PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI Roma
Transcript
PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA` TRA PROFESSIONISTI Roma
PROFILI FISCALI DELLE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI Roma, 18 marzo 2016 DOTT. LEONARDO RICCIO PREMESSA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO -> PRINCIPIO DI CASSA REDDITO DI IMPRESA -> PRINCIPIO DI COMPETENZA PRINCIPIO DI CASSA il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione PRINCIPIO DI COMPETENZA l'effetto delle attività aziendali deve manifestarsi contabilmente nell' esercizio cui tali attività si riferiscono indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria PRINCIPIO DI COMPETENZA I ricavi sono di competenza di un periodo quando: 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato (la prestazione è stata completata); 2) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà. Tale momento è di norma coincidente con il momento in cui le prestazioni di servizio sono rese e sono fatturabili. Di contro i costi devono essere correlati con i ricavi ad essi riferibili. PRINCIPIO DI COMPETENZA i costi devono essere correlati con i ricavi dell'esercizio al fine di contrapporre ai ricavi i costi, sia certi che presunti, che per associazione di causa/effetto sono ad essi riferibili. NECESSITA’ DI UNA PRELIMINARE INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI REDDITO PRODOTTO DALLA S.T.P. Nessun riferimento nel: - Art. 10 commi da 3 a 11 della Legge 183/2011 (norma istitutiva) - Decreto Ministero della Giustizia n.34 del 8/2/2013 (decreto attuativo) NECESSITA’ DI INTERPRETARE IN BASE ALL’ANALISI DEI PRESUPPOSTI SU CUI SI FONDA LA DISCIPLINA DELLE S.T.P. - Soggettivo - Oggettivo PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (Focus sul soggetto che esercita l’attività) - La S.T.P. può essere costituita, tra l’altro, secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del C.C. S.n.c. S.a.s. S.r.l. S.p.a. … . Società Cooperative PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (Focus sul soggetto che esercita l’attività) - Art. 6 comma 3 TUIR I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi d'impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. e Art. 81 comma 1 TUIR Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione. IL REDDITO E’ CONSIDERATO REDDITO D’IMPRESA PRESUPPOSTO OGGETTIVO (Focus sull’oggetto dell’attività) - Art. 10 comma 3 L. 183/2011 La qualifica di S.T.P. può essere assunta dalle società il cui atto costitutivo preveda “l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci” PRESUPPOSTO OGGETTIVO (Focus sull’oggetto dell’attività) Il reddito prodotto dalla S.T.P. è assimilabile al REDDITO DI LAVORO AUTONOMO secondo il presupposto oggettivo dell'attività. SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI SOCIETA’ TRA AVVOCATI (Art. 16 e segg. D.Lgs.2/2/2001 n.96) Risoluzione A.d.E. n.118/E del 26/5/2003: produce REDDITO DI LAVORO AUTONOMO perché la relazione governativa al decreto, dopo aver sottolineato il carattere professionale della società, ha precisato che il richiamo delle norme sulla s.n.c. non significa che le società tra avvocati siano inquadrabili tra le società commerciali e che il non assoggettamento alle procedure concorsuali conferma la peculiarità del tipo societario e la natura non commerciale dell'attività svolta. Pertanto il rinvio alle disposizioni previste per la s.n.c. opera solo in ambito civilistico (regole di funzionamento) mentre ai fini fiscali è necessario avere riguardo alla concreta attività svolta... ne consegue che il reddito prodotto si qualifica come reddito di lavoro autonomo essendo tali società assimilabili alle associazioni professionali costituite per l'esercizio in comune di arti e professioni. SITUAZIONI ANALOGHE PRE-ESISTENTI SOCIETA’ DI INGEGNERIA (Art. 90 comma 2 lettera b del D.L. 12/04/2006 n.163) Risoluzione A.d.E. n.56/E del 4/5/2006: produce REDDITO D’IMPRESA perché sono società obbligate a costituirsi in forma di società di capitale o cooperative nonostante l'oggetto sociale sia esclusivamente professionale. DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO IL 23/07/2013 - prendeva atto della mancanza di una disciplina relativa al regime fiscale delle S.T.P. - focalizzava la distinzione tra esercizio della professione (svolta anche in forma associata e societaria) ed esecuzione della prestazione professionale (che può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato) DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO AL SENATO IL 23/07/2013 - sanciva che l’esercizio in forma societaria non faceva venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista - asseriva che le S.T.P. erano assoggettate al medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti che producono REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ATTRIBUITO AI SOCI PROFESSIONISTI PER TRASPARENZA IN SENSO CONFORME AL DETTATO DEL D.D.L. SI E’ ESPRESSO L’IRDCEC CON CIRCOLARE N. 34 DEL 19/09/2013 EVIDENZIANDO CHE LA NORMA E’ ISPIRATA AD UN “ESPLICITO RICONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA” E invece… 08 maggio 2014 – la Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello 08 maggio 2014 secondo cui «anche per le Stp trovano conferma le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società ed enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, da qualunque fonte provenga, è considerato reddito d'impresa». Interpretazione della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad interpello : La STP produce reddito d’impresa !! Ed ancora… 16 ottobre 2014 – Consulenza giuridica n.954-55/2014 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ad un quesito posto dall’ODCEC di Trento: “...le STP possono essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che delle società di capitali ovvero anche ai tipi della società cooperativa. Dette società professionali non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile e pertanto sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella Legge speciale n. 183 del 2011 e nel regolamento attuativo. Ne consegue che anche per le STP trovano conferma le previsioni di cui all'art. 6 ultimo comma e 81 del TUIR per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a e b del comma 1 dell'art. 73 da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito di impresa. Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria. Con riferimento al caso prospettato, i redditi prodotti dalla STP costituita nella forma di s.r.l. costituiscono redditi di impresa ai sensi dell'art. 81 del TUIR, con la conseguenza che le relative prestazioni non devono essere assoggettate alla ritenuta di acconto di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. la predetta qualificazione rileva anche ai fini dell'applicazione dell'Irap di cui al d.lgs. n. 446 del 1997.” E per finire… 30 ottobre 2014 Il Consiglio dei Ministri ha eliminato dal “Decreto Semplificazioni” la disposizione che assimilava le STP alle associazioni professionali. CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO Se la STP adotta il modello societario delle società di persone il reddito di impresa prodotto è attribuito per trasparenza ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili degli stessi (la Stp compila il modello Unico SP mentre il socio professionista compila il quadro RH del modello Unico PF). CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO Se la STP adotta il modello societario delle società di capitali il reddito di impresa prodotto è tassato in capo alla stessa e verrà tassato in capo ai soci solamente in caso di successiva distribuzione degli utili come reddito di capitale e non di partecipazione (la Stp compila il modello Unico SC). Resta salva la facoltà di optare per il regime di trasparenza (che riporta alla situazione precedente). CONCLUSIONI: IMPOSTA SUL REDDITO - RITENUTE In ogni caso la qualificazione di reddito di impresa fa venire meno l'assoggettamento a ritenuta di acconto dei compensi percepiti dalla STP. CONCLUSIONI: IRAP Anche ai fini IRAP si applicano le regole previste per le società, pertanto la STP in qualunque forma costituita è tenuta in proprio all'assoggettamento al tributo secondo le norme previste dall’art. 5 della D.Lgs. n. 446/1997. QUESTIONI APERTE Manca coordinamento del passaggio da principio di cassa a principio di competenza.