ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE

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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
Brevi cenni e schemi riepilogativi sull’
ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
E
LE MALATTIE PROFESSIONALI
nel SETTORE AGRICOLO
a cura di
MICHELE GURRADO, professore di ragioneria e tecnica commerciale e
bancaria, DIRIGENTE PREPOSTO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LECCE, già dirigente degli Ispettorati del lavoro di
Lecce e Brindisi, autore di numerose pubblicazioni in materia di
legislazione sociale, Giudice tributario e Revisore ufficiale dei conti.
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1. L'assicurazione contro infortuni sul lavoro e
professionali.Principi generali e azione di regresso
le malattie
L’assicurazione infortuni sul lavoro e per le malattie professionali è stata la
prima, tra le assicurazioni sociali, ad avere il crisma dell'obbligatorietà e quindi ad
affermare:
• il carattere dell'automaticità delle prestazioni, cioè il diritto del lavoratore ad
essere indennizzato per la mancata retribuzione e risarcito per la diminuita
capacità lavorativa ,causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia
professionale avvenuto o contratta , in occasione di lavoro , indipendentemente
dai doveri del datore di lavoro nei riguardi dell’istituto assicuratore , cioè se ha
assicurato il lavoratore o se ha pagato il premio assicurativo;
• il principio della prevalenza dell’assistenza sanitaria tendente al massimo
recupero della capacità lavorativa, sul riconoscimento economico;
• la sostituzione dell’indennizzo in “ rendita” al risarcimento in capitale
(comunque questa è prevista solo in alcuni casi); .
• il sostegno economico ai familiari in caso di morte.
Per quanto riguarda il settore agricolo, la normativa vigente è contenuta
nel T.U. 30.6.1965 n. 1124 agli artt. da 205 a 290 , con espresso rinvio alla
disciplina generale per quanto non specificatamente previsto ( art. 212 e 249) e
successive modifiche, nonché nel D.L. 23.2.2000, n. 38.
L’assicurazione infortuni esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, occorsi ai suoi dipendenti, in
occasione di lavoro nella sua azienda o in itinere .
Comunque, qualora il datore di lavoro abbia riportato condanna penale per il
fatto che ha cagionato l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, sussiste per
lui la responsabilità civile, nonostante l'assicurazione. L’ente assicuratore provvede a
pagare l’indennità, salvo il diritto al regresso nei confronti dell’imprenditore nel caso
di responsabilità di quest’ultimo.
Tanto anche quando l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano
avvenuti per fatti imputabili al personale dipendente dall’impresa e dei quali il datore
di lavoro debba rispondere secondo il codice civile .
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2. Attività lavorative agricole protette o comprese nell’assicurazione
contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Sono assicurati tutti i lavoratori subordinati ed autonomi impiegati nelle
lavorazioni agricole e forestali, principali e secondarie quali:
§ quelle inerenti alla coltivazione dei fondi, degli orti, dei giardini, all'allevamento
del bestiame( anche delle specie suinicole, avicole, cunicole, ittiche, dei selvatici a
scopo alimentare e quelle attinenti all’apicoltura, alla bachicoltura e simili), alla
raccolta dei prodotti agricoli, alla coltivazione dei boschi, al taglio e riduzione
delle piante e loro trasporto ( lavorazioni agricole e forestali principali);
§ quelle connesse ai sensi dell’ art. 2135 C.C, alle lavorazioni principali agricole e
forestali come: la cura delle piante, l'irrigazione, la preparazione e conservazione
dei prodotti agricoli ( lavorazioni agricole secondarie ).
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3. Enti assicuratori e soggetti assicurati
Provvedono all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le
malattie professionali nel settore agricolo :
v l’E.N.P.A.I.A. per gli impiegati tecnici ed amministrativi e i dirigenti delle
aziende agricole;
v l’I.N.A.I.L. , con una gestione separata dalle altre e con norme particolari per
quanto riguarda:
Ø gli operai agricoli, che a loro volta si classificano in :
• lavoratori fissi o a tempo indeterminato;
• avventizi che assumono la denominazione di :
§ eccezionali, se lavorano oltre 51 e fino a 100 giornate;
§ occasionali se lavorano oltre 101 e fino a 150 giornate ;
§ abituali se lavorano oltre 151 e fino a 200 giornate;
§ permanenti se lavorano oltre 200 giornate;
§ speciali se lavorano meno di 51 giornate .
