Regolamento per la gestione e l`uso degli Impianti Sportivi Comunali
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Regolamento per la gestione e l`uso degli Impianti Sportivi Comunali
COMUNE DI CASSOLA Provincia di Vicenza Regolamento per la gestione e l’uso degli Impianti Sportivi Comunali 6 Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.07.2007 CAPO I Norme generali Art. 1 - Oggetto e finalità Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Cassola e delle attrezzature in essi esistenti. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli esistenti presso gli Istituti Scolastici (per gli orari non riservati alle attività didattiche e alle attività sportive delle scuole) e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso prioritario dei residenti nel Comune di Cassola per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, nonché per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale. Si considerano tali: a - l’attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali; b - l’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti; c - l’attività sportiva per le scuole; d - l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani; e - l’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza. Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d’uso prevalente, per ampiezza dell’utenza servita, per le attività che vi si svolgono possono ospitare gare a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, assolvono funzioni d’interesse generale del Comune, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all’aperto, attrezzati per attività sportive ludicoamatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina , sono i seguenti: - Stadio Comunale (S. Giuseppe di Cassola) - Stadio Comunale “Dario Bonamigo” di Cassola - Palestra Comunale di S. Giuseppe - Palestra Comunale di S. Zeno - Palestra Comunale di Cassola Sono considerati impianti minori: - Campo tennis (Cassola) - Campi tennis e campo polivalente (S. Zeno) - Campo Calcio - allenamento (Via Bgt. Cadore) - Campi tennis (Via Dei Mille) - Campi Beach Volley (Via R.Sanzio) - Campo calcio presso Istituto Comprensivo “Marconi” Sono considerati spazi sportivi/ricreativi: - Parco Via Palladio - Parco Via Vivaldi - Parco Via San Bonaventura. CAPO II Criteri e modalità per la gestione degli impianti sportivi Art. 3 - Tipologia di gestione degli Impianti Sportivi Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio dell’Amministrazione Comunale. La loro gestione può essere effettuata con le seguenti modalità : a - Gestione in forma diretta Si definiscono impianti gestiti in forma diretta tutti gli impianti gestiti direttaamente in economia dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici; b - Gestione mista Si definiscono impianti a gestione mista tutti quelli gestiti attraverso Associazioni e Società Sportive costituite o partecipate dalla Amministrazione Comunale; c - Gestione convenzionata Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati totalmente in gestione a Società o Enti sportivi mediante apposite convenzioni. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza. Lo scopo della gestione consiste nell’assicurare il funzionamento dell’impianto appartenete al patrimonio indisponibile del Comune per la diffusione della pratica sportiva, che l’Amministrazione persegue nell’interesse pubblico, e per la realizzazione di pratiche agonistiche e/o di mero svago, che le Società / associazioni perseguono, riducendo gli oneri di spesa a carico del bilancio comunale per costi di manutenzione, gestione, custodia e vigilanza. Nel presente regolamento viene indicato come “Gestore” il Comune che gestisce in forma diretta o l’Associazione o la Società che gestisce l’impianto sportivo con la formula della gestione mista o con gestione convenzionata. CAPO III Criteri generali per l’uso degli Impianti Sportivi Art. 4 - Concessione in uso Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico (art. 90 L. 289/2002). Gli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione: 1 - concessione in uso stagionale/ annuale 2 - concessione per uso straordinario temporaneo. Gli impianti sono concessi: a - le Società / Associazioni sportive comunali legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività promezio-nale, agonistica, amatoriale, partecipanti ai campionati delle varie categorie e discipline sportive; b - alle Scuole Elementari e Medie per l’attività didattica e sportiva; c - a Gruppi / Associazioni sportive locali che svolgono attività motoria, ricreativa e di mantenimento per adulti ed anziani o portatori di handicap; d - a Gruppi / Associazioni non sportive locali, per manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili. Gli impianti concessi per lo svolgimento dell’attività sportiva non devono essere utilizzati a scopo di profitto o per fini impropri. Non può essere modificata la destinazione d’uso dell’impianto, neppure in forma parziale, senza autorizzazione del Comune. Art. 5 - Modalità di assegnazione Gli interessati che intendono usufruire degli impianti, sono tenuti a presentare all’inizio di ogni anno sportivo (entro il 31 luglio), domanda in carta semplice al Gestore specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali discipline sportive e per quali periodi, indicando il numero dei giorni e delle ore ed il nominativo del responsabile dell’ attività da svolgere negli impianti richiesti. Nella domanda dovrà essere allegato l’elenco delle persone autorizzate al possesso delle chiavi di accesso, le quali verranno consegnate all’inizio della stagione (su versamento cauzionale), e dovranno essere tassativamente restituite al termine della stessa stagione sportiva. Le società concessionarie hanno l’obbligo, prima dell’inizio della stagione sportiva, di inviare un elenco di tutti gli iscritti tesserati indicante l’età e la residenza. Per le attività scolastiche che verranno svolte negli impianti sportivi comunali annessi alle scuole, i dirigenti scolastici dovranno presentare il calendario delle stesse, entro il 20 settembre di ogni anno. Per le attività scolastiche che si chiede vengano svolte negli impianti sportivi comunali non annessi alle scuole, i dirigenti scolastici dovranno presentare il calendario delle stesse, entro il termine del 15 settembre di ogni anno. Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all’assegnazione annuale, di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua di spazi nelle strutture esistenti. Il Gestore entro il 30 settembre di ciascun anno programmerà il calendario stagionale / annuale per l’assegnazione ai richiedenti degli spazi negli impianti sportivi e, nel caso lo ritenesse opportuno, potrà indire riunioni con i Gruppi/Associazioni per concordare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Le Società / Associazioni sportive possono chiedere in uso locali facenti parte delle strutture sportive, da adibire a sedi amministrative o a deposito del materiale sportivo personale. In tal caso dovranno essere autorizzate dal Comune previa stipula di una convenzione e al pagamento di canoni per l’uso. Le richieste vengono prese in esame compatibilmente con le disponibilità degli spazi esistenti nelle strutture sportive, e se non viene pregiudicata la gestione di altre attività sportive presenti nell’impianto. La destinazione dei locali concessi in uso non può essere mutata, neppure parzialmente, senza l’autorizzazione del Comune . Art. 6 - Classificazione delle attività Attività Promozionale: attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport dei giovani preadolescenti e adolescenti fino al compimento del 16° anno di età. Attività Agonistica: attività sportiva rivolta alla specializzazione allo sport da competizione e partecipante a campionati, tornei, manifestazioni e gare ufficiali organizzate da organismi federali riconosciuti dal CONI. Attività Amatoriale: attività motoria ricreativa e sociale di mantenimento della forma fisico-sportiva (partecipante anche a campionati di categoria). Art. 7 - Richieste occasionali e straordinarie Per le richieste occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione sportiva annuale, le domande dovranno essere presentate al Gestore almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l’uso dell’impianto. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l’ora d’inizio e di fine dell’attività, le generalità del responsabile dell’attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso il Gestore e verrà valutata qualora risulti compatibile con i calendari predisposti per l’utilizzo degli impianti e dei locali annessi. Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie. Le operazioni di smontaggio devono avvenire immediatamente dopo l’effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre attività. Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al Gestore per consentire la verifica delle condizioni dell’impianto, il quale dovrà essere lasciato nelle condizioni funzionali ed igieniche usuali. Per le manifestazioni extra sportive l’autorizzazione, sentito il Gestore, può essere rilasciata dalla Amministrazione Comunale in conformità alla normativa statale che ne disciplina l’utilizzo. Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni In presenza di più domande di concessione relative al medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, il Gestore predispone il calendario di cui all’art. 5 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel Comune di Cassola, secondo il seguente ordine di priorità: 1 - le Società / Associazioni sportive, aventi sede nel territorio comunale, che partecipano ai campionati federali e che svolgono attività promozionale ed agonistica con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60% degli iscritti totali; 2 - a Gruppi / Società che promuovono e costituiscono nuove attività promozionali e discipline sportive giovanili non presenti nel territorio comunale; 3 - a Gruppi / Associazioni residenti che svolgono attività sportive amatoriali, ricreative del tempo libero; 4 - a Gruppi / Società non residenti nel territorio comunale (compatibilmente con la disponibilità di spazi residui). In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno la precedenza di norma sugli allenamenti. Art. 9 - Modalità di utilizzo Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate. L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e ai dirigenti del Gestore per i controlli che ritengano di effettuare. Gli iscritti alle Associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante. E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione. L’eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all’interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale o dal Gestore, e il relativo montaggio e smontaggio debbono avvenire nei tempi indicati all’atto della concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata. Gli indumenti personali non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine dell’attività. Gli attrezzi mobili di proprietà delle Società / Associazioni possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione del Gestore competente. In ogni caso l’Amministrazione Comunale ed il Gestore non rispondono di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi, lamentati dagli utenti. Nella richiesta di autorizzazione al deposito di materiali ed attrezzature la Società / Associazione deve espressamente sollevare l’Amministrazione Comunale ed il Gestore da ogni responsabilità per eventuali danni o furti degli attrezzi . Gli utenti risponderanno di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione Comunale (e scolastica nel caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utente è tenuto a rifondere tali danni all’Amministrazione Comunale. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali. L’assicurazione dovrà coprire : - eventuali danni causati alle strutture comunali causati nel corso della attività sportiva da tesserati della Società /Associazione; - eventuali danni causati alle strutture comunali causati da soggetti terzi ammessi dalla Società / Associazione alla visione della attività sportiva; - eventuali danni subiti da tesserati della Società /Associazione nel corso della attività sportiva; - eventuali danni causati a terzi ammessi dalla Società /Associazione alla visione della attività sportiva. Un responsabile, nominato dall’utente, deve sempre essere tassativamente presente nell’impianto durante l’orario assegnato, il quale ne curerà l’apertura e la chiusura dell’impianto, assicurandosi che al termine delle attività, le luci siano spente, che tutti gli atleti o le persone presenti siano uscite e tutto sia in ordine. In caso di mancata segnalazione, il danno verrà imputato all’ultimo concessionario che ha utilizzato la struttura in ordine di tempo. E’ fatto obbligo a chiunque di mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento della propria attività. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi, è tassativamente vietato: - sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione; - usare calzature non adeguate alla pavimentazione e/o sporche all’interno delle palestre; - detenere chiavi di accesso all’impianto o di altri locali, senza una specifica autorizzazione scritta; - utilizzare l’impianto al di fuori degli orari autorizzati; - svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate; - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta; - effettuare allenamenti o partite amichevoli sui campi da calcio in erba in caso di avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del Funzionario Comunale o del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità dei campi). Art. 10 - Pubblico Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell’uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall’Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza, ed in conformità della licenza di agibilità e dei pareri della C.P.V.L.P.S., anche per quanto attiene la capienza. Art.11 - Rinuncia La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo), deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase e rispondenti ai requisiti prioritari di cui all’art. 8. Art. 12 - Sospensione L’Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessio ni in uso qualora si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei congressi, concerti, manifestazioni extra sportive ecc), compatibilmente con l’attività programmata, o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti, dandone comunicazione ai concessionari con un congruo anticipo. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili a insindacabile giudizio degli Uffici Comunali competenti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d’uso, né dal Comune. Art. 13 - Revoca A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 9, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale, il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso per i motivi di interesse pubblico, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. La revoca sarà altresì disposta qualora venga accertato il venir meno dell’impegno dei dirigenti delle squadre di calcio a far disputare le partite in un clima di vicendevole rispetto, stigmatizzando e mettendo al bando insulti, epiteti e comportamenti poco rispettosi nei confronti di tutte le persone. Art. 14 - Agibilità Impianti L’uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che per extra sportive, è concesso secondo l’agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo. Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori o partecipanti non superi quello autorizzato dalle autorità competenti. CAPO IV Tariffe Art. 15 - Determinazione delle tariffe Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe determinate e aggiornate dai competenti organi comunali. Le tariffe possono essere: - orarie - a prestazione Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo. Art. 16 - Uso gratuito degli Impianti L’uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l’attività pomeridiana. Per quanto riguarda specifiche esenzioni sarà l’Amministrazione Comunale a determinare con apposita deliberazione. Art. 17 - Modalità di pagamento L’uso degli impianti sportivi comunali è subordinato al pagamento delle tariffe, rapportate alle ore di utilizzo concesse. Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul c/c bancario del Comune di Cassola - Servizio di Tesoreria, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Il Gestore provvederà ad emettere trimestralmente il rendiconto per l’utilizzo degli impianti. Gli impianti sportivi comunali non potranno essere concessi a società o privati cittadini che non abbiano già provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Cassola, conseguente a precedenti usi degli impianti stessi. Art. 18 - Pubblicità La pubblicità su cartelloni fissi o mobili deve essere autorizzata dal Comune e conforme alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità. Sono a carico della Società che ne richiede l’installazione, l’imposta sulla pubblicità, nonché l’eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale per l’occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal competente Regolamento. Art. 19 - Vigilanza Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sulla stato di conservazione, manutenzione e sull’uso degli impianti sportivi. Tale vigilanza sarà esercitata dall’Assessorato allo Sport, in termini generali e complessivi, dai Dirigenti comunali o dall’Ente gestore, per quanto di loro competenza specifica. Art. 20 - Manutenzione ordinaria Il gestore o il concessionario degli impianti, in concerto con l’Ufficio Tecnico Comunale, è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l’ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l’Amministrazione Comunale che interverrà direttamente. Art. 21 - Manutenzione straordinaria L’Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria. L’ente gestore o il concessionario ha l’obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti, comunica le proprie decisioni. CAPO V Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali Il presente Regolamento viene reso pubblico nelle forme di legge, e le disposizioni inerenti la gestione e l’uso degli impianti sportivi, si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari. In via transitoria per l’anno 2007 il termine del 31 luglio di cui all’art. 5 è posticipato al 31 agosto. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l’Amministrazione Comunale, attenendosi alle disposizioni di legge in materia, potrà emanare attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati. All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto. Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Comunale.