Il cruscotto Inail Procedure del personale

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Il cruscotto Inail Procedure del personale
Procedure del personale
Finalità e limiti
Il cruscotto Inail
Ernesto Murolo - Esperto in materia previdenziale
Cos’è il Cruscotto infortuni? Qual è la sua finalità? Quali
soggetti possono accedervi? Quali informazioni si
possono reperire?
datori di lavoro e per gli altri assicuranti di istituire e tenere
aggiornato questo documento.
Il Cruscotto infortuni è una nuova applicazione telematica che l’Inail ha di recente realizzato e messo a
disposizione degli utenti interessati nel Punto cliente
che si trova all’interno del suo portale istituzionale
www.inail.it.
Il nuovo Cruscotto, che non è un’applicazione di tipo
gestionale, ma ha valenza e contenuto esclusivamente
informativo, si pone l’obiettivo di sostituire, almeno in
parte, come si avrà modo di specificare meglio in seguito,
le funzioni conoscitive e statistiche in tema di infortuni sul
lavoro in precedenza assolte dal Registro infortuni, che,
com’è noto, ormai da quasi un anno è stato definitivamente abolito dopo oltre 60 anni di, a volte contrastata,
vigenza, visto che era stato introdotto e reso obbligatorio
ai sensi del D.P.R. n. 547/1955.
Comunque, perfettamente in linea con la tendenza che da
diversi anni mira ad agevolare, attraverso la facilitazione degli
adempimenti, i rapporti tra i cittadini/utenti e la Pubblica
amministrazione, l’art. 21 del D.Lgs. n. 151/2015, nell’ambito del Jobs Act, ha introdotto alcune importanti semplificazioni anche nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali gestita dall’Inail.
Tali semplificazioni, per quanto attiene direttamente
all’assicurazione Inail, hanno modificato pressoché radicalmente la gestione dei certificati medici di infortunio e
malattia professionale, hanno abolito del tutto l’obbligo
per i datori di lavoro di inviare le copie delle denunce
d’infortunio all’Autorità di Pubblica sicurezza, e hanno
notevolmente innovato lo svolgimento delle Inchieste
amministrative d’ufficio che le Direzioni territoriali del
lavoro (Dtl) svolgono per gli infortuni mortali e per quelli
di una certa gravità.
Per quanto qui interessa, le citate semplificazioni, anticipando quanto da tempo era già stato previsto da altre
norme (D.Lgs. n. 81/2008, ecc.), hanno anche comportato l’abolizione del Registro infortuni (art. 21, c. 4,
D.Lgs. n. 151/2015), visto che, a far tempo dal 23 dicembre 2015, è stato definitivamente eliminato l’obbligo per i
Registro infortuni
Il Registro infortuni in passato ha spesso causato non
pochi problemi agli addetti ai lavori, sia di tipo normativo
che operativo, soprattutto dopo che, in attuazione della
legislazione concorrente e delle nuove competenze attribuite alle Regioni ai sensi del riformato art. 117 della
Costituzione, le problematiche che attengono alla prevenzione, igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sono
state attribuite al Servizio sanitario nazionale, che le gestisce attraverso le Regioni, e l’esclusiva competenza delle
Aziende sanitarie locali (Asl) e delle Unità operative (UO)
dei Servizi prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
(Spsal).
Siccome tra queste attribuzioni rientravano anche le
vicende inerenti il Registro infortuni, il passaggio alla
legislazione e alla competenza esclusiva delle
Regioni, e a quella operativa e di controllo delle Asl,
aveva a un certo punto pesantemente disarticolato
l’unitarietà della normativa, delle disposizioni e delle
prassi vigenti a livello nazionale, facendo sì che i
comportamenti dei datori di lavoro in tema di istituzione, vidimazione, tenuta e conservazione del registro fossero estremamente differenziati sul territorio,
ingenerando notevoli dubbi e incertezze, a volte difficilmente superabili.
Impropriamente considerato facente parte dei “libri obbligatori”, in uno con gli ormai altrettanto aboliti libri di
matricola e di paga, il Registro infortuni è stato sempre
associato al mondo lavoristico e previdenziale, e all’Inail e
all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in particolare, realtà con le quali, in verità, non ha mai avuto nulla a
che vedere.
