezioni Cabina cosmetica L’operatore non qualificato coerentemente non può: applicare i prodotti cosmetici sul viso e sul corpo del cliente, neppure a scopo dimostrativo (“attuazione di tecniche manuali”) “zona grigia” Attività che potrebbero indifferentemente essere ricondotte a “prestazione estetica” o a “consulenza cosmetica” applicazione di cosmetici dimostrativa o “guidata” esecuzione di semplici test sulla cute o sul cuoio capelluto Rapporto farmacista/estetista Rapporto di lavoro autonomo > coerente con la specializzazione dell’estetista/soggetto qualificato qualora non si ravvisino in concreto 2 elementi di “eterodirezione” (art. 69bis D.L.vo n. 276/2003): - durata complessiva maggiore di 8 mesi per 2 anni consecutivi - fatturato superiore all’80% dei corrispettivi annui dell’estetista per 2 anni consecutivi - postazione fissa di lavoro in farmacia Rapporto farmacista/consulente Rapporto di lavoro subordinato > potrebbe presumersi per il promoter collocato presso la cabina cosmetica in quanto: - svolge compiti di carattere operativo in attuazione delle indicazioni organizzative del farmacista - i margini di autodeterminazione appaiono ristretti per un attività non particolarmente qualificata e complessa Estetista/consulente dipendente Ipotesi di rapporto di lavoro: contratto a termine, prorogabile per 5 volte purchè non ecceda i 36 mesi (L. n. 78/2014) somministrazione di lavoro a tempo determinato (agenzia fornitrice di estetisti e/o promoter) collaborazione occasionale (non più di 30 giorni e compenso non superiore a € 5.000) Responsabilità civile del farmacista Il farmacista in quanto datore di lavoro: è sempre responsabile del danni provocati a terzi dai propri lavoratori dipendenti (art. 1228 c.c.) è responsabile della salute e della sicurezza dei propri lavoratori dipendenti (D.L.vo n. 81/2008) Responsabilità civile del farmacista Il farmacista in quanto committente può essere chiamato a rispondere anche dei danni causati ai clienti dall’estetista o promoter libero professionista all’interno della cabina estetica/cosmetica (art. 2049 c.c.): in quanto l’estetista è un “ausiliario necessario” in considerazione del collegamento tra la prestazione eseguita e l’organizzazione della farmacia Responsabilità penale L’esercizio dell’attività di estetista all’interno della farmacia da parte di un soggetto non qualificato (L. n. 1/1990) potrebbe: integrare il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.) ferme le difese sulla “zona grigia” coinvolgere il farmacista a titolo di concorso con ricadute anche disciplinari GRAZIE