Le agevolazioni fiscali alle imprese. Aiuti di Stato e crediti d`imposta
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Le agevolazioni fiscali alle imprese. Aiuti di Stato e crediti d`imposta
AVANGUARDIA GIURIDICA diritto tributario collana a cura di MARCO ANTONIOL MA18 ANDREA POMPILII STUDI APPLICATI edizioni pubblicazioni professionali ISBN formato pdf : 978-88-95578-92-7 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica AVANGUARDIA GIURIDICA diritto tributario collana a cura di MARCO ANTONIOL MA18 ANDREA POMPILII LE AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE Aiuti di stato e crediti d’imposta STUDI APPLICATI edizioni pubblicazioni professionali ISBN formato pdf : 978-88-95578-92-7 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedi e giovedi 12:30 > 14:00 e–mail: amministrazione@territorio. it Lo scopo dell’opera è quello di fornire al lettore una panoramica sulle agevolazioni fiscali nelle forme degli aiuti di Stato e dei crediti d’imposta. L’analisi delle varie fattispecie è stata compiuta sulla base degli ultimi aggiornamenti normativi con l’intento di fornire un’illustrazione esaustiva sia degli aspetti teorici quanto di quelli pratici. Le tematiche sono affrontate sotto diversi aspetti: fonti giuridiche, ultime disposizioni normative, limiti comunitari e statali alla concessione delle agevolazioni e adempimenti richiesti dalle Autorità ai soggetti beneficiari. Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall’acquirente, nei propri dispositivi di lettura, e dai suoi più stretti collaboratori professionali. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell’editore. edizione: novembre 2011 - collana: AVANGUARDIA GIURIDICA, a cura di Marco Antoniol materia: diritto tributario - tipologia: studi applicati - formato: digitale, pdf codice prodotto: MA18 - ISBN: 978-88-95578-92-7- prezzo: € 20,00 autore: Andrea Pompilii, laureato in giurisprudenza, specialista per le professioni legali, funzionario dell’Agenzia delle Entrate presso l’Ufficio Controlli della Direzione Provinciale di Grosseto editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD [email protected]. Luogo di elaborazione presso la sede operativa. L’editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a [email protected]. professionisti pubblica amministrazione www.territorio.it - www. exeoedizioni. it © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Sommario SOMMARIO INTRODUZIONE .............................................................................................................5 1. Definizione di agevolazione fiscale ............................................................................ 5 CAPITOLO I - LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ..................................................7 SEZIONE I - GLI AIUTI DI STATO ..............................................................................7 2. Le fonti giuridiche ........................................................................................................ 7 3. La nozione di aiuto di Stato ...................................................................................... 10 4. La nozione comunitaria di impresa ......................................................................... 13 5. La definizione di piccola e media impresa in ambito comunitario .................... 15 6. L’uso delle risorse statali ............................................................................................ 17 7. Il vantaggio fiscale ....................................................................................................... 18 8. Le misure fiscali e la selezione .................................................................................. 19 9. L’incidenza sugli scambi comunitari e la distorsione della concorrenza ........... 20 10. Gli aiuti di Stato compatibili .................................................................................. 26 11. Il controllo sugli aiuti .............................................................................................. 28 SEZIONE II - I CREDITI D’IMPOSTA...................................................................... 38 12. La natura dei crediti d’imposta ............................................................................... 38 13. Le tipologie dei crediti d’imposta ........................................................................... 39 14. Il monitoraggio dei crediti d’imposta .................................................................... 40 15. Crediti d’imposta e dichiarazione dei redditi ....................................................... 41 16. Limitazioni alla fruizione dei crediti d’imposta .................................................. 