Regolamento per la gestione e l`uso degli Impianti Sportivi Comunali

Transcript

Regolamento per la gestione e l`uso degli Impianti Sportivi Comunali
COMUNE DI CASSOLA
Provincia di Vicenza
Regolamento per la gestione e l’uso
degli
Impianti Sportivi Comunali
6
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.07.2007
CAPO I
Norme generali
Art. 1 - Oggetto e finalità
Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la
gestione degli impianti sportivi del Comune di Cassola e delle attrezzature in essi
esistenti.
Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli esistenti presso gli Istituti Scolastici (per
gli orari non riservati alle attività didattiche e alle attività sportive delle scuole) e le
attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso prioritario dei residenti nel Comune
di Cassola per la promozione e la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per
garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, nonché
per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale. Si considerano tali:
a - l’attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive,
attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
b - l’attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport di preadolescenti e
adolescenti;
c - l’attività sportiva per le scuole;
d - l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
e - l’attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.
Art. 2 - Classificazione degli Impianti Sportivi
Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.
Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d’uso
prevalente, per ampiezza dell’utenza servita, per le attività che vi si svolgono possono
ospitare gare a livello locale, provinciale, regionale e nazionale, assolvono funzioni
d’interesse generale del Comune, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza
cittadina.
Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi
agli Istituti Scolastici.
Sono considerati spazi sportivi i luoghi all’aperto, attrezzati per attività sportive ludicoamatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.
Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti
comunali di rilevanza cittadina , sono i seguenti:
- Stadio Comunale (S. Giuseppe di Cassola)
- Stadio Comunale “Dario Bonamigo” di Cassola
- Palestra Comunale di S. Giuseppe
- Palestra Comunale di S. Zeno
- Palestra Comunale di Cassola
Sono considerati impianti minori:
- Campo tennis (Cassola)
- Campi tennis e campo polivalente (S. Zeno)
- Campo Calcio - allenamento (Via Bgt. Cadore)
- Campi tennis (Via Dei Mille)
- Campi Beach Volley (Via R.Sanzio)
- Campo calcio presso Istituto Comprensivo “Marconi”
Sono considerati spazi sportivi/ricreativi:
- Parco Via Palladio
- Parco Via Vivaldi
- Parco Via San Bonaventura.
CAPO II
Criteri e modalità per la gestione degli impianti sportivi
Art. 3 - Tipologia di gestione degli Impianti Sportivi
Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte
integrante del patrimonio dell’Amministrazione Comunale.
La loro gestione può essere effettuata con le seguenti modalità :
a - Gestione in forma diretta
Si definiscono impianti gestiti in forma diretta tutti gli impianti gestiti direttaamente in economia dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici;
b - Gestione mista
Si definiscono impianti a gestione mista tutti quelli gestiti attraverso Associazioni
e Società Sportive costituite o partecipate dalla Amministrazione Comunale;
c - Gestione convenzionata
Si definiscono impianti a gestione convenzionata tutti gli impianti affidati
totalmente in gestione a Società o Enti sportivi mediante apposite convenzioni.
La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere
improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità,
efficacia, efficienza e trasparenza.
Lo scopo della gestione consiste nell’assicurare il funzionamento dell’impianto
appartenete al patrimonio indisponibile del Comune per la diffusione della pratica
sportiva, che l’Amministrazione persegue nell’interesse pubblico, e per la realizzazione
di pratiche agonistiche e/o di mero svago, che le Società / associazioni perseguono,
riducendo gli oneri di spesa a carico del bilancio comunale per costi di manutenzione,
gestione, custodia e vigilanza.
Nel presente regolamento viene indicato come “Gestore” il Comune che gestisce in
forma diretta o l’Associazione o la Società che gestisce l’impianto sportivo con la
formula della gestione mista o con gestione convenzionata.
CAPO III
Criteri generali per l’uso degli Impianti Sportivi
Art. 4 - Concessione in uso
Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le
esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle
extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567, sono posti a disposizione di società e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico (art.
90 L. 289/2002).
Gli impianti sportivi comunali, in conformità con le norme di legge in materia, possono
essere concessi con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:
1 - concessione in uso stagionale/ annuale
2 - concessione per uso straordinario temporaneo.
Gli impianti sono concessi:
a - le Società / Associazioni sportive comunali legalmente costituite ed affiliate ad una
o più Federazioni Sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività promezio-nale,
agonistica, amatoriale, partecipanti ai campionati delle varie categorie e discipline
sportive;
b - alle Scuole Elementari e Medie per l’attività didattica e sportiva;
c - a Gruppi / Associazioni sportive locali che svolgono attività motoria, ricreativa e
di mantenimento per adulti ed anziani o portatori di handicap;
d - a Gruppi / Associazioni non sportive locali, per manifestazioni ricreative, saggi,
studi, convegni e simili.
