Regolamento per il recupero degli insediamenti

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Regolamento per il recupero degli insediamenti
PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
Sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e
dell’ambiente, qualità della vita
Proposta di modifica del “Regolamento relativo alle modalità
per l’individuazione ed il recupero degli insediamenti rurali dismessi, ai sensi degli
artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. VII/919
e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. VII/5983”1
Premessa
Gli artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. VII/5983 di approvazione della
variante generale al Piano territoriale di coordinamento (Ptc) del Parco regionale e gli artt. 6.11 e 7.C.7 della
Deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. VII/919 di approvazione del Ptc del Parco naturale
disciplinano il riuso del patrimonio edilizio esistente, subordinandone gli interventi all’individuazione, da parte
dei Comuni, degli insediamenti rurali dismessi nell’ambito dello strumento urbanistico generale.
Ritenuto indispensabile garantire un’applicazione della univoca normativa vigente con modalità e criteri chiari
e dettagliati, è stato a suo tempo redatto un “Regolamento relativo alle modalità per l’individuazione e il
recupero degli insediamenti rurali dismessi”, adottato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione
n. 106 del 26/10/2005, ai sensi dell’art. 15 della 15 D.C.R. 26 novembre 2003 n. VII/919 e dell’art. 18 delle
N.T.A. della D.G.R. 2 agosto 2001 n. 7/5983, poi modificato con Deliberazione di Consiglio di
Amministrazione n. 148 del 04/12/2008. Tale Regolamento ha costituito in questi anni il principale
riferimento per le modalità di individuazione da parte dei Comuni dei cosiddetti “insediamenti dismessi” e per
la predisposizione dei relativi progetti di riqualificazione e rifunzionalizzazione. Lo stesso è stato applicato
non solo per l’individuazione degli insediamenti rurali, ma anche per il riconoscimento degli edifici non
agricoli dismessi, ai sensi del relativo art. 9.
In questi anni, a seguito dell’evoluzione delle dinamiche territoriali, sono emerse, tuttavia, alcune
problematiche e criticità nell’applicazione di tale Regolamento, come meglio specificato in seguito, che hanno
reso necessaria una rivisitazione ed una rimodulazione dello stesso.
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http://www.parcoticino.it/upload/regolamento_insediamenti_rurali_2008.pdf.
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Contenuti della proposta
Nell’ottica del contenimento della propensione al consumo di suolo e della valorizzazione del patrimonio
edilizio2, quale primo tentativo di semplificazione da parte del Parco rispetto alle sue procedure interne, si
vuole proporre una modifica al Regolamento di cui all’oggetto, volta a rendere più efficaci i procedimenti
previsti dallo stesso. L’iniziativa muove dalla consapevolezza che il Parco del Ticino è anche un parco agricolo e,
come tale, è nato per tutelare in modo proattivo un ambiente strettamente legato agli agroecosistemi che per
secoli si sono formati e sedimentati in questi luoghi, attraverso la regolamentazione ed il controllo delle varie
attività edilizie che ivi si svolgono. In termini operativi, si fa rilevare che una simile definizione comporta una
serie di difficoltà pratiche, che, nei casi più problematici, possono portare a tre scenari principali, purtroppo,
tutti negativi nell’ottica del riuso del patrimonio edilizio esistente3, ossia a) la perdita di eventuali operatori
interessati al recupero, a causa delle criticità procedurali riscontrate, b) il progressivo deperimento delle
strutture, dovuto alla naturale obsolescenza delle stesse, e c) la realizzazione di interventi non conformi alla
disciplina vigente (con alcuni casi di particolare gravità). In particolare, una delle criticità maggiormente
riscontrate, che ha costituito in diversi casi fattore limitante nel recupero delle strutture, riguarda la
possibilità, come previsto dall’attuale Regolamento, di procedere al recupero degli insediamenti solo se
dismessi nella loro totalità. Uno degli scopi dell’iniziativa è, quindi, volto a cercare di evitare l’abbandono
progressivo del patrimonio edilizio esistente, promuovendo alcune modifiche dello stesso Regolamento, a
partire dall’articolo 2, recante “Definizione di dismissione”, ove lo stesso definisce un “insediamento rurale
dimesso” come “il complesso di edifici con annesse relative corti e pertinenze, non più destinato totalmente allo
svolgimento dell’attività stessa”. A seguito delle verifiche effettuate rispetto alla normativa vigente, si è
provveduto ad inserire un secondo periodo al suddetto articolo, al fine di prevedere apposite procedure di
recupero anche parziale degli insediamenti.
