Regolamento di Contabilità - Comune di BUTTIGLIERA ALTA

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Regolamento di Contabilità - Comune di BUTTIGLIERA ALTA
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
PROVINCIA DI TORINO
Regolamento di Contabilità
Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2007
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INDICE GENERALE
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CAPO I - NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2
Disciplina delle procedure
Art. 3
Competenze dei soggetti dell’amministrazione
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CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 4
Organizzazione del servizio finanziario
Art. 5
Competenze del servizio finanziario
Art. 6
Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile
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CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 7
Formazione del bilancio
Art. 8
Proposta definitiva di bilancio
Art. 9
Presentazione emendamenti
Art. 10
Pubblicità del bilancio
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CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 11
Fondo di riserva
Art. 12
Fondo svalutazione crediti
Art. 13
Debiti fuori bilancio
Art. 14
Variazioni di bilancio
Art. 15
Procedura per le variazioni di bilancio
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CAPO V - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
Art. 16
Scopo del piano esecutivo di gestione
Art. 17
Piano esecutivo di gestione
Art. 18
Variazioni al piano esecutivo di gestione
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CAPO VI - GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 19
Fasi dell’entrata
Art. 20
L’accertamento
Art. 21
L’emissione degli ordinativi di incasso
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Art. 22
Gli incaricati interni della riscossione – versamento delle somme riscosse
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CAPO VII - GESTIONE DELLE SPESE
Art. 23
Fasi della spesa
Art. 24
L’impegno
Art. 25
La liquidazione
Art. 26
Il pagamento
Art. 27
Il pagamento dei residui passivi
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CAPO VIII - RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 28
Rendiconto della gestione
Art. 29
Approvazione rendiconto
Art. 30
Residui attivi
Art. 31
Residui passivi
Art. 32
Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza
Art. 33
Conti economici di dettaglio
Art. 34
Conto consolidato patrimoniale
Art. 35
Conto economico
Art. 36
Prospetto di conciliazione
Art. 37
Sistema di contabilità economica
Art. 38
Conto del patrimonio
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CAPO IX - INVENTARIO E PATRIMONIO
Art. 39
Patrimonio del Comune
Art. 40
Tenuta e aggiornamento degli inventari
Art. 41
Categorie di beni mobili non inventariabili
Art. 42
Iscrizione dei beni in inventario
Art. 43
Automezzi
Art. 44
Dismissione di beni mobili
Art. 45
Cancellazione dall’inventario
Art. 46
Verbali e denunce
Art. 47
Consegnatari dei beni mobili
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Art. 48
Consegnatari dei beni immobili
Art. 49
Individuazione dei consegnatari
Art. 50
Immobili in ristrutturazione
Art. 51
Valutazione dei beni
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CAPO X - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 52
Funzioni dell’organo di revisione
Art. 53
Attività dell’organo di revisione
Art. 54
Sedute e verbali dell’organo di revisione
Art. 55
Assenze dei revisori
Art. 56
Rappresentanza dell’organo di revisione
Art. 57
Cessazione dall’incarico
Art. 58
Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura
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CAPO XI - CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Art. 59
Funzioni del controllo di gestione
Art. 60
Modalità applicative
Art. 61
Servizio controllo di gestione
Art. 62
Principi del controllo di gestione
Art. 63
Referto sul controllo di gestione
Art. 64
Struttura organizzativa di valutazione – Definizione
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CAPO XII - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA
Art. 65
Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura
Art. 66
Convenzione di tesoreria
Art. 67
Rapporti tra tesoriere e comune
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CAPO XIII - SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI
Art. 68
Istituzione del servizio di economato
Art. 69
Entrata in vigore
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CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali».
2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione
finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di
revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese
del comune in applicazione dello statuto.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività
amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di
efficienza, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli
procedimenti.
Art. 2
Disciplina delle procedure
1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità, che sono affidati
all’area contabile, sono osservate le procedure disciplinate dal presente
regolamento.
Art. 3
Competenze dei soggetti dell’amministrazione
1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei provvedimenti di gestione
viene fatto rinvio alle norme del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, allo statuto,
ed alle altre norme vigenti nonché al presente regolamento.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Art. 4
Organizzazione del servizio finanziario
1. Il servizio finanziario è svolto da apposita struttura organizzativa del Comune.
2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151 del T.U. 18 agosto 2000,
n. 267, si identifica con il responsabile del servizio.
3. Il responsabile del servizio finanziario è individuato con incarico temporaneo del
Sindaco. In caso di sua assenza
con Il Responsabile del servizio che
normalmente lo sostituisce.
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Art. 5
Competenze del servizio finanziario
1. Al servizio finanziario compete la vigilanza, il controllo, il coordinamento e la
gestione dell’attività finanziaria dell’ente.