Gli impianti concessi per lo svolgimento dell’attività sportiva non devono essere
utilizzati a scopo di profitto o per fini impropri. Non può essere modificata la destinazione d’uso dell’impianto, neppure in forma parziale, senza autorizzazione del Comune.
Art. 5 - Modalità di assegnazione
Gli interessati che intendono usufruire degli impianti, sono tenuti a presentare all’inizio
di ogni anno sportivo (entro il 31 luglio), domanda in carta semplice al Gestore
specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali discipline sportive e per quali
periodi, indicando il numero dei giorni e delle ore ed il nominativo del responsabile dell’
attività da svolgere negli impianti richiesti.
Nella domanda dovrà essere allegato l’elenco delle persone autorizzate al possesso delle
chiavi di accesso, le quali verranno consegnate all’inizio della stagione (su versamento
cauzionale), e dovranno essere tassativamente restituite al termine della stessa stagione
sportiva.
Le società concessionarie hanno l’obbligo, prima dell’inizio della stagione sportiva, di
inviare un elenco di tutti gli iscritti tesserati indicante l’età e la residenza.
Per le attività scolastiche che verranno svolte negli impianti sportivi comunali annessi
alle scuole, i dirigenti scolastici dovranno presentare il calendario delle stesse, entro il
20 settembre di ogni anno.
Per le attività scolastiche che si chiede vengano svolte negli impianti sportivi comunali
non annessi alle scuole, i dirigenti scolastici dovranno presentare il calendario delle
stesse, entro il termine del 15 settembre di ogni anno.
Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all’assegnazione annuale, di cui sopra, saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua
di spazi nelle strutture esistenti.
Il Gestore entro il 30 settembre di ciascun anno programmerà il calendario stagionale /
annuale per l’assegnazione ai richiedenti degli spazi negli impianti sportivi e, nel caso lo
ritenesse opportuno, potrà indire riunioni con i Gruppi/Associazioni per concordare
eventuali modifiche che si rendessero necessarie.
Le Società / Associazioni sportive possono chiedere in uso locali facenti parte delle
strutture sportive, da adibire a sedi amministrative o a deposito del materiale sportivo
personale. In tal caso dovranno essere autorizzate dal Comune previa stipula di una
convenzione e al pagamento di canoni per l’uso. Le richieste vengono prese in esame
compatibilmente con le disponibilità degli spazi esistenti nelle strutture sportive, e se
non viene pregiudicata la gestione di altre attività sportive presenti nell’impianto. La
destinazione dei locali concessi in uso non può essere mutata, neppure parzialmente,
senza l’autorizzazione del Comune .
Art. 6 - Classificazione delle attività
Attività Promozionale: attività formativa finalizzata all’avviamento allo sport dei
giovani preadolescenti e adolescenti fino al compimento del 16° anno di età.
Attività Agonistica: attività sportiva rivolta alla specializzazione allo sport da
competizione e partecipante a campionati, tornei, manifestazioni e gare ufficiali
organizzate da organismi federali riconosciuti dal CONI.
Attività Amatoriale: attività motoria ricreativa e sociale di mantenimento della forma
fisico-sportiva (partecipante anche a campionati di categoria).
Art. 7 - Richieste occasionali e straordinarie
Per le richieste occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella
programmazione sportiva annuale, le domande dovranno essere presentate al Gestore
almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l’uso dell’impianto. Nella
domanda dovrà essere specificato il giorno, l’ora d’inizio e di fine dell’attività, le
generalità del responsabile dell’attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso il
Gestore e verrà valutata qualora risulti compatibile con i calendari predisposti per
l’utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente
autorizzate, che richiedono l’installazione di particolari attrezzature non comunemente
esistenti nell’impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla
fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
Le operazioni di smontaggio devono avvenire immediatamente dopo l’effettuazione
della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell’impianto per altre
attività.
Terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al
Gestore per consentire la verifica delle condizioni dell’impianto, il quale dovrà essere
lasciato nelle condizioni funzionali ed igieniche usuali.
Per le manifestazioni extra sportive l’autorizzazione, sentito il Gestore, può essere
rilasciata dalla Amministrazione Comunale in conformità alla normativa statale che ne
disciplina l’utilizzo.
Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
In presenza di più domande di concessione relative al medesimo impianto e qualora non
sia possibile soddisfare tutte le richieste, il Gestore predispone il calendario di cui
all’art. 5 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel
Comune di Cassola, secondo il seguente ordine di priorità:
1 - le Società / Associazioni sportive, aventi sede nel territorio comunale, che
partecipano ai campionati federali e che svolgono attività promozionale ed agonistica
con un numero di iscritti residenti non inferiore al 60% degli iscritti totali;
2 - a Gruppi / Società che promuovono e costituiscono nuove attività promozionali e
discipline sportive giovanili non presenti nel territorio comunale;
3 - a Gruppi / Associazioni residenti che svolgono attività sportive amatoriali,
ricreative del tempo libero;
4 - a Gruppi / Società non residenti nel territorio comunale (compatibilmente con la
disponibilità di spazi residui).
In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno
precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite
dalle stesse federazioni sportive.
Le gare hanno la precedenza di norma sugli allenamenti.
Art. 9 - Modalità di utilizzo
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere
tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e
autorizzate.
L’accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è
permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e
ai dirigenti del Gestore per i controlli che ritengano di effettuare.
Gli iscritti alle Associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli
impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un
insegnante.
E’ assolutamente vietato l’uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della
relativa autorizzazione.
L’eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo,
che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all’interno degli impianti,
deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale o dal Gestore,
e il relativo montaggio e smontaggio debbono avvenire nei tempi indicati all’atto della
concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la
disponibilità dell’impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
Gli indumenti personali non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali
degli impianti al termine dell’attività.
Gli attrezzi mobili di proprietà delle Società / Associazioni possono invece essere
depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione del
Gestore competente. In ogni caso l’Amministrazione Comunale ed il Gestore non
rispondono di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali
medesimi, lamentati dagli utenti. Nella richiesta di autorizzazione al deposito di
materiali ed attrezzature la Società / Associazione deve espressamente sollevare
l’Amministrazione Comunale ed il Gestore da ogni responsabilità per eventuali danni o
furti degli attrezzi .
Gli utenti risponderanno di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che
dovessero verificarsi durante l’utilizzo degli impianti, sollevando l’Amministrazione
Comunale (e scolastica nel caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.
In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l’utente è tenuto a
rifondere tali danni all’Amministrazione Comunale. A tal fine gli utenti sono tenuti ad
essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli
impianti sportivi comunali. L’assicurazione dovrà coprire :
- eventuali danni causati alle strutture comunali causati nel corso della attività
sportiva da tesserati della Società /Associazione;
- eventuali danni causati alle strutture comunali causati da soggetti terzi ammessi
dalla Società / Associazione alla visione della attività sportiva;
- eventuali danni subiti da tesserati della Società /Associazione nel corso della attività
sportiva;
- eventuali danni causati a terzi ammessi dalla Società /Associazione alla visione
della attività sportiva.
Un responsabile, nominato dall’utente, deve sempre essere tassativamente presente
nell’impianto durante l’orario assegnato, il quale ne curerà l’apertura e la chiusura
dell’impianto, assicurandosi che al termine delle attività, le luci siano spente, che tutti gli
atleti o le persone presenti siano uscite e tutto sia in ordine.
In caso di mancata segnalazione, il danno verrà imputato all’ultimo concessionario che
ha utilizzato la struttura in ordine di tempo.
E’ fatto obbligo a chiunque di mantenere un atteggiamento di correttezza nello
svolgimento della propria attività.
Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi, è tassativamente
vietato:
- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la
revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate alla pavimentazione e/o sporche all’interno delle
palestre;
- detenere chiavi di accesso all’impianto o di altri locali, senza una specifica
autorizzazione scritta;
- utilizzare l’impianto al di fuori degli orari autorizzati;
- svolgimento di attività diverse da quelle autorizzate;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una
specifica autorizzazione scritta;
- effettuare allenamenti o partite amichevoli sui campi da calcio in erba in caso di
avverse condizioni metereologiche senza autorizzazione del Funzionario Comunale
o del custode (cui spetta il potere insindacabile di stabilire la praticabilità dei campi).
Art. 10 - Pubblico
Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell’uso
degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di
legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall’Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto
delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza, ed in conformità della licenza di
agibilità e dei pareri della C.P.V.L.P.S., anche per quanto attiene la capienza.
Art.11 - Rinuncia
La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell’utilizzo), deve essere
fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive
con richieste inevase e rispondenti ai requisiti prioritari di cui all’art. 8.