Si propone, quindi, in sostituzione, di introdurre dei meccanismi per rendere più flessibile la procedura,
che permettano di intervenire sui nuclei dismessi anche solo parzialmente a partire da una quota di
partecipazione all’intervento (definita in termini di singoli fabbricati o di unità funzionali ed autonome dal
punto di vista sia funzionale, sia morfologico), lasciando al primo promotore l’onere di realizzare un piano
d’insieme, al quale i successivi interventi si dovranno conformare, con particolare riferimento a quanto disposto
dal Regolamento relativo all’abaco delle tipologie del Parco del Ticino vigente nel momento in cui verrà
proposto l’intervento. A corredo di quanto previsto dal Regolamento, si inseriscono due allegati allo stesso, che
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Posto che le componenti principali che contribuiscono alla formazione del valore immobiliare del territorio sono l’accessibilità e la qualità ambientale (in quanto fattori preminenti che influenzano la qualità localizzativa di un bene), l’iniziativa nasce nella consapevolezza
che si dovrebbe iniziare a pensare in modo più sistematico alla promozione dei suddetti elementi, con particolare riferimento al secondo,
nel tentativo di riportare l’ottica degli investimenti di risorse pubbliche e private (non solo strettamente economiche) ad un approccio
incrementale che è andato perdendosi negli ultimi decenni. In questo senso, non si può e non si deve abdicare alla logica della valorizzazione immobiliare “hic et nunc”, rinunciando a tentare di proteggere le bellezze ambientali e paesaggistiche di cui disponiamo: al contrario, si deve provare ad indirizzare la trasformazione urbanistica verso gli obiettivi, da un lato, della salvaguardia degli elementi di
maggior pregio (pur senza, tuttavia, arrivare a cristallizzarne la condizione in uno stato di totale intoccabilità, poiché ciò ne determinerebbe, prima o poi, l’asfissia e la decadenza, a causa dell’eccessiva rigidità dei vincoli che ne tutelano l’aspetto, fino a prevaricarne qualsiasi utilizzo) e, dall’altro, della valorizzazione, ove il territorio non è dotato di una qualità intrinseca particolarmente elevata. Inoltre,
difendere la qualità dell’ambiente, come il Parco cerca di fare da 40 anni a questa parte, significa anche riflettere sui rischi collegati alle
diverse matrici ambientali, a partire dai danni di natura idrogeologica.
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Il riuso del patrimonio edilizio esistente è uno degli obiettivi prioritari definiti dal comma 12.IC.3 della Normativa tecnica del Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale.
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definiscono il modello secondo cui il proponente dovrà compilare la segnalazione di dismissione e la scheda
d’indirizzo progettuale, al quale tutti i successivi interventi si dovranno attenere.
Segue uno schema procedurale che esemplifica le fasi previste dal Regolamento, come revisionato, per il
riconoscimento degli insediamenti dismessi e per la successiva attuazione dei progetti di recupero.
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Regolamento relativo alle modalità per l’individuazione ed il recupero degli insediamenti dismessi,
ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 2003
n. VII/919 e artt. 8.C.7 e 9.G.7 della Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. VII/5983
Approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 148 del 17.12.2014
Articolo 1 – “Obiettivi e finalità”
1. Il Piano territoriale di coordinamento (di seguito “Ptc”) del Parco lombardo della Valle del Ticino promuove il
riuso del patrimonio edilizio esistente mediante il recupero degli insediamenti dismessi, ai sensi degli artt. 6.11
e 7.C.7 della Deliberazione di Consiglio regionale n. VII/919 del 26 novembre 2003 e degli artt. 8.C.7 e 9.G.7
della Deliberazione di Giunta regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001.
2. In particolare, nel caso degli insediamenti rurali dismessi, il presente regolamento si propone di salvaguardare
l’attività agricola quale obiettivo primario anche rispetto al recupero degli immobili stessi, nella considerazione che
la dismissione del patrimonio edilizio esistente debba essere considerata come soluzione non prioritaria rispetto
alle diverse opportunità offerte dal Ptc del Parco, anche in relazione alla possibilità di procedere al recupero di
singoli fabbricati dismessi, pur facenti parte di aziende ancora in funzione, in quanto non più adeguati alle
necessità delle stesse o all’esercizio dell’attività agricola. Pertanto, nella progettazione dei suddetti interventi di
recupero si dovrà assicurare la prevalenza delle attività agricole in essere, indipendentemente dalle modalità
d’intervento di seguito stabilite. In questo ambito, rimangono ferme le norme igienico-sanitarie, le distanze
minime stabilite per legge e tutte le normative eventualmente pertinenti, ricordando che, ai fini del recupero,
saranno le attività agricole in essere ad avere prevalenza in questo senso.