2. Al responsabile del servizio finanziario, spetta inoltre la direzione del personale
addetto all’ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l’individuazione dei
responsabili dei procedimenti
3. Rientrano in particolare tra le competenze del servizio finanziario le seguenti
attività:
a) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, di
PEG, della relazione revisionale e programmatica;
b) verifica dell’attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle
previsioni di spesa proposte dai vari servizi;
c) predisposizione delle proposte di variazioni alle previsione di bilancio;
d) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa;
e) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese;
f) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, degli
ordinativi di incasso e di pagamento;
g) tenuta dei registri e delle scritture contabili;
h) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione;
i) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui
provvedimenti di impegno di spesa;
j) sottoscrizione mandati di pagamento e ordinativi di incasso;
k) tenuta dei rapporti con il Tesoriere;
l) tenuta dei rapporti con l’organo di revisione
Art. 6
Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile
1. Per garantire il rispetto generale di equilibrio di bilancio, nessun atto amministrativo,
delibera o determina che comporti impegni di spesa può essere assunto da
qualunque organo politico o tecnico senza preventiva registrazione del movimento
in contabilità e la verifica dei riflessi finanziari sugli equilibri di bilancio e congruità
con il contenuto della relazione revisionale e programmatica;
2. Il parere di regolarità contabile, viene reso soltanto sugli atti degli organi collegiali e
riguarda:
a) la regolarità della documentazione;
b) la giusta imputazione a bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo
intervento o capitolo;
c) l’osservanza delle forme fiscali;
d) altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e
patrimoniali dell’atto;
e) la coerenza della proposta con la relazione previsionale e programmatica;
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3. Il visto di regolarità contabile, viene reso sui provvedimenti di spesa dei responsabili
dei servizi;
4. Il visto attesta la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli
stanziamenti di spesa e allo stato di accertamento delle entrate;
5. Il visto attestante la copertura della spesa finanziata con entrate aventi destinazione
vincolata, è consentito solo se l’entrata sia stata accertata.
6. Nel caso di spesa finanziata con l’Avanzo di Amministrazione, il visto è subordinato
all’approvazione del rendiconto di gestione dell’ultimo esercizio.
CAPO III
BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 7
Formazione del bilancio
1. Il processo di formazione del bilancio comporta l’intervento propositivo
dell’Amministrazione e della tecno struttura, secondo le rispettive competenze;
2. La Giunta Comunale specifica le direttive di carattere generale ed i macro obiettivi
che costituiranno, se confermati nel processo di raggiungimento dell’equilibrio di
bilancio di previsione il nucleo principale degli obiettivi riportati nella relazione
revisionale e programmatica;
3. Le previsioni di spesa consolidata relativa al personale, alle utenze, all’acquisto di
beni di consumo, alla manutenzione dei beni mobili ed immobili ecc., saranno
quantificate direttamente dai responsabile dei servizi;
4. Il responsabile del servizio finanziario provvede a quantificare le previsioni relative
alle entrate di carattere generale non attribuibili a specifici servizi e quelle relative ai
trasferimenti statali;
5. Le previsioni relative alle entrate tributarie, sono formulate dal responsabile
competente;
6. Il responsabile dell’edilizia pubblica, in esecuzione delle direttive generali
dell’Amministrazione, previa verifica della congruità gestionale e della fattibilità
finanziaria, predispone la proposta del piano triennale delle opere pubbliche.
Art. 8
Proposta definitiva di bilancio
1. La Giunta Comunale approva le proposte definitive del bilancio annuale, pluriennale
e relazione revisionale e programmatica 30 giorni prima del termine fissato per
l’approvazione del bilancio;
2. Le proposte sono trasmesse all’organo di revisione per il conseguimento del loro
parere che viene formulato entro dieci giorni;
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3. Le proposte sono depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei
consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale;
4. Tra il deposito e la convocazione del Consiglio Comunale, devono intercorrere
almeno 20 giorni;
5. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali . Nella
medesima data copia dei documenti viene consegnata ai capigruppo e componenti
della commissione competente.
Art. 9
Presentazione emendamenti
1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti sugli schemi di bilancio
entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto deposito;
2. Le proposte di emendamento pervenute in ritardo non sono accolte;
3. Le proposte di emendamento, devono rispettare singolarmente a pena di
inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio.
Art. 10
Pubblicità del bilancio
1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza
dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, in
aggiunta alle prescrizioni previste dallo statuto e dai regolamenti, il responsabile dei
servizi finanziari invia, entro 15 giorni dall’avvenuto deposito di cui al precedente
art. 10, un estratto dello schema di bilancio annuale alle organizzazioni sindacali
interne.
2. Ulteriori forme di pubblicità saranno stabilite di volta in volta dall’amministrazione.
CAPO IV
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 11
Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione è iscritto un Fondo di riserva di importo non inferiore allo
0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in
bilancio.
2. Il prelievo dal Fondo di Riserva, può essere effettuato fino al 31 dicembre con
delibera della Giunta Comunale;
3. Le deliberazioni della giunta comunale relative all’utilizzo del fondo sono
comunicate al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente
alla loro adozione.
