La patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di

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La patente, anche quella plastificata, è valida quale documento di
COMUNE
DI
LA LOGGIA
La patente, anche quella plastificata,
è valida quale documento di
riconoscimento come la carta di
identità
(non serve però come documento per l’espatrio)
Si vedano le disposizioni sotto riportate
D.P.R. 28.12.2000 n. 445
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa
Articolo 35 - Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di
identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la
patente nautica, il libretto di pensione, il patentino o l’abilitazione alla
conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento,
purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti di identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione
o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre - Segreteria tecnica. in data 3 aprile 2000, n.
A12/2000/MOT.
Si invia, per opportuna conoscenza, copia della nota prot. n. M/2413/8
del 14 marzo u.s. con la quale il Ministero dell'Interno - Direzione generale per
l'amministrazione generale o per gli affari del personale - Ufficio studi ha reso il
proprio parere favorevole in ordine alla validità della patente di guida, anche
nel nuovo formato plastificato (introdotto con D.M. 7 ottobre 1999) ai fini della
identificazione dei relativi titolari.
Nell'informare che la presente circolare sarà inserita nel sito internet di
pertinenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si segnala, in ogni
caso, la necessità che gli uffici in indirizzo assicurino la massima diffusione
della presente presso l'utenza e le Amministrazioni locali interessate.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO F.to Dr.ssa Annamaria Fabretti Longo
Allegato alla circo n. A12/2000/MOT del 3 aprile 2000.
Nota del Ministero dell'Interno
Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale Ufficio studi per l'amministrazione generale e per gli affari legislativi in data 14
marzo 2000, prot. n. M/2413/8 avente per oggetto: Validità della patente di
guida ai fini della identificazione personale.
Con la nota sopradistinta, questo Comune ha chiesto il parere di questo
ufficio in ordine alla idoneità della patente di guida a consentire l'identificazione personale anche dopo l'introduzione del nuovo modello di patente di
guida plastificato, previsto dal D.M. 7 ottobre 1999.
In proposito la scrivente ritiene che la questione si ponga nei seguenti
termini. Le nuove disposizioni riguardanti le patenti di guida non hanno prodotto mutamenti in ordine alla qualificazione giuridica del documento in
argomento, ne è venuto meno il rispetto delle esigenze di pubblica sicurezza in
materia.
Il carattere di documento di identificazione personale, pertanto,
contraddistingue tuttora la patente di guida. Anche il nuovo documento
plastificato, infatti, contraddistingue i requisiti prescritti dall’art. 292 del R.D. 6
maggio 1940, n. 635 il quale considera equipollenti alla carta d'identità ogni
documento munito di fotografia e rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
Sulla circostanza, d'altra parte, il Consiglio di Stato, a suo tempo
chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema di regolamento di
semplificazione della procedura di rilascio della patente di guida, ha espresso
parere negativo sull'abrogazione dell'art. 292 del R.D. n. 635/40 nella parte in
cui prevede l'assimilazione della patente di guida a un valido documento
d'identità, evidenziando i problemi che ne sarebbero derivati a carico della pubblica amministrazione e del cittadino in palese contraddizione alle esigenze di
semplificazione che il provvedimento perseguiva.
Ed infatti il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, non recò la disposizione
abrogativa. La patente di guida, inoltre, viene tuttora rilasciata dai competenti
uffici previo accertamento della identità personale del titolare sulla base della
documentazione prodotta dall'interessato (contenente i dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza) nelle forme della
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni.
Inoltre, il D.M. 7 ottobre 1999 prescrive quali caratteristiche deve avere il
supporto utilizzato per il rilascio della patente di guida, individuando le regole
tecniche e di sicurezza relative alla tecnologia e ai materiali utilizzati.
D'altra parte, e più in generale, con l'art. 3 del D.Leg.vo 12 febbraio 1993,
n. 39, il legislatore ha ribadito sul piano positivo l'inessenzialità ontologica
della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi e la
stessa giurisprudenza ha ritenuto che l'autografia della sottoscrizione non è
configurabile come requisito di esistenza giuridica dei documenti
amministrativi (Corte di Cassazione, sentenze n. 7234 del 7 maggio 1996 e n.
9394 del 24 settembre 1997).
IL DIRETTORE GENERALE F.to Catalani
Nota del Ministero dell'Interno
n. 300/A/1/35762/109/16 in data 13.12.2004 sull’equipollenza della patente
di guida alla carta di identità quale documento di riconoscimento
Si fa riferimento alla nota del 5 novembre 2004 dell’ufficio Servizi
Demografici, concernente la validità della patente di guida come documento
equipollente alla carta d’identità.
Nel merito, le disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, hanno
definito “documento d’identità” la carta di identità ed ogni altro documento
munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
L’art. 35 del citato D.P.R., al comma 2, definisce documenti equipollenti
alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di
fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.to Mazzilli.