41 CAPITOLO II - LE AGEVOLAZIONI IN VIGORE ALLO STATO ATTUALE E ADEMPIMENTI PRATICI ................................................................... 44 17. Premessa...................................................................................................................... 44 18. Limiti comunitari all’intensità degli aiuti ............................................................. 44 19. Adempimenti pratici secondo le più recenti disposizioni normative .............. 45 20. Gli investimenti in aree svantaggiate ..................................................................... 47 21. I crediti d’imposta in campo agricolo ................................................................... 50 22. I crediti d’imposta nel settore ricerca e sviluppo delle università e enti pubblici ............................................................................................................................. 51 23. Le agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico ................................. 52 23.1 Riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344) ............. 54 23.2 Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345) ............... 56 23.3 Installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346) ......................... 57 23.4 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346) .................................................................................................................................... 58 BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ............................................................ 62 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 63 SITOGRAFIA ................................................................................................................... 64 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 4 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Introduzione INTRODUZIONE 1. Definizione di agevolazione fiscale Il termine «agevolazione fiscale» è riferito ad una serie di istituti previsti dall’ordinamento tributario finalizzati ad accordare un trattamento di preferenza per determinati soggetti d’imposta. Tali agevolazioni vengono previste in situazioni particolari, tanto a livello soggettivo quanto a livello oggettivo, ritenute meritevoli di una tutela adeguata, ad esempio per i settori produttivi che attraversano un effettivo periodo di crisi, ovvero nei casi in cui eventi imprevisti possano determinare una situazione di forte stress a livello commerciale o industriale. A prima vista le agevolazioni, proprio in quanto dirette a tutelare alcune categorie di soggetti, nonché specifici casi di emergenza, potrebbero essere considerate alla stregua di un vero e proprio privilegio attribuito ad alcuni, in aperta violazione della Carta Costituzionale, laddove all’art. 3 postula il principio di uguaglianza; ebbene, soffermandoci sul punto si perviene all’esatto contrario, ossia che le agevolazioni sono in realtà espressione dell’applicazione di quel principio, poiché la Repubblica ha la funzione precipua di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la realizzazione dell’uguaglianza stessa, per cui fornire aiuto ad un’azienda in crisi produce un bilanciamento diretto a ristabilire l’uguaglianza fra imprese. Inoltre, per quanto attiene il rapporto tra le agevolazioni con un altro principio fondamentale del diritto tributario, ovvero il principio della capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione, possiamo affermare che le agevolazioni rappresentano una vera e propria deroga al principio della capacità contributiva, tanto è vero che la legge delega per la riforma tributaria n. 825 del 9 ottobre 19711 raccomandava, all’art. 9, che la materia delle agevolazioni dovesse essere ancorata al criterio di «limitare nella maggior misura possibile le deroghe ai principi di generalità e di progressività dell’imposizione». L’art. 9 della legge delega appena citata ha poi trovato attuazione con il D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973, che contiene una compiuta disciplina delle agevolazioni tributarie. Una deroga al principio di capacità contributiva può essere tollerata solo La legge delega n. 825 del 9 ottobre 1971, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 16/10/1971, conteneva una delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria; tale intervento legislativo, in breve, aboliva una serie di imposte dirette e indirette, le prime avrebbero poi trovato collocazione nelle due imposte dirette fondamentali, quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG); l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA, istituita con DPR n. 633 del 1972) riassorbiva le imposte indirette abolite. 