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Art. 12
Fondo svalutazione crediti
1. Nel bilancio di previsione può essere iscritto un fondo per svalutazione crediti il cui
ammontare è commisurato percentualmente al totale dei residui attivi del Titolo 1° e
3° dell’entrata risultante dal penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il
bilancio.
2. Al termine dell’esercizio la somma stanziata costituisce economia di spesa e
confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato per l’eliminazione
dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità.
Art. 13
Debiti fuori bilancio
1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del
servizio competente per materia, provvede a predisporre il provvedimento da
sottoporre al consiglio comunale;
2. La proposta del provvedimento, è trasmessa preventivamente al responsabile del
servizio finanziario il quale provvederà a proporre le modalità di finanziamento del
debito, qualora non siano stati individuati appositi fondi di bilancio.
Art. 14
Variazioni di bilancio
1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza,
sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda, relativa alle
spese;
2. Le variazioni sono deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno dal consiglio
comunale;
3. Per motivi di urgenza, la giunta comunale può disporre variazioni, salvo ratifica, a
pena di decadenza, del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi e
comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso;
4. In caso di mancata o parziale ratifica, il consiglio comunale, è tenuto ad adottare,
nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti
ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della
delibera non ratificata.
Art. 15
Procedura per le variazioni di bilancio
1. Le richieste di variazione al bilancio di previsione, devono essere trasmesse dai
responsabili dei servizi al responsabile del servizio finanziario e devono essere
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debitamente motivate, al fine di consentire alla giunta comunale una valutazione
delle ragioni concrete che inducono ad operare le suddette variazioni;
2. Tutte le variazioni di bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal
responsabile del servizio finanziario che vigila sugli equilibri di bilancio;
3. Tutte le variazioni devono recare, anche il parere favorevole dell’organo di
revisione.
CAPO V
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
Art. 16
Scopo del piano esecutivo di gestione
1. Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del
bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del comune.
2. Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta attuazione ai nuovi
principi sulla distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di
gestione che sono alla base della riforma dell’ente locale.
3. Con il piano esecutivo di gestione, sono determinati operativamente ed esplicitati
chiaramente gli obiettivi di gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di
risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili della
realizzazione degli obiettivi così come previsto dal regolamento sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi.
4. Il piano esecutivo di gestione, contiene gli elementi tecnici per attivare il controllo
interno di gestione,
Art. 17
Piano esecutivo di gestione
1. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio
comunale, la giunta sulla base dei programmi previsti nella relazione revisionale e
programmatica approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli
obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai
responsabili di servizio.
2. Con il piano esecutivo di gestione, è attribuita anche la gestione dei residui attivi e
passivi corrispondenti ai capitoli di competenza;
3. In corrispondenza di ogni capitolo di entrata e di uscita del, viene individuato il
responsabile del servizio ed il responsabile di entrata o di spesa;
4. I capitoli dei servizi per conto terzi, sono inseriti nel piano esecutivo di gestione e
sono gestiti dal servizio finanziario, tenuto conto delle richieste e delle esigenze
avanzate dai vari responsabili di servizio.
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5. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione o della sua esecutività, in
assenza dell’adozione del PEG, la gestione a decorrere dal 1° gennaio è assicurata
mediante un provvedimento della giunta comunale nel quale vengono individuati i
capitoli di spesa.
Art. 18
Variazioni al piano esecutivo di gestione
1. La proposta di variazione al piano esecutivo di gestione, è presentata alla giunta
comunale dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile del
servizio di merito;
2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione, possono essere deliberate non oltre il
termine del 15 dicembre di ciascun anno.
CAPO VI
GESTIONE DELLE ENTRATE
Art. 19
Fasi dell’ entrata
1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l’accertamento, la riscossione ed il
versamento;
2. La giunta comunale assegna le risorse di entrata ai vari responsabili di servizio con
l’approvazione del piano esecutivo di gestione;
Art. 20
L’accertamento
1. L’accertamento delle entrate rientra nella competenza del servizio a cui è
assegnata;
2. L’accertamento avviene sulla base di idonea documentazione acquisita dal
responsabile del servizio al quale è stata assegnata;
3. Il settore finanziario provvede all’iscrizione in bilancio e alla registrazione degli
accertamenti, sulla scorte degli atti ricevuti dai singoli responsabili di servizio;
4. Ciascun responsabile di servizio è responsabile delle procedure di acquisizione
delle entrate di propria competenza, ed è tenuto a verificare che l’accertamento e la
riscossione trovino un puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione.
Art. 21
L’emissione degli ordinativi di incasso
1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono
riscosse dal tesoriere dell’ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.
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2. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al tesoriere del comune,
riguardanti i proventi di servizi e attività comunali, sono versati in tesoreria con una
cadenza temporale non superiore a quindici giorni.
3. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza
e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 24, comma 3, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267.
4. La redazione dell’ordinativo di incasso è effettuata esclusivamente su supporto
informatico. In tal caso deve sempre essere possibile la stampa del documento.
5. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o
suo sostituto. La firma degli ordinativi di incasso è effettuata con modalità digitale
6. La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di incasso, delle somme
riscosse dal tesoriere ai sensi dell’art. 24, comma 4, del T.U. n. 267/2000, avviene
nel termine di 15 giorni dalle comunicazioni del tesoriere stesso.
7. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione
al tesoriere della distinta contenente:
a) l’elenco dettagliato degli ordinativi trasmessi;
b) il totale della distinta stessa e delle precedenti.
1. La trasmissione della stessa al tesoriere avviene con modalità telematica.
2. La distinta firmata dal responsabile del servizio, è sottoscritta in modo digitale.
Art. 22
Gli incaricati interni della riscossione – versamento delle somme riscosse
1. L’economo e gli altri agenti contabili, designati con deliberazione della giunta
comunale, effettuano il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale
previa emissione di ordinativi di incasso entro 15 giorni dalla data di riscossione.
Per il trasporto delle somme di cui al precedente comma dagli uffici comunali allo
sportello di tesoreria, provvede il servizio di Polizia Municipale
CAPO VII
GESTIONE DELLE SPESE
Art. 23
Fasi della spesa
1. Le fasi della spesa sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento.
Art. 24
L’impegno
1. Gli stanziamenti di bilancio, di norma vengono impegnati dai responsabili di servizio
con l’emissione delle determinazioni, nel rispetto degli obiettivi e delle direttive
contenute nel piano esecutivo di gestione;
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2. Il servizio finanziario provvede alla registrazione in bilancio dei singoli impegni di
spesa;
3. Il responsabile del servizio finanziario, dopo l’approvazione del bilancio e senza la
necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli impegni di spesa sui
relativi stanziamenti per le seguenti spese:
Spese correnti:
a) Trattamento economico gabellare già attribuito al personale dipendente e
relativi oneri riflessi;
b) Rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti;
c) Interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
d) Spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge;
e) Spese correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per
legge.
Spese in conto capitale:
a) Assunzione di mutui s specifica destinazione;
b) Spese correlate ad entrate aventi destinazione vincolata per legge.
4. Per i lavori di somma urgenza, o imprevedibili, si può prescindere dal preventivo
atto di impegno;
5. L’impegno di spesa deve essere formalizzato con provvedimento da assumere a
carico del bilancio dell’esercizio in corso non oltre il trentesimo giorno successivo
all’ordinazione della prestazione fatta a terzi;
6. Le spese di cui al comma 4 eseguite nel mese di dicembre,sono regolarizzate entro
e non oltre il 31 dicembre;
7. In caso di mancata regolarizzazione non può darsi corso all’emissione del mandato
di pagamento.
Art. 25
La liquidazione
1. Tute le fatture e le richieste di pagamento sono registrate dal servizio finanziario e
successivamente trasmesse per la liquidazione al servizio che ha dato esecuzione
al provvedimento di spesa;
2. La liquidazione avviene attraverso due fasi:
a) la prima tecnica che consiste nell’accertamento, da parte del responsabile
del servizio interessato, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo
siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate tutte le condizioni
contrattuali che furono concordate
b) la seconda amministrativa contabile che consiste nelle verifiche da parte del
responsabile del servizio interessato che la spesa sia stata preventivamente
autorizzata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia
disponibile, che i conteggi esposti siano esatti che sia regolare dal punto di
vista fiscale;
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3. L’atto di liquidazione è trasmesso con tutti i documenti giustificativi, al servizio
finanziario per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali e per
l’annotazione nelle scritture contabili;
4. Il servizio finanziario dà esecuzione al provvedimento mediante l’ordinazione;
5. Nei limiti degli stanziamenti,il pagamento delle voci stipendiali, oneri riflessi, le rate
per ammortamento mutui e delle imposte trattenute in qualità di sostituto d’imposta,
non necessita di atto formale di liquidazione
Art. 26
Il pagamento
1. I pagamenti verranno effettuati dal Servizio finanziario esclusivamente in base ad
ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, ed inviati al tesoriere
emessi su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati
dal Responsabile del Servizio finanziario. La distinta è firmata dal dirigente del
Servizio finanziario, o da suo sostituto con firma digitale. La trasmissione della
stessa avviene con modalità telematica.
2. La redazione del mandato viene effettuata esclusivamente su supporto informatico.
In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento .
3. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza
e dei residui contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18
agosto 2000, n. 267.
4. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali
il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi
contrattuali o norme speciali, sono emessi entro i quindici giorni successivi e,
comunque, entro il termine del mese in corso.
5. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o
suo sostituto. La firma dei mandati di pagamento è effettuata con modalità digitale.
6. Dell’avvenuta emissione dei mandati è data pronta comunicazione agli interessati.
7. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile del servizio finanziario, con
espressa annotazione sul rispettivo mandato, può disporre che i mandati di
pagamento siano estinti dall’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria nel
rispetto di una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al
creditore;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del
creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno
postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.
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8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si
considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.
