Regolamento di Contabilità - Comune di BUTTIGLIERA ALTA
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Regolamento di Contabilità - Comune di BUTTIGLIERA ALTA
COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA PROVINCIA DI TORINO Regolamento di Contabilità Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13.03.2007 Pagina 1 di 27 INDICE GENERALE - CAPO I - NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento Art. 2 Disciplina delle procedure Art. 3 Competenze dei soggetti dell’amministrazione - CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 4 Organizzazione del servizio finanziario Art. 5 Competenze del servizio finanziario Art. 6 Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile - CAPO III - BILANCIO DI PREVISIONE Art. 7 Formazione del bilancio Art. 8 Proposta definitiva di bilancio Art. 9 Presentazione emendamenti Art. 10 Pubblicità del bilancio - CAPO IV - GESTIONE DEL BILANCIO Art. 11 Fondo di riserva Art. 12 Fondo svalutazione crediti Art. 13 Debiti fuori bilancio Art. 14 Variazioni di bilancio Art. 15 Procedura per le variazioni di bilancio - CAPO V - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Art. 16 Scopo del piano esecutivo di gestione Art. 17 Piano esecutivo di gestione Art. 18 Variazioni al piano esecutivo di gestione - CAPO VI - GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 19 Fasi dell’entrata Art. 20 L’accertamento Art. 21 L’emissione degli ordinativi di incasso Pagina 2 di 27 Art. 22 Gli incaricati interni della riscossione – versamento delle somme riscosse - CAPO VII - GESTIONE DELLE SPESE Art. 23 Fasi della spesa Art. 24 L’impegno Art. 25 La liquidazione Art. 26 Il pagamento Art. 27 Il pagamento dei residui passivi - CAPO VIII - RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 28 Rendiconto della gestione Art. 29 Approvazione rendiconto Art. 30 Residui attivi Art. 31 Residui passivi Art. 32 Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza Art. 33 Conti economici di dettaglio Art. 34 Conto consolidato patrimoniale Art. 35 Conto economico Art. 36 Prospetto di conciliazione Art. 37 Sistema di contabilità economica Art. 38 Conto del patrimonio - CAPO IX - INVENTARIO E PATRIMONIO Art. 39 Patrimonio del Comune Art. 40 Tenuta e aggiornamento degli inventari Art. 41 Categorie di beni mobili non inventariabili Art. 42 Iscrizione dei beni in inventario Art. 43 Automezzi Art. 44 Dismissione di beni mobili Art. 45 Cancellazione dall’inventario Art. 46 Verbali e denunce Art. 47 Consegnatari dei beni mobili Pagina 3 di 27 Art. 48 Consegnatari dei beni immobili Art. 49 Individuazione dei consegnatari Art. 50 Immobili in ristrutturazione Art. 51 Valutazione dei beni - CAPO X - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 52 Funzioni dell’organo di revisione Art. 53 Attività dell’organo di revisione Art. 54 Sedute e verbali dell’organo di revisione Art. 55 Assenze dei revisori Art. 56 Rappresentanza dell’organo di revisione Art. 57 Cessazione dall’incarico Art. 58 Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura - CAPO XI - CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE Art. 59 Funzioni del controllo di gestione Art. 60 Modalità applicative Art. 61 Servizio controllo di gestione Art. 62 Principi del controllo di gestione Art. 63 Referto sul controllo di gestione Art. 64 Struttura organizzativa di valutazione – Definizione - CAPO XII - TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA Art. 65 Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura Art. 66 Convenzione di tesoreria Art. 67 Rapporti tra tesoriere e comune - CAPO XIII - SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI Art. 68 Istituzione del servizio di economato Art. 69 Entrata in vigore Pagina 4 di 27 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento 1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali». 2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del comune in applicazione dello statuto. 3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficienza, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. Art. 2 Disciplina delle procedure 1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità, che sono affidati all’area contabile, sono osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento. Art. 3 Competenze dei soggetti dell’amministrazione 1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, allo statuto, ed alle altre norme vigenti nonché al presente regolamento. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 4 Organizzazione del servizio finanziario 1. Il servizio finanziario è svolto da apposita struttura organizzativa del Comune. 2. Il responsabile del servizio finanziario di cui all’articolo 151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, si identifica con il responsabile del servizio. 3. Il responsabile del servizio finanziario è individuato con incarico temporaneo del Sindaco. In caso di sua assenza con Il Responsabile del servizio che normalmente lo sostituisce. Pagina 5 di 27 Art. 5 Competenze del servizio finanziario 1. Al servizio finanziario compete la vigilanza, il controllo, il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria dell’ente. 2. Al responsabile del servizio finanziario, spetta inoltre la direzione del personale addetto all’ufficio, compresa la ripartizione dei compiti e l’individuazione dei responsabili dei procedimenti 3. Rientrano in particolare tra le competenze del servizio finanziario le seguenti attività: a) predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e pluriennale, di PEG, della relazione revisionale e programmatica; b) verifica dell’attendibilità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa proposte dai vari servizi; c) predisposizione delle proposte di variazioni alle previsione di bilancio; d) predisposizione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa; e) verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese; f) registrazione