UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI L`AQUILA
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione REGOLAMENTO DIDATTICO Laurea specialistica in “Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa” Classe 56/S: Classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi Articolo 1 Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento, disciplinato dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d’insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341, dell’art. 12 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del Regolamento didattico di Ateneo, gli aspetti organizzativi del Corso di laurea specialistica in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa, svolto nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di L’Aquila, per il conseguimento della laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (Classe 56/S delle lauree universitarie specialistiche). Articolo 2 Istituzione La Facoltà di Scienze della Formazione istituisce il Corso di Laurea specialistica in Scienze dell’Educazione e della Formazione nella società complessa, afferente alla Classe 56/S delle Lauree specialistiche in programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, prevista dal DM 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001. Il Corso di laurea specialistica ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali acquisibili nei diversi Indirizzi di cui al comma successivo. Il Corso di laurea specialistica in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa si articola nei seguenti indirizzi: 8. Scienze della Formazione per la Cooperazione e per il Terzo Settore. 9. Scienze della Formazione Continua e Sviluppo dei sistemi formativi. 10. Scienze dell’educazione per l’infanzia. 11. Pedagogia e Scienze dell’educazione ambientale. Articolo 3 Consiglio Didattico di Corso di laurea specialistica 1. È costituito un Consiglio Didattico di Corso di laurea specialistica, formato dai professori di prima e seconda fascia, dai ricercatori che la Facoltà assegna, su indicazione dei ricercatori medesimi, ai settori didattici di appartenenza dei ricercatori, attivati nel Corso di laurea specialistica; dai ricercatori con affidamento e supplenza di un insegnamento del Corso di laurea specialistica, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso (ai sensi dell’art. 3, comma 3, Regolamento di Facoltà). Al Consiglio partecipano, su invito, tutti i docenti supplenti o a contratto coinvolti nelle attività didattiche di indirizzo 2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente eletto tra i professori di ruolo, dai professori di ruolo e dai ricercatori della Facoltà di scienze della Formazione che afferiscono al Consiglio. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L’elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima 50 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona alla Facoltà sulle attività didattiche e tutoriale svolte all’interno del corso. 3. Il Consiglio didattico svolge i seguenti compiti (art. 7, comma 6, Regolamento di Facoltà): cc) propone il Regolamento Didattico del Corso di Studi; dd) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza didattica ed organizzativa dei vari curricula proposti dall’Ordinamento; ee) propone i requisiti di ammissione ai Corsi di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica; ff) progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell’art. 10; gg) Cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all’attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente; hh) Predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall’Ordinamento; ii) Studia nelle forme adeguate un’equilibrata gestione dell’attività didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative; jj) Esamina ed approva nei termini indicati dall’Amministrazione i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici; kk) Esamina ed approva, nei termini indicati dall’Amministrazione, le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all’estero (art. 20, Regolamento di Ateneo); ll) Valuta nei termini indicati dall’Amministrazione le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo; mm) Cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali (art.12 co. 1 Regolamento di Ateneo) la risposta degli studenti all’offerta didattica e controllando l’entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall’Ordinamento; nn) Verifica i crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi; oo) Indice almeno una riunione l’anno, con tutti gli afferenti, per la programmazione didattica ed almeno una riunione l’anno, con tutti gli afferenti, per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dal Regolamento di Facoltà; pp) Determina le modalità dell’eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall’Università. 4. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all’art.13. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (art.12, co. 3, Regolamento Generale sull’Autonomia). 5. In base ad apposite convenzioni tra l’Università, proposte dai Consigli didattici dei Corsi di Studio, ratificate dai Consigli di Facoltà ed approvate dal Senato accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrativi. 51 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione Articolo 4 Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di laurea specialistica Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio sono disciplinate dal Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di Studio della Facoltà di Scienze della Formazione, emanato con D.R. n. 1485-2008 del 8.5.2008. Articolo 5 Durata del Corso di laurea specialistica La durata normale del Corso di laurea specialistica in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa è di due anni. In ciascun anno del Corso di laurea specialistica è mediamente prevista l’acquisizione da parte dello studente di 60 crediti. Articolo 6 Obiettivi formativi qualificanti il Corso di laurea specialistica in “Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa” I laureati nel Corso di laurea specialistica in “Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa”, della Classe 56/S delle lauree universitarie