capitol. pallareta - Comune di Potenza

Transcript

capitol. pallareta - Comune di Potenza
CITTÀ DI POTENZA
CAPITOLATO GENERALE D’ONERI
Vendita e utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio in località Pallareta nel lotto denominato
AREA SPERIMENTALE di proprietà del Comune di Potenza dell’estensione lorda di circa ettari 20.15.00,in
catasto al F. 99 - p.lla 1 in parte, costituito da fustaie a prevalenza di cerro e presenza secondaria di farnetto.
A. OGGETTO DELLA VENDITA
ART. 1 (Materiale detraibile)
Il Comune di Potenza (di seguito Ente venditore) in esecuzione della Determina n. ………. esperisce
la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo denominato AREA SPERIMENTALE, che
è stato assegnato al taglio mediante Autorizzazione della Provincia di Potenza n. 24572 del 16 giugno 2011 e
della Regione Basilicata (Dip.to Ambiente - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio) n. 0090162/75 AD.
Il prelievo autorizzato del materiale legnoso risulta determinato dal prospetto che segue:
Denominazione
lotto
Assortimenti Ritraibili
Quantità presunta
Prezzo di
macchiatico
Legna da ardere
*q.li 7.057
€ 3.9/q.li
Presunto valore
complessivo a base
d’asta
€ 27.522,00
AREA
SPERIMENTALE
TOTALE
* convertito in q.li
€ 27.522,00
(per cui 1 mc = 9,1 q.li)
ART. 2 (Contrassegno delle piante)
I martelli forestali utilizzati recano il sigillo della Regione Basilicata, le iniziali 017 PZ e i numeri PZ 348
e PZ 372; mediante essi sono state contrassegnate in totale, mediante vernice indelebile rossa su apposita
specchiatura alla radice o al colletto, n. 3.100 piante, di cui :
- n. 1148 con diametro (misurato a mt. 1,30 da terra) uguale o superiore ai 17,5 cm, contraddistinte da un
numero progressivo, oltre che dall’impronta dei martelli forestali;
- n. 1952 con diametro (misurato a mt. 1,30 da terra) inferiore a cm 17,5 contraddistinte da una crocetta, oltre
che dall’impronta dei martelli forestali.
Per alcune piante di diametro maggiore è stato individuato il letto di caduta attraverso esecuzione
dello specchietto di martellata alla base della pianta e riportando, tra le note del pie’-di-lista di martellata,
l'indicazione della direzione di caduta relativamente al numero che individua la pianta da tagliare.
ART. 3 (Metodo di vendita)
La vendita avrà luogo a mezzo esperimento di asta pubblica, secondo le circostanze di tempo e di
luogo precisate nell’Avviso di gara.
1
ART. 4 (Prezzi e rischi di vendita)
La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo di base di € 27.522,00 (diconsi Euro
ventisettemilacinquecentoventidue/00) oltre IVA come per legge; l’aggiudicatario non potrà pretendere alcuna
diminuzione di prezzo per eventuali radure esistenti nella sezione del taglio, in quanto l’Ente venditore
assicura solamente la specie di piante e il numero, e non i prodotti legnosi ricavabili.
La vendita del materiale assegnato al taglio nel bosco alto è fatta a tutto rischio, pericolo, utilità, o
danno dell’aggiudicatario, il quale eseguirà taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi
ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti nel presente Capitolato, a tutte sue spese e conto,
senza poter pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa.
ART. 5 (Requisiti di partecipazione alla gara)
Ogni concorrente per essere ammesso all’asta dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti
requisiti, fermo restando l’obbligo di esibire la relativa documentazione in caso di aggiudicazione:
1. Certificato di iscrizione come Industria boschiva alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura
(CC.I.A.A.), di data non anteriore a mesi 6 (sei) a quella della gara (nel caso si tratti di società
regolarmente costituite, da tale certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base agli atti
depositati presso la stessa CC.I.A.A. e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza
sociale). Sono escluse dalla gara le Società di fatto.