degli impegni di spesa, degli accertamenti di entrata, degli ordinativi di incasso e di pagamento; g) tenuta dei registri e delle scritture contabili; h) raccolta ed elaborazione dei dati per il controllo di gestione; i) visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti di impegno di spesa; j) sottoscrizione mandati di pagamento e ordinativi di incasso; k) tenuta dei rapporti con il Tesoriere; l) tenuta dei rapporti con l’organo di revisione Art. 6 Contenuto e disciplina dei pareri di regolarità contabile 1. Per garantire il rispetto generale di equilibrio di bilancio, nessun atto amministrativo, delibera o determina che comporti impegni di spesa può essere assunto da qualunque organo politico o tecnico senza preventiva registrazione del movimento in contabilità e la verifica dei riflessi finanziari sugli equilibri di bilancio e congruità con il contenuto della relazione revisionale e programmatica; 2. Il parere di regolarità contabile, viene reso soltanto sugli atti degli organi collegiali e riguarda: a) la regolarità della documentazione; b) la giusta imputazione a bilancio e la disponibilità del fondo iscritto sul relativo intervento o capitolo; c) l’osservanza delle forme fiscali; d) altre valutazioni strettamente riferite agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell’atto; e) la coerenza della proposta con la relazione previsionale e programmatica; Pagina 6 di 27 3. Il visto di regolarità contabile, viene reso sui provvedimenti di spesa dei responsabili dei servizi; 4. Il visto attesta la copertura finanziaria in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e allo stato di accertamento delle entrate; 5. Il visto attestante la copertura della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata, è consentito solo se l’entrata sia stata accertata. 6. Nel caso di spesa finanziata con l’Avanzo di Amministrazione, il visto è subordinato all’approvazione del rendiconto di gestione dell’ultimo esercizio. CAPO III BILANCIO DI PREVISIONE Art. 7 Formazione del bilancio 1. Il processo di formazione del bilancio comporta l’intervento propositivo dell’Amministrazione e della tecno struttura, secondo le rispettive competenze; 2. La Giunta Comunale specifica le direttive di carattere generale ed i macro obiettivi che costituiranno, se confermati nel processo di raggiungimento dell’equilibrio di bilancio di previsione il nucleo principale degli obiettivi riportati nella relazione revisionale e programmatica; 3. Le previsioni di spesa consolidata relativa al personale, alle utenze, all’acquisto di beni di consumo, alla manutenzione dei beni mobili ed immobili ecc., saranno quantificate direttamente dai responsabile dei servizi; 4. Il responsabile del servizio finanziario provvede a quantificare le previsioni relative alle entrate di carattere generale non attribuibili a specifici servizi e quelle relative ai trasferimenti statali; 5. Le previsioni relative alle entrate tributarie, sono formulate dal responsabile competente; 6. Il responsabile dell’edilizia pubblica, in esecuzione delle direttive generali dell’Amministrazione, previa verifica della congruità gestionale e della fattibilità finanziaria, predispone la proposta del piano triennale delle opere pubbliche. Art. 8 Proposta definitiva di bilancio 1. La Giunta Comunale approva le proposte definitive del bilancio annuale, pluriennale e relazione revisionale e programmatica 30 giorni prima del termine fissato per l’approvazione del bilancio; 2. Le proposte sono trasmesse all’organo di revisione per il conseguimento del loro parere che viene formulato entro dieci giorni; Pagina 7 di 27 3. Le proposte sono depositate presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale; 4. Tra il deposito e la convocazione del Consiglio Comunale, devono intercorrere almeno 20 giorni; 5. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione ai consiglieri comunali . Nella medesima data copia dei documenti viene consegnata ai capigruppo e componenti della commissione competente. Art. 9 Presentazione emendamenti 1. I consiglieri comunali possono presentare emendamenti sugli schemi di bilancio entro i dieci giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuto deposito; 2. Le proposte di emendamento pervenute in ritardo non sono accolte; 3. Le proposte di emendamento, devono rispettare singolarmente a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio. Art. 10 Pubblicità del bilancio 1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, in aggiunta alle prescrizioni previste dallo statuto e dai regolamenti, il responsabile dei servizi finanziari invia, entro 15 giorni dall’avvenuto deposito di cui al precedente art. 10, un estratto dello schema di bilancio annuale alle organizzazioni sindacali interne. 2. Ulteriori forme di pubblicità saranno stabilite di volta in volta dall’amministrazione. CAPO IV GESTIONE DEL BILANCIO Art. 11 Fondo di riserva 1. Nel bilancio di previsione è iscritto un Fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 2. Il prelievo dal Fondo di Riserva, può essere effettuato fino al 31 dicembre con delibera della Giunta Comunale; 3. Le deliberazioni della giunta comunale relative all’utilizzo del fondo sono comunicate al consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione. Pagina 8 di 27 Art. 12 Fondo svalutazione crediti 1. Nel bilancio di previsione può essere iscritto un fondo per svalutazione crediti il cui ammontare è commisurato percentualmente al totale dei residui attivi del Titolo 1° e 3° dell’entrata risultante dal penultimo esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio. 2. Al termine dell’esercizio la somma stanziata costituisce economia di spesa e confluisce nel risultato di amministrazione quale fondo vincolato per l’eliminazione dei crediti inesigibili o di dubbia esigibilità. Art. 13 Debiti fuori bilancio 