1 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 5 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Introduzione quando venga perseguita una funzione di tutela riconosciuta dall’ordinamento, poiché gli interessi in gioco non sono solo ed esclusivamente fiscali. Del resto, se così non fosse, quel principio risulterebbe violato e l’agevolazione potrebbe essere considerata alla stregua di un mero privilegio concesso solo a certe categorie in spregio al principio d’uguaglianza sopra citato. §§§ © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 6 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie CAPITOLO I LE AGE VOLAZIONI TRIBUTARIE SEZIONE I GLI AIUTI DI STATO 2. Le fonti giuridiche La disciplina degli aiuti di Stato ha una storia relativamente recente. Infatti, a livello internazionale il primo atto dedicato a questa materia può essere considerato il General A greement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe doganali e il Commercio, meglio conosciuto come GATT), firmato da ventitré Paesi il 30 ottobre del 1947, con lo scopo precipuo di gettare le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali al fine di agevolare la liberalizzazione del commercio mondiale. Alla fine della seconda guerra mondiale gli scambi internazionali cominciarono a svilupparsi insieme alla globalizzazione dell’economia; i Paesi coinvolti in tale clima di sviluppo reagirono arroccandosi su posizioni difensive della propria economia, fornendo sostegno alle imprese residenti ed è a questo punto che scaturì la necessità di creare mezzi internazionali finalizzati a garantire la libera concorrenza sui mercati. Il primo atto con il quale si pose un veto agli aiuti di Stato indiscriminati fu il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio firmato nel 1951 a Parigi. L’art. 4 del suddetto Trattato disponeva l’incompatibilità e, conseguentemente, l’abolizione e la proibizione all’interno della Comunità delle «sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati, o gli oneri speciali imposti da essi, in qualunque forma»2. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha delineato l’elemento oggettivo del divieto anzidetto, statuendo che per sovvenzione debba intendersi una prestazione in denaro o in natura concessa per sostenere un’impresa, a prescindere da quanto i clienti della stessa pagano per utilizzare beni e servizi prodotti3. Il concetto di «aiuto», invece, è senz’altro più ampio del concetto di «sovvenzione», in quanto in esso è possibile ricondurre non solo le prestazioni positive come le sovvenzioni, ma anche qualsiasi intervento che, come infatti 2 3 In particolare si tratta della lettera c) dell’art. 4 del Trattato. Corte di Giustizia delle comunità europee, 23 febbraio 1961, C- 20/59. © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 7 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie indicato nel menzionato art. 4 lett. c), attenua gli oneri che gravano sul bilancio aziendale e che, quindi, pur non essendo sovvenzioni, raggiungono gli stessi effetti. Peraltro, la Corte ha precisato successivamente 4 che qualsiasi mezzo di agevolazione deve essere valutato non già sulla base dei suoi obiettivi, né in relazione alla ratio per la quale è stata approntato, ma in funzione degli effetti da esso prodotti sul mercato di riferimento 5. È necessario precisare che la disciplina appena detta oggi non è più applicabile, poiché il Trattato stesso è scaduto il 23 luglio 2002, quindi la disciplina degli aiuti alle imprese carbosiderurgiche è contenuta nei principi generali del Trattato istitutivo della Comunità economica europea. Pertanto, da ora in poi, si farà riferimento al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a seguito dell’entrata in vigore, il primo dicembre 2009, del Trattato di Lisbona. Con il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, i Paesi membri esternarono la volontà di assicurare la libera concorrenza tra le imprese mediante la realizzazione, intesa come obiettivo primario, di un regime diretto a garantire che la concorrenza non fosse falsata nel mercato comune6. Tra le regole di concorrenza vi erano quelle dirette alle imprese – ad es. le intese, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni – e quelle dirette agli aiuti concessi dagli Stati. Queste ultime erano volte a garantire che la concorrenza tra imprese non fosse distorta da aiuti che avrebbero potuto avvantaggiare indebitamente determinate imprese rispetto alle loro concorrenti. Le principali norme afferenti gli aiuti di Stato del Trattato CE sono contenute negli articoli 8789, oltre ad altre norme settoriali, quali, ad es. l’art. 36, che riguarda esclusivamente l’applicabilità delle disposizioni della concorrenza ai settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca, l’art. 