Convenzione trasporto sociale per Livorno

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Convenzione trasporto sociale per Livorno
CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE
DEGLI OSPITI RESIDENTI E DIURNISTI
DELLE RR.SS.AA. VILLA SERENA E G. PASCOLI
Premesso che l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno interviene per garantire
il trasporto sociale in favore dei portatori di handicap ospiti dei Centri Diurni e degli ospiti residenti
e diurnisti delle R.S.A. “Villa Serena” e “G. Pascoli” avvalendosi di organizzazioni di volontariato,
nel quadro del vigente Accordo regionale ANCI–Volontariato per il trasporto sociale e relativa
Convenzione tipo.
L’anno ………… , il giorno ………… del mese di ……………..…. , presso la sede dell’Istituzione
per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno
TRA
l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno, rappresentata dal Direttore, Dott.
Giovanni Bencini, nato a Livorno il 13.09.1957 e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene
in legale rappresentanza dell’ente suddetto, in forza dello Statuto e del regolamento Comunale dei
Contratti e dell’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, munito dei poteri per questo atto
in forza della disposizione sindacale n.94499 del 04.12.2006 esecutiva ai sensi di legge;
E
le Associazioni di volontariato
..............................................................................,
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
rispettivamente
rappresentate
dal
………………………………………………………….……………………………………… nato a
….……………………………………………………………… il …………………………… , dal
…………………………………………………………………………………………………. nato a
…………………..……………………………………………... il …………………………… e dal
…………………………………………………………………
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
OGGETTO
La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Istituzione per i Servizi alla Persona e
.................................................................................,
di cui l’Istituzione si avvale ai fini
dell’espletamento del servizio gratuito degli ospiti residenti e diurnisti delle RR.SS.AA. Comunali
"Villa Serena e G. Pascoli”.
ART. 2
DESTINATARI DEI SERVIZI
Il Servizio di cui all’Art.1 è erogato degli anziani ospiti del centro diurno di Villa Serena e degli
ospiti residenti delle RRSSAA.
L’Istituzione fornisce al gestore l’elenco nominativo dei beneficiari del Servizio, nonché i relativi
aggiornamenti.
Fermo restando l’impegno del gestore a svolgere il Servizio di trasporto come sopra, l’Istituzione
ha facoltà di avvalersi del Servizio oggetto di convenzione per trasferimenti individuali e/o
collettivi non programmati, a carattere occasionale.
I trasporti non programmati debbono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio
dell’Istituzione.
ART. 3
MEZZI
Per l’espletamento del Servizio di trasporto sociale è garantita la disponibilità del/gli automezzo/i
................ necessari appositamente attrezzati per il trasporto nelle forme di legge.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi messi a disposizione rimane a totale carico del
gestore.
ART. 4
PERSONALE
Per il servizio di trasporto degli anziani ospiti del centro diurno di Villa Serena non è richiesta la
presenza dell’accompagnatore.
La dotazione organica è costituita come segue:
- ...... autista provvisto di patente B o D + CAP, conformemente a quanto disposto dalla vigente
normativa per le diverse tipologie degli automezzi;
Il gestore assicura la continuità degli operatori addetti al servizio facendosi carico degli oneri
relativi al trattamento previdenziale assistenziale ed assicurativo del suddetto personale
conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto dei
Contratti collettivi di lavoro di categoria.
Il gestore comunica all’Istituzione per i Servizi alla Persona il nominativo del Responsabile del
Servizio oggetto di convenzione individuandolo nel Sig. ……………………….
ART. 5
MODALITA’ ATTUATIVE
Il Servizio di trasporto sociale oggetto della presente convenzione è affidato ......................, ed è
espletato in spirito di collaborazione con le seguenti modalità ................:
a) trasporto di n° 15 ......... anziani ospiti del centro diurno di Villa Serena
Il servizio consiste nel trasporto giornaliero dall’abitazione di residenza al Centro diurno di Villa
Serena e viceversa, per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato). Il servizio è escluso la
domenica ed i festivi infrasettimanali. Il gestore assicura:
− la partenza dall'abitazione non prima delle 09,15,
− l’arrivo a destinazione dei trasportati entro le ore 10.00/10.15,
− la partenza del viaggio di ritorno alle ore 19.00/19.15.