Art. 12 - Sospensione
L’Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessio
ni in uso qualora si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni
(saggi, tornei congressi, concerti, manifestazioni extra sportive ecc), compatibilmente
con l’attività programmata, o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli
impianti, dandone comunicazione ai concessionari con un congruo anticipo.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente
avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili a insindacabile
giudizio degli Uffici Comunali competenti.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d’uso, né dal Comune.
Art. 13 - Revoca
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed
in particolare del mancato rispetto delle modalità d’uso previste dall’art. 9, nonché per il
mancato pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale, il Comune si
riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d’uso
per i motivi di interesse pubblico, senza che l’utente nulla possa eccepire o pretendere a
qualsiasi titolo.
La revoca sarà altresì disposta qualora venga accertato il venir meno dell’impegno dei
dirigenti delle squadre di calcio a far disputare le partite in un clima di vicendevole
rispetto, stigmatizzando e mettendo al bando insulti, epiteti e comportamenti poco
rispettosi nei confronti di tutte le persone.
Art. 14 - Agibilità Impianti
L’uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che per extra sportive, è concesso
secondo l’agibilità accertata e riconosciuta dagli Organi di Vigilanza sul Pubblico
Spettacolo.
Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori o partecipanti non superi quello
autorizzato dalle autorità competenti.
CAPO IV
Tariffe
Art. 15 - Determinazione delle tariffe
Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento
di apposite tariffe determinate e aggiornate dai competenti organi comunali.
Le tariffe possono essere:
- orarie
- a prestazione
Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.
Art. 16 - Uso gratuito degli Impianti
L’uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie
che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici,
compresa l’attività pomeridiana.
Per quanto riguarda specifiche esenzioni sarà l’Amministrazione Comunale a
determinare con apposita deliberazione.
Art. 17 - Modalità di pagamento
L’uso degli impianti sportivi comunali è subordinato al pagamento delle tariffe,
rapportate alle ore di utilizzo concesse.
Il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sul c/c bancario del Comune di
Cassola - Servizio di Tesoreria, entro 15 giorni dal ricevimento dell’avviso.
Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della
concessione in uso.
Il Gestore provvederà ad emettere trimestralmente il rendiconto per l’utilizzo degli
impianti.
Gli impianti sportivi comunali non potranno essere concessi a società o privati cittadini
che non abbiano già provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria nei
confronti del Comune di Cassola, conseguente a precedenti usi degli impianti stessi.
Art. 18 - Pubblicità
La pubblicità su cartelloni fissi o mobili deve essere autorizzata dal Comune e conforme
alla normativa vigente in materia e al Regolamento comunale sulla pubblicità.
Sono a carico della Società che ne richiede l’installazione, l’imposta sulla pubblicità,
nonché l’eventuale corresponsione di canone, nella misura stabilita dall’Amministrazione Comunale per l’occupazione di spazi pubblici, secondo quanto previsto dal
competente Regolamento.
Art. 19 - Vigilanza
Il Comune ha ampia facoltà di provvedere alla vigilanza sulla stato di conservazione,
manutenzione e sull’uso degli impianti sportivi. Tale vigilanza sarà esercitata
dall’Assessorato allo Sport, in termini generali e complessivi, dai Dirigenti comunali o
dall’Ente gestore, per quanto di loro competenza specifica.
Art. 20 - Manutenzione ordinaria
Il gestore o il concessionario degli impianti, in concerto con l’Ufficio Tecnico
Comunale, è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria
degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove
esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l’ausilio di ditte esterne o di
particolari attrezzature sarà l’Amministrazione Comunale che interverrà direttamente.
Art. 21 - Manutenzione straordinaria
L’Amministrazione Comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione
straordinaria.
L’ente gestore o il concessionario ha l’obbligo di richiedere gli interventi di
manutenzione straordinaria al Comune, il quale, dopo aver verificato la fondatezza della
richiesta e le risorse finanziarie esistenti con gli uffici tecnici competenti, comunica le
proprie decisioni.
CAPO V
Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali
Il presente Regolamento viene reso pubblico nelle forme di legge, e le disposizioni
inerenti la gestione e l’uso degli impianti sportivi, si applicano a partire dalla prima
stagione sportiva successiva all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
In via transitoria per l’anno 2007 il termine del 31 luglio di cui all’art. 5 è posticipato al
31 agosto.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento e ritenuto utile al miglior
funzionamento degli impianti, l’Amministrazione Comunale, attenendosi alle
disposizioni di legge in materia, potrà emanare attuative ed integrative di esso non in
contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
All’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con quanto da esso previsto.
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Comunale.