73, concernente il settore dei trasporti terrestri, nonché l’art. 86 relativo ai servizi d’interesse generale). È evidente che la realizzazione di tali obiettivi non poteva prescindere dalla effettiva esistenza di strumenti idonei ad operare in ottica attuativa. È appena il caso di sottolineare, inoltre, che il principio della libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, avrebbe finito per risultare lettera morta laddove gli scambi fossero in qualche modo alterati da politiche protezionistiche degli Stati in favore delle imprese residente e/o operanti nel territorio degli Stati stessi. Corte di Giustizia delle comunità europee, sent. 2 luglio 1974, causa C- 173/73. Si veda sul tema, R. F RANZÉ , Il contributo della Corte di Giustizia delle Comunità Europee alla valutazione del criterio della selettività nel sindacato di conformità al diritto comunitario degli aiuti fiscali regionali, in V. UCKMAR (a cura di) La normativa tributaria nella giurisprudenza delle Corti e nella nuova legislatura, Padova, 2007, p. 71, sub par. 2. In particolare, l’autore pone l’attenzione sulla sentenza 6 settembre 2006, nella causa C- 88/03, meglio nota come sentenza “Azzorre”, nella quale si discuteva di un particolare regime fiscale creato dal governo portoghese per la Regione autonoma delle Azzorre con il quale veniva disposta una riduzione delle imposte sul reddito a favore delle imprese residenti nella zona, con lo scopo di compensare i maggiori costi sostenuti in ragione della localizzazione geografica particolarmente svantaggiata. 6 Cfr. art. 3, lett. g) del Trattato CE 4 5 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 8 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie Gli artt. 87-89 del Trattato CE sono rifluiti negli artt. 107-109 del TFUE che hanno istituito un sistema piuttosto equilibrato che riduce la rigidità di quello previsto all’art. 4 del Trattato CECA già citato, per guadagnare una maggiore flessibilità, soprattutto nell’ottica di controbilanciare interessi contrapposti: da un lato l’importanza che gli aiuti possono rivestire, soprattutto in situazioni di emergenza, e dall’altro l’impossibilità per gli Stati di rinunciare d’emblée ad uno strumento di politica economica nazionale. È questo, infatti, il motivo principale della sostituzione del «divieto di aiuti di Stato» con il ben più elastico «divieto di aiuti di Stato incompatibili»; ecco, quindi, che il sistema acquista una caratteristica diversa che si fonda non già sulla repressione, e per questa via sul divieto assoluto agli aiuti, bensì sulla soppressione e, eventualmente, sul recupero degli aiuti che abbiano generato effetti distorsivi sulla concorrenza e sugli scambi di merci e servizi tra gli Stati membri. Da una attenta lettura delle norme, in considerazione del contesto storico nel quale le stesse venivano alla luce, la tutela della concorrenza non è da considerarsi quale fine ultimo, bensì quale obiettivo di medio raggio attraverso il quale perseguire il vero scopo della disciplina in esame che appare essere la razionalizzazione, l’ammodernamento e la maggiore efficienza delle strutture imprenditoriali esistenti in Europa dopo la Seconda guerra mondiale, obiettivo perseguibile anche attraverso l’eliminazione delle imprese non in grado di continuare ad operare sul mercato. Tale lettura è ovviamente figlia del suo tempo e, come era auspicabile, ha avuto un progressivo ridimensionamento, da un lato identificandosi con «l’interesse della Comunità», parametro di compatibilità per l’adozione di misure ai sensi dell’art. 108 (ex art. 88 del TCE), par. 3 del Trattato, dall’altro favorendo il definitivo spostamento del piano delle tutele in favore del consumatore e della sua protezione. Tale posizione di favor viene raggiunta solo e soltanto se si evita che lo Stato trasferisca sulla collettività il costo del finanziamento dell’aiuto. L’11 novembre 1998, in coincidenza con l’adozione da parte del Consiglio di un Codice di Condotta sulla fiscalità diretta delle imprese inteso a coordinare l’azione degli Stati membri per limitare le misure di concorrenza fiscale dannosa, la Commissione ha pubblicato una Comunicazione con la quale ha voluto chiarire la modalità con la quale si applicavano le regole in materia di aiuti di Stato alle misure relative alla fiscalità diretta delle imprese al fine di assicurare trasparenza e uguaglianza tra Stati membri. La Comunicazione della Commissione non va intesa come un insieme di nuovi orientamenti per l’esame degli aiuti fiscali, in quanto non implica alcun cambiamento nella prassi seguita dalla Commissione per valutare la compatibilità degli aiuti di natura fiscale. Essa si basa ampiamente sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado ed è volta a fornire chiarimenti in merito all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE alle misure di carattere © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 9 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie fiscale7. Questo punto è del resto Stato confermato dal Tribunale di primo grado 8. La Comunicazione ha pertanto contribuito in maniera significativa ad aumentare la trasparenza nell’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato in materia fiscale. Se è vero come è vero che la Comunicazione della Commissione non può pregiudicare l’interpretazione che le Corti comunitarie danno degli articoli del Trattato, è anche vero che le principali indicazioni contenute nella Comunicazione sono state confermate dalla Corte e dalla stessa prassi della Commissione, come indicato nella Relazione appena citata, e rimangono tuttora valide. 3. La nozione di aiuto di Stato La disciplina degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato europeo ha carattere generale e non riguarda esclusivamente la materia fiscale. Gli Stati membri esercitano la propria sovranità fiscale in modo del tutto discrezionale, tuttavia la disciplina in parola dispiega una certa influenza. Detto questo, approfondire il concetto stesso di aiuto di Stato significa ricercare un punto di equilibrio tra due fondamentali principi: da un lato la salvaguardia della suddetta sovranità fiscale, dall’altro l’obbligo di rispettare il fondamentale principio della concorrenza in ambito comunitario, oltre a perseguire il raggiungimento del mercato unico. Proprio al fine di ricercare tale punto di equilibrio, l’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, pone il divieto di aiuti diretti a favorire imprese e settori produttivi che di fatto falsano, o che comunque astrattamente potrebbero falsare, la libera concorrenza fra le imprese dei Paesi dell’Unione europea. Questo non significa che gli aiuti di Stato sono vietati in linea generale, significa soltanto che l’esistenza stessa degli aiuti e la loro applicazione deve essere sottoposta a specifica approvazione da parte della Commissione europea. Il Trattato non contiene una definizione di aiuto di Stato. Per rinvenire una nozione compiuta occorre riferirsi alla giurisprudenza consolidata e alla prassi della Commissione che hanno elaborato il cosiddetto criterio “VIST” che consta di quattro elementi: il Vantaggio economico per l’impresa beneficiaria; l’Incidenza per il commercio infracomunitario; la Selettività o la specificità e cioè la propensione a favorire solo alcune imprese e non la totalità delle imprese Cfr. Relazione sull’attuazione della comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, Bruxelles, 9/02/2004 C(2004)434. 8 Sentenza del Tribunale di primo grado del 23 ottobre 2002 nelle cause riunite T- 269/99, T- 271/99 e T272/99, punto 79, Raccolta 2002, pag. II- 421. 7 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 10 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie nazionali; il Trasferimento delle risorse pubbliche. In sostanza La Commissione considera aiuto di Stato ogni mezzo che presenti simultaneamente le seguenti caratteristiche: - è un mezzo di trasferimento di risorse statali, a prescindere dalla forma nella quale viene concesso (ad es. come riduzione di costi, come contributo in conto capitale o in conto interessi, ovvero garanzia da parte di un ente pubblico, etc.); - è un vantaggio economico per l’impresa9; - incide sugli scambi fra gli Stati membri10; - è un intervento selettivo in senso stretto in quanto deve favorire solo determinate imprese o produzioni, senza coinvolgere l’intero panorama imprenditoriale; - di fatto falsa o può potenzialmente falsare la concorrenza. A tal proposito, in relazione alla necessaria presenza dei requisiti suddetti per la configurazione dell’agevolazione quale aiuto di Stato, la Corte di Giustizia11 è tornata sul tema degli aiuti di Stato, ribadendo la sua giurisprudenza consolidata sull’applicazione dell’art. 87, TCE – ora art. 107, TFUE – e soprattutto limitando fortemente la possibilità per la Commissione di avvalersi di prove presuntive che prescindono da una esatta verifica dei presupposti della norma. Infatti, la Corte ha anzitutto ribadito che affinché una condotta sia qualificata «aiuto di Stato illecito» si richiede l’esistenza di tutti i presupposti contenuti nell’art. 87, primo comma, TCE 12. Pertanto devono essere verificate le seguenti condizioni: a) deve trattarsi di un intervento diretto dello Stato, ovvero comunque effettuato mediante l’impiego di risorse statali; b) tale intervento deve essere idoneo ad incidere sugli scambi tra Stati membri; c) deve conferire un vantaggio al destinatario; d) deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza13. In merito all’elemento della specificità, la Comunicazione sull’applicazione delle norma in materia di aiuti di Stato alla tassazione delle imprese, pubblicata in Gazzetta ufficiale delle comunità europee C-384/1998, che sostanzialmente La nozione d’impresa in ambito comunitario è talmente ampia da comprendere qualsiasi soggetto autonomo, pubblico o privato che svolga un’attività economicamente rilevante secondo criteri di economicità ed in vista della possibilità di trarne un profitto, indipendentemente se poi concretamente, essa sia esercitata a scopo di lucro o meno. Cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, in GUUE L124 del 20 maggio 2003. 