E’ facoltà della Direzione RSA modificare tali orari in relazione ad intervenute esigenze di carattere
organizzativo o altro.
b) trasporto ospiti residenti della RSA Villa Serena
In ogni caso, la mattina il mezzo dovrà partire da Villa Serena alle ore 9 per consentire a gli ospiti
della RSA il raggiungimento del centro città; il mezzo dovrà poi ripartire da P.zza Grande alle ore
11.00 per consentire agli stessi ospiti il rientro a Villa Serena. La Direzione RSA si riserva la
facoltà di interrompere il servizio, previo preavviso di 15 giorni, o di concordare modalità
organizzative diverse.
c) servizi a carattere non continuativo, attivabili a richiesta in caso di esigenza
In caso di particolari esigenze e/o emergenze, è facoltà dell’Istituzione di avvalersi del servizio per
trasferimenti individuali e/o collettivi non programmati, a carattere occasionale. Il gestore assicura
l’attivazione dei servizi con un preavviso minimo di 1 giorno.
ART. 6
ONERI ASSICURATIVI
Il gestore provvede alla stipula di adeguata Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso
terzi, comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge, esonerando
l’Istituzione per i Servizi alla Persona da qualsiasi responsabilità in merito.
Il gestore provvede inoltre ad assicurare il personale volontario impegnato nell’erogazione del
servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto di
convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Il rimborso forfetario degli oneri assicurativi è ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo
Art.10, conformemente a quanto previsto nell’Art.7 della Legge-quadro sul Volontariato n. 266/91.
ART. 7
INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
L'Istituzione per i Servizi alla Persona si riserva la facoltà di applicazione di penalità, secondo
quanto disposto all'art.12 del disciplinare a cui si rimanda, nel caso in cui il gestore ponga in essere
inadempimenti nella gestione del servizio.
La presente Convenzione deve intendersi risolta di diritto da parte dell’Istituzione qualora siano
state contestate, previa diffida rimasta senza esito, le seguenti irregolarità:
- grave e perdurante inosservanza degli impegni assunti
- comprovata inadeguatezza degli operatori e/o mezzi e attrezzature resi disponibili
- violazione dei diritti degli utenti.
Si rimanda in proposito all'art.13 del disciplinare.
ART. 8
DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto di cessione e/o subappalto, in tutto o in parte, del Servizio oggetto della
Convenzione.
ART. 9
DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata della presente Convenzione è determinata in anni due a decorrere dal ........................, e
s’intenderà rinnovata per ulteriori due anni (o per minor periodo secondo le esigenze di servizio)
qualora sia stato adottato a riguardo un formale provvedimento di rinnovo, da comunicarsi al .........
con lettera raccomandata.
ART. 10
CORRISPETTIVO
L’Istituzione mette a disposizione per la gestione del servizio di trasporto sociale di cui al
precedente
art.5
commi
a)
e
b),
l’importo
annuo
di
euro
.....0.000,00
(......................eurovirgolazerozero) esclusa IVA.
Con tale corrispettivo l' Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa nei
confronti dell’Ente appaltatore per il servizio in parola, senza alcun diritto a nuovi o maggiori
compensi.
Il pagamento del corrispettivo avverrà con rate posticipate previa fatturazione mensile, secondo le
modalità meglio precisate all’Art.10 del disciplinare.
Il corrispettivo, come sopra indicato, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
A partire dal secondo anno contrattuale sarà applicato annualmente l’aggiornamento dei
corrispettivi in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT relativo al costo della
vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), riferita al mese di scadenza dell’anno contrattuale
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Per i servizi di trasporto attivati di cui al precedente art.5 comma c) di volta in volta si procederà
alla negoziazione del prezzo offerto.
ART. 11
FORO COMPETENTE
Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il
Foro di Livorno.
Tutte le spese del presente Atto sono a carico dell'Associazione convenzionata, la quale richiede le
agevolazioni previste in materia di imposta di Bollo e Registro dall’Art. 8 della Legge n.266 del 118-1991.
PER LA
PER L’ ISTITUZIONE