3. Ai fini della univoca applicazione della normativa in questione, vengono individuati i criteri, le modalità di
recupero e le procedure da seguire per la presentazione delle istanze.
4. La procedura di individuazione, di cui ai successivi punti, si applica a tutti gli insediamenti dismessi,
indipendentemente dalla destinazione, pur sempre in considerazione di quanto previsto dagli artt. 6.11 e 7.C.7
della Deliberazione di Consiglio regionale n. VII/919 del 26 novembre 2003 e dagli artt. 8.C.7 e 9.G.7 della
Deliberazione di Giunta regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001.
5. Rispetto alla procedura di individuazione, di cui sopra, vale anche quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 10 e
dal comma 8 dell’art. 10 bis della L.r. 12/2005.
Articolo 2 – “Definizioni”
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1)
“insediamento”: l’insieme dei fabbricati (dismessi e non) che compongono il complesso edilizio sul quale si
intende intervenire secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
2)
“insediamento rurale dismesso”: complesso di edifici, con annesse relative corti e pertinenze, non più
destinato totalmente o parzialmente allo svolgimento dell’attività agricola;
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3)
“insediamento dismesso”: complesso di edifici, con annesse relative pertinenze, non più destinato
totalmente o parzialmente allo svolgimento dell’attività precedentemente praticata (e differente dagli usi
agricoli) nel suddetto insieme di fabbricati;
4)
“edificio rurale dismesso”: fabbricato rurale che non è più destinato nel suo complesso allo svolgimento
dell’attività agricola;
5)
“edificio dismesso”: fabbricato che non è più destinato nel suo complesso allo svolgimento dell’attività
precedentemente praticata (e differente dagli usi agricoli);
6)
“immobili dismessi”: l’insieme degli immobili dismessi individuati dallo strumento urbanistico comunale, ai
sensi della normativa regionale vigente, del quale fanno parte tutti gli “insediamenti rurali dismessi”, gli
“insediamenti dismessi”, gli “edifici rurali dismessi” e gli “edifici dismessi”, così come definiti in precedenza;
7)
“destinazioni ammissibili”: rappresentano le destinazioni d’uso individuate dal Ptc rispetto al relativo
azzonamento, così come definito dalla normativa tecnica allegata al piano;
8)
“funzioni ammissibili”: corrispondono alle attività eventualmente ancora praticabili all’interno dell’intero
insediamento, ai sensi della normativa vigente;
9)
“piano d’insieme”: l’insieme delle proposte progettuali, stabilite in coerenza con i criteri di progetto
definiti nella scheda d’indirizzo, necessarie a favorire il recupero unitario del patrimonio edilizio afferente
all’intero insediamento;
10) “dotazioni minime”: rappresentano le dotazioni minime previste per legge (e programmate secondo
quanto stabilito nello strumento urbanistico comunale attraverso il Piano dei servizi) in termini di
sottoservizi, rispetto ai quali la proposta di piano d’insieme dovrà contenere apposite tavole progettuali,
al fine di evitare che la pianificazione non unitaria degli stessi possa portare ad una sottostima delle
eventuali dotazioni necessarie.
Articolo 3 – “Fasi del procedimento”
1. Il procedimento di recupero degli insediamenti dismessi, così come definito dal Ptc, si compone delle
seguenti fasi:
1) accertamento della dismissione attraverso il recepimento nello strumento urbanistico comunale della
segnalazione di dismissione (anche parziale) corredata da apposita scheda di indirizzo;
2) approvazione del piano d’insieme;
3) attuazione delle previsioni relative alle varie unità minime d’intervento descritte nel piano d’insieme, tramite la
predisposizione di un progetto di recupero, previo ottenimento del titolo abilitativo alla costruzione (nella forma
del permesso di costruire convenzionato) relativo al corrispondente progetto, secondo quanto previsto e
stabilito dalla legge negli specifici casi di riferimento.
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Articolo 4 – “Accertamento della dismissione”
1. L’accertamento della dismissione deve essere certificato dagli uffici comunali competenti per territorio.
L’individuazione dell’intero insediamento (anche se dismesso solo in parte), così come stabilito dal Ptc, avviene
attraverso il recepimento nello strumento urbanistico generale della segnalazione di dismissione (anche
parziale, come da Allegato A) corredata da apposita scheda di indirizzo (come da Allegato B), di cui ai
successivi articoli. La suddetta documentazione deve essere predisposta dal soggetto proponente. I
successivi progetti si dovranno conformare alla suddetta scheda di indirizzo, completandone le parti che
descrivono i criteri d’intervento, ove necessario (ad esempio, includendo ulteriori fabbricati, una volta dismessi),
fatta salva la possibilità di richiedere eventuali varianti, comunque subordinate ad una valutazione dell’intero
insieme edilizio coinvolto ed alle eventuali relative procedure di approvazione previste ai sensi di legge.