10 Tale condizione è soddisfatta qualora l’impresa beneficiaria dell’aiuto eserciti, anche parzialmente, un’attività che comporti scambi significativi tra Stati membri. Possono costituire forme di aiuto rientranti nel campo di applicazione dell’art. 87 anche le misure di sostegno accordate per favorire gli scambi con Paesi terzi. La Commissione ritiene che l’aiuto deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e gli scambi tra Stati membri; è sufficiente poter dimostrare che il beneficiario esercita un’attività economica e che opera su un mercato in cui esistono scambi commerciali tra Stati membri. 11 Cusa CGUE, 2 settembre 2010, C- 399/08 P. 12 In particolare, CGCE, sent. 17 luglio 2008, causa C- 206/06 Essent Netwerk Noord e altri, in Racc. p. I5497, punto 63. 13 In particolare, CGCE, sent. 23 marzo 2006, causa C- 237/04, Enirisorse, in Racc. p. I- 2843 e CGCE, sent. 30 marzo 2006, causa C- 451/03 Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti, in Racc. p. I.2941, punto 56 9 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 11 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie recepisce il principio generale di cui all’art. 107, paragrafo 1, del TFUE, le agevolazioni fiscali sono considerate specifiche quando rappresentano eccezioni alle norme generali ordinariamente applicabili, salvo che l’eccezione sia giustificata dalla natura, dalla struttura ovvero da una prassi rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione pubblica. A mente della suddetta Comunicazione, la valutazione della compatibilità dell’agevolazione fiscale con la disciplina comunitaria deve essere effettuata tenendo presente che: a) l’agevolazione fiscale deve essere concessa dallo Stato14 o comunque in relazione a risorse statali15; b) l’agevolazione deve rappresentare un vantaggio economico per l’impresa destinataria, a prescindere dalla forma utilizzata dal legislatore (sottrazione degli utili accantonati a riserva alla normale tassabilità, riduzione della base imponibile, etc.). È appena il caso di sottolineare che le agevolazioni fiscali non hanno sempre il carattere di aiuto di Stato. Infatti, anche la stessa Commissione europea ha escluso il connotato di aiuto di Stato a certe agevolazioni fiscali che il singolo Paese ha previsto nell’ottica di agevolare il funzionamento e l’efficacia del sistema di imposizione fiscale territoriale: in poche parole la Commissione ha riconosciuto, quali giustificazioni della compatibilità, le necessità contingenti del singolo Stato finalizzate al miglior andamento dell’ordinamento tributario nazionale. Peraltro, per quanto riguarda i tributi di scopo o le entrate parafiscali, il giudizio eventuale di compatibilità con l’ordinamento comunitario non riguarda l’istituto fiscale in sé, quanto invece il vincolo di destinazione (e pertanto l’intervento di spesa effettuato in conseguenza delle entrate fiscali). Rientrano, altresì, nella sfera dell’ammissibilità le manovre di politica economica dirette a tutte le imprese e produzione; questo perché, in considerazione della sovranità fiscale di ciascun Stato membro, le misure volte ad implementare trattamenti tributari agevolati per la generalità delle aziende sebbene anche solo alcune di esse possano poi avvalersene o risultare avvantaggiate - restano comunque in armonia con il principio della libera concorrenza e, anzi, sono dirette proprio al suo raggiungimento. La giurisprudenza ha stabilito che un aiuto di Stato è definito in base agli effetti di una misura statale piuttosto che per i suoi obiettivi dichiarati o La Corte di Giustizia ha affermato che «la distinzione di cui all’art.87, par. I, tra aiuti concessi dagli Stati, o mediante risorse statali… è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti concessi direttamente dagli Stati, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dagli Stati» (C.G. C.E., Sentenza del 7 Maggio 1998). 