Convenzione trasporto sociale per Livorno
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Convenzione trasporto sociale per Livorno
CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DEGLI OSPITI RESIDENTI E DIURNISTI DELLE RR.SS.AA. VILLA SERENA E G. PASCOLI Premesso che l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno interviene per garantire il trasporto sociale in favore dei portatori di handicap ospiti dei Centri Diurni e degli ospiti residenti e diurnisti delle R.S.A. “Villa Serena” e “G. Pascoli” avvalendosi di organizzazioni di volontariato, nel quadro del vigente Accordo regionale ANCI–Volontariato per il trasporto sociale e relativa Convenzione tipo. L’anno ………… , il giorno ………… del mese di ……………..…. , presso la sede dell’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno TRA l’Istituzione per i Servizi alla Persona del Comune di Livorno, rappresentata dal Direttore, Dott. Giovanni Bencini, nato a Livorno il 13.09.1957 e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in legale rappresentanza dell’ente suddetto, in forza dello Statuto e del regolamento Comunale dei Contratti e dell’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, munito dei poteri per questo atto in forza della disposizione sindacale n.94499 del 04.12.2006 esecutiva ai sensi di legge; E le Associazioni di volontariato .............................................................................., ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ rispettivamente rappresentate dal ………………………………………………………….……………………………………… nato a ….……………………………………………………………… il …………………………… , dal …………………………………………………………………………………………………. nato a …………………..……………………………………………... il …………………………… e dal ………………………………………………………………… SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 OGGETTO La presente Convenzione disciplina i rapporti tra l’Istituzione per i Servizi alla Persona e ................................................................................., di cui l’Istituzione si avvale ai fini dell’espletamento del servizio gratuito degli ospiti residenti e diurnisti delle RR.SS.AA. Comunali "Villa Serena e G. Pascoli”. ART. 2 DESTINATARI DEI SERVIZI Il Servizio di cui all’Art.1 è erogato degli anziani ospiti del centro diurno di Villa Serena e degli ospiti residenti delle RRSSAA. L’Istituzione fornisce al gestore l’elenco nominativo dei beneficiari del Servizio, nonché i relativi aggiornamenti. Fermo restando l’impegno del gestore a svolgere il Servizio di trasporto come sopra, l’Istituzione ha facoltà di avvalersi del Servizio oggetto di convenzione per trasferimenti individuali e/o collettivi non programmati, a carattere occasionale. I trasporti non programmati debbono essere preventivamente autorizzati dal competente Ufficio dell’Istituzione. ART. 3 MEZZI Per l’espletamento del Servizio di trasporto sociale è garantita la disponibilità del/gli automezzo/i ................ necessari appositamente attrezzati per il trasporto nelle forme di legge. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi messi a disposizione rimane a totale carico del gestore. ART. 4 PERSONALE Per il servizio di trasporto degli anziani ospiti del centro diurno di Villa Serena non è richiesta la presenza dell’accompagnatore. La dotazione organica è costituita come segue: - ...... autista provvisto di patente B o D + CAP, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse tipologie degli automezzi; Il gestore assicura la continuità degli operatori addetti al servizio facendosi carico degli oneri relativi al trattamento previdenziale assistenziale ed assicurativo del suddetto personale conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonché nel rispetto dei Contratti collettivi di lavoro di categoria. Il gestore comunica all’Istituzione per i Servizi alla Persona il nominativo del Responsabile del Servizio oggetto di convenzione individuandolo nel Sig. ………………………. ART. 5 MODALITA’ ATTUATIVE Il Servizio di trasporto sociale oggetto della presente convenzione è affidato ......................, ed è espletato in spirito di collaborazione con le seguenti modalità ................: a) trasporto di n° 15 ......... anziani ospiti del centro diurno di Villa Serena Il servizio consiste nel trasporto giornaliero dall’abitazione di residenza al Centro diurno di Villa Serena e viceversa, per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato). Il servizio è escluso la domenica ed i festivi infrasettimanali. Il gestore assicura: − la partenza dall'abitazione non prima delle 09,15, − l’arrivo a destinazione dei trasportati entro le ore 10.00/10.15, − la partenza del viaggio di ritorno alle ore 19.00/19.15. E’ facoltà della Direzione RSA modificare tali orari in relazione ad intervenute esigenze di carattere organizzativo o altro. b) trasporto ospiti residenti della RSA Villa Serena In ogni caso, la mattina il mezzo dovrà partire da Villa Serena alle ore 9 per consentire a gli ospiti della RSA il raggiungimento del centro città; il mezzo dovrà poi ripartire da P.zza Grande alle ore 11.00 per consentire agli stessi ospiti il rientro a Villa Serena. La Direzione RSA si riserva la facoltà di interrompere il servizio, previo preavviso di 15 giorni, o di concordare modalità organizzative diverse. c) servizi a carattere non continuativo, attivabili a richiesta in caso di esigenza In caso di particolari esigenze e/o emergenze, è facoltà dell’Istituzione di avvalersi del servizio per trasferimenti individuali e/o collettivi non programmati, a carattere occasionale. Il gestore assicura l’attivazione dei servizi con un preavviso minimo di 1 giorno. ART. 6 ONERI ASSICURATIVI Il gestore provvede alla stipula di adeguata Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, comprensiva di tutti i terzi trasportati, secondo le vigenti norme di legge, esonerando l’Istituzione per i Servizi alla Persona da qualsiasi responsabilità in merito. Il gestore provvede inoltre ad assicurare il personale volontario impegnato nell’erogazione del servizio contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il rimborso forfetario degli oneri assicurativi è ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo Art.10, conformemente a quanto previsto nell’Art.7 della Legge-quadro sul Volontariato n. 266/91. ART. 7 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE L'Istituzione per i Servizi alla Persona si riserva la facoltà di applicazione di penalità, secondo quanto disposto all'art.12 del disciplinare a cui si rimanda, nel caso in cui il gestore ponga in essere inadempimenti nella gestione del servizio. La presente Convenzione deve intendersi risolta di diritto da parte dell’Istituzione qualora siano state contestate, previa diffida rimasta senza esito, le seguenti irregolarità: - grave e perdurante inosservanza degli impegni assunti - comprovata inadeguatezza degli operatori e/o mezzi e attrezzature resi disponibili - violazione dei diritti degli utenti. Si rimanda in proposito all'art.13 del disciplinare. ART. 8 DIVIETO DI SUBAPPALTO E’ fatto divieto di cessione e/o subappalto, in tutto o in parte, del Servizio oggetto della Convenzione. ART. 9 DURATA DELLA CONVENZIONE La durata della presente Convenzione è determinata in anni due a decorrere dal ........................, e s’intenderà rinnovata per ulteriori due anni (o per minor periodo secondo le esigenze di servizio) qualora sia stato adottato a riguardo un formale provvedimento di rinnovo, da comunicarsi al ......... con lettera raccomandata. ART. 10 CORRISPETTIVO L’Istituzione mette a disposizione per la gestione del servizio di trasporto sociale di cui al precedente art.5 commi a) e b), l’importo annuo di euro .....0.000,00 (......................eurovirgolazerozero) esclusa IVA. Con tale corrispettivo l' Associazione si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa nei confronti dell’Ente appaltatore per il servizio in parola, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo avverrà con rate posticipate previa fatturazione mensile, secondo le modalità meglio precisate all’Art.10 del disciplinare. Il corrispettivo, come sopra indicato, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. A partire dal secondo anno contrattuale sarà applicato annualmente l’aggiornamento dei corrispettivi in misura pari alla variazione percentuale dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), riferita al mese di scadenza dell’anno contrattuale rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per i servizi di trasporto attivati di cui al precedente art.5 comma c) di volta in volta si procederà alla negoziazione del prezzo offerto. ART. 11 FORO COMPETENTE Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il Foro di Livorno. Tutte le spese del presente Atto sono a carico dell'Associazione convenzionata, la quale richiede le agevolazioni previste in materia di imposta di Bollo e Registro dall’Art. 8 della Legge n.266 del 118-1991. PER LA PER L’ ISTITUZIONE