Come detto, infatti, la competenza in tema di applicazione
della legislazione riguardante il Registro infortuni, le
modalità di istituzione, tenuta e conservazione, le competenze a gestirne le vicende e ad accertarne e sanzionarne
eventuali irregolarità, ha sempre fatto capo ai sopra citati
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enti e istituzioni, avulse o comunque parecchio lontane, da
quelle che “normalmente” si interessano di rapporti di
lavoro e di previdenza sociale.
La competenza di queste istituzioni era esclusiva, dal
momento che al Registro infortuni era stata riconosciuta
un’accentuata vocazione prevenzionale, almeno dal 1996,
anno in cui, nel contesto di norme che recepivano alcune
direttive comunitarie in tema di sicurezza, era diventato, a
pieno titolo, un documento della prevenzione, disciplinato
dalla legislazione in tema di prevenzione, igiene, salute e
sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 626/
1994 prima, e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. poi.
Questo per dire che, contrariamente al comune sentire, il
Registro infortuni non ha mai avuto nulla a che vedere con
l’Inail, la cui qualità di assicuratore, vale a dire di soggetto
che si attiva, interviene e opera quando gli eventi tutelati
(infortuni e malattie professionali) sono già accaduti, l’ha
sempre escluso dalla diretta partecipazione alla gestione
delle specifiche problematiche inerenti la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e delle tecnopatie.
È appena il caso di rammentare che il Registro infortuni era
un documento che, con finalità statistiche e riepilogative
circa l’andamento del fenomeno infortunistico all’interno
dell’azienda, conteneva l’elenco di tutti gli incidenti che
accadevano, nessuno escluso, ivi compresi i c.d. “brevi
infortuni”, vale a dire quelli prognosticati guaribili da 1 a 3
giorni, per i quali non c’era, e tuttora non c’è, l’obbligo di
denuncia all’Inail, che non li ammette all’indennizzo
perché sono considerati “in franchigia” a norma di legge.
Abolizione del Registro infortuni
La definitiva abolizione del Registro infortuni, se da una
parte è stata bene accolta dagli addetti ai lavori, perché ha
eliminato un adempimento di dubbia valenza, spesso
pressante e operativamente oneroso, dall’altra però ha
sottratto ai datori di lavoro la possibilità di tenere sotto
controllo il fenomeno infortunistico in azienda, privandoli
della facoltà di acquisire dati e informazioni circa le cause e
circostanze degli eventi, indispensabili per attuare, alla
bisogna, delle strategie prevenzionali mirate.
Ed è proprio per eliminare, per quanto possibile, i risvolti
negativi dell’intervenuta abolizione del Registro infortuni,
che l’Inail, ancorché estraneo alla materia, ha realizzato il
nuovo Cruscotto infortuni, anche se tale rimedio risulterà
inevitabilmente parziale, visto che l’abolizione del
Registro infortuni comporterà comunque l’irrimediabile
perdita di tutte le informazioni relative agli eventi con
prognosi fino a 3 giorni, che non sono conosciuti
dall’Inail. Tale circostanza avrà dei certi riflessi negativi
sulla rilevazione dei dati necessari per orientare, pianificare, programmare e valutare l’efficacia della prevenzione
infortuni in azienda, quanto meno in tema di “micro
infortunistica”.
La micro infortunistica è un fenomeno che in parecchie
realtà aziendali è a volte molto ricorrente, fastidioso, oltre
che oneroso in termini di ore lavorative perse, ed è dovuto
a infortuni professionali, regolari dal punto di vista amministrativo e sanitario, ma che causano agli assicurati delle
lesioni fisiche o psichiche di lieve o lievissima entità, con
delle prognosi che spesso non superano, o superano
appena, il minimo indennizzabile (3 giorni).
Solo questi ultimi eventi, ovviamente, determinano il
diritto dei lavoratori a conseguire l’indennizzo Inail, sia
con l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea
assoluta, sia con il ristoro per danno biologico (se vi sono
danni permanenti valutati superiori al 5%), ma questi,
come gli altri eventi di minore gravità, causano uno stillicidio di assenze dal lavoro, provocando deleteri riflessi
sulle attività quotidiane delle aziende, oltre che sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita dei lavoratori.