2. Certificato attestante la idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici, cat. “A”,
rilasciato dall’Autorità competente per territorio (Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del
Territorio), in data non anteriore a mesi 6 (sei) rispetto alla gara.
3. Certificazione antimafia rilasciata dalla C.C.I.A.A., di data non anteriore ai sei mesi,.
4. Certificato generale penale del Casellario Giudiziale di tutti i rappresentanti legali, titolari di
cariche/qualifiche e direttori tecnici, in data non anteriore a sei mesi.
Ogni concorrente dovrà altresì provvedere, a titolo di cauzione provvisoria a garanzia della
sottoscrizione del contratto, al versamento di € 2.000,00 (Euro duemila) da effettuare sul c.c.p. n. 00232850
intestato a Servizio Tesoreria - Comune di Potenza, ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile
intestato al Comune di Potenza. Tale cauzione provvisoria sarà decurtata all’aggiudicatario all’atto del
pagamento, mentre alle altre ditte partecipanti sarà restituita entro giorni trenta (30) dall’aggiudicazione
definitiva della gara.
La cauzione potrà, in alternativa, essere costituita mediante fidejussione assicurativa o bancaria dello
stesso importo di € 2.000,00 (Euro duemila), della durata non inferiore a giorni 180 (centottanta) e con
espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione e all’eccezione di cui all’art.1957 del Codice Civile.
ART. 6 (Esclusioni)
Sono esclusi dalla gara i seguenti soggetti:
- chi abbia in corso contestazioni, o si trovi comunque in situazione di contenzioso con l’Ente venditore;
- chi non abbia corrisposto all’Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali
di collaudo di altre vendite;
- chi non abbia prodotto tutti i documenti previsti dal presente Disciplinare, o che li abbiano prodotto in
modo errato e/o incompleto.
2
ART. 7 (Verbale di aggiudicazione)
Il Verbale di aggiudicazione sarà sottoscritto dalla Commissione di gara, dall’aggiudicatario e da due
testimoni. Non volendo e non potendo l’aggiudicatario sottoscriverlo se ne farà menzione nello stesso Verbale,
e questo gli sarà notificato a norma e nelle forme vigenti. All’aggiudicatario verrà consegnata una copia
autenticata del Contratto di vendita registrato, una copia del Capitolato d’oneri ed una copia del Verbale di
aggiudicazione.
L’aggiudicatario elegge domicilio legale agli effetti del contratto presso la sede dell’Ente venditore.
ART. 8 (Deposito cauzionale definitivo)
Entro giorni quindici (15) dalla richiesta, l’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del Regolamento
sulla contabilità generale dello Stato, R. D. 23.05.1924 n. 827, un deposito cauzionale a garanzia dell’esatta
esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 20% dell’importo di contratto, mediante fidejussione
cauzionale di un istituto di Credito o di diritto Pubblico o Assicuratore o di banche di interesse nazionale..
La polizza del 20% dell’importo contrattuale, dovrà espressamente contenere la rinuncia al
beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di fidejussione assicurativa o bancaria, essa dovrà avare durata per tutto il tempo contrattuale
assegnato per la durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo; in caso di proroga
dell’ultimazione dei tagli, ovvero qualora non fossero ultimate le operazioni di collaudo, essa dovrà essere
ulteriormente prorogata per il tempo necessario all’emissione del certificato di collaudo.
In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell’aggiudicatario, l’Ente venditore ha facoltà di
recedere dal contratto senza alcun indennizzo.
ART. 9 (Decadenza dall’aggiudicazione)
L’impresa aggiudicataria che non costituisca il deposito cauzionale definitivo di cui al precedente
articolo nel termine ivi previsto, decadrà dall’aggiudicazione.
