ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
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ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE
Brevi cenni e schemi riepilogativi sull’ ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI nel SETTORE AGRICOLO a cura di MICHELE GURRADO, professore di ragioneria e tecnica commerciale e bancaria, DIRIGENTE PREPOSTO ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, già dirigente degli Ispettorati del lavoro di Lecce e Brindisi, autore di numerose pubblicazioni in materia di legislazione sociale, Giudice tributario e Revisore ufficiale dei conti. 1 1. L'assicurazione contro infortuni sul lavoro e professionali.Principi generali e azione di regresso le malattie L’assicurazione infortuni sul lavoro e per le malattie professionali è stata la prima, tra le assicurazioni sociali, ad avere il crisma dell'obbligatorietà e quindi ad affermare: • il carattere dell'automaticità delle prestazioni, cioè il diritto del lavoratore ad essere indennizzato per la mancata retribuzione e risarcito per la diminuita capacità lavorativa ,causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale avvenuto o contratta , in occasione di lavoro , indipendentemente dai doveri del datore di lavoro nei riguardi dell’istituto assicuratore , cioè se ha assicurato il lavoratore o se ha pagato il premio assicurativo; • il principio della prevalenza dell’assistenza sanitaria tendente al massimo recupero della capacità lavorativa, sul riconoscimento economico; • la sostituzione dell’indennizzo in “ rendita” al risarcimento in capitale (comunque questa è prevista solo in alcuni casi); . • il sostegno economico ai familiari in caso di morte. Per quanto riguarda il settore agricolo, la normativa vigente è contenuta nel T.U. 30.6.1965 n. 1124 agli artt. da 205 a 290 , con espresso rinvio alla disciplina generale per quanto non specificatamente previsto ( art. 212 e 249) e successive modifiche, nonché nel D.L. 23.2.2000, n. 38. L’assicurazione infortuni esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, occorsi ai suoi dipendenti, in occasione di lavoro nella sua azienda o in itinere . Comunque, qualora il datore di lavoro abbia riportato condanna penale per il fatto che ha cagionato l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale, sussiste per lui la responsabilità civile, nonostante l'assicurazione. L’ente assicuratore provvede a pagare l’indennità, salvo il diritto al regresso nei confronti dell’imprenditore nel caso di responsabilità di quest’ultimo. Tanto anche quando l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale siano avvenuti per fatti imputabili al personale dipendente dall’impresa e dei quali il datore di lavoro debba rispondere secondo il codice civile . 2 2. Attività lavorative agricole protette o comprese nell’assicurazione contro infortuni sul lavoro e le malattie professionali Sono assicurati tutti i lavoratori subordinati ed autonomi impiegati nelle lavorazioni agricole e forestali, principali e secondarie quali: § quelle inerenti alla coltivazione dei fondi, degli orti, dei giardini, all'allevamento del bestiame( anche delle specie suinicole, avicole, cunicole, ittiche, dei selvatici a scopo alimentare e quelle attinenti all’apicoltura, alla bachicoltura e simili), alla raccolta dei prodotti agricoli, alla coltivazione dei boschi, al taglio e riduzione delle piante e loro trasporto ( lavorazioni agricole e forestali principali); § quelle connesse ai sensi dell’ art. 2135 C.C, alle lavorazioni principali agricole e forestali come: la cura delle piante, l'irrigazione, la preparazione e conservazione dei prodotti agricoli ( lavorazioni agricole secondarie ). 