2016_11 ATTIVA Circolare Lavoro
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2016_11 ATTIVA Circolare Lavoro
Circolare Mensile Lavoro NOVEMBRE 2016 INDICE Le news del mese di novembre 2016 Approfondimenti o Nuove sanzioni per violazione delle norme sul collocamento obbligatorio o Gli ammortizzatori sociali nel correttivo Jobs Act o Esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione o Permessi L. 104/92 anche in favore di persone conviventi Scadenzario Scadenzario contrattuale Le news del mese di novembre 2016 Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione: chiarimenti Il Ministero dell’interno, con circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016, ha offerto chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 11, D.Lgs. 286/1998 (rinnovo del Permesso di soggiorno per gli stranieri in attesa di occupazione). Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. La norma, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito per tale motivazione, rendendo possibile, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione. Le Questure dovranno comunque valutare caso per caso, effettuando un esame dell’inclusione sociale, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio. Viene infine chiarito che, come stabilito dall’ultima parte dell’articolo 22, comma 11, ai fini della determinazione del reddito per il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. Ha preso avvio l’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro Il Ministero del lavoro, con circolare n. 29 del 26 settembre 2016, ha illustrato la convenzione sottoscritta il 14 settembre scorso con l'Ispettorato nazionale del lavoro, che grazie a tale accordo inizia a svolgere la sua attività. La convenzione, in attesa che vengano definiti gli ultimi provvedimenti che daranno piena autonomia all'Agenzia, consente infatti all'Ispettorato di avvalersi delle strutture del Ministero per emanare le prime indicazioni volte a uniformare tutta l'attività ispettiva esercitata dal personale ispettivo di provenienza ministeriale, Inps e Inail. Istanze di maternità telematiche: aggiornamento congedo paternità L’Inps, con messaggio n. 3980 del 3 ottobre 2016, ha reso noto che l’applicazione per l’invio telematico delle domande di maternità è stata integrata con la possibilità di acquisire le domande di congedo di paternità per il padre lavoratore autonomo, ai sensi della circolare n. 128/2016 (articoli 5, 15 e 16, D.Lgs. 80/2015, di modifica degli articoli 28, 66 e 67, T.U. maternità/paternità in materia di indennità per lavoratrici e lavoratori autonomi). Novità in tema di DURC Si segnalano alcune novità in materia di Durc oggetto del decreto del Ministero del lavoro 23 febbraio 2016 che è stato pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016 e che modifica il decreto 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”: 2 la regolarità contributiva potrà essere verificata anche per le imprese che, pur non essendo qualificate come edili, applicano il Ccnl di settore; la regolarità delle imprese in fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio si verifica per gli obblighi contributivi Inps/Inail/Casse edili scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o dell’apertura della procedura in caso di amministrazione straordinaria. Conversione dei contratti di lavoro intermittente Chi utilizza, in assenza dei requisiti soggettivi, il lavoro intermittente in presenza di disposizioni del Ccnl applicato che escludono il ricorso a tali contratti, rischia la conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Questo sostiene il Ministero del Lavoro nella nota n. 18194 del 4 ottobre 2016, ricordando che l’articolo 13, D.Lgs. 81/2015, rimanda al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive in presenza delle quali è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente: il contratto collettivo può però stabilirne il divieto di utilizzo in assenza delle predette esigenze, fatto salvo che, in questi casi, il ricorso al lavoro intermittente è comunque possibile se ricorrono i requisiti soggettivi (soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, e soggetti con più di 55 anni di età). In assenza di previsioni contrattuali, vi è comunque la possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata in riferimento alle ipotesi della tabella allegata al R.D. 2657/1923. Autotutela INPS anche su avvisi inoppugnabili L’Inps, con il messaggio n. 3913/2016, riconosce la possibilità di intervenire in autotutela in presenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella/a.v.a. notificati, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Contro l'iscrizione a ruolo, il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In assenza di ricorso giudiziario nel termine previsto, la cartella (nonché l'avviso di addebito) diventa inoppugnabile. Secondo l’Istituto, deve sicuramente essere riconosciuta la possibilità di intervenire in autotutela in presenza di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella/a.v.a. notificati, abbia accertato l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo contributivo. Quindi, se il giudice riconosce le ragioni sostanziali del contribuente, l’Inps darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile, operando uno sgravio/annullamento totale o parziale. Anche in assenza di una sentenza, però, l’Inps ammette l’autotutela, purché sia fondata la ragione sostanziale del contribuente, anche in presenza di un titolo non più impugnabile. Non sarà invece possibile l’intervento in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile qualora il debitore eccepisca l'avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso, in quanto, in tale caso, la pretesa non è basata su motivazioni che legittimino l'attivazione dell'Inps per ragioni di giustizia sostanziale. 