Ø I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soccidari, piccoli coloni o
compartecipanti familiari, compresi il coniuge e i figli che abitualmente,
ossia in maniera esclusiva o prevalente, si dedicano alla manuale coltivazione
dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché tutti gli altri
parenti, diversi dal coniuge e dai figli, anche se non conviventi con i
proprietari, i mezzadri, che lavorano con quest’ultimi .
Ø I sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera
retribuita;
Ø I soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e forestali;
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4. Oggetto del rapporto assicurativo
L’oggetto del rapporto assicurativo è l'infortunio sul lavoro e la
malattia professionale.
Gli elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la malattia
professionale. sono tre :
a) evento dannoso da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro (
invalidità superiore al 11% fino al 25 luglio 2000, indi al 6%) ovvero una
inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni;
b) causa (vio1enta nell'infortunio, lenta nella malattia professionale);
c) occasione di lavoro.
In particolare:
a) "L'evento dannoso" va ricercato nel fatto involontario, abnorme ed
imprevisto (anche se astrattamente prevedibile) che ha portato nell'organismo
del lavoratore un'alterazione (esterna o interna) anatomica o funzionale,
superficiale o profonda (apparente o non apparente) che incida sulla sua
capacità di lavoro, avendo comportato:
• la morte;
• l’inabilità permanente;
• l’inabilità temporanea
L'inabilità lavorativa è quella che produce una sospensione temporanea, ma
totale , oppure una riduzione assoluta o parziale, ma permanente della capacità
lavorativa..
L'inabilità o la riduzione della capacità lavorativa va desunta esclusivamente
dalle condizioni fisiche del lavoratore e va tenuta distinta dalla riduzione delle
capacità di guadagno che involge un concetto più ampio.
Questa, oltre a rifarsi all’attitudine del lavoro, esamina anche gli altri elementi
obiettivi inerenti all'ambiente economico nel quale il lavoratore fisicamente
minorato vive ed opera.
La valutazione dell’inabilità è fatta secondo particolari criteri tenendo conto
dell’apposita tabella di valutazione.
Non sono considerati ai fini della legge infortuni sul lavoro, gli eventi dannosi
che portano solo pregiudizi meramente estetici, senza incidere sulla capacità di
lavoro (quali lo sfregio o l’alterazione dei testicoli ) , salvo che non costituiscano
danno biologico cioè quel danno morale, di immagine, di relazione, ecc.
b) la "causa" violenta o lenta è il fattore che ha alterato in modo improvviso ed
immediato
le condizioni ordinarie del lavoratore (causa violenta
nell’infortunio sul lavoro ) o ha determinato, in via graduale e progressiva un
perturbamento nel suo organismo ( causa lenta nella malattia professionale ).
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Essa deve avere i caratteri della idoneità a produrre l'evento dannoso e può
essere determinata da cause :
♦ meccaniche (congegni ed attrezzature ecc.);
♦ ambientali (colpi di sole, polmonite, ecc.,);
♦ tossiche (rapido e progressivo avvelenamento), virali (tetano ecc.);
♦ psichiche (nevrosi);
♦ energetiche e da sforzo (ernie);
♦ elettriche (folgorazioni, ecc.)
La giurisprudenza si è pure espressa con giudizi contrastanti in merito alle
concause e, seguendo l'orientamento dottrinale in materia, ha distinto le
concause in:
§ immediate;
§ successive.
c) L "occasione di lavoro" è il nesso di collegamento tra infortunio e prestazione
lavorativa e costituisce il rischio connesso, sia pure accidentale, con l'atto
materiale del lavoro .
In merito alla dizione occasione di lavoro è stato sancito il principio del
rapporto di derivazione, anche diretto ed occasionale, che si configura sia nella
fase preparatoria o terminale del lavoro che in tutti gli altri rischi connessi con la
fase lavorativa come l’infortunio in itinere, cioè quell'infortunio che colpisce il
lavoratore nel tragitto casa – luogo di lavoro o luogo di ristoro, già riconosciuto
dalla giurisprudenza dopo il richiamo della Corte Costituzionale ( sentenza n. 8
del 1977) al Governo che non aveva disciplinato legislativamente in merito
nonostante la delega di cui alla legge n. 15 del 1963, ed ora riconosciuto
legislativamente dal D.L. 38/2000 ( art 12).
