COMUNE DI MORLUPO

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COMUNE DI MORLUPO
COMUNE DI MORLUPO
(Provincia di Roma)
(Allegato all’atto consiliare n. 12/2005)
REGOLAMENTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI, AGLI INVALIDI
AI PORTATORI DI HANDICAP, AI MINORI A RISCHIO DI DEVIANZE.
Articolo 1
Oggetto del servizio
Per assistenza domiciliare si intende quel complesso di servizi a carattere sociale, che ha come
obiettivo principale quello di evitare la istituzionalizzazione della persona,consentendole di restare
inserita nel proprio nucleo familiare e nel proprio originario ambiente sociale. Tale servizio assicura
all’utente, attraverso adeguati strumenti di valutazione del bisogno,interventi che gli consentano di
conservare le abitudini quotidiane, di mantenere relazioni affettive,familiari e sociali necessarie per
vivere in maniera autonoma.
Articolo 2
Prestazioni
I servizi domiciliari si sviluppano assecondando la logica dell’integrazione delle attività della persona
assistita e dei suoi familiari, assumendo funzione di promozione di autonomia ed evitando, laddove
possibile, di assumere natura sostitutiva. Tali servizi si articolano in:
• interventi tesi a favorire lo sviluppo personale ed il rapporto con i membri del nucleo familiare e
del contesto socio-ambientale di appartenenza;
• interventi tesi a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale, anche al fine di un corretto
inserimento dell’utente nelle strutture ricreative, educative e di formazione professionale;
• interventi a carattere ludico-ricreativo, laddove questi rappresentino il tramite per il pieno
sviluppo delle capacità espressive dell’utente;
• interventi finalizzati al recupero dell’autonomia nella cura della persona (vestizione, pulizia
personale, assistenza nell’assunzione di farmaci, frizioni antidecubito, ecc.);
• aiuto nel lavoro domestico (pulizia ambienti, acquisto di generi di prima necessità, preparazione
pasti, disbrigo pratiche, ecc.).
Tali attività, che solo in casi molto particolari(soggetti non autosufficienti e/o con familiari ugualmente
non autosufficienti) saranno svolte unicamente dagli operatori, dovranno assumere carattere
riabilitativo ed essere, pertanto, di stimolo all’autonomia dell’utente.
Il servizio ha comunque carattere di temporaneità, essendo finalizzato alla rimozione di particolari
difficoltà, superate le quali il servizio deve cessare. E’ pertanto previsto che il servizio sia sottoposto a
verifica quadrimestrale da parte del competente ufficio dei Servizi sociali.
Il servizio è rivolto esclusivamente ai cittadini residenti e le prestazioni non possono essere espletate al
di fuori del territorio comunale.
Regolamento assistenza domiciliare-delibera CC 12-2005.doc
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Articolo 3
Utenti
Sono destinatari del servizio i cittadini residenti nel comune di Morlupo che si trovino in condizione di
avere necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi alla cura della
persona, al governo della casa ed alla vita di relazione secondo un criterio di priorità esclusivamente
determinato dall’effettivo stato di bisogno della persona e del suo nucleo familiare. In particolare sono
destinatari:
a) persone che vivono da sole o in coppia, in condizione di isolamento, parzialmente o totalmente
non autosufficienti. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non
autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in
quanto la loro condizione richiede un’assistenza continuativa e specializzata che il servizio non
è in grado di erogare, salvo situazioni in cui sia previsto un intervento integrato con gli altri
servizi presenti sul territorio;
b) persone che vivono in famiglie con gravi difficoltà con figli conviventi;
c) soggetti disabili limitatamente a situazioni di bisogno certificate dalle competenti autorità
sanitarie;
d) i soggetti già in carico ai servizi sanitari o infermieristici e o riabilitativi rieducativi che
necessitano di interventi integrativi assistenziali.