Non avere più uno strumento senz’altro utile alle aziende
per tentare di eliminare, o quanto meno ridurre, il fenomeno infortunistico in generale, e della micro infortunistica in particolare, farà sì che la situazione peggiori
ulteriormente, scoraggiando anche i datori di lavoro più
sensibili e volenterosi dall’adottare specifiche iniziative
prevenzionali.
In ogni caso si è del parere che l’eliminazione dell’obbligo
di tenere il Registro infortuni non debba di per sé essere
considerata un divieto, per cui i datori di lavoro, comunque
costretti ad aggiornare il Documento di valutazione dei
rischi (Dvr) e a convocare, quando previsto, le riunioni
periodiche (artt. 33 e 35, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.),
anziché limitarsi a conservare le copie delle denunce di
infortunio, possano continuare a tenere in azienda un
documento informale, dal quale attingere i dati e le informazioni utili, oltre che per rispettare la normativa, anche
per favorire l’attuazione di eventuali iniziative di prevenzione e sicurezza del lavoro.
Il contenuto di tale documento informale, magari analogo
a quello dell’abolito registro ufficiale, potrebbe però
tenere conto, oltre che di tutti gli infortuni che accadono,
qualunque sia la prognosi (maggiore o minore di 3 giorni),
anche dei c.d. “mancati infortuni”, vale a dire degli incidenti che, soltanto per circostanze fortuite, non hanno
arrecato danni fisici o psichici alle persone, i cui dati sono
senz’altro necessari, tra l’altro, ai fini dell’assolvimento
degli obblighi di individuazione dei fattori di rischio, di cui
all’art. 33, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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Procedure del personale
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Alla luce di tutto quanto è accaduto, analizzando l’impatto
dell’abolizione del Registro infortuni sul generale andamento infortunistico delle aziende, non si può fare a meno
di considerare che molto più accorto e lungimirante era
stato il legislatore del Testo unico della sicurezza, che agli
artt. 8 e 53, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. aveva sì disposta
l’abolizione del Registro, ma l’aveva, si ritiene opportunamente, subordinata all’effettiva entrata in vigore del Sinp Sistema informativo nazionale per la prevenzione - nei
luoghi di lavoro, la banca dati in cui le informazioni già
contenute nel Registro infortuni erano destinate a
transitare.
Nuovo Sinp
In verità la storia del Sinp è stata, e ancora oggi è, alquanto
travagliata, visto che l’art. 8, D.Lgs. n. 81/2008, entrato in
vigore il successivo 15 maggio, oltre a istituirlo, disponeva
pure che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma
(entro l’11 novembre 2008), doveva essere emanato un
decreto interministeriale per definire i principi tecnici per la
realizzazione e il funzionamento del Sinp, nonché le regole
per il trattamento dei dati che, in uno con la sua gestione
tecnica e informatica, dovevano essere garantite dall’Inail
(art. 8, c. 3, D.Lgs. n. 81/ 2008).
Ci sono voluti quasi 8 anni dal termine stabilito, prima che
fosse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226/2016 il
D.M. 25 maggio 2016, entrato in vigore il 12 ottobre.
Tale decreto, tuttavia, lungi dal dare avvio al concreto,
pratico utilizzo del Sinp da parte delle aziende, che si
ritiene sia ancora di là da venire, si limita per ora a
stabilire, come previsto, una serie di norme e di regole
tecniche, a esclusivo beneficio dei soggetti pubblici
che del sistema fanno parte, e sono chiamati a realizzarlo e attuarlo.
Per lo svolgimento dell’attività di sviluppo, raccordo e
coordinamento del Sinp il citato decreto ha istituito un
tavolo tecnico composto da: 2 rappresentanti per ciascuno dei Ministeri del lavoro, della salute, della semplificazione, dell’interno, della difesa e dell’economia, da due
rappresentanti dell’Inail e da 7 rappresentanti delle
Regioni e Province autonome.
