Determinazione n. 77 dd. 12.04.2016
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Determinazione n. 77 dd. 12.04.2016
COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI Via Nazionale, 12 38070 – VALLELAGHI Tel: 0461/340163 - Fax: 0461/340857 Email: [email protected] C.F.: 96085260220 P.IVA: 02237030222 COPIA DETERMINAZIONE n. serv. 18 dd. 12.04.2016 n. gen. 77 dd. 12.04.2016 SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità anno 2016. Valutazione delle domande e concessione del beneficio. (art. 65 Legge 448/1998 e art. 74 D.Lgs. 151/2001, art. 65 L.P. 3/2000 e s.m.i.) IL RESPONSABILE DI SERVIZIO Premesso che: l’art. 65 della Legge n. 448/1998, così come modificato dall’art. 13 della Legge n. 97/2013, ha introdotto la concessione di un assegno ai nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione europea resi denti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai loro familiari che seppur non aventi la cittadinanza di uno Stato membro siano titolari del diritto di soggiorno temporaneo o permanente, con almeno tre figli di età inferiore ai 18 anni; l’art. 66 della medesima Legge n. 448/1998, confluito successivamente nell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001, ha previsto l'erogazione di un assegno di maternità a favore di madri residenti in Italia che non beneficino del trattamento previdenziale dell'indennità di maternità; l’art. 23 del D.M. n. 452/2000 ha disposto che “gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della Legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residen ti nei comuni delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell’ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi”; ai sensi dell’art. 65 della L.P. n. 3/2000 “alla concessione ed erogazione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono competenti a provvedere gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale n. 14/1991”, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento provinciale; con deliberazione n. 787/2002 la Giunta Provinciale ha stabilito che ai fini della concessione dei benefici in argomento si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale; l'erogazione degli assegni al nucleo familiare e di maternità è subordinata alla valutazione dell'indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo familiare rilasciato da un CAF o altro soggetto autorizzato; annualmente, l'INPS comunica la rivalutazione della misura degli assegni e dei requisiti economici di accesso ai benefici sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im piegati. Per l'anno 2016 i nuovi importi sono stati determinati dall'INPS con circolare n. 46 del 02.03.2016; l'assegno di maternità può essere riconosciuto, fermi restando gli altri requisiti di legge, anche alle cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra, ratificata con legge 722/1954 e secondo quanto ritenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo acquisizione del parere favorevole espresso dalla Direzione Generale per l'Immigrazione e dal Ministero dell'Interno; in applicazione dell’art. 27 del D.Lgs. n. 251/2007 emanato in attuazione della direttiva 2004/83/CE, l’assegno di maternità e l’assegno al nucleo familiare possono essere riconosciuti anche ai titolari dello status di rifugiati politici e di protezione sussidiaria, in quanto, secondo tali disposizioni, questi ultimi soggetti hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria; pag. 1 di 3 con Nota dd. 19.03.2015 prot. n. S144/2015/23.4/152056, il Sevizio politiche sociali della PAT ha specificato che gli accordi euro mediterranei intercorsi con Tunisia, Marocco e Algeria, prevedono che i lavoratori di cittadinanza tunisina, marocchina e algerina e i loro familiari conviventi “godono, in materia di previdenza sociale di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati”. In tale concetto rientra anche l’erogazione dell’assegno di cui alla L.P. 20.03.2000 n. 3 posto che l’art. 3 del Regolamento (CE) n. 883/2004 individua tra i settori di sicurezza sociale anche quelli relativi alle prestazioni di maternità e paternità assimilate e le prestazioni familiari; le note del Servizio politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento dd. 19.09.2013 prot. n. S144/2013/23.2/508073 e dd. 10.10.2013 prot. n. S144/2013/23.2/550474, hanno precisato che l'assegno al nucleo familiare è riconosciuto anche a nuclei familiari composti da cittadini extra UE, purché in pos sesso del permesso di soggiorno di lungo periodo a decorrere dal 4 settembre 2013, data di entrata in vigore delle modifiche in tal senso all'art. 65, comma 1 della Legge 448/1998. Valutate le domande pervenute nel periodo 1o gennaio – 31 marzo 2016 tese ad ottenere gli assegni in argomento e verificata positivamente la sussistenza dei requisiti per il loro ottenimento, nelle misure ed importi di cui agli allegati 1 e 2, parte integrante e sostanziale del presente provveimento. Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale n. 66 dd. 07.04.2015 in cui: si prendeva atto che dall’anno 2015 si procede con una nuova modalità di pagamento dei benefici concessi, con l’utilizzo del Gestionale Amministrativo realizzato dal Comune di Trento e concordemente adottato da altri Enti Gestori del Trentino, tra cui la Comunità della Valle dei Laghi; veniva previsto che, in seguito all'adozione del nuovo gestionale, veniva assunto un unico impegno di spesa, rispettivamente, per la liquidazione degli assegni per il nucleo familiare e per la liquidazione degli assegni di maternità, che avrebbe comportato la variazione degli stessi in occasione di ogni ulteriore con cessione per l'anno in corso. Ritenuto pertanto di impegnare la spesa nelle seguenti misure: € 11.021,40.- al cap. 3134/50, intervento 1.01.0105 per l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare; € 6.777,80.- al cap. 3134/55, intervento 1.01.0105 per l'erogazione degli assegni di maternità; dando atto che eventuali successive erogazioni degli assegni in argomento andranno ad incrementare l'entità degli impegni di spesa acquisiti con il presente provvedimento. Visti: la L.P. 12.07.1991, n. 14 e s.m.: “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento”; la L.P. 27.07.2007, n. 13 e s.m.: “Politiche sociali nella provincia di Trento”; il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L); la deliberazione assembleare n. 4 dd. 12.02.2015 con la quale è stato approvato il Regolamento di contabilità della Comunità; il Testo unico delle leggi regionali sull’Ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; lo Statuto della Comunità della Valle dei Laghi. Ricordato che il Consiglio della Comunità con Delibera n. 2 dd. 17.03.2016 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 216, il Bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2016-2018. Preso atto che con deliberazione del Comitato esecutivo n. 27 dd. 17.03.2016 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, nella sua parte finanziaria relativa alla spesa. Richiamata la deliberazione giuntale n. 97 dd. 22.12.2015, con la quale si è da ultimo individuato il modello organizzativo per la gestione economico finanziaria della Comunità della Valle dei Laghi e sono stati individuati gli atti di competenza del Comitato esecutivo della Comunità e dei responsabili di Servizio. Visto che in base agli atti sopracitati la competenza ad adottare la presente determina è del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale. DETERMINA 1. di accogliere, per le motivazioni citate in premessa le domande presentate dai soggetti individuati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per beneficiare pag. 2 di 3 2. 3. 4. 5. 6. dell’assegno di maternità come previsto dall’art. 66 della Legge n. 448/1998 e ss. mm. e ii., nella misura a fianco di ciascuno indicata; di accogliere, per le motivazioni citate in premessa, le domande presentate dai soggetti individuati nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per beneficiare dell’assegno a favore di nuclei familiari con almeno 3 figli minori, come previsto dall’art. 65 della Legge n. 448/1998 e ss. mm. e ii., nella misura e nei termini a fianco di ciascuno indicati; di impegnare l’importo complessivo di € 17.799,20.- all'intervento 1.05.0105 del bilancio di previsione 2106, come segue: - € 11.021,40.- al cap. 3134/50 per la liquidazione degli assegni per il nucleo familiare; - € 6.777,80.- al cap. 3134/55 per la liquidazione degli assegni di maternità; di dare atto che gli allegati di cui ai punti 1 e 2 non riportano i dati dei beneficiari in quanto dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003; di dare atto, come previsto dalla determinazione del Responsabile del Servizio Socio- Assistenziale n. 66 del 07.04.2015 che eventuali ulteriori erogazioni determinate nel corso dell'anno 2016 andranno ad integrare gli impegni di spesa assunti ai sensi del punto precedente; di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa la presentazione di ricorso: - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; - straordinario al Presidente della Repubblica, da chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. I due ricorsi sono alternativi. PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEGRETARIO GENERALE F.to dott.ssa Cinzia Mattevi SERVIZIO FINANZIARIO Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa (art. 5 R.C.). Vallelaghi, 12 aprile 2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to dott.ssa Paola Brentari SERVIZIO FINANZIARIO Si attesta, per quanto di competenza, che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile. Vallelaghi, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Paola Brentari COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. Vallelaghi, li IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Cinzia Mattevi pag. 3 di 3