3 Approfondimenti NUOVE SANZIONI OBBLIGATORIO PER VIOLAZIONE NORME SUL COLLOCAMENTO Il tema del collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, la cui disciplina si rinviene nella L. 68/1999, è stato recentemente oggetto di modifiche da parte del c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 151/2015). Tali modifiche hanno adesso subito un’ulteriore revisione, per il tramite del c.d. decreto correttivo del Jobs Act (D.Lgs. 185/2016). Sul tema specifico si riscontra una rilevante modifica legata, essenzialmente, all’apparato sanzionatorio amministrativo, previsto a fronte della violazione degli obblighi di assunzione obbligatoria. Si ricorda, schematicamente, che i datori di lavoro sono investiti di tale obbligazione, secondo la seguente partizione: 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. In precedenza, ovvero fino all’8 ottobre 2016, era prevista, nel caso di mancata assunzione obbligatoria, una sanzione amministrativa pari a 62,77 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione, si ricorda, era suscettibile di riduzione a 20,92 euro nel caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione (L. 689/1981), ovvero a 15,69 euro nel caso si fosse ottemperato alla diffida emessa dagli organi di vigilanza. Viene adesso modificata, poiché evidentemente ritenuta non propriamente dissuasiva del comportamento illecito, la sanzione prevista in misura piena per la violazione cui sopra. Viene infatti previsto che, a fronte di tale inadempimento, la sanzione sia pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo previsto per i casi di lavorazioni ad alto rischio. Tale importo è previsto, ovviamente, per ogni giorno e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Considerando, pertanto, l’ammontare del citato contributo di esonero (30,64 euro), ne deriva che la nuova sanzione piena, per il tema qui trattato, aumenta a 153,20 euro. Anche in questo caso sarà applicabile, ove vi sia il tempestivo pagamento nei 60 giorni dalla contestazione, la prevista riduzione a un terzo, ossia a 51,07 euro. La novità normativa, inoltre, specifica chiaramente l’applicabilità alla fattispecie, da parte degli organi di vigilanza, della c.d. diffida, tanto che, in caso di ottemperanza, la sanzione subirà un’ulteriore riduzione a 38,30 euro. Viene specificato che la diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL CORRETTIVO JOBS ACT Il D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, recante correttivi ai decreti Jobs Act, è stato pubblicato in G.U. n. 235 del 7 ottobre 2016 ed è in vigore dall’8 ottobre 2016. Nel predetto decreto vi sono le seguenti sostanziali modifiche al D.Lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali: 1. Cigo: i datori di lavoro che svolgono attività soggette ad eventi atmosferici potranno, in presenza di eventi non evitabili, presentare la domanda di Cigo entro il mese successivo a 4 quello in cui si è verificato l’evento; 2. Cigs: la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa per Cigs potrà iniziare entro 30 giorni (e non più decorsi 30 giorni) dalla presentazione dell’istanza; 3. cds: i contratti di solidarietà difensivi, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1° gennaio 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata usufruendo delle specifiche agevolazioni; 4. Cigs e mobilità in deroga: elevati i limiti di spesa delle Regioni e delle Provincie autonome dal 5% al 50% ai fini dell’utilizzo di Cigs e mobilità in deroga; 5. Cigs in aree complesse: possibilità di estendere la Cigs per ulteriori 12 mesi per sospensioni relative a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa che abbiano esaurito qualsiasi altra possibilità di ricorso agli ammortizzatori in costanza di rapporto. Le istruzioni sono state fornite con la circolare ministeriale n. 38 del 14 ottobre 2016. Con la circolare n. 31 del 21 ottobre 2016, inoltre, il Ministero del lavoro ha fornito nuove indicazioni operative sui contratti di solidarietà espansiva e sulla Cigs, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 185/2016. In particolare, il Ministero si sofferma: sull'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto, che prevede la trasformazione del contratto di solidarietà inteso come causale per l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in contratto di solidarietà espansiva; sull'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto, che prevede che per le procedure di consultazione sindacale e per gli accordi conclusi a decorrere dall’8 ottobre 2016 la sospensione o la riduzione dell'orario concordata tra le parti ha inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs. ESODO A FAVORE DEI LAVORATORI PROSSIMI A PENSIONE Con il messaggio n. 4095/2016, l’Inps ha fornito ulteriori precisazioni in ordine alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione. La legge prevede che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Inps una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto medesimo, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata, maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15% della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto: nel corpo della fideiussione deve essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”. che costituiscono l’Importo massimo garantito, cioè la misura massima dell’esborso della banca, entro la quale, nei limiti delle obbligazioni garantite, opererà la fideiussione presentata. Inoltre, come riportato nell’articolo 3 dello schema di fideiussione, il decorrere della scadenza finale determina la cessazione automatica di ogni effetto della garanzia, anche in assenza di restituzione