il direttore generale

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il direttore generale
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E
MOBILI AZIENDALI.
IL DIRETTORE GENERALE
Su proposta del responsabile del procedimento amm.vo
F.to Dott. Pier Mario Azzoni
Acquisito il parere tecnico del Responsabile Amm.vo Serv.
Tecnico Patrimoniale
F.to Dott. Pier Mario Azzoni
Sentito il parere del Direttore Sanitario f.f.
F.to Dott. Lucio Dalfini
Sentito il parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Serafino Gardoni
L’anno duemilacinque, giorno e mese sopraindicati;
PREMESSO che questa Azienda è proprietaria di beni immobili da reddito ed istituzionali, e
per i sottoelencati cespiti:
Individuazione del bene
Fondo loc. Madergnago – Desenzano del Garda
Fondo loc. Viadotto – Desenzano del Garda
Estremi nulla osta
Decreto G.R. 28289 del 23/11/2001
“
“
ha chiesto e ottenuto dalla Regione Lombardia l’autorizzazione alla alienazione
RICHIAMATO il protocollo H1.2005.0005964 del 7.2.2005 “Censimento del patrimonio
immobiliare delle Aziende Sanitarie”, promosso dalla Regione Lombardia, che prevedeva la seguente
articolazione:
• 1^ fase: ricognizione del Patrimonio immobiliare disponibile (da reddito) conclusione 20
marzo 2005;
• 2^ fase: ricognizione del patrimonio immobiliare istituzionale conclusione 31 maggio 2005;
PRESO ATTO che il competente Servizio Tecnico Patrimoniale ha comunicato nei termini
previsti i dati richiesti;
RILEVATO che i cespiti sopra elencati e autorizzati dalla Regione Lombardia alla
alienazione, nel censimento in parola sono individuati fra i beni non istituzionali;
CONSIDERATO che nella vigente normativa la vendita di beni immobili deve avvenire per
pubblico incanto ai sensi del R.D. n. 827 del 23.5.1924;
CONSIDERATO peraltro che è comunque necessario disciplinare in via regolamentare alcuni
aspetti procedurali non esplicitati nella normativa nazionale di riferimento, volta ad assicurare criteri
di uniformità e trasparenza nelle procedure, atti a garantire all’Azienda Ospedaliera la migliore scelta
tra le proposte di acquisto da parte degli offerenti;
RITENUTA ALTRESI’ l’opportunità di richiamare nel regolamento alcuni principi guida per
regolare l’eventuale alienazione di beni mobili aziendali;
VISTO lo schema di regolamento allo scopo predisposto dal competente Servizio Tecnico
Patrimoniale e ritenuto il medesimo rispondente alle esigenze sopra menzionate;
VISTO il parere tecnico in merito espresso dal Funzionario sopraindicato, nella sua qualità di
Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n° 241
e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore
Sanitario f.f. e dal Direttore Amministrativo, incaricati rispettivamente con d.D.G. n.829 del
11.11.2003 e n.116 del 27.02.2003;
CON I POTERI di cui all’art. 3 del D.L.vo 30.12.1992 n.502, così come risulta modificato con
D.L.vo 07.12.1993 n.517 e con D.L.vo 19.06.1999 n.229 e in virtù della formale legittimazione
intervenuta con Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. VII/11742 adottata in seduta
del 23 dicembre 2002, in attuazione della L.R. 11.07.1997 n.31;
DECRETA
1. di approvare in ogni sua parte l’allegato schema di regolamento per l’Alienazione del Patrimonio
Immobiliare e mobiliare e composto da n. 6 articoli, dichiarando il medesimo parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
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F.to IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mauro Borelli)
REGOLAMENTO PER ALIENAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI AZIENDALI
ART. 1
ALIENAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
1. Le alienazioni di beni immobili avvengono, di regola, a seguito di pubblico incanto (o
procedura aperta) con uno dei criteri previsti dalla normativa che disciplina la contabilità
dello Stato (R.D. n. 827 del 23.5.1924).
2. È possibile procedere, mediante trattativa privata, (o procedura negoziata), quando si
verificano circostanze eccezionali, per la vendita di fondi interclusi, di porzioni di
immobili e pertinenze di edifici. Le circostanze che giustificano il ricorso alla trattativa
privata devono essere motivate nella relativa determinazione a contrattare.
3. L’Azienda Ospedaliera può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che
possa essere utilmente adibito a fini pubblici o che possa essere utilizzato in via
strumentale per il pubblico interesse.
ART. 1 BIS
ALIENAZIONE BENI MOBILI
1.
Per l’alienazione di beni mobili trovano applicazione i commi 1 e 1bis dell’art. 2 L.R.
14/1997.
ART. 2
ALIENAZIONE DI BENI VINCOLATI
La vendita di beni immobili del patrimonio indisponibile o di quelli vincolati da leggi
speciali o realizzati con il contributo dello Stato e della Regione, è preceduta
dall’espletamento delle formalità di autorizzazione, prelazione o di liberazione dal
vincolo, previste dalle normative vigenti in materia.
2. La vendita dei beni di cui al comma 1, subordinatamente all’espletamento delle formalità
di cui allo stesso comma, può essere effettuata direttamente dalle Aziende
Sanitarie/Ospedaliere agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e
valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di
alienazione.
3. Il prezzo della compravendita è determinato con le modalità di cui all’art. 4
1.
ART. 3
VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE
1.
Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli
avvisi di vendita.
Art. 4
PREZZO DELLA COMPRAVENDITA
1. Il prezzo di alienazione o di acquisto di beni immobili è determinato con perizia di stima a
firma del responsabile della struttura organizzativa interna o di un altro dipendente dallo
stesso incaricato o, nei casi di particolare complessità da indicare nel provvedimento di
incarico, da un perito appositamente incaricato.
2. Il prezzo fissato nella perizia di stima di cui al comma 1 costituisce il prezzo minimo di
alienazione e quello massimo di acquisto del bene.
3. Nel caso che le perizie siano affidate a tecnici esterni all’Azienda, devono essere giurate.
ART. 5
DIVIETO SPECIALE DI COMPRARE
Gli amministratori non possono essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né
direttamente né per interposta persona, dei beni dell’Azienda Ospedaliera, come previsto
dall’art. 1471 del codice civile.
2. L’eventuale atto di acquisto stipulato in violazione del divieto di cui al comma 1 è nullo.
1.
ART. 6
FORME DI PUBBLICITA’
L’acquisto o la vendita di beni immobili, qualunque sia la forma per la scelta del
contraente, è preceduta da una adeguata pubblicità da stabilire nella determinazione a
contrattare in ragione del valore del contratto.
2. E’ prescritta in ogni caso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo pretorio e sul sito
internet dell’Azienda Ospedaliera.
1.