Sono ritenuti in itinere gli infortuni stradali, in particolare quando il
lavoratore usa mezzi propri o dell’azienda in assenza di quelli pubblici o
quest’ultimi osservano orari non confacenti a quelli praticati dall’azienda (
Cassazione con sentenza del 12 maggio 1990, n. 4076 ).
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5. Contraenti del contratto assicurativo e come si instaura
Sono contraenti di questo speciale contratto assicurativo obbligatorio i datori di
lavoro ( figura più ampia dell'imprenditore o del titolare d'impresa).
Costoro sono tenuti a vari adempimenti obbligatori ( con previsioni
sanzionatorie in caso di inosservanza) che costituiscono il rapporto assicurativo.
Quali :
A) All’atto dell’inizio dell’attività
Ø l’istituzione dei libri paga e matricola per quanto riguarda i dirigenti e gli
impiegati da assicurare all’ENPAIA previa denuncia cinque giorni prima
dell'inizio dell'attività e dell’inizio dei lavori con indicati tutti gli elementi per il
calcolo del rischio e l'ammontare del premio assicurativo anticipato;
Ø l’istituzione del registro d’impresa per gli operai rilasciato dall’INPS,
subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all’art 5 del
D.Lgs: 375/1993, e previa numerazione dei fogli e vidimazione, previsto in forma:
• ordinaria per le aziende che occupano personale dipendente assunto a tempo
indeterminato o anche assunto a tempo determinato per oltre 270 giornate
l’anno;
• semplificata per le aziende minori , nonché per quelle che occupano solo
avventizi .
Il registro in questione, in entrambe le forme, è composto da fogli mobili in
5 copie, a lettura ottica, da compilare a ricalco, strutturati in modo da essere
così impiegati :
Ø la prima e la seconda copia, come comunicazione di assunzione del singolo
lavoratore da inviare entro 5 giorni, rispettivamente, alI'INPS ed ai Centri
territoriali per l’impiego (dal computo del termine vanno esclusi i giorni
festivi e compreso i sabato ).
Tale comunicazione riporta i dati anagrafici del lavoratore,la data di
assunzione e quella di cessazione che qualora poi quest’ultima sia diversa da
quella prevista, va comunicata entro cinque giorni dalla data in cui è
effettivamente avvenuta.
L’art. 6 comma 2 del D.Lg.297/2002 ha modificato il termine per
l’effettuazione della comunicazione dio assunzione in “contestuale”
Comunque in attesa del decreto volto a definire i nuovi modelli per tali
comunicazioni obbligatorie ed al fine di semplificare l’attività dei soggetti
nelle procedure di assunzione dei lavorator, il Ministero del Lavoro con
circolare n. 37/2003 del 24.11.2003 ha ritenuto che, fino al termine del
regime transitorio9, la comunicazione di assunzione possa continuare ad
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essere effettuata mediante i documenti tratti dal registro d’impresa nel
termine precedentemente fissato dei cinque giorni.
Ø la terza copia, come dichiarazione di occupazione da consegnare al
lavoratore all'atto dell’assunzione, cioè prima del suo materiale ingresso
in azienda;
Ø la quarta copia - denominata "sezione matricola e paga" - costituisce il vero
e proprio registro da conservare come documento aziendale di lavoro . Essa,
infatti, riporta - in forma più o meno articolata, a seconda che trattasi del
registro ordinario o semplificato, le indicazioni relative alle giornate di
occupazione per ogni lavoratore, e la retribuzione corrisposta nell'arco
dell'intera occupazione;
Ø la quinta copia, conforme alla quarta, può sostituire, per le sole occupazioni
inferiori al mese, il prospetto di paga di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 375/93.
B) All’atto dell’assunzione e licenziamento dei dipendenti ( denuncia nominativa
degli assicurati )
Dal 16.3.2000 le imprese agricole devono comunicare all’ I.N.A.I.L, il codice
fiscale dei lavoratori ,contestualmente ( entro 24 ore) alla instaurazione e cessazioni
del rapporto di lavoro.
C) Periodicamente, ai fini della quantificazione dei premi dovuti, comunicazioni
relative alle giornate effettuate dai lavoratori ed anche alle retribuzioni
corrisposte ( solo per gli impiegati ed i dirigenti ) all’:
• E.N.P.A.I.A. ;
• INPS che effettuerà apposita comunicazione all’INAIL. .