La decadenza dall’aggiudicazione sarà insindacabilmente comunicata, mediante lettera
raccomandata A.R., da parte dell’’Ente proprietario, che procederà contestualmente all’ incameramento della
cauzione provvisoria presentata in sede di gara.
In quest’ultimo caso, l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che segue in graduatoria, solo se l’offerta
della stessa sarà stata inferiore ad €. 2.000,00 rispetto a quella della ditta decaduta; in caso contrario l’Ente
esperirà nuova gara.
3
B. CONSEGNA DELLA TAGLIATA
ART. 10 (Consegna del sito)
A mezzo di raccomandata A.R., l’Ente venditore inviterà l’aggiudicatario stesso a prendere in
consegna, entro e non oltre giorni venti (20) dalla stipula del contratto, il sito che ospita il materiale legnoso
ritraibile. Il Responsabile del procedimento procederà alla consegna del sito che contiene il materiale venduto,
solo previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale; copia dell’invito e
del contratto saranno rimessi ai tecnici incaricati della martellata del bosco, che presenzieranno alla consegna.
La consegna dovrà aver luogo in uno dei seguenti modi:
A. consegna in sito: in questo caso l’incaricato, redigendo regolare verbale, sottoscritto anche dai tecnici
progettisti e dall’aggiudicatario, fisserà i limiti della sezione di taglio, le piante segnate per riserva, le
precauzioni da osservare nell’utilizzazione, le vie di trasporto, i luoghi di deposito del legname, il termine
assegnato per il taglio e per l’esbosco, ecc. (in tale occasione l’aggiudicatario ha facoltà di far verificare nel
lotto in esame eventuali ceppi recisi o indizi di contravvenzioni e di danni anteriormente commessi; qualora
l’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il predetto verbale, è tenuto a specificarne le ragioni; nel caso invece in
cui egli ponga condizioni alla presa in consegna del sito che ospita il materiale venduto, la consegna si ha
come non avvenuta);
B. consegna in via fiduciaria: può essere effettuata solo su esplicita richiesta dell’aggiudicatario il quale,
nella relativa istanza, dovrà assicurare di aver la piena conoscenza del Capitolato d’oneri e degli obblighi
relativi, nonché dei limiti della zona da utilizzare.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, e questa comunque non
avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi, la durata dell’utilizzazione ed ogni altro termine e
conseguenza derivante dall’applicazione del presente Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo
giorno dall’avvenuta stipula del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.
Trascorsi mesi tre (3), senza che l’impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto
venduto, l’Ente venditore procederà alla rescissione del contratto, adottando i conseguenti provvedimenti ed
incamerando il deposito cauzionale definitivo di cui al precedente articolo 8.
ART. 11 (Inizio lavori di taglio)
Non si potrà dare inizio ai lavori prima della redazione del regolare verbale di consegna di cui al
precedente art. 10; la trasgressione sarà punita con una penale di € 258,23, oltre ai danni eventualmente
arrecati e l’immediata sospensione dei lavori.
ART. 12 (Responsabilità dell’aggiudicatario)
A partire dalla consegna sino al definitivo collaudo, l’aggiudicatario è responsabile dei danni e reati di
qualsiasi natura provocati in dipendenza del taglio, dell’esbosco e del trasporto del legname, nonché per
eventuali passaggi, o piazze di deposito formati nei fondi di altri proprietari.
Lo stesso aggiudicatario è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro
guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname.
4
ART. 13 (Comunicazione di inizio lavori)
Compiuta la consegna, l’aggiudicatario potrà iniziare il taglio, comunicando la data di inizio con
almeno giorni dieci (10) giorni di anticipo all’Ente venditore, alla Provincia di Potenza e al Comando Forestale;
con la firma del Verbale di consegna la proprietà conservativa della zona e l’obbligo della custodia sono in
capo all’aggiudicatario.