3 3. Enti assicuratori e soggetti assicurati Provvedono all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo : v l’E.N.P.A.I.A. per gli impiegati tecnici ed amministrativi e i dirigenti delle aziende agricole; v l’I.N.A.I.L. , con una gestione separata dalle altre e con norme particolari per quanto riguarda: Ø gli operai agricoli, che a loro volta si classificano in : • lavoratori fissi o a tempo indeterminato; • avventizi che assumono la denominazione di : § eccezionali, se lavorano oltre 51 e fino a 100 giornate; § occasionali se lavorano oltre 101 e fino a 150 giornate ; § abituali se lavorano oltre 151 e fino a 200 giornate; § permanenti se lavorano oltre 200 giornate; § speciali se lavorano meno di 51 giornate . Ø I coltivatori diretti, mezzadri, coloni e soccidari, piccoli coloni o compartecipanti familiari, compresi il coniuge e i figli che abitualmente, ossia in maniera esclusiva o prevalente, si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché tutti gli altri parenti, diversi dal coniuge e dai figli, anche se non conviventi con i proprietari, i mezzadri, che lavorano con quest’ultimi . Ø I sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali che prestino opera retribuita; Ø I soci di società cooperative conduttrici di aziende agricole e forestali; 4 4. Oggetto del rapporto assicurativo L’oggetto del rapporto assicurativo è l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. Gli elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale. sono tre : a) evento dannoso da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente al lavoro ( invalidità superiore al 11% fino al 25 luglio 2000, indi al 6%) ovvero una inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni; b) causa (vio1enta nell'infortunio, lenta nella malattia professionale); c) occasione di lavoro. In particolare: a) "L'evento dannoso" va ricercato nel fatto involontario, abnorme ed imprevisto (anche se astrattamente prevedibile) che ha portato nell'organismo del lavoratore un'alterazione (esterna o interna) anatomica o funzionale, superficiale o profonda (apparente o non apparente) che incida sulla sua capacità di lavoro, avendo comportato: • la morte; • l’inabilità permanente; • l’inabilità temporanea L'inabilità lavorativa è quella che produce una sospensione temporanea, ma totale , oppure una riduzione assoluta o parziale, ma permanente della capacità lavorativa.. L'inabilità o la riduzione della capacità lavorativa va desunta esclusivamente dalle condizioni fisiche del lavoratore e va tenuta distinta dalla riduzione delle capacità di guadagno che involge un concetto più ampio. Questa, oltre a rifarsi all’attitudine del lavoro, esamina anche gli altri elementi obiettivi inerenti all'ambiente economico nel quale il lavoratore fisicamente minorato vive ed opera. La valutazione dell’inabilità è fatta secondo particolari criteri tenendo conto dell’apposita tabella di valutazione. Non sono considerati ai fini della legge infortuni sul lavoro, gli eventi dannosi che portano solo pregiudizi meramente estetici, senza incidere sulla capacità di lavoro (quali lo sfregio o l’alterazione dei testicoli ) , salvo che non costituiscano danno biologico cioè quel danno morale, di immagine, di relazione, ecc. b) la "causa" violenta o lenta è il fattore che ha alterato in modo improvviso ed immediato le condizioni ordinarie del lavoratore (causa violenta nell’infortunio sul lavoro ) o ha determinato, in via graduale e progressiva un perturbamento nel suo organismo ( causa lenta nella malattia professionale ). . 5 Essa deve avere i caratteri della idoneità a produrre l'evento dannoso e può essere determinata da cause : ♦ meccaniche (congegni ed attrezzature ecc.); ♦ ambientali (colpi di sole, polmonite, ecc.,); ♦ tossiche (rapido e progressivo avvelenamento), virali (tetano ecc.); ♦ psichiche (nevrosi); ♦ energetiche e da sforzo (ernie); ♦ elettriche (folgorazioni, ecc.) La giurisprudenza si è pure espressa con giudizi contrastanti in merito alle concause e, seguendo l'orientamento dottrinale in materia, ha distinto le concause in: § immediate; § successive. c) L "occasione di lavoro" è il nesso di collegamento tra infortunio e prestazione lavorativa e costituisce il rischio connesso, sia pure accidentale, con l'atto materiale del lavoro . In merito alla dizione occasione di lavoro è stato sancito il principio del rapporto di derivazione, anche diretto ed occasionale, che si configura sia nella fase preparatoria o terminale del lavoro che in tutti gli altri rischi connessi con la fase lavorativa come l’infortunio in itinere, cioè quell'infortunio che colpisce il lavoratore nel