1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il responsabile del servizio competente per materia, provvede a predisporre il provvedimento da sottoporre al consiglio comunale; 2. La proposta del provvedimento, è trasmessa preventivamente al responsabile del servizio finanziario il quale provvederà a proporre le modalità di finanziamento del debito, qualora non siano stati individuati appositi fondi di bilancio. Art. 14 Variazioni di bilancio 1. Il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell’esercizio di competenza, sia nella parte prima relativa alle entrate che nella parte seconda, relativa alle spese; 2. Le variazioni sono deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno dal consiglio comunale; 3. Per motivi di urgenza, la giunta comunale può disporre variazioni, salvo ratifica, a pena di decadenza, del consiglio comunale nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso; 4. In caso di mancata o parziale ratifica, il consiglio comunale, è tenuto ad adottare, nei successivi 30 giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della delibera non ratificata. Art. 15 Procedura per le variazioni di bilancio 1. Le richieste di variazione al bilancio di previsione, devono essere trasmesse dai responsabili dei servizi al responsabile del servizio finanziario e devono essere Pagina 9 di 27 debitamente motivate, al fine di consentire alla giunta comunale una valutazione delle ragioni concrete che inducono ad operare le suddette variazioni; 2. Tutte le variazioni di bilancio, nessuna esclusa, sono verificate e confermate dal responsabile del servizio finanziario che vigila sugli equilibri di bilancio; 3. Tutte le variazioni devono recare, anche il parere favorevole dell’organo di revisione. CAPO V PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) Art. 16 Scopo del piano esecutivo di gestione 1. Il piano esecutivo di gestione ha lo scopo di collegare la disciplina delle funzioni del bilancio e della contabilità con il modello organizzativo del comune. 2. Con il piano esecutivo di gestione si intende dare concreta attuazione ai nuovi principi sulla distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione che sono alla base della riforma dell’ente locale. 3. Con il piano esecutivo di gestione, sono determinati operativamente ed esplicitati chiaramente gli obiettivi di gestione e sono individuate le necessarie dotazioni di risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono affidate ai responsabili della realizzazione degli obiettivi così come previsto dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 4. Il piano esecutivo di gestione, contiene gli elementi tecnici per attivare il controllo interno di gestione, Art. 17 Piano esecutivo di gestione 1. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale, la giunta sulla base dei programmi previsti nella relazione revisionale e programmatica approva il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili di servizio. 2. Con il piano esecutivo di gestione, è attribuita anche la gestione dei residui attivi e passivi corrispondenti ai capitoli di competenza; 3. In corrispondenza di ogni capitolo di entrata e di uscita del, viene individuato il responsabile del servizio ed il responsabile di entrata o di spesa; 4. I capitoli dei servizi per conto terzi, sono inseriti nel piano esecutivo di gestione e sono gestiti dal servizio finanziario, tenuto conto delle richieste e delle esigenze avanzate dai vari responsabili di servizio. Pagina 10 di 27 5. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione o della sua esecutività, in assenza dell’adozione del PEG, la gestione a decorrere dal 1° gennaio è assicurata mediante un provvedimento della giunta comunale nel quale vengono individuati i capitoli di spesa. Art. 18 Variazioni al piano esecutivo di gestione 1. La proposta di variazione al piano esecutivo di gestione, è presentata alla giunta comunale dal responsabile del servizio finanziario, su richiesta del responsabile del servizio di merito; 2. Le variazioni al piano esecutivo di gestione, possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno. CAPO VI GESTIONE DELLE ENTRATE Art. 19 Fasi dell’ entrata 1. Le fasi di gestione delle entrate sono: l’accertamento, la riscossione ed il versamento; 2. La giunta comunale assegna le risorse di entrata ai vari responsabili di servizio con l’approvazione del piano esecutivo di gestione; Art. 20 L’accertamento 1. L’accertamento delle entrate rientra nella competenza del servizio a cui è assegnata; 2. L’accertamento avviene sulla base di idonea documentazione acquisita dal responsabile del servizio al quale è stata assegnata; 3. Il settore finanziario provvede all’iscrizione in bilancio e alla registrazione degli accertamenti, sulla scorte degli atti ricevuti dai singoli responsabili di servizio; 4. Ciascun responsabile di servizio è responsabile delle procedure di acquisizione delle entrate di propria competenza, ed è tenuto a verificare che l’accertamento e la riscossione trovino un puntuale, tempestivo ed integrale riscontro nella gestione. Art. 21 L’emissione degli ordinativi di incasso 1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere dell’ente in corrispondenza di ordinativi di incasso. Pagina 11 di 27 2. Le disponibilità dei conti correnti postali, intestati al tesoriere del comune, riguardanti i proventi di servizi e attività comunali, sono versati in tesoreria con una cadenza temporale non superiore a quindici giorni. 3. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 24, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 4. La redazione dell’ordinativo di incasso è effettuata esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve sempre essere possibile la stampa del documento. 5. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o suo sostituto. La firma degli ordinativi di incasso è effettuata con modalità digitale 6. La regolarizzazione, mediante emissione di ordinativi di incasso, delle somme riscosse dal tesoriere ai sensi dell’art. 24, comma 4, del T.U. n. 267/2000, avviene nel termine di 15 giorni dalle comunicazioni del tesoriere stesso. 7. Il servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere della distinta contenente: a) l’elenco dettagliato degli ordinativi trasmessi; b) il totale della distinta stessa e delle precedenti. 1. La trasmissione della stessa al tesoriere avviene con modalità telematica. 2. La distinta firmata dal responsabile del servizio, è sottoscritta in modo digitale. Art. 22 Gli incaricati interni della riscossione – versamento delle somme riscosse 1. L’economo e gli altri agenti contabili, designati con deliberazione della giunta comunale, effettuano il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale previa emissione di ordinativi di incasso entro 15 giorni dalla data di riscossione. Per il trasporto delle somme di cui al precedente comma dagli uffici comunali allo sportello di tesoreria, provvede il servizio di Polizia Municipale CAPO VII GESTIONE DELLE SPESE Art. 23 Fasi della spesa 1. Le fasi della spesa sono: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento. Art. 24 L’impegno 1. Gli stanziamenti di bilancio, di norma vengono impegnati dai responsabili di servizio con l’emissione delle determinazioni, nel rispetto degli obiettivi e delle direttive contenute nel piano esecutivo di gestione; Pagina 12 di 27 2. Il servizio finanziario provvede alla registrazione in bilancio dei singoli impegni di spesa; 3. Il responsabile del servizio finanziario, dopo l’approvazione del bilancio e senza la necessità di ulteriori atti, provvede alla registrazione degli impegni di spesa sui relativi stanziamenti per le seguenti spese: Spese correnti: a) Trattamento economico gabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi; b) Rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti; c) Interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; d) Spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge; e) Spese correlate ad accertamento di entrate aventi destinazione vincolata per legge. Spese in conto capitale: a) Assunzione di mutui s specifica destinazione; b) Spese correlate ad entrate aventi destinazione vincolata per legge. 4. Per i lavori di somma urgenza, o imprevedibili, si può prescindere dal preventivo atto di impegno; 5. L’impegno di spesa deve essere formalizzato con provvedimento da assumere a carico del bilancio dell’esercizio in corso non oltre il trentesimo giorno successivo all’ordinazione della prestazione fatta a terzi; 6. Le spese di cui al comma 4 eseguite nel mese di dicembre,sono regolarizzate entro e non oltre il 31 dicembre; 7. In caso di mancata regolarizzazione non può darsi corso all’emissione del mandato di pagamento. Art. 25 La liquidazione 1. Tute le fatture e le richieste di pagamento sono registrate dal servizio finanziario e successivamente trasmesse per la liquidazione al servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; 2. La liquidazione avviene attraverso due fasi: a) la prima tecnica che consiste nell’accertamento, da parte del responsabile del servizio interessato, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate tutte le condizioni contrattuali che furono concordate b) la seconda amministrativa contabile che consiste nelle verifiche da parte del responsabile del servizio interessato che la spesa sia stata preventivamente autorizzata, che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia disponibile, che i conteggi esposti siano esatti che sia regolare dal punto di vista fiscale; Pagina 13 di 27 3. L’atto di liquidazione è trasmesso con tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali e per l’annotazione nelle scritture contabili; 4. Il servizio finanziario dà esecuzione al provvedimento mediante l’ordinazione; 5. Nei limiti degli stanziamenti,il pagamento delle voci stipendiali, oneri riflessi, le rate per ammortamento mutui e delle imposte trattenute in qualità di sostituto d’imposta, non necessita di atto formale di liquidazione Art. 26 Il pagamento 1. I pagamenti verranno effettuati dal Servizio finanziario esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento (mandati) individuali o collettivi, ed inviati al tesoriere emessi su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del Servizio finanziario. La distinta è firmata dal dirigente del Servizio finanziario, o da suo sostituto con firma digitale. La trasmissione della stessa avviene con modalità telematica. 2. La redazione del mandato viene effettuata esclusivamente su supporto informatico. In tal caso deve essere sempre possibile la stampa del documento . 3. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui contengono tutti gli elementi previsti dall’art. 185, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 4. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, sono emessi entro i quindici giorni successivi e, comunque, entro il termine del mese in corso. 5. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o suo sostituto. La firma dei mandati di pagamento è effettuata con modalità digitale. 6. Dell’avvenuta emissione dei mandati è data pronta comunicazione agli interessati. 7. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile del servizio finanziario, con espressa annotazione sul rispettivo mandato, può disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall’istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria nel rispetto di una delle seguenti modalità: a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. Pagina 14 di 27 8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio. 9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, risultano sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell’operazione e il timbro del tesoriere. Per le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 6 sono allegati gli avvisi di ricevimento. 