ART. 14 (Obblighi rispetto alle maestranze)
L’aggiudicatario, prima del taglio invierà all’Ente venditore quanto segue:
a. nominativo del responsabile in loco della squadra operativa;
b. elenco degli operai componenti la squadra e le rispettive posizioni assicurative e previdenziali;
c. dichiarazione circa gli obblighi di sicurezza (D.Lgs n. 81/08) e il relativo piano operativo.
In mancanza anche di una di tali condizioni, l’aggiudicatario sarà diffidato dall’iniziare i lavori, e ne
sarà data notizia agli organi competenti.
C. ESECUZIONE DELL’UTILIZZAZIONE
ART. 15 (Tecniche di taglio)
È proibito tagliare o danneggiare le piante a confine del lotto, marcate in rosso con doppia anellatura.
Le piante si recideranno in prossimità del colletto, al di sopra dell’impronta del martello, con taglio leggermente
inclinato in modo che l’acqua non vi permanga e non arrechi danni alla ceppaia.
Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo dopo che sarà avvenuto l’assegno
da parte del personale tecnico incaricato, il quale nell’occasione stabilisce se il danneggiamento sia dovuto o
meno a causa di forza maggiore.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e
l’impronta del martello forestale già impresso; sulla sezione di taglio, per le suddette piante dovrà inoltre
essere trascritto in colore indelebile il numero che porta la pianta martellata.
ART. 16 (Ripulitura della tagliata)
L’allestimento in assortimenti delle piante abbattute dovrà essere effettuato sul letto di caduta e i
residui di lavorazione (frasca) non dovranno superare 3 cm di diametro. L’aggiudicatario eseguira la ripulitura
con il progredire del taglio, concentrando ramaglie e residui negli spazi vuoti, dove saranno bruciati in piccoli
cumuli, in modo da non danneggiare le ceppaie e la rinnovazione; è altresì ammessa l’operazione di
cippatura, qualora l’aggiudicatario sia munito di idonea attrezzatura.
ART. 17 (Trasporto del legname)
Il concentramento e trasporto del legname dovrà effettuarsi per viali o sentieri morti già esistenti o
attraverso l’apertura di nuove piste, usando ogni mezzo e cautela atto ad evitare danni al suolo e
soprassuolo, e previa autorizzazione dell’organo competente per territorio.
5
D. OBBLIGHI, DIVIETI E PENALITA’
ART. 18 (Indennizzo per danneggiamenti)
Nell’eseguire le operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto dei prodotti legnosi, si avranno
tutti i riguardi necessari e si useranno tutti i mezzi suggeriti dal personale tecnico e forestale per non rompere,
scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti ed il novellame.
Per ogni pianta non martellata o non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata
dall’aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l’abbattimento, l’aggiudicatario
pagherà all’Ente venditore il valore di aggiudicazione, o il triplo di detto valore, a seconda se il danno sia
ritenuto inevitabile o evitabile, senza pregiudizio per le sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge.
È fatto divieto all’aggiudicatario di tagliare qualsiasi pianta di specie quercina non assegnata - oltre ad
aceri, faggio, agrifoglio (qualsiasi forma esso sia), tigli, carpini, frassini e pioppi aventi forma arborea - sotto le
penalità delle leggi forestali in vigore.
È fatto obbligo di corrispondere all’Ente venditore l’indennizzo indicato al secondo comma. Qualora si
tratti di piante giovani, non commerciabili, l’indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.
In caso di danni minori, l’indennizzo sarà determinato sulla base dell’art. 45 del Reg. D.L.vo
30/12/1923, n° 2367, approvato con R. D. 16/05/1926 e del Regolamento di attuazione recante “Norme per il
taglio dei boschi” approvato con D.G.R. n° 1734/99 e successive modifiche ed integrazioni. La stima degli
indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri di cui sopra.