2. Il soggetto proponente deve presentare al Comune la segnalazione di dismissione (anche parziale)
corredata da apposita scheda di indirizzo. Ai fini della applicazione del presente regolamento, la scheda di
indirizzo e le relative varianti devono essere recepite nello strumento urbanistico (ossia, nel Piano di
governo del territorio, di seguito “Pgt”), previo parere di competenza del Parco. Dell’avvenuto recepimento il
Comune dovrà dare tempestiva comunicazione al Parco. I Comuni, che non sono ancora dotati di apposito
documento dedicato alla schedatura del patrimonio edilizio dismesso, dovranno provvedere alla redazione dello
stesso, anche in conformità al Documento “Indirizzi e criteri per la pianificazione comunale all’interno del Parco
lombardo della Valle del Ticino” (Delibera del Consiglio di Gestione n. 161 dell’11/12/2013), a cui tutte le future
varianti ai Pgt si dovranno adeguare ai fini della conformità al Ptc. Le schede di indirizzo di tutti gli insediamenti
dismessi, anche solo parzialmente, esistenti all’esterno del perimetro di iniziativa comunale, costituiscono parte
sostanziale del Pgt ed, in particolare, del Piano delle regole, ai sensi della L.r. 12/2005 e s.m.i. (cfr. articoli 10,
comma 4, lettera “a.3”, e 10-bis, comma 8, lettera “a.2”).
3. Resta inteso che gli immobili e le relative pertinenze potranno essere recuperati solo dopo aver adempiuto a
quanto disposto dai commi precedenti.
Articolo 5 – “Individuazione degli immobili dismessi nello strumento urbanistico comunale”
1. Al fine di procedere al recupero degli immobili dismessi, gli stessi devono essere individuati nell’ambito
dello strumento urbanistico comunale, ai sensi degli artt. 8.C.7 e 9.G.7 delle Nta del Ptc, e devono essere loro
assegnate una o più destinazioni tra quelle ammesse dal Ptc, ai sensi degli artt. 6.11 e 7.C.7 della
Deliberazione di Consiglio regionale n. VII/919 del 26 novembre 2003 e degli artt. 8.C.7 e 9.G.7 della
Deliberazione di Giunta regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001.
2. Il Comune, a seguito della segnalazione di dismissione, presentata dal proponente, con apposita
documentazione a corredo, valuta e recepisce nel proprio strumento la relativa scheda d’indirizzo, di cui ai
successivi articoli, contenente i criteri di intervento sull’insieme degli immobili interessati, dopo aver
verificato l’ammissibilità delle destinazioni d’uso proposte.
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Articolo 6 – “Documentazione allegata alla segnalazione di dismissione”
1. La segnalazione di dismissione (cfr. Allegato A), sottoscritta da parte del soggetto proponente, deve
essere redatta secondo il modello allegato al presente regolamento, inoltre, dovrà essere corredata dalla
scheda d’indirizzo, così come definito all’Allegato B.
Articolo 7 – “Scheda d’indirizzo”
1. Gli insediamenti dismessi dovranno essere individuati attraverso apposita scheda d’indirizzo, nella quale si
dovranno chiaramente riportare e descrivere stato di fatto e criteri di intervento, ai sensi anche di quanto
definito dall’art. 12.IC.4 della Normativa tecnica del Ptc del Parco regionale.
2. La scheda d’indirizzo dovrà indicare le categorie di vincolo connesse all’intero insediamento, secondo
quanto stabilito dal presente regolamento:
•
Categoria N: immobili o porzioni di essi di scarso valore ambientale, storico o architettonico,
•
Categoria A: complessi di immobili di valore ambientale,
•
Categoria S: complessi di immobili di interesse storico e/o architettonico.
Nella scheda si dovrà anche evidenziare la presenza di eventuali altri vincoli di varia natura e tipo
(con particolare riferimento a quanto definito dal D.Lgs. n. 42/2004).