10. Nella convenzione di tesoreria sono regolati i rapporti con l’istituto di credito tesoriere in relazione all’accertamento dell’effettivo pagamento degli assegni circolari. Resta comunque fermo l’obbligo del tesoriere di dare conto della effettiva estinzione degli assegni circolari. Art. 27 Il pagamento dei residui passivi 1. Il responsabile del servizio finanziario, trasmette in tesoreria entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’elenco provvisorio dei residui passivi , debitamente sottoscritto; 2. Il tesoriere provvede all’estinzione dei mandati solo se gli stessi trovano riscontro in detto elenco; 3. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate al tesoriere per iscritto, con nota a firme del responsabile del servizio finanziario. CAPO VIII RENDICONTO DELLA GESTIONE Art. 28 Rendiconto della gestione 1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale, contenente: a) le valutazioni in ordine all’efficacia dell’azione condotta, sulla base degli obiettivi assegnati posti a raffronto con i risultati conseguiti e i costi sostenuti; b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche; c) gli scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni, con le relative motivazioni. . Art. 29 Approvazione rendiconto 1. Lo schema del rendiconto, approvato dalla Giunta comunale, unitamente alla relazione di cui all’articolo precedente, è sottoposto all’esame dell’organo di revisione, ai fini della Pagina 15 di 27 relazione di cui all’art. 57, commi 5 e 6, della L.142/90. L’organo di revisione presenta la propria relazione entro 10 giorni dalla sua trasmissione. 2. Lo schema di rendiconto della Giunta, unitamente all’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza è depositato presso la Segreteria Generale per l’esame da parte dei consiglieri comunali 20 giorni prima della seduta consiliare fissata per l’approvazione del conto. Nella medesima data copia della relazione revisionale e programmatica viene consegnata ai capigruppo e componenti della commissione competente. 3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo. Dell’avvenuta deliberazione è data informazione mediante avviso pubblicato all’albo pretorio e la relativa documentazione rimane depositata per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria generale, con allegata la documentazione prevista dalle vigenti norme. Art. 30 Residui attivi 1. Possono essere mantenuti fra i residui attivi dell’esercizio le partite a credito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio, il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi di merito, provvede con propria determinazione al riaccertamento dei residui attivi attraverso l’eliminazione parziale o totale per inesigibilità, insussistenza o prescrizione. Art. 31 Residui passivi 1. Possono essere mantenuti fra i residui passivi dell’esercizio le partite a debito che hanno formato oggetto di revisione in sede di conto del bilancio. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio, il responsabile del servizio finanziario, sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi di merito, provvede con propria determinazione al riaccertamento dei residui passivi attraverso l’eliminazione parziale o totale per insussistenza o prescrizione. 2. L’elenco dei residui passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, è trasmesso al tesoriere dopo l’approvazione del rendiconto. Art. 32 Conto del bilancio - Parametri di efficacia e di efficienza 1. Il conto del bilancio, ai sensi dell’art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni. 2. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall’art. 228, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Pagina 16 di 27 Art. 33 Conti economici di dettaglio 1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall’art. 229, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Art. 34 Conto consolidato patrimoniale 1. Il comune non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo. Art. 35 Conto economico 1. Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell’attività del Comune, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell’esercizio. 2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura. 3. La redazione del conto economico deve essere conforme al modello ufficiale approvato dal regolamento di cui all’art. 160 del TUEL. Art. 36 Prospetto di conciliazione 1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l’aggiunta degli elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente sono riferiti al patrimonio. Art. 37 Sistema di contabilità economica 1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio, della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) e di ogni altro modello approvato dal regolamento di cui all’art. 160, del T.U. n. 267/2000, il sistema di contabilità economica assicura comunque, la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall’art. 229, commi 4, 5, 6 e 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Art. 38 Conto del patrimonio 1. 2. 3. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio. Il conto del patrimonio indica, per ciascun elemento patrimoniale attivo o passivo, il valore iniziale desunto dal conto del precedente esercizio, le variazioni positive e negative intervenute ed il valore finale. Sono vietate compensazioni fra partite dell’attivo e del passivo. Pagina 17 di 27 CAPO IX INVENTARIO E PATRIMONIO Art. 39 Patrimonio del Comune 1. Il Comune ha un proprio patrimonio, che deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto ed alle disposizioni del presente regolamento. 2. Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni, immobili, mobili e immateriali, e dei rapporti giuridici, attivi e passivi di pertinenza, suscettibili di valutazione. 3. I beni si distinguono in: a) Beni demaniali; b) Beni patrimoniali indisponibili; c) Beni patrimoniali disponibili. 