PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI Roma

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PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI Roma
PROFILI FISCALI DELLE
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI
Roma, 18 marzo 2016
DOTT. LEONARDO RICCIO
PREMESSA
REDDITO DI LAVORO AUTONOMO -> PRINCIPIO DI CASSA
REDDITO DI IMPRESA -> PRINCIPIO DI COMPETENZA
PRINCIPIO DI CASSA
il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei
compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di
imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio
dell'arte o della professione
PRINCIPIO DI COMPETENZA
l'effetto delle attività aziendali deve manifestarsi
contabilmente nell' esercizio cui tali attività si riferiscono
indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria
PRINCIPIO DI COMPETENZA
I ricavi sono di competenza di un periodo quando:
1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato
completato (la prestazione è stata completata);
2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio
sostanziale del titolo di proprietà.
Tale momento è di norma coincidente con il momento in cui
le prestazioni di servizio sono rese e sono fatturabili.
Di contro i costi devono essere correlati con i ricavi ad essi
riferibili.
PRINCIPIO DI COMPETENZA
i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio al fine
di contrapporre ai ricavi i costi, sia certi che presunti, che per
associazione di causa/effetto sono ad essi riferibili.
NECESSITA’ DI UNA PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DELLA
TIPOLOGIA DI REDDITO PRODOTTO DALLA S.T.P.
Nessun riferimento nel:
- Art. 10 commi da 3 a 11 della Legge 183/2011 (norma
istitutiva)
- Decreto Ministero della Giustizia n.34 del 8/2/2013 (decreto
attuativo)
NECESSITA’ DI INTERPRETARE IN BASE ALL’ANALISI DEI
PRESUPPOSTI SU CUI SI FONDA LA DISCIPLINA DELLE S.T.P.
- Soggettivo
- Oggettivo
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
(Focus sul soggetto che esercita l’attività)
- La S.T.P. può essere costituita, tra l’altro, secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del C.C.
S.n.c.
S.a.s.
S.r.l.
S.p.a. …
.
Società Cooperative
PRESUPPOSTO SOGGETTIVO
(Focus sul soggetto che esercita l’attività)
- Art. 6 comma 3 TUIR I redditi delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale,
sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le
norme relative a tali redditi.
e Art. 81 comma 1 TUIR Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte
provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le
disposizioni di questa sezione.
IL REDDITO E’ CONSIDERATO REDDITO D’IMPRESA
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
(Focus sull’oggetto dell’attività)
- Art. 10 comma 3 L. 183/2011
La qualifica di S.T.P. può essere assunta dalle società il cui atto
costitutivo preveda “l’esercizio in via esclusiva dell’attività
professionale da parte dei soci”
PRESUPPOSTO OGGETTIVO
(Focus sull’oggetto dell’attività)
Il reddito prodotto dalla S.T.P. è assimilabile al REDDITO
DI LAVORO AUTONOMO secondo il presupposto
oggettivo dell'attività.
SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI
SOCIETA’ TRA AVVOCATI
(Art. 16 e segg. D.Lgs.2/2/2001 n.96)
Risoluzione A.d.E. n.118/E del 26/5/2003:
produce REDDITO DI LAVORO AUTONOMO perché la relazione governativa al
decreto, dopo aver sottolineato il carattere professionale della società, ha
precisato che il richiamo delle norme sulla s.n.c. non significa che le società tra
avvocati siano inquadrabili tra le società commerciali e che il non
assoggettamento alle procedure concorsuali conferma la peculiarità del tipo
societario e la natura non commerciale dell'attività svolta. Pertanto il rinvio alle
disposizioni previste per la s.n.c. opera solo in ambito civilistico (regole di
funzionamento) mentre ai fini fiscali è necessario avere riguardo alla concreta
attività svolta... ne consegue che il reddito prodotto si qualifica come reddito di
lavoro autonomo essendo tali società assimilabili alle associazioni professionali
costituite per l'esercizio in comune di arti e professioni.
SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI
SOCIETA’ DI INGEGNERIA
(Art. 90 comma 2 lettera b del D.L. 12/04/2006 n.163)
Risoluzione A.d.E. n.56/E del 4/5/2006:
produce REDDITO D’IMPRESA perché sono società
obbligate a costituirsi in forma di società di capitale o
cooperative nonostante l'oggetto sociale sia
esclusivamente professionale.
DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO IL 23/07/2013
- prendeva atto della mancanza di una disciplina relativa al
regime fiscale delle S.T.P.
- focalizzava la distinzione tra esercizio della professione
(svolta anche in forma associata e societaria) ed esecuzione
della prestazione professionale (che può essere svolta
esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato)
DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO IL 23/07/2013
- sanciva che l’esercizio in forma societaria non faceva venir
meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal
singolo socio professionista
- asseriva che le S.T.P. erano assoggettate al medesimo
trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti che
producono REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ATTRIBUITO
AI SOCI PROFESSIONISTI PER TRASPARENZA
IN SENSO CONFORME AL DETTATO DEL D.D.L. SI E’ ESPRESSO
L’IRDCEC CON CIRCOLARE N. 34 DEL 19/09/2013
EVIDENZIANDO CHE LA NORMA E’ ISPIRATA AD UN
“ESPLICITO
RICONOSCIMENTO
DEL
PRINCIPIO
DI
PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA”
E invece…
08 maggio 2014 – la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate con
risposta ad interpello 08 maggio 2014 secondo cui «anche per le Stp trovano
conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per
effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, delle società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito
d'impresa».
Interpretazione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, in
sede di risposta ad interpello :
La STP produce reddito d’impresa !!
Ed ancora…
16 ottobre 2014 – Consulenza giuridica n.954-55/2014 della
Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ad un
quesito posto dall’ODCEC di Trento:
“...le STP possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone
che delle società di capitali ovvero anche ai tipi della società cooperativa.
Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma
appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e
pertanto sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto,
salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge
speciale n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo.
Ne consegue che anche per le STP trovano conferma le previsioni di cui all'art. 6 ultimo
comma e 81 del TUIR per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome
collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle
lettere a e b del comma 1 dell'art. 73 da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito
di impresa.
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP non assume alcuna rilevanza,
pertanto, l'esercizio dell'attività professionale risultando a tal fine determinante il fatto
di operare in una veste giuridica societaria.
Con riferimento al caso prospettato, i redditi prodotti dalla STP costituita nella forma di
s.r.l. costituiscono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del TUIR, con la conseguenza
che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta di acconto di cui
all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. la predetta qualificazione rileva anche ai fini
dell'applicazione dell'Irap di cui al d.lgs. n. 446 del 1997.”
E per finire…
30 ottobre 2014
Il Consiglio dei Ministri ha eliminato dal “Decreto
Semplificazioni” la disposizione che assimilava le STP alle
associazioni professionali.
CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO
Se la STP adotta il modello societario delle società di persone il
reddito di impresa prodotto è attribuito per trasparenza ai soci in
proporzione alle quote di partecipazione agli utili degli stessi (la
Stp compila il modello Unico SP mentre il socio professionista
compila il quadro RH del modello Unico PF).
CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO
Se la STP adotta il modello societario delle società di capitali il
reddito di impresa prodotto è tassato in capo alla stessa e verrà
tassato in capo ai soci solamente in caso di successiva distribuzione
degli utili come reddito di capitale e non di partecipazione (la Stp
compila il modello Unico SC).
Resta salva la facoltà di optare per il regime di trasparenza (che
riporta alla situazione precedente).
CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO - RITENUTE
In ogni caso la qualificazione di reddito di impresa fa venire meno
l'assoggettamento a ritenuta di acconto dei compensi percepiti
dalla STP.
CONCLUSIONI: IRAP
Anche ai fini IRAP si applicano le regole previste per le società,
pertanto la STP in qualunque forma costituita è tenuta in proprio
all'assoggettamento al tributo secondo le norme previste dall’art. 5
della D.Lgs. n. 446/1997.
QUESTIONI APERTE
Manca coordinamento del passaggio da principio di cassa a
principio di competenza.