3. La scheda dovrà anche suddividere i singoli immobili in classi di qualità, allo scopo di individuare le
categorie di intervento per essi ammissibili, ossia:
I Classe di qualità:
• descrizione: immobili o elementi di alto valore architettonico, tipologico, storico e/o ambientale;
• interventi ammessi (ai sensi della L.r. 12/2005): restauro e risanamento conservativo;
II Classe di qualità:
• descrizione: immobili o elementi che concorrono a definire e caratterizzare il complesso e la sua
struttura;
• interventi ammessi (ai sensi della L.r. 12/2005): ristrutturazione edilizia, nei modi consentiti dalla
normativa di zona del Ptc;
III Classe di qualità:
• descrizione: immobili o elementi di scarso o nullo valore, superfetazioni e/o elementi deturpanti;
• interventi ammessi (ai sensi della L.r. 12/2005): ristrutturazione edilizia (senza demolizione e
ricostruzione nelle zone B1, B2, B3 e C1); la demolizione è ammessa unicamente per quegli immobili o
parti di essi privi di valore storico-architettonico;
4. Al fine di consentire le valutazioni di competenza del Comune e del Parco, la scheda d’indirizzo deve
contenere quantomeno la seguente documentazione:
a) tavole del Ptc in scala 1:10.000 o 1:25.000 con individuazione grafica dell’intero insediamento, come
stabilito dal Ptc;
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b) tavole del Pgt in scala 1:2.000 o 1:5.000 con individuazione grafica dell’intero insediamento, come
stabilito dal Ptc;
c) schemi grafici che, per l’intero insediamento, riportino chiaramente l’indicazione:
1) delle porzioni dismesse;
2) della zona del Ptc,
3) della categoria (di cui al precedente comma 2),
4) della classe (di cui al precedente comma 3);
d) visure catastali (attuali e storiche), estratti di mappa e/o schede catastali (ove disponibili) relativi
all’intero insediamento;
e) rilievo fotografico a colori riguardante tutti gli immobili costituenti l’intero insediamento;
f)
planimetria generale dell’insediamento indicante destinazioni d’uso e funzioni storiche, vigenti e previste,
nel rispetto di quanto ammesso dalla zona del Ptc in cui ricade l’intero insediamento;
g) definizione delle unità minime d’intervento, da dettagliarsi in rapporto ai caratteri ed all’articolazione
dell’intero insediamento. Si potrà procedere limitatamente al recupero di singoli fabbricati o unità
compiute ed autonome dal punto di vista sia funzionale, sia morfologico, riconoscibili quali parti
omogenee e autosufficienti, fornendo adeguata documentazione che ne comprovi l’indipendenza e
l’autonomia sotto i profili architettonici e funzionali;
h) schede di rilievo schematico dello stato di fatto dell’intero insediamento (evidenziandone le porzioni dismesse)
con la descrizione puntuale dal punto di vista architettonico, morfologico, tipologico e funzionale, indicandone
caratteristiche di pregio da conservare e sistema di relazioni e rapporti visivi e strutturali con il territorio;
i)
schede descrittive dei criteri d’intervento comuni per tutte le unità con la descrizione delle parti sulle quali
si intende intervenire dal punto di vista architettonico, morfologico, tipologico, materico e funzionale.
Articolo 8 – “Divieti”
1. È vietato demolire immobili di valore ambientale o di interesse storico-architettonico, così come definito
dal presente regolamento.
2. È vietato intervenire al di fuori dei criteri di progettazione d’insieme stabiliti dalle schede d’indirizzo, così
come definito dal presente regolamento.
Articolo 9 – “Definizione degli interventi ammessi”
1. Gli interventi di recupero possono essere attuati mediante opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia, con i limiti imposti dal
Ptc per le singole zone. Nelle zone C1, in particolare, è consentita la parziale demolizione degli immobili privi
di valore storico-architettonico, per i quali sia dimostrato che il recupero ad altri usi non è perseguibile e/o la
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cui demolizione consenta la ricostituzione planimetrica dell’impianto originario dell’insediamento. La
ricostruzione deve rispettare volumi, giaciture, tipologie e materiali costruttivi definiti nel Regolamento
relativo all’abaco delle tipologie del Parco del Ticino.