Obiettivo del Sinp è quello di fornire i dati necessari per
orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia
dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, riguardo ai lavoratori iscritti e non iscritti agli
enti previdenziali e assicurativi pubblici, oltre che per
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato di tutte le informazioni disponibili nei diversi sistemi
informativi di enti e istituzioni pubbliche, anche tramite
l’integrazione degli archivi e la creazione di banche dati
unificate.
Quando sarà operativo, il Sinp raccoglierà e renderà disponibili, per la consultazione da parte dei soggetti pubblici e
privati interessati, alcuni specifici flussi informativi, che
nello specifico riguarderanno: il quadro produttivo ed
occupazionale; il quadro dei rischi, anche in un’ottica di
genere; il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle
lavoratrici; il quadro degli interventi di prevenzione da
parte delle istituzioni preposte; il quadro degli interventi
di vigilanza delle istituzioni preposte; il quadro relativo agli
infortuni che si sono verificati per ciascun settore, anche
sotto la soglia indennizzabile da parte dell’Inail.
Questi ultimi sono i c.d. “brevi infortuni”, cioè quelli con
prognosi fino a 3 giorni escluso quello dell’evento, per i
quali non è prevista la denuncia all’Inail ai fini assicurativi,
perché non sono indennizzabili, ma per i quali l’art. 18, c. 1,
lett. r), D.Lgs. n. 81/2008 ha comunque previsto l’obbligo
per i datori di lavoro di denunciarli all’Istituto assicuratore,
anche se a mero titolo statistico e informativo.
È opportuno rammentare che tale obbligo aveva a suo
tempo provocato non poche preoccupazioni e contestazioni, sia da parte dei datori di lavoro, che sarebbero stati
costretti ad eseguire un ulteriore, pesante adempimento,
sia da parte dello stesso Inail, che all’improvviso, senza
aver avuto il tempo di organizzarsi e attrezzarsi, sarebbe
stato chiamato a gestire una mole notevole di nuovi dati e
informazioni, peraltro sostanzialmente irrilevanti dal punto
di vista della sua gestione assicurativa.
Com’è noto, la querelle è stata poi risolta dal Ministero del
lavoro, che con la sua circ. n. 17/2009 ha formalmente
sottoposto il nuovo adempimento a condizione sospensiva, situazione che tuttora sussiste, è in vigore, e subordina l’attuazione del nuovo obbligo a quando saranno
definite e rese pubbliche le regole operative di funzionamento proprio del Sinp.
Cruscotto infortuni Inail
Si è detto che la repentina, forse perfino frettolosa, abolizione del Registro infortuni ha privato i datori di lavoro di
un utile strumento prevenzionale, ma l’Inail, sebbene da
sempre escluso dalla gestione del registro, in assenza di
Regioni e Asl, ha assunto una concreta iniziativa in proposito, mostrando una particolare sensibilità verso questo
specifico problema.
Infatti, con la circ. n. 92/2015, pubblicata lo stesso giorno
dell’abolizione del Registro infortuni (23 dicembre 2015),
l’Inail ha rilasciato un nuovo applicativo on-line, denominato Cruscotto infortuni, che vuole essere uno
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strumento alternativo all’abolito Registro, in grado di fornire dati e informazioni circa gli eventi lavorativi che si
verificano presso le aziende.
Nonostante l’impegno dell’Inail, il Cruscotto infortuni,
come accennato in precedenza, risulta necessariamente
limitato nei contenuti, visto che tiene conto dei soli dati
relativi agli eventi con prognosi superiore a 3 giorni, quelli
per i quali vige l’obbligo per i datori di lavoro di denunciarli
all’Inail (art. 53, D.P.R. n. 1124/1965 e s.m.i.) ai fini dell’erogazione agli interessati degli indennizzi di legge.
Il Cruscotto infortuni, infatti, non contiene, e nemmeno
potrebbe contenere, i brevi infortuni, eventi con prognosi
fino a 3 giorni dei quali l’Inail non ha nessuna contezza,
visto che non riceve nessuna comunicazione dai datori di
lavoro, che non hanno l’obbligo di denunciarli, perché non
rientrano nella tutela assicurativa, e quindi non sono
indennizzabili.