specialistiche, Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, dovranno possedere: a) una solida competenza nelle scienze dell’educazione, anche per ciò che concerne la dimensione di genere, con particolare riguardo ai temi dell’orientamento, della documentazione, della consulenza, dell’informazione, della certificazione dei servizi formativi, e con eventuali e specifici approfondimenti nell’area dell’integrazione delle persone disabili, della prevenzione del disagio, della marginalità e dell’handicap; b) conoscenze approfondite sulle linee di evoluzione del sistema produttivo, con specifica attenzione alle conseguenze sulla domanda di formazione e sulle necessità di pari opportunità nell’accesso al mercato del lavoro; c) avanzate conoscenze relativamente alla normativa nazionale e alle normative regionali in merito alla formazione professionale anche nei suoi rapporti con il mercato del lavoro; d) i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza; e) un’avanzata conoscenza, in forma scritta e orale, di due lingue dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Articolo 7 Ordinamento didattico, contenuti e obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea specialistica in “Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa” Il Corso di Laurea specialistica in “Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa” si articola in un primo anno comune mirato ad offrire gli strumenti per un efficace inquadramento teorico e storico-critico della complessità, nel e del mondo contemporaneo (sotto i profili sociale ed economico, delle relazioni internazionali e del “villaggio globale”, ma anche scientifico, antropologico-culturale e, appunto, formativo), nonché a garantire l’acquisizione delle conoscenze/competenze necessarie per l’ideazione, la programmazione, l’attuazione e la valutazione di programmi di intervento educativi e formativi nell’ambito delle società complesse, tenendo presenti le risorse del territorio e la valorizzazione dei soggetti operanti sul territorio medesimo. Il secondo anno del Corso prevede quattro indirizzi: 1. Scienze della Formazione per la Cooperazione e per il Terzo Settore. 2. Scienze della Formazione Continua e Sviluppo dei sistemi formativi. 3. Scienze dell’educazione per l’infanzia. 4. Pedagogia e Scienze dell’educazione ambientale. 52 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione Nel primo indirizzo si approfondiscono le strategie di gestione, sotto il profilo formativo, di soggetti imprenditoriali di tipo cooperativo, del volontariato e del privato sociale; inoltre, le strategie di intervento di rete e le modalità di collaborazione interistituzionale nel campo della cooperazione e del Terzo Settore. In modo particolare saranno analizzati i temi relativi alla conoscenza delle problematiche dei soggetti in situazione di marginalità ed alla prevenzione del disagio sociale e della devianza, anche nell’ambito della famiglia, delle agenzie extrascolastiche, dell’immigrazione, delle pari opportunità, dei soggetti deboli, della qualificazione del tempo libero. Il secondo indirizzo è finalizzato all’acquisizione dei sistemi di conoscenze/competenze necessari per l’ideazione e la progettazione di interventi formativi e educativi per l’età adulta presso aziende, centri di formazione professionale, agenzie che si occupano della formazione iniziale e in servizio, istituti di pena, centri territoriali permanenti, e, inoltre, per la gestione di sistemi di apprendimento continuo e degli adulti – nelle professioni e nella vita privata – nella società complessa. Il terzo indirizzo persegue, in modo particolare, lo sviluppo della conoscenza del bambino sotto il profilo sociale, psicologico, pedagogico, per rendere idonei ad ideare e realizzare interventi mirati al miglioramento delle condizioni dell’infanzia, e per formare operatori qualificati a promuovere e gestire servizi educativi e formativi per l’infanzia. Il quarto indirizzo ha come obiettivo la formazione, attraverso l’approfondimento delle scienze dell’uomo, del comportamento, del territorio, le discipline naturalistiche, ecc., all’uopo indispensabili, di operatori qualificati capaci di ideare, stilare, promuovere, gestire, valutare, progetti e programmi di/per agenzie, strutture, ecc. – pubbliche e private – di educazione alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente (e, in questa prospettiva, di miglioramento della qualità della vita, di salvaguardia della salute, ecc.). Relativamente ai possibili sbocchi occupazionali, i laureati nel Corso di laurea specialistica in “Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa” possono essere essi stessi promotori di impresa nell’ambito della cooperazione e del Terzo Settore. Esercitano funzioni di elevata responsabilità nella progettazione e nel coordinamento e direzione di sistemi formativi e di servizi educativi di supporto agli enti pubblici e alle aziende private, alle cooperative, alle organizzazioni di volontariato e del privato sociale. Possono svolgere interventi formativi, educativi e preventivi nonché sociali nell’ambito di strutture per minori, per persone con problematiche sociali, per anziani, per adulti ed ancora per enti pubblici e privati che si occupano del Terzo Settore e strutture a tutela della salute e dell’ambiente. Inoltre possono svolgere la propria attività lavorativa all’interno di enti preposti alla formazione e all’aggiornamento del personale. Articolo 8 Tipologia ed obiettivi delle attività formative Per attività formativa s’intende ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento. Le attività formative implementate nell’ambito del Corso di Laurea sono raggruppate nelle seguenti tipologie: 1. Attività formative di base: forniscono le conoscenze fondamentali per la realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 2. Attività formative caratterizzanti: forniscono opportunità di approfondimento di conoscenze determinanti per la realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 3. Attività formative affini o integrative: forniscono conoscenze in ambiti disciplinari limitrofi ovvero in tematiche connesse con quelle affrontate dagli insegnamenti caratterizzanti. 