dell’originale dell’atto: in tali casistiche, così come nelle ipotesi di svincolo totale della fideiussione o di mancata realizzazione dei presupposti di accesso all’esodo per tutti i lavoratori 5 in relazione ai quali era stata rilasciata la garanzia, l’Inps non procede alla restituzione della fideiussione, ma può fornire la dichiarazione che la banca non è tenuta a garantire ulteriormente gli obblighi del datore di lavoro esodante nei confronti dell’Inps. Il prospetto di quantificazione dell’onere è redatto sulla base della contribuzione correlata quantificata dal datore di lavoro in via presuntiva al momento della presentazione della domanda preliminare, sulla media delle retribuzioni sulla base degli ultimi 2 o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore, il datore di lavoro deve segnalarlo all’Inps, dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77, che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata. Con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015 per la determinazione della misura della contribuzione correlata, che deve essere versata dal datore di lavoro per i periodi di erogazione della prestazione, le disposizioni vigenti prevedono che l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio. Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo si dovrà tenere conto del massimale previsto dall'articolo 2, comma 18, L. 335/1995, la cui misura per l'anno 2016 è pari a 100.324 euro. Il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro deve essere annuale (con ultima decorrenza di accesso alla prestazione di accompagnamento alla pensione il 1° dicembre dello stesso anno): solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell’elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell’Inps. PERMESSI L. 104/92 ANCHE IN FAVORE DI PERSONE CONVIVENTI La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n. 213/2016, ha dichiarato la parziale illegittimità di un articolo della L. 104/1992, norma dove vengono individuati i soggetti fruitori dei permessi retribuiti giornalieri per assistenza a soggetti handicappati in situazione di gravità; ciò in quanto tale disposizione, riguardando coniuge e parenti, non include i soggetti conviventi. La norma, infatti, elenca tra i soggetti in situazione di gravità, per la cui assistenza è possibile fruire di 3 giorni di permesso retribuito, i seguenti: coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il caso, all’attenzione dei giudici, era quello di una lavoratrice la quale, assistendo il convivente (more uxorio) gravemente malato, non poteva per legge usufruire di detti permessi. La Corte, rifacendosi agli articoli 2 e 32 della Carta costituzionale, diritto alla salute, e pur ravvisando la distinzione tra coniuge e convivente, specifica che la ben più elevata ragione di tutela prevista dalla norma, verso un soggetto con handicap in situazione di gravità, esula dalla sussistenza o meno di un grado di parentela, finalizzandosi soltanto alla tutela del soggetto debole da esplicarsi possibilmente in ambito familiare. Escludere, pertanto, un soggetto convivente, equivale a restringere indebitamente un diritto costituzionalmente tutelato, ossia quello all’assistenza ed alle cure nel suo ambito familiare. 6 Scadenzario Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° novembre al 30 novembre 2016, con il commento dei principali termini di prossima scadenza. Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo. Mercoledì 16 novembre Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente. Contributi Inps – Gestione Separata Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente. Contributi Inps – Datori di lavoro Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente. Autoliquidazione Inail – Versamento premio Scade il termine per il versamento dell’ultima rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail, relativo al saldo 2015 e all’acconto 2016, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale Mercoledì 30 novembre UniEmens – Invio telematico Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente. 7 Scadenzario contrattuale Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di novembre 2016. LATERIZI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 31 MARZO 2016 ASSISTENZA INTEGRATIVA - € 6 mensili a carico azienda; € 3 mensili a carico lavoratore CONTRIBUZIONE FONDO ALTEA TERZIARIO CONFCOMMERCIO - ACCORDO 30 MARZO 2015 MINIMI TABELLARI Confcommercio ha concordato con Filcams, Fisascat e Uiltucs di sospendere l’erogazione della tranche di aumento prevista per il mese di novembre. Le Parti, alla luce del perdurare del clima di incertezza economica che ancora caratterizza il paese, hanno sottoscritto un accordo integrativo del suddetto CCNL al fine di dare certezze alle imprese sugli adempimenti contrattuali. Nell’accordo viene anche stabilito che le Parti si incontreranno nuovamente entro il 5 dicembre 2016 per la definizione della nuova decorrenza degli aumenti contrattuali. TESSILI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 NOVEMBRE 2015 UNA TANTUM In seguito all'accordo di confluenza del comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica nel Ccnl Tessili e abbigliamento PMI, con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo forfettario una tantum pari a € 2.270 complessivi, da erogare mensilmente (compresa la 13ª mensilità) in tranche di pari importo fino a dicembre 2017. TESSILI E ABBIGLIAMENTO PMI - ACCORDO 7 OTTOBRE 2013 UNA TANTUM Comparto Tessili vari, torcitura e filatura serica Con riferimento al periodo aprile 2013-ottobre 2015, viene riconosciuto un importo forfettario una tantum pari a € 2.270 complessivi, da erogare mensilmente (compresa la 13ª mensilità) in tranche di pari importo fino a dicembre 2017. 8