Istruzioni per il deposito di TRASCRIZIONI
Transcript
Istruzioni per il deposito di TRASCRIZIONI
Istruzioni per il deposito di TRASCRIZIONI Applicazione Tale procedura si applica (art. 138-139 del Codice della Proprietà Industriale) ai seguenti casi: - gli atti che trasferiscono diritti; - gli atti che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento (es. licenze d’uso), privilegi speciali o di garanzia su brevetti e marchi; - gli atti di divisione, di società, di transazione e rinuncia; - le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti sopra indicati quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti; - Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono; - il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata; - il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile; - i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità; - le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali; - le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale. Gli atti e le sentenze sopra indicati, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto. INOLTRE: - i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative (trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti); - verbale di pignoramento (La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascrizioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa); - le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei. Come si chiede una trascrizione: Va presentata un'istanza di trascrizione l'Ufficio Brevetti e Marchi di qualsiasi Camera di Commercio Nazionale, depositando i seguenti documenti: 1. Istanza di trascrizione L’istanza (munita di marca da bollo da Euro 14,62) deve essere redatta in duplice copia bollata, secondo il modello riportato in allegato, deve essere firmata dal richiedente o per incarico dal mandatario e deve contenere le seguenti informazioni: a) cognome e nome, residenza e domicilio elettivo agli effetti di legge del richiedente a favore della quale viene chiesta la trascrizione e dell’eventualmente mandatario. La domanda fatta da una società, da un'associazione o da un ente morale, deve contenere l'esatta e completa denominazione della stessa e la sede, nonché la qualifica del firmatario. Se il richiedente risiede all'estero deve eleggere, in ogni caso, il proprio domicilio in Italia ed indicarlo nella domanda. b) cognome e nome, residenza e domicilio elettivo agli effetti di legge del precedente titolare; c) il numero e la data di concessione del brevetto o marchio, oppure il numero e la data di deposito se si tratta di domanda di brevetto o marchio; Casi particolari: Quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda, sia concessi alla stessa persona - ed a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti o dell' atto da trascrivere sia lo stesso - è possibile redigere un'istanza complessiva purché i titoli in questione siano indicati analiticamente. Devono comunque essere pagate tante tasse di trascrizione quanti sono i diritti. d) l'indicazione precisa dell'oggetto dell'atto da trascrivere (cessione, fusione ecc.). 2. Atto che si intende trascrivere In originale ovvero in copia autentica (es. copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata), in regola con il bollo, e con l’obbligo fiscale della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Casi particolari: Atti redatti in Gli atti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati dalla lingua straniera traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese in cui il testo fu formato, o da traduttore ufficiale ai sensi art. 33 DPR 445/2000 Successione dovrà esibirsi anche il certificato dell'avvenuta denuncia di successione. Cessione totale Cessione parziale SOLO attraverso lo strumento della DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CESSIONE in alternativa all’atto originale o alla sua copia autentica è possibile allegare: - una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione, contenente l’elenco dei diritti che ne sono oggetto, sottoscritta dal cedente e dal cessionario, senza necessità di autentica di firma. Tali dichiarazioni devono essere in regola con l’obbligo fiscale della registrazione (presso la competente Agenzia delle Entrate) Certificato del registro imprese. I singoli riferimenti andranno però citati nell'istanza. Dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare in regola con l’obbligo fiscale della registrazione (presso la competente Agenzia delle Entrate) Fusione Rinuncia 3. Attestazione di pagamento delle tasse Secondo lo schema seguente: Tipologia atto Marchio Importo N° c/c Intestazione c/c postale 81,00 668004 Ufficio delle Entrate Centro Operativo Pescara Brevetto (invenzione/ modello di 50,00 utilità/ modello o disegno) 668004 Ufficio delle Entrate Centro Operativo Pescara Lettera di incarico (eventuale) 668004 Ufficio delle Entrate Centro Operativo Pescara 34,00 n.b. La tassa va versata per ogni diritto citato nella domanda di trascrizione. 4. Atto di procura o lettera d’incarico Su carta da bollo da € 14,62, ove la domanda sia presentata da mandatario; in tal caso all'importo risultante dal numero di atti di cui si chiede la trascrizione, dovrà aggiungersi, la tassa di € 34,00 per la lettera d'incarico. RIEPILOGO COSTI DELL’OPERAZIONE DI TRASCRIZIONE (oltre ai bolli dove indicato): Tipologia atto Importo Marchio 81,00 N° c/c Intestazione c/c postale 668004 Ufficio delle Entrate Centro Operativo Pescara Brevetto 50,00 (invenzione/ modello di utilità/ modello o disegno) Lettera di incarico 34,00 (eventuale) 668004 Ufficio delle Entrate Centro Operativo Pescara 668004 Ufficio delle Entrate Centro Operativo Pescara Marchio In contanti presso l’ufficio brevetti 10 € Brevetto 10 € In contanti presso l’ufficio brevetti (invenzione/ modello di utilità/ modello o disegno) Per la copia 3,00 In contanti presso l’ufficio brevetti autentica (contanti) + marca da bollo 14,62