Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici PROGETTO “SICUREZZA SCUOLE

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Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici PROGETTO “SICUREZZA SCUOLE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICA
Servizio Impiantistica e della sicurezza
via Solferino, 16 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039/3940206-24 - fax 039/3940208
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Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici
PROGETTO “SICUREZZA SCUOLE”
Premessa:
Lo scopo di questo progetto è quello di portare a conoscenza dei Dirigenti scolastici delle strutture in capo
all’amministrazione Provinciale di Monza e Brianza, circa gli adempimenti previsti relativi alla sicurezza
impiantistica e correlati alla messa in servizio, all’utilizzo ed alla manutenzione delle
attrezzature/impianti presenti all’interno dell’edificio scolastico.
Le tipologie di impianti considerate sono le seguenti:
Impianti elettrici
Ascensori
Impianti di riscaldamento
Tra le disposizioni generali di tutela riportate nel D.lgs n.81/2008 e s.m.i., all’art. 64 lett. c) si dispone che
“i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori”; inoltre, l’art. 71 comma 4 pone a carico del datore di lavoro
l’obbligo di prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in
conformità alle istruzioni d’uso e siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza.
Appare, pertanto, evidente quanto sia importante la corretta messa in esercizio ed il successivo
mantenimento dei requisiti minimi di sicurezza con il fine di tutelare tutte le persone che svolgono attività
a vario titolo all’interno degli istituti scolastici.
Lo scopo della presente iniziativa è, quindi, quello di promuovere l’autovalutazione dei requisiti
tecnologici degli impianti e delle attrezzature di cui sopra da parte dei dirigenti scolastici con la
collaborazione dell’Ufficio competente dell’amministrazione provinciale.
L’autovalutazione verrà effettuata tramite la somministrazione di check-list (ALLEGATO 1) su cui è
riportato un elenco di requisiti tecnologici generali minimi.
La check-list dovrà essere riconsegnata al SERVIZIO IMPIANTISTICA dell’ASL MB entro il
termine ultimo del 31/10/2013.
Al fine di rendere più agevole e chiara l’identificazione dei requisiti generali contemplati nella check-list
di autovalutazione si fornisce un’ulteriore scheda di dettaglio (ALLEGATO 2) la quale non dovrà essere
riconsegnata.
Impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche:
L’art. 80 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di prendere tutte le
misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:
Sede Legale: Monza 20900 viale Elvezia, 2 – tel. 039 23841 – www.aslmonzabrianza.it - C.F. / P. IVA 02734330968
CSQ Certificazione Sistema Gestione Qualità
Norma UNI EN ISO 9001:2008
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Servizio Impiantistica e della sicurezza
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a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Al fine di perseguire tale scopo, viene effettuata una valutazione del rischio specifica (art. 28 e 81) e
successivamente devono essere adottate tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare
o ridurre al minimo i rischi presenti ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire
nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui all’art. 80.
Nel caso specifico, gli impianti costruiti nel rispetto delle norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)
sono riconosciuti come costruiti a regola dell’arte secondo quanto richiamato dalla Legge 186 del 1 marzo
1968.
Anche gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature devono essere protetti dagli effetti dei fulmini
secondo le norme tecniche (Norma CEI 81/10) in accordo con quanto disposto dall’art. 84 del D.Lgs n.
81/08.
Gli impianti elettrici e di protezione dai fulmini devono essere periodicamente sottoposti a controllo
secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e della normativa vigente (DM 26/08/92 art. 12.3,
CEI 64/8 – 6, CEI 64-52, CEI 81/10) per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della
sicurezza.
A tal fine, in aggiunta a quanto sopra, gli impianti dovranno essere verificati periodicamente ogni 2 anni
secondo quanto disposto dall’art 4 comma 1 del DPR 22 ottobre 2001 n. 462.
Impianti di riscaldamento:
Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del D.lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie
affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto
di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza .
In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell’art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere,
secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche
o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:
- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte
a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio), al fine di assicurarne
l’installazione corretta e il buon funzionamento;
- siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini
della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da “persona competente”.
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L’art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato
VII del medesimo decreto siano sottoporte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di
conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato; per
quanto riguarda gli impianti termici, l’All. VII fa riferimento alla seguente tipologia, per la quale la
periodicità delle verifica è quinquennale:
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW.
Tali attrezzature devono essere provviste di libretto di impianto rilasciato da ANCC/ISPESL/INAIL.
Inoltre, il Decreto Legislativo 11 aprile 2011 regolamenta le modalità di effettuazione della verifica
periodica di tali impianti. La prima di queste (prima verifica periodica) deve essere effettuata entro
cinque anni dalla data di messa in servizio e deve essere richiesta, almeno 60 giorni prima dello scadere
del termine, da parte del datore di lavoro (dirigente scolastico) all’INAIL competente per territorio.
Inoltre, nella richiesta occorre indicare il soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’INAIL si potrà
avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti. La verifica verrà effettuata
entro 60 giorni dalla data dell’istanza.
Discorso analogo vale anche per la verifica periodica successiva alla prima, per la quale, però, la
titolarità della funzione appartiene all’ASL territorialmente competente: almeno 30 GIORNI PRIMA DI
OGNI SCADENZA PERIODICA (5 anni), il datore di lavoro deve inviare richiesta di verifica all’ASL,
indicando contestualmente il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale l’ASL si
potrà avvalere qualora non riuscisse ad effettuare la verifica nei termini previsti. Il termine per
l’effettuazione della verifica è, in questo caso, di 30 giorni a partire dalla richiesta.
Presso l’INAIL e le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati di cui sopra.
Ascensori:
L’ascensore è un impianto soggetto alla direttiva 95/16/CE, recepita in Italia dal DPR 30 aprile 1999, n.
162.
L’amministratore dell’edificio scolastico deve assicurare che gli ascensori installati rispettino le
indicazioni fornite da decreto sopracitato in aggiunta alle prescrizioni di cui al punto 4.2 del DM
26/08/2002. Gli impianti devono essere in possesso di libretto di omologazione ENPI/ISPESL , o se
successivi all’entrata in vigore del DPR 162/99, di idonea dichiarazione di conformità rilasciata da
Organismo di certificazione autorizzato.
Ulteriori requisiti da verificare sono:
1.
2.
Manutenzione periodica: l’art. 15 del DPR 162/99 stabilisce che la manutenzione dell’impianto
venga affidata ad una ditta specializzata, che provveda per mezzo di personale munito di apposita
abilitazione. L’attività di manutenzione deve essere svolta almeno ogni 6 mesi e deve essere
registrata su di un apposito libretto.
Verifica periodica: ai sensi dell’art. 13 l’amministratore deve affidare l’incarico di effettuare la
verifica periodica all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o ad un Organismo
Notificato; la verifica ha periodicità biennale.
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3.
4.
5.
6.
7.
Verifica straordinaria: a seguito di modifiche riportate all'articolo 2, comma 1, lettera m),
oppure a seguito di incidente rilevante o a seguito di verbale di verifica negativo l’amministratore
deve inviare richiesta di Verifica Straordinaria al soggetto verificatore come riportato nell’art. 14.
In sede di Verifica (periodica e straordinaria) il libretto dell’impianto ed i verbali delle verifiche
periodiche precedenti devono essere disponibili nel locale macchinario.
Nel locale macchinario deve essere conservato lo schema elettrico e, nel caso di ascensori
idraulici, anche lo schema idraulico.
Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani ascensore deve essere congruente alle
prescrizioni di cui alla classificazione dell’istituto (tipo 0 - 5);
Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio
previste dal DM 16/05/87 n. 246 e DM 15/09/05 (G.U. del 05/10/2005 n. 232).
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per porgere distinti
saluti.
Il Direttore del
Servizio Impiantistica e della Sicurezza
Dott. Ing. Claudio Lorenzo Albera
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