Per le ulteriori eventuali inosservanze alle clausole imposte nel presente Capitolato, l’aggiudicatario
pagherà all’Ente venditore a titolo di indennizzo, la cui stima sarà fatta dal collaudatore, le seguenti penalità,
ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge:
a)
€ 51,65 per ogni pianta di limite della sezione di taglio che si rinverrà mancante all’atto del collaudo oltre
al valore della pianta o pollone abbattuto o altro segno di individuazione cancellato o reso illeggibile;
b) € 1,55 per ogni pianta non tagliata a regola d’arte secondo le vigenti normative;
c) € 5,00 per ogni ara (100 mq) di superficie non ripulita dai residui di lavorazione entro il termine previsto
dal bando di gara e relativo contratto, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali (art. 8 punto 3 del
D.G.R n. 956/00);
d) € 5,00 per ogni ara (100 mq) di superficie non liberata dalla vegetazione arbustiva entro il termine
previsto dal bando di gara e relativo contratto, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi Forestali (art. 8
punto 3 del D.G.R n. 956/00);
e)
€ 250,00 per ogni 100 ml o frazione di pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni arrecati;
f)
€ 250,00 per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione;
g) € 1,55 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
h) € 1,55 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia.
6
ART. 19 (Piante o polloni difettosi)
L’aggiudicatario dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di stima, risultante da apposito verbale
suppletivo di assegno e stima redatto dai tecnici incaricati dall’Ente venditore, le piante o polloni difettosi,
deperiti, danneggiati, schiantati ed eventualmente tagliati da terzi, che si riscontrassero nel corso della
lavorazione e sino al termine di essa, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta dal
lotto, con diritto di opzione, da parte dell’acquirente, sulla eventuale eccedenza.
ART. 20 (Divieto di pascolo)
È proibito lasciar pascolare animali da tiro, o di altra specie nel bosco, sotto le pene previste dalle
leggi vigenti per il pascolo abusivo.
È vietato all’aggiudicatario di introdurre nella tagliata e nelle zone ad essa limitrofe, legname
proveniente da altro luogo.
ART. 21 (Passaggi e vie della tagliata)
L’aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata, in modo da potervi
sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni
permesse nel bosco.
Mancando a questi obblighi, o prestandovisi imperfettamente, sarà provveduto d’ufficio, a sue spese.
ART. 22 (Necessità sopravvenute)
Tanto l’acquirente che i suoi lavoratori debbono attenersi strettamente agli ordini del personale tecnico
incaricato dall’Ente venditore, sia per quanto riguarda il taglio e l’allestimento delle piante come per ciò che
concerne il loro abbattimento e trasporto, anche se gli ordini dovessero essere, per necessità sopravvenute,
diversi dalle prescrizioni e modalità fissate all’atto della consegna della tagliata.
Non potranno essere impiegati nei lavori coloro che sono notoriamente conosciuti come abituali
trasgressori delle leggi e disposizioni forestali; quelli che fossero stati eventualmente già occupati potranno
essere, a richiesta dell’Ente delegato, immediatamente allontanati. Lo stesso dicasi dei lavoratori che
trascurano l’adempimento degli obblighi del personale tecnico incaricato dall’Ente.
ART. 23 (Termini di ultimazione)
Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere
ultimato a partire dalla data di consegna entro mesi diciotto (18).
Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i termini suindicati, passeranno gratuitamente in
proprietà dell’Ente venditore, rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e
conseguenza per il mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza.
7
ART. 24 (Eventuali proroghe)
Qualora necessiti, per cause di forza maggiore, una proroga dei termini di cui all’art. 23, questa dovrà
essere richiesta all’Ente proprietario un mese prima della scadenza. L’eventuale interruzione e proroga delle
operazioni di taglio dovrà essere concordata con l’Ente venditore per consentire le verifiche di cui all’art. 22.
La proroga comporta la corresponsione di un indennizzo, relativo alla superficie boscata non utilizzata,
da valutarsi insindacabilmente dal personale tecnico incaricato dall’Ente stesso e con un minimo di € 2.000,00.