4. Attività formative a scelta dello studente: consentono di acquisire ulteriori conoscenze legate ad interessi specifici dello studente 5. Attività formative per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale: preparano lo studente alla verifica della conoscenza di una lingua straniera ed alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 53 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione 6. Altre attività formative: sono volte a far acquisire tutte quelle conoscenze (informatiche, telematiche, relazionali, operative) utili per orientare le scelte professionali e per consentire un maggiore inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, le altre attività formative comprendono i tirocini formativi e di orientamento, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali nonché altre attività formative volte ad agevolare le scelte professionali. Articolo 9 Settori scientifico-disciplinari e crediti associati. Piani didattici biennali di ciascun indirizzo del Corso di laurea specialistica in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa Attività formative di base Discipline pedagogiche CFU 10 - 40 Discipline psicologiche 10 - 25 Economico e aziendale 5 - 20 Totale attività formative di base 25- 85 Settori scientifico-disciplinari M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PED/04 - Pedagogia sperimentale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 - Psicometria M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 - Organizzazione aziendale Per attività formative di base è previsto un numero minimo di crediti pari a 36 (attenzione: la somma dei minimi assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto) Attività formative caratterizzanti Discipline antropologiche e psicologiche 5 - 20 M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e Psicologia dell'educazione M-PSI/07 - Psicologia dinamica Discipline della salute e dell’integrazione dei disabili 15 - 30 BIO/09 - Fisiologia M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/08 - Psicologia clinica MED/25 – Psichiatria MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/42 - Igiene generale e applicata Discipline pedagogiche, metodologico-didattiche e dell’educazione degli adulti 15 - 40 INF/01 - Informatica M-PED/01 - Pedagogia generale e socale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PED/04 - Pedagogia sperimentale Discipline sociologiche, economiche e istituzionali 5 - 20 SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/10 - Organizzazione aziendale CFU Settori scientifico-disciplinari 54 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione Totale attività caratterizzanti 40 - 120 Attività formative affini e integrative Discipline dell’organizzazione della cultura 5 - 20 Discipline filosofiche 20 - 45 Discipline giuridiche 5 - 25 Discipline storiche e interculturali 5 - 15 Totale attività affini o integrative 35 - 105 Crediti di sede aggregati CFU CFU SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale Per attività caratterizzanti è previsto un numero monimo di crediti pari a 78 (attenzione: la somma dei minimi assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto) Settori scientifico-disciplinari L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia M-FIL/01 - Filosofia teoretica M-FIL/02 - Logia e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-FIL/04 - Estetica M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 - Storia della filosofia M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe SPS/13 - Storia e istituzioni dell'Africa Per attività affini o integrative è previsto un numero minimo di crediti pari a 30 Settori scientifico-disciplinari BIO/01 - Botanica generale BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 – Zoologia BIO/13 - Biologia Applicata ICAR/17 - Disegno ING-IND/09 - Sistemi per l'energia e l'ambiente IUS/01 - Diritto privato IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/14 - Diritto dell'unione europea L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-LIN/01 - Glottologia e linguistica 55 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione M-FIL/01 - Filosofia teoretica M-GGR/01 - Geografia M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-STO/06 - Storia delle religioni M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese MED/25 - Psichiatria MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/39 - Neuropsichiatria infantile MED/42 - Igiene generale e applicata SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi Totale ambito aggregato per creiti di sede Altre attività formative A scelta dello studente Per la prova finale Altre (Articolo 10, comma 1, lettera f) 5 - 45 CFU 15 15 5 5 25 Totale Altre attività formative Totale generale crediti 65 300 Tipologia Ulteriori conoscenze linguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini, etc. Altro Per altre attività formative è previsto un numero minimo di crediti pari a 54 Oscillazione massima proposta con gli intervalli 170 - 420 Articolo 10 Requisiti di ammissione al Corso di laurea specialistica È titolo di ammissione al Corso di laurea specialistica il possesso della laurea. Articolo 11 Crediti formativi universitari per il conseguimento della laurea specialistica 1. Per conseguire la laurea specialistica in Scienze dell’educazione e della formazione nella società complessa lo studente deve aver acquisito, complessivamente, 300 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU), ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea di provenienza. 2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo per l’ammissione al Corso di Studi, agli studenti può essere richiesto il possesso ovvero l’acquisizione di adeguati pre-requisiti culturali. A tal fine, il Consiglio Didattico del Corso di Laurea definisce con apposite delibere le conoscenze iniziali richieste e determina le modalità di verifica delle stesse. 3. La mancanza di pre-requisiti dà luogo ad un debito formativo. 