tribunale di modena - fondazione forense modenese

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tribunale di modena - fondazione forense modenese
Matrimonio e divorzio – Divorzio: pensione di reversibilità - Decesso dell’ex coniuge – Assegnazione di quota di
pensione – Ripartizione fra coniuge superstite e coniuge divorziato – Entità dell’assegno divorzile – Irrilevanza Durata dei rapporti matrimoniali – Criterio prevalente e criteri aggiuntivi - Redditi delle parti - Rif.Leg.art.9 L.898/70;
Decreto
Pronunziata il 19/04/2006
Depositata il 20/04/2006
N. 139106 R.G. Vol.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA
composto dai magistrati
dr.ssa Eleonora De Marco - Presidente
dr. Roberto Cigarini - Giudice
dr. Giuseppe Pagliani – Giudice Rel. Est.
nella causa n° 241/06 R. G. Vol, promossa da XX
- ricorrente contro
YY Inps
- convenuti in punto a: procedura ai sensi dell'art. 9, 3° c., L. 898/70
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 19/406 letti gli atti, sentite le parti,
ritenuta la propria competenza;
ha emesso il seguente
DECRETO
premesso che:
- la ricorrente ha avanzato la richiesta di attribuzione di quota di pensione a seguito di
decesso dell'ex coniuge;
- la resistente YY, costituita, sostiene l'insussistenza dei presupposti del ricorso, in
quanto negli ultimi anni l'importo dell'assegno di divorzio dovuto alla ricorrente XX
ammontava ad €. 310,90, a causa dei redditi propri dell'avente diritto; inoltre sostiene che
l'entità della quota spettante alla richiedente dovrebbe superare l'entità dell'assegno
divorzile, contestando che il criterio della durata formale del rapporto matrimoniale; ai
fini della determinazione della quota di pensione, possa essere esser utilizzato in modo
automatico e matematico, dovendosi dare rilevanza ad altri elementi, - quali le condizioni
economiche e la durata della convivenza. prematrimoniale;
osservato che:
- in rito, l'eccezione di irritualità del ricorso, che secondo parte resistente YY avrebbe
dovuto essere introdotto con rito ordinario e non camerale, è infondata, in quanto la
presente controversia è pacificamente soggetta al rito camerale, seppure non sia irrituale
l'adozione del rito ordinario (Cfr. Cass. I, 30/3/04, n. 6272; I, 14/1/04, n. 336; I,
2/3/01, n. 3037);
- nel merito, si verte pacificamente in ipotesi di ripartizione della pensione in concorso
tra coniuge superstite e coniuge divorziato, ai sensi del terzo comma dell'art. 9 L.
1/12/70, n. 898;
- é infatti indiscutibile, sulla base delle produzioni documentali in atti e di affermazioni
non contestate, la sussistenza, in capo alla richiedente, dei requisiti della titolarità di
assegno divorzile al momento del decesso e dell'assenza di nuove nozze;
ritenuto che:
- l'assetto patrimoniale attuale delle due ex coniugi é irrilevante in quanto nella presente
sede non si procede ad una comparazione dei redditi di due persone reciprocamente
obbligate, bensì all'accertamento dei presupposti di legge per la titolarità della
prestazione prevista dalla legge, distinta dall'assegno di divorzio, ed assimilabile, ai fini
che qui interessano, al trattamento previdenziale, in tutto equiparabile al diritto del
coniuge superstite; in particolare, con la decisione delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione (12/1/98, n. 159), é stato destituito di fondamento il filone interpretativo per
cui si tratterebbe di una partecipazione ad un diritto altrui, affermando la natura di diritto
autonomo e concorrente "in pari grado" con quello del coniuge superstite;
- ne consegue, tra l'altro, che la determinazione della misura della quota deve essere
completamente svincolata dall'entità dell'assegno di divorzio;
- da quanto precede consegue anche l'evidente infondatezza di ogni dubbio di
costituzionalità sotto il profilo degli artt. 3 e 29 Cost., dal momento appunto che il diritto
del coniuge divorziato ad una quota della pensione di reversibilità é diritto nuovo ed
autonomo rispetto all'assegno di divorzio, in un rapporto che si instaura direttamente
con l'ente erogatore, per cui non sono comparabili due situazioni formalmente e
sostanzialmente diverse come quella del coniuge divorziato e del coniuge superstite
(d'altra parte anche durante la vita del divorziato possono determinarsi situazioni di fatto
analoghe e non per questo suscettibili di censure di costituzionalità);
- quanto all'entità della quota, il criterio della durata formale del rapporto matrimoniale
non appare contestabile alla stregua della decisione delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione, che appunto é intervenuta a comporre un lungo contrasto giurisprudenziale
sul punto;
- con la citata decisione si é inoltre affermata l'esclusiva rilevanza della durata legale del
matrimonio, e l'irrilevanza tanto della cessazione della convivenza anteriore al divorzio
quanto della convivenza more uxorio, conferendo definitiva valenza al criterio matematico
della ripartizione del trattamento di reversibilità, sostenuto da un orientamento
giurisprudenziale precedente;
- come richiamato nella motivazione della stessa Cass. 12/1/98, n. 159, il criterio della
durata era stato indicato dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza 24/1/91, n. 23,
ed a sostegno di questo principio soccorrono "tutti i canoni ermeneutici", per i quali si
rinvia alle considerazioni contenute nei punti da 6.2.1. ad 8. della motivazione della
sentenza delle Sezioni Unite;
- peraltro, la giurisprudenza successiva, anche recente, a seguito della sentenza
interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999, ha interpretato il
criterio della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali come prevalente ma non
esclusivo, nel senso che al predetto criterio viene attribuita valenza centrale, ma senza
automatismi di tipo matematico, dovendo il giudice tenere conto di ulteriori elementi; detti elementi vengono individuati, in quanto correlati al carattere solidaristico della
pensione di reversibilità ed alle finalità che presiedono a detto trattamento,
nell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, nelle situazioni di
separazione di fatto, nella durata delle convivenze prematrimoniali, nelle condizioni
economiche dei due matrimoni (Cfr. Cass. I, 30/3/04, n. 6272; I, 16/12/04, n. 23379);
in sintesi, nel caso di specie, dovendosi comparare i due rapporti matrimoniali,
rispettivamente di 15 anni e di quasi 18 anni, e tenendo conto del fatto che il coniuge
divorziato ricorrente gode di reddito autonomo da lavoro dipendente ed immobiliare,
alla ricorrente può essere ragionevolmente attribuita la quota del 30% del trattamento
previdenziale ed al convenuto coniuge superstite YY la quota del 70% del medesimo;
P. T. M.
dispone che la pensione di reversibilità e gli assegni già spettanti al defunto
Giorgio Viazzo siano ripartiti tra XX e YY , in misura, rispettivamente, del 30% e
del 70%;
ordina agli enti eroganti di provvedere alla corresponsione ai soggetti e nelle
misure sopra indicate, a far tempo dalla data della notifica del presente decreto.
Modena, 19/4/06.
Il Presidente
(Dr.ssa E. De Marco)
Il Giudice estensore
(Dr. G. Pagliani)
Depositato in Cancelleria il 20 APR 2006