ART. 25 (Costruzione di tettoie e capanni)
L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza l’acquisizione
delle dovute autorizzazioni.
Eventuali impianti provvisori costruiti per l’utilizzazione della tagliata (capanni, tettoie, risine, ecc.),
saranno sgomberati a ultimazione del trasporto dei prodotti legnosi fuori bosco, altrimenti saranno applicate le
sanzioni previste dal T.U.E. per le costruzioni abusive.
ART. 26 (Divieto di cessione a terzi)
L’aggiudicatario non potrà cedere a terzi, nè in tutto nè in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al
contratto con l’Ente venditore. L’inosservanza di tale obbligo consente all’Ente di avvalersi della facoltà di
rescindere il contratto e di applicare i relativi provvedimenti.
ART. 27 (Divieto di sgombero ai margini di strade)
Lo sgombero di materiale legnoso e di residui della lavorazione sarà effettuato insieme all’
avanzamento della lavorazione, non essendo ammesso l’accumulo del materiale ai margini di strade, piste o
viali parafuoco per una distanza di 20 metri.
ART. 28 (Eventuale accensione di fuochi)
La carbonizzazione è permessa con l’osservanza delle vigenti prescrizioni e di Polizia Forestale.
È proibita l’accensione del fuoco per altri scopi, e nel caso essa venga concessa, l’aggiudicatario
dovrà curare lo spegnimento prima di abbandonare il bosco, sotto comminatoria delle pene stabilite dalla
Legge e con l’obbligo della rifusione dei danni stimati dal tecnico incaricato del collaudo, in modo non
appellabile.
ART. 29 (Ripristini)
A conclusione dei lavori l’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, i termini, le siepi, i fossi
eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso per l’impianto di
teleferiche od altro.
8
E. MODALITÀ DI PAGAMENTO
ART. 30 (Rateizzazione prezzo di aggiudicazione)
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale all’Ente stesso in due rate,
le quali dovranno essere pagate nel seguente modo:
-
la prima rata, pari al 70% dell’importo dell’aggiudicazione del lotto, dovrà essere versata entro giorni 15
(quindici) dall’aggiudicazione definitiva;
-
la seconda rata pari al 30%, dovrà essere pagata quando sulla superficie da utilizzare rimarrà una
massa legnosa il cui valore non sia inferiore alla metà del prezzo di aggiudicazione e comunque entro
mesi sei (6) dal versamento della prima rata.
In caso di ritardo decorreranno a favore dell’Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate,
interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un mese, l’Ente stesso potrà
procedere alla rescissione del contratto con le conseguenze stabilite dall’ultimo comma del precedente art. 10.
ART. 31 (Destinazione somme incamerate)
Ai sensi dell’art. 15 comma 6 della L.R. n. 42/98, l’Ente venditore è tenuto ad accantonare sull’apposito
capitolo di bilancio una somma per lavori di migliorie boschive, pari al 20% dell’importo dell’aggiudicazione.
F. COLLAUDO DELLA TAGLIATA
ART. 32 (Rilevamento danni)
Durante l’utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale tecnico incaricato procederà,
alla presenza del rappresentante dell’Ente venditore e dell’aggiudicatario, al rilevamento dei danni arrecati al
bosco, con la marcazione, se possibile, del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile,
picchettazione ed altro. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti, il quale
sarà, in ogni caso, sottoposto al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.
ART. 33 (Richiesta di collaudo)
Entro giorni trenta (30) dalla scadenza del termine fissato dal precedente art. 23 per l’ultimazione del
taglio, oppure di quello risultante dall’eventuale accordata proroga, l’aggiudicatario, pagato l’importo della
tagliata, dovrà presentare domanda di collaudo della tagliata all’Ente venditore, che la trasmetterà per
conoscenza alla Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.
Nel caso di mancata domanda e trascorsi i trenta giorni come sopra indicato, sarà facoltà dell'Ente
proprietario procedere d’ufficio al collaudo della tagliata senza alcun preavviso all’aggiudicatario. Sarà invece
regolarmente preavvisato la Regione Basilicata.