4. Allo scopo di favorire l’assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di laurea specialistica possono prevedere internamente al Corso di Laurea l’istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività 56 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione propedeutiche possono essere svolte in determinati periodo dell’anno favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche ed attività formative integrative previste dall’Ordinamento didattico, sempre allo scopo dell’assolvimento del debito formativo, possono essere anche svolte da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori sulla base anche di un ampliamento dell’impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai Regolamenti per l’incentivazione dei Docenti (art. 25 Regolamento di Facoltà). Eventuali attività formative propedeutiche possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà in vista dell’accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa. 5. Se la verifica dell’assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il Consiglio didattico può proporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà l’indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati anche agli studenti del Corso di Laurea ad accesso programmato, che siano stati ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato. Articolo 12 Crediti formativi universitari 1. L’unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario costituisce il credito formativo universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali (art. 5, co.1, DM n. 509/99), 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell’esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull’Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale. 3. Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull’Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. Il tempo riservato allo studio personale nelle diverse attività formative è definito secondo il seguente schema: g) Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari al 70% dell’impegno orario complessivo, per cui 1 credito equivale a 7,5 ore di lezione frontale; h) Per i seminari, le attività di laboratorio, le esperienze applicative in situazioni reali o simulate il tempo riservato allo studio personale è pari al 52% dell’impegno orario complessivo, per cui 1 credito equivale a 12 ore di dette attività; i) Per le attività di cui all’art. 10, co. 1, lettera f del DM 3 novembre 1999, n. 509 il tempo riservato allo studio individuale è pari al 20% dell’impegno orario complessivo, per cui un credito equivale a 20 ore di dette attività. Studio personale Altre attività formative di tipo individuale Seminari Attività di Laboratorio Tempo riservato allo studio personale 70% dell’impegno orario complessivo 52% dell’impegno orario 57 CFU 1CFU=7,5 ore di lezione frontale 1 CFU=12 ore di lezione frontale UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione Altre esperienze applicative Altre attività (DM 509/99 art. 10, co.1, lettera f) complessivo 20% dell’impegno orario complessivo 1 CFU= 20 ore di lezione frontale 4. I crediti previsti per gli esami di profitto o per le prove di idoneità sono acquisiti dallo studente a seguito di superamento della prova di verifica. 5. I crediti previsti per i laboratori e le altre attività di cui all’art. 10, comma 1, lettera f), DM 509/99 sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza delle attività e/o del superamento di una verifica di profitto. 6. I crediti previsti per le attività di tirocinio sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza di tali attività. 7. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stesa Università ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, compete al Consiglio di Corso di laurea specialistica, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo. Il Consiglio didattico del Corso di laurea specialistica, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative. Il Consiglio didattico del Corso di laurea specialistica, in ottemperanza a quanto deliberato dall’Università, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Articolo 13 Tipologia ed articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative 1. Gli insegnamenti dei corsi possono essere articolati in moduli anche di diversa durata e con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti. L’articolazione in moduli dovrà essere proposta nella programmazione dell’attività didattica di ogni anno accademico. 2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, può essere prevista l’attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati: a) l’afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito; b) l’assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari; c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti. 3. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori. 4. I corsi di insegnamento potranno prevedere forme di insegnamento a distanza, le cui modalità di espletamento verranno di volta in volta approvate dal Consiglio. 5. Uno o più insegnamenti possono essere mutuati da altre Facoltà. L’approvazione compete al Consiglio di Facoltà, previo assenso della Facoltà dalla quale l’insegnamento è mutuato e sentito il parere del docente dell’insegnamento medesimo. 6. Per le attività formative a scelta previste dall’art.5, comma 4 del presente Regolamento lo studente può scegliere qualsiasi insegnamento della sua o di altre università per un numero di crediti corrispondenti a 12. 58 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione Altre eventuali attività, potranno essere proposte per la certificazione in crediti dallo studente: il Consiglio di Corso di laurea specialistica approva le proposte. Possono essere riconoscibili le seguenti attività formative: frequenza di corsi, seminari, laboratori, o in genere delle attività didattiche e scientifiche universitarie, nel Corso di laurea specialistica, in Facoltà, nell’Università di L’Aquila o in altra Università, in Italia e all’estero; frequenza di corsi, collaborazioni con agenzie e centri di studio, accademie, biblioteche, archivi, musei, finalizzata alla realizzazione di progetti formativi, di ricerca, in Italia o all’estero; partecipazione a congressi, convegni, seminari di livello nazionale o internazionale; effettuazione di viaggi ed esperienze di studio; comprovata produzione scientifica concernente aree disciplinari caratterizzanti il Corso di laurea specialistica, le sue finalità e i suoi obiettivi formativi; partecipazione a gruppi di studio, o ad affini iniziative ed esperienze fra didattica e ricerca, organizzate e coordinate da docenti o gruppi di docenti nell’ambito del Corso di laurea specialistica; collaborazione all’organizzazione e alla gestione dell’attività didattica e di ricerca all’interno del Corso di laurea specialistica; esperienze in agenzie ed enti di formazione, pubblici e privati, in qualità di formatore, progettista di formazione ecc.; o in questo ruolo, o affini, all’interno di organizzazioni, aziende, pubbliche, private, del privato sociale, di volontariato . Ogni anno il Consiglio di Corso di Studi includerà nel Manifesto una tipologia di possibili attività a scelta dello studente; tale elencazione avrà valore puramente esemplificativo, e di stimolo all’iniziativa dello studente. Articolo 14 Frequenza del Corso di laurea specialistica 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di insegnamento. 