Altro limite del Cruscotto infortuni Inail, ancorché di minor
valenza del precedente, è rappresentato dal fatto che
contiene i soli infortuni occorsi e denunciati dai datori di
lavoro a far tempo dal 23 dicembre 2015, limite che però è
agevolmente superabile, visto che gli eventi occorsi in
precedenza possono sempre essere consultati nel
Registro infortuni aziendale che, nonostante l’abolizione,
deve comunque essere conservato per almeno 4 anni
dall’ultima registrazione, ovvero, in mancanza, dalla data di
vidimazione e, in assenza anche di questa, dalla data della
messa in uso.
In realtà, in fase di primo rilascio, il Cruscotto infortuni
dell’Inail era rivolto e riservato ai soli funzionari di vigilanza
dell’Istituto, delle Asl e dell’Ispettorato nazionale del
lavoro presso le Dtl, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria e ai Carabinieri in forza presso il Ministero del lavoro, e
doveva rappresentare uno strumento in grado di fornire
dati e notizie circa gli infortuni occorsi nel territorio di
competenza, utili per meglio orientare l’attività ispettiva.
Solo di recente l’Inail, con il comunicato dell’11 agosto
2016, ha esteso e consentito l’utilizzo del Cruscotto infortuni pure ad altri organi e amministrazioni pubbliche,
anche a quelle cui si applica la gestione per conto dello
Stato, oltre che a specifiche figure di utenti privati, quali i
datori di lavoro appartenenti alle gestioni Iaspa - Industria,
Artigianato, Servizi e Pubbliche Amministrazioni - e ai loro
intermediari abilitati ex lege n. 12/1979 e s.m.i.
È utile ricordare che tali intermediari, oltre ai consulenti
del lavoro iscritti al relativo Albo professionale, comprendono anche altri professionisti (avvocati, commercialisti ed esperti contabili) iscritti agli Albi di
appartenenza, che sono abilitati a trattare la materia
lavoristica e previdenziale, perché hanno inoltrato la
prevista comunicazione alle competenti Dtl, nonché
le associazioni di categoria, le società capogruppo, i
consorzi di cooperative, ecc.
Accesso
Con la circ. n. 31/2016 l’Inail ha ampliato la platea degli
utenti che possono accedere alle informazioni del
Cruscotto infortuni, fornendo anche istruzioni circa le
modalità di accesso al nuovo servizio e l’organizzazione
dei dati che è possibile rilevare.
I datori di lavoro e gli altri utenti sopra evidenziati, possono
accedere al Cruscotto infortuni, che si trova nell’area dei
servizi on-line all’interno del sito istituzionale www.inail.it,
ed esattamente nella macro area del menù “Denuncia
d’infortunio e malattia professionale” del portale, avvalendosi delle stesse credenziali dispositive necessarie
per accedere ai preesistenti servizi telematici.
Si rammenta che si tratta delle nuove credenziali dispositive per le singole aziende che l’Inail, con la circ. n. 81/
2015, ha introdotto in sostituzione delle vecchie abilitazioni di accesso al sito e alle procedure on-line ivi presenti,
che prevedevano l’utilizzo del Codice ditta e del Pin,
utenze ormai disattivate e non più utilizzabili.
Il nuovo sistema di profilazione delle utenze introdotto
dall’Inail, però, nulla ha innovato, né modificato per quanto
attiene alle credenziali già in possesso degli intermediari
abilitati, che pertanto continuano a essere costituite dal
Codice fiscale e dalla Password rilasciata dall’Inail.
In concreto l’Inail, al fine di elevarne il livello di sicurezza, ha
adeguato i sistemi di autenticazione delle aziende che
accedono ai servizi on-line, introducendo delle credenziali
dispositive che, in alternativa a quelle rilasciate dall’Inps,
alla Carta nazionale dei servizi (Cns) e al Sistema pubblico
di identità digitale (Spid), consentono a diverse figure di
utenti, appositamente profilate e configurate, di accedere
al sito www.inail.it e utilizzare le procedure on-line.
