Ethan Frome - Comune di Chivasso

Transcript

Ethan Frome - Comune di Chivasso
Provincia di Torino
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
IMPEGNO DI SPESA
Data 12/12/2012
n. 569
SI x
NO
Oggetto: Affidamento incarico di consulenza legale all'avv. Carlo Gonella relativamente all'esperibilità
dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori di Canavese Sviluppo S.r.l..
Impegno di spesa.
Settore
Contenzioso del Lavoro e Affari
Legali
Il Segretario Generale
dott. Giovanni Lombardi
VISTO
Si attesta la copertura finanziaria
Dario Fontana
Lì 12/12/2012
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione in copia conforme, viene pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
Dal 04/02/2013
Lì 04/02/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Lombardi
IL SEGRETARIO GENERALE DIREZIONE GENERALE
Premesso che:
- la società Canavese Sviluppo S.r.l., con sede in via Lungo Piazza d’Armi a Chivasso, avente per
oggetto la gestione di Palazzo Einaudi, di proprietà comunale, è partecipata dalla Città di Chivasso
per il 30%;
- a seguito di un trend gestionale caratterizzato da risultati negativi, il Consiglio Comunale deliberava
con provvedimento n. 33 del 05.07.2010 l’avvio della procedura per la dismissione della quota
associativa posseduta in Canavese Sviluppo S.r.l., decisione altresì adottata dalla Provincia di Torino
relativamente alla propria quota di partecipazione pari al 20%;
- i due enti succitati convenivano quindi di esperire procedura di vendita congiunta, a cura del
Comune di Chivasso, ma la gara andava deserta, per cui, con deliberazione di C.C. n. 60 del
27.06.2011, il Comune disponeva di procedere allo scioglimento anticipato ed alla conseguente
messa in liquidazione della società;
- in data 12.07.2011 veniva iscritta, presso il Registro delle Imprese di Torino, la messa in
liquidazione della predetta società con nomina del liquidatore;
Vista la deliberazione di G.C. n. 71 del 14.06.2012 con cui è stato disposto, tra l’altro, di procedere
all’esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di Canavese Sviluppo S.r.l. in
relazione alle criticità evidenziate dal liquidatore in merito all’azione dell’azienda;
Dato atto che nei confronti di una società a responsabilità limitata, la legittimazione ad esercitare l’azione
sociale di responsabilità spetta ex art. 2476, terzo comma, cod. civ. a ciascun socio;
Rilevato tuttavia che è peraltro dubbio che l’azione di responsabilità possa essere esercitata dai soci dopo la
cancellazione della società dal Registro delle Imprese poiché, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la
società è da considerarsi quale litisconsorte necessario. Infatti la cessazione immediata della società e
l’azione proposta direttamente da uno o più soci, potrebbe trovare ferma opposizione, sotto il profilo
processuale, da parte dei convenuti, per cui tale soluzione offre margini di incertezza;
Dato atto che in data 14 dicembre 2012 è stata convocata dal liquidatore, dott.ssa Gabriella Nardelli,
l’assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare, tra l’altro, le determinazioni in merito
all’esercizio della predetta azione di responsabilità;
Considerato che, in vista della succitata convocazione nonché della complessità ed incertezza della materia,
occorre approfondire le problematiche giuridiche connesse all’eventuale instaurazione di un’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di Canavese Sviluppo s.r.l. in liquidazione per
avere omesso di adottare tempestivamente i provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.;
Ritenuto pertanto necessario avvalersi di un legale di comprovata esperienza e specializzazione nella
materia di cui trattasi;
Considerato che in materia di incarichi e consulenze occorre fare riferimento all’art. 7 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i. in cui si prevede che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Precisato che nell’ambito del personale dipendente dell’amministrazione comunale non sono presenti risorse
umane che possano rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate in quanto si tratta di:
1) materia che richiede una particolare specializzazione ed esperienza nel settore;
2) attività ad alto contenuto di complessità, richiedente un intervento da parte di soggetto qualificato
con esperienza nella predetta materia;
3) conoscenze particolari che non sono rinvenibili nel bagaglio culturale del personale dell’ente e che,
comunque, prevedono il rilascio di un parere articolato e complesso con tempistiche rapide;
Ritenuto pertanto opportuno affidare incarico di consulenza legale consistente nella redazione di un parere
legale in merito all’eventuale instaurazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e
dei sindaci di Canavese Sviluppo s.r.l. in liquidazione per avere omesso di adottare tempestivamente i
provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.;
Visto il disciplinare di incarico presentato dall’avv.to Carlo Gonella, con studio in Torino, C.so Stati Uniti n.
62, per il quale si ritiene di impegnare una somma pari ad €. 1.500,00 oltre IVA e CPA per un totale di €
1.887,60;
Dato atto che l’incarico di che trattasi rientra nel Programma degli incarichi di studio, di ricerca e di
consulenza approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 10.03.2008, ad oggi vigente in
quanto non modificato da successivi atti;
Rilevato che stante l’urgenza di definire, in tempi ristretti, l’esperibilità dell’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori di Canavese Sviluppo S.r.l., posta all’ordine del giorno dell’assemblea
ordinaria della società, convocata dal liquidatore in data 14 dicembre 2012, non si è proceduto
all’espletamento della procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico medesimo;
Dato atto che la spesa di cui al presente incarico di consulenza, benché superiore al limite ex D.L. n.
78/2010 di € 540,00, trova
- compensazione con la minor spesa per comunicazione istituzionale, il tutto in conformità ai principi
enunciati dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 139 e n. 173 del 2012;
- adeguata copertura nel cap. 450 del bilancio d’esercizio 2012;
Visti:
- l’art. 80 comma 3 lettera c) del vigente Statuto Comunale che demanda al Segretario Generale la
competenza in merito all’esercizio dei poteri di spesa relativi alla promozione e resistenza alle liti e,
più in generale, la gestione dei procedimenti legali dell’ente;
- l’ art. 107 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
1) Di affidare, per i motivi di cui in premessa, all’avv.to Carlo Gonella, con studio in Torino, C.so Stati
Uniti n. 62, l’incarico professionale di consulenza legale consistente nella redazione di un parere
legale in merito all’eventuale instaurazione di un’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei sindaci di Canavese Sviluppo s.r.l. in liquidazione per avere omesso di adottare
tempestivamente i provvedimenti di cui all’art. 2447 cod. civ.;
2) Di impegnare, a tal fine, la somma di € 1.500,00, oltre IVA e CPA, per un totale di € 1.887,60 al cap.
450 del bilancio d’esercizio 2012.