tragitto casa – luogo di lavoro o luogo di ristoro, già riconosciuto dalla giurisprudenza dopo il richiamo della Corte Costituzionale ( sentenza n. 8 del 1977) al Governo che non aveva disciplinato legislativamente in merito nonostante la delega di cui alla legge n. 15 del 1963, ed ora riconosciuto legislativamente dal D.L. 38/2000 ( art 12). Sono ritenuti in itinere gli infortuni stradali, in particolare quando il lavoratore usa mezzi propri o dell’azienda in assenza di quelli pubblici o quest’ultimi osservano orari non confacenti a quelli praticati dall’azienda ( Cassazione con sentenza del 12 maggio 1990, n. 4076 ). 6 5. Contraenti del contratto assicurativo e come si instaura Sono contraenti di questo speciale contratto assicurativo obbligatorio i datori di lavoro ( figura più ampia dell'imprenditore o del titolare d'impresa). Costoro sono tenuti a vari adempimenti obbligatori ( con previsioni sanzionatorie in caso di inosservanza) che costituiscono il rapporto assicurativo. Quali : A) All’atto dell’inizio dell’attività Ø l’istituzione dei libri paga e matricola per quanto riguarda i dirigenti e gli impiegati da assicurare all’ENPAIA previa denuncia cinque giorni prima dell'inizio dell'attività e dell’inizio dei lavori con indicati tutti gli elementi per il calcolo del rischio e l'ammontare del premio assicurativo anticipato; Ø l’istituzione del registro d’impresa per gli operai rilasciato dall’INPS, subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all’art 5 del D.Lgs: 375/1993, e previa numerazione dei fogli e vidimazione, previsto in forma: • ordinaria per le aziende che occupano personale dipendente assunto a tempo indeterminato o anche assunto a tempo determinato per oltre 270 giornate l’anno; • semplificata per le aziende minori , nonché per quelle che occupano solo avventizi . Il registro in questione, in entrambe le forme, è composto da fogli mobili in 5 copie, a lettura ottica, da compilare a ricalco, strutturati in modo da essere così impiegati : Ø la prima e la seconda copia, come comunicazione di assunzione del singolo lavoratore da inviare entro 5 giorni, rispettivamente, alI'INPS ed ai Centri territoriali per l’impiego (dal computo del termine vanno esclusi i giorni festivi e compreso i sabato ). Tale comunicazione riporta i dati anagrafici del lavoratore,la data di assunzione e quella di cessazione che qualora poi quest’ultima sia diversa da quella prevista, va comunicata entro cinque giorni dalla data in cui è effettivamente avvenuta. L’art. 6 comma 2 del D.Lg.297/2002 ha modificato il termine per l’effettuazione della comunicazione dio assunzione in “contestuale” Comunque in attesa del decreto volto a definire i nuovi modelli per tali comunicazioni obbligatorie ed al fine di semplificare l’attività dei soggetti nelle procedure di assunzione dei lavorator, il Ministero del Lavoro con circolare n. 37/2003 del 24.11.2003 ha ritenuto che, fino al termine del regime transitorio9, la comunicazione di assunzione possa continuare ad 7 essere effettuata mediante i documenti tratti dal registro d’impresa nel termine precedentemente fissato dei cinque giorni. Ø la terza copia, come dichiarazione di occupazione da consegnare al lavoratore all'atto dell’assunzione, cioè prima del suo materiale ingresso in azienda; Ø la quarta copia - denominata "sezione matricola e paga" - costituisce il vero e proprio registro da conservare come documento aziendale di lavoro . Essa, infatti, riporta - in forma più o meno articolata, a seconda che trattasi del registro ordinario o semplificato, le indicazioni relative alle giornate di occupazione per ogni lavoratore, e la retribuzione corrisposta nell'arco dell'intera occupazione; Ø la quinta copia, conforme alla quarta, può sostituire, per le sole occupazioni inferiori al mese, il prospetto di paga di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 375/93. B) All’atto dell’assunzione e licenziamento dei dipendenti ( denuncia nominativa degli assicurati ) Dal 16.3.2000 le imprese agricole devono comunicare all’ I.N.A.I.L, il codice fiscale dei lavoratori ,contestualmente ( entro 24 ore) alla instaurazione e cessazioni del rapporto di