D) Pagamento del premio assicurativo ( conguaglio )
Poiché la copertura assicurativa e la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono
due facce della stessa medaglia è stato previsto nel calcolo del premio assicurativo il
meccanismo del Bonus Malus in rapporto al1'andamento infortunistico delle aziende
e come leva di incentivazione per le imprese che sulla sicurezza investono .
In particolare, il tasso medio di tariffa diviene suscettibile di riduzione o di
aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali che
si verificano nell’azienda.
Il premio assicurativo viene ridotto dall’INAIL a quelle aziende che dimostrino
di osservare le norme di prevenzione e di igiene del lavoro, o di aver migliorato le
condizioni di sicurezza in applicazione della legge 626/94.
Viceversa se il datore di lavoro non osserva le norme di prevenzione e
sicurezza ( e si verificano infortuni e malattie professionali) viene applicato un
aumento del premio assicurativo oltre le sanzioni già previste, per cui la prevenzione
infortuni non solo può spezzare la tragica catena di infortuni sul lavoro, in particolar
modo quelli mortali e con inabilità assoluta permanente, ma diviene anche un utile
investimento economico.
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6. Doveri del datore di lavoro e del lavoratore in caso di infortuni sul
lavoro e di malattie professionali.
Ø In caso di infortunio sul lavoro
ü il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e
di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato nel luogo
dove questi può ricevere le prime immediate cure o far raggiungere il
medico il luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.
ü Il lavoratore, pena la perdita del diritto alle indennità temporanee per il
tempo precedente invece ha l'obbligo di :
♦ informare «immediatamente» il proprio datore di lavoro
♦ di presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se
le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante
Ø In caso di . malattia professionale
ü Il lavoratore, pena la perdita del diritto alle indennità temporanee per il
tempo precedente ha l'obbligo di:
♦ informare, entro 15 giorni, dalla manifestazione della malattia
professionale, il proprio datore di lavoro;
♦ presentare al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di
prosecuzione delle cure , il certificato compilato dal medico curante.
Qualora il lavoratore non svolga più attività lavorativa o la malattia
professionale si riferisce ad una attività svolta presso altro datore di lavoro, può
presentare direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia
professionale ed i certificati di prosecuzione delle cure.
La Corte Costituzionale ha stabilito che il lavoratore può dimostrare l’origine
lavorativa della sua malattia anche se questa non è riconosciuta come malattia
professionale nella apposite tabelle del T.U.
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7. Denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
La denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che hanno
colpito i lavoratori ( dipendenti e autonomi) che siano prognostinati non guaribili
entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli
estremi di legge per l’indennizzo, anche per il settore agricolo deve essere presentata
all’INAIL dal
datore di lavoro o dal titolare del nucleo di appartenenza
dell’infortunato per i lavoratori agricoli autonomi( art. 25 del D.Lgs 38/2000)
entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia avuto notizia e
telegraficamente entro 24 ore se abbia avuto come conseguenza la morte del
lavoratore o sia previsto il suo pericolo di morte...
Questa, corredata dal certificato medico, deve indicare oltre alle generalità
dell’infortunato anche il giorno e l'ora in cui si è verificato l’evento , le cause e le
circostanze di esso, la natura, la precisa sede anatomica della lesione, il nesso con la
causa denunciata e le eventuali alterazioni persistenti
Il certificato medico inoltre deve contenere le indicazioni del domicilio
dell'infortunato e del luogo ove questi si trova
ricoverato, una relazione
particolareggiata della sintomatologia accusata dall'infortunato stesso e di quella
rilevata dal medico.
Contemporaneamente copia del certificato medico e della denuncia in caso
d’infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni deve essere inoltrata
all’Autorità di P.S. ed alla Direzione provinciale del Lavoro che aprirà un’inchiesta
amministrativa .
Per quanto riguarda la denuncia della malattia professionale l’obbligo è rimasto a
carico del medico che deve trasmettere all’Istituto assicuratore il certificato –
denuncia malattia professionale con prognosi superiore a 3 gg entro 10 giorni dalla
prima visita medica.