2. Gli interventi di recupero di singoli immobili dismessi o porzioni di essi, facenti parte di azienda agricola
ancora in attività e senza modificazione della destinazione d’uso residenziale esistente, sono disciplinati dagli
artt. 7.C.6 della D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 e dagli artt. 8.C.6 e 9.G.6 della D.G.R. n. 7/5983 del 2
agosto 2001 che prevede che nelle zone C le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale
possano essere recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici, a condizione che
l’imprenditore agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo per esigenze proprie dell’azienda. A tal
fine l’imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità residenziale
agricola dei suoli di sua conduzione, da trascrivere presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari. Allo stesso
modo, nelle zone G le porzioni di edifici rurali adibiti storicamente ad uso residenziale possono essere
recuperate a residenza civile, senza incrementi volumetrici e planimetrici, a condizione che l’imprenditore
agricolo conduttore del fondo ne dichiari il non utilizzo, per un periodo di anni 10, per esigenze proprie
dell’azienda. A tal fine l’imprenditore agricolo conduttore del fondo sottoscrive un impegno alla non edificabilità
residenziale agricola dei suoli di sua conduzione, da trascrivere presso l’ufficio dei pubblici registri immobiliari.
Articolo 10 – “Piano d’insieme”
1. Il piano d’insieme descrive l’insieme delle proposte progettuali, stabilite in coerenza con i criteri di progetto
definiti nella scheda d’indirizzo, necessarie a favorire il recupero unitario del patrimonio edilizio afferente
all’intero insediamento. Gli oneri relativi alla redazione e presentazione del piano d’insieme spetteranno al
primo soggetto che promuoverà l’iniziativa.
2. Il piano d’insieme deve essere presentato al Parco, dal primo soggetto che promuoverà l’iniziativa, attraverso
apposita istanza di recupero, una volta recepita la relativa scheda di indirizzo nello strumento di pianificazione
comunale.
3. Il Parco procederà al recepimento dei contenuti del piano d’insieme con apposita deliberazione di Consiglio di
Gestione, previo ottenimento di qualsiasi eventuale parere, nulla osta, autorizzazione e simili titoli. Ciò potrà
avvenire attraverso presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, appositamente richiesta
e ottenuta dagli Enti competenti in materia, o mediante apposita Conferenza di servizi decisoria,
tempestivamente indetta, ai sensi di quanto stabilito per legge, a seguito della presentazione dell’istanza di
recupero, alla quale si dovranno convocare tutti gli Enti interessati.
4. Il piano d’insieme dovrà riguardare la totalità degli elementi costituenti l’intero insediamento, ai sensi degli
artt. 6.11 e 7.C.7 della Deliberazione di Consiglio regionale n. VII/919 del 26 novembre 2003 e degli artt. 8.C.7
e 9.G.7 della Deliberazione di Giunta regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001.
5. Il piano d’insieme dovrà indicare le percentuali minime significative (in termini di fabbricati o unità di
intervento, così come definiti in precedenza) necessarie ad attivare la procedura di recupero, che consenta di
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intervenire sugli insediamenti dismessi, a partire da una quota minima di partecipazione in grado di garantire
una coerente programmazione degli interventi di recupero dell’intero nucleo, sempre nel rispetto dei criteri di
progettazione d’insieme proposti.
6. Nel piano d’insieme si dovranno puntualmente delineare tutti gli elementi che concorrono alla definizione degli
spazi comuni e delle linee progettuali in termini di uso dei materiali, altezze massime previste, tabelle colori e
simili aspetti, così come definito dal Regolamento relativo all’abaco delle tipologie del Parco.
7. In merito ad eventuali prescrizioni particolari relative agli immobili dismessi, fatto salvo quanto indicato nel
Regolamento relativo all’abaco delle tipologie e conformemente al contenuto dell’art. 14.5 della D.C.R.
n. VII/919 del 26 novembre 2003 e dell’art. 17.5 della D.G.R. n. 7/5983 del 2 agosto 2001, nonché di quanto
previsto dal Documento “Indirizzi e criteri per la tutela e valorizzazione delle strutture storiche del paesaggio
all’interno del Parco lombardo della Valle del Ticino”, si specifica quanto segue:
a) il recupero degli immobili dovrà essere condotto ponendo la massima attenzione al rispetto della fisionomia
originaria dell’intero insediamento, alle caratteristiche tipologiche degli edifici ed al rapporto tra questi ed il
contesto circostante (recinzioni, visuali, alberature, viali di accesso, idrografia superficiale, ecc.);
b) gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia devono essere corredati
da studi, analisi e rilevazioni volte ad individuare le componenti architettoniche rappresentative dei
caratteri qualificanti dell’intero insediamento che si dovranno salvaguardare;
c) il numero di piani consentiti sarà valutato in base alle caratteristiche tipologiche degli immobili esistenti;
d) la chiusura di porticati (intesi quali fabbricati separati costituiti da una tettoia poggiante su pilastri), fienili
o tipologie assimilabili, laddove è consentita dal Ptc, deve avvenire principalmente con materiali tali da
garantire il mantenimento delle partizioni architettoniche e consentire, in generale, una lettura delle
caratteristiche originarie dell’immobile;
e) nelle zone C possono essere recuperati, ai fini volumetrici, esclusivamente i fienili soprastanti volumi
esistenti, per destinazioni compatibili con la zona in cui ricadono e con le caratteristiche architettoniche e
tipologiche indicate ai commi precedenti;
f) gli elementi preesistenti, che caratterizzano gli immobili per forma, materiali o particolare lavorazione, devono
essere mantenuti e reimpiegati in loco; si dovranno anche prediligere forme di riutilizzo dei materiali disponibili
in loco e sistemi volti a migliorare le performance energetiche ed ambientali dei fabbricati;
g) per quel che riguarda gli aspetti formali, funzionali e materici afferenti ai vari elementi inclusi nel piano
d’insieme, si dovrà fare riferimento al Regolamento relativo all’abaco delle tipologie del Parco del Ticino.