Articolo 4
modalità di erogazione delle prestazioni
di norma il servizio di assistenza domiciliare viene erogato per non più di 12 ore settimanali su sei
giorni settimanali (esclusi i festivi) dalle ore 8.00 alle ore 19.00. erogazioni superiori alle 12 ore
settimanali possono essere attivati in casi eccezionali e in via temporanea, sulla base di una
documentata relazione dell’assistente sociale e approvata con delibera di giunta.
Articolo 5
Modalità di accesso al servizio
la domanda di ammissione al servizio di assistenza domiciliare deve essere debitamente compilata e
firmata dall’interessato, o persona delegata, su apposito modulo e presentata all’istituzione del comune.
L’assistente sociale, nello svolgimento dell’istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all’utente che
presenta la domanda:
• situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità
assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l’intensità delle reti amicali, di vicinato e
di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della
presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
• situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla
presentazione di apposita documentazione. Previo consenso dell’utente e al fine di avvalorare la
documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed
eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito
richiedano l’attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in
raccordo con i competenti servizi dell’ULSS.
• situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell’utente, dei familiari
conviventi e dei parenti tenuti agli alimenti in base all’art. 433 del Codice Civile. A tal fine
verranno considerati i redditi così come specificati all’art. 13 del presente regolamento.
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Per l’accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente
documentazione:
• relazione dell’assistente sociale basata su visita domiciliare e colloqui con l’utente e la famiglia;
• certificato di invalidità civile o certificazione medica;
• dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa alla pensione di
invalidità;
Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell’istruttoria, l’assistente sociale e il
Responsabile del Servizio determinerà l’ammissibilità della domanda e il grado di urgenza
dell’intervento.
Articolo 6
Lista d’attesa.
1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte a tutte le richieste di intervento
pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio,
formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:
• situazione sociale e familiare:
• Persona che vive sola;
• Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto
potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
• Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire
supporti reali all’utente;
• Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) nel gestire la situazione (necessità di
assistenza/sorveglianza continua);
• Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività
lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri persone
che necessitano di supporti, ecc.);
• Problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto
all’utente;
• Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;
• situazione sanitaria:
• Patologia che comporta un elevato carico assistenziale
• situazione economica:
• ISEE dell’utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 6.000,00, come stabilito dall’art. del
presente regolamento;
Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante
per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale
complessiva dell’assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.
Articolo 7
Piano di Assistenza Individualizzato.
al momento dell’attivazione del servizio, l’assistente sociale formula un Piano di Assistenza
Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell’istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD
comunale e della rete dei servizi.
Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l’assistente sociale ne contatta i
referenti per la formulazione di un PAI comune che condivida gli obiettivi dell’intervento, ferme
restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.
Il PAI viene poi trasmesso agli operatori addetti per l’attuazione che verrà effettuata con la
supervisione dell’assistente sociale.
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Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall’utente e dai suoi familiari, anche in ragione
dell’eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.
Articolo 8
Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato.
Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L’assistenza
domiciliare viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o
assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito
al Servizio Sociale del Comune.Il PAI deve essere periodicamente aggiornato dall'assistente sociale,
secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio.
Il piano aggiornato viene formalmente comunicato all’utente. Le prestazioni indicate nel piano di
assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate
all'impegno orario degli operatori del servizio di assistenza domiciliare. Il piano di assistenza
individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l’assistito venga ad essere soggetto
ad una valutazione multidimensionale per l’erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell’ambito di
interventi di assistenza domiciliare integrata.
Articolo 9
Inserimenti d’urgenza
Possono essere inseriti in via di urgenza utenti che si trovino momentaneamente in stato di disagio
documentato (dimissioni ospedaliere, persone sottoposte a particolari terapie mediche, emergenze
sociali contingenti non permanenti).
L’inserimento straordinario, essendo finalizzato a permettere all’utente ed alla sua famiglia di
riorganizzarsi, potrà essere effettuato per un massimo di due mesi, utilizzando il monte ore, laddove
ancora disponibile, che a tale scopo verrà autorizzato.