Alla consultazione del Cruscotto infortuni sono senz’altro
abilitati tutti gli intermediari sopra citati che, alle condizioni
previste, e limitatamente alle aziende per le quali hanno
ottenuto e ritualmente inserito, con le consuete modalità
nel sito Inail le deleghe, possono esaminare i relativi dati
infortunistici.
Nell’ambito delle singole aziende, invece, l’accesso al
Cruscotto infortuni è consentito, oltre che al legale rappresentante aziendale, munito di proprie credenziali
dispositive personali, anche alle persone che egli stesso
o l’Amministratore delle utenze digitali ha delegato, assegnando loro i profili di Delegato ai servizi o Datore di lavoro.
Tali soggetti, a loro volta in possesso di credenziali dispositive personali, sono abilitate, tra l’altro, a effettuare on-
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line anche le denunce telematiche di infortunio, di malattia
professionale e di silicosi/asbestosi all’Inail.
Per le modalità di dettaglio relative all’accesso e alla fruizione dei dati del Cruscotto infortuni, la circ. Inail n. 31/
2016 rinvia ad un apposito Manuale utente predisposto e
rilasciato dall’Istituto che, opportunamente aggiornato, è
reperibile al seguente link: https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html.
Utilizzo
Il primo passo che tutti gli utenti (aziende e intermediari)
devono compiere per accedere al Cruscotto infortuni
consiste nel connettersi a Internet e fare il login al sito
istituzionale www.inail.it, nel quale è poi necessario selezionare la funzione “Accedi ai servizi on-line”, la cui pagina
iniziale richiede l’inserimento delle sopra richiamate credenziali dispositive.
Come accennato in precedenza, la consultazione del cruscotto, oltre che al personale ispettivo dell’Inail e di altri
enti e istituzioni pubbliche, è stata estesa anche ai datori di
lavoro e ai loro intermediari, ma con ovvie, differenti
modalità, sia nella strutturazione che nell’organizzazione
dei dati che è possibile estrarre e consultare.
Ad esempio gli ispettori, attraverso un’apposita funzione
(toolbar) della procedura, hanno la facoltà di selezionare lo
specifico settore produttivo, l’amministrazione o i servizi
da consultare (aziende Iaspa, amministrazioni statali, agricoltura, ecc.), con la possibilità di scaricare l’elenco degli
infortuni che si sono verificati, selezionati in base ai parametri di ricerca inseriti, anche relativamente a una singola
unità produttiva dell’azienda o della struttura pubblica di
riferimento.
Le stesse potenzialità, ovviamente, non sono disponibili
per le singole aziende e per gli intermediari, che possono
ottenere dal cruscotto soltanto, rispettivamente, il report
relativo agli infortuni della propria azienda, individuata dal
codice ditta, e quello delle aziende delle quali hanno le
deleghe.
Consultazione per le singole aziende
Effettuato l’accesso al sito Internet www.inail.it e ai
Servizi on-line messi a disposizione dall’Istituto, le singole
aziende devono inserire delle valide credenziali dispositive, perché l’applicazione visualizzi una homepage che
riporta sulla sinistra il menù dei servizi forniti dal portale: il
Cruscotto infortuni è presente quale sotto funzione della
Denuncia
telematica
d’infortunio
e
malattia
(professionale).
Per attivare la consultazione occorre selezionare tale
scelta, operazione che dà luogo all’apertura della home
page del Cruscotto infortuni che, per quanto attiene alle
singole ditte, presenta per default, oltre alla denominazione o ragione sociale aziendale, anche il Codice ditta
Inail, che non è modificabile, perché è l’unico che tali
interessati possono consultare, con riferimento ai soli
dati infortunistici dell’impresa di cui fanno parte. La
home page del Cruscotto reca anche un campo
“Provincia”, che contiene l’elenco delle province in cui
sono presenti dei casi d’infortunio.
Per proseguire con la consultazione è necessario inserire
dei parametri, selezionando in sequenza: una Provincia,
tra quelle disponibili; un Comune, tra quelli in cui risultano
presenti dei casi d’infortunio; una Unità produttiva, da
individuare con la denominazione e l’indirizzo; e uno o
più Anni, afferenti agli infortuni di cui si vuole eseguire la
ricerca.
