Istruzioni per il deposito di TRASCRIZIONI

Transcript

Istruzioni per il deposito di TRASCRIZIONI
Istruzioni per il deposito di TRASCRIZIONI
Applicazione
Tale procedura si applica (art. 138-139 del Codice della Proprietà Industriale) ai seguenti casi:
- gli atti che trasferiscono diritti;
- gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento (es.
licenze d’uso), privilegi speciali o di garanzia su brevetti e marchi;
- gli atti di divisione, di società, di transazione e rinuncia;
- le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti sopra indicati quando tali atti non siano stati
precedentemente trascritti;
- Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la
revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al
quale si riferiscono;
- il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;
- il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per
essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;
- i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;
- le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative
domande giudiziali;
- le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli
effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda
giudiziale.
Gli atti e le sentenze sopra indicati, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che
a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.
Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è
preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto.
INOLTRE:
- i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative (trascritti solo
per stabilire la continuità dei trasferimenti);
- verbale di pignoramento (La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia,
sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali
trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre
mesi dalla data della aggiudicazione stessa);
- le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali.
Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti
ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano
dei brevetti europei.
Come si chiede una trascrizione:
Va presentata un'istanza di trascrizione l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio
Nazionale, depositando i seguenti documenti:
1. Istanza di trascrizione
L’istanza (munita di marca da bollo da Euro 14,62) deve essere redatta in duplice copia bollata,
secondo il modello riportato in allegato, deve essere firmata dal richiedente o per incarico dal
mandatario e deve contenere le seguenti informazioni:
a) cognome e nome, residenza e domicilio elettivo agli effetti di legge del richiedente a favore
della quale viene chiesta la trascrizione e dell’eventualmente mandatario.
La domanda fatta da una società, da un'associazione o da un ente morale, deve contenere l'esatta e completa
denominazione della stessa e la sede, nonché la qualifica del firmatario. Se il richiedente risiede all'estero deve
eleggere, in ogni caso, il proprio domicilio in Italia ed indicarlo nella domanda.
b) cognome e nome, residenza e domicilio elettivo agli effetti di legge del precedente titolare;
c) il numero e la data di concessione del brevetto o marchio, oppure il numero e la data di
deposito se si tratta di domanda di brevetto o marchio;
Casi particolari:
Quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda, sia concessi alla stessa
persona - ed a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti o dell' atto da trascrivere sia lo
stesso - è possibile redigere un'istanza complessiva purché i titoli in questione siano indicati analiticamente.
Devono comunque essere pagate tante tasse di trascrizione quanti sono i diritti.
d) l'indicazione precisa dell'oggetto dell'atto da trascrivere (cessione, fusione ecc.).
2. Atto che si intende trascrivere
In originale ovvero in copia autentica (es. copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata), in regola con il bollo, e con l’obbligo fiscale della registrazione presso l’Agenzia delle
Entrate.
Casi particolari:
Atti redatti in Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla
lingua straniera traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla
rappresentanza diplomatica o consolare del paese in cui il testo fu
formato, o da traduttore ufficiale ai sensi art. 33 DPR 445/2000
Successione
dovrà esibirsi anche il certificato dell'avvenuta denuncia di successione.
Cessione totale
Cessione
parziale
SOLO attraverso lo strumento della DICHIARAZIONE DI
AVVENUTA CESSIONE in alternativa all’atto originale o alla sua
copia autentica è possibile allegare:
- una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione, contenente
l’elenco dei diritti che ne sono oggetto, sottoscritta dal cedente e dal
cessionario, senza necessità di autentica di firma.
Tali dichiarazioni devono essere in regola con l’obbligo fiscale della
registrazione (presso la competente Agenzia delle Entrate)
Certificato del registro imprese. I singoli riferimenti andranno però
citati nell'istanza.
Dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare in regola con l’obbligo
fiscale della registrazione (presso la competente Agenzia delle Entrate)
Fusione
Rinuncia
3. Attestazione di pagamento delle tasse
Secondo lo schema seguente:
Tipologia atto
Marchio
Importo N°
c/c Intestazione c/c
postale
81,00
668004
Ufficio delle Entrate Centro
Operativo Pescara
Brevetto (invenzione/ modello di 50,00
utilità/ modello o disegno)
668004
Ufficio delle Entrate Centro
Operativo Pescara
Lettera di incarico (eventuale)
668004
Ufficio delle Entrate Centro
Operativo Pescara
34,00
n.b. La tassa va versata per ogni diritto citato nella domanda di trascrizione.
4. Atto di procura o lettera d’incarico
Su carta da bollo da € 14,62, ove la domanda sia presentata da mandatario; in tal caso all'importo
risultante dal numero di atti di cui si chiede la trascrizione, dovrà aggiungersi, la tassa di € 34,00
per la lettera d'incarico.
RIEPILOGO COSTI DELL’OPERAZIONE DI TRASCRIZIONE (oltre ai bolli dove indicato):
Tipologia atto
Importo
Marchio
81,00
N°
c/c Intestazione c/c
postale
668004
Ufficio delle Entrate Centro Operativo
Pescara
Brevetto
50,00
(invenzione/
modello di utilità/
modello o disegno)
Lettera di incarico 34,00
(eventuale)
668004
Ufficio delle Entrate Centro Operativo
Pescara
668004
Ufficio delle Entrate Centro Operativo
Pescara
Marchio
In contanti presso l’ufficio brevetti
10 €
Brevetto
10 €
In contanti presso l’ufficio brevetti
(invenzione/
modello di utilità/
modello o disegno)
Per
la
copia 3,00
In contanti presso l’ufficio brevetti
autentica
(contanti) +
marca
da
bollo 14,62