8. In fatto di prescrizioni particolari relative ai posti auto di uso comune, si stabilisce quanto segue:
a) per la realizzazione delle citate dotazioni previste per legge, possono essere computati esclusivamente gli
immobili esistenti;
b) in alternativa, possono essere individuate aree esterne limitrofe all’intero insediamento, da destinare a
posti auto scoperti; tali aree dovranno essere opportunamente mascherate con materiale vegetale di
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provenienza locale afferente ad essenze arbustive ed arboree autoctone ed inserite armoniosamente nel
contesto paesaggistico, ricorrendo ad un’attenta progettazione che ne riduca l’interferenza ambientale e
ne mitighi eventualmente l’impatto;
c) eccezionalmente, qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire i posti auto come indicato alle
precedenti lettere a) e b) e tali motivazioni siano condivise dal Parco, potranno essere proposte
autorimesse completamente interrate unicamente all’interno della sagoma degli edifici che, nel progetto
di recupero, sono previsti in demolizione e ricostruzione; in tali casi dovranno essere proposte soluzioni
progettuali volte ad integrare nel contesto architettonico esistente le rampe di accesso a tali autorimesse
(ad esempio, utilizzando parte delle superfici coperte esistenti);
d) tutti gli spazi auto proposti dal progetto, nella misura minima prevista per legge, dovranno essere
asserviti con vincolo pertinenziale alle rispettive unità residenziali.
9. In fatto di prescrizioni particolari relative agli spazi comuni, si stabilisce quanto segue:
a) non sono consentite divisioni degli spazi comuni che alterino l’aspetto morfologico degli immobili; in
particolare, è vietata la realizzazione di muri divisori nella corte centrale delle cascine e nelle aree pertinenziali
di interesse ambientale; è, altresì, vietato individuare posti auto all’interno delle corti delle cascine;
b) gli spazi pertinenziali, in particolare, le corti centrali delle cascine, possono essere lastricati con materiali
che, per tradizione locale, sono d’uso diffuso, come appositamente previsto dal Regolamento relativo
all’abaco delle tipologie del Parco del Ticino.
10. In fatto di prescrizioni particolari relative a parchi e giardini, per gli ambiti di verde privato meritevoli di
tutela ed i parchi e i giardini di interesse storico, artistico o botanico, sono ammessi interventi di manutenzione
finalizzati alla conservazione degli stessi, nonché interventi di restauro. Nell’ambito degli stessi non sono
ammessi eventuali interventi edilizi, eccezion fatta per piccole opere o attrezzature di arredo e simili occorrenti
per la relativa fruizione. È esclusa la possibilità di creare suddivisioni permanenti realizzate sia con opere
murarie, sia con recinzioni, come pure la costruzione di impianti sportivi non temporanei di alcun genere.
11. A titolo di compensazione ambientale, come definito dagli art. 7.C.7 della D.C.R. n. VII/919 del 26
novembre 2003 ed 8.C.7 e 9.G.7 della D.G.R. n. VII/5983 del 2 agosto 2001, il piano d’insieme dovrà
prevedere la realizzazione e la suddivisione degli oneri corrispondenti tra le diverse unità minime d’intervento,
nelle immediate adiacenze dell’edificio oggetto dell’intervento, di superfici forestali non recintate, o comunque
piantumate (quinte verdi, filari, siepi) da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche paesistiche del contesto,
pari ad almeno due volte la superficie globale dell’insediamento oggetto dell’intervento inteso come superficie
coperta e pavimentata, corti e pertinenze comprese. La realizzazione delle suddette compensazioni sarà in capo
ai vari proponenti, in proporzione alla dimensione delle relative unità minime d’intervento. Nel caso di
dimostrata impossibilità a reperire aree sufficienti adiacenti all’insediamento oggetto dell’intervento, il
proponente potrà reperire aree anche distanti dall’edificio stesso e ubicate in altri siti dove attuare l’intervento
di forestazione purché ubicate nel medesimo ambito comunale o in ambito comunale ad esso confinante. In
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deroga a quanto sopra, per comprovati motivi di impossibilità di uso razionale delle stesse, le amministrazioni
comunali potranno monetizzare le superfici a verde di cui sopra.