lavoro. C) Periodicamente, ai fini della quantificazione dei premi dovuti, comunicazioni relative alle giornate effettuate dai lavoratori ed anche alle retribuzioni corrisposte ( solo per gli impiegati ed i dirigenti ) all’: • E.N.P.A.I.A. ; • INPS che effettuerà apposita comunicazione all’INAIL. . D) Pagamento del premio assicurativo ( conguaglio ) Poiché la copertura assicurativa e la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono due facce della stessa medaglia è stato previsto nel calcolo del premio assicurativo il meccanismo del Bonus Malus in rapporto al1'andamento infortunistico delle aziende e come leva di incentivazione per le imprese che sulla sicurezza investono . In particolare, il tasso medio di tariffa diviene suscettibile di riduzione o di aumento in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali che si verificano nell’azienda. Il premio assicurativo viene ridotto dall’INAIL a quelle aziende che dimostrino di osservare le norme di prevenzione e di igiene del lavoro, o di aver migliorato le condizioni di sicurezza in applicazione della legge 626/94. Viceversa se il datore di lavoro non osserva le norme di prevenzione e sicurezza ( e si verificano infortuni e malattie professionali) viene applicato un aumento del premio assicurativo oltre le sanzioni già previste, per cui la prevenzione infortuni non solo può spezzare la tragica catena di infortuni sul lavoro, in particolar modo quelli mortali e con inabilità assoluta permanente, ma diviene anche un utile investimento economico. 8 6. Doveri del datore di lavoro e del lavoratore in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. Ø In caso di infortunio sul lavoro ü il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle spese relative per il trasporto dell'infortunato nel luogo dove questi può ricevere le prime immediate cure o far raggiungere il medico il luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile. ü Il lavoratore, pena la perdita del diritto alle indennità temporanee per il tempo precedente invece ha l'obbligo di : ♦ informare «immediatamente» il proprio datore di lavoro ♦ di presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante Ø In caso di . malattia professionale ü Il lavoratore, pena la perdita del diritto alle indennità temporanee per il tempo precedente ha l'obbligo di: ♦ informare, entro 15 giorni, dalla manifestazione della malattia professionale, il proprio datore di lavoro; ♦ presentare al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure , il certificato compilato dal medico curante. Qualora il lavoratore non svolga più attività lavorativa o la malattia professionale si riferisce ad una attività svolta presso altro datore di lavoro, può presentare direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale ed i certificati di prosecuzione delle cure. La Corte Costituzionale ha stabilito che il lavoratore può dimostrare l’origine lavorativa della sua malattia anche se questa non è riconosciuta come malattia professionale nella apposite tabelle del T.U. 9 7. Denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali La denuncia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che hanno colpito i lavoratori ( dipendenti e autonomi) che siano prognostinati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l’indennizzo, anche per il settore agricolo deve essere presentata all’INAIL dal datore di lavoro o dal titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato per i lavoratori agricoli autonomi( art. 25 del D.Lgs 38/2000) entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne abbia avuto notizia e telegraficamente entro 24 ore se abbia avuto come conseguenza la morte del lavoratore o sia previsto il suo pericolo di morte... Questa, corredata dal certificato medico, deve indicare oltre alle generalità dell’infortunato anche il giorno e l'ora in cui si è verificato l’evento , le cause e le circostanze di esso, la natura, la precisa sede anatomica della lesione, il nesso con la causa denunciata e le eventuali alterazioni persistenti Il certificato medico inoltre deve contenere le indicazioni del domicilio dell'infortunato e del luogo