2. Gli studenti impossibilitati possono concordare all’atto della immatricolazione un percorso formativo a tempo parziale. Si considera a tempo parziale lo studente che al momento della immatricolazione concordi un percorso formativo costituito da un numero di crediti annuali non superiore a 40. Articolo 15 Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi 1. Per gli studenti lavoratori, comunque impossibilitati, per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, il Consiglio può prevedere specifiche forme di attribuzioni dei crediti formativi universitari. 2. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste dall’Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio. 3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla conclusione della propria carriera universitaria, entro i termini determinati dal Consiglio di Corso di laurea specialistica interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali ed i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio di Corso di laurea specialistica provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo. 4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall’Ordinamento per otto anni accademici consecutivi. 5. Si considera studente ripetente: e) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall’Ordinamento didattico; 59 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione f) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi. 6. Il Consiglio di Corso di laurea specialistica definisce, a seconda dei casi, a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente. 7. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall’Ordinamento didattico per l’anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. L’eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di laurea specialistica. In qualsiasi momento della propria carriera formativa, lo studente ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tale caso, i risultati della precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi. Articolo 16 Passaggi da altri Corsi di studio e trasferimenti da altre Università Il Consiglio di Corso di laurea, ai sensi dell’Articolo 5, comma 5, del D.M. n. 509 del 1999, in conformità all’Articolo 8, comma 1, del D.M. 28 novembre 2000 e al Regolamento didattico di Ateneo, previa verifica della coerenza dei corsi di insegnamento seguiti dagli studenti con l’ordinamento didattico della laurea specialistica, delibera per quanto di competenza in ordine al loro accesso. In particolare il Consiglio di Corso di Laurea, sulla base della verifica di cui al comma 1, provvede: 1. al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altro corso di studi dell’Università di L’Aquila o in corsi attivati in altri Atenei. 2. all’indicazione delle conoscenze da acquisire e, all’occorrenza, degli eventuali corsi di insegnamento, dei moduli didattici, delle esercitazioni pratiche, dei seminari e attività di tirocinio da frequentare, in tutto o in parte, per integrarle. Le domande di trasferimento presso l’Università dell’Aquila di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o da altri istituti militari d’istruzione superiore e le domande di passaggio di Corso di Laurea sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di Laurea che: i) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio seguita fino a quel momento, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti; j) indica l’anno di corso al quale lo studente viene iscritto; k) stabilisce l’eventuale debito formativo da assolvere; l) formula il piano di studi di completamento del curriculum per il conseguimento del titolo di studio. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di Laurea può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Laurea. L’eventuale riduzione sarà decisa caso per caso. I cittadini italiani, anche già in possesso di un titolo di Laurea, e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea presso Università straniere (o altre istituzioni assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso di Laurea, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione dalla Segreteria studenti. Articolo 17 Riconoscimento di studi compiuti all’estero 1. Le domande di trasferimento presso il Corso di Laurea di studenti provenienti da altra Facoltà dell’UAQ o da altra Università e le domande di passaggio di Corso di laurea specialistica sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di laurea specialistica che, in conformità all’Articolo 6, comma 2, del D.M. n. 509 del 1999 e al Regolamento didattico di Ateneo, valuta l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio 60 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, ed indica l’anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. 2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di laurea specialistica può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di laurea specialistica. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all’interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nella Facoltà e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili). 3. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, la frequenza richiesta, il superamento degli esami e le altre prove di verifica previste ed il conseguimento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei programmi Socrates/Erasmus e dagli altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali e diventano operanti con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) con semplice ratifica da parte del Consiglio didattico del Corso di laurea specialistica. Articolo 18 Manifesto degli studi, curricula e piani di studi individuali 1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, il Consiglio presenta al Consiglio di Facoltà il Manifesto degli Studi. 2. Il Manifesto degli studi presenta, coerentemente con gli obiettivi del corso, l’articolazione degli insegnamenti e delle attività formative necessarie per il conseguimento della laurea specialistica, indicando i corrispondenti settori scientifico-disciplinari, il numero di crediti formativi universitari (CFU) ad essi assegnati, il numero complessivo dei CFU attribuito ai corsi di insegnamento a scelta dello studente. 3. Il Manifesto degli Studi determina inoltre annualmente il quadro dettagliato delle attività formative, indicando gli insegnamenti attivati e la loro ripartizione nel biennio di studio, l’attivazione di eventuali esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini o stage coordinati ai corsi già previsti e l’eventuale attivazione di corsi complementari a scelta dello studente. 4. Fra le attività formative a scelta dello studente possono essere compresi tutti gli insegnamenti attivati presso l’Università di L’Aquila e le altre attività riconosciute dall’Ateneo. 5. Sarà cura del Presidente di Corso di laurea fornire adeguata pubblicizzazione del Manifesto degli Studi e di ogni altra informazione relativa all’organizzazione della didattica in accordo con il Preside di Facoltà. 6. Nei Corsi di Laurea, lo studente può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall’Ordinamento del Corso di laurea specialistica cui è iscritto oppure, se ne è prevista la possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l’approvazione di un curriculum individuale; in entrambe i casi, mediante la presentazione del proprio piano di studio alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dall’Amministrazione. 7. Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio didattico del Corso di laurea specialistica può accogliere piani di studio individuali. I piani di studio contenenti la richiesta di approvazione di curricula individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento di Corso di laurea specialistica, da un’apposita Commissione istituita dal Consiglio didattico ed approvati dal Consiglio stesso. 8. La Commissione valuta ed approva i piani di studio individuali sulla base dei seguenti criteri: e) rispetto degli obblighi previsti per la Classe 56/S dal D.M. 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 22 gennaio 2001; f) coerenza degli insegnamenti scelti e loro funzionalità agli obiettivi formativi specifici del Corso. Una volta approvati, i piani di studio individuali sono trasmessi alla Segreteria didattica della Facoltà che ne cura la conservazione. Articolo 19 Attività di orientamento, di assistenza e tutorato a distanza 61 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione 1. In materia di orientamento alla scelta universitaria, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo (art.12, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo), con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, in collaborazione con i Corsi di Studio, i Corsi di laurea specialistica possono offrire: g) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore; h) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all’orientamento; i) consulenze su temi relativi all’orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole. 2. In materia di orientamento al corso degli studi, il Consiglio del Corso di laurea specialistica diffonde mediante l’attività di tutorato dei Docenti e dei Ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti. 3. Nell’ambito dei servizi didattici integrativi, il Consiglio può proporre alla Facoltà l’attivazione di: g) corsi di orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; h) corsi di preparazione agli esami di iscrizione all’albo professionale; i) corsi di formazione professionale e di formazione permanente. 4. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da collaboratori qualificati (dottori di ricerca, assegnasti, cultori della materia o membri di commissione di esame, docenti di Scuola Secondaria Superiore, personale esterno all’Università). I collaboratori sono scelti dal Consiglio didattico di Corso di Laurea, dietro presentazione di un curriculum scientifico e/o didattico. 5. Ogni docente titolare di insegnamento può invitare esperti di riconosciuta e comprovata competenza scientifica, individuati anche tra i ricercatori ed il personale docente dell’Ateneo, a tenere al suo posto ed in sua presenza lezioni su temi specifici, attinenti all’insegnamento medesimo. 6. Il Consiglio del Corso di laurea, per quanto di competenza, al fine di favorire gli studenti che si trovino in particolari condizioni, in specie se disabili e/o lavoratori, su proposta dei docenti interessati, determina annualmente quali corsi ufficiali e/o attività formative integrative possano svolgersi, in tutto o in parte, a distanza, tramite supporti telematici, multimediali e materiali didattici interattivi. 7. Il Consiglio del Corso di laurea, per lo stesso fine, indica, ove possibile, forme di assistenza e tutorato anche a distanza. Articolo 20 Attività di tirocinio 1. Le attività di tirocinio si svolgono presso strutture dell’Università di L’Aquila o con essa convenzionate. 2. Nelle strutture esterne gli studenti svolgono le attività di tirocinio sotto la responsabilità di un tutor, appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica competente. 