Completata l’indicazione dei parametri e cliccato nella
mappa il pulsante “Visualizza infortuni”, parte la
ricerca degli eventi che rispondono ai requisiti richiesti, e la procedura, una volta eseguiti tutti i controlli di
compatibilità previsti, consolida le informazioni inserite e consente il download del file in formato “.pdf”
che è generato automaticamente dalla richiesta di
consultazione.
Il report è costituito da un unico file che contiene tutti
gli eventi infortunistici relativi agli anni richiesti, riporta
su ciascuna riga un singolo caso d’infortunio, e in ogni
pagina gli eventi di un solo anno, di una sola Posizione
assicurativa territoriale (P.A.T.) o di una sola unità
produttiva. Quest’ultima può anche non essere stata
espressamente dichiarata, ma è stata, come previsto,
indicata nella denuncia d’infortunio telematica che è
stata presentata.
Il contenuto del report, del tutto analogo a quello del
modello dell’abolito Registro infortuni approvato con il
D.M. 12 settembre 1958 e modificato dal successivo
D.M. 5 dicembre 1996, è costituito da un’intestazione,
che reca i dati aziendali e quelli della ricerca che è stata
impostata, e da diverse colonne che riportano: il numero
d’ordine; la data d’infortunio e quella di ripresa del lavoro; il
cognome e nome dell’infortunato; l’età; il reparto e la
qualifica professionale; la descrizione delle cause e circostanze dell’infortunio; la natura e la sede della lesione; le
conseguenze dell’infortunio (inabilità temporanea, permanente o morte); i giorni di assenza per inabilità temporanea e l’eventuale percentuale (%) di inabilità
permanente.
Terminata la consultazione, la medesima mappa consente, sia di tornare alla home page del portale Inail
(funzione di “breadcrumb”), sia di chiudere la sessione
di lavoro e tornare ugualmente alla home page del portale,
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Finalità e limiti
ma stavolta senza annullare le credenziali in precedenza
inserite (tasto “logout”).
Se non ci sono infortuni, la pagina di ricerca avvisa l’utente
con un apposito messaggio “Non sono presenti infortuni
per il codice ditta”.
Consultazione per gli intermediari abilitati
Effettuato l’accesso al sito Internet www.inail.it e ai
Servizi on-line dell’Istituto, gli intermediari abilitati devono
inserire codice fiscale e password affinché l’applicazione
visualizzi la home page che riporta sulla sinistra il menù dei
servizi forniti dal portale: il Cruscotto infortuni è presente
quale sotto funzione della Denuncia telematica d’infortunio e malattia (professionale).
Per attivare la procedura di consultazione occorre appunto
selezionare tale scelta, operazione che dà luogo all’apertura della home page del Cruscotto infortuni che, per
quanto attiene gli intermediari abilitati, presenta
l’“Elenco delle ditte in delega”, vale a dire la lista delle
aziende dalle quali l’intermediario ha ottenuto la delega e
l’ha inserita nel sito Inail.
La procedura consente all’intermediario abilitato di
individuare l’azienda interessata alla ricerca da
eseguire mediante diversi criteri: cognome e nome
(azienda individuale) o ragione sociale (società), indicate anche parzialmente o con la sola iniziale; codice
ditta Inail; “tutte” le aziende, in modo da poter
selezionare dalla lista che sarà presentata quella
d’interesse.
Una volta individuata l’azienda, viene proposta all’intermediario abilitato la pagina in cui impostare i parametri di
ricerca che, come per le singole aziende, richiedono la
scelta, in sequenza, della Provincia, del Comune,
dell’Unità produttiva, e di uno o più Anni relativi agli infortuni da consultare.
Indicati i parametri e cliccato nella mappa il pulsante
“Visualizza infortuni”, parte la ricerca degli eventi che
rispondono a tutti i requisiti richiesti, e la procedura, eseguiti i previsti controlli di compatibilità, consente il download del file in formato “.pdf” che viene generato in
automatico.
Il formato e il contenuto del report che sarà prodotto dalla
procedura è del tutto analogo a quello in precedenza
descritto per le singole aziende, così come il messaggio
che segnala la mancanza di dati e le modalità di uscita dalla
procedura (“breadcrumb” o “logout”).
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