Articolo 11 – “Modalità di progettazione”
1. Il progetto di recupero dovrà essere proposto dal proprietario o dall’avente titolo, mediante richiesta di
permesso di costruire convenzionato, ai sensi della Legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005 (art. 10.2),
previo otteniumento della dovuta autorizzazione paesaggistica corrispondente. L’approvazione del progetto
di recupero è subordinata alle condizioni previste per le singole zone del Ptc e alla conformità e aderenza al
relativo piano di insieme.
2. Il Regolamento relativo all’abaco delle tipologie del Parco del Ticino costituisce elemento prescrittivo nella
progettazione e nella realizzazione degli interventi previsti.
3. Il progetto di recupero delle singole parti individuate, che dovranno essere omogenee ed indipendenti, dovrà
essere coerente e conforme con i contenuti della scheda di indirizzo e del piano d’insieme.
4. La presentazione, da parte degli aventi titolo, di un progetto di recupero per ogni successiva unità minima
d’intervento o di una variante a quanto già autorizzato in precedenza comporterà quanto segue:
− nel caso in cui il progetto o la variante al progetto fossero conformi al piano d’insieme, l’avente titolo potrà
procedere direttamente alla presentazione di istanza di autorizazione paesaggistica;
− nel caso in cui il progetto o la variante al progetto non fossero conformi al piano d’insieme, l’avente titolo
dovrà procedere alla presentazione di una variante al suddetto piano, richiedendone nuovamente
l’approvazione, così come descritto negli articoli precedenti, prima di poter avanzare apposita istanza di
autorizazione paesaggistica;
− nel caso in cui il progetto o la variante al progetto non fossero conformi né al piano d’insieme, né alla
scheda d’indirizzo, l’avente titolo dovrà procedere alla presentazione di una variante ad entrambi i
documenti, richiedendo nuovamente l’approvazione di entrambi, così come descritto negli articoli
precedenti, prima di poter avanzare apposita istanza di autorizazione paesaggistica.
Articolo 12 – “Destinazioni d’uso ammesse”
1. Le destinazioni d’uso ammesse sono indicate, per le singole zone, dagli artt. 6.11 e 7.C.7 della
Deliberazione di Consiglio regionale n. VII/919 del 26 novembre 2003 e dagli artt. 8.C.7 e 9.G.7 della
Deliberazione di Giunta regionale n. 7/5983 del 2 agosto 2001.
Articolo 13 – “Disposizioni in materia di edificazione in ambito agricolo”
1. Il recupero degli insediamenti rurali dismessi successivamente alla data di approvazione della prima
versione del regolamento (approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 106 del
12
26/10/2005), è subordinato al vincolo di superfici agricole pari a quanto stabilito rispetto all’edificazione dei
volumi che si intendono recuperare, ai sensi dell’art. 59 della L.r. 12/2005.
2. L’insussistenza delle verifiche previste dall’art. 59 della L.r. 12/2005 comporta l’impossibilità di procedere
ad interventi di cambio di destinazione d’uso.
3. Nel caso in cui l’azienda agricola abbia alienato i fabbricati di cui sopra, non potrà procedere alla realizzazione
di nuovi edifici rurali di pertinenza (abitativi e produttivi) destinati alla conduzione del fondo per i successivi 10
anni; tale comma non si applica per gli insediamenti rurali sottoposti a vincolo notificato (di carattere storico,
artistico, ambientale o paesaggistico) dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e per il Paesaggio.
4. Gli edifici rurali realizzati dopo l’entrata in vigore della L.r. 93/1980 (sostituita da quanto disposto dalla
L.r. 12/2005), per i quali la stessa prevedeva il mantenimento della destinazione d’uso al servizio della
attività agricola, non sono recuperabili.
Articolo 14 - “Disposizioni finali”
1. Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente regolamento, si richiamano integralmente
i contenuti delle Norme di attuazione di cui alla D.C.R. n. VII/919 del 26 novembre 2003 ed alla
D.G.R. n. 7/5983 del 2 agosto 2001.
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