Possono rientrare in tali casi anche gli utenti segnalati dai servizi sanitari del territorio.
Articolo 10
Cessazione, sospensione o riduzione del servizio
Il servizio cessa in caso di:
• decesso dell’utente;
• cambio del comune di residenza;
• richiesta scritta dell’utente;
• raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano individuale d’intervento
• ricovero definitivo in istituto.
Il servizio può essere sospeso in caso di:
• ricovero temporaneo presso strutture sanitarie, riabilitative, o case famiglia;
• soggiorni climatici;
• soggiorni da parenti;
• mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa.
Nel caso di interruzione dell’assistenza per ricovero ospedaliero, trasferimento in strutture residenziali
o trasferimento di domicilio, dovrà essere data immediata comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali del
Comune. Analogamente, occorrerà preventivamente comunicare ogni eventuale assenza dal proprio
domicilio, che impedisca di svolgere regolarmente il servizio.
Il servizio può essere ridotto o ampliato, nel numero delle ore o degli accessi, e nella tipologia delle
prestazioni in relazione alle mutate condizioni dell’utente.
L’Ufficio Servizi Sociali del Comune può modificare l’erogazione quantitativa del servizio in funzione
delle domande da soddisfare e delle risorse a propria disposizione.
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Articolo 11
Integrazione con i servizi del territorio
Nel caso in cui l’utente del servizio necessiti contemporaneamente di prestazioni assistenziali e
sanitarie andranno previsti, nella formulazione del piano individualizzato, interventi comuni dei servizi
coinvolti, nel rispetto delle specificità e dell’autonomia del ruolo e della responsabilità di ciascuno e
alla luce delle indicazioni della recente normativa in materia di assistenza integrata. Tale servizio
opera, infatti nello spirito della realizzazione della più completa integrazione programmatica tra i
servizi sanitari e quelli socio-assistenziali.
Nei singoli progetti di intervento si potranno prevedere collaborazioni, laddove possibile, con operatori
del volontariato sociale che abbiano esperienza nel campo dell’assistenza in favore di persone disabili
e/o anziane.
Articolo 12
Determinazione del costo del servizio e della quota di partecipazione a carico dell’utente
L’erogazione del servizio di assistenza domiciliare prevede la compartecipazione alla spesa da parte
dell’utente così come determinato annualmente dall’amministrazione comunale, contestualmente
all’approvazione del bilancio.
Articolo 13
Determinazione dei redditi
Per la determinazione generale dei redditi si rimanda a quanto previsto dal D. lgs. 31.03.98 n.109 e dal
D.Lgs 03.05.2000 n.130 e successive modifiche e integrazioni.
Nel computo del reddito si tiene conto dei redditi (compresi quelli non soggetti a ritenuta IRPEF) di
tutti i familiari conviventi con il richiedente il servizio di assistenza domiciliare.
La compartecipazione sarà calcolata sulla base del costo/orario di tutte le ore di servizio fornite in un
mese.
La quota di partecipazione sarà versata mensilmente mediante bollettino postale appositamente
predisposto e la cui ricevuta dovrà essere consegnata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune entro il
15 del mese successivo a quello cui si riferisce il versamento.
La mancata corresponsione di tale quota darà luogo alla sospensione del servizio di assistenza
domiciliare.
Concorrono alla determinazione del reddito tutti i redditi compresi quelli esenti da IRPEF (pensione e
assegno sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagno, pensione di guerra, rendite
INAIL e pensioni di infortunio). Il risultato sarà definito attraverso la scala di equivalenza art.62 del
regolamento dei servizi sociali.
Il comune si iserva la possibilità di effettuare controlli a campione.
Art.14
Entro i primi tre mesi dalla data di approvazione del presente regolamento il comune procederà alla
revisione delle concessioni di assistenza domiciliare già in atto, definite con le modalità e ai sensi degli
artt 4 e 5 del presente regolamento.
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