9
ART. 34 (Operazioni di collaudo)
Il collaudo sarà eseguito entro mesi sei (6) dalla chiusura dell’utilizzazione come avanti determinata,
dal personale tecnico della Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, o in mancanza, da un
tecnico nominato dall’Ente venditore,
L’aggiudicatario ed il rappresentante dell’Ente venditore saranno invitati ad intervenire al collaudo, al
quale potranno anche farsi rappresentare.
Le risultanze del verbale di collaudo, ove saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le
infrazioni al Capitolato, sono inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto a terreno coperto di neve.
Tutte le spese di collaudo sono poste a carico dell’Ente venditore.
ART. 35 (Eventuali addebiti)
L’Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l’aggiudicatario in base
alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti
ivi ritenuti.
Le somme che l’aggiudicatario dovesse versare all’Ente venditore per indennizzi o penalità saranno
pagate entro giorni otto (8) dalla notifica del verbale amministrativo o di collaudo dell’utilizzazione. In caso di
ritardo, l’aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni altra azione dell’Ente.
ART. 36 (Riconsegna del lotto)
Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all’Ente proprietario: il deposito
cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese saranno svincolate solo quando l’aggiudicatario
provvederà al pagamento di ogni compenso e/o penalità.
In caso di contenzioso e di qualsiasi altro motivo non imputabile all’Ente, che determini una proroga
dei lavori, per le somme depositate non è dovuto nessun interesse o quant’altro onere a favore dell’impresa
che ha depositato per tale titolo le somme.
Con il ritiro della cauzione l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l’Ente per i
motivi comunque attinenti al presente contratto.
ART. 37 (Destinazione delle penalità)
Gli importi inerenti danni economici e penalità di cui al presente Capitolato saranno accantonati
dall’Ente proprietario, per le migliorie boschive di cui all’art. 15 comma 7 L.R. 10/11/1998 n. 42 e s.m.i.
ART. 38 (Controversie)
Qualunque controversia tra le parti contrastanti, inerente l’applicazione delle norme del Capitolato, ,
sarà decisa inappellabilmente dalla Regione Basilicata - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.
1
ART. 39 (Svincolo del deposito cauzionale)
L’aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l’Ente quanto verso gli operai e
chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose. Egli e’ obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le
varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.
Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato alla presentazione da parte della Ditta
aggiudicatrice all’Ente proprietario dei certificati rilasciati dall’I.N.P.S., dall’I.N.A.I.L. attestanti che la Ditta
acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.
ART. 40 (Sottoscrizione del Capitolato)
All’atto della stipulazione del Contratto l’aggiudicatario dovrà firmare il presente Capitolato, in segno di
presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
L’approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell’aggiudicatario della
seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce: “Agli effetti dell’art. 1341 del codice civile
il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione degli articoli del suesteso
Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente”.
ART. 41 (Norma finale)
Formano parte integrante del presente Capitolato:
a) le prescrizioni contenute nella Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Potenza, con il n. 24572/2011 e
nel successivo atto del Dip.to Ambiente della Regione Basilicata n. 0090162/75-AD
b) gli elaborati tecnici redatti dai progettisti.
L’aggiudicatario, nell’utilizzazione del lotto venduto, è altresì obbligato alla piena osservanza delle
prescrizioni di Polizia forestale, nonché dei Regolamenti e delle Leggi forestali in vigore.
Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18/11/1923 n.
2240 e del Regolamento 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.
Potenza, lì
…………………………………………………………
Firma delle parti:
Ente venditore …………………………………………………………………………..…
Aggiudicatario
…………….…………………………………………………………….
Dichiarazione di pugno dell’aggiudicatario …………………………………………………………………………………………………….……………………..……..
…………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….……………………………………..…………………………………………………………………………………………….
1