3. I responsabili delle attività di tirocinio presso la struttura competente accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente. 4. Al termine del tirocinio, lo studente deve presentare una relazione scritta. Tale relazione, controfirmata dal tutor, viene valutata dal responsabile del tirocinio presso la struttura didattica. La valutazione è riportata nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti per l’attività svolta. Articolo 21 Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti 1. Il Consiglio di Corso di laurea, in conformità al Regolamento didattico di Ateneo, prima dell’inizio di ogni anno accademico propone al Consiglio di Facoltà l’affidamento ai docenti, nel rispetto delle relative norme giuridiche, dei compiti formativi previsti, stabilendo l’articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento. 62 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione 2. Ciascun docente è tenuto ad indicare le proprie attività didattiche e formative negli appositi registri, attenendosi alle specifiche disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. Articolo 22 Calendario-orario delle lezioni 1. L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre. 2. I periodi delle attività didattiche sono determinati annualmente dal Consiglio di Corso di laurea. 3. I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni. 4. L’orario delle lezioni deve essere comunicato dai singoli docenti al Preside di Facoltà, o ad un suo delegato, che ne cura il coordinamento, entro il 31 luglio di ogni anno. Articolo 23 Prove di valutazione del profitto degli studenti 1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, le prove di valutazione devono accertare la maturità culturale e la preparazione del candidato. 2. Le prove di valutazione devono comunque rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative. 3. Le prove di valutazione possono essere orali, scritte o pratiche ed articolarsi in più fasi. 4. Le prove di verifica del profitto possono consistere in esami (orali e/o scritti), la cui votazione è espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica, che accorpino più moduli (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui). E’ anche prevista la possibilità di prove di verifica in itinere, o valutazioni formative, per favorire l’apprendimento e l’efficace partecipazione degli studenti al processo formativo. 5. La valutazione della preparazione dello studente in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica orali, scritte o pratiche o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento o alla conclusione di esso. 6. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o non l’abbia superata, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi. 7. Le prove orali di valutazione e di verifica del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione: l’accesso agli elaborati avverrà secondo le modalità indicate dai singoli docenti. 8. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come per gli esami, a conclusione del corso. 9. In ciascuna sessione, lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall’Ordinamento degli Studi. 10. Il Corso di Laurea può riconoscere come crediti, valutando gli obiettivi raggiunti e l’attività svolta, conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. 11. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue straniere possono essere riconosciuti, sulla base di attestazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all’Università, competenti per ciascuna lingua straniera. Articolo 24 Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti 1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Consiglio di Corso di laurea, su proposta dei titolari dei rispettivi insegnamenti, nomina apposite commissioni all’inizio di ogni anno accademico. 63 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione 2. Le commissioni di esame sono composte da almeno 2 membri e sono presiedute dal docente dell’insegnamento. Le commissioni possono essere articolate in sottocommissioni. 3. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all’unanimità, la lode, che non può essere valutata nel calcolo della media. 4. Il verbale di esame è firmato da tutti i membri della Commissione Giudicatrice. I Presidenti delle Commissioni hanno l’obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alle rispettive Segreterie Studenti, entro 48 ore dalla conclusione di ciascuna seduta d’esame. Articolo 25 Prova finale per il conseguimento della laurea specialistica e relativi CFU 1. Per il conseguimento della laurea specialistica, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 10 CFU. 2. La prova finale consiste, di regola, nella elaborazione di una tesi di ricerca correlata al percorso formativo seguito, vertente su temi relativi ad un ambito disciplinare qualificante il curriculum del candidato e nella sua discussione alla presenza di una commissione di docenti e di esperti; si articola nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Quest’ultimo deve essere un docente, con il quale lo studente abbia superato una prova di valutazione in una disciplina del settore scientifico-disciplinare di afferenza del docente stesso. 3. L’argomento della tesi, scelto dallo studente, deve consentire di approfondire, sotto il profilo teorico o metodologico, le conoscenze acquisite nell’ambito del percorso formativo specialistico. 4. L’argomento della prova finale deve essere depositato presso la Segreteria studenti almeno sei mesi prima della discussione. Articolo 26 Commissioni per la valutazione della prova finale 1. Le commissioni che, in seguito allo svolgimento della prova finale, conferiscono la laurea specialistica, vengono nominate dal Preside all’inizio di ogni sessione di laurea, secondo quanto previsto nel Regolamento della Facoltà di Scienze della Formazione. 2. Dispongono di centodieci punti, qualunque sia il numero dei componenti la commissione; il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere conferita, all’unanimità, la distinzione della lode. A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri: a) la media dei voti conseguiti negli esami curricolari, espressa in cento decimi. Al fine di valutare adeguatamente il peso che le singole attività didattiche hanno nella formazione complessiva del Laureando, tale media verrà calcolata dopo avere convertito in Punti-Credito (PCr) i voti conseguiti nei singoli esami. La conversione in PCr di un voto espresso in trentesimi verrà eseguita con il seguente calcolo: PCr = (V x Cr x 110) / (Tot Cr x 30) dove Cr = numero dei crediti attribuiti al corso; V = voto in trentesimi conseguito nel relativo esame; Tot Cr = numero totale dei crediti formativi rispetto ai quali lo studente ha avuto espresso un voto. La somma dei PCr conseguiti dal singolo Studente nell'intero iter formativo costituirà il voto di base, espresso in centodecimi, con cui lo stesso Studente si presenta all'esame di Laurea. b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, ottenuti sommando i punteggi attributi individualmente dai commissari 64 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione La valutazione conclusiva terrà conto dell’intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. 