ove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'infortunato stesso e di quella rilevata dal medico. Contemporaneamente copia del certificato medico e della denuncia in caso d’infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni deve essere inoltrata all’Autorità di P.S. ed alla Direzione provinciale del Lavoro che aprirà un’inchiesta amministrativa . Per quanto riguarda la denuncia della malattia professionale l’obbligo è rimasto a carico del medico che deve trasmettere all’Istituto assicuratore il certificato – denuncia malattia professionale con prognosi superiore a 3 gg entro 10 giorni dalla prima visita medica. L’omessa o il ritardo della denuncia d’infortunio sul lavoro o della malattia professionale è considerato illecito amministrativo e come tale è sanzionato. Comunque per la liquidazione dell’indennità non è indispensabile la denuncia, in quanto la giurisprudenza più volte si è espressa che la notizia dell’infortunio pervenuta aliunde all’istituto assicuratore può costituire elemento sostitutivo dell’inerzia del datore di lavoro; così come ha ritenuto che l’inchiesta giudiziaria penale, pur non costituendo esplicazione di un’attività giurisdizionale , può costituire mezzo di convincimento per il magistrato successivamente adito. Sono tutelati, pur non rientrando tra quelle previste dal DPR 33671994 anche le malattie di cui il lavoratore dimostri la causa di lavoro. 10 8. Prestazioni Nel concetto di prestazione assicurativa trova attuazione sia il diritto di tutela del lavoro sancito dall'art. 35 primo comma della Costituzione , che il diritto del lavoratore al soddisfacimento delle sue "esigenze di vita" anche in caso di eventi inabilitanti. Le prestazioni possono essere: a) economiche; b) sanitarie; c) assistenziali. Le prestazioni economiche e sanitarie hanno il carattere della automaticità cioè devono essere corrisposte al lavoratore anche in corso di omesso o irregolare adempimento degli obblighi contributivi. . In particolare: A. quelle economiche consistono nella corresponsione di una : • indennità giornaliera per l’inabilità temporanea dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. Per il periodo precedente il datore di lavoro deve pagare per intero la giornata lavorativa in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale che ha causato assenza dal posto di lavoro ed il 60% della retribuzione, salvo maggior trattamento previsto dai C.C.N.L., per i successivi tre giorni astensione dal lavoro. • rendita per inabilità permanente assoluta o parziale superiore al 10 % per gli eventi anteriori al 25 luglio 2000 e del 15% per gli eventi avvenuti dopo il 25 luglio 2000. Hanno diritto ad una rendita permanente: Ø gli invalidi del lavoro con grado d’inabilità dall’11% all’80% per gli eventi anteriori al 25 luglio 2000 e dal 16% all’80% per gli eventi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000; Ø i grandi invalidi del lavoro con grado d’inabilità dall’80% al 100%; Ø i super invalidi del lavoro con grado d’inabilità del 100%. Se il grado d’inabilità è inferiore all’11% il lavoratore non ha diritto ad alcuna rendita per gli infortuni avvenuti anteriormente al 25 luglio 2000 . Per quelli avvenuti successivamente a tale data ha diritto ad un indennizzo in capitale per le menomazioni derivanti da infortuni sul lavoro che hanno comportato una menomazione permanente compreso tra il 6% ed il 15 %). Se la menomazione è inferiore al 6% non ha diritto ad alcun indennizzo . Comunque, entro 10 anni ,dalla data in cui è avvenuto l’infortunio sul lavoro e di 5 anni la malattia professionale può chiederne la revisione del grado di inabilità. E’ prevista anche la revisione del grado di inabilità superiore all’11% (o al 15 % per gli infortuni avvenuti successivamente al 25 luglio 2000) su disposizione dell’INAIL o richiesta dell’interessato. 