15 Si veda la sentenza del 27 Gennaio 1998, nella causa T- 67/94, Ladlmockracing LTD/ Commissione in Racc. 1998, II, p.78, laddove il Tribunale di I grado ha affermato che «una misura statale (non comportante oneri finanziari per lo Stato), permanente o temporanea, che abbia come effetto di accordare vantaggi finanziari ad un’impresa e di migliorare la sua situazione finanziaria, rientra nella nozione di aiuto di Stato ai sensi dell’art.87». 14 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 12 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie desumibili. La natura fiscale di una misura statale non basta ad escluderla dal controllo comunitario sugli aiuti statali16. A questo punto della trattazione, occorre soffermarci brevemente sulla nozione di impresa in ambito comunitario. 4. La nozione comunitaria di impresa La definizione di impresa del diritto comunitario è di gran lunga più ampia rispetto a quella propria dei singoli ordinamenti nazionali ed in particolare rispetto alla definizione di imprenditore contenuta nell’art. 2082 del nostro Codice Civile. Tale ampiezza è dovuta al fatto che la nozione comunitaria di impresa necessita di ricomprendere una molteplicità di fattispecie contenute negli ordinamenti dei singoli Stati membri. Tale necessità risente del periodo storico in cui i Trattati istitutivi sono stati sottoscritti, quando gli ordinamenti interni dei vari Paesi non prevedevano un modello comune d’impresa; pertanto, la definizione comunitaria d’impresa ricomprende qualunque soggetto, autonomo centro d’imputazione giuridica, privato o pubblico, che svolga un’attività rilevante dal punto di vista economico compreso lo sfruttamento dell’opera dell’ingegno e delle professioni liberali17. A ben vedere, se l’impresa è qualsiasi entità che possa, anche solo in potenza, condizionare la concorrenza sul mercato, senza considerazione alcuna per la forma giuridica ed il relativo modo di funzionamento, possiamo affermare che l’attività economica che viene in rilievo a livello comunitario è quella svolta da qualunque soggetto economico che sia coinvolto in almeno una fase del processo produttivo o distributivo in un certo mercato. Ed è questa la ragione per la quale, in ambito di applicazione del diritto comunitario e nazionale della concorrenza, sono stati ritenuti «impresa» soggetti del tutto avulsi dalla definizione codicistica di imprenditore ex art. 2082 c.c. Infatti, sono rifluiti nella nozione generale di impresa, ad es., le associazioni imprenditoriali di categoria, soggetti pubblici che svolgano attività d’impresa come l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18 e l’Agenzia del territorio, gli enti pubblici esercenti attività commerciali che perseguono obiettivi 16 Causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. 709, paragrafo 13. Si veda ad es. RICOLFI, in Diritto industriale, in COTTINO, Trattato di diritto commerciale, vol. II, CEDAM, Padova, 2001 CEDAM; 2001,587 ss.; MANGINI , in AA. VV, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Giappichelli, Torino, 2009, 3 ed., 383; MEZZETTI , Dati pubblici ed abuso di posizione dominante, in Giur. it. 2005, nota ad App. Milano, ord. 2 maggio 2005, 548 ss. 18 Si veda Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Variazioni di prezzo, in Boll. AGCM 11/2003. 17 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 13 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie di interesse economico generale 19, i lavoratori autonomi, tanto quelli non iscritti in albi dedicati e che non esercitano una specifica professione, quanto coloro che, invece, svolgono una professione regolamentata (come avvocati, commercialisti, etc.), nonché gli ordini e i consigli a cui appartengono. In particolare, in applicazione dell’art. 101 TFUE, i collegi professionali posso essere inquadrati quali «associazioni di imprese». La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha affermato «si deve precisare, nel contesto del diritto della concorrenza, che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento, e che l’attività di collocamento è un’attività economica»20. Pertanto, come affermato ancora dalla Corte di Giustizia 21, è «impresa» anche la persona fisica che assuma su di sé il rischio d’impresa e che svolga almeno una delle fasi di produzione e distribuzione di beni e servizi. Si perviene così ad una nozione funzionale di impresa, applicabile alle persone sia fisiche che giuridiche, per il solo fatto che svolgano una attività economica consistente nell’offerta di beni o di servizi in un determinato mercato. In linea generale, un’attività presenta carattere economico quando può essere esercitata, almeno in via di principio, da un operatore privato a fini di lucro. Il punto merita una precisazione, poiché le riflessioni della giurisprudenza hanno rivisitato l’ampiezza della nozione appena detta, soprattutto in ambito di diritto comunitario della concorrenza. Nella