L’omessa o il ritardo della denuncia d’infortunio sul lavoro o della malattia
professionale è considerato illecito amministrativo e come tale è sanzionato.
Comunque per la liquidazione dell’indennità non è indispensabile la denuncia, in
quanto la giurisprudenza più volte si è espressa che la notizia dell’infortunio
pervenuta aliunde all’istituto assicuratore può costituire elemento sostitutivo
dell’inerzia del datore di lavoro; così come ha ritenuto che l’inchiesta giudiziaria
penale, pur non costituendo esplicazione di un’attività giurisdizionale , può costituire
mezzo di convincimento per il magistrato successivamente adito.
Sono tutelati, pur non rientrando tra quelle previste dal DPR 33671994 anche le
malattie di cui il lavoratore dimostri la causa di lavoro.
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8. Prestazioni
Nel concetto di prestazione assicurativa trova attuazione sia il diritto di
tutela del lavoro sancito dall'art. 35 primo comma della Costituzione , che il
diritto del lavoratore al soddisfacimento delle sue "esigenze di vita" anche in caso
di eventi inabilitanti.
Le prestazioni possono essere:
a) economiche;
b) sanitarie;
c) assistenziali.
Le prestazioni economiche e sanitarie hanno il carattere della automaticità cioè
devono essere corrisposte al lavoratore anche in corso di omesso o irregolare
adempimento degli obblighi contributivi.
.
In particolare:
A. quelle economiche consistono nella corresponsione di una :
• indennità giornaliera per l’inabilità temporanea dal quarto giorno successivo a
quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale
fino alla guarigione clinica.
Per il periodo precedente il datore di lavoro deve pagare per intero la
giornata lavorativa in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia
professionale che ha causato assenza dal posto di lavoro ed il 60% della
retribuzione, salvo maggior trattamento previsto dai C.C.N.L., per i successivi tre
giorni astensione dal lavoro.
• rendita per inabilità permanente assoluta o parziale superiore al 10 % per gli
eventi anteriori al 25 luglio 2000 e del 15% per gli eventi avvenuti dopo il 25
luglio 2000.
Hanno diritto ad una rendita permanente:
Ø gli invalidi del lavoro con grado d’inabilità dall’11% all’80% per gli eventi
anteriori al 25 luglio 2000 e dal 16% all’80% per gli eventi avvenuti
successivamente al 25 luglio 2000;
Ø i grandi invalidi del lavoro con grado d’inabilità dall’80% al 100%;
Ø i super invalidi del lavoro con grado d’inabilità del 100%.
Se il grado d’inabilità è inferiore all’11% il lavoratore non ha diritto ad alcuna
rendita per gli infortuni avvenuti anteriormente al 25 luglio 2000 .
Per quelli avvenuti successivamente a tale data ha diritto ad un indennizzo in
capitale per le menomazioni derivanti da infortuni sul lavoro che hanno
comportato una menomazione permanente compreso tra il 6% ed il 15 %). Se la
menomazione è inferiore al 6% non ha diritto ad alcun indennizzo .
Comunque, entro 10 anni ,dalla data in cui è avvenuto l’infortunio sul lavoro e
di 5 anni la malattia professionale può chiederne la revisione del grado di inabilità.
E’ prevista anche la revisione del grado di inabilità superiore all’11% (o al 15
% per gli infortuni avvenuti successivamente al 25 luglio 2000) su disposizione
dell’INAIL o richiesta dell’interessato.
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Il lavoratore agricolo, titolare di rendita con un grado di inabilità permanente
non superiore al 20% può richiedere il riscatto in capitale della rendita; con un
grado d’inabilità permanente pur se superiore al 20% ma inferiore al 50% può
richiedere l’applicazione di particolari forme di riscatto della rendita per
investimenti e miglioramenti della propria attività,
Comunque quando in sede di revisione, il grado d’inabilità risulti compreso tra
l’11% ed il 15%, l’INAIL liquida il valore capitale della rendita dopo 10 anni
dalla sua costituzione in caso di infortunio e dopo 15 anni in caso di malattia
professionale.