1. I beni mobili, facenti parte di un gruppo, della stessa specie e natura, destinati nel complesso alla stessa funzione e di modesto valore economico, possono essere classificati come universalità. Art. 40 Tenuta e aggiornamento degli inventari 1. L’inventario è il documento contabile che rappresenta l’insieme dei beni del comune. 2. Nell’inventario i beni sono raggruppati in relazione ai regimi giuridici a cui sono assoggettati nelle seguenti 4 categorie: a) bei soggetti al regime del demanio; b) beni immobili patrimoniali indisponibili; c) beni immobili patrimoniali disponibili; d) beni mobili. 1. La tenuta e l’aggiornamento degli inventari è affidata all’ufficio patrimonio che collabora con i diversi servizi comunali, ognuno dei quali dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per l’aggiornamento (copia dei rogiti, copia degli accatastamenti, stime ecc.) Art. 41 Categorie di beni mobili non inventariabili 1. Non sono iscritti negli inventari , in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore i seguenti beni: a) I beni di consumo e le materie prime e simili, necessari per l’attività dei servizi o che facciano parte di cicli produttivi; b) I beni facilmente deteriorabili, logorabili o particolarmente fragili; c) I libri e le pubblicazioni di uso corrente degli uffici Pagina 18 di 27 d) Le diapositive, i nastri, i dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo; e) Gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi; f) I beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a 150,00 euro esclusi quelli contenuti nelle universalità di beni e quelli acquisiti a titolo gratuito.. 2. La spesa relativa all’acquisto dei beni non soggetti ad inventariazione considerarsi corrente. può Art. 42 Iscrizione dei beni in inventario 1. I beni mobili di nuova acquisizione sono inventariati sulla base delle relative fatture di acquisto, che devono pertanto essere tempestivamente inviate al Servizio Patrimonio da chi è responsabile della relativa procedura di spesa e prima di procedere alla liquidazione della stessa. 2. Il buono che attesta l’avvenuta iscrizione dei beni nell’inventario dei beni mobili (buono carico) viene trasmesso, insieme alla fattura di acquisto, al servizio competente affinché si proceda alla liquidazione della spesa. Art. 43 Automezzi 1. I responsabili dei servizi che hanno ricevuto in dotazione automezzi, hanno l’obbligo di controllarne l’uso, accertando che: a) sia efficiente e sicuro; b) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; c) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano annotati in apposite schede; 2. I responsabili dei servizi che hanno ricevuto in dotazione automezzi, hanno l’obbligo di provvedere al pagamento del bollo; 3. per gli automezzi di nuova acquisizione, i suddetti responsabili sono tenuti a fornire all’ufficio Patrimonio tutti i dati relativi al mezzo: oneri fiscali e assicurativi conseguenti (pagamento o esenzione bollo; precisando eventuali polizze aggiuntive es. furto, incendio ecc.) Art. 44 Dismissione di beni mobili 1. I beni mobili sono dichiarati fuori uso con determinazione motivata del responsabile del servizio che li ha ricevuti in dotazione. Art. 45 Cancellazione dall’inventario 1. Sulla base degli atti di dismissione dei beni mobili dichiarati fuori uso, il Servizio Patrimonio procede alla cancellazione dei beni stessi dall’inventario. Pagina 19 di 27 2. Alla cancellazione dall’inventario si deve altresì procedere per i beni mobili che siano stati smarriti, rubati o distrutti per causa di forza maggiore. Art. 46 Verbali e denunce 1. Le sottrazioni o deterioramenti di beni per causa di furto o di forza maggiore, sono giustificate con speciali verbali redatti dal responsabile del servizio che li ha ricevuti in dotazione. Art. 47 Consegnatari dei beni mobili 1. I beni mobili, con esclusione di quelli non inventariabili, sono dati in consegna, con apposito verbale a consegnatari; mediante verbali viene altresì documentato ogni passaggio di beni mobili tra diversi consegnatari. 2. La Giunta comunale, entro 30 giorni dall’esecutività del presente regolamento, individua i consegnatari dei beni mobili. 3. I consegnatari sono responsabili della corretta custodia dei beni loro affidati e sono tenuti a richiedere gli interventi di manutenzione volti a garantirne la buona conservazione ed il regolare funzionamento. 4. Il consegnatario deve riferire per iscritto al Servizio Patrimonio i fatti comportanti la trasformazione, diminuzione, distruzione, pregiudizio o perdita dei beni a lui consegnati. 5. Ogni passaggio di beni mobili tra i diversi consegnatari viene documentato mediante verbali. 6. I consegnatari, comunque, non sono da ritenersi direttamente o personalmente responsabili per fatti dannosi riguardanti beni mobili ricevuti in consegna e successivamente affidati ai dipendenti dell’Ente per ragioni di servizio, se non in quanto abbiano omesso di adottare, nella vigilanza, la diligenza che loro incombe. 7. Il consegnatario è tenuto ad indicare colui che lo sostituisce nella qualifica di consegnatario ai fini delle conseguenti responsabilità, nei casi di assenza o impedimento. 8. Si applicano le norme del presente regolamento a persone che fanno parte dell’organico comunale e che hanno in dotazione beni di proprietà del Comune a qualsiasi titolo. Al termine di ogni anno il consegnatario deve procedere ad una ricognizione dei beni mobili a lui consegnati e presentarne il conto al Servizio Patrimonio entro il 31 gennaio successivo. Pagina 20 di 27 Art. 48 Consegnatari dei beni immobili 1. I beni immobili di proprietà sono assegnati ai Responsabili dei servizi, quale dotazione strumentale per il raggiungimento degli obiettivi di gestione espressi nel P.E.G. 2. Il Responsabile del servizio a cui il bene è assegnato, diviene consegnatario del bene. 3. I consegnatari sono obbligati al corretto utilizzo degli immobili a loro assegnati, vigilando sulla loro conservazione e sul regolare uso. 4. La conservazione consiste nel complesso di attività tendenti a garantire sia l’integrità dei beni che la costante idoneità all’uso cui sono destinati. 