9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la
quietanza del creditore, risultano sul mandato di pagamento da annotazione
recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di
cui alla lettera b) del precedente comma 6 sono allegati gli avvisi di ricevimento.
10. Nella convenzione di tesoreria sono regolati i rapporti con l’istituto di credito
tesoriere in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni
circolari. Resta comunque fermo l’obbligo del tesoriere di dare conto della effettiva
estinzione degli assegni circolari.
Art. 27
Il pagamento dei residui passivi
1. Il responsabile del servizio finanziario, trasmette in tesoreria entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l’elenco provvisorio dei residui passivi , debitamente sottoscritto;
2. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati solo se gli stessi trovano riscontro in
detto elenco;
3. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate al tesoriere per iscritto,
con nota a firme del responsabile del servizio finanziario.
CAPO VIII
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 28
Rendiconto della gestione
1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale,
contenente:
a) le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta, sulla base degli
obiettivi assegnati posti a raffronto con i risultati conseguiti e i costi
sostenuti;
b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
c) gli scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni, con le relative motivazioni.
.
Art. 29
Approvazione rendiconto
1. Lo schema del rendiconto, approvato dalla Giunta comunale, unitamente alla relazione
di cui all’articolo precedente, è sottoposto all’esame dell’organo di revisione, ai fini della
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relazione di cui all’art. 57, commi 5 e 6, della L.142/90. L’organo di revisione presenta
la propria relazione entro 10 giorni dalla sua trasmissione.
2. Lo schema di rendiconto della Giunta, unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi
riaccertati per anno di provenienza è depositato presso la Segreteria Generale per
l’esame da parte dei consiglieri comunali 20 giorni prima della seduta consiliare fissata
per l’approvazione del conto. Nella medesima data copia della relazione revisionale e
programmatica viene consegnata ai capigruppo e componenti della commissione
competente.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno
successivo. Dell’avvenuta deliberazione è data informazione mediante avviso
pubblicato all’albo pretorio e la relativa documentazione rimane depositata per 30
giorni consecutivi presso la Segreteria generale, con allegata la documentazione
prevista dalle vigenti norme.
Art. 30
Residui attivi
1. Possono essere mantenuti fra i residui attivi dell’esercizio le partite a credito che hanno
formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio. Prima dell’inserimento nel
conto del bilancio, il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle indicazioni
dei responsabili dei servizi di merito, provvede con propria determinazione al
riaccertamento dei residui attivi attraverso l’eliminazione parziale o totale per
inesigibilità, insussistenza o prescrizione.
Art. 31
Residui passivi
1. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell’esercizio le partite a debito che
hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio. Prima dell’inserimento
nel conto del bilancio, il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle
indicazioni dei responsabili dei servizi di merito, provvede con propria determinazione
al riaccertamento dei residui passivi attraverso l’eliminazione parziale o totale per
insussistenza o prescrizione.
2. L’elenco dei residui passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, è
trasmesso al tesoriere dopo l’approvazione del rendiconto.
Art. 32
Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza
1. Il conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dimostra i
risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle
previsioni.
2. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a
quelli previsti dall’art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
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Art. 33
Conti economici di dettaglio
1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall’art. 229,
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 34
Conto consolidato patrimoniale
1.
Il comune non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte
le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine
mandato amministrativo.
Art. 35
Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi
dell’attività del Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni
normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell’esercizio.
2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le
voci classificate secondo la loro natura.
3. La redazione del conto economico deve essere conforme al modello ufficiale
approvato dal regolamento di cui all’art. 160 del TUEL.
Art. 36
Prospetto di conciliazione
1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati
finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta degli elementi
economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente sono
riferiti al patrimonio.
Art. 37
Sistema di contabilità economica
1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del
patrimonio, della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione
(prospetto di conciliazione) e di ogni altro modello approvato dal regolamento di cui all’art.
160, del T.U. n. 267/2000, il sistema di contabilità economica assicura comunque, la
rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati
dall’art. 229, commi 4, 5, 6 e 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 38
Conto del patrimonio
1.
2.
3.
Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la
consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.
Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo o passivo, il
valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive e
negative intervenute ed il valore finale.
Sono vietate compensazioni fra partite dell’attivo e del passivo.
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CAPO IX
INVENTARIO E PATRIMONIO
Art. 39
Patrimonio del Comune
1. Il Comune ha un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla
legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei
rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione.
3. I beni si distinguono in:
a) Beni demaniali;
b) Beni patrimoniali indisponibili;
c) Beni patrimoniali disponibili.
1. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel
complesso alla stessa funzione e di modesto valore economico, possono essere
classificati come universalità.
Art. 40
Tenuta e aggiornamento degli inventari
1. L’inventario è il documento contabile che rappresenta l’insieme dei beni del
comune.
2. Nell’inventario i beni sono raggruppati in relazione ai regimi giuridici a cui sono
assoggettati nelle seguenti 4 categorie:
a) bei soggetti al regime del demanio;
b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili.