11 Il lavoratore agricolo, titolare di rendita con un grado di inabilità permanente non superiore al 20% può richiedere il riscatto in capitale della rendita; con un grado d’inabilità permanente pur se superiore al 20% ma inferiore al 50% può richiedere l’applicazione di particolari forme di riscatto della rendita per investimenti e miglioramenti della propria attività, Comunque quando in sede di revisione, il grado d’inabilità risulti compreso tra l’11% ed il 15%, l’INAIL liquida il valore capitale della rendita dopo 10 anni dalla sua costituzione in caso di infortunio e dopo 15 anni in caso di malattia professionale. • rendita per i superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale Sono considerati superstiti e percepiscono una rendita nella misura del : ♦ 50% il coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio ; ♦ 20% ciascun figlio Ø fino a 18 anni di età ( nessun requisito ) ; Ø fino a 21 anni se frequenta la scuola media superiore e con vivenza a carico ed in assenza di lavoro retribuito; Ø fino a 26 anno di età se frequenta un corso normale di laurea e con vivenza a carico ed in assenza di lavoro retribuito; Ø totalmente inabile , pur se maggiorenne fino alla morte ♦ del 40% se orfani di entrambi i genitori;( stessi requisiti di cui sopra ) In mancanza di figli e del coniuge ♦ gli ascendenti naturali o adottivi con vivenza a carico fino alla morte ; ♦ i fratelli , come per i figli, se con vivenza a carico e conviventi.. La somma totale delle rendite che spettano ai superstiti non può comunque superare la retribuzione presa a base per il calcolo della rendita. In caso contrario le rendite vengono proporzionalmente adeguate. Nel sistema delle prestazioni economiche deve inserirsi il concetto del danno differenziale, cioè quell’eventuale ulteriore danno che l’infortunato ritenga di aver subito in misura superiore a quella fissata in forma percentuale nella tabella allegata al T.U. il cui risarcimento compete anch’esso al datore di lavoro responsabile dell’evento dannoso e nei cui confronti deve pertanto agire in via diretta il lavoratore danneggiato. • l'assegno funerario per i superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale Hanno diritto all'assegno funerario i superstiti o chiunque dimostri di aver sostenute le spese funerarie in caso di morte del lavoratore per infortunio sul lavoro . Le prestazioni economiche non sono cedibili, né pignorabili o sequestrabili, tranne le ipotesi previste dall'art.110 del T.U. 1124/1965 e sono irrinunciabili ed 12 indisponibili. Ciò non toglie che possono essere oggetto di transazione, la cui validità, tuttavia è subordinata all’omologazione del Tribunale B. • • • • Quelle sanitarie consistono: : in soccorsi presso ospedali e/o ambulatori del S.S.N. o privati ; nelle cure mediche e chirurgiche e ambulatoriale presso le sedi dell’ INAIL ; nella fornitura o rinnovo di protesi e presidi necessari all’infortunato per agevolare la sua autonomia nella vita quotidiana e di relazione ; cure idrofangotermali e soggiorni climatici. C. Quelle assistenziali sono: • lo speciale assegno continuativo mensile per i superstiti di un titolare di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 65% deceduto per cause indipendenti da infortunio o dalla malattia professionale; • l’assegno per l’ assistenza personale continuata per inabili con grado d’invalidità al 100% ( super invalidi); • l’erogazione integrativa per i grandi invalidi e per i super invalidi con necessità di assistenza personale continuata; • l’assegno di incollocabilità per i titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore a 55 anni se dichiarati incollocabili; • l’erogazione integrativa della rendita per gli invalidi non dichiarati incollocabili che hanno necessità di effettuare cure per il recupero della capacità lavorativa e per tutto il periodo della cura; • i brevetti e distintivi d’onore agli invalidi con grado d’inabilità superiore al 50%. • rimborso spese di viaggio e di soggiorno per cure idrofangotermali e soggiorni climatici 13 9. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento delle prestazioni . L'infortunato che: • non riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare l’indennità; • non concordi sulla data di cessazione dell’inabilità temporanea; • non accetti la liquidazione di un rendita provvisoria o quella comunque stabilita dall’ente assicuratore, comunica entro 60 giorni all’istituto assicuratore i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento adottato dall’Istituto, precisando, nel caso si tratti di inabilità permanente, anche la percentuale dell’indennità che si ritiene essergli dovuta. Non ricevendo risposta, entro 60 giorni o in caso di diniego, può adire l'Autorità Giudiziaria. Il ricorso alla Direzione dell’Istituto assicuratore e/o quello all’A.G. può essere accolto o respinto. Può essere anche rigettato perché inammissibile o irricevibile dr. Michele Gurrado 14 Schemi riepilogativi 15 L’assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura viene gestita per gli impiegati E.N.P.A.I.A. per i dirigenti Ø avventizi Ø speciali meno di 51 giornate Ø eccezionali, da 51 a 100 giornate Ø occasionali da 101 a 150 giornate Ø abituali da 151 a 200 giornate, Ø permanenti oltre 200 giornate; I.N.A.I.L OPERAI Ø salariati fissi indeterminato o a tempo Ø I coltivatori diretti, mezzadri e coloni Ø sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali Ø I soci di società cooperative agricole e forestali 16 OPE LEGIS Rapporto (obbligatorietà) Assicurativo PREMIO pagato dal datore di lavoro Come s’instaura ENPAIA Denuncia di esercizio Pagamento premio anticipato Registrazioni sui libri paga e matricola Denuncia salari Pagamento conguaglio premio Alla Scica entro 5 gg All’ Inps entro 5 g Registro impresa Al lavoratore all’assunzione Agli atti INAIL Al lavoratore come prospetto paga Denuncia periodica all’Inps Riduzione per chi investe in Pagamento premio sicurezza Bonus – malus in relazione agli infortuni Denuncia nominativa degli assicurati all’atto dell’assunzione e del licenziamento all’INAIL entro 24 ore dal loro avvenimento 17 - Obbligatorietà e automaticità delle prestazioni. L’assicurazione - Indennizzo per la infortuni sul lavoro mancata retribuzione - Risarcimento per la e per diminuita capacità lavorativa , le malattie - Prevalenza della professionali assistenza sanitaria - Indennizzo in “ rendita” - Sostegno economico ai familiari in caso di morte. 18 All’Inail o all’ Empaia ( entro 24 ore per i casi mortali e due giorni per gli altri casi ) Denuncia Infortuni Prognosticati Guaribili oltre Tre giorni Alla P.S. ( entro 24 ore per i casi mortali e due giorni per gli infortuni aventi una prognosi superiore a 30gg ) Ø per i casi mortali Ø infortuni aventi una prognosi superiore a 30gg INCHIESTA INFORTUNI 19 Generica Specialistica Ospedaliere Farmaceutiche Protesica Mediche Sanitarie Hanno lo scopo di recuperare le menomate capacità di lavoro Prestazioni - Indennità temporanea Economiche Rendita Danno Assegno funerario e Rendita superstiti Differenziale - Speciale assegno continuativo mensile - Assegno per l’accompagnatore grandi invalidi Assistenziali - Integrazione Assegni di incollocabilità - Integrazione della rendita per - cure - Brevetti e distintivi d’onore Automatiche viaggio e soggiorno Non Cedibili per cure termali Non Pignorabili o Sequestrabili, salvo art. 110 t.u. Irrinunciabili possono essere oggetto di transazione, Indisponibili omologata dal tribunale 20 RICORSO AVVERSO IL MANCATO RICONO SCIMENTO DELLA INDENNITÀ Alla Direzione dell’istituto assicuratore Non riconosce fondati i del diniego della rendita o dell’indennità motivi Non riconosce la data di guarigione e di cessazione Sul grado di inabilità accoglimento diniego All’autorità Giudiziaria inammissibile rigetto irricevibile 21 INDICE 1. L’asicurazuine contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali .Principi generali e azione di regresso…………………………………………………. Pag. 2 2. Attività lavorative agricole protette nell’asicurazuine contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali Pag. 3 3. Enti assicuratori e soggetti assicurati ………………… Pag. 4 Pag . 5 4. Oggetto del rapporto assicurativo…………………… 5. Contraenti del rapporto assicurativo e come si instaura Pag . 7 6. Doveri del datore e del lavoratore in caso di infortuni sul lavoro e le malatie professionali …………………… Pag. 9 7. 8. Denunce in di infortuni sul lavoro e le malattie Pag. 10 professionali …………………………………………….. Prestazioni………………………………………………. Pag. 13 9. Ricorsi avverso il mancato riconoscimento delle prestazioni assicurative ………………………………… Pag. 14 10. Schemi riepilogativi……………………………………. Pag.15 22