5. In particolare i consegnatari degli immobili provvedono a: a) sovrintendere alla custodia e conservazione degli stessi; b) sovrintendere all’apertura e alla chiusura degli edifici secondo le esigenze di servizio; c) richiedere l’intervento dei competenti uffici o servizi in caso di emergenza per lavori di riparazione o manutenzione quando questi competano all’ente proprietario; d) vigilare sull’uso corretto rispetto alla loro destinazione e alle finalità istituzionali degli stessi. 6. I consegnatari dei beni immobili sono tenuti a comunicare tempestivamente al servizio Patrimonio ogni variazione intervenuta circa l’utilizzo del bene, ovvero ogni irregolarità riscontrata riguardante l’uso dell’immobile in dotazione, anche quando sia concesso in locazione o concessione a terzi sub-consegnatari. 7. Qualora l’informazione si riferisca a comportamenti o atti che possono configurarsi come reati, la comunicazione deve essere inviata anche al Segretario Generale allegando copia dell’atto di denuncia all’autorità giudiziaria. Art. 49 Individuazione dei consegnatari 1. Viabilità e parcheggi sono assegnati al Servizio Tecnico. Per le opere di nuova realizzazione, la presa in carico deve intendersi avvenuta nel momento della loro apertura all’uso pubblico. 2. Le aree di verde pubblico e i terreni non utilizzati a scopo agricolo, o in attesa di altra destinazione sono affidati in consegna al Servizio Tecnico. 3. I pozzi, le cabine di proprietà dell’Ente in uso all’Enel, i locali per impianti elettrici in genere, le centrali termiche dei fabbricati ed in generale ogni locale ha specifica destinazione impiantistica o tecnologica sono assegnati al Servizio manutenzione Pagina 21 di 27 fabbricati e impianti tecnologici al momento dell’entrata in funzione degli impianti stessi, indipendentemente dalle finalità per cui è utilizzato il fabbricato. 4. I canali, così come ogni altro tratto di canale coperto o scoperto di proprietà dell’Ente, e le aree ad essi pertinenti sono assegnate al Servizio Tecnico. 5. Gli immobili oggetto di occupazione nel corso di un procedimento espropriativo sono dati in consegna al Servizio Responsabile della realizzazione dell’opera di pubblica utilità. Art. 50 Immobili in ristrutturazione 1. I fabbricati o porzioni di fabbricati dismessi o soggetti ad interventi di ristrutturazione, o manutenzione straordinaria vengono assegnati al Servizio Lavori Pubblici, che ne diventa consegnatario per tutto il periodo nel quale l’immobile è oggetto di intervento. Art. 51 Valutazione dei beni 1. Il valore dei beni da inventariare è determinato nei limiti e con i criteri dettati dall’art. 230, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 2. Se, per qualsiasi altra ragione, non è possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di acquisto, il valore è attribuito dal responsabile del servizio. CAPO X REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Art. 52 Funzioni dell’organo di revisione 1. L’organo di revisione svolge il controllo sulla gestione mediante: a) attività di collaborazione con l’organo consiliare; b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento; d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 10, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; Pagina 22 di 27 e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; f) verifiche di cassa. 2. L’organo di revisione accerta che i documenti di programmazione dei fabbisogni di personale siano improntati al rispetto delle normative vigenti e accerta altresì, che eventuali deroghe siano analiticamente motivate Art. 53 Attività dell’organo di revisione 1. Tutta l’attività del collegio dei revisori risulta da appositi verbali, progressivamente numerati. 2. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti del collegio presenti alla adunanza. Art. 54 Sedute e verbali dell’organo di revisione 1. L’attività del collegio dei revisori è improntata al criterio della collegialità. 2. La convocazione del collegio dei revisori è disposta dal presidente, senza l’osservanza di particolari procedure, anche verbalmente. 3. Le adunanze del collegio dei revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti. Nel caso di assenza del presidente tale funzione è assunta dal componente di cui all’art. 234, comma 2.b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. 4. Ai membri assenti corre l’obbligo di prendere visione di tutti i verbali redatti in loro assenza. 5. Alle sedute del collegio dei revisori possono assistere, il sindaco, il segretario comunale e il responsabile del servizio finanziario. 6. Il collegio dei revisori ha facoltà di convocare, per avere chiarimenti, il responsabile dei servizi. Art. 55 Assenze dei revisori 1. Ai revisori corre l’obbligo di giustificare, preventivamente, al presidente, le eventuali assenze alle sedute già convocate. Art. 56 Rappresentanza dell’organo di revisione 1. Il collegio dei revisori è rappresentato, in tutte le istanze, dal suo presidente. Pagina 23 di 27 2. Il presidente del collegio dei revisori ha facoltà di affidare specifici incarichi ai singoli membri del collegio. Del lavoro svolto gli incaricati riferiscono al collegio nella sua prima seduta. Sia l’incarico conferito che il risultato degli accertamenti sono oggetto di apposito verbale. 