sentenza Poucet e Pistre del 17 febbraio 1993 e in quella SAT Fluggesellschaft del 19 gennaio 1994, la Corte, pronunciandosi sulla questione ha richiamato il punto 21 della sentenza Hoefner ed Elser (si veda la nota n. 20), salvo poi precisare che l’attività di tali enti non poteva considerarsi di natura economica e pertanto essi non potevano considerarsi imprese ai sensi delle norme sulla concorrenza in quanto «esplicavano una funzione di carattere sociale e la loro attività» era «fondata sul principio della solidarietà nazionale e sprovvista di ogni scopo lucrativo». La Corte ha ancora una volta qualificato l’affermazione contenuta nel punto 21 della sentenza Hoefner ed Elser, mostrando ulteriormente di ritenere tale affermazione generica e bisognosa di essere precisata in relazione alle diverse fattispecie di volta in volta sottoposte alla sua considerazione 22. Peraltro, a conferma di quanto appena detto circa il ridimensionamento dell’affermazione fin troppo omnicomprensiva secondo cui è impresa qualsiasi ente che esercita un’attività economica (che si trae sia da quanto contenuto nella Si veda, in questo caso specifico, la decisione della Commissione nel caso Ecomet in Gazz. Uff. UE 1995, C 223, per l’attività di commercializzazione dei dati svolta dai servizi metereologici nazionali europei. 20 Corte di Giustizia, sentenze Kleochner- Werke AG Hoesch AG del 13 luglio 1962 e Hoefner ed Elser del 23 aprile 1991. 21 Sentenza Commissione/Italia del 16 giugno 1987. 22 Si veda sul caso http://www.diritto.it/docs/26786- la- nozione- di- impresa- nella- giurisprudenza- dellacorte- di- giustizia?page= 1 19 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 14 POMPILII – Le agevolazioni fiscali alle imprese – Cap. I – Le agevolazioni tributarie sentenza Hoefner ed Elser, sia da quanto enucleato nella sentenza Poucet e Pistre), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nuovamente sul tema nel caso Eurocontrol, un ente costituito tramite convenzione internazionale che si occupa della conservazione e del miglioramento della sicurezza della navigazione aerea. Nelle motivazioni della sentenza appare chiara la posizione della Corte che afferma: «Considerate nel loro complesso, le attività dell’Eurocontrol, per la loro natura, per il loro oggetto e per le norme alle quali sono soggette, si ricollegano all’esercizio di prerogative, relative al controllo e alla polizia dello spazio aereo, che sono tipiche prerogative dei pubblici poteri. Esse non presentano carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal Trattato. Un ente internazionale come l’Eurocontrol non costituisce quindi impresa disciplinata dagli artt. 86 e 90 del Trattato. Per questi motivi si deve risolvere la questione sottoposta dichiarando che gli artt. 86 e 90 del Trattato vanno interpretati nel senso che un ente internazionale come l’Eurocontrol non costituisce impresa ai sensi di detti articoli»23. Alla luce degli indirizzi giurisprudenziali appena visti si assiste ad una rivisitazione del concetto di impresa comunitaria, così da concludere che il semplice svolgimento di un’attività economica non può essere elemento sufficiente per l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, sia in relazione ad imprese private finalizzate allo scopo di lucro, sia in relazione ad imprese pubbliche o a partecipazione pubblica. 5. La definizione di piccola e media impresa in ambito comunitario Considerata l’importanza centrale che rivestono le piccole e medie imprese (da ora in poi PMI) in ambito europeo, è opportuno soffermarci sulla nuova definizione di PMI entrata in vigore l’1 gennaio 2005. Nell’Unione europea ci sono circa 23 milioni di PMI che rappresentano il 99% di tutte le imprese, fornendo circa 75 milioni di posti di lavoro. L’intero panorama delle PMI soffre delle distorsioni del mercato, pertanto esse devono fronteggiare difficoltà di vario genere, prima fra tutte il reperimento di capitali e di crediti, fondamentali soprattutto nella fase di start-up. Tali difficoltà nel rinvenimento di risorse determina conseguenze di notevole importanza, soprattutto per l’accesso alle tecnologie di avanguardia, senza le quali un processo di innovazione, indispensabile per fronteggiare la concorrenza sul mercato, non può essere attivato. Il sostegno alle PMI rappresenta da sempre una priorità della Commissione europea ai fini del raggiungimento della crescita economica, della coesione del Sentenza della Corte del 19 gennaio 1994 nella Causa C- 364/92, SAT Fluggesellschaft mbH contro Eurocontrol, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation – Belgio, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= CELEX :61992J0364:IT:NOT 23 © Exeo - www.exeoedizioni.it – collana Avanguardia Giuridica 15