3. Lo studente dovrà aver sostenuto l’ultimo esame almeno 15 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea. Articolo 27 Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti e delle prove finali 1. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove di valutazione del profitto vengono deliberati annualmente dal Consiglio di Corso di laurea. Le prove di valutazione debbono essere almeno sei, distribuite in almeno tre sessioni nel corso dell’anno accademico. 2. Il calendario e l’orario delle eventuali prove di valutazione parziali vengono comunicati agli studenti e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Corso di laurea e agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. 3. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Preside e garantendo ampia informazione agli studenti. Non possono comunque essere anticipate. Qualora non sia possibile concludere l’appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all’inizio dell’appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma, nei giorni immediatamente successivi. 4. Il calendario delle sessioni e il numero delle prove finali per il conseguimento della laurea specialistica vengono deliberati, per quanto di competenza, dal Consiglio di Facoltà che deve prevedere almeno tre sessioni, distribuite nel corso dell’anno accademico. Articolo 28 Orario di ricevimento degli studenti 1. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo, i docenti sono tenuti a dedicare un minimo di due ore settimanali al ricevimento degli studenti, secondo un calendario approvato dal Preside. Articolo 29 Modifiche Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Laurea. Articolo 30 Norme transitorie e finali 1. La Facoltà di Scienze della Formazione assicura la conclusione dei Corsi di Studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà, come stabilito dagli Ordinamenti didattici vigenti. 2. La Facoltà assicura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi Ordinamenti didattici, la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l’iscrizione a Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione, i Consigli didattici di Corso di laurea riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti. 3. Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell’Università degli Studi di L’Aquila. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà. 65 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione Articolo 31 La programmazione didattica per l’a.a. 2008-2009 è la seguente: ANNO COMUNE TAF DISCIPLINA Metodi e tecniche della pedagogia della comunicazione Antropologia culturale Diritto amministrativo progredito Etica e formazione Filosofia ed epistemologia della complessità Storia del teatro e dello spettacolo Storia della società complessa e dei processi di globalizzazione A B C C C C C SSD / A.D. M-PED/03 M-DEA/01 IUS/10 M-FIL/03 M-FIL/01 L-ART/05 M-STO/04 CFU 10 10 10 5 10 5 10 60 II anno – Scienze della Formazione per la Cooperazione e per il Terzo Settore – CTS TAF DISCIPLINA Economia e gestione delle imprese nel Terzo Settore Comunicazione interculturale Cooperazione internazionale in campo educativo Didattica applicata al recupero, all’inserimento e all’integrazione Filosofia dell’Educazione Istituzioni giuridiche e mutamento sociale Attività formativa a scelta A B B B B C D E F SSD / A.D. SECS-P/08 M-PED/01 M-PED/02 M-PED/03 M-PED/01 IUS/10 Prova finale Ulteriori conoscenze linguistiche TIROCINIO F CFU 5 5 5 10 5 5 5 10 5 5 60 II anno – Scienze della Formazione Continua e Sviluppo dei Sistemi Formativi – SSF TAF A A B B B B D E F DISCIPLINA Gestione delle attività formative Teorie della Formazione Continua Analisi dei bisogni formativi e metodi della Formazione Continua Apprendimento organizzativo NTIC e formazione a distanza nei sistemi formativi integrati Sistemi formativi europei Attività formativa a scelta SSD / A.D. SECS-P/08 M-PED/01 M-PED/01 M-PED/01 M-PED/03 M-PED/02 Prova finale Ulteriori conoscenze linguistiche TIROCINIO F CFU 5 5 10 5 5 5 5 10 5 5 60 II anno – Scienze dell’Educazione Per l’Infanzia - EPI TAF A B B B C D E DISCIPLINA Pedagogia dell’infanzia Psicologia dell’Educazione Psicopatologia dell’età evolutiva Storia della scuola Diritto e legislazione scolastica Attività formativa a scelta SSD / A.D. M-PED/01 M-PSI/04 MED/25 M-PED/02 IUS/10 Prova finale 66 CFU 10 10 5 5 5 5 10 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI L’AQUILA Facoltà di Scienze della Formazione F F Ulteriori conoscenze linguistiche TIROCINIO 5 5 60 II anno – Pedagogia e Scienze dell’Educazione Ambientale – SEA TAF A B B B B B C D E F F DISCIPLINA Economia dell’ambiente e del territorio Ambiente e letteratura per l’infanzia Didattica dell’educazione ambientale Filosofia dell’Educazione Metodi e tecniche dell’educazione ambientale Pedagogia ambientale Diritto ambientale Attività formativa a scelta SSD / A.D. SECS-P/06 M-PED/02 M-PED/03 M-PED/01 M-PED/02 M-PED/02 IUS/10 Prova finale Ulteriori conoscenze linguistiche TIROCINIO CFU 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 60 II anno –Scienze delle Religioni - SDR TAF A B B B C C C D E F F DISCIPLINA Organizzazione delle comunità Filosofia dell’Educazione Metodologia della didattica e dell’insegnamento della religione Sociologia della religione Diritto scolastico ed elementi di legislazione scolastica Filosofia della comunicazione ikonica Teologia della bellezza Attività formativa a scelta Prova finale Ulteriori conoscenze linguistiche TIROCINIO 67 SSD / A.D. SECS-P/10 M-PED/01 M-PED/03 SPS/08 IUS/10 M-FIL/01 M-FIL/01 CFU 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 60