3. I singoli revisori possono eseguire, in ogni momento, ispezioni e controlli. Del risultato riferiscono al collegio nella prima riunione e deve risultare da apposito verbale. Art. 57 Cessazione dall’incarico 1. Il revisore cessa dall’incarico se, per un periodo di tempo superiore a due mesi, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato. La cessazione dall’incarico è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale. Art. 58 Revoca dall’ufficio - Decadenza – Procedura 1. La revoca dall’ufficio di revisione prevista dall’art. 235, comma 2, T.U. 18 agosto 2000, n. 267, è disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa procedura è seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità. . CAPO XI CONTROLLO DI GESTIONE - ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE Art. 59 Funzioni del controllo di gestione 1. È istituito, ai sensi dell’art. 196, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo i principi generali dettati dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, il controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e la economicità dell’azione amministrativa al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa. Art. 60 Modalità applicative 1. La Giunta individua all’inizio di ciascun esercizio i servizi o centri di costo aventi particolare rilevanza economica da sottoporre al controllo di gestione. Pagina 24 di 27 2. Il controllo di gestione assicura un flusso continuo di dati significativi ai fini di una valutazione comparata nel tempo dell’attività amministrativa al fine di rilevare le variazioni rispetto ai parametri prefissati e le loro cause. Art. 61 Servizio controllo di gestione 1. Per la realizzazione ed attuazione delle finalità di cui agli artt. 196 – 197 - 198 del D.Lgs. n. 267/2000, è istituito il servizio controllo di gestione. 2. Il servizio viene dotato delle necessarie risorse umane, finanziare e strumentali, in riferimento alla progressiva e graduale applicazione del sistema a tutte le attività dell’ente. 3. Il servizio è collocato nel settore finanziario. 4. Il responsabile di tale settore è responsabile della struttura operativa del controllo di gestione alla quale, in sede di approvazione dell’organico dell’ente, la Giunta Comunale assegnerà le risorse umane ritenute indispensabili. 5. La Giunta Comunale, per fornire al servizio i necessari strumenti di conoscenza e competenza, potrà disporre la stipula di convenzione con consulenti esterni in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo, nonché con altri Comuni o Enti pubblici. 6. Il servizio formula pareri, proposte, valutazioni, relazioni e rapporti agli organi dell’Ente ed è responsabile dei servizi tesi ad indicare elementi di giuda e di governo. 7. Il servizio ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai servizi dell’Ente qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. 8. Il responsabile del controllo di gestione trasmette all’Amministrazione il referto del controllo con cadenza semestrale ed al nucleo di valutazione con cadenza annuale Art. 62 Principi del controllo di gestione 1. I principi del controllo di gestione consistono: a) CONTROLLO DEI COSTI. Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall’ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione; b) EFFICIENZA GESTIONALE. L’analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L’efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti; Pagina 25 di 27 c) EFFICACIA GESTIONALE. La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti; d) RESPONSABILITÀ (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio ha la possibilità di controllo dell’andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa. Art. 63 Referto sul controllo di gestione 1. Ai sensi dell’art. 198-bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, come inserito dall’art. 1, comma 5, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, la struttura di cui al precedente art. 61, fornisce le conclusioni del controllo di gestione (referto del controllo di gestione) oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, anche alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti. Art. 64 Struttura organizzativa di valutazione – Definizione 1. La struttura organizzativa cui è demandato il compito di valutazione dei responsabili dei servizi e degli uffici cui sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, viene nominata Nucleo di valutazione, per la cui nomina, composizione e funzionamento si fa riferimento al regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 2. Il nucleo di valutazione può essere costituito, previa stipulazione di apposita convenzione, in forma associata, con altri enti del comparto delle autonomie locali. CAPO XII TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA Art. 65 Affidamento del servizio di tesoreria – Procedura 1. Il servizio di tesoreria , con i compiti definiti dall’ordinamento, viene affidato ai soggetti previsti dalla legge, sulla base di uno schema di convenzione, a seguito di gara ad evidenza pubblica da esperirsi tra gli istituti di credito con sportello operante nel comune. 2. Il tesoriere è agente contabile dell’ente. Art. 66 Convenzione di tesoreria 1. I rapporti tra il comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge e da apposita convenzione che,in particolare deve stabilire: a) la durata del servizio; b) le anticipazioni di cassa; c) le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; d) la tenuta dei registri e delle scritture obbligatorie; e) I documenti del comune in materia di bilancio da trasmettere al tesoriere. Pagina 26 di 27 Art. 67 Rapporti tra tesoriere e comune 1. Il servizio di tesoreria tiene i rapporti con il comune per il tramite del responsabile finanziario favorendo l’impiego di tecnologie informatiche. CAPO XIII SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI Art. 68 Istituzione del servizio di economato 1. È istituito, in questo comune, il servizio di economato anche per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. 2. Il servizio di economato è disciplinato da apposito regolamento. Art. 69 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 maggio 2007 Pagina 27 di 27