• rendita per i superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o
per malattia professionale
Sono considerati superstiti e percepiscono una rendita nella misura del :
♦ 50% il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio ;
♦ 20% ciascun figlio
Ø fino a 18 anni di età ( nessun requisito ) ;
Ø fino a 21 anni se frequenta la scuola media superiore e con vivenza a carico
ed in assenza di lavoro retribuito;
Ø fino a 26 anno di età se frequenta un corso normale di laurea e con vivenza
a carico ed in assenza di lavoro retribuito;
Ø totalmente inabile , pur se maggiorenne fino alla morte
♦ del 40% se orfani di entrambi i genitori;( stessi requisiti di cui sopra )
In mancanza di figli e del coniuge
♦ gli ascendenti naturali o adottivi con vivenza a carico fino alla morte ;
♦ i fratelli , come per i figli, se con vivenza a carico e conviventi..
La somma totale delle rendite che spettano ai superstiti non può comunque
superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita. In caso contrario
le rendite vengono proporzionalmente adeguate.
Nel sistema delle prestazioni economiche deve inserirsi il concetto del danno
differenziale, cioè quell’eventuale ulteriore danno che l’infortunato ritenga di
aver subito in misura superiore a quella fissata in forma percentuale nella tabella
allegata al T.U. il cui risarcimento compete anch’esso al datore di lavoro
responsabile dell’evento dannoso e nei cui confronti deve pertanto agire in via
diretta il lavoratore danneggiato.
•
l'assegno funerario per i superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul
lavoro o per malattia professionale
Hanno diritto all'assegno funerario i superstiti o chiunque dimostri di aver
sostenute le spese funerarie in caso di morte del lavoratore per infortunio sul
lavoro .
Le prestazioni economiche non sono cedibili, né pignorabili o sequestrabili,
tranne le ipotesi previste dall'art.110 del T.U. 1124/1965 e sono irrinunciabili ed
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indisponibili. Ciò non toglie che possono essere oggetto di transazione, la cui
validità, tuttavia è subordinata all’omologazione del Tribunale
B.
•
•
•
•
Quelle sanitarie consistono: :
in soccorsi presso ospedali e/o ambulatori del S.S.N. o privati ;
nelle cure mediche e chirurgiche e ambulatoriale presso le sedi dell’ INAIL ;
nella fornitura o rinnovo di protesi e presidi necessari all’infortunato per
agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione ;
cure idrofangotermali e soggiorni climatici.
C. Quelle assistenziali sono:
• lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti di un titolare di rendita
con un grado di inabilità non inferiore al 65% deceduto per cause indipendenti da
infortunio o dalla malattia professionale;
• l’assegno per l’ assistenza personale continuata per inabili con grado d’invalidità
al 100% ( super invalidi);
• l’erogazione integrativa per i grandi invalidi e per i super invalidi con necessità
di assistenza personale continuata;
• l’assegno di incollocabilità per i titolari di rendita con un grado di inabilità non
inferiore al 34% e di età non superiore a 55 anni se dichiarati incollocabili;
• l’erogazione integrativa della rendita per gli invalidi non dichiarati
incollocabili che hanno necessità di effettuare cure per il recupero della capacità
lavorativa e per tutto il periodo della cura;
• i brevetti e distintivi d’onore agli invalidi con grado d’inabilità superiore al
50%.
• rimborso spese di viaggio e di soggiorno per cure idrofangotermali e soggiorni
climatici
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9. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento delle prestazioni .
L'infortunato che:
• non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non
essere obbligato a liquidare l’indennità;
• non concordi sulla data di cessazione dell’inabilità temporanea;
• non accetti la liquidazione di un rendita provvisoria o quella
comunque stabilita dall’ente assicuratore,
comunica entro 60 giorni all’istituto assicuratore i motivi per i quali non ritiene
giustificabile il provvedimento adottato dall’Istituto, precisando, nel caso si tratti
di inabilità permanente, anche la percentuale dell’indennità che si ritiene essergli
dovuta.
Non ricevendo risposta, entro 60 giorni o in caso di diniego, può adire
l'Autorità Giudiziaria.
Il ricorso alla Direzione dell’Istituto assicuratore e/o quello all’A.G. può essere
accolto o respinto.