1. La tenuta e l’aggiornamento degli inventari è affidata all’ufficio patrimonio che
collabora con i diversi servizi comunali, ognuno dei quali dovrà fornire tutte le
informazioni necessarie per l’aggiornamento (copia dei rogiti, copia degli
accatastamenti, stime ecc.)
Art. 41
Categorie di beni mobili non inventariabili
1. Non sono iscritti negli inventari , in ragione della natura di beni di facile consumo o
del modico valore i seguenti beni:
a) I beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l’attività dei
servizi o che facciano parte di cicli produttivi;
b) I beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili;
c) I libri e le pubblicazioni di uso corrente degli uffici
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d) Le diapositive, i nastri, i dischi e simili ed in genere tutto il materiale
divulgativo;
e) Gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;
f) I beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 150,00 euro esclusi
quelli contenuti nelle universalità di beni e quelli acquisiti a titolo gratuito..
2. La spesa relativa all’acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione
considerarsi corrente.
può
Art. 42
Iscrizione dei beni in inventario
1. I beni mobili di nuova acquisizione sono inventariati sulla base delle relative fatture
di acquisto, che devono pertanto essere tempestivamente inviate al Servizio
Patrimonio da chi è responsabile della relativa procedura di spesa e prima di
procedere alla liquidazione della stessa.
2. Il buono che attesta l’avvenuta iscrizione dei beni nell’inventario dei beni mobili
(buono carico) viene trasmesso, insieme alla fattura di acquisto, al servizio
competente affinché si proceda alla liquidazione della spesa.
Art. 43
Automezzi
1. I responsabili dei servizi che hanno ricevuto in dotazione automezzi, hanno l’obbligo
di controllarne l’uso, accertando che:
a) sia efficiente e sicuro;
b) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto;
c) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in
apposite schede;
2. I responsabili dei servizi che hanno ricevuto in dotazione automezzi, hanno l’obbligo
di provvedere al pagamento del bollo;
3. per gli automezzi di nuova acquisizione, i suddetti responsabili sono tenuti a fornire
all’ufficio Patrimonio tutti i dati relativi al mezzo: oneri fiscali e assicurativi
conseguenti (pagamento o esenzione bollo; precisando eventuali polizze aggiuntive
es. furto, incendio ecc.)
Art. 44
Dismissione di beni mobili
1. I beni mobili sono dichiarati fuori uso con determinazione motivata del responsabile
del servizio che li ha ricevuti in dotazione.
Art. 45
Cancellazione dall’inventario
1. Sulla base degli atti di dismissione dei beni mobili dichiarati fuori uso, il Servizio
Patrimonio procede alla cancellazione dei beni stessi dall’inventario.
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2. Alla cancellazione dall’inventario si deve altresì procedere per i beni mobili che
siano stati smarriti, rubati o distrutti per causa di forza maggiore.
Art. 46
Verbali e denunce
1. Le sottrazioni o deterioramenti di beni per causa di furto o di forza maggiore, sono
giustificate con speciali verbali redatti dal responsabile del servizio che li ha ricevuti
in dotazione.
Art. 47
Consegnatari dei beni mobili
1. I beni mobili, con esclusione di quelli non inventariabili, sono dati in consegna, con
apposito verbale a consegnatari; mediante verbali viene altresì documentato ogni
passaggio di beni mobili tra diversi consegnatari.
2. La Giunta comunale, entro 30 giorni dall’esecutività del presente regolamento,
individua i consegnatari dei beni mobili.
3. I consegnatari sono responsabili della corretta custodia dei beni loro affidati e sono
tenuti a richiedere gli interventi di manutenzione volti a garantirne la buona
conservazione ed il regolare funzionamento.
4. Il consegnatario deve riferire per iscritto al Servizio Patrimonio i fatti comportanti la
trasformazione, diminuzione, distruzione, pregiudizio o perdita dei beni a lui
consegnati.
5. Ogni passaggio di beni mobili tra i diversi consegnatari viene documentato
mediante verbali.
6. I consegnatari, comunque, non sono da ritenersi direttamente o personalmente
responsabili per fatti dannosi riguardanti beni mobili ricevuti in consegna e
successivamente affidati ai dipendenti dell’Ente per ragioni di servizio, se non in
quanto abbiano omesso di adottare, nella vigilanza, la diligenza che loro incombe.
7. Il consegnatario è tenuto ad indicare colui che lo sostituisce nella qualifica di
consegnatario ai fini delle conseguenti responsabilità, nei casi di assenza o
impedimento.
8. Si applicano le norme del presente regolamento a persone che fanno parte
dell’organico comunale e che hanno in dotazione beni di proprietà del Comune a
qualsiasi titolo. Al termine di ogni anno il consegnatario deve procedere ad una
ricognizione dei beni mobili a lui consegnati e presentarne il conto al Servizio
Patrimonio entro il 31 gennaio successivo.
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Art. 48
Consegnatari dei beni immobili
1. I beni immobili di proprietà sono assegnati ai Responsabili dei servizi, quale
dotazione strumentale per il raggiungimento degli obiettivi di gestione espressi nel
P.E.G.