Può essere anche rigettato perché inammissibile o irricevibile
dr. Michele Gurrado
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Schemi
riepilogativi
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L’assicurazione contro gli Infortuni sul
lavoro e le malattie professionali in
agricoltura viene gestita
per gli impiegati
E.N.P.A.I.A.
per i dirigenti
Ø avventizi
Ø speciali meno di 51 giornate
Ø eccezionali, da 51 a 100 giornate
Ø occasionali da 101 a 150 giornate
Ø abituali da 151 a 200 giornate,
Ø permanenti oltre 200 giornate;
I.N.A.I.L
OPERAI
Ø
salariati fissi
indeterminato
o
a
tempo
Ø I coltivatori diretti, mezzadri e
coloni
Ø sovrastanti ai lavori di aziende agricole
e forestali
Ø I soci di società cooperative agricole e
forestali
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OPE LEGIS
Rapporto
(obbligatorietà)
Assicurativo PREMIO pagato
dal datore di lavoro
Come s’instaura
ENPAIA
Denuncia di esercizio
Pagamento premio anticipato
Registrazioni sui libri paga e matricola
Denuncia salari
Pagamento conguaglio premio
Alla Scica entro 5 gg
All’ Inps entro 5 g
Registro impresa Al lavoratore all’assunzione
Agli atti
INAIL
Al lavoratore come
prospetto paga
Denuncia periodica all’Inps
Riduzione per chi investe in
Pagamento premio sicurezza
Bonus – malus in
relazione agli infortuni
Denuncia nominativa degli assicurati all’atto dell’assunzione e del
licenziamento all’INAIL entro 24 ore dal loro avvenimento
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- Obbligatorietà e
automaticità delle prestazioni.
L’assicurazione
- Indennizzo per la
infortuni sul lavoro mancata retribuzione
- Risarcimento per la
e per
diminuita capacità
lavorativa ,
le malattie
- Prevalenza della
professionali
assistenza sanitaria
- Indennizzo in “ rendita”
- Sostegno economico ai familiari in
caso di morte.
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All’Inail o all’ Empaia
( entro 24 ore per i casi mortali e due giorni per
gli altri casi )
Denuncia
Infortuni
Prognosticati
Guaribili oltre
Tre giorni
Alla P.S.
( entro 24 ore per i casi mortali e due giorni per
gli infortuni aventi una prognosi superiore a 30gg
)
Ø per i casi mortali
Ø infortuni aventi una
prognosi superiore a 30gg
INCHIESTA
INFORTUNI
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Generica
Specialistica
Ospedaliere
Farmaceutiche
Protesica
Mediche
Sanitarie
Hanno lo scopo di recuperare le menomate
capacità di lavoro
Prestazioni
- Indennità temporanea
Economiche Rendita
Danno
Assegno funerario e
Rendita superstiti
Differenziale
- Speciale assegno continuativo
mensile - Assegno per
l’accompagnatore grandi invalidi
Assistenziali
- Integrazione Assegni di
incollocabilità
- Integrazione della rendita per
- cure
- Brevetti e distintivi d’onore
Automatiche
viaggio e soggiorno
Non Cedibili
per cure termali
Non Pignorabili o Sequestrabili, salvo art. 110 t.u.
Irrinunciabili possono essere oggetto di transazione,
Indisponibili omologata dal tribunale
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RICORSO
AVVERSO
IL
MANCATO
RICONO
SCIMENTO
DELLA
INDENNITÀ
Alla Direzione
dell’istituto
assicuratore
Non riconosce fondati i
del diniego della rendita o
dell’indennità
motivi
Non riconosce la data di guarigione e di
cessazione
Sul grado di inabilità
accoglimento
diniego
All’autorità
Giudiziaria
inammissibile
rigetto
irricevibile
21
INDICE
1. L’asicurazuine contro gli infortuni sul lavoro e le
malatie professionali .Principi generali e azione di
regresso…………………………………………………. Pag. 2
2.
Attività lavorative agricole protette nell’asicurazuine
contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali Pag. 3
3. Enti assicuratori e soggetti assicurati …………………
Pag. 4
Pag . 5
4. Oggetto del rapporto assicurativo……………………
5. Contraenti del rapporto assicurativo e come si instaura Pag . 7
6. Doveri del datore e del lavoratore in caso di infortuni
sul lavoro e le malatie professionali …………………… Pag. 9
7.
8.
Denunce in di infortuni sul lavoro e le malattie Pag. 10
professionali ……………………………………………..
Prestazioni……………………………………………….
Pag. 13
9. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento delle
prestazioni assicurative ………………………………… Pag. 14
10. Schemi riepilogativi…………………………………….
Pag.15
22