2. Il Responsabile del servizio a cui il bene è assegnato, diviene consegnatario del
bene.
3. I consegnatari sono obbligati al corretto utilizzo degli immobili a loro assegnati,
vigilando sulla loro conservazione e sul regolare uso.
4. La conservazione consiste nel complesso di attività tendenti a garantire sia
l’integrità dei beni che la costante idoneità all’uso cui sono destinati.
5. In particolare i consegnatari degli immobili provvedono a:
a) sovrintendere alla custodia e conservazione degli stessi;
b) sovrintendere all’apertura e alla chiusura degli edifici secondo le esigenze di
servizio;
c) richiedere l’intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza
per lavori di riparazione o manutenzione quando questi competano all’ente
proprietario;
d) vigilare sull’uso corretto rispetto alla loro destinazione e alle finalità
istituzionali degli stessi.
6. I consegnatari dei beni immobili sono tenuti a comunicare tempestivamente al
servizio Patrimonio ogni variazione intervenuta circa l’utilizzo del bene, ovvero ogni
irregolarità riscontrata riguardante l’uso dell’immobile in dotazione, anche quando
sia concesso in locazione o concessione a terzi sub-consegnatari.
7. Qualora l’informazione si riferisca a comportamenti o atti che possono configurarsi
come reati, la comunicazione deve essere inviata anche al Segretario Generale
allegando copia dell’atto di denuncia all’autorità giudiziaria.
Art. 49
Individuazione dei consegnatari
1. Viabilità e parcheggi sono assegnati al Servizio Tecnico. Per le opere di nuova
realizzazione, la presa in carico deve intendersi avvenuta nel momento della loro
apertura all’uso pubblico.
2. Le aree di verde pubblico e i terreni non utilizzati a scopo agricolo, o in attesa di
altra destinazione sono affidati in consegna al Servizio Tecnico.
3. I pozzi, le cabine di proprietà dell’Ente in uso all’Enel, i locali per impianti elettrici in
genere, le centrali termiche dei fabbricati ed in generale ogni locale ha specifica
destinazione impiantistica o tecnologica sono assegnati al Servizio manutenzione
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fabbricati e impianti tecnologici al momento dell’entrata in funzione degli impianti
stessi, indipendentemente dalle finalità per cui è utilizzato il fabbricato.
4. I canali, così come ogni altro tratto di canale coperto o scoperto di proprietà
dell’Ente, e le aree ad essi pertinenti sono assegnate al Servizio Tecnico.
5. Gli immobili oggetto di occupazione nel corso di un procedimento espropriativo
sono dati in consegna al Servizio Responsabile della realizzazione dell’opera di
pubblica utilità.
Art. 50
Immobili in ristrutturazione
1. I fabbricati o porzioni di fabbricati dismessi o soggetti ad interventi di
ristrutturazione, o manutenzione straordinaria vengono assegnati al Servizio Lavori
Pubblici, che ne diventa consegnatario per tutto il periodo nel quale l’immobile è
oggetto di intervento.
Art. 51
Valutazione dei beni
1. Il valore dei beni da inventariare è determinato nei limiti e con i criteri dettati dall’art.
230, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Se, per qualsiasi altra ragione, non è possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di
acquisto, il valore è attribuito dal responsabile del servizio.
CAPO X
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 52
Funzioni dell’organo di revisione
1. L’organo di revisione svolge il controllo sulla gestione mediante:
a) attività di collaborazione con l’organo consiliare;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle
variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese,
all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della
documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;
l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di
campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della
gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 10, decorrenti
dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La
relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
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e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale
denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di
responsabilità;
f) verifiche di cassa.
2. L’organo di revisione accerta che i documenti di programmazione dei fabbisogni di
personale siano improntati al rispetto delle normative vigenti e accerta altresì, che
eventuali deroghe siano analiticamente motivate
Art. 53
Attività dell’organo di revisione
1. Tutta l’attività del collegio dei revisori risulta da appositi verbali, progressivamente
numerati.
2. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti del collegio presenti alla adunanza.
Art. 54
Sedute e verbali dell’organo di revisione
1. L’attività del collegio dei revisori è improntata al criterio della collegialità.
2. La convocazione del collegio dei revisori è disposta dal presidente, senza
l’osservanza di particolari procedure, anche verbalmente.
3. Le adunanze del collegio dei revisori sono valide con la presenza di almeno due
componenti. Nel caso di assenza del presidente tale funzione è assunta dal
componente di cui all’art. 234, comma 2.b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro
assenza.
5. Alle sedute del collegio dei revisori possono assistere, il sindaco, il segretario
comunale e il responsabile del servizio finanziario.
6. Il collegio dei revisori ha facoltà di convocare, per avere chiarimenti, il responsabile
dei servizi.
Art. 55
Assenze dei revisori
1. Ai revisori corre l’obbligo di giustificare, preventivamente, al presidente, le eventuali
assenze alle sedute già convocate.
Art. 56
Rappresentanza dell’organo di revisione
1. Il collegio dei revisori è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente.
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2. Il presidente del collegio dei revisori ha facoltà di affidare specifici incarichi ai singoli
membri del collegio. Del lavoro svolto gli incaricati riferiscono al collegio nella sua
prima seduta. Sia l’incarico conferito che il risultato degli accertamenti sono oggetto
di apposito verbale.
3. I singoli revisori possono eseguire, in ogni momento, ispezioni e controlli. Del
risultato riferiscono al collegio nella prima riunione e deve risultare da apposito
verbale.
Art. 57
Cessazione dall’incarico
1. Il revisore cessa dall’incarico se, per un periodo di tempo superiore a due mesi, per
qualsiasi ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. La
cessazione dall’incarico è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 58
Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura
1. La revoca dall’ufficio di revisione prevista dall’art. 235, comma 2, T.U. 18 agosto
2000, n. 267, è disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa
procedura è seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed
ineleggibilità.
.
CAPO XI
CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE
Art. 59
Funzioni del controllo di gestione
1. È istituito, ai sensi dell’art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi
generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione.
2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la
economicità dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli
obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità
ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione
amministrativa.
Art. 60
Modalità applicative
1. La Giunta individua all’inizio di ciascun esercizio i servizi o centri di costo aventi
particolare rilevanza economica da sottoporre al controllo di gestione.
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2. Il controllo di gestione assicura un flusso continuo di dati significativi ai fini di una
valutazione comparata nel tempo dell’attività amministrativa al fine di rilevare le
variazioni rispetto ai parametri prefissati e le loro cause.
Art. 61
Servizio controllo di gestione
1. Per la realizzazione ed attuazione delle finalità di cui agli artt. 196 – 197 - 198 del
D.Lgs. n. 267/2000, è istituito il servizio controllo di gestione.
2. Il servizio viene dotato delle necessarie risorse umane, finanziare e strumentali, in
riferimento alla progressiva e graduale applicazione del sistema a tutte le attività
dell’ente.
3. Il servizio è collocato nel settore finanziario.
4. Il responsabile di tale settore è responsabile della struttura operativa del controllo di
gestione alla quale, in sede di approvazione dell’organico dell’ente, la Giunta
Comunale assegnerà le risorse umane ritenute indispensabili.
5. La Giunta Comunale, per fornire al servizio i necessari strumenti di conoscenza e
competenza, potrà disporre la stipula di convenzione con consulenti esterni in
tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo, nonché con altri Comuni o Enti
pubblici.
6. Il servizio formula pareri, proposte, valutazioni, relazioni e rapporti agli organi
dell’Ente ed è responsabile dei servizi tesi ad indicare elementi di giuda e di
governo.
7. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi
dell’Ente qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti
diretti.
8. Il responsabile del controllo di gestione trasmette all’Amministrazione il referto del
controllo con cadenza semestrale ed al nucleo di valutazione con cadenza annuale
Art. 62
Principi del controllo di gestione
1. I principi del controllo di gestione consistono:
a) CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e
nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall’ente in tutte le sue
articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica,
allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la
destinazione;
b) EFFICIENZA GESTIONALE. L’analisi dei costi rilevati è finalizzata alla
valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali
dei servizi. L’efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i
costi sostenuti ai risultati conseguiti;
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c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene
valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti;
d) RESPONSABILITÀ (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di
servizio ha la possibilità di controllo dell’andamento dei costi in modo da
poter incidere in maniera significativa.
Art. 63
Referto sul controllo di gestione
1. Ai sensi dell’art. 198-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall’art. 1,
comma 5, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, la struttura di cui al precedente art. 61,
fornisce le conclusioni del controllo di gestione (referto del controllo di gestione)
oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla competente
Sezione Regionale della Corte dei Conti.
Art. 64
Struttura organizzativa di valutazione – Definizione
1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili
dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi
2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene nominata Nucleo di valutazione, per la
cui nomina, composizione e funzionamento si fa riferimento al regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita
convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali.
CAPO XII
TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA
Art. 65
Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura
1. Il servizio di tesoreria , con i compiti definiti dall’ordinamento, viene affidato ai
soggetti previsti dalla legge, sulla base di uno schema di convenzione, a seguito di
gara ad evidenza pubblica da esperirsi tra gli istituti di credito con sportello
operante nel comune.
2. Il tesoriere è agente contabile dell’ente.
Art. 66
Convenzione di tesoreria
1. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita
convenzione che,in particolare deve stabilire:
a) la durata del servizio;
b) le anticipazioni di cassa;
c) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
d) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie;
e) I documenti del comune in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere.
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Art. 67
Rapporti tra tesoriere e comune
1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile
finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche.
CAPO XIII
SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI
Art. 68
Istituzione del servizio di economato
1